Oggetto del Consiglio n. 457 del 14 novembre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 457/78 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA REGIONE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, presentata dai Consiglieri Salvadori, Voyat e Clusaz, concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Nel corso di 4 anni di applicazione della legge 15 maggio 1974, n. 13, concernente provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione, sono emerse esigenze di modifica della legge stessa.
Le modifiche, proposte unitariamente dalla Commissione, prevista dall'art. 5 della legge, in cui sono rappresentate le forze politiche del Consiglio regionale, i giornalisti e gli editori, riguardano essenzialmente i seguenti punti:
1) un criterio di maggiore elasticità per quanto riguarda i tempi di pubblicazione del Notiziario regionale;
2) l'inserimento dei periodici mensili fra i fruitori del contributo regionale;
3) l'aumento dell'importo dei contributi corrisposti ai giornali, in relazione anche ai notevoli rincari dei costi di stampa.
Si è inoltre ritenuto opportuno modificare il tipo di informazione sinora fornito evitando la pubblicazione di una pagina-tipo, puntando invece su informazioni e notizie con libertà di impaginazione per ogni singolo periodico.
Con queste modifiche la legge diventa uno strumento più efficace per promuovere una effettiva informazione sull'attività della Regione e viene così incontro alle esigenze espresse dagli operatori dell'informazione sulla necessità di rendere l'intervento regionale più articolato e più validamente operativo. Tutto ciò considerato anche che la Valle d'Aosta è l'unica regione a non avere una pubblicazione propria, quindicinale o mensile, per illustrare alla popolazione l'attività del Consiglio e della Giunta.
Pur non toccando la sostanza della legge, le modifiche proposte variano praticamente tutti gli articoli della legge, per cui si è ritenuto opportuno proporre un nuovo testo che definisca organicamente tutta la materia.
Per quanto riguarda il finanziamento, si ritiene sufficiente la cifra di 72 milioni di lire stanziata per gli esercizi precedenti per cui non è necessario prevedere ulteriori finanziamenti.
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Art. 1
Allo scopo di assicurare l'informazione sull'attività della Regione, la Giunta regionale - previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 - è autorizzata a concedere contributi ai periodici locali, stampati con procedimento tipografico o litografico, per l'inserzione di un Notiziario regionale.
Art. 2
I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi alle pubblicazioni regolarmente diffuse nella Regione, aventi periodicità settimanale, quindicinale o mensile, un formato minimo di cm. 35 x 50 circa, una tiratura minima di duemila copie per numero e carattere politico, sindacale o culturale, per il quale risultino incluse nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n. 482.
Le pubblicazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro stampa del Tribunale di Aosta oppure, se registrate altrove, devono possedere caratteristiche e contenuto di interesse esclusivamente regionale valdostano.
Tutti i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti dai periodici ininterrottamente per almeno un anno prima della domanda. Possono derogare da questa norma le testate con almeno 5 anni di pubblicazione, anche se non regolare.
Art. 3
Il Notiziario regionale, regolarmente inviato ai giornali, conterrà l'indicazione dei comunicati da pubblicarsi obbligatoriamente e occuperà lo spazio massimo di una pagina.
I periodici sono tenuti a rispettare la periodicità dichiarata e a pubblicare il Notiziario entro il termine massimo di 1 mese, senza omissioni, errori o integrazioni.
Art. 4
L'importo dei contributi corrisposti dall'Amministrazione regionale, su presentazione di note mensili, varia in rapporto alle caratteristiche della pubblicazione, secondo le tabelle che fanno parte integrante della presente legge, allegate sotto la lettera A) per i settimanali, sotto la lettera B) per i quindicinali e sotto la lettera C) per i mensili.
L'assegnazione dei contributi, che verranno comunque corrisposti anche in caso di mancata redazione del Notiziario regionale, sarà revocata qualora vengano meno le caratteristiche della pubblicazione o i requisiti richiesti.
Ai periodici che, a fine anno, non abbiano pubblicato almeno 36 numeri per i settimanali, 18 numeri per i quindicinali o 10 numeri per i mensili, non sarà più trasmesso il Notiziario regionale per la pubblicazione e non sarà più corrisposto il contributo regionale.
Le modalità relative all'applicazione della presente legge, all'assegnazione e alla liquidazione dei contributi e al controllo dei requisiti sono approvate con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 5
È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione con compiti di consulenza e di verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'applicazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
La Commissione è formata dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, da tre Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza, da un rappresentante locale dell'Ordine dei giornalisti, da un rappresentante degli editori e da un addetto all'Ufficio Stampa della Regione.
Art. 6
I periodici che alla data del 1° gennaio 1978 erano ammessi a pubblicare un Notiziario regionale secondo le precedenti modalità stabilite dalla Giunta regionale possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge purché garantiscano una periodicità almeno quindicinale e una tiratura minima di almeno 2.000 copie.
Per i periodici di informazione regionale valdostana stampati all'estero che siano organi di associazioni mutualistiche, assistenziali o culturali per gli emigrati, si può derogare al requisito della periodicità, purché pubblichino almeno dieci numeri l'anno aventi una tiratura minima di 2.000 copie e garantiscano l'inserzione di tutti i Notiziari trasmessi, per i quali saranno concessi i contributi previsti nella tabella dell'allegato B), ridotti del 20%.
Non è ammesso il contributo regionale per gli altri periodici stampati fuori della Valle d'Aosta.
Il contributo regionale per periodici (settimanali, quindicinali e mensili) sarà concesso alle pubblicazioni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, anche quando abbiano un formato di circa cm. 25 x 35. A tale scopo i periodici a quattro pagine di detto formato sono equiparati a quelli a due pagine del formato 35 x 50 circa.
Nel caso di numeri a sei pagine, non è ammessa l'inserzione del Notiziario nel foglio staccato.
Art. 7
Per la copertura e il finanziamento delle spese derivanti dalle applicazioni della presente legge, previste in complessive annue lire settantadue milioni, è approvata l'istituzione del seguente capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, da ripetere nei bilanci per gli anni successivi: capitolo 825 "Spese per l'applicazione della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione", con lo stanziamento annuo di Lire settantadue milioni.
Art. 8
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al sopracitato capitolo.
Art. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
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Allegato A) alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13
TABELLA A
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
SETTIMANALI
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Tiratura |
Pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
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2 |
4 o più |
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da 2.000 a 4.000 copie Lire.............. |
140.000 |
230.000 |
|
da 4.001 a 6.000 copie Lire.............. |
170.000 |
260.000 |
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da 6.001 a 9.000 copie Lire.............. |
200.000 |
300.000 |
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Oltre 9.000 copie Lire...................... |
240.000 |
350.000 |
(al netto IVA)
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Allegato B) alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13
TABELLA B
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
QUINDICINALI
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Tiratura |
Pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
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|
2 |
4 o più |
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da 2.000 a 4.000 copie Lire.............. |
120.000 |
190.000 |
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da 4.001 a 6.000 copie Lire.............. |
150.000 |
230.000 |
|
da 6.001 a 9.000 copie Lire.............. |
170.000 |
250.000 |
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Oltre 9.000 copie Lire...................... |
190.000 |
280.000 |
(al netto IVA)
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Allegato C) alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13
TABELLA C
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
MENSILI
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Tiratura |
Pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
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2 |
4 o più |
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da 2.000 a 4.000 copie Lire.............. |
90.000 |
150.000 |
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da 4.001 a 6.000 copie Lire.............. |
120.000 |
200.000 |
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da 6.001 a 9.000 copie Lire.............. |
140.000 |
240.000 |
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Oltre 9.000 copie Lire....................... |
160.000 |
270.000 |
(al netto IVA)
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Il Consigliere SALVADORI interviene rilevando come in quattro anni di applicazione della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13 siano emersi i punti deboli di questa disciplina: dall'esigenza di una maggiore elasticità del tempo di pubblicazione della pagina della Regione alla mancanza di un contributo per i periodici mensili e alla necessità di elevare gli importi dei contributi cui si vuole dare ora una più adeguata soluzione. Con la proposta in esame si arriva ad una svolta nel discorso sul sistema informativo, in quanto si sostituiscono le pagine regionali con i comunicati stampa della Regione. Inoltre si propone che questi contributi siano dati a tipografi che stampano in Valle d'Aosta.
Premesso che il Consigliere Riccarand, non essendo membro della Commissione permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, ha fatto pervenire una serie di proposte di modifica in merito alla proposta di legge, dichiara di non condividere le stesse, salvo per quanto concerne l'abolizione del contributo per i periodici di due pagine, che può evitare l'insorgere di fenomeni speculativi.
Il Presidente DOLCHI comunica che la Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di legge con i sottoriportati emendamenti, non escludendo la possibilità di accoglimento di eventuali proposte di modificazione degli importi dei contributi previsti nelle allegate tabelle A, B e C.
- All'articolo 3 è aggiunto il seguente nuovo comma:
"3. Il notiziario regionale conterrà articoli e comunicati relativi all'intera attività della Regione che verranno elaborati dalla Presidenza del Consiglio per l'attività svolta dal Consiglio regionale, dalle Commissioni e dai Gruppi consiliari, ai quali dovrà essere garantito l'accesso; e dalla Presidenza della Giunta per l'attività svolta dalla Giunta regionale.
- Gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"Art. 7
Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 67 milioni, che graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e successivi, corrispondenti al capitolo 825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: "Spese per provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione (legge regionale............. n...........).
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte con lo stanziamento già previsto al capitolo 825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà iscritta con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci.
Art. 8
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 9
La presente legge avrà applicazione dal 1° gennaio 1979.
Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 15 maggio 1974, n. 13.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta."
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Il Consigliere PEDRINI chiede che sia soppresso il terzo comma dell'articolo 6 della proposta di legge, che abolisce il contributo per i periodici stampati fuori della Valle d'Aosta, in quanto la disposizione, di sapore autarchico, mira a porre il bavaglio alla stampa, mentre l'Amministrazione regionale si rivolge per svariati lavori a tipografie esterne alla Valle d'Aosta. Se si vuole che i contributi siano dati solo a tipografie valdostane, si deve allora stabilire che tutte le pubblicazioni curate dalla Regione siano stampate da tipografie valdostane.
Il Consigliere RICCARAND contesta le affermazioni del Consigliere Salvadori, secondo cui la proposta di legge tende a favorire la pubblicità dei lavori del Consiglio regionale, dichiarando che sostanzialmente si vuole finanziare la stampa che ha costi elevati, riproducendo in tal modo i numerosi difetti già presenti nella legge del 1974. Non ritiene che si faccia un passo avanti con l'introduzione del notiziario regionale secondo il testo originario della proposta, mentre l'emendamento approvato dalla Commissione consiliare Affari Generali garantisce, a suo avviso, attraverso la redazione di articoli e comunicati da parte della Presidenza del Consiglio e della Giunta, una maggiore apertura del notiziario.
Chiede inoltre che, per poter accedere al contributo, si individuino altre caratteristiche dai periodici, in luogo di un anno di pubblicazione, al fine di favorire la nascita di nuove pubblicazioni. Propone la soppressione del terzo comma dell'articolo 6, la cui conservazione potrebbe comportare un aumento dei prezzi, e l'attuazione di due livelli di contributo: uno per i giornali che hanno una tiratura dalle duemila alle cinquemila copie e l'altro per quelli oltre le cinquemila copie.
Il Consigliere TONINO, pur affermando di essere favorevole alla proposta di legge, chiede, tuttavia, che sia modificato il terzo comma dell'articolo 6, nel senso di attribuire compiti di controllo preventivo alla Commissione prevista dall'articolo 5 per l'eventuale diniego del contributo regionale ai periodici che a parità di costi o a costi superiori rispetto a quelli praticati nella Regione sono stampati fuori della Valle d'Aosta.
Il Consigliere MAQUIGNAZ si dichiara sostanzialmente d'accordo sulla proposta di legge e sul principio di favorire le tipografie locali, pur rilevando che si deve evitare qualsiasi strumentalizzazione di questa scelta politica da parte delle stesse ditte, introducendo idonee garanzie per il contenimento dei costi di pubblicazione dei periodici. Chiede inoltre che il notiziario sia redatto in lingua francese e che al contributo regionale siano ammessi anche i periodici bimestrali, riducendo da dieci a sei il numero delle pubblicazioni richieste per i periodici mensili.
Il Consigliere NEBBIA propone di ridurre a nove il numero delle pubblicazioni richieste per i periodici mensili e l'abolizione nelle tabelle A, B, C della colonna relativa ai giornali con due sole pagine.
Il Consigliere PEDRINI chiede nuovamente la soppressione del terzo comma dell'articolo 6 sulla base di quanto emerso nella discussione.
Il Consigliere SALVADORI ribadisce che la posizione dell'Union Valdôtaine è nel senso di far sì che tutto ciò che si può realizzare in Valle d'Aosta sia realizzato in Valle. Riferendosi all'intervento del Consigliere Riccarand, fa presente che l'emendamento all'articolo 3 proposto dalla Commissione Affari Generali deve intendersi come aggiuntivo e non sostitutivo del testo originario; il carattere nuovo del notiziario emerge dalla sua redazione, non più affidata all'Ufficio Stampa e quindi diretta emanazione dell'Esecutivo, ma attuata sulla base di comunicati della Presidenza del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, degli Assessorati. Concorda sulle proposte di emendamento dei Consiglieri Maquignaz e Nebbia, mentre, per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 6, conferma la posizione intransigente del suo Gruppo.
Il Consigliere RICCARAND ribadisce che la sua opposizione al terzo comma dell'articolo 6 è determinata dalla preoccupazione di evitare un aumento dei costi di pubblicazione dei periodici. Chiede inoltre che si precisi nella legge la struttura e la periodicità del notiziario regionale e si preveda l'abolizione del contributo regionale per i periodici di due pagine.
Il Consigliere PEDRINI conferma che se, com'è stato detto, le tipografie locali sono in grado di sopportare qualsiasi lavoro, è giusto che d'ora in poi tutto quanto viene stampato da parte della Regione sia affidato a tipografie locali, altrimenti si fanno solo speculazioni personali.
Il Consigliere LANIVI chiede di conoscere se l'atteggiamento della maggioranza e del Governo regionale è orientato in via generale a non rivolgersi più all'esterno della Regione o se tale orientamento deve intendersi limitato al problema in esame. Chiede inoltre che il Consigliere Pedrini specifichi quali sono gli interessi personali sottesi alla formulazione del terzo comma dell'articolo 6.
Il Consigliere SALVADORI dichiara di ritenere accettabile quanto proposto dal Gruppo consiliare Comunista relativamente al terzo comma dell'articolo 6 purché la Commissione, nell'esaminare il problema dei costi, tenga conto dei fattori che incidono sulla stampa del notiziario regionale fuori Valle.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro).
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- da parte del Consigliere Riccarand:
terzo comma: Sostituire "per almeno un anno prima della domanda" con "almeno cinque numeri prima della domanda".
- da parte del Gruppo consiliare dei Democratici Popolari:
primo comma: dopo la parola "mensile" aggiungere "o bimestrale".
terzo comma: sostituire "per almeno un anno" con le parole: "per almeno 6 mesi (per i mensili e bimestrali)".
Il Consigliere SALVADORI si dichiara contrario all'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand. Sull'emendamento al primo comma proposto dai Democratici Popolari si rimette alla decisione del Consiglio, facendo presente tuttavia che il contributo regionale previsto dalla legge è di sessantasette milioni, mentre per l'emendamento al terzo comma ritiene di dover insistere sulla formulazione originaria dell'articolo.
Si dà atto che l'emendamento al primo comma presentato dal Gruppo consiliare dei Democratici Popolari è approvato con trentaquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentacinque, votanti: trentaquattro; astenutesi il Consigliere Pedrini).
Si dà atto che l'emendamento al terzo comma presentato dal Consigliere Riccarand non è approvato con voti contrari venti e con un voto favorevole (Consiglieri presenti: trentacinque, votanti: ventuno; astenutesi i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Dujany, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Nebbia, Péaquin, Pedrini, Pollicini, Tonino, Tripodi).
Si dà atto che l'emendamento al terzo comma presentato dal Gruppo consiliare dei Democratici Popolari è ritirato.
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, nel testo emendato, con trentaquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentacinque, votanti: trentaquattro; astenutesi il Consigliere Riccarand).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3, oltre all'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione consiliare per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, è stato presentato il seguente emendamento al primo comma da parte del Gruppo consiliare dei Democratici Popolari.
Dopo le parole "ai giornali" aggiungere: "sarà redatto in lingua francese".
Il Consigliere TONINO annuncia l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento presentato dai Democratici Popolari, in quanto esso esclude la possibilità di poter scrivere sul notiziario anche in lingua italiana.
Il Consigliere PEDRINI concorda sulle affermazioni del Consigliere Tonino.
Il Consigliere SALVADORI si dichiara favorevole all'emendamento proposto dai Democratici Popolari.
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti RAMERA dichiara di astenersi nella votazione sull'emendamento dei Democratici Popolari.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo consiliare dei Democratici Popolari non è approvato con voti contrari due e voti favorevoli quattordici (Consiglieri presenti: trentatré, votanti: sedici, astenutesi i Consiglieri Bajocco, Berti, Borbey, Carral, Chabod, Cout, De Grandis, Dolchi, Fosson, Mafrica, Manganone, Mappelli, Nebbia, Péaquin, Ramera, Tonino, Tripodi).
Il Consigliere RICCARAND annuncia la propria astensione sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 presentato dalla Commissione consiliare per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.
Si dà atto che l'emendamento aggiuntivo presentato dalla Commissione consiliare per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica è approvato con trentadue voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trentadue; astenutesi il Consigliere Riccarand).
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio, nel testo emendato, con trentadue voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trentadue; astenutesi il Consigliere Riccarand).
Articolo 4
Si dà atto che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 4:
- da parte del Consigliere Riccarand:
sostituire il primo comma con il seguente: "L'importo dei contributi corrisposti dall'amministrazione regionale, su presentazione di note mensili, varia secondo la tabella che fa parte integrante della presente legge".
- da parte del Consigliere Nebbia:
terzo comma: sostituire "10 numeri per i mensili" con "9 numeri per i mensili".
- da parte del Gruppo consiliare dei Democratici Popolari:
terzo comma: sostituire "10 numeri per i mensili" con "6 numeri per i mensili e bimestrali".
Il Consigliere LANIVI osserva che, considerato che l'articolo 3 è stato approvato nella forma emendata, è necessario modificare l'ultima parte del primo comma, aggiungendo dopo le parole "e sotto la lettera c) per i mensili" la parola "bimestrali".
Il Consigliere SALVADORI dichiara di accettare l'osservazione del Consigliere Lanivi, mentre ritiene inaccettabile l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand. Accede, invece, alla proposta del Consigliere Nebbia di fissare nove numeri per i periodici mensili; quanto all'emendamento dei Democratici Popolari, osserva che è accettabile il limite di sei numeri solo per i periodici bimestrali.
Il Consigliere MACQUIGNAZ condivide quanto asserito dal Consigliere Salvadori.
Si dà atto che l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal Consigliere Riccarand non è approvato con voti contrari diciannove e un voto favorevole (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: venti; astenutesi i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Dujany, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Nebbia, Péaquin, Pedrini, Tonino, Tripodi).
Il Presidente DOLCHI, constatato che il Consiglio è d'accordo, pone in votazione, per alzata di mano, il seguente emendamento, a seguito di fusione degli emendamenti presentati al terzo comma dal Consigliere Nebbia e dai Democratici Popolari:
"nove numeri per i mensili e sei numeri per i bimestrali"
Si dà atto che l'emendamento soprariportato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato, nel testo emendato, con trentadue voti favorevoli e un voto contrario (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).
Articolo 5
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- da parte del Consigliere Riccarand:
Sopprimere il terzo comma.
- da parte del Gruppo consiliare Comunista:
Sostituire il terzo comma con: "Previa verifica della Commissione di cui all'art. 5 della presente legge, non è ammesso il contributo regionale per i periodici che, a parità di costi o a costi superiori rispetto a quelli praticati nella Regione, siano stampati fuori dalla Valle d'Aosta".
- da parte del Consigliere Pedrini:
Sopprimere il terzo comma.
Il Consigliere PEDRINI chiede di conoscere se anche la Tribune de Lausanne rientra fra i periodici di informazione regionale valdostana previsti dal secondo comma dell'articolo 6.
Il Consigliere SALVADORI osserva che, in conseguenza degli emendamenti già approvati, deve essere modificata la dicitura del primo comma: "periodicità almeno quindicinale" e sostituita con le parole: "periodicità almeno bimestrale". Rispondendo alla domanda del Consigliere Pedrini, assicura che il citato periodico non rientra fra quelli indicati dall'articolo 6.
Si dà atto che gli emendamenti soppressivi presentati dai Consiglieri Riccarand e Pedrini sono ritirati.
Si dà atto che l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal Gruppo consiliare Comunista è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).
Si dà atto che l'articolo 6 è approvato, nel testo modificato, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).
Articoli 7, 8 e 9
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo proposto dalla Commissione consiliare per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).
Tabelle A, B e C
Si dà atto che alle predette tabelle sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- da parte del Consigliere Riccarand:
Sostituire le tre tabelle con un'unica tabella
Periodici a 4 o più pagine:
da 2.000 a 5.000 copie L. 200.000
oltre le 5.000 copie L. 250.000
- da parte del Consigliere Nebbia:
"Abolire le colonne relative ai periodici con due sole pagine".
Si dà atto che l'emendamento sostitutivo delle tabelle A, B e C presentato dal Consigliere Riccarand non è approvato con voti contrari venti e un voto favorevole (Consiglieri presenti: trentaquattro; votanti: ventuno; astenutesi i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Dujany, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Nebbia, Péaquin, Pollicini, Tonino, Tripodi).
Si dà atto che l'emendamento alle tabelle A, B e C presentato dal Consigliere Nebbia è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro).
Si dà atto che le tabelle A, B e C sono approvate, con le modifiche proposte dal Consigliere Nebbia, con trentatré voti favorevoli e uno contrario (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli e le tabelle allegate A, B e C della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Lanièce, Péaquin e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;
- Voti favorevoli: ventisette;
- Voti contrari: sette.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".
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Proposta di legge regionale n. 1
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale............. n........: "PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA REGIONE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di assicurare l'informazione sull'attività della Regione, la Giunta regionale - previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 - è autorizzata a concedere contributi ai periodici locali, stampati con procedimento tipografico o litografico, per l'inserzione di un Notiziario regionale.
Art. 2
I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi alle pubblicazioni regolarmente diffuse nella Regione, aventi periodicità settimanale, quindicinale, mensile o bimestrale, un formato minimo di cm. 35 x 50 circa, una tiratura minima di duemila copie per numero e carattere politico, sindacale o culturale, per il quale risultino incluse nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n. 482.
Le pubblicazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro stampa del Tribunale di Aosta oppure, se registrate altrove, devono possedere caratteristiche e contenuto di interesse esclusivamente regionale valdostano.
Tutti i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti dai periodici ininterrottamente per almeno un anno prima della domanda. Possono derogare da questa norma le testate con almeno cinque anni di pubblicazione, anche se non regolare.
Art. 3
Il Notiziario regionale, regolarmente inviato ai giornali, conterrà l'indicazione dei comunicati da pubblicarsi obbligatoriamente e occuperà lo spazio massimo di una pagina.
I periodici sono tenuti a rispettare la periodicità dichiarata e a pubblicare il Notiziario entro il temine massimo di un mese, senza omissioni, errori o integrazioni.
Il Notiziario regionale conterrà articoli e comunicati relativi all'intera attività della Regione che verranno elaborati dalla Presidenza del Consiglio per l'attività svolta dal Consiglio regionale, dalle Commissioni e dai Gruppi consiliari, ai quali dovrà essere garantito l'accesso; e dalla Presidenza della Giunta per l'attività svolta dalla Giunta regionale.
Art. 4
L'importo dei contributi corrisposti dall'Amministrazione regionale, su presentazione di note mensili, varia in rapporto alle caratteristiche della pubblicazione, secondo le tabelle che fanno parte integrante della presente legge, allegate sotto la lettera A) per i settimanali, sotto la lettera B) per i quindicinali e sotto la lettera C) per i mensili e bimestrali.
L'assegnazione dei contributi, che verranno comunque corrisposti anche in caso di mancata redazione del Notiziario regionale, sarà revocata qualora vengano meno le caratteristiche della pubblicazione o i requisiti richiesti.
Ai periodici che, a fine anno, non abbiano pubblicato almeno 36 numeri per i settimanali, 18 numeri per i quindicinali, 9 numeri per i mensili e 6 numeri per i bimestrali, non sarà più trasmesso il Notiziario regionale per la pubblicazione e non sarà più corrisposto il contributo regionale.
Le modalità relative all'applicazione della presente legge, all'assegnazione e alla liquidazione dei contributi e al controllo dei requisiti sono approvate con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 5
È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione con compiti di consulenza e di verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'applicazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
La Commissione è formata dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, da tre Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza, da un rappresentante locale dell'Ordine dei giornalisti, da un rappresentante degli editori e da un addetto all'Ufficio Stampa della Regione.
Art. 6
I periodici che alla data del 1° gennaio 1978 erano ammessi a pubblicare un Notiziario regionale secondo le precedenti modalità stabilite dalla Giunta regionale possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge purché garantiscano una periodicità almeno bimestrale e una tiratura minima di almeno duemila copie.
Per i periodici di informazione regionale valdostana stampati all'estero, che siano organi di associazioni mutualistiche, assistenziali o culturali per gli emigrati, si può derogare al requisito della periodicità, purché pubblichino almeno dieci numeri l'anno aventi una tiratura minima di duemila copie e garantiscano l'inserzione di tutti i Notiziari trasmessi, per i quali saranno concessi i contributi previsti nella tabella dell'allegato B), ridotti del 20%.
Previa verifica della Commissione di cui all'art. 5 della presente legge, non è ammesso il contributo regionale per i periodici che, a parità di costi o a costi superiori rispetto a quelli praticati nella Regione, siano stampati fuori della Valle d'Aosta.
Il contributo regionale per periodici (settimanali, quindicinali, mensili e bimestrali) sarà concesso alle pubblicazioni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, anche quando abbiano un formato di circa cm. 25 x 35. A tale scopo i periodici a quattro pagine di detto formato sono equiparati a quelli a due pagine del formato 35 x 50 circa.
Nel caso di numeri a sei pagine, non è ammessa l'inserzione del Notiziario nel foglio staccato.
Art. 7
Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di Lire 67 milioni, che graverà sui Capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e successivi, corrispondenti al Capitolo 825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: "Spese per provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione (Legge regionale.............n....................)".
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte con lo stanziamento già previsto al Capitolo 825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà iscritta con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci.
Art. 8
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 9
La presente legge avrà applicazione dal 1° gennaio 1979.
Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 15 maggio 1974, n. 13.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Allegato A)
TABELLA A
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO
INSERITO
SETTIMANALI
|
Tiratura |
Pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
|
4 o più |
|
|
da 2.000 a 4.000 copie Lire............ |
230.000 |
|
da 4.001 a 6.000 copie Lire............ |
260.000 |
|
da 6.001 a 9.000 copie Lire............ |
300.000 |
|
Oltre 9.000 copie Lire.................... |
350.000 |
(al netto IVA)
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Allegato B)
TABELLA B
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
QUINDICINALI
|
Tiratura |
Pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
|
4 o più |
|
|
da 2.000 a 4.000 copie Lire............. |
190.000 |
|
da 4.001 a 6.000 copie Lire............. |
230.000 |
|
da 6.001 a 9.000 copie Lire............. |
250.000 |
|
Oltre 9.000 copie Lire..................... |
280.000 |
(al netto IVA)
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Allegato C)
TABELLA C
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
MENSILI E BIMESTRALI
|
Tiratura |
Pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
|
|
4 o più |
||
|
da 2.000 a 4.000 copie Lire............ |
150.000 |
|
|
da 4.001 a 6.000 copie Lire............ |
200.000 |
|
|
da 6.001 a 9.000 copie Lire............ |
240.000 |
|
|
Oltre 9.000 copie Lire.................... |
270.000 |
|
(al netto IVA)
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