Oggetto del Consiglio n. 1222 del 26 maggio 2010 - Resoconto
OGGETTO N. 1222/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010".
TITOLO I
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)
1. Il presente titolo disciplina l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in conformità alla normativa comunitaria e statale in materia di tutela della concorrenza, al fine di favorirne l'organica e razionale diffusione nel territorio regionale, garantendo il diritto all'informazione e alla diffusione della cultura in condizioni di imparzialità.
2. Il sistema di vendita nel territorio regionale della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi soggetti alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 5.
Articolo 2
(Punti vendita esclusivi)
1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria).
2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a condizione che l'esercizio medesimo abbia una superficie di vendita inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato e che la superficie destinata alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare non sia superiore al 30 per cento della superficie totale di vendita. È inoltre consentita la vendita di prodotti da banco preconfezionati quali caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, senza il possesso dei requisiti previsti per il commercio di generi alimentari.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di quotidiani e periodici effettuata in un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.
Articolo 3
(Punti vendita non esclusivi)
1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
2. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali per le seguenti attività:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) impianti di distribuzione di carburanti;
c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) medie strutture di vendita di grande dimensione;
e) grandi strutture di vendita;
f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione;
h) esercizi di vicinato aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 100, limitatamente ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e che sono sprovvisti di punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi.
3. La vendita di quotidiani e periodici negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all'attività di vendita primaria e non può essere fisicamente disgiunta da tale attività.
4. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.
Articolo 4
(Requisiti morali)
1. Non possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni per delitto non colposo;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, oppure per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
Articolo 5
(Dichiarazione di inizio attività)
1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la cui presentazione deve avvenire presso il Comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 4.
2. Il Comune competente per territorio può adottare provvedimenti di programmazione per l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento e l'ampliamento di quelli esistenti volti a:
a) favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione del servizio, in particolare attraverso un incremento della diffusione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente più rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali, strutture ricettive e un rifornimento capillare della stampa quotidiana e periodica;
b) tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
3. Per l'adozione dei provvedimenti di programmazione di cui al comma 2, sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti vendita esclusivi o non esclusivi.
4. Sono soggette a semplice comunicazione, da presentare al Comune competente per territorio:
a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti o regolamentato con qualsiasi modalità.
5. Il Comune competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato.
6. Decorso il periodo di sospensione di cui al comma 5 senza che l'interessato abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell'attività. La chiusura è disposta anche in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità.
7. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza aver presentato la DIA comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 3.000.
8. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione della sanzione di cui al comma 7 sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono all'adeguamento dei piani comunali, adottati ai sensi della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46 (Disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali), ai principi di cui al presente titolo. Decorso tale termine, tali piani perdono efficacia.
2. Sono abrogate:
a) la l.r. 46/1984;
b) la legge regionale 16 giugno 1988, n. 46.
TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Articolo 7
(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella regione Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:
"1bis. Qualora l'attività lavorativa qualificata sia stata prestata a tempo parziale, essa è contabilizzata, per le finalità di cui al comma 1, proporzionalmente al monte ore effettivamente prestato.".
Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 63/1993)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 63/1993, le parole: "e la commissione di cui all'articolo 7" sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 63/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista, tenuto conto degli addetti occupati;";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le modalità per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio e per il trasferimento dell'esercizio in altra sede;";
c) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"fbis) le procedure e i termini per la sospensione e per la cessazione dell'attività.".
3. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 63/1993, le parole: "l'autorizzazione deve essere revocata" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività non può essere proseguita".
Articolo 9
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 63/1993)
1. L'articolo 6 della l.r. 63/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Dichiarazione di inizio attività)
1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto alla dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. La DIA è corredata dalla documentazione relativa agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico utilizzati e da una dichiarazione attestante che l'impresa è diretta da persona avente la qualificazione professionale richiesta, nonché il possesso delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 5.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella DIA è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio.".
Articolo 10
(Inserimento dell'articolo 6bis nella l.r. 63/1993)
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 63/1993, come sostituito dall'articolo 9, è inserito il seguente:
"Articolo 6bis
(Sospensione e cessazione dell'attività)
1. Il Comune competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
2. Qualora al termine del periodo previsto dal regolamento comunale l'interessato non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell'esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.".
Articolo 11
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 63/1993)
1. L'articolo 8 della l.r. 63/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Esercizio dell'attività)
1. L'attività di estetista è esercitata in forma di impresa, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'estetista che intende esercitare l'attività deve risultare iscritta all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.
2. Lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. I dipendenti, i collaboratori e, nel caso di esercizio dell'attività in forma di cooperativa o societaria, i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso di tale qualificazione. La maggioranza assoluta dei soci deve inoltre esercitare l'attività manuale di estetista.
3. Per ogni sede dell'impresa ove è esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale richiesta. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.".
Articolo 12
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 63/1993)
1. L'articolo 12 della l.r. 63/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
(Sanzioni amministrative)
1. L'esercizio dell'attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 o senza aver presentato la DIA di cui all'articolo 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
2. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".
Articolo 13
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 7 e 9 della l.r. 63/1993 sono abrogati.
CAPO II
ARTIGIANATO
Articolo 14
(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34)
1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato), le parole: "Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 13, di seguito denominata Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, di seguito denominata Chambre".
Articolo 15
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 34/2001)
1. L'articolo 6 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane)
1. La Chambre provvede alla tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, al quale devono iscriversi, con le formalità e nei termini previsti per il registro delle imprese, le imprese artigiane con sede operativa nel territorio della regione.
2. L'Albo è pubblico e chiunque può ottenere notizie contenute nello stesso.
3. L'iscrizione all'Albo è costitutiva della qualifica artigiana e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.".
Articolo 16
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 34/2001)
1. L'articolo 7 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo)
1. Ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Chambre, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica, di seguito denominata ComUnica, per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. La ComUnica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata dei modelli di iscrizione, modificazione e cancellazione, delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni richiesti dalla legge, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione all'Albo o alla separata sezione per i consorzi e le società consortili, e l'avvio immediato dell'attività, nonché la registrazione di modificazioni o cancellazioni, comprese quelle relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
3. La Chambre rilascia contestualmente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della ComUnica e dà notizia alle amministrazioni competenti e alla Commissione di cui all'articolo 13 della presentazione della stessa, provvedendo ad eseguire le conseguenti annotazioni nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modificazione e della cancellazione dall'Albo o dalla separata sezione per i consorzi e le società consortili, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della ComUnica.
5. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti dell'iscrizione, modificazione o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia e superstiti.
6. Alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo e ai documenti emessi, si applicano gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sull'iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.".
Articolo 17
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 34/2001)
1. L'articolo 9 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Variazioni, cancellazioni, revisioni e accertamenti d'ufficio)
1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere alla Chambre, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, la ComUnica in ordine alle variazioni dello stato di fatto e di diritto riguardanti l'impresa medesima che possono comportare la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.
2. La Chambre, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge e nei casi in cui abbia notizia di omissioni degli obblighi di cui al comma 1, dispone accertamenti d'ufficio. Qualora la Chambre ravvisi la necessità di completare o rettificare la domanda ovvero di integrare la documentazione, invita l'impresa richiedente a completare o rettificare la stessa, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale adotta nell'Albo i conseguenti provvedimenti d'ufficio.
3. La Commissione di cui all'articolo 13, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma l'insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'iscrizione, può richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d'ufficio a carico delle imprese iscritte all'Albo in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.
4. La Direzione regionale del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, possono richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.
5. La procedura di accertamento d'ufficio può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4. I competenti uffici della Chambre provvedono a comunicare alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. La Chambre decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4 e trasmette nei successivi cinque giorni la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l'accertamento, affinché provvedano agli adempimenti di competenza.
6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta dei soggetti interessati, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, se richiesti dalla normativa di settore, da parte del soggetto che assume la conduzione dell'impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, può preporre all'esercizio dell'attività medesima un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.
7. Alle imprese artigiane iscritte all'Albo non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), qualora svolgano attività di vendita nei locali di produzione, o in locali ad essi contigui, dei beni di propria produzione, ovvero forniscano al committente beni accessori all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.
8. Nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'Albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'Albo. Le relative funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni.".
Articolo 18
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 34/2001)
1. L'articolo 10 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Revisione dell'Albo)
1. La Chambre dispone, ogni cinque anni, la revisione completa dell'Albo.
2. I criteri e le modalità per la revisione dell'Albo sono stabiliti dalla Chambre, sentita la Commissione di cui all'articolo 13.".
Articolo 19
(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 34/2001)
1. L'articolo 13 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13
(Commissione regionale per l'artigianato)
1. La Commissione regionale per l'artigianato è l'organo di tutela e rappresentanza dell'artigianato e ha sede presso la Chambre.
2. La Commissione, oltre a svolgere le funzioni di cui agli articoli 4, comma 5, 9, comma 3, e 10, comma 2:
a) coopera all'elaborazione della programmazione regionale per l'artigianato, svolgendo, anche su incarico della Giunta regionale o della Chambre, specifici studi ed indagini;
b) esprime pareri sui disegni di legge in materia di artigianato;
c) attiva le azioni necessarie al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle attività artigiane, anche attraverso le azioni di cui all'articolo 16;
d) elabora e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente l'attività svolta.".
Articolo 20
(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 34/2001)
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"2. Fanno parte della Commissione:
a) cinque titolari di imprese artigiane con sede operativa nel territorio della regione, designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato. I posti sono ripartiti tra le organizzazioni regionali dell'artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti, accertato in relazione al numero degli associati relativi all'anno precedente quello di costituzione o rinnovo della Commissione. I rappresentanti delle imprese artigiane possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata dell'organizzazione che li ha designati. La relativa richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione che provvede a darne comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;
b) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali dell'artigianato;
c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato unitariamente dalle organizzazioni medesime. In caso di mancata designazione unitaria, provvede la Giunta regionale;
d) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di artigianato.".
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 34/2001, le parole: "della struttura regionale competente in materia di artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "della Chambre".
Articolo 21
(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 34/2001)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 34/2001, le parole: "un terzo dei" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre".
2. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"5. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento della Commissione, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento. La Commissione deve essere ricostituita entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento.".
Articolo 22
(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 34/2001)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 34/2001, dopo le parole: "darne immediata comunicazione" sono inserite le seguenti: "alla Chambre, per le finalità di cui all'articolo 17, comma 3,".
2. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"2. La Chambre, i Comuni, le amministrazioni, le autorità e gli uffici ai quali ne è stata data comunicazione informano la Commissione dell'esito dei controlli effettuati.".
Articolo 23
(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 34/2001)
1. L'articolo 17 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17
(Sanzioni amministrative)
1. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della ComUnica ai fini dell'iscrizione, modificazione o cancellazione dall'Albo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 600.
2. Le imprese non iscritte all'Albo che si avvalgono di una ditta o ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 1.500.
3. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dalla Chambre o dal Comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".
Articolo 24
(Modificazione all'articolo 18 della l.r. 34/2001)
1. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"4. I proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 7, comma 6, sono introitati dalla Chambre. Eventuali altri proventi dei diritti di segreteria connessi alla gestione di registri, albi e ruoli sono introitati al capitolo 8200 (Proventi derivanti dai diritti di segreteria versati per atti o servizi connessi alla gestione dei ruoli, registri ed albi camerali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.".
Articolo 25
(Disposizioni finali)
1. La Commissione di cui all'articolo 13 della l.r. 34/2001, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica sino alla nomina della nuova Commissione nella composizione prevista dall'articolo 20 della presente legge. La nomina deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 34/2001:
a) gli articoli 8 e 12;
b) il comma 4 dell'articolo 15;
c) il comma 5 dell'articolo 18.
CAPO III
TURISMO
SEZIONE I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Articolo 26
(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:
"5. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria e condizione per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3bis.".
Articolo 27
(Inserimento dell'articolo 3bis alla l.r. 33/1984)
1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 33/1984, come modificato dall'articolo 26, è inserito il seguente:
"Articolo 3bis
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire un'azienda alberghiera di cui all'articolo 2 presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente;
d) del provvedimento di classificazione dell'azienda alberghiera, adottato ai sensi dell'articolo 9.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA, è comunicata entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 3ter. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme-Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional.".
Articolo 28
(Inserimento dell'articolo 3ter alla l.r. 33/1984)
1. Dopo l'articolo 3bis della l.r. 33/1984, introdotto dall'articolo 27, è inserito il seguente:
"Articolo 3ter
(Adempimenti dei Comuni)
1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.".
Articolo 29
(Inserimento dell'articolo 3quater alla l.r. 33/1984)
1. Dopo l'articolo 3ter della l.r. 33/1984, introdotto dall'articolo 28, è inserito il seguente:
"Articolo 3quater
(Cessazione e sospensione dell'attività)
1. L'esercizio di un'azienda alberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.".
Articolo 30
(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 33/1984)
1. All'articolo 8 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al suo compimento, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, il titolare dell'esercizio interessato richiede una nuova classificazione corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classificazione assegnato, il titolare dell'esercizio interessato è tenuto a darne comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive per l'adozione del provvedimento di revisione della classificazione. In mancanza della richiesta o della comunicazione, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive provvede d'ufficio alla revisione della classificazione.";
b) al comma 5, le parole: "della licenza d'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio".
Articolo 31
(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 33/1984)
1. All'articolo 9 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "denuncia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
b) la parola: "denunciati", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "dichiarati";
c) al comma 1, le parole: "decreto dell'Assessore regionale al turismo" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento del dirigente competente in materia di strutture ricettive, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta del soggetto interessato e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi";
d) al comma 4, le parole: "I titolari della licenza di azienda alberghiera" sono sostituite dalle seguenti: "I titolari di aziende alberghiere";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Alla dichiarazione di cui al comma 5, il soggetto interessato deve allegare il progetto edilizio, una relazione descrittiva dell'intervento e il titolo abilitativo sanitario del fabbricato.";
f) al comma 9, le parole: "il decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", il provvedimento di cui al comma 1,".
Articolo 32
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 33/1984)
1. L'articolo 12 della l.r. 33/1984 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque gestisca un'azienda alberghiera senza aver presentato la DIA, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque gestisca un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 3bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. La violazione di quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5, comporta la mancata classificazione dell'azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l'assenza del provvedimento di classificazione al Comune competente per territorio per i conseguenti adempimenti.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di azienda alberghiera che:
a) attribuisce al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto previsto nel provvedimento di classificazione.
5. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.
6. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
7. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2 e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4 e 5, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora all'applicazione delle stesse provvedano i Comuni e, negli altri casi, dalla Regione.".
Articolo 33
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 33/1984:
a) i commi 7 e 8 dell'articolo 9;
b) gli articoli 10, 11 e 13.
SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Articolo 34
(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è aggiunto il seguente:
"1bis. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera è consentito esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi ai requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché a quelli sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici ed è subordinato:
a) all'iscrizione presso il registro delle imprese, fatta eccezione per le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e ebis);
b) al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, nonché all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.".
Articolo 35
(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 11/1996)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"3. Nelle case per ferie deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l'uso della struttura. Può essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.".
Articolo 36
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 4 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire le case per ferie presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 3, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;
e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.".
Articolo 37
(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 11/1996)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l'uso della struttura. Può essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.".
Articolo 38
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 7 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire gli ostelli per la gioventù presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 6, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;
e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.".
Articolo 39
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 10 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire i rifugi alpini presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 9, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati;
d) gli estremi dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;
e) gli estremi dell'attestato di idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della DIA;
f) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto, nonché le vie di accesso, sentieri o mulattiere.".
Articolo 40
(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/1996)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 11/1996, le parole: ", per periodi non superiori alle quarantotto ore," sono soppresse.
Articolo 41
(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 13 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire i posti tappa escursionistici presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 12, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati.".
Articolo 42
(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 16 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 16
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire l'attività di affittacamere presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 15, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell'attività;
d) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;
e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.".
Articolo 43
(Modificazione all'articolo 16bis della l.r. 11/1996)
1. Il comma 3 dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast-chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di compresenza con gli ospiti nel medesimo immobile per i periodi in cui l'attività è esercitata.".
Articolo 44
(Sostituzione dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 16quater della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 16quater
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire i bed & breakfast-chambre et petit déjeuner presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 16ter, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati;
d) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.".
Articolo 45
(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 19 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 19
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire le case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 18, nonché il numero, l'ubicazione e le caratteristiche delle unità abitative destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per unità abitativa e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell'attività;
d) le caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;
e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.".
Articolo 46
(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 20 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 20
(Adempimenti dei Comuni)
1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Entro lo stesso termine, il Comune effettua, inoltre, apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera; gli esiti del sopralluogo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme-Ufficio regionale del turismo.
2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA è comunicata, entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui al comma 1.".
Articolo 47
(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 22 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
(Cessazione e sospensione dell'attività)
1. L'esercizio di un'attività ricettiva extralberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.".
Articolo 48
(Modificazione all'articolo 23 della l.r. 11/1996)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 11/1996, le parole: "del rilascio delle autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della presentazione della DIA".
Articolo 49
(Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 11/1996)
1. All'articolo 24 della l.r. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: "titolare dell'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "titolare dell'attività ricettiva extralberghiera";
b) al comma 4, le parole: "dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di presentazione della DIA".
Articolo 50
(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 11/1996)
1. L'articolo 28 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 28
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge senza aver presentato la DIA di cui agli articoli 4, 7, 10, 13, 16, 16quater e 19, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge in violazione dell'articolo 20, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge che:
a) attribuisce alla propria attività, con qualsiasi mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, o una denominazione diversa da quella dichiarata;
b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto dichiarato.
4. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di attività ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.
5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti dall'articolo 24 e l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.200.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.400.
7. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
8. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'applicazione delle relative sanzioni provvede il Comune competente per territorio con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni.".
Articolo 51
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/1996:
a) l'articolo 16quinquies;
b) l'articolo 21;
c) l'articolo 29;
d) il comma 2 dell'articolo 30.
SEZIONE III
COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO
Articolo 52
(Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)
1. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), le parole: "titolare dell'autorizzazione all'esercizio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "titolare del complesso ricettivo all'aperto".
Articolo 53
(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 8/2002)
1. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 8/2002, dopo le parole: "ha durata quinquennale" sono aggiunte le seguenti: "; tale provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda del soggetto interessato ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura competente può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".
Articolo 54
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/2002)
1. L'articolo 6 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire uno dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'articolo 2, presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi, previsti dalla normativa vigente;
d) del provvedimento di classificazione del complesso ricettivo, adottato ai sensi dell'articolo 5.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA, è comunicata entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 6bis. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme-Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional.".
Articolo 55
(Inserimento dell'articolo 6bis alla l.r. 8/2002)
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 8/2002, come sostituito dall'articolo 54, è inserito il seguente:
"Articolo 6bis
(Adempimenti dei Comuni)
1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.".
Articolo 56
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8/2002)
1. L'articolo 9 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Cessazione e sospensione dell'attività)
1. L'esercizio di un complesso ricettivo all'aperto senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, la cessazione dell'attività medesima, con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, il Comune competente per territorio dispone la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.
4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.
5. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.".
Articolo 57
(Modificazione all'articolo 12 della l.r. 8/2002)
1. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 8/2002, le parole: "dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di presentazione della DIA".
Articolo 58
(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 8/2002)
1. All'articolo 14 della l.r. 8/2002, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all'aperto senza aver presentato la DIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.";
b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:
"1bis. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all'aperto in violazione dell'articolo 6, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000.".
Articolo 59
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 8/2002:
a) il comma 2 dell'articolo 13;
b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 14.
SEZIONE IV
PROFESSIONI TURISTICHE
Articolo 60
(Modificazioni alle leggi regionali 21 gennaio 2003, n. 1, e 29 marzo 2007, n. 4)
1. All'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".
2. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.
CAPO IV
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO
Articolo 61
(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
1. L'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
(Dichiarazione di inizio attività)
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione di quelli rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, anche corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
2. Nei casi di cui al comma 1 spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre trenta giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione del parere, per un massimo di trenta giorni, decorsi i quali l'amministrazione competente può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
3. L'attività oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che, per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi rispetto a quelli previsti dal presente articolo.".
Articolo 62
(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 19/2007)
1. L'articolo 23 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23
(Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 22, nei procedimenti a domanda di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo VI, sezione II, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della l. 241/1990.
4. Ai procedimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 16.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta regionale.".
Articolo 63
(Inserimento dell'articolo 23bis nella l.r. 19/2007)
1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 19/2007, come sostituito dall'articolo 62, è inserito il seguente:
"Articolo 23bis
(Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge e si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Le sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente in materia.".
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Caveri.
Caveri (UV) - Sì, mi esprimo qui a nome anche del correlatore, dell'altro relatore: il collega Andrea Rosset. Non voglio essere noioso, per cui sarò rapido nel dirvi come questo disegno di legge rientri nella discussione che abbiamo fatto precedentemente, cioè rientri in quella legge del 2006 sull'attività europea della nostra Regione, che prevede che ogni anno il Consiglio Valle approvi una legge comunitaria, e fu una scelta a mio avviso giusta, una scelta intelligente, perché precedentemente i nostri interventi sulla legislazione europea venivano fatti "a spizzichi e bocconi", mentre questo lavoro di verifica continua della ricaduta della legislazione europea sulle nostre leggi è in qualche maniera conseguente alla necessità di fare in modo che la nostra legislazione sia sempre legata e corrispondente agli obblighi che ci derivano dalla politica comunitaria.
Quest'anno la legge conclude in alcuni suoi articoli un discorso avviato lo scorso anno sulle professioni e poi si occupa in particolare dell'impatto di una parte della cosiddetta "direttiva Bolkenstein" su una serie di attività economiche. La direttiva Bolkenstein ha preso il nome dal commissario europeo dell'epoca della Commissione Prodi, che si era occupato della liberalizzazione, con una propria direttiva, nel settore dei servizi; una direttiva che fece molto discutere, e probabilmente fu una delle ragioni anche della scelta di alcuni paesi di bloccare il processo di adesione al cosiddetto "Trattato costituzionale", che venne bocciato prima dall'Olanda e poi dai Francesi. Si fece attorno a questo processo di liberalizzazione una sorta di processo all'Unione europea.
Va detto però che in questa fase limitata di recepimento la Regione si occupa di una serie di settori, lo fa - direi intelligentemente - con una propria legislazione, pur tenendo conto del decreto legislativo recente, ma spingendosi anche a regolamentare dei settori che evidentemente sono sfuggiti all'interesse del legislatore nazionale. Da questo punto di vista vorrei brevissimamente ricordare di cosa ci occupiamo: un primo settore, che è nei primi articoli, è un esempio di legislazione originale che riguarda la liberalizzazione della vendita dei giornali. Un settore nel quale altre Regioni sono intervenute, mentre a livello statale c'è stato un piccolo passo indietro nell'ultimo decreto legislativo. Personalmente sono convinto che questa liberalizzazione è sicuramente vantaggiosa per la diffusione dei giornali, perché oggi la limitatezza di punti vendita aveva creato un qualche problema.
Vorrei poi ricordare che ci occupiamo di una serie di professioni; la logica è quella dell'inizio di attività facilitato, senza attendere le pratiche burocratiche come in passato, per cui nel settore della professione di estetista - come per molte altre professioni - ci sarà una possibilità di una rapida apertura di questi saloni di bellezza, legati però ad una serie di criteri di sicurezza, di igiene che limitano quella che potrebbe essere una liberalizzazione selvaggia. Lo dico un po' simpaticamente, non abbiamo recepito una richiesta degli artigiani che era quella di dire: prevedete che non si possono fare i massaggi in giro avendo idea dei massaggiatori cinesi sulle spiagge. Insomma, come abbiamo scherzosamente detto agli artigiani: per adesso non abbiamo ancora il mare! Spero che la Giunta possa disporre in un prossimo futuro anche di uno sbocco al mare, ma le spiagge non le abbiamo ancora e sulla Dora vedo abbastanza difficile aggirarsi delle estetiste cinesi per fare i massaggi...
(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
...negli chalet, ma quella è altra cosa, Consigliere, lei è abituato all'Africa...
A parte gli scherzi, vorrei dire che c'è una liberalizzazione maggiore anche dell'iscrizione all'Albo degli artigiani, c'è un principio fondamentale nella Bolkenstein, cioè che chi fa una certa professione non può decidere dell'ingresso o meno in una certa professione, e questo ha un po' ridimensionato il ruolo della commissione degli artigiani, che comunque viene mantenuta. Abbiamo poi presentato un emendamento che consente loro una maggiore vigilanza sul fatto soprattutto che in fase di autocertificazione chi vuole diventare artigiano magari non compia delle autocertificazioni che non sono fondate. Poi c'è il mare delle attività turistiche, alberghiere ed extralberghiere, rifugi, alberghi, RTA, cioè è più facile aprire queste attività.
Per quel che riguarda i Bed & Breakfast, c'è stata, con l'accettazione da parte della Giunta, l'introduzione di un emendamento che consente ai Bed & Breakfast, come prevedeva la legge precedentemente... i Bed & Breakfast non sono aziende vere e proprie, ma sono famiglie che danno un'ospitalità... ho visto però che c'è un emendamento in questo senso del gruppo ALPE, di poter tenere quest'attività a 50 metri dall'attività principale, dove il gestore deve vivere per poter fare questo tipo di ospitalità.
Per quel che riguarda i rifugi alpini, questo è un altro emendamento concordato con la Giunta, il decreto legislativo nazionale era un po' ambiguo e rischiava di potersi interpretare, come la legge prevede per gli ostelli, che la mescita di bevande e la somministrazione di cibi nei rifugi potesse essere dedicata esclusivamente a chi pernottava nei rifugi. Questo avrebbe avuto un impatto negativo, perché sappiamo bene che per fortuna i nostri rifugi alpini sono anche una tappa alla quale si va per passare una giornata e non obbligatoriamente per dormire, ma anche per fruire dell'ospitalità o per bere qualcosa; quindi questa è una precisazione che c'è nel testo.
Nella discussione in commissione era emersa anche una questione posta dai colleghi di ALPE, che era quella dei posti tappa, cioè di come mai si toglie quella norma che prevedeva che nei dortoirs non si potesse dormire più di 48 ore. Anche questa, nella ricognizione, si ritiene che sia una limitazione non coerente con la direttiva comunitaria; era un impedimento al libero esercizio dell'impresa che, pur avendo delle motivazioni storiche, oggi doveva cadere.
Credo che noi possiamo essere contenti di questa legge comunitaria, naturalmente - lo dico come un appello a noi stessi e all'insieme dei dirigenti regionali - la cultura europeista non è un fatto semplice, non è sempre facile seguire la normazione europea che è estremamente complessa. Oggi, fra l'altro, verrà meno tutta quella parte di normazione europea con il Trattato di Lisbona che si chiamava "comitologia", che era una cosa un po' misteriosa che si occupava di singole nicchie; oggi questa normazione emerge in superficie, perché sarà sottoposta anche a controlli da parte del Parlamento europeo, quindi possiamo dire che ogni anno ai funzionari dell'Amministrazione toccherà il compito gravoso di verificare con un pettine fine cosa debba finire nella legge comunitaria. È un'espressione culturale di cui noi stessi dobbiamo essere convinti.
Vorrei dire che non sono così pessimista, come è emerso dalla discussione precedente, come il collega Lattanzi; credo che lo scenario nel quale si agita e si muove l'autonomia speciale non è lo scenario né del decreto luogotenenziale del 1945, né dello Statuto di autonomia del 1948, ma è un mondo più complesso che ci obbliga a non guardare il nostro ombelico, ma personalmente non sono pessimista. Ritengo che la nostra capacità, e in questo il ruolo del Governo è importante, ma è importante anche il ruolo del Consiglio... quell'osservazione che è stata fatta dal collega Louvin è un'osservazione giusta: noi continuiamo a ricevere in I Commissione e in Consiglio quintali e quintali di materiale di provenienza europea sul quale teoricamente dovremmo esprimere un parere, ma non siamo in grado, né la Giunta, né noi di poterlo fare. Si tratta di organizzarsi, valorizzando anche, credo che lo abbiamo dimenticato tutti anche se nella relazione c'è, l'Ufficio di Bruxelles, che non a caso si trova in un immobile dove si trovano anche i colleghi dell'Euroregione, e spero che ci raggiunga al più presto anche la Liguria, perché così si vocifera.
È chiaro che il ruolo è difficile, essere europeisti è un'assunzione, lo dico a Donzel, a cui sembrava che qualcuno di noi potesse dubitare della bontà dell'Unione europea: l'Unione Europea, a mio avviso, non è né buona, né cattiva; c'è, e quindi non è che se chiudiamo gli occhi... c'era un personaggio molto bello dei fumetti, Mafalda di Quino e Mafalda, ad un certo punto, che era stufa, dice: "Fermate il mondo, voglio scendere"! Purtroppo il mondo non si può fermare, per cui anche se alcuni aspetti della Bolkenstein potranno non convincerci, personalmente quelle parti che noi recepiamo, ritengo che siano - per il mondo dell'imprenditoria - positive, perché vivificano la concorrenza, rendono più facile fare gli imprenditori.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente.
Non è solo per il numero degli articoli che contiene questa legge che si impone una piccola riflessione ulteriore, è per la sua natura particolare, per il contenuto, anche se buona parte delle leggi regionali ormai risente direttamente o indirettamente delle normative comunitarie; in questo caso la ricezione è diretta. Qui abbiamo saltato il livello statale, non dobbiamo dimenticarlo, è una conquista delle Regioni di aver ottenuto che le Regioni stesse diventino soggetto attuatore della normazione comunitaria; ma, proprio perché è stato saltato questo livello intermedio e giochiamo con dei margini di legislazione che sono comunque rilevanti, non possiamo dare per scontato che siamo in sede di pura attuazione, di pura e meccanica trasposizione di norme comunitarie, perché c'è un margine, c'è uno spazio nel quale agire come legislatori regionali.
Noi abbiamo ricevuto in commissione questo disegno di legge e abbiamo avuto poco spazio e poco tempo per approfondirlo, ma l'audizione che c'è stata con le organizzazioni di categoria interessate è stata per alcuni aspetti illuminante. Sono emerse, in particolare dalle rappresentanze delle categorie artigiane e degli operatori del settore dei servizi, delle paure; questa liberalizzazione, questo togliere dei vincoli, dei paletti predeterminati, preoccupa. Ci siamo avveduti, fra l'altro, di una discreta competenza di alcuni rappresentanti di categoria, buona e utile per noi anche nel mettere a fuoco i problemi, ma ci hanno - credo giustamente - aiutato a riflettere sul fatto che, nel momento in cui saltano determinati freni, le conseguenze possono essere positive, di accelerazione economica in termini generali; non dimentichiamo mai, però, che in un sistema economico fragile e dagli equilibri abbastanza delicati in termini anche di margine di utile per piccole attività, piccole aziende alberghiere, piccoli artigiani, rivenditori di cui naturalmente si apprezza l'operatività di vicinato, bisogna anche riconoscere le scarsissime possibilità di sussistenza in determinate condizioni.
Qui l'aggressività del grande commercio, pensiamo alla distribuzione di giornali, non si è fatta sentire, la vendita attraverso le grandi superfici non è penetrata e non si è sviluppata come altrove, ma è indubbio che risentono questi settori, e per quanto poi si vada a raccontare o ad indorare la pillola, le conseguenze possono essere decisamente negative. Proprio per questo è doveroso fare quel passo indietro che ha fatto bene il collega Caveri, nel riportarci alla direttiva Bolkenstein come madre di questo provvedimento. Intanto per ricordarci che è una direttiva quadro ed è quindi una direttiva che ci vincola nel fine, nello scopo e non in tutti i passaggi intermedi, le decisioni di dettaglio; quindi, all'interno di questa, gli spazi ci sono e lo ricordo anche in particolare per le questioni che andremo ad evidenziare soprattutto in materia di ricettività extra alberghiera, come abbiamo discusso già in commissione. Noi non possiamo sentirci dire dalla struttura tecnocratica funzionariale della Regione: lo prevede la direttiva, quindi noi dobbiamo fare così. Bisogna vedere qual è il fine della direttiva e, all'interno di questo scopo, vedere fino a che punto ci possiamo esprimere.
Credo che alcune delle piccole correzioni di rotta che abbiamo individuato siano possibili, perché Bolkenstein - se torniamo indietro di quattro anni ce lo ricordiamo - evocava Frankenstein, evocava una messa in opera di un sistema che avrebbe turbato profondamente l'economia europea; il 70 percento dell'economia europea è fatta di servizi, nel momento in cui si è messo in moto questo meccanismo si sono create le premesse per dei contraccolpi pesantissimi. Sappiamo bene che fra le prime conseguenze allora neanche della direttiva, ma della predisposizione della direttiva Bolkenstein ci fu la vicenda del plombier polonais, del tubista polacco che in Francia suscitò tanta emozione, e fu una delle concause del referendum negativo sul Trattato costituente dell'Unione europea.
Non dimentichiamo che cos'è la Bolkenstein quando ci mettiamo mano. Credo che qui si sia messo mano in modo ragionevole, il nostro Presidente Rollandin non è stato così spregiudicato nell'applicazione. La Giunta ne ha proposta un'attuazione per questi settori, ma credo che non sia esaurito però il settore, anzi, sarebbe utile semmai - suggerisco alla Giunta e ai colleghi - anticiparci quali saranno i temi su cui andremo a confrontarci, non sarebbe male; poi magari gentilmente il Presidente dirà qualcosa in merito... noi auspicheremmo poter essere messi a conoscenza. Non è male che anche le commissioni ogni tanto lavorino sui temi prima, non sempre a valle, non sempre all'ultimo momento con condizioni critiche, ma lo dico in modo totalmente scevro da polemiche. So che ho orecchie attente da parte di voi colleghi e che questo può essere tenuto nella giusta considerazione.
Noi, in particolare, facciamo un rilievo: fra i motivi imperativi di interesse generale che consentono di derogare alla direttiva Bolkenstein e alle direttive comunitarie in genere, ci sono degli aspetti che riguardano la pubblica sicurezza, la sanità pubblica, la tutela dei destinatari dei servizi, e noi, come regione di montagna, siamo una regione con una certa componente di tutela dei consumatori che hanno delle necessità particolari, che a nostro modo di vedere consentono di introdurre delle attenuazioni, delle moderazioni. Ne parleremo forse marginalmente in questo caso, ma lo segnaliamo anche nella prospettiva futura di utilizzare questa leva. Abbiamo l'impressione che molto spesso funzionari, che sono ligi ad una logica del diritto a cascata, esattamente l'opposto di quella che il prof. Lombardi ci insegnava dover essere la dinamica di formazione del diritto: il giurista che si è formato alla scuola del diritto nazionale sa che c'è una Costituzione, c'è una legge, adesso ci ha messo sopra il Trattato dell'Unione europea e scende per i rami fino a noi... e noi, alla fine, abbiamo uno spazio così ristretto! Non è sempre così, e dobbiamo, come commissioni e come Consiglio, avere un po' di coraggio nel tenere larghe le maglie, perché l'apprensione che ci hanno manifestato anche le categorie professionali dell'eliminazione dei corpi intermedi, degli spazi che sono di moderato e modesto controllo, quando non travalicano in pura e semplice difesa di interessi corporativi, nel non voler lasciare altri nel proprio giardinetto, nel non volere che altri si iscrivano al proprio albo, alla propria corporazione... ma quando sono delle giuste sedi di regolazione di interessi collettivi credo che vadano mantenuti e salvaguardati. Proprio per questo - e concludo - in termini generali l'approccio del nostro gruppo al disegno di legge n. 92 è un approccio positivo e costruttivo.
Abbiamo presentato un emendamento che mi pare sia in linea con quello presentato dal relatore, su una questione che riguarda i Bed & Breakfast, ma il nostro approccio è un approccio di sensibilità crescente che dobbiamo avere per gli spazi da mantenere e da salvaguardare nell'applicazione del diritto comunitario. Grazie.
Président - La parole à la Conseillère Carmela Fontana.
Fontana (PD) - Grazie, Presidente. Il disegno di legge comunitario che è all'esame del Consiglio è una legge obbligatoria, nel senso che deve recepire ed adattarsi ad alcune indicazioni di massima dettate dalla normativa europea. Ci sono però gli spazi per adeguare queste indicazioni alle varie realtà.
La direttiva europea 2006/123/CE, nota come "direttiva servizi", persegue soprattutto obiettivi legati alla semplificazione delle procedure amministrative, cercando di eliminare tutta una serie di autorizzazioni intermedie, spesso inutili e farraginose. Invita le Regioni a mantenere queste autorizzazioni soltanto là dove siano strettamente necessarie ed obbligatorie ed individua anche i settori, purché non rivestano carattere discriminatorio. È una direttiva che tocca molto da vicino il settore turistico e le professioni turistiche, del commercio e dell'artigianato; introduce il concetto che molte autorizzazioni sono sostituibili con semplice DIA, dichiarazione di inizio attività, cioè il richiedente avanza una richiesta di inizio attività allegando tutto quello che viene richiesto e può cominciare subito la sua attività o i lavori di ristrutturazione. Si potrà dare avvio semplicemente con una DIA a strutture turistico-ricettive, restando la possibilità, anzi il dovere per gli enti locali, di effettuare tutte le verifiche del caso.
Qui mancherebbero alcuni settori, perché altre Regioni hanno inserito fra le attività realizzabili con le DIA dei comparti certamente interessanti, come le agenzie di viaggi e turismo, le attività agrituristiche e le fattorie didattiche, tutte cose che ci sono anche da noi, ma non sono state contemplate, soprattutto le agenzie di viaggio e le fattorie didattiche... su queste ultime la Regione ha fatto tanta pubblicità, ma poi non se ne parla nella legge... come mai? Sono cose che bisogna capire, sapendo che con questa direttiva l'intento è quello di semplificare e non di liberalizzare, per favorire lo sviluppo delle attività commerciali, piccola o media impresa. È la stessa Unione europea, nella nota di accompagnamento della direttiva, a dire che i servizi costituiscono oggi il motore della crescita economica e rappresentano il 70 percento del PIL (prodotto interno lordo) e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri. Grazie.
Président - S'il n'y a pas d'autres qui veulent intervenir, je ferme la discussion générale.
La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Credo di dover ringraziare la commissione, il relatore e tutti quelli che sono intervenuti, ma soprattutto la commissione, che ha saputo analizzare questo testo innanzitutto facendo esprimere le associazioni come è stato detto. Credo che sia significativo quello che è stato ricordato: della difficoltà per molte associazioni di trovarsi, a fronte di uno strumento in qualche modo innovativo, in qualche modo una modifica che di solito avveniva molto più lentamente. Invece, qui, ci sono tutta una serie di materie in cui si va ad innovare, a creare le premesse per una giusta e moderata liberalizzazione, come è stato detto, perché non è che qui si è data attuazione a tutto il possibile, ma si è cercato di tener conto delle difficoltà che di volta in volta ci sono. Sicuramente condivido il fatto che da una parte è vero che c'è uno standard di ragionamento che porta a dire che è meglio aspettare l'ultimo grappolo piuttosto che guardare da dove comincia la vigna.
Il problema vero è che su alcuni aspetti ci sarebbero delle difficoltà ad applicare immediatamente, in modo generalizzato, tutte le possibilità di operare sui servizi, perché obiettivamente adesso la reazione alla direttiva Bolkenstein la diceva lunga, ma ancora oggi - malgrado si siano affinati gli strumenti - ci sono ancora delle difficoltà non da poco ad applicarla in modo generalizzato. Quindi raccolgo il suggerimento di prevedere su questo una riflessione che possa portare non solo al momento in cui c'è la legge, ma molto prima, a predisporre uno strumento che permetta di fare una valutazione sulle possibilità di tradurre questo in legge. Sotto questo profilo credo che sia corretto l'atteggiamento.
Per il resto, credo che tutta una serie di associazioni vivevano anche e avevano il loro significato perché difendevano il fortino; nel momento in cui queste situazioni sono cambiate oggettivamente vengono meno in molti casi anche gli elementi costitutivi di queste associazioni, quindi sembra diminuire il valore di queste associazioni. Non è così! Le associazioni possono svolgere un ruolo importante con una logica e un'ottica diversa, che è quella di tener conto che il mondo è cambiato e che certe regole vanno adeguate. Questo è il senso di questa legge comunitaria, come avrà visto anche il collega Louvin che aveva anticipato l'emendamento, credo che verrà accettato, è simile a quello che è già stato presentato dai colleghi Caveri e Rosset, quindi credo che sotto questo profilo ci possa essere una giusta attenzione, come è stata al dibattito che è avvenuto, e le soluzioni che si propongono penso vadano nella direzione condivisa. Grazie.
Président - Nous passons maintenant à l'examen article par article.
La parole au Conseiller Lattanzi sur l'article 1er.
Lattanzi (PdL) - Per brevissima dichiarazione di voto. Il nostro gruppo voterà a favore di questo provvedimento; i motivi sono già stati citati dai colleghi, ma aggiungiamo una riflessione. Molte volte la normativa Bolkenstein è stata un grande problema, lo dobbiamo dire: negli anni passati alcune liberalizzazioni hanno messo in difficoltà non solo dei poteri costituiti, ma a volte anche degli equilibri sociali che erano difficili da far combaciare. Ma in questo caso, e in un momento economico come questo, una liberalizzazione, una riduzione delle burocrazie per l'attività d'impresa crediamo che sia un fatto positivo e voteremo a favore di questa normativa.
Président - Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 34
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 2: même résultat. Article 3: même résultat. Article 4: même résultat. Article 5: même résultat. Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. Article 8: même résultat. Article 9: même résultat. Article 10: même résultat. Article 11: même résultat. Article 12: même résultat. Article 13: même résultat. Article 14: même résultat. Article 15: même résultat. Article 16: même résultat.
A l'article 17 nous avons l'amendement n° 1 présenté par les collègues Caveri et Rosset, qui récite:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato), come sostituito dall'articolo 17 del d.d.1., le parole: "di avviare la procedura di accertamento d'ufficio, a carico delle imprese iscritte all'Albo, in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di verificare l'effettiva sussistenza o la modificazione di tali requisiti, l'invio della documentazione presentata in sede di ComUnica. La Commissione può inoltre richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d'ufficio, a carico delle imprese iscritte all'Albo, in ordine alla sussistenza o modificazione dei predetti requisiti".
Je soumets au vote l'article 17 dans le texte ainsi modifié:
Articolo 17
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 34/2001)
1. L'articolo 9 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Variazioni, cancellazioni, revisioni e accertamenti d'ufficio)
1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere alla Chambre, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, la ComUnica in ordine alle variazioni dello stato di fatto e di diritto riguardanti l'impresa medesima che possono comportare la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.
2. La Chambre, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge e nei casi in cui abbia notizia di omissioni degli obblighi di cui al comma 1, dispone accertamenti d'ufficio. Qualora la Chambre ravvisi la necessità di completare o rettificare la domanda ovvero di integrare la documentazione, invita l'impresa richiedente a completare o rettificare la stessa, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale adotta nell'Albo i conseguenti provvedimenti d'ufficio.
3. La Commissione di cui all'articolo 13, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma l'insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'iscrizione, può richiedere alla Chambre, al fine di verificare l'effettiva sussistenza o la modificazione di tali requisiti, l'invio della documentazione presentata in sede di ComUnica. La Commissione può inoltre richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d'ufficio, a carico delle imprese iscritte all'Albo, in ordine alla sussistenza o modificazione dei predetti requisiti.
4. La Direzione regionale del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, possono richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.
5. La procedura di accertamento d'ufficio può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4. I competenti uffici della Chambre provvedono a comunicare alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. La Chambre decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4 e trasmette nei successivi cinque giorni la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l'accertamento, affinché provvedano agli adempimenti di competenza.
6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta dei soggetti interessati, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, se richiesti dalla normativa di settore, da parte del soggetto che assume la conduzione dell'impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, può preporre all'esercizio dell'attività medesima un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.
7. Alle imprese artigiane iscritte all'Albo non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), qualora svolgano attività di vendita nei locali di produzione, o in locali ad essi contigui, dei beni di propria produzione, ovvero forniscano al committente beni accessori all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.
8. Nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'Albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'Albo. Le relative funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni.".
Même résultat. Article 18: même résultat. Article 19: même résultat. Article 20: même résultat. Article 21: même résultat. Article 22: même résultat. Article 23: même résultat. Article 24: même résultat. Article 25: même résultat. Article 26: même résultat. Article 27: même résultat. Article 28: même résultat. Article 29: même résultat. Article 30: même résultat. Article 31: même résultat. Article 32: même résultat. Article 33: même résultat. Article 34: même résultat. Article 35: même résultat. Article 36: même résultat. Article 37: même résultat. Article 38: même résultat.
Nous avons l'article 38bis qui constitue l'amendement n° 2 Caveri-Rosset, qui récite:
Emendamento
Dopo l'articolo 38 del ddl, è inserito il seguente:
(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 11/1996)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/1996, è inserito il seguente:
"1bis. I rifugi alpini possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia nei confronti di persone alloggiate che di persone non alloggiate, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.".
Même résultat. Article 39: même résultat.
La parole au Conseiller Louvin sur l'article 40.
Louvin (ALPE) - Colleghi consiglieri, visto che stiamo procedendo molto rapidamente, un istante solo di attenzione, se me lo permettete.
L'articolo 40 riguarda i posti tappa escursionistici o dortoirs. Una situazione apparentemente marginale, ma si tratta di una struttura tipica e funzionale ad un certo modo di condurre il turismo e l'escursionismo in Valle d'Aosta. Il testo originario della legge n. 11/1996 prevede che sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente attrezzate, vuol dire che hanno delle condizioni anche di accoglienza e anche condizioni igienico-sanitarie non negative, ma comunque limitate, essenziali, spartane, dice bene l'Assessore Marguerettaz, site anche in località asservite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento, e - dicevamo noi - per periodi non superiori alle 48 ore a coloro che percorrano itinerari escursionistici. Una struttura tipicamente di tappa, di attraversamento, non una struttura di soggiorno, e il fatto di consentire il pernottamento per due giorni introduceva già, rispetto al pernottamento solo notturno e occasionale, l'allungamento che dava la giusta elasticità.
Secondo noi - e il problema lo abbiamo già sottoposto ai colleghi in commissione, mi pare con una discreta attenzione alla questione in termini generali, poi si possono esprimere loro stessi direttamente, non voglio essere esegeta del loro pensiero -, sopprimendo l'inciso "per periodi non superiori alle 48 ore" si consente la permanenza a tempo indeterminato, comunque anche per una settimana o 10 giorni in strutture che, a nostro modo di vedere, non hanno dei caratteri oggettivamente di pernottamento e di residenzialità. Chiederei su questo un po' di attenzione, forse avete già fatto come Governo regionale degli approfondimenti e delle valutazioni, ma a nostro modo di vedere, e questa è una questione concreta che prescinde da valutazioni ideologiche o altro, qui andiamo ad aprire una possibilità al soggiorno illimitato nel dortoir che già oggi - ci confrontavamo con il collega Cerise poco fa - in alcuni bivacchi alpini è utilizzato impropriamente, cioè si creano delle condizioni poi di utilizzo prolungato, non corretto.
Considererei un gesto di attenzione fare un attimo marcia indietro rispetto a questa modifica, perché questo stravolge la natura... non è per essere contrari alle liberalizzazioni o alla elasticità, è perché si va a cambiare la natura e la funzionalità di quel tipo di strutture. È una piccola questione, non sono numerosissimi in Valle d'Aosta, ma è un errore - a nostro modo di vedere - consentire questo tipo di elasticità. Lo avevamo evidenziato in commissione affinché se ne parlasse, non so se avete...
(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
...non mi pare, non ho colto nella relazione, chiedo scusa; comunque ribadiamo, se è una posizione diversa dall'opinione che ha la maggioranza in proposito, ribadiamo la perplessità e vi chiediamo di rifletterci; poi, naturalmente, ci esprimeremo.
Voteremo contro questo articolo 40 come formulato.
Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Semplicemente per lasciare traccia e per ribadire che su questo discorso c'era una pronuncia specifica dell'Authority dell'antitrust, dove questo principio di limitazione è un principio lesivo della libera concorrenza, questo dal punto di vista normativo.
Dal punto di vista pratico è un falso problema, perché dal punto di vista escursionistico non c'è una ragione per rimanere in un dortoir nell'ambito di un percorso itinerante. Ovviamente per quel che è dei rifugi posso anche condividere, perché sono posti ad una certa quota. Il dortoir - come lei ben sa - può essere anche in fondovalle, nel senso che non necessariamente se uno occupa un rifugio può creare un problema; nel fondovalle, chi ha voglia di soggiornare ha una serie di alternative molto più agevoli e comode.
Président - Je soumets au vote l'article 40:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 24
Contre: 5
Abstentions: 2 (Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 41:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 42:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 43 nous avons l'amendement n° 3 présenté par les collègues Caveri et Rosset et l'amendement du groupe ALPE. On doit voter avant l'amendement proposé par les collègues Caveri et Rosset, qui récite:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come sostituito dall'articolo 43 del ddl, le parole: "l'obbligo di compresenza con gli ospiti nel medesimo immobile per i periodi in cui l'attività è esercitata" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligo di abituale dimora, per i periodi in cui l'attività è esercitata, nel medesimo immobile oppure in immobile ubicato a non più di 50 metri di distanza dai locali in cui l'attività è esercitata".
La parole au Conseiller Caveri.
Caveri (UV) - Normalmente in questi casi c'è l'elemento di cedevolezza... cioè, per una sorta di galanteria, si può votare quello dell'opposizione, ma in realtà, al di là di una virgola che è messa nel nostro emendamento meglio della vostra, secondo me anche l'utilizzo del verbo è migliore. Nell'emendamento che abbiamo presentato si dice: "a non più di 50 metri di distanza dai locali in cui l'attività è esercitata", e voi dite: "a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora": dimorarsi è un verso, cioè io ritengo che nel momento in cui si accetta il principio, probabilmente sarebbe meglio votare il nostro che è più chiaro. Diciamo che la cosa che potrebbe risolvere la questione è se voi, non so se rientra nelle consuetudini, se i colleghi aggiungono la firma all'emendamento dei relatori in maniera che si chiarisce che è una cosa by-partisan, è una fusion...
Presidente - Collega Caveri, ho molta attenzione per le sue galanterie, ma il nostro Regolamento impone che si voti prima l'emendamento che più si discosta dal testo, nel caso specifico il suo...
Caveri (UV) - ...ma se lo ritirano, si evita di...
Presidente - ...non è una questione di...
Caveri (UV) - ...ho cercato di essere galante...
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Se per caso qualcuno ci segue dall'esterno di quest'aula, si fa una strana idea sul tipo di ragionamenti e di cose che si fanno qui...
Intanto ribadisco che vanno tutti e due questi emendamenti in un senso intelligente: di consentire una visione dell'attività di bed & breakfast all'interno di un villaggio e non solo di un unico edificio, quindi l'intento correttivo di entrambi è positivo, e siamo contenti che una questione che - come è doveroso - sollevata in commissione sulla base di esperienze pregresse ci consenta di migliorare ogni tanto, anche in qualche aspetto, la legislazione. Non entro nelle raffinatezze lessicali del collega e se, come è normale, si procede alla votazione dell'emendamento di maggioranza, il nostro ovviamente decadrà.
Ci permettevamo solo di osservare che l'obbligo di abituale dimora è una espressione che ricorda singolarmente un provvedimento coercitivo dell'autorità giudiziaria, non ci sembrava particolarmente elegante, ma rimarrà nelle legge visto che questo è il tenore dell'emendamento di maggioranza, rimarrà che abbiamo dei tenutari di Bed & Breakfast con un obbligo di abituale dimora, il che sinceramente mi pare una cosa alquanto risibile. Il concetto è comunque salvo, collega Caveri.
Président - Je soumets au vote l'article 43 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 43
(Modificazione all'articolo 16bis della l.r. 11/1996)
1. Il comma 3 dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast-chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di abituale dimora, per i periodi in cui l'attività è esercitata, nel medesimo immobile oppure in immobile ubicato a non più di 50 metri di distanza dai locali in cui l'attività è esercitata.".
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - L'amendement du groupe ALPE est déchu; j'en donne lecture pour le procès-verbal:
L'articolo 43 del d.1. è sostituito dal seguente:
"Articolo 43
(Modificazione all'articolo 16bis della 1.r. 11/1996)
I. Il comma 3 dell'articolo 16bis della 1.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast-chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora con gli ospiti nel medesimo immobile per i periodi in cui l'attività è esercitata, oppure in locali ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.".
Président - Article 44: même résultat. Article 45: même résultat. Article 46: même résultat. Article 47: même résultat. Article 48: même résultat. Article 49: même résultat. Article 50: même résultat. Article 51: même résultat. Article 52: même résultat. Article 53: même résultat. Article 54: même résultat. Article 55: même résultat. Article 56: même résultat. Article 57: même résultat. Article 58: même résultat. Article 59: même résultat. Article 60: même résultat. Article 61: même résultat. Article 62: même résultat. Article 63: même résultat.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 34
Le Conseil approuve à l'unanimité.