Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1281 del 24 giugno 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 1281/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali".

Président - Nous sommes à la votation de l'article 1er du dessein de loi n° 88, dans lequel nous avons cinq amendements: trois amendements du groupe ALPE, dont un avec un amendement de l'Assesseur Marguerettaz, deux amendements de l'Assesseur Marguerettaz et un amendement du Partito Democratico.

La parole au Vice-président Chatrian sur l'amendement n° 1 du groupe ALPE.

Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente. Il nostro primo emendamento è molto chiaro: l'auspicio è quello di inserire un limite di posti letto legato all'azienda alberghiera, che non può essere superiore a 80 posti, limite che ci sembra importante. Auspicheremmo una distribuzione sul nostro territorio ben organizzato, da una parte, e, dall'altra, ben uniformato: ecco perché poniamo in essere questo limite.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Posizione di totale contrarietà rispetto a questo emendamento; considerate che un albergo di 50 camere sarebbe, rispetto a queste norme, non compatibile. Oggi gli alberghi di 50 camere nelle economie alberghiere vengono già considerati piccoli; allora un discorso è cercare di valorizzare quello che c'è e cercare di dare la possibilità, ma precludere di creare delle aziende che oggi sono adeguate riteniamo sia assolutamente non corretto... quindi voto contrario.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe ALPE, qui récite:

Emendamento

Prima del comma 1 dell'articolo 1 del d.l. è introdotto il seguente:

"01. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è introdotto il seguente:

"4bis. II numero di posti letto di ogni singola azienda alberghiera non può essere superiore a 80".".

Conseillers présents: 29

Votants: 23

Pour: 4

Contre: 19

Abstentions: 6 (Benin, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - La parole au Vice-président Chatrian sur l'amendement n° 2 du groupe ALPE.

Chatrian (ALPE) - Il nostro secondo emendamento è sintetico ed esplicito: chiederemmo la soppressione del comma 2 dell'articolo 1. Dopo tutto, nel dibattito fatto in aula ieri pomeriggio, le posizioni sono diverse. Riteniamo che questo comma 2, non solo non aiuti la nostra economia, ma non aiuta soprattutto il nostro settore ricettivo ed extraricettivo, anzi, riteniamo che sia un danno per il sistema ricettivo esistente. Un danno, non solo per il patrimonio esistente, ma per quello del prossimo quinquennio e decennio. Chiediamo quindi che questo comma sia soppresso.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Posizione contraria, richiamiamo la discussione di ieri.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe ALPE, qui récite:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso.

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 7

Contre: 22

Abstentions: 3 (Benin, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Nous avons l'amendement de l'Assesseur Marguerettaz qui a le même contenu de l'amendement proposé par le Partito Democratico.

La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Rispetto agli emendamenti, sia questo, sia i prossimi, richiamiamo la discussione di ieri dove abbiamo fatto una declinazione di tutte le varie posizioni; quindi direi che con questo intervento diamo per presentati tutti gli emendamenti da parte del Governo.

Président - La parole au Conseiller Donzel.

Donzel (PD) - Questo emendamento uno coincide con quello dell'Amministrazione; lo spirito della nostra azione è questo: eravamo contrari alla frazionabilità, però riteniamo, visto che la maggioranza non accetta questo principio, lo ha bocciato poc'anzi, che comunque siano importanti i paletti, visto che non passa questo principio. Pensiamo che le leggi e anche gli argini, le norme siano rispettati dalla maggior parte dei cittadini, quindi non pensiamo che sia del tutto inessenziale metterlo. Sicuramente questo emendamento lo votiamo, mentre sull'emendamento 2, visto che l'Assessore lo dà già per presentato, vorrei richiamare solo l'attenzione sul fatto che lo stesso Assessore ci spiegava che una convenzione, quand'anche abbia 10 o 20 anni di limite, nel caso del venir meno del gestore stesso, deve essere rivista; quindi non capisco fino in fondo il fatto che dopo 10 anni si dica: diamo la possibilità di rivederla, perché è stato lei, Assessore, a spiegarci che una convenzione, nel momento in cui il gestore fallisce, deve essere per forza rivista! Allora il gestore potrebbe fallire dopo 2 anni, non è che dobbiamo dirgli, noi, dopo 10 anni: "rivedi la convenzione"... la convenzione ha durata ventennale, dopodiché viene rivista tutte quelle volte che sarà necessario rivederla, ma rimane fermo il principio ventennale ribadito dall'emendamento che andiamo a votare. Grazie.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Solo per esplicitare il nostro voto di astensione, in quanto non condividiamo la base di partenza che, non è un elemento di novità, è un elemento che rafforza questo provvedimento. Infatti, allungare una convenzione da 10 a 20 anni va ad incidere sulla legge n. 33/1984. A nostro avviso - poi discuteremo del nostro emendamento n. 2 in subordine -, riteniamo che sia l'incidenza urbanistica che possa modificare e soprattutto pianificare l'evolversi dei nostri territori e del nostro ambiente. Ci asterremo quindi su questo provvedimento.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 de l'Assesseur Marguerettaz et l'amendement n° 1 du Partito Democratico, qui respectivement récitent:

Emendamento

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del dl, le parole: "pari a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "pari a venti anni".

Emendamento

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7bis della 1.r. 33/1984, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 del d.l. 88, le parole "di durata minima pari a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata minima pari a venti anni".

Conseillers présents: 34

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Le Conseil approuve.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz sur l'amendement n° 2 de l'Assesseur.

Marguerettaz (UV) - Semplicemente per dire al collega Donzel che questa è una formula che viene utilizzata per tutte le concessioni di lungo termine. Se lei va a prendere le concessioni ad esempio dell'aeroporto, che è di 30 anni, vengono fatti degli step successivi, là dove il periodo è così lungo, per dare modo alle parti di rivedere le condizioni. Quindi lei ha preso una situazione estrema, che è quella di un fallimento, di un decesso, ma potrebbe anche esserci la necessità di rivederla in corso, mantenendo gli stessi attori. Quindi in questo senso va letta, per cui questo emendamento va ad introdurre un elemento di certezza per la rinegoziazione.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente.

Un regalo, questo emendamento è un regalo fatto a chi vorrà creare difficoltà ed imbarazzo nel rapporto convenzionale che già riteniamo molto sdrucciolevole - lo abbiamo detto ieri in un breve intervento a conclusione dell'analisi generale su questo articolo 1 -, su chi vorrà creare difficoltà nella gestione di queste RTA frazionate. Mi spiego: la possibilità di revisione implica che la si possa chiedere da parte di entrambi i contraenti, quindi possibile e probabile, se anche dovesse esserci una prima formulazione di convenzioni diciamo "cautelative", diciamo "precauzionali" da parte dei Comuni, possibilità per entrambi, perché qui si dice "per le parti", non si dice per il Comune, si dice per le parti, quindi anche per la RTA interessata, di aggiornare il contenuto. Su cosa siano i mutamenti delle condizioni economico-sociali del Comune e le - nozione precisissima in diritto - "esigenze di altra natura", non so... ho vinto all'Enalotto, ho perso il lavoro, gli indicatori sociali, l'indice ISTAT... non si sa quale sia l'esigenza di altra natura che ci permette, dopo 10 anni, di andare a ridiscutere questo: una pioggia di richieste da parte di chi eventualmente ha sentito in quei 10 anni il persistere di determinati vincoli, di determinate restrizioni. Crediamo che questa sia una slabbratura ulteriore di un regime precauzionale che già abbiamo detto e - scusatemi colleghi se ho usato ieri dei termini troppo coloriti - di aver già ritenuto particolarmente improvvida.

Noi riteniamo che questo non sia un emendamento da accogliere, riteniamo che non sia nemmeno un emendamento sul quale astenersi: questo è un emendamento sul quale voteremo contro.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 de l'Assesseur Marguerettaz, qui récite:

Emendamento

Dopo il numero 5) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del dl, è inserito il seguente:

"5bis) la possibilità per le parti, al termine del decimo anno di vigenza della convenzione stipulata, di aggiornare il contenuto della medesima per intervenuto mutamento delle condizioni economico-sociali del comune interessato o per esigenze di altra natura.".

Conseillers présents: 34

Votants: 31

Pour: 26

Contre: 5

Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Nous avons l'amendement n° 2 proposé par le Partito Democratico.

La parole au Conseiller Donzel.

Donzel (PD) - Brevissimo, volevo dire che sostanzialmente nel contenuto ricalca l'emendamento n. 3 presentato dall'Assessore, cioè cambiano leggermente le cifre, ma lo spirito dell'emendamento, alla fine, è lo stesso: aumentare la sanzione, perché sia chiaro cosa stiamo facendo, è una richiesta di aumentare la sanzione, quindi è esattamente coincidente con lo spirito dell'emendamento di maggioranza. Fatto salvo che c'è una differenza: la formulazione dell'emendamento del Partito Democratico riprende in toto la formulazione proposta dal Comitato permanente degli enti locali, la formulazione dell'Assessorato è leggermente diversa, l'ha illustrata ieri l'Assessore.

Per quanto ci riguarda, troviamo congruente votare a favore sia dell'uno emendamento, sia dell'emendamento dell'Assessorato, nel senso che per noi questi sono dei paletti che vengono introdotti, a meno che l'Assessore dica no, riconosciamo il vostro emendamento, riformuliamo solo il nostro. A noi quello che interessa è che passi il principio dell'aumento della sanzione previsto in legge su proposta - ripeto - del Comitato permanente degli enti locali.

Président - Il y a une question procédurale, c'est-à-dire l'amendement du Partito Democratico n'est pas la même chose que l'amendement de l'Assesseur, donc ou le retirer et on vote l'amendement...

La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Chiedo al Partito Democratico di ritirarlo, non per una questione di principio, ma perché gli uffici ci hanno fatto presente che in quella formulazione c'è il minimo, non il massimo. Quindi nell'ambito della formulazione dicono che è bene per l'aspetto sanzionatorio indicare in legge il massimo e il minimo e poi declinare i criteri con un regolamento successivo, una delibera successiva. È solo per questo, c'è un minimo e un massimo, quindi chiederei di votare il nostro.

Président - La parole au Conseiller Donzel.

Donzel (PD) - Formalmente lo ritiriamo, non abbiamo fatto l'approfondimento tecnico; avevamo ripreso la formulazione del Consiglio permanente degli enti locali. Accogliamo questa precisazione. Resta fermo il principio dell'introduzione di una sanzione più forte di quella che era precedentemente indicata.

Président - L'amendement n° 2 proposé par le Partito Democratico est retiré; j'en donne lecture pour le procès-verbal:

Emendamento

II comma 2 dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 del d.l. 88, e cosi modificato:

"2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e le unita adibite a RTA, con un importo minimo pari a € 50.000".

Je soumets au vote l'amendement n° 3 de l'Assesseur Marguerettaz, qui récite:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del dl, è sostituito dal seguente:

"2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.".

Conseillers présents: 33

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 1er, dans le texte ainsi amendé:

Articolo 1

(Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:

"4. Le singole unità abitative delle residenze turistico-alberghiere possono essere composte da due o più vani di cui uno adibito a cucina-pranzo-soggiorno o a cucina-pranzo e gli altri adibiti, rispettivamente, a pernottamento o a soggiorno e pernottamento, oppure da un monolocale attrezzato per assolvere a tutte le predette funzioni.".

2. L'articolo 7bis della l.r. 33/1984 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7bis

(Disposizioni inerenti i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere)

1. La proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:

a) i proprietari possono utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per non più di 1/12 del periodo di apertura effettiva dell'intera struttura, secondo le modalità indicate nella convenzione di cui alla lettera c). Qualora la convenzione stipulata tra le parti diventi inefficace, per qualsiasi titolo, l'uso esclusivo dei proprietari delle singole unità abitative non può essere esercitato sino alla stipulazione di una nuova convenzione;

b) la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;

c) la gestione della struttura deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima del frazionamento nel caso di villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere esistenti, in assenza della quale l'attività ricettiva non può essere esercitata. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a venti anni, è stipulata tra i proprietari e il Comune in conformità ad una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e deve prevedere:

1) la garanzia da parte dei proprietari delle obbligazioni assunte dal gestore;

2) la garanzia da parte dei proprietari a non esercitare la facoltà di cui alla lettera a) in ipotesi di sopravvenuta inefficacia, per qualsiasi titolo, della convenzione stipulata;

3) l'esclusione di soggetti terzi dall'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) a favore dei proprietari;

4) l'obbligo di rispettare il vincolo urbanistico di destinazione alberghiera previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica sulla proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere;

5) il livello minimo di servizi necessario a qualificare l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva nell'intera struttura;

6) la possibilità per le parti, al termine del decimo anno di vigenza della convenzione stipulata, di aggiornare il contenuto della medesima per intervenuto mutamento delle condizioni economico-sociali del comune interessato o per esigenze di altra natura.

2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e l'unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.".

Conseillers présents: 34

Votants: 31

Pour: 26

Contre: 5

Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - La parole au Vice-président Chatrian sur l'article 2.

Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente. Vorremmo solo annunciare il nostro voto di astensione sull'articolo 2, ed è per questo motivo che abbiamo chiesto di votare in maniera diversa rispetto all'articolo 1, che è l'articolo, non solo più delicato, ma quello su cui ci siamo posizionati in maniera ferma, contraria. Grazie.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 34

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 3 nous avons les amendements n° 4, 5 et 6 de l'Assesseur Marguerettaz, et après nous avons l'amendement n° 2 du groupe ALPE.

La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Come avete potuto notare, colleghi, questo emendamento è in subordine all'emendamento principale, quello legato all'articolo 1, comma 2 (ne avevamo chiesto la soppressione, ma l'emendamento non è stato accolto); in subordine, proprio perché ieri ci siamo confrontati totalmente su un principio fondamentale urbanistico.

A nostro avviso, Presidente, come ieri è stato detto da questi banchi, ma anche dal Governo regionale, le scelte urbanistiche spettano alle amministrazioni comunali. Presidente, ci rivolgiamo a lei, in quanto lei, nella sua lunga carriera, ha avuto l'onore e l'onere anche di fare il Sindaco di un Comune, ecco perché mi rivolgo soprattutto a lei, in quanto Presidente, in quanto ex Sindaco, e noi sappiamo che i Sindaci hanno grandi responsabilità dirette e indirette sul loro territorio, e che rispondono ai cittadini come risponde il Consiglio regionale, ma a me sembra che rispondano in maniera - passatemi questo termine - più diretta, a contatto giorno dopo giorno con la quotidianità, che non è solo quotidianità, perché i risultati si vedono soprattutto sul proprio ambiente, sulle proprie scelte, sul proprio territorio.

Ieri, in aula, ci ha detto che condivide lo stesso nostro principio; noi siamo onorati di condividere lo stesso principio di autonomia comunale. Allora chiediamo con questo emendamento che, ripeto, è un emendamento in subordine perché avremmo troncato sul nascere l'articolo 1, come è stato esplicitato nel nostro emendamento n. 2, quindi è un emendamento successivo... e, se così è, il nostro emendamento va proprio in quella direzione e cioè di creare le condizioni che sia l'ente comunale a decidere in toto.

Abbiamo proprio un caso chiaro su questo disegno di legge nell'articolo 3, proprio su questo articolo che andremo a votare, dove si parla di case appartamenti per vacanze; non sto qui a fare la cronistoria di quello che è successo, ma - oltre a creare le condizioni per realizzare le case appartamenti per vacanze su edifici già esistenti - si dice anche che è consentita la realizzazione e i Comuni possono individuare le destinazioni d'uso. Queste destinazioni d'uso vanno ad incidere non sulla "33/1984", come è stato detto poc'anzi, sull'articolo 1, ma vanno ad incidere sulla legge urbanistica n. 11/1998. Stessa cosa abbiamo cercato di fare noi, con il nostro emendamento, di "destinazioni d'uso" parliamo, di "legge urbanistica" parliamo, e non parliamo di convenzioni o di ruoli di convenzioni fra Comuni e privati, e non parliamo di "33/1984", ma parliamo di urbanistica, quindi di piani regolatori, e abbiamo cercato di specificare nel nostro emendamento "i Comuni individuano le destinazioni d'uso all'interno delle zone di PRGC". Ieri è stato detto dall'Assessore che possono farlo comunque. Noi chiediamo a lei, Presidente, che sia esplicitato in legge, che siano i Comuni che decidono le proprie sorti. La maggioranza ha deciso che le RTA potranno essere frazionate; noi dobbiamo subirlo, lo abbiamo detto, però vi chiediamo: possiamo inserire in questo disegno di legge la blindatura che i Comuni decidano le proprie destinazioni d'uso?

Sul secondo comma siamo d'accordo con l'Assessore per quanto riguarda gli equilibri funzionali, quindi non sto a motivare il comma 2, ma sul comma 1 si esplicita che non possono essere mutate in villaggi albergo e in residenze turistico-alberghiere, né realizzate con queste destinazioni nell'ipotesi di nuove edificazioni. Quindi si mette insieme la destinazione d'uso sull'esistente e anche sulla nuova edificazione, perché per quanto riguarda le CAV è stato deciso che il riferimento è solo sul patrimonio esistente. A nostro avviso, visto che nei piani regolatori comunali si parla non solo di piani regolatori, ma anche di piani urbanistici di dettaglio, ci sembrava auspicabile inserire anche qualcosa sulle nuove edificazioni e soprattutto che sia il Comune che decide, e specialmente di inserirlo direttamente in legge.

Se condividiamo il principio, se crediamo che i nostri Comuni abbiano le idee, la chiarezza e la possibilità di decidere loro questi sacrifici forti o meno forti nelle località a vocazione turistica un po' particolari, penso sia il momento giusto per discutere. Non stiamo parlando di convenzioni, ma parliamo di urbanistica, tant'è vero che ci siamo inseriti nella "11/1998". Grazie.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Semplicemente per ribadire quanto detto ieri. Oggi abbiamo un disegno di legge che esprime con chiarezza qual è il ruolo dei Comuni, le convenzioni sono previste per legge, le convenzioni sono a monte della concessione edilizia per le nuove RTA frazionabili e a monte della frazionabilità per quelle esistenti. Senza la convenzione è assolutamente lettera morta.

Le RTA non le inventiamo oggi, ci sono già oggi; se oggi ci sono delle iniziative che vengono fatte di trasformazione di RTA a proprietà singola, nessuno può impedirle se sono coerenti con i piani regolatori, quindi quello che è stato formulato è una formulazione che i nostri uffici, sia quello del turismo che quello dell'urbanistica - ringrazio ancora l'Assessore Zublena -, dicono che crea anche dubbi interpretativi, quindi alla fine non sposta nulla, perché i Comuni sono sovrani, possono decidere.

Nelle CAV abbiamo introdotto questo elemento perché nelle CAV la convenzione non c'è, e le dirò di più: quando ci siamo confrontati con il CELVA nessuno ha tirato fuori questo argomento, anche perché sanno bene di avere tutti gli strumenti in mano! Mi pare che vogliate essere più realisti del re! Tutti i Sindaci non pongono il problema... lo ponete voi? Tutti i Sindaci ce li hanno posti sulle CAV, dicendo: noi vogliamo poter dire la nostra; ma in questo testo la loro la dicono eccome, perché la convenzione è in mano loro!

Chiediamo quindi di astenersi su questo emendamento, anche perché la seconda parte è coerente con l'emendamento successivo. Presento gli altri due emendamenti, l'emendamento 4 e l'emendamento 5 sono tecnici e vanno a richiamare la dichiarazione di inizio attività, la DIA, in virtù della norma europea che abbiamo approvato la scorsa seduta.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Per dichiarazione di voto. Siamo sinceramente rammaricati, non vogliamo essere assolutamente più realisti del re, ma qui ci sono, a nostro avviso, due percorsi. Lei ci dice che i Comuni hanno fatto le loro modifiche, le loro integrazioni e parliamo di "convenzione"; il nostro emendamento andava nella direzione prettamente urbanistica, ma soprattutto mirava ad individuare queste zone, a monte; lo può fare, ma inseriamolo direttamente nel nostro disegno di legge. Termino dicendo che, a nostro avviso, poteva essere non un chiarimento ulteriore, ma un rafforzativo per quanto riguarda i nostri enti locali e le nostre comunità.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 4 de l'Assesseur Marguerettaz, qui récite:

Emendamento

Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 del dl, dopo le parole: "l'autorizzazione comunale all'esercizio" sono inserite le seguenti: "o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività".

Conseillers présents: 34

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 5 de l'Assesseur Marguerettaz, qui récite:

Emendamento

Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis della 1.r. 11/1998, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 del dl, dopo le parole: "1'autorizzazione comunale all'esercizio" sono inserite le seguenti: "o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività".

Même résultat.

Je soumets au vote le sub-amendement n° 2 du groupe ALPE, qui récite:

Sub-emendamento

In subordine

Dopo il comma 7 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

"7bis. Dopo l'articolo 90quinquies della 1.r. 11/1998, introdotto dal comma 7, è inserito il seguente:

"Articolo 90sexies

(Destinazioni d'uso)

1. I Comuni individuano le destinazioni d'uso all'interno delle zone di PRGC che non possono essere mutate in villaggi albergo e in residenze turistico-alberghiere, né realizzate con questa destinazione nell'ipotesi di nuova edificazione. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce modifica al PRGC ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).

2. I mutamenti di destinazione d'uso e la realizzazione di nuove edificazioni assentiti per i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali relativi alle residenze temporanee stabiliti dal PRGC, a differenza dei mutamenti di destinazione degli alberghi, che continuano invece a concorrervi.".

Conseillers présents: 34

Votants: 30

Pour: 8

Contre: 22

Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 6 de l'Assesseur Marguerettaz, qui récite:

Emendamento

Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del dl, è aggiunto il seguente:

"7bis. Dopo l'articolo 90quinquies della 1.r. 11/1998, come inserito dal comma 7, è inserito il seguente:

"Art. 90sexies

(Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata)

1. La costruzione di nuovi villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984 non concorre alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.".

Conseillers présents: 34

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 3, dans le texte ainsi amendé:

Articolo 3

(Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. La rubrica dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente: "Ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di affittacamere".

2. Il comma 1 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.".

3. Il comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:

a) alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato, entro un anno dalla conclusione dei lavori, un piano di ripresa dell'attività alla struttura regionale competente in materia di turismo;

b) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;

c) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad azienda alberghiera o di affittacamere, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 3, è inserito il seguente:

"2bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati una sola volta per ogni unità immobiliare.".

5. Il comma 2 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, la proprietà del centro benessere non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'immobile interessato. Il vincolo di non frazionabilità è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese dell'interessato, entro la data di ultimazione dei lavori.".

6. Dopo l'articolo 90ter della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

"Art. 90quater

(Case e appartamenti per vacanze)

1. È consentita la realizzazione di case e appartamenti per vacanze di cui al Capo VII della l.r. 11/1996, esclusivamente nei casi di riutilizzo di strutture edilizie esistenti.

2. I Comuni possono individuare le destinazioni d'uso che non possono essere mutate in case e appartamenti per vacanze. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce modifica al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).

3. I mutamenti di destinazione d'uso assentiti ai sensi del presente articolo non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.".

7. Dopo l'articolo 90quater della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 6, è inserito il seguente:

"Art. 90quinquies

(Monitoraggio degli interventi di ampliamento)

1. Gli interventi previsti dagli articoli 90bis, commi 1 e 2, e 90ter, comma 1, sono censiti nella banca dati immobiliare informatizzata di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), secondo le modalità stabilite per gli interventi effettuati ai sensi di tale legge.".

8. Dopo l'articolo 90quinquies della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 7, è inserito il seguente:

"Art. 90sexies

(Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata)

1. La costruzione di nuovi villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984 non concorre alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.".

Conseillers présents: 34

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 4 nous avons l'amendement n° 3 du groupe ALPE.

La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente. Il nostro emendamento 3 esplicita la possibilità di visionare e dare un proprio parere alla commissione competente sui criteri stabiliti dai requisiti minimi per una eventuale deliberazione di Giunta regionale.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Rispetto all'emendamento n. 3 non credo ci siano problemi ad accettarlo. C'è solo una cosa che chiederei alla commissione: per far sì che per il 2011 le cose vadano a regime, ci sarà la necessità di approvare con una certa celerità le regole, affinché i consorzi ed i raggruppamenti abbiano un riconoscimento per tempo, per poi fare le richieste per programmare l'attività del 2011. Chiederei la disponibilità della commissione, accettando l'emendamento, a fissare nel mese di luglio le riunioni, in modo da poter subito dare concretezza alle cose; quindi: parere favorevole. Chiedo solo disponibilità, che peraltro è sempre stata data.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe ALPE, qui récite:

Emendamento

All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 della 1.r. 6/2001, come modificato dall'articolo 4 del d.l. 88, dopo le parole "con deliberazione della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti ", previo parere della Commissione consiliare competente".

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 4, dans le texte ainsi amendé:

Articolo 4

(Modificazione alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6)

1. L'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici)

1. La Regione riconosce, per le finalità di cui al Capo IV della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), i raggruppamenti di operatori turistici, anche temporanei, in qualsiasi forma costituiti, la cui attività abbia ad oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo turistico e di promo-commercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori aderenti.

2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1:

a) i raggruppamenti di area territoriale determinati sulla base dei comprensori turistici individuati dall'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo o i raggruppamenti di stazione riferiti ai comuni con maggiore valenza turistica, relativamente e limitatamente a specifiche e strategiche linee di prodotto, finalizzati alla realizzazione di programmi di attività funzionali alla valorizzazione dell'offerta e alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico;

b) i raggruppamenti di prodotto, finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.

3. Ai fini del riconoscimento, i raggruppamenti di operatori turistici di cui al comma 2 devono possedere i requisiti minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto:

a) per le aggregazioni territoriali, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area;

b) per le aggregazioni di stazione, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area considerata e della particolare significatività della stazione, rispetto al restante territorio regionale, relativamente al prodotto turistico considerato;

c) per le aggregazioni di prodotto, del numero di imprese turistiche aggregate unitamente alla copertura del territorio regionale interessato dalla linea di prodotto considerato.

4. Il riconoscimento è concesso su istanza del raggruppamento interessato con provvedimento del dirigente competente in materia di promozione e marketing turistico e ha validità per un quinquennio.

5. La struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico dispone la revoca del riconoscimento qualora, dai controlli effettuati, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese dai raggruppamenti nell'istanza di cui al comma 4 e nel caso in cui siano venuti meno, nel corso del quinquennio, i requisiti minimi di cui al comma 3.

6. I raggruppamenti riconosciuti sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, entro quindici giorni dal loro verificarsi, ogni intervenuta variazione dei requisiti minimi di cui al comma 3 nonché il loro eventuale scioglimento.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo al riconoscimento di cui al presente articolo e alla revoca del medesimo, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare.

8. La vendita diretta al pubblico da parte dei raggruppamenti riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.".

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 5 nous avons les amendements n° 7 et 8 de l'Assesseur Marguerettaz.

Je soumets au vote l'amendement n° 7, qui récite:

Emendamento

Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del dl, è aggiunto il seguente:

"3bis. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e, nei villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), tutte le spese relative alle unità abitative e alle porzioni di fabbricato oggetto del frazionamento.".

Conseillers présents: 34

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - La parole au Conseiller Louvin sur l'amendement n° 8 de l'Assesseur Marguerettaz.

Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente.

Vorrei esplicitare, se i colleghi me lo consentono, il nostro pensiero. Abbiamo accennato, nell'intervento di ieri, in merito a questa modifica che la Giunta regionale propone al testo base, che qui la questione è la revoca delle agevolazioni già concesse nel caso si vada a sembrare una RTA precedentemente non frazionabile, o comunque che sia stata assentita come non frazionabile, finanziata come non frazionabile, che ha fruito delle agevolazioni volumetriche rispetto ai piani regolatori e alle leggi regionali come edificio di natura e vocazione alberghiera.

Noi siamo la banca che mette a disposizione i fondi per quell'incremento di valore immobiliare cui si riferiva ieri il collega Lattanzi nel suo intervento, sosteniamo vigorosamente l'industria alberghiera nella nostra Valle, le consentiamo di fruire di tutti i benefici urbanistici e finanziari del caso, e poi, se si decide di frazionare, revochiamo e paghiamo la sanzione amministrativa! Si dirà: sanzione salata, eccetera... naturalmente questo non interesserà molto chi ha costruito una RTA a Verrayes o a Pontboset, ma per chi ci ha messo anche poco capitale di rischio in luoghi ad alta remuneratività, nei quali anche solo una forchetta del 30 percento di incremento volumetrico può avere un qualche interesse, facciamolo! Ma cominciamo anche noi a fare una bella società e un po' di belle operazioni, perché qui c'è della trippa veramente!

Questo era il nostro pensiero: questo è un condono anticipato e mascherato e consente di mettere sui binari giusti le operazioni. Noi votiamo contro, noi diciamo adesso che queste operazioni non vanno fatte. Abbiamo detto ieri che se c'erano delle condizioni particolari, dei luoghi, delle situazioni che andavano sanate come pregresso non ci saremmo opposti, ma la sanatoria anticipata e il finanziamento anticipato di operazioni speculative noi non li votiamo, ve li votate!

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Non fossimo in un'aula così seria, consiglierei un film che ho visto alcuni anni fa, si chiamava Ghost Busters... sicuramente poteva essere una cosa interessante da guardare.

Noi abbiamo esplicitato quello che è un principio cardine della legge n. 19, dove qualsiasi opera che è finanziata, nel momento in cui c'è un'alienazione, c'è la restituzione più una sanzione. Abbiamo voluto rafforzare questo tipo di discorso e, da quel punto di vista, rimando al mittente tutte le intenzioni speculative, perché le operazioni speculative, caro Louvin, non sono queste, potremmo guardarne delle altre!

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 8 de l'Assesseur Marguerettaz, qui récite:

Emendamento

Dopo il comma 14 dell'articolo 5 del dl, è aggiunto il seguente:

"14bis. Dopo il comma 4bis dell'articolo 25 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente:

"4ter. Il frazionamento della proprietà, ai sensi dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984, di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere esistenti alla data del 30 giugno 2010 comporta la revoca dell'agevolazione già concessa prima di detta data e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26.".

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 25

Contre: 5

Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 5, dans le texte ainsi amendé:

Articolo 5

(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), dopo la parola: "ristrutturazione" è inserita la seguente: ", ampliamento".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001, dopo le parole: "all'attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "e di opere di difesa e messa in sicurezza".

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:

1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente agli esercizi alberghieri;

2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture alberghiere, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;

3) terreni funzionali alla realizzazione di nuovi complessi ricettivi all'aperto, limitatamente alla superficie occupata dal complesso da realizzare;

4) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso e che includano i fabbricati in cui sono allocati i servizi generali;

5) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, a condizione che il richiedente sia già proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso;".

4. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, nei villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), tutte le spese relative alle unità abitative e alle porzioni di fabbricato oggetto del frazionamento.".

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

6. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 100.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 10 milioni.".

7. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza e".

8. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:

1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);

2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;".

9. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

10. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 3 milioni.".

11. L'articolo 13 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 15 i raggruppamenti di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).".

12. L'articolo 14 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

(Iniziative agevolabili)

1. Ai fini di cui all'articolo 15, le iniziative agevolabili devono riguardare la realizzazione di progetti di sviluppo turistico, di marketing, di promozione e di commercializzazione di prodotti turistici. Le iniziative devono essere articolate in progetti organici nei quali sono indicati, fra l'altro:

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda interessati;

c) le azioni programmate, la relativa durata e le modalità del loro svolgimento;

d) i canali di vendita attivati per i propri prodotti turistici;

e) un dettagliato piano finanziario, corredato dell'indicazione analitica delle spese per ciascuna linea di intervento nonché dell'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo regionale.".

13. L'articolo 15 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Contributi a fondo perduto)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi a fondo perduto è di euro 10.000 e quello massimo è di euro 135.000. Gli importi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

2. I contributi a fondo perduto sono concessi in regime de minimis, nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore.

3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

4. I contributi possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I contributi possono essere concessi con riferimento alle sole spese da sostenersi nell'anno solare successivo alla presentazione della domanda.

6. Ai fini della concessione dei contributi, i raggruppamenti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, a pena di decadenza, entro il 15 novembre di ogni anno, apposita istanza corredata del progetto di cui all'articolo 14 e del relativo piano finanziario.

7. In considerazione delle istanze pervenute, la struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico forma apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

8. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione e alla revoca dei predetti contributi, ivi compresa la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del contributo.".

14. Al comma 5ter dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione comporta la non applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26.".

15. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

"a) l'ammontare del contributo in conto capitale concesso, calcolato in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo del bene agevolato e maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4;".

16. Dopo il comma 4bis dell'articolo 25 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente:

"4ter. Il frazionamento della proprietà, ai sensi dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984, di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere esistenti alla data del 30 giugno 2010 comporta la revoca dell'agevolazione già concessa prima di detta data e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26.".

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 25

Contre: 5

Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bertin, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 7 nous avons l'amendement n° 9 de l'Assesseur Marguerettaz, qui récite:

Emendamento

Al comma 8 dell'articolo 7 del dl, le parole: "titolare dell'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "titolare del complesso ricettivo all'aperto".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 33

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 7 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7bis, comma 1, lettera c), della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, è approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni e i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'articolo 90bis, comma 1, della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge. Nelle more dell'approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata di un elaborato planimetrico e di una relazione che illustri l'intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

3. L'articolo 90bis, comma 2bis, della l.r. 11/1998, come inserito dall'articolo 3, comma 4, della presente legge, si applica anche alle unità immobiliari che siano già state oggetto di ampliamento avviato o concluso ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), o ai sensi dell'articolo 90bis, commi 1 e 2, della l.r. 11/1998, nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)), e successivamente modificato dall'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 10, commi 3 e 7, della l.r. 6/2001, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, e di cui all'articolo 15, comma 8, della l.r. 19/2001, come sostituito dall'articolo 5, comma 12, della presente legge, sono approvate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I decreti di riconoscimento dei consorzi e delle associazioni di operatori turistici adottati, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 6/2001, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia il 31 ottobre 2010.

6. Per l'anno 2010, l'istanza di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. 19/2001, come sostituito dall'articolo 5, comma 12, della presente legge, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15, della presente legge si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate e per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento amministrativo di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), già differito ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014. Nelle more dell'adeguamento, e comunque non oltre la predetta data, al titolare del complesso ricettivo all'aperto non si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 8/2002, limitatamente alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

Conseillers présents: 33

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Article 8: même résultat. Article 9: même résultat.

La parole au Conseiller Louvin pour déclaration de vote.

Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente.

Penso non costituisca sorpresa per il colleghi il fatto di sapere che voteremo contro questa legge per il risultato finale che essa porta. Non ci interessa esasperare i toni, se proprio dobbiamo, Assessore Marguerettaz, richiamarci alla filmografia, andiamo piuttosto a Mani sulla città che non a Ghost Busters, ma, come sempre, la linea per quanto riguarda l'operazione la si traccerà alla fine, di qua a qualche anno. Noi abbiamo delle apprensioni, credo fondate, le hanno manifestate nel mondo alberghiero in primis, ma penso che le sentiranno i nostri amministratori soprattutto nei Comuni più sollecitati e le sentiremo tutti.

Vede, Assessore, lei ha una tendenza a ricondurre ad un discorso economico-finanziario anche questa vicenda, e noi crediamo, invece, che il nostro patrimonio debba essere letto in modo diverso da un semplice valore economico, da un plusvalore, da una rivalutazione monetaria o immobiliare, da una plusvalenza. A noi non interessa fare plusvalenza sul nostro mondo alberghiero, a noi interessa che il nostro mondo alberghiero viva, produca in qualità, sia accogliente, abbia magari qualche prato da offrire intorno agli alberghi già esistenti... ce ne sono già più di 500 in questa Valle, ogni tanto ce ne dimentichiamo! Non abbiamo personale a sufficienza per farci lavorare dentro una mano d'opera valdostana, siamo fortemente debitori dall'estero di mano d'opera nel settore alberghiero, non solo a livelli bassi, ma anche a livelli medio-alti. Siamo in una regione nella quale - ci è stato ricordato anche ieri negli interventi - non ci sono sufficienti capacità economiche per investire ulteriormente nel settore alberghiero, e qui stiamo suonando il fischietto per chiamare ulteriori capitali da fuori ad investire sul nostro tessuto alberghiero, parzialmente alberghiero, direi "provvisoriamente" e "precariamente" alberghiero, perché questa legge precarizza tutto il mondo alberghiero invece che regolare alcune situazioni malsane e far sì che i futuri investimenti vadano canalizzati solo nella direzione opportuna.

Noi apriamo ad una situazione che - le abbiamo già detto - sarà fonte di conflittualità legale molto alta, sarà una vera e propria manna per la categoria degli avvocati, che insieme a quella degli immobiliaristi sarà grande beneficiaria di questo intervento, frutto di un lobbismo - mi dispiace dirlo - pesante che c'è stato in questi ultimi anni e che oggi raccoglie i suoi frutti, di fronte ad un Consiglio regionale che ammaina bandiera e con qualche velo, con qualche pudica affermazione e, con dei singolari richiami di contesto e di idee, cerca di darsi una politica turistica che invece qui non ritroviamo.

Assessore, lei ci ha proposto dei modelli come quello di Pierre & Vacances, ha fatto venire qui uno dei più grandi operatori europei nel settore delle residenze alberghiere, in una serata che considero spettacolare, da guinness, per le ire e lo sconcerto che ha suscitato in tutto l'uditorio; chiunque sia stato presente quella sera ne ha avuto la certezza, perché venire a sentire la Giunta regionale teorizzare l'importanza di creare delle situazioni di accoglienza artificiale, di sorte di Disneyland locali, in Valle d'Aosta ha lasciato non poca preoccupazione, come non poca preoccupazione suscita in tutti noi questa convergenza sulla Valle d'Aosta di capitali per rilanciare la costruzione nel settore alberghiero.

Non sconfiggeremo il problema dei letti freddi, aumenteranno; avremo una finestra di un decennio di situazioni ibride, che poi fatalmente muteranno verso quel destino verso il quale è già scivolata gran parte della residenzialità in Valle d'Aosta. Abbiamo già la metà delle nostre case adibita a seconde case; qui diamo, attraverso la rampa di lancio di questa RTA, un'ulteriore spinta.

Ci rammarica il fatto che non ci sia stata - là dove ce n'erano tutte le possibilità anche da parte degli organi consiliari - una volontà di preparare un testo diverso, di sanare, di regolare alcune situazioni pregresse, ma di non aprire, come si aprono oggi di fatto, le porte in una direzione che purtroppo non è per nulla promettente e che, secondo il vecchio detto che la moneta cattiva scaccia la moneta buona, metterà alla fine nell'angolo anche chi l'albergatore lo fa seriamente e con molta coscienza.

Président - La parole au Conseiller Donzel.

Donzel (PD) - Ferma restando la nostra opinione contraria rispetto al principio della frazionabilità, ci asterremo su questo provvedimento per segnalare che le iniziative fatte dalle associazioni, dal Consiglio permanente degli enti locali, sebbene all'ultimo momento in quest'aula, hanno trovato almeno parzialmente accoglienza e, se non altro, sono stati posti alcuni vincoli che noi giudichiamo dei vincoli importanti. Naturalmente resta fermo il principio - come altri hanno richiamato in quest'aula - che bisognerà verificare nel corso degli anni se questi vincoli sono tali da garantire il nostro sistema turistico oppure no, e quindi in qualche modo non è che votiamo una legge che sarà intoccabile.

Noi auspichiamo che questa norma, con questi vincoli, non alteri il sistema già in difficoltà della Valle d'Aosta e soprattutto prendiamo spunto da questa legge per andare a verificare se tutte quelle affermazioni di principio che sono state fatte, di sostegno al sistema turistico, di sostegno all'albergatore, di sviluppo della qualità del turismo nel suo complesso, si tradurranno in azioni concrete nella finanziaria regionale.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Grazie, Presidente. Intanto per ringraziare il lavoro della III e IV Commissione, il lavoro fatto dalla maggioranza, dei consiglieri che hanno voluto partecipare alle iniziative ed ai dibattiti e un ringraziamento al relatore Agostino.

Su questo argomento - è stato ricordato ieri dal collega Caveri - nessuno si è sottratto al confronto, è stata alimentata una discussione, abbiamo l'umiltà di dire che è un'opportunità; non pensiamo che questo sia un provvedimento risolutivo, non credo ne esistano di provvedimenti risolutivi. Il nostro sistema è fatto di un mosaico e le situazioni non sono così replicabili. In quel dibattito, mentre sicuramente c'erano tutta una serie di dubbi sui grandi gruppi e sulle grandi operazioni, ho chiesto all'uditorio, ma nessuno mi ha dato una risposta negativa se La Thuile sarebbe la La Thuile che conosciamo oggi senza il Planibel. Allora siccome qualcuno conosce molto bene La Thuile, sa che quella località ha avuto uno sviluppo con degli investimenti che sono di un grande gruppo. Ora quel gruppo ha sicuramente delle situazioni che possono essere gestite meglio, ed è un discorso che facciamo anche noi, abbiamo dei dibattiti, ci sono delle cose che devono essere aggiustate, ma abbiamo bisogno di tutti, la Valle d'Aosta ha bisogno di tutti i vari operatori; questa è un'opportunità che diamo agli operatori valdostani, non c'è nessun intento speculativo.

Ringrazio anche nella costruzione di questo provvedimento gli uffici della Presidenza della Regione con l'Ufficio legislativo, la collega Zublena con gli uffici dell'urbanistica, dove sono state messe a punto una serie di cose, e ovviamente tutti i miei collaboratori, Direzione del marketing e degli alberghi. Rispetto a questo tipo di discorso, cogliamo questa opportunità, non abbiamo una situazione così florida da immaginare che dobbiamo sprecare delle occasioni. Dobbiamo presidiare; probabilmente, collega Louvin, lei, in virtù del suo profilo legale, vede una serie di cose che io non vedo, oppure forse ha vissuto delle esperienze che noi non abbiamo vissuto, ma rispetto a questo saremo qua per rispondere di fronte ai valdostani e agli albergatori che ci sarà un'azione molto attenta.

Da domani ci metteremo attorno a un tavolo con gli albergatori, perché non siamo sordi al loro problema; sicuramente ci stanno chiedendo di allungare i mutui, ci stanno chiedendo di avere dei riconoscimenti per l'attività meritevole che fanno. Da questo punto di vista c'è un impegno da parte del Governo di affrontare e dare delle risposte anche a questa loro dimensione. Non sarà semplice, perché bisogna coniugare tutto con i limiti europei, ma gli uffici sono sul pezzo; quindi questo provvedimento non è contro gli albergatori, è per il turismo, è per uno sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta.

Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. In conclusione credo che sia giusto sottolineare due aspetti.

La legge ha una sua connotazione precisa, si inserisce in un momento di crisi e, come altri provvedimenti che abbiamo adottato in questo momento per la casa e per gli alberghi, questo si inserisce in un'iniziativa che nel settore turistico può dare dei risultati positivi. Non dimentichiamo che si tratta di strutture alberghiere.

Abbiamo voluto prevedere dei vincoli; in quanto vincoli, teniamo conto che sono analoghi a quelli che ci sono nel settore alberghiero, il vincolo dei 20 anni, per dire che la filosofia è la stessa. Quello che cambia è la modalità con cui si può immaginare che si trovino i finanziamenti necessari per arrivare a queste realizzazioni, cosa che non è un'invenzione della Valle d'Aosta, è già presente in tutto il mondo... questo vorrei dirlo! Non è una situazione che di colpo, qui, diventiamo quelli che favoriscono gli immobiliaristi o quelli che poi vanno contro le regole, ma basta guardare quello che succede in tutto il mondo, non in Valle d'Aosta soltanto! E la plusvalenza è oggettiva e immediata, perché con questo diamo la possibilità di finalizzare dei fondi che altrimenti non verrebbero finalizzati per il settore alberghiero, dove non è che avanza mano d'opera: noi stiamo creando le premesse perché ci sia mano d'opera qualificata che possa essere utilizzata e dare la risposta anche ai posti di lavoro, che sicuramente sono il punto dolente di questo periodo.

Vogliamo sottolineare che non vogliamo certo favorire la categoria A piuttosto che la categoria B e men che meno quella che lei sovente rappresenta, quella degli avvocati; purtroppo di lavoro ne hanno già tantissimo per fatto loro, perché il problema di avere spesso delle leggi - e ci mettiamo fra quelli che danno fiato a questo - non sempre così chiare, dà spazio a delle interpretazioni, perché tutto vive sulle interpretazioni. Allora il momento delle convenzioni... abbiamo accettato anche il discorso di vederle in commissione, cercheremo di fare delle convenzioni tipo con i Comuni le più chiare possibili, in modo che non siano soggette ad interpretazione e queste valgano da vincolo per i Comuni.

Voglio sottolineare che condividiamo il ruolo dei Comuni che in questo caso è totale, perché a livello di piano regolatore, a livello di autorizzazioni, a livello di convenzione il ruolo è dei Comuni. Quindi non c'è nessuna violazione delle prerogative, di quelle che riconfermiamo essere il punto di approccio importante per la nostra realtà, che vogliamo mantenere con queste caratteristiche, e sicuramente questa legge avrà dei risultati molto positivi anche in un periodo molto particolare come questo.

Président - La parole à la Conseillère Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Merci, M. le Président. Peu de minutes, juste pour poser deux questions qui me semblent cruciales quant au sens et aux conséquences de l'approbation de cette loi.

Qui obtiendra les plus grands bénéfices de l'approbation de ce dessein de loi? Quelles retombées aura-t-il sur le secteur du tourisme en Vallée d'Aoste, un secteur névralgique qui est en train de payer plus que d'autres les effets de la crise financière et économique? Un secteur qui, en Vallée d'Aoste, nécessiterait d'une politique réellement éclairée, à même de faire des choix courageux de longue durée, des choix culturels urbanistiques et environnementaux que d'autres réalités semblables à la nôtre ont su faire. Des choix qui donnent une perspective en termes de rentabilité durable pour les familles valdôtaines, en termes de possibilités d'occupation pour les jeunes générations.

Cette loi, au contraire, propose un modèle touristique qui n'est pas compatible avec notre réalité - et là sur La Thuile il y en aurait des choses à dire! - et qui va contribuer à ouvrir la porte à la pure et simple activité immobilière, celle qui remporte de l'argent dans les poches des spéculateurs, mais qui n'apporte rien au territoire en termes de développement, de croissance culturelle et économique.

Vous avez tiré en cause les hôteliers... ADAVA a été très claire: dans l'introduction du principe de fractionnement, qui donne lieu à la possibilité de vendre les unités immobilières singulièrement, on n'arrive vraiment pas à voir quel est l'intérêt général de notre région. L'intérêt général, Assesseur, nécessiterait d'une politique de financement rigoureuse aux interventions de requalification de ces structures qui effectivement exercent l'activité d'accueil et qui font croître le territoire, la société, l'économie valdôtaine; un secteur qui nécessiterait d'une politique promotionnelle éclairée, et c'est en ce sens que je crois ce Conseil devrait légiférer, et non pas pour sauvegarder l'intérêt de quelqu'un.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 25

Contre: 5

Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Le Conseil approuve.