Oggetto del Consiglio n. 477 del 29 novembre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 477/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo Forestale valdostano", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Il Consiglio regionale, con provvedimento n. 315 in data 8 maggio 1978, approvò il disegno di legge regionale concernente la determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo forestale Valdostano ai sensi degli articoli 12, 46 e 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66.
Il provvedimento in parola venne rinviato non vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per i seguenti motivi:
1) - l'art. 2, prevedendo la corresponsione sia dell'indennità sostitutiva del trattamento economico di missione sia la diaria giornaliera di trasferta, comporta una inammissibile duplicazione di rimborsi spettanti al medesimo titolo;
2) - l'art. 3, non precisando le misure dell'indennità di alloggio, viola il principio della certezza e della legalità della spesa pubblica e impedisce la quantificazione della spesa medesima e la sua esatta copertura in bilancio in contrasto con quanto disposto dall'art. 81 della Costituzione.
La Giunta regionale sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale che qui di seguito si illustra.
La norma dell'art. 1 del provvedimento legislativo sopra richiamato non subisce modificazioni, fatta eccezione per l'eliminazione della comprensività, nell'indennità sostitutiva del trattamento di missione, dei compensi per prestazioni straordinarie.
L'articolo 2 stabilisce che l'indennità di alloggio, pur commisurata al canone di locazione effettivamente corrisposto, non possa superare i limiti fissati nella tabella allegata al disegno di legge, in relazione alle sedi di servizio del personale interessato, nonché al numero dei familiari conviventi ed a carico. Poiché la spesa per l'applicazione del disegno di legge di cui trattasi è stata determinata sulla base degli importi massimi sopra citati, si soddisfa l'esigenza di quantificazione della spesa.
L'articolo 3 sopprime l'indennità per la partecipazione ai corsi di formazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, nella considerazione che l'indennità di cui trattasi non può essere corrisposta sotto forma di indennità di trasferta senza sopprimere l'indennità forfettaria di cui al precedente art. 1 e che la corresponsione di una indennità "ad hoc" non appare sufficientemente giustificata.
(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE riferisce che l'Esecutivo ha ritenuto opportuno ripresentare il disegno di legge all'approvazione del Consiglio recependo i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).
Articolo 2
Le Commissioni per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica e per l'Agricoltura propongono che l'articolo 2 sia così emendato:
sostituire le parole iniziali "al personale indicato all'ultimo", con le seguenti: "Al personale indicato al penultimo".
Si dà atto che l'emendamento è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
La Commissione consultiva paritetica propone che all'ultimo comma dell'articolo 2 sia aggiunto il seguente periodo:
"e non può, comunque, essere stabilita in misura superiore al canone dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".
Si dà atto che l'emendamento è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Si dà atto che l'articolo 2, così emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Articoli 3 e 4
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Articolo 5
Le Commissioni consiliari permanenti per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica e per l'Agricoltura propongono che gli ultimi due commi dell'articolo 5 siano soppressi.
Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo 5 così emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Articolo 6
Le Commissioni consiliari permanenti per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica e per l'Agricoltura propongono l'inserimento del seguente nuovo articolo 6:
"Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta".
Si dà atto che il nuovo articolo 6 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
La Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura propone le seguenti modificazioni all'allegato:
"Il limite per il Comune di Nus, fino ad un familiare convivente ed a carico è aumentato da lire 50.000 a lire 60.000.
Il limite per il Comune di Pontboset, da 2 a 3 familiari conviventi ed a carico, è aumentato da lire 60.000 a lire 80.000."
Si dà atto che gli emendamenti della Commissione sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Si dà atto che l'allegato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli e l'allegato del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Bajocco, Clusaz e Lanièce, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: due.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo Forestale valdostano".
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Disegno di legge regionale n. 23
REGIONE AUTONOMA VALLE DI AOSTA
Legge regionale...........................................................n...................: "DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO".
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura dell'indennità sostitutiva del trattamento economico di missione, comprensiva anche dell'indennità per i rischi ed i disagi inerenti alle particolari attività e qualifiche, da corrispondere al personale appartenente alla carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è stabilita in lire sessantacinquemila mensili lorde.
L'indennità di cui al comma precedente è ridotta in proporzione alla durata delle assenze dal servizio del personale effettuate per qualsiasi causa e non spetta al personale trasferito o, comunque, distaccato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, al quale sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e successive modificazioni.
Art. 2
Al personale indicato al penultimo comma dell'articolo 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è corrisposta una indennità mensile di alloggio commisurata al canone di locazione effettivamente corrisposto, nei limiti massimi fissati nella tabella allegata alla presente legge.
L'indennità di cui al comma precedente è liquidata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, e non può, comunque, essere stabilita in misura superiore al canone dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 è abrogato.
Art. 4
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in annue £. 113.600.000, graveranno per £. 93.600.000 sul capitolo 3100 e per £. 20.000.000 sul capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:
a) quanto a £. 20.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3055 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;
b) quanto a £. 1.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3100 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;
c) quanto a £. 92.600.000 mediante aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 195 della parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno 1978.
Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA - Variazione in aumento:
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Capitolo 195 |
"Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent" |
£. 92.600.000 |
PARTE SPESA - Variazione in aumento:
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Capitolo 3100 |
"Indennità e rimborso spese di trasferimento e di trasferta per missioni compiute dal personale dei Servizi forestali" |
£. 92.600.000 |
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Allegato alla legge regionale______
Limiti massimi delle misure dell'indennità di alloggio spettanti al personale della carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano.
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SEDI DI SERVIZIO |
FAMILIARI CONVIVENTI ED A CARICO |
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Fino ad uno |
Da due a tre |
Oltre i tre |
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ANTEY-ST.-ANDRÉ |
£. 70.000 |
£. 110.000 |
£. 160.000 |
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AOSTA |
£. 100.000 |
£ 150.000 |
£ 190.000 |
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ARVIER |
£. 60.000 |
£. 90.000 |
£. 120.000 |
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AYMAVILLES |
£. 70.000 |
£. 110.000 |
£. 160.000 |
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BRUSSON |
£. 90.000 |
£ 120.000 |
£. 170.000 |
|
CHÂTILLON |
£. 60.000 |
£ 100.000 |
£. 150.000 |
|
ETROUBLES |
£ 60.000 |
£ 90.000 |
£. 120.000 |
|
GABY |
£. 70.000 |
£. 110.000 |
£. 160.000 |
|
MORGEX |
£. 70.000 |
£. 110.000 |
£. 160.000 |
|
NUS |
£. 60.000 |
£ 90.000 |
£. 120.000 |
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PONTBOSET |
£. 50.000 |
£. 80.000 |
£. 110.000 |
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PONT-ST-MARTIN |
£. 60.000 |
£. 90.000 |
£ 120.000 |
|
PRÉ-ST.-DIDIER |
£. 70.000 |
£. 110.000 |
£. 160.000 |
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VALPELLINE |
£. 60.000 |
£. 90.000 |
£. 120.000 |
|
VERRÈS |
£. 60.000 |
£ 90.000 |
£. 120.000 |
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VILLENEUVE |
£. 60.000 |
£. 90.000 |
£. 120.000 |
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