Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1250 del 9 giugno 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 1250/XIII - Disegno di legge: "Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive".

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste definisce, con la presente legge, i criteri e le procedure per l'accertamento e la valutazione dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l'erogazione del relativo indennizzo, nonché i criteri e le procedure per la concessione di contributi volti all'attuazione di misure preventive finalizzate a mitigare l'impatto della fauna selvatica sul patrimonio zootecnico.

2. Gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.

3. Fino al 31 dicembre 2010 gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1 sono concessi, sotto forma di aiuti di importo limitato, subordinatamente all'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo statale relativo alla comunicazione della Commissione europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi previste.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per i danni arrecati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico presente sul territorio regionale, ad esclusione delle aree interne al Parco nazionale Gran Paradiso e al Parco naturale del Mont Avic, nel cui territorio l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori è a carico degli enti gestori ai sensi degli articoli 15, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e 22, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).

2. Le disposizioni relative ai contributi per l'attuazione di misure preventive trovano applicazione su tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree interne ai parchi naturali.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) patrimonio zootecnico: gli ovini, i caprini, i bovini, gli equini e altre specie di interesse zootecnico, nonché i cani da lavoro, quali i cani da conduzione e i cani da protezione delle greggi;

b) animali predatori: il lupo, la lince, la volpe e i cani randagi che hanno assunto comportamenti selvatici, e per i quali non è possibile risalire al legittimo proprietario;

c) misure preventive: le operazioni compatibili con l'orografia del territorio regionale finalizzate a mitigare l'impatto degli animali predatori sul patrimonio zootecnico.

Articolo 4

(Governo del bestiame)

1. Al fine di incentivare la custodia dei capi di bestiame, i proprietari degli allevamenti delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro il 31 ottobre di ogni anno, devono riportare nelle strutture di fondovalle i capi monticati e, entro il successivo 31 dicembre, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di zootecnia il numero degli eventuali capi smarriti durante il periodo di monticazione, pena la revoca, per l'anno in corso, dei benefici di cui alla presente legge, ai sensi degli articoli 10 e 16.

CAPO II

INDENNIZZO PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Articolo 5

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al presente capo i proprietari degli allevamenti delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), iscritti all'anagrafe regionale del bestiame.

Articolo 6

(Divieto di cumulo)

1. L'indennizzo non è cumulabile con altri benefici, anche di natura assicurativa, previsti per il medesimo evento dannoso.

Articolo 7

(Importi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il valore commerciale di riferimento per le specie di animali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. L'indennizzo è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo predato, aumentato del 10 per cento qualora l'animale sia gravido; sono altresì rimborsati gli eventuali costi di smaltimento degli animali abbattuti, debitamente documentati.

3. Nel caso di animali feriti, l'indennizzo è pari al 100 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate.

Articolo 8

(Richiesta di constatazione del danno)

1. Entro ventiquattr'ore dal ritrovamento dell'animale predato, i soggetti di cui all'articolo 5 segnalano l'evento dannoso alla stazione forestale competente per territorio, ai fini della constatazione del danno, e al servizio veterinario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per gli aspetti legati alle norme sanitarie.

2. A seguito della segnalazione, la stazione forestale competente provvede ad inoltrare la richiesta di sopralluogo per l'accertamento del danno al personale tecnico della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, di seguito denominata struttura competente, che provvede entro le successive ventiquattr'ore; del sopralluogo è redatto apposito verbale, una copia del quale è allegata alla domanda di indennizzo.

3. Nelle more dell'effettuazione del sopralluogo, i soggetti di cui all'articolo 5 non devono spostare o manipolare la carcassa dell'animale predato e devono recuperare l'identificativo dell'animale, se presente.

Articolo 9

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di indennizzo è presentata alla struttura competente entro dieci giorni dal rilascio del verbale di accertamento del danno; nell'ipotesi in cui il danno si sia verificato durante il periodo di monticazione, la domanda di indennizzo può essere presentata entro il 15 novembre dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1.

2. La struttura competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, valuta l'ammissibilità della medesima e procede alla valutazione del danno e all'erogazione dell'indennizzo.

3. Nel caso di animali dispersi a seguito di un presunto attacco da parte di animali predatori, il proprietario può denunciarne la scomparsa segnalando tempestivamente alla stazione forestale competente per territorio ogni informazione utile alla ricostruzione dell'accaduto, in particolare eventuali anomalie di comportamento degli animali e avvistamenti di predatori nella zona; la struttura competente procede, previa istruttoria, alla valutazione del danno e all'erogazione del contributo solo nel caso in cui vi siano sufficienti elementi per sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.

4. L'indennizzo è corrisposto per i soli animali per i quali i tecnici incaricati verifichino, in sede di sopralluogo, la morte o il ferimento ad opera di animali predatori, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

Articolo 10

(Revoca dell'indennizzo)

1. La somma percepita a titolo di indennizzo deve essere utilizzata, entro due anni dalla data di erogazione dell'indennizzo, per la reintegrazione dei capi perduti con capi della medesima razza o con razze autoctone, anche attraverso la rimonta interna all'allevamento, pena la revoca dell'indennizzo.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'indennizzo.

3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

4. La revoca dell'indennizzo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora i beneficiari dell'indennizzo abbiano cessato la propria attività, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di zootecnia.

6. La struttura competente dispone, in qualsiasi momento, anche a campione, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari in sede di presentazione della domanda.

CAPO III

MISURE PREVENTIVE

Articolo 11

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo i proprietari e i conduttori degli allevamenti delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), iscritti all'anagrafe regionale del bestiame che intendono attuare le misure preventive di cui all'articolo 12.

Articolo 12

(Definizione delle misure preventive)

1. Possono essere concessi contributi per l'attuazione delle seguenti misure preventive:

a) acquisto di recinzioni atte al contenimento degli animali;

b) acquisto di cani da guardiania, appartenenti alle razze maremmano-abruzzese o montagna dei Pirenei, addestrati adeguatamente alla convivenza e alla protezione delle greggi;

c) presenza stabile in alpeggio di un pastore, proprietario o conduttore degli animali o salariato, durante il periodo della monticazione, addetto alla gestione e alla sorveglianza delle greggi.

2. Sono altresì ammesse a contributo le spese per il trasporto in elicottero del materiale necessario all'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), in zone non raggiungibili con altri mezzi, e le spese veterinarie e per l'acquisto di cibo per i cani da guardiania.

3. La struttura competente può concedere contributi per ulteriori misure preventive proposte, anche a titolo sperimentale, dai proprietari o dai conduttori degli allevamenti delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e concordate con la struttura stessa e con la struttura regionale competente in materia di zootecnia.

4. Qualora a seguito dell'attuazione delle misure preventive di cui ai commi 1 e 3 la presenza degli animali predatori continui ad arrecare gravi danni al patrimonio zootecnico, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può disporre l'attuazione di metodi ecologici di intimidazione dei predatori, quali, in particolare, gli spari a salve o con proiettili a scopo dissuasivo.

5. La deliberazione di cui al comma 4 specifica altresì i mezzi e i metodi ecologici di intimidazione, le circostanze di tempo e di luogo, gli organi incaricati all'esecuzione delle operazioni, nonché i controlli e le forme di vigilanza.

Articolo 13

(Suddivisione del territorio)

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attuazione delle misure preventive di cui all'articolo 12, il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti zone, in relazione alla presenza del lupo o della lince:

a) rossa, nella quale la loro presenza è accertata;

b) gialla, nella quale sono stati riscontrati danni causati da animali predatori di passaggio ovvero vi sono indizi circa la loro presenza;

c) verde, potenzialmente idonea alla loro presenza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base dei dati dell'attività di monitoraggio sul lupo e sulla lince effettuata dalla struttura competente, definisce la suddivisione del territorio ai sensi del comma 1.

Articolo 14

(Criteri di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi anche cumulativamente per l'attuazione contemporanea di più misure preventive.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non usufruire di altre forme di contribuzione per l'attuazione della medesima misura preventiva.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, tenuto conto della suddivisione del territorio di cui all'articolo 13, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato all'erogazione dei medesimi, ivi compresa la documentazione di spesa da esibire.

Articolo 15

(Presentazione della domanda)

1. La domanda diretta all'ottenimento dei contributi è presentata alla struttura competente indicando le misure preventive che si intendono attuare e le relative modalità di realizzazione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la struttura competente verifica la completezza e la regolarità della stessa e ne valuta l'ammissibilità, disponendo la concessione o il diniego del contributo.

3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

Articolo 16

(Controlli)

1. Al fine di verificare le modalità di attuazione delle misure preventive, la struttura competente, anche avvalendosi del Corpo forestale della Valle d'Aosta, effettua controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente ai luoghi interessati e prendere visione della documentazione necessaria.

2. Qualora il beneficiario non abbia provveduto alla corretta attuazione delle misure preventive, il dirigente della struttura competente assegna un termine per la regolarizzazione delle carenze riscontrate; la mancata regolarizzazione comporta la revoca del contributo.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La revoca dell'aiuto può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Articolo 17

(Assistenza tecnica)

1. La struttura competente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di zootecnia e le associazioni regionali degli allevatori, fornisce assistenza tecnica per l'attuazione delle misure preventive e il loro corretto utilizzo.

2. L'assistenza tecnica ricomprende, in particolare:

a) la consulenza tecnica agli allevatori interessati;

b) i corsi di formazione per gli allevatori;

c) la raccolta e la diffusione di esperienze relative all'utilizzo delle misure preventive;

d) il coordinamento dell'attuazione delle misure preventive.

3. Ai fini di cui al presente articolo, la struttura competente può avvalersi di tecnici esterni e di istituti pubblici e privati, specializzati nella materia.

Articolo 18

(Informazione)

1. La Regione organizza campagne di informazione e di sensibilizzazione sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni, sulla loro protezione, sulle attività agricole e pastorali tradizionali di montagna, sulla loro importanza per l'economia e per la conservazione del territorio e sulle loro esigenze organizzative, dalle quali discende la necessità di realizzare la coesistenza della fauna selvatica, con particolare riferimento agli animali predatori, con l'agricoltura tradizionale di montagna e il patrimonio zootecnico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nelle UPB 1.10.2.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche) e 1.11.8.11. (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro) e al finanziamento dell'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico) del medesimo bilancio.

3. I proventi derivanti dagli articoli 10, comma 2 e 16, comma 3 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Prola.

Prola (UV) - Merci, M. le Président.

Ce projet de loi fournit un cadre normatif de référence afin d'assurer le soutien et la sauvegarde du patrimoine zootechnique, à la lumière des conditions micro environnementales qui ont changées de part la présence de prédateurs sur le territoire régional et qui sont exclusivement dues à des dynamiques d'évolution écologiques et fauniques naturelles. Cette intervention législative complète le cadre normatif en matière de préjudices causés aux productions et aux fonds agricoles par la faune sauvage, composée actuellement par la loi régionale n° 64 de 1994 et par le règlement régional n° 7 de 2005, ainsi que par le Plan régional faunique et de la chasse pour le quinquennat 2008/2012.

A l'origine, le projet de loi avait été notifié à la Commission européenne pour un avis de compétence. A la suite des diverses observations de cette dernière, il a été décidé de prévoir des aides pour les dégâts et les mesures de prévention en régime de minimis; suite a la situation de crise financière et économique, la limite du régime de minimis a été actuellement élevée, jusqu'au 31 décembre 2010, en tant que mesure anti-crise, de 7.500 euros a 15.000 euros par entreprise dans le triennat. La présente intervention normative s'est rendue nécessaire suite à un retour certifié et à une installation non migratoire dans les vallées de Valsavarenche, Rhêmes et Cogne d'une bande de loups.

La première fois qu'un loup a été vu avec certitude en Vallée remonte a 2004 dans la zone aux environs du Mont Fallère. Depuis lors, des traces de leur présence se sont succédées avec continuité avec des signalisations provenant du Corps forestiers et des chasseurs. A partir de 2005/2006, les gardiens du Parc national du Grand Paradis ont commencé à trouver des signes pouvant être rapportés à la présence du loup. La présence des loups fut certifiée au cours de l'été 2007 et maintenant nous assistons a la présence de trois-quatre exemplaires. Par conséquent, outre aux nombreuses attaques dues à la présence de groupes de chiens errants, des attaques sur des animaux sauvages et des prédations au patrimoine zootechnique par la bande de loups présente dans les vallées précédemment citées ont été mises en évidence.

In particolare il comparto zootecnico interessato è quello ovi-caprino. L'allevamento ovi-caprino ha radici molto antiche ed è profondamente radicato nel tessuto economico e sociale della nostra regione. In questi ultimi anni, il settore conosce un buon incremento di numero di capi allevati e registra una consistenza di 5.000 caprini e di 3.000 ovini. Il settore ovi-caprino costituisce dunque una realtà importante, non solo dal punto di vista produttivo, ma anche di notevole interesse ambientale, esercitando la tutela soprattutto delle zone più marginali dove maggiore è il danno derivante dall'abbandono della montagna. L'ovinicoltura infatti, oltre ad essere la più antica attività zootecnica praticata dall'uomo, che gli ha permesso e gli permette di trasformare biomasse di vegetali in prodotti a lui utili, ha oggi un ruolo che i tecnici tendono a valorizzare in quanto elemento di ottimizzazione dell'ecosistema.

Una gestione integrata del territorio, che preveda il mantenimento degli equilibri idrogeologici e biologici necessari a prevenire i dissesti ed anche la valorizzazione di alcune aree ad uso ricreativo è ormai indispensabile per cogliere tutte le potenzialità ad esso legate, sia dal punto di vista produttivo, sia da quello ambientale.

La funzione dell'attività di pastorizia è rilevante in tutte le situazioni di uso integrato del territorio nelle quali, ad una maggior complessità di gestione, fa riscontro un maggior equilibrio ambientale. L'ovinicoltura, grazie alla sua grande capacità di adattamento ai diversi sistemi di allevamento e alle più varie condizioni ambientali, può svolgere un ruolo di grande rilevanza per il mantenimento dell'habitat montano, essendo in grado di utilizzare quelle risorse che altre specie animali di interesse zootecnico non sfruttano più. Conosciuti e apprezzati sono infatti gli effetti positivi che il pascolamento ovino esercita sulla biodiversità del paesaggio, proprio nelle aree meno accessibili, marginali e non adatte ai bovini. La conservazione di delicati equilibri ecologici viene resa possibile dalla presenza dell'uomo-allevatore, dalla presenza di animali e dalla destinazione a pascolo e prato-pascolo di aree poco utilizzate.

Questa potenzialità dell'allevamento zootecnico, e in particolare ovino e caprino, meritevole anche dal punto di vista socio-politico oltre che ambientale, necessita di una giusta attenzione e di aiuti tecnici per assicurare la coesistenza delle tecniche di allevamento zootecnico tradizionali con l'attuale problema della fauna selvatica e, in particolare, con i predatori. È in questo contesto, cogliendo i segnali che provengono delle osservazioni delle dinamiche naturali e sociali, che si evidenzia la necessità di introdurre e rafforzare la politica degli aiuti al settore, tentando di far convivere e integrare nella maniera più coerente possibile la fauna selvatica con gli animali domestici.

Per arrivare al presente disegno di legge si è partiti ad analizzare la tematica in questione, già nell'agosto 2006, con uno studio sull'organizzazione ed il coordinamento delle operazioni e delle tecniche di difesa delle greggi dai predatori in relazione alla particolare realtà valdostana. È stata costituita inoltre una commissione apposita presieduta dal dirigente della Direzione flora, fauna, caccia e pesca e composta dal Direttore dello sviluppo zootecnico, dal Direttore dell'AREV, dai rappresentanti dell'ente Parco naturale Mont Avic e dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso e dai rappresentanti degli allevatori ovi-caprini. Abbiamo avuto, in seguito, una serie di audizioni in III Commissione in cui sono stati ascoltati tutti gli attori interessati al problema e il disegno di legge è stato poi sottoposto alla Consulta faunistica regionale. In particolare si tratta di un testo che ha il fine di coadiuvare gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini e altre specie di interesse zootecnico, nel periodo della monticazione nel Parco e sul restante territorio della Valle d'Aosta con un'azione di accertamento, di valutazione e di risarcimento dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, nonché di attuazione di misure di prevenzione degli stessi.

Entrando nel merito del disegno di legge, che rispetta tutte le disposizioni normative in materia di conservazione della fauna protetta e degli animali selvatici in genere, si possono evidenziare i seguenti aspetti positivi:

- si evitano restrizioni all'allevamento degli animali da reddito provvedendo al mantenimento ed alla protezione delle razze autoctone, comprese quelle a limitata diffusione in via di estinzione;

- si prevedono indennizzi pari al 100 percento delle perdite subite e il risarcimento delle spese veterinarie in caso di ferimenti; sono rimborsati i capi predati con un indennizzo pari al 100 percento del valore commerciale aumentato del 10 percento nel caso in cui l'animale sia gravido;

- si valorizza l'impegno degli allevatori introducendo la possibilità di incentivare la reintegrazione dei capi perduti con la propria rimonta interna;

- si creano le condizioni che permetteranno di ridurre al minimo i conflitti tra fauna selvatica e allevamento, con l'introduzione di misure preventive atte a mitigare l'impatto degli animali predatori sul patrimonio zootecnico. Nel dettaglio, sono previste le recinzioni idonee per il contenimento degli animali al pascolo, il cane da guardia adeguatamente addestrato alla convivenza e alla protezione delle greggi e la presenza costante in alpeggio del pastore. Attraverso queste misure si migliora la conduzione stessa dell'allevamento con un migliore utilizzo dei pascoli, un aumento di livello di benessere animale ed una maggior razionalizzazione dell'organizzazione aziendale;

- vengono introdotti metodi ecologici di intimidazione in situazioni particolari;

- sono previste attività di consulenza tecnica, corsi di formazione agli allevatori per introdurre nuovi elementi di conoscenza della problematica ed attuare in maniera corretta le misure preventive;

- vengono organizzate campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla tematica con particolare riferimento ai modi di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla necessità di realizzare l'obbligatoria convivenza con gli animali predatori;

- vengono organizzate campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle attività agricole e pastorali tradizionali di montagna, sulla loro importanza per l'economia e la conservazione del territorio e sulle esigenze organizzative delle aziende;

- le procedure sono predisposte nell'ottica di una semplificazione burocratica cercando di dare risposte in tempi certi e brevi.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli, suddivisi i 4 capi. Il capo I, composto di quattro articoli, reca le disposizioni generali, le finalità ed i criteri di erogazione dei contributi. Vengono escluse le aree interne del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco regionale del Mont Avic, nel cui territorio il risarcimento è a carico degli enti gestori. Il capo II, composto di sei articoli, individua i beneficiari dell'indennizzo, proprietari di capi che devono essere iscritti all'anagrafe regionale del bestiame. Inoltre, dispone il divieto di cumulo con altri benefici e definisce i livelli percentuali di contributo rinviando ad una delibera della Giunta regionale la determinazione del valore commerciale dell'animale. Definisce altresì l'iter procedurale per la quantificazione del danno e l'erogazione dell'indennizzo. Nel caso in cui vi siano animali dispersi e vi siano elementi tali da supporre di essere in presenza di un attacco di predatori sono previsti i rimborsi del danno subito. Sono previsti inoltre i controlli per verificare il rispetto dell'obbligo di utilizzare il risarcimento ottenuto per la reintegrazione dei capi perduti. Il capo III disciplina l'attuazione delle misure preventive ed è composto di otto articoli. Indica le misure preventive ammesse a contributo e le procedure per beneficiare degli incentivi, rimandando ad una delibera di Giunta regionale i criteri e le modalità di erogazione. È possibile incentivare anche nuove e sperimentali misure preventive. Sulla base dei dati di monitoraggio sulla presenza delle varie specie, è previsto che la Giunta regionale suddivida il territorio in tre zone in relazione alla presenza stanziale, o al semplice passaggio o alla totale assenza dei due principali predatori: il lupo e la lince. Vengono infine disposte tutte le attività di assistenza tecnica, di formazione e di informazione sulla tematica. Il capo IV reca le disposizioni finali di natura finanziaria e la dichiarazione d'urgenza ed è composto di due articoli.

In conclusione, sulla base delle scelte d'indirizzo effettuate e degli elementi presenti in questo disegno di legge, ci auguriamo che lo stesso possa essere un valido strumento di supporto per gli operatori del settore, e per superare le nuove problematiche emerse da una presenza importante per l'equilibrio ecologico naturale e tutelata a livello internazionale. La speranza è di riuscire a realizzare una stabile coesistenza della fauna selvatica con l'agricoltura tradizionale di montagna ed il patrimonio zootecnico.

Président - La discussion est ouverte.

Je vous rappelle que nous discutons sur le nouveau texte approuvé par la IIIe Commission.

La parole au Conseiller Agostino.

Agostino (UV) - Merci, M. le Président. Juste pour demander au rapporteur de cette loi ou à l'Assesseur compétent... on parle de trois-quatre exemplaires...

Mi sembra che quattro-cinque anni fa parlavamo di sei-sette esemplari, adesso di parla di tre-quattro: non capisco se sono diminuiti, o sono spariti, o praticamente sono scappati... Mi rallegro se ce ne sono tre-quattro, dico la verità, io sarei stato più drastico per la caccia, continuo a sostenere che la Valle d'Aosta non è una regione adatta a mantenere dei lupi. Quindi sarei ben lieto di sapere se sono in diminuzione, perché nel rapporto si parla solo di tre-quattro esemplari, questo vuol dire che dai sei-sette iniziali ne sono calati la metà. Spero che fra qualche anno si parli della sparizione di questi lupi, cioè che non ce ne siano più, perché - secondo me - sono un grave danno per la Valle d'Aosta.

Ho l'abitudine, tante domeniche, di andare su per la Valsavarenche e la Val di Rhêmes con i miei familiari... andavo su per vedere i camosci, gli stambecchi... adesso continuo ad andare su e non ne vedo più! Non capisco come mai, continuo a chiedermi come mai sono spariti dalle vicinanze delle strade e dei villaggi, roba che prima li vedevo tranquillamente pascolare, sia d'inverno che d'estate; adesso continuo a non vedere più né camosci, né stambecchi, e non capisco come mai, se sono stati sparpagliati... diciamo che, con la presenza del lupo, probabilmente avranno cambiato abitudini.

Vorrei chiedere, se lo sanno: adesso si parla solo più di tre-quattro esemplari, mentre mi ricordo che due anni fa parlavamo già di sei, cioè un gruppo di sei lupi... quegli altri tre... vorrei sapere che fine hanno fatto. Grazie.

Président - La parole au Conseiller Donzel.

Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, non so se era necessaria una risposta immediata dell'Assessore a questo quesito... pensavamo che la maggioranza avesse le idee chiare, ma capita in Valle d'Aosta - come capita ormai in tanti posti - che si fa il gioco delle parti: Calderoli vuole togliere i soldi ai calciatori e naturalmente interviene La Russa a dire: no, non tocchiamo niente; così la maggioranza contenta gli uni e gli altri. È un modo di far politica che va per la maggiore!

Noi condividiamo profondamente lo spirito di questo provvedimento, ringrazio il collega Prola per la chiarezza con cui ha esposto ed approfondito il tema. Pensiamo che sia una questione molto seria, perché in una piccola realtà come la nostra, dove sappiamo che i piccoli numeri sono grandissimi numeri per noi, questo è un tema molto delicato, poiché vede, da una parte, l'esigenza giusta di migliorare le nostre attrattività naturalistiche, ambientali, eccetera, con la presenza di una fauna che sia di qualità e preveda anche predatori, con un'altra realtà, quella economica e sociale della nostra piccola regione, che vede un tipo di allevamento molto marginale e particolare, che non può mettere in campo grosse potenzialità dal punto di vista della presenza fisica, umana e delle risorse tecniche, e in qualche modo è un allevamento più fragile che può trovarsi in difficoltà di fronte a situazioni nuove come le forme di predazione di cui siamo venuti a conoscenza.

Come gruppo del Partito Democratico, in commissione, abbiamo portato una questione che provo ad esprimere in maniera leggermente diversa da quella con cui la esprime il collega Agostino, che è determinato nel far sparire il lupo, ma con cui condivido un aspetto. Non c'è, a mio avviso, chiarezza sulle informazioni che riceviamo in commissione su questo punto. Naturalmente ho piena fiducia nel Corpo forestale dello Stato, il quale ci dà certi dati, ma allo stesso tempo non posso pensare che i rappresentanti ufficiali degli agricoltori siano dei mentitori, degli spergiuri, dei visionari.

Qui ci sono informazioni difformi fra chi minimizza la presenza di predatori e chi dice che i lupi si aggirano nei pressi delle case. Allora bisogna che la maggioranza si assuma le responsabilità di una maggioranza e dica: è vero questo, è vero quell'altro, c'è una verità nel mezzo, qual è la verità perché possiamo serenamente esprimerci su questo argomento. Allora si ha l'impressione che qualcuno dica che si minimizzi la presenza di forme di predatori selvatici quali i lupi, altri invece dicono che c'è qualcuno che enfatizza per trarre benefici da questa situazione; io dico che una legge pesante come questa è una legge molto leggera dal punto di vista finanziario, l'ho detto prima, sono 50.000 euro, non è che andiamo a dare chissà quali premi, chissà che arricchimento viene fuori da una legge così, non c'è nessuno che si arricchisce. Però è interessante capire, nel senso che se fenomeni di attacchi ad animali sono frutto di randagismo, sono attribuibili non alla presenza del lupo, ma alla presenza di cani randagi, penso che debbano essere presi dei provvedimenti molto seri, non di abbattimento degli animali, ma di cattura di questi animali... questi cani randagi vanno fermati, vanno assolutamente catturati! Cioè non è che... ma tanto è un cane randagio, state tranquilli, non è un lupo! Io sono ancora più preoccupato se è un cane randagio, perché ci sono situazioni in cui... almeno scientificamente si dice il lupo non attacca l'uomo, ma sappiamo che il cane randagio attacca anche l'uomo, allora sono ancora più preoccupato se è un cane randagio. Se è vero che questa vicinanza alle abitazioni dell'uomo è dovuta a questa forma di randagismo, dico: prendiamo provvedimenti, facciamo chiarezza su queste cose.

Infine, alcune considerazioni che non determineranno certo il non assenso al provvedimento, ma che facciamo notare. Tutti noi sappiamo com'è difficile in questo momento già condurre un'attività imprenditoriale, che sia artigianale, che sia un'impresa o un'attività nel settore agricolo; allora, se uno legge questo provvedimento sa che entro 24 ore dal ritrovamento dell'animale predato l'allevatore deve proiettarsi all'ufficio e immediatamente fare la domanda, perché se arriva 25 ore dopo è fregato, non vale più la domanda. Ci sono delle determinazioni nei tempi, nelle modulistiche, cioè l'allevatore che di solito non è un conduttore primario, ma spesso fa l'allevamento ovicaprino, un ibrido, dovrebbe mollare tutta la sua attività per proiettarsi a denunciare che gli è stato abbattuto un capo? Se è un lupo, come dicono gli esperti, ne abbatte solo uno, va lì e azzanna solo la capretta che vuole mangiare, quindi questo per una capretta piglia la macchina dalla Bassa Valle, viene su e gli costa di più il viaggio in autostrada a presentare la domanda che non mangiarsi la capretta! Non so se ci stiamo rendendo conto delle leggi che scriviamo... anche su questa cosa... delle tempistiche! Poi si individua una tempistica: la domanda di indennizzo è presentata alla struttura competente entro 10 giorni dal rilascio del verbale, quindi 10 giorni tutto preciso, nel caso di animali dispersi c'è la parola tempestivamente: cosa vuol dire "tempestivamente"? Un mese, due mesi, due giorni? Chi determina la discrezionalità del tempestivamente? Anche qui, una legge deve essere scritta perché il cittadino poi la possa utilizzare.

Un'ultima perplessità: la somma percepita a titolo di indennizzo, articolo 10, deve essere utilizzata entro due anni dalla data di erogazione per la reintegrazione dei capi perduti. Anche su questo c'è qualche perplessità, perché se si va verso l'abbattimento totale dei capi, quindi uno dice: basta, mi sono talmente stufato di allevare queste pecore che mi vengono sbranate da capi... o, eventualmente, chissà se esiste, dal lupo, perché non si capisce se è un'entità presente o non presente o in quale forma... comunque, se questi capi vengono tutti abbattuti il risarcimento vale e me lo tengo; se invece nei due anni non sostituisco la pecorella o la capretta, devo restituire. Anche qui, vorrei che ci rendessimo conto che è già difficile tirare avanti questi tipi di allevamento, ancora mettiamo regole e regoline, balzelli che rendono sempre più burocratica e difficile la vita di chi fa questa cosa, che - parliamoci chiaro - rende un servizio - almeno da quello che apprendo dalla bella relazione del relatore - a tutta la comunità in tanti settori. E noi gli mettiamo balzelli, regolette, regoline perché possa incassare il 100 percento del valore commerciale del capo predato! Stante però che il valore commerciale lo determina una delibera di Giunta e sappiamo che questo valore commerciale non è il valore reale dell'animale, quindi in realtà è una beffa. Sì, c'è scritto 100 percento nella legge, ma non è il valore reale, è il valore commerciale determinato da una delibera e sappiamo che non funziona così nell'allevamento della Valle d'Aosta, non è il valore reale dell'animale, quindi c'è già una perdita secca e noi abbiamo imposto tutta una serie di balzelli.

Noi sicuramente vediamo un passo avanti con una legge di questo tipo, però vediamo anche molti limiti rispetto al limite principale, per cui la politica possa esprimersi con determinazione e serenità su questi fatti. Serve una più puntuale e precisa specificazione di quali siano i casi di predazione del lupo e quali siano i casi di predazione di cani randagi e, nel caso di cani randagi, deve essere immediatamente attivato il tentativo della cattura di questi animali, perché pericolosi per l'uomo.

Président - S'il n'y a pas d'autres interventions, je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.

Isabellon (UV) - Grazie, Presidente.

Innanzitutto vorrei ringraziare il relatore che ben ha rappresentato tutto l'iter abbastanza lungo, quindi anche discusso nelle varie sedi, in particolare nelle commissioni coinvolte, la II e la III Commissione che hanno lavorato molto sull'argomento, con una serie di audizioni che hanno visto coinvolti tutti gli attori in qualche modo interessati da questa problematica, in particolare l'Associazione regionale Eleveurs valdôtains nella sua sottosezione degli ovicaprini, la Consulta faunistica per le sue competenze. Ha visto inoltre tutta una serie di passaggi che hanno comportato delle modifiche sulla base delle risultanze della notifica, che è stata necessariamente - come passaggio obbligato - intrapresa alla Commissione europea, e sulla base di questo si è dovuto correggere il tiro sull'impostazione iniziale, come sa chi ha partecipato ai lavori.

Comunque, come è stato ricordato dal relatore, fin dal 2005 si sono manifestate in Valle d'Aosta quelle problematiche che vedono il problema in oggetto un po' in tutta l'Europa, in particolare nell'arco alpino, come una difficoltà di gestione della presenza di predatori, in particolare il lupo - in quanto anche la lince può essere interessata a questo tipo di problematica, ma in particolare il lupo -, che ha la caratteristica di essere una specie protetta con tutte le sue regole, e ritenuta in estinzione, anche se il fatto che sia arrivata in Valle d'Aosta dopo molti anni di assenza sta a significare che è, sì, in estinzione, ma ha una sua espansione a livello territoriale.

Da molti anni arrivava l'eco della problematica della presenza del lupo, soprattutto nelle zone di allevamento degli ovicaprini, dalle zone vicine alla Valle d'Aosta, mi riferisco alla Savoia, al Vallese, al Mercantour, cioè ai grandi spazi che troviamo al di là delle Alpi nella zona della Vanoise, verso il sud della Francia, nei Pirenei, dove c'è un comune denominatore, che è quello che ha comportato delle forti tensioni territoriali. Tensioni legate, da un lato, a quell'ambiente forse un po' circoscritto che è quello degli allevatori di ovicaprini, ma non solo, perché certi timori fanno, in un baleno, anche il giro del mondo: basti ricordare che in questi giorni si fa un gran parlare, anche normalmente fra chi non conosce certe problematiche, per esempio del caso di quella volpe che, in Inghilterra, è entrata in una villa e ha attaccato due bambini... cioè si creano anche degli allarmismi non solo legati all'allevamento! Lo scatenarsi di forti tensioni emotive, anche nelle comunità locali, credo che sia da mettere in conto.

Vorrei poi tranquillizzare il collega Donzel: su questi temi è giusto che ogni consigliere esprima una sua opinione, perché soprattutto chi vive sul territorio e rappresenta anche certe emozioni che arrivano dal territorio, come può essere rappresentato dal Consigliere "Turi", sia accettabile, sicuramente, e sia giusto che venga manifestato anche in quest'aula, senza con questo andare a ragionare se la maggioranza bulgara o meno è... nel senso che su questi temi...

(interruzione del Consigliere Donzel, fuori microfono)

...non ho ritenuto di rispondere subito, perché è giusto, anzi, su questo tema ci fosse stato qualche intervento in più poteva essere normale anche quello, quindi credo che questo non rappresenti un problema di maggioranza o di minoranza!

Per quel che riguarda la chiarezza d'informazione, credo che le audizioni in commissione abbiano rappresentato la voce degli allevatori, perché questa è stata rappresentata anche in tutta una serie di momenti d'incontro, anche sul territorio, dove da una parte il programma di monitoraggio della specie, che è attivo dal 2006 con una serie di azioni che si sono sviluppate sul territorio con degli incontri anche con chi, sul territorio, ha la funzione di gestire questa problematica... dal Corpo forestale, ai rappresentanti del Parco nazionale Gran Paradiso, delle aree protette. Sicuramente in questi momenti di incontro ci sono stati anche toni accesi, ricordo che in una riunione ad Introd c'è stato un forte momento di confronto fra quella che era in quel momento la posizione del Parco nazionale Gran Paradiso, dove a fronte di un'iniziale posizione di raffronto tra la realtà della Valle d'Aosta ed il vicino Piemonte si è riusciti a far cambiare l'approccio al responsabile del Parco nazionale Gran Paradiso, in cui ci veniva inizialmente evidenziato come una possibile soluzione fosse quella di mettere assieme 2-3.000 pecore per creare dei greggi più grandi, con un tipo di gestione come può essere quella delle valli del Piemonte. In quel momento abbiamo risposto che nelle valli del Piemonte c'è una situazione che non vogliamo che ci sia in Valle d'Aosta dove ci sono intere zone abbandonate.

Qui abbiamo dei piccoli greggi che vanno ad integrarsi con la monticazione dei bovini, questo è quello che il Consigliere Prola ricordava come tradizionale, e quindi con una problematica tutta particolare. Ci sono stati dei momenti in cui anche il fatto di arrivare a riconoscere da parte del parco, per la sua zona di competenza, la necessità di indennizzare fino al 100 percento i danni legati alle predazioni... fosse un problema che era da far riconoscere a chi aveva questa responsabilità, quindi tutti questi passaggi sono stati propedeutici per arrivare a questo testo.

Per quel che riguarda le attività di monitoraggio, qui forse c'è stato un lapsus, quello del Corpo forestale dello Stato; noi abbiamo quello... comunque l'ho fatto anch'io, l'altro giorno, alla festa del Corpo forestale, quindi siamo pari! Il fatto di citare il Corpo forestale, sicuramente il ruolo è stato quello che nel monitoraggio parte attiva ha avuto chi ha - insieme alle guardie del parco, rilevato le prime presenze del lupo nella zona del parco. Difatti, i dati che sono in nostro possesso... qui arrivo anche alla richiesta di chiarimenti del collega Agostino... nel 2005 è stato rilevato un esemplare maschio nel vallone del Gran San Bernardo, ma rilevare la presenza di un lupo non è come rilevare la presenza di un altro tipo di animale, come lo stambecco, anche se selvatico, che è facilmente censibile, ma richiede una serie di esami di non facile esecuzione. Infatti la rilevazione visiva è molto difficile e spesso si arriva al monitoraggio attraverso gli esami delle feci, bisogna fare una serie di analisi anche approfondite per avere dei dati attendibili. Quindi, dai dati del 2005, un esemplare maschio nel vallone del Gran San Bernardo; nel 2006, una coppia in Valsavarenche costituita dal maschio del Gran San Bernardo più una femmina... qui, che fosse il maschio del Gran San Bernardo, bisogna vedere se nel loro vagare effettivamente... però non abbiamo dati, è un'ipotesi, perché non si è più rilevata la presenza al Gran San Bernardo; allora l'ipotesi è quella che possa esserci stato un ricongiungimento di questo tipo: la nascita dei primi cuccioli, la costituzione di un piccolo branco in Val di Rhêmes, poi la presenza nel 2008 di almeno sei esemplari nel Parco del Gran Paradiso, nel 2009 la presenza accertata del lupo nel Parco del Gran Paradiso, accertata nascita di cuccioli, ma ridimensionamento del branco a quattro esemplari. È importante dire che questi sono dati che gli uffici hanno rilevato sulla base di una serie di verifiche, e sono quelli certi, perché le ipotesi possono essere anche diverse. Infatti, quando si parla di lupo... poi ci sono tanti avvistamenti che vanno verificati, non è come gli Ufo, ma siamo per certi aspetti in una situazione simile. Questo per dire che i dati sono quelli certi.

Sui tempi di rilevazione, anche qui, i tempi di rilevazione chiedono certe tempistiche, ma perché siano attendibili le rilevazioni bisogna che ci siano gli avvisi in tempo utile; forse certi tempi sono dettati anche da questo, soprattutto nel caso di smarrimenti, perché gli smarrimenti devono essere segnalati in tempi rapidi, altrimenti è difficile ipotizzare che si tratti di attacchi.

Rapidamente, per concludere, credo che il lavoro fatto dalla II e III Commissione, evidenziato nella relazione dal Consigliere Prola, sia sufficientemente chiaro e altro da aggiungere non ci sia; poi, se ci sono problematiche specifiche durante l'esame del testo della legge, siamo a disposizione per chiarirle. Grazie.

Président - On peut passer à l'examen, article par article.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 2: même résultat. Article 3: même résultat. Article 4: même résultat. Article 5: même résultat. Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. Article 8: même résultat. Article 9: même résultat.

Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 12: même résultat. Article 13: même résultat. Article 14: même résultat. Article 15: même résultat. Article 16: même résultat. Article 17: même résultat. Article 18: même résultat. Article 19: même résultat. Article 20: même résultat.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.