Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1144 del 7 aprile 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 1144/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta)".

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

(Definizione)

1. I segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalità di cui al comma 5, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione.

2. La qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 è articolata in due livelli sulla base della classificazione degli enti locali effettuata con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. Ai fini della vigilanza di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia trasmette alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull'attività dell'Agenzia, nonché copia degli atti fondamentali adottati. In caso di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Presidente della Regione interviene, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza il consiglio di amministrazione e nominando un commissario per la reggenza temporanea dell'Agenzia.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il consiglio di amministrazione, composto da un esperto in materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli amministratori degli enti locali;

b) il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel proprio seno.

5. All'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso di laurea magistrale, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale e che abbiano frequentato, con il superamento del relativo esame finale, i corsi di formazione previsti dai commi 7 e 8.

6. All'Albo regionale dei segretari sono iscritti, inoltre, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i seguenti soggetti che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che non siano in quiescenza:

a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;

b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;

c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.

7. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere a) e b), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale.

8. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere c) e d), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale.

9. Nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui ai commi 7 e 8 sono individuati dall'Agenzia che provvede, almeno ogni due anni, ad organizzare i predetti corsi. Gli eventuali crediti formativi utili al fine del parziale esonero dalla frequenza dei corsi sono determinati, nel rispetto delle relazioni sindacali, con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia, tenuto conto della posizione di coloro che già appartengono alla qualifica unica dirigenziale del comparto.

10. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 non possono superare il limite massimo del 15 per cento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente la data delle elezioni generali comunali. Tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 temporaneamente incaricati presso gli altri enti del comparto unico regionale alla data delle elezioni generali comunali. L'incremento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 è inoltre consentito al fine della copertura dei posti resisi vacanti per effetto di cessazione dal servizio dei segretari titolari, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 5 e a condizione che non vi siano segretari collocati in disponibilità, non utilizzati per altri incarichi.

11. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6, non incaricati nei dieci anni successivi alla cessazione dell'ultimo incarico o dalla data di iscrizione conseguente al superamento dell'esame di cui ai commi 7 e 8, sono cancellati d'ufficio dall'Albo. Tali soggetti possono richiedere una nuova iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti previsti al comma 6.

12. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 sono conferiti con contratto a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali devono corrispondere al trattamento economico previsto per la sede di segreteria presso cui è svolto l'incarico. Il conferimento dell'incarico al personale dipendente dall'ente locale interessato o da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le modalità previste dalle amministrazioni di appartenenza. In ogni altro caso, il conferimento dell'incarico è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.".

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Il segretario dell'ente locale è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, non prima di trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, si intende confermato.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, possono essere nuovamente incaricati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o, se iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, confermati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o incaricati presso un altro ente locale, anche prima del decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1.".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

"3. La revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta con provvedimento motivato dell'amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale.".

Articolo 3

(Modificazione all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

"1. I segretari degli enti locali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Agenzia. Durante il periodo di disponibilità, i segretari rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).".

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: "delle sedi di segreteria" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

"c) le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, all'Albo regionale dei segretari;".

4. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: "nell'ambito dei principi di cui all'articolo 51 della l.r. 45/1995" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità a quanto previsto per i dirigenti del comparto unico dalla normativa regionale vigente".

5. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: ", nell'ambito dei principi di cui all'art. 24 della l.r. 45/1995" sono soppresse.

Articolo 5

(Modificazione all'articolo 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Il rapporto di lavoro dei segretari degli enti locali è disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro.".

Articolo 6

(Modificazioni all'articolo 9)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

"d) esprime il parere di legittimità di cui all'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), per gli uffici e i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.".

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Al segretario dell'ente locale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa. Negli enti locali in cui esistono più figure con qualifica dirigenziale, oltre al segretario, la funzione di direzione amministrativa spetta ai dirigenti responsabili o al segretario secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.".

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998, dopo le parole: "degli uffici e dei servizi" sono inserite le seguenti: "o dei dirigenti".

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. I segretari già iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'iscrizione all'Albo e lo status conseguente; a tali soggetti si applicano le disposizioni riferite a coloro che accedono all'Albo con le modalità di cui all'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 3, mantengono l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con superamento del relativo esame finale entro il 30 aprile 2015. I soggetti che non superano l'esame finale cessano dall'eventuale incarico alla scadenza naturale dello stesso.

3. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che siano in quiescenza sono cancellati d'ufficio dal predetto Albo dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se incaricati delle funzioni di segretario alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla data di scadenza naturale dell'incarico.

4. I soggetti che nell'anno 2010 hanno superato l'esame finale del corso di formazione organizzato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta mantengono l'iscrizione o sono iscritti d'ufficio all'Albo regionale dei segretari. Il superamento dell'esame finale del predetto corso, di cui è data esplicita menzione nell'ambito dell'Albo, è requisito utile per la partecipazione ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

5. Ai fini della retribuzione di posizione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, trova applicazione dalla tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, con salvaguardia della posizione economica derivante dalla classificazione dell'ente locale nelle tre fasce previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998;

b) il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta)).

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Passiamo all'esame del testo. Ricordo che le Commissioni I e II hanno dato parere favorevole a maggioranza, c'è il parere del Consiglio permanente degli enti locali e noi procediamo all'esame del testo predisposto dalle commissioni. All'articolo 1 ci sono tre emendamenti del gruppo ALPE.

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Il primo degli emendamenti che abbiamo presentato, cui è collegato anche il secondo emendamento, riguarda appunto tale questione, che forse il Presidente Rollandin trova un po' indigesta, del titolo di studio attraverso il quale acquisire, giungere a queste funzioni di segretario comunale; a regime, intendiamoci, a regime! Non si sta parlando di rivoluzioni. Si è ben consapevoli, credo che lo siamo tutti in quest'aula, lo era perfettamente la commissione, dell'esistenza di una situazione variegata, rispetto alla quale noi abbiamo naturalmente inteso farci carico attraverso poi delle disposizioni transitorie, ma non di meno non la seguiamo, Presidente Rollandin, nel suo percorso, perché mi ricorda un po' quel romanzo di "Alice nel Paese delle Meraviglie" nel quale si rincorre Bianconiglio nella sua logica, nel suo paradosso e poi il mondo lo si vede rovesciato. Noi abbiamo l'impressione che non bisogna sminuire, non bisogna svalutare - e lo ha detto molto bene il collega Donzel poco fa - l'importanza di una formazione di base che abbia determinati connotati. Sarà stato un caso, ma lei poco fa, per banalizzare le questioni di competenza del segretario comunale, ha parlato di registrazione dei contratti; noi avevamo parlato di rogare i contratti, il che è una nozione leggermente diversa. In quella categoria di azzeccagarbugli che sono le persone che hanno fatto degli studi giuridici i concetti hanno un senso diverso: se chiedo ad un segretario di rogarmi un atto, mi roga un atto ed è un notaio; siccome non vado dal notaio macellaio, non vado dal notaio verduriere, vado dal notaio che ha una competenza, se mi presento davanti ad un segretario comunale, ho la legittima aspettativa - e credo la debba avere il sindaco - di sapere che può risparmiare dei soldi attraverso una competenza che deve poter essere esercitata dal suo segretario. Lei, Presidente, ha un senso molto concreto delle cose - e gliene diamo perfettamente atto -, ma queste situazioni da gestire non la devono portare a rincorrere il paradosso fino all'estremo. Qui si tratta, pur con tutti gli accorgimenti, gli allargamenti del caso, di tenere una linea su una funzione e farsi paravento del voler dei sindaci su tale questione non è politicamente corretto: non è politicamente corretto, perché noi i sindaci li dobbiamo garantire, non seguire! Noi dobbiamo tutelare i sindaci, di oggi e di domani, non rincorrere le loro necessità attuali e le urgenze preminenti. Noi dobbiamo avere uno sguardo che va oltre, questo è il nostro punto di vista, che riaffermiamo con convinzione nel chiedere il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio, o scienze politiche, ovvero equipollenti, quell'allargamento a cui fa riferimento lei... lo prendiamo in considerazione con le nuove classi di laurea che si avvicinano, che danno quell'appiglio necessario per fare questo tipo di attività. Poi, ripetiamo, non togliamo nulla alle qualità, all'impegno, alla serietà di persone che si siano avvicinate a questo lavoro partendo da orizzonti culturali, professionali, diversi, ma questo non impedisce... ci sono competenze distinte e ci sono percorsi di professionalità distinta che nella nostra regione devono essere assolutamente salvaguardati. Questo è il senso dell'emendamento n. 1 e, Presidente Lanièce, mi sono permesso nel contempo di dare contezza anche del senso dell'emendamento n. 2, che prevede ugualmente la sostituzione delle parole "laurea magistrale" con le seguenti parole: "diploma di laurea di cui al comma 5 dell'articolo 1", ossia quella categoria allargata di laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche a cui facevamo riferimento. La ringrazio.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Solo per ribadire che le osservazioni che abbiamo voluto fare a proposito della discussione che è stata fatta da parte della Giunta sia con le forze sindacali, sia con i sindaci... le valutazioni dei sindaci le riteniamo importanti, non è che noi dobbiamo seguirle, abbiamo avuto dei momenti in cui sicuramente abbiamo aperto una dialettica con loro. Ci sembravano ragionevoli tali misure, il che non vuol dire... su questo credo che non vi sia una valutazione assolutista, non ho delle certezze nel merito, mi guarderei bene; quello che voglio dire è che la prova relativa all'esperienza avuta negli ultimi anni porta a dire che la soluzione della parte seconda è stata una soluzione, a detta dei sindaci, buona e ha avuto a disposizione durante questo periodo del personale che aveva delle situazioni le più variegate, molti con dei diplomi, molti con delle lauree che assolutamente non erano lauree di fisica, lauree di psicologia, è già stato detto. Credo che la prima - non è un segreto -, quella che è uscita meglio da questo corso, concorso finale, è una laureata in psicologia, dunque onore all'interessata; questo non vuol dire nulla, non vuol dire che ce ne sia un altro, un laureato in architettura o in legge che non possa avere tutti i requisiti per... Non è quindi una questione ideologica, né una questione particolare, riteniamo che la valutazione fatta con questo tipo di procedura sia garantista e possa dare le possibilità di scelta ai sindaci ancora valide; per tali ragioni ci asteniamo sugli emendamenti.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

Al comma 5 dell'articolo 1 della 1.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 del d.l. 87, le parole: "di laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche, ovvero di diploma di laurea equipollente alle stesse".

Consiglieri presenti: 35

Votanti e favorevoli: 12

Astenuti: 23 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena)

Il Consiglio non approva.

Presidente - L'emendamento n. 2 presentato dal gruppo ALPE decade; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della 1.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 del dl. 87, le parole "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "diploma di laurea di cui al comma 5 dell'articolo 1".

Adesso c'è l'emendamento n. 3 del gruppo ALPE.

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie, per dare conto del contenuto di questo emendamento, che riguarda la possibilità di incaricare soggetti iscritti a quella che oggi è la parte seconda dell'albo, ossia soggetti non titolari di una posizione di ruolo come segretari comunali... ecco abbiamo parlato di questa estensione della facoltà attraverso un ampliamento della base numerica. Il testo del disegno di legge n. 87 fa riferimento, diversamente dall'attuale formulazione della legge n. 46, al tetto massimo del limite: 15 percento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente. Abbiamo già ricordato come il numero degli enti locali non corrisponda al numero di posti di segretario comunale, avendo noi una realtà d'altra parte conosciuta, consolidata di piccoli Comuni, spesso consorziati (convenzionati oggi) a livello di posizione di segreteria comunale. Noi abbiamo ritenuto di dover mantenere un ancoraggio quindi di questi incarichi nel limite massimo del 15 percento delle sedi di segreteria in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il resto c'è una sostanziale coerenza, con qualche variazione per quanto riguarda le possibilità, peraltro che voi prevedete, di un incremento degli incarichi a soggetti iscritti per posti ulteriori. C'è una riformulazione che a noi pare mantenere più stretta la base di riferimento e quindi di rimanere, ripetiamo, nell'ambito di una fisiologica possibilità di attingere all'esterno dal ruolo, soprattutto in attesa dello svolgimento dei concorsi e di avere quindi questa elasticità, ma nei limiti che riteniamo siano anche coerenti con la previsione costituzionale di un accesso per concorso al ruolo in questione.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - In particolare su tale tema voglio dire che questo leggero allargamento, perché è corretto quello che ha detto il collega Louvin, sicuramente eccede dal 15 percento, è evidente che questa è una disposizione che può essere più o meno larga a seconda di quanti saranno i segretari attualmente utilizzati in ambito regionale, prima erano molto meno, adesso sono 4 o 5, prima erano 2. Può darsi quindi che nel contempo alcuni ritornino al proprio lavoro, per cui è una questione aperta che dà più respiro alle amministrazioni per la scelta fuori da quella che è la parte prima. Questa scelta però riteniamo che sia valida proprio perché, andando nella logica di progressivamente creare le premesse per avere segretari sempre più formati... nel senso di avere anche questi corsi di formazione, anche quelli che poi faranno il concorso... perché è previsto che, prima di fare il concorso, debbano fare il corso di formazione, quindi questo è nella logica di avere una preparazione sempre più attenta anche per quelli che un domani faranno il concorso. Su tale emendamento quindi voteremo contro.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

Il comma 10 dell'articolo 1 della 1.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 del d.l. 87, è sostituito dal seguente:

"10. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 non possono superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria in essere al 31 dicembre dell'anno precedente la data delle elezioni generali comunali. Tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 temporaneamente incaricati presso gli altri enti del comparto unico regionale alla data delle elezioni generali comunali, esclusivamente nell'ipotesi in cui i segretari in disponibilità non siano in numero sufficiente a ricoprire le sedi di segreteria. Qualora il numero dei soggetti incaricati risulti superiore alla percentuale del quindici percento, a seguito della riduzione del numero delle sedi di segreteria, tali soggetti mantengono comunque il proprio incarico fino al termine del contratto di diritto privato stipulato con l'ente.".

Consiglieri presenti: 35

Votanti: 31

Favorevoli: 8

Contrari: 23

Astenuti: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 35

Votanti: 32

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 35

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato.

All'articolo 7 ci sono tre emendamenti del gruppo ALPE, gli emendamenti n. 4 e n. 5 sono decaduti; ne do rispettivamente lettura per il verbale:

Emendamento

Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del d.l. 87 è aggiunto il seguente:

"4bis. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare ai corsi di formazione professionalizzante di cui al comma 7 dell'articolo 1 della 1.r. 46/1998 e ai concorsi di cui al comma 5 dello stesso articolo anche se in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o di diploma di laurea magistrale diversi rispetto a quelli individuati dall'articolo 1 della medesima legge.".

Emendamento

Dopo il comma 4bis dell'articolo 7 del d.l. 87 è aggiunto il seguente:

"4ter. I soggetti di cui al comma 4 possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5 dell'articolo 1 della 1.r. 46/1998 anche se in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o di diploma di laurea magistrale diversi rispetto a quelli individuati dall'articolo 1 della medesima legge.".

La parola al Consigliere Louvin sull'emendamento n. 6.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente. L'emendamento, l'ultimo, che abbiamo sottoposto alla vostra attenzione riguarda la questione dei concorsi in senso impegnativo: nella direzione di affidare all'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali l'obbligo di indire, entro sei mesi successivi alla scadenza nel quale si sia verificata la vacanza di sedi di segreteria, il concorso di cui all'articolo 1 di questa legge.

Il Presidente della Regione poco fa parlando appunto dei concorsi ha usato l'espressione: "quando si riterrà, si farà". Ora, devo dire che ho l'impressione che pecchi un po' di imprecisione questa espressione. Capisco, "tenersi le mani libere" è sempre una cosa che a chi fa dell'Amministrazione può sembrare opportuna. Avere dei meccanismi che accelerino queste procedure e che in ogni caso ci facciano approdare - ripeto - per la prima volta dopo quattordici anni al risultato di avere un concorso per segretario comunale svolto in questa regione, con i criteri che la Regione stessa si è data, non ci pare negativo, anzi ci pare una necessità, è un punto qualificante per questa legge. Secondo noi, questo è il tipo di procedura che andrebbe seguito: darci delle regole, darci delle scadenze, far sì che vi sia un impegno ad uscire progressivamente dalla logica della cooptazione di fatto che ha presidiato questo sistema: "io ti chiamo, tu entri nel sistema, dopo ti faccio il corso e allora poi alla fine approdi a...", no, facciamo in modo che ci siano queste opportunità di ingresso attraverso concorso con dei termini certi, con dei tempi certi. La nostra proposta è quindi che questo avvenga nei sei mesi successivi alla scadenza dell'anno in cui si è prodotta la vacanza della sede di segreteria.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - In precedenza, in effetti, avevo fatto notare che i concorsi sono previsti, ma non ad una certa scadenza e questo vorrei precisare non è tanto per una scelta legata più alla politica, ma legata ad un fatto di scadenze. Ci sono a breve... lei stesso lo ha ricordato, forse ci sono 2 persone che a fine anno prossimo dovrebbero andare in pensione, comunque qualcuno lo ha ricordato... Si pensava di valutare, nell'ambito di questa programmazione, di fare un concorso quando c'è un certo numero di posti disponibili, ossia non fare il concorso quando c'è una persona da sostituire, perché è andata in pensione, ma quando ci siano 2, 3 persone che danno vacanti i posti. Non per "tirarlo troppo per le lunghe", ma per questa ragione; per quello ci asterremo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 presentato dal gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del d.l. 87 è aggiunto il seguente:

"5bis. In caso di sedi di segreteria vacanti alla data del 31 dicembre 2010, l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta indice, entro i sei mesi successivi, il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998.".

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 25 (Agostino, Bieler, Caveri, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 9: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 30

Favorevoli: 25

Contrari: 5

Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)

Il Consiglio approva.