Oggetto del Consiglio n. 1072 del 24 febbraio 2010 - Resoconto
OGGETTO N. 1072/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati, di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di interventi di edilizia abitativa convenzionata e di edilizia residenziale. Modificazioni di leggi regionali". (Reiezione di un ordine del giorno)
Articolo 1
(Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), dopo le parole: "per una durata" sono inserite le seguenti: "di ammortamento".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:
"2. Il tasso di interesse annuo è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore.".
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 18 della l.r. 33/1973 sono abrogati.
4. L'articolo 19 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:
"Articolo 19
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto delle determinazioni espresse nella conferenza di servizi di cui all'articolo 18, approva gli interventi oggetto delle richieste di finanziamento, fissando l'importo e la durata del finanziamento medesimo.
2. A seguito della presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 25, il dirigente della struttura regionale competente, con proprio provvedimento, concede il mutuo, fatta salva la ratifica da parte di Finaosta S.p.A. o degli istituti di credito convenzionati sulla base delle garanzie offerte.".
5. Il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di violazione dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, il mutuatario deve rimborsare il mutuo e versare, a titolo di penale, una somma pari al 15 per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all'estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo al momento del versamento delle somme, utili all'estinzione stessa, di cui all'articolo 15, quarto comma. Per i mutui concessi per il recupero della prima abitazione del mutuatario e del suo nucleo familiare, la somma da versare a titolo di penale è pari a due semestralità comprensive di capitale e interessi.".
6. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 33/1973 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di alienazione tra parenti di primo grado, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2 può essere autorizzato, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, l'accollo del mutuo in capo all'acquirente, previo parere favorevole rilasciato dall'istituto di credito mutuante convenzionato in relazione all'affidabilità finanziaria del nuovo intestatario dell'immobile.".
Articolo 2
(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo di acquisto è aumentato in base alle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.".
2. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 40/1995 dopo le parole: "si estingue" sono aggiunte le seguenti: ", decorsi trent'anni dall'acquisto,".
Articolo 3
(Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5)
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è sostituito dal seguente:
"3. La convenzione può essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio o, comunque, non oltre il termine dei lavori ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari ad ultimazione dei lavori.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:
"3bis. Nel caso in cui a seguito della sottoscrizione della convenzione il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all'articolo 10, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 3.".
3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 5 della l.r. 5/2003, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"3ter. Qualora la domanda di contributo di cui all'articolo 10 non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto.".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:
"1bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora la convenzione di cui all'articolo 5, comma 3, sia sottoscritta successivamente al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio.".
5. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:
"1. Il conduttore degli alloggi convenzionati deve possedere, alla data della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), e), f) e g) della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).".
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:
"1bis. Il limite di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati è stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 39/1995.".
7. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è abrogato.
8. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, sono finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall'ordine attribuito in graduatoria. In ogni caso è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente.".
Articolo 4
(Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), è sostituito dal seguente:
"1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.".
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 28/2007 è abrogato.
Articolo 5
(Disposizione di coordinamento)
1. Le parole: "programmi operativi triennali (POT)", o il relativo acronimo, ovunque ricorrano nella l.r. 28/2007, sono sostituite dalle seguenti: "programmi operativi annuali (POA)", o dal relativo acronimo, comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
Articolo 6
(Retroattività)
1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 3 e 4, agli articoli 18 e 19 della l.r. 33/1973 si applicano alle domande presentate a decorrere dal 16 dicembre 2009.
2. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 5 e 6, all'articolo 22, commi 3 e 5, della l.r. 33/1973 si applicano anche ai mutui già concessi e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 7
(Disposizione transitoria)
1. Le convenzioni di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2003 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti qualora il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 5/2003 stessa.
Articolo 8
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, le Vice-président André Lanièce.
Lanièce A. (SA-UdC-VdA) - Il presente disegno di legge, anche grazie ad alcuni emendamenti presentati dall'Assessore in commissione, che hanno comportato la predisposizione di un nuovo testo, introduce alcune modificazioni alla normativa di settore vigente con il duplice scopo di: semplificare i procedimenti amministrativi riguardanti la concessione di finanziamenti agevolati, quali il mutuo per il recupero dei centri storici (in riferimento alla legge regionale n. 33 del 1973) e i contributi per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata (in riferimento alla legge regionale n. 5 del 2003); uniformare le disposizioni vigenti con le recenti modifiche introdotte dal nuovo regolamento regionale per i mutui prima casa, n. 2 del 26 maggio 2009, e con quelle apportate alla legge regionale n. 39 del 4 settembre 1995 in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica.
Il presente disegno di legge si compone di 8 articoli. L'articolo 1 apporta delle modificazioni alla legge regionale del 8 ottobre 1973, n. 33. In particolare, con l'articolo 1 si semplifica il procedimento amministrativo per la concessione dei mutui per la ristrutturazione dei fabbricati siti in centro storico, eliminando la graduatoria delle domande ammesse ai finanziamenti e introducendo la distinzione tra il momento dell'approvazione degli interventi ammessi a finanziamento e quello della concessione del mutuo, in modo da prevedere la competenza della Giunta regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi a finanziamento, mentre la concessione del mutuo sarà determinata con provvedimento dirigenziale. Inoltre viene introdotta una riduzione delle penali previste all'articolo 22 della legge regionale n. 33 del 1973, nel caso di violazione dei vincoli trascritti, e la possibilità dell'accollo del mutuo in capo all'acquirente, dopo lo scadere dei vincoli decennali trascritti a seguito di alienazione per atto tra vivi tra parenti di primo grado.
L'articolo 2 modifica la legge regionale 4 settembre 1995, n. 40, riguardante la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In effetti con l'articolo 2 si introduce, al comma 4 dell'articolo 10 della suddetta legge regionale, la previsione di un'apposita valutazione delle migliorie apportate dal proprietario e dello stato di manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che possono essere riacquistati dall'ente venditore precisando, in particolare, che il diritto di prelazione, di cui al comma 5 dell'articolo 10 della stessa legge, si estingue solo dopo che siano decorsi trent'anni dalla data di acquisto.
Con l'articolo 3 si introducono dei correttivi alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5. Le modificazioni introdotte riguardano soprattutto l'articolo 5 della suddetta legge regionale, articolo che norma la convenzione. Le correzioni apportate riguardano la possibilità per il beneficiario di sottoscrivere la convenzione non oltre il termine dei lavori. Inoltre nel caso in cui il beneficiario, che ha sottoscritto la convenzione, non presenti entro la data di ultimazione dei lavori la domanda di contributo, la convenzione deve comunque essere trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari. Invece, nel caso in cui la domanda di contributo, presentata regolarmente, non sia accolta o finanziata, la convenzione allora non produce alcun effetto. Sono inoltre modificati i requisiti soggettivi dei nuclei familiari che possono locare gli alloggi, facendoli coincidere con quelli richiesti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anziché con quelli previsti per l'accesso al mutuo prima casa. Il limite di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati è fissato dalla Giunta regionale sulla base del valore ISE previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Infine, in riferimento all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2003, si stabilisce che, qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, siano finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall'ordine attribuito dalla graduatoria.
Con l'articolo 4 si modifica la legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28. Con questo articolo si dispone che gli obiettivi generali del piano triennale per l'edilizia residenziale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA), e non più mediante programmi operativi triennali (POT) come finora previsto. Con questa modifica si introduce uno strumento sicuramente più flessibile e coerente con le finalità della legge.
Con l'articolo 5 viene prevista la conseguente disposizione di coordinamento, mentre agli articoli 6 e 7 sono indicate le disposizioni relative rispettivamente alla retroattività e al periodo transitorio, disposizioni necessarie per rendere coerenti le modifiche introdotte rispetto ai procedimenti amministrativi già in corso.
Infine con l'articolo 8 è prevista la dichiarazione d'urgenza.
Président - La discussion est ouverte.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Alcune brevi considerazioni su questo disegno di legge. Innanzitutto per dire che in linea di principio condividiamo la necessità di riordinare la materia dell'edilizia residenziale, come pure condividiamo buona parte dei contenuti di questo provvedimento; dobbiamo però dire che è una legge di 8 articoli che interviene con modifiche su diverse leggi regionali.
Non è forse argomento direttamente connesso in questa discussione, ma auspicheremmo che, per tutto quanto riguarda la materia della casa in generale, si possa arrivare ad un riordino generale, con un testo unico, che non rimandi sempre da una legge all'altra, per rendere questi provvedimenti legislativi comprensibili a tutti e non solo agli esperti in materia giuridica, soprattutto tenuto conto del fatto che con una norma di attuazione la competenza in materia di edilizia residenziale verrà in capo alla Regione. Credo sia dunque necessario cogliere questa occasione per intervenire più radicalmente in un riordino più generale, ma questo lo dico per tale legge, perché discutiamo di tale provvedimento, ma dovrebbe essere un indirizzo generale per tutti i settori. Non si possono avere numerose leggi che intervengono nello stesso settore, con una disconnessione fra di loro e di difficile raccordo, come dicevo prima.
Vogliamo portare all'attenzione di questa Assemblea alcuni punti a nostro avviso di debolezza. Abbiamo presentato alcuni emendamenti migliorativi che auspichiamo possano ricevere l'attenzione che crediamo meritino da parte di tale Assemblea. Avevamo già in commissione auspicato che questo disegno di legge potesse dare un forte segnale di indirizzo per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alla nuova edificazione. Tutti conosciamo lo stato di degrado di alcuni centri storici o edifici esistenti in diversi comuni, compresa la città di Aosta; tutti conosciamo, al di là dei maggiori costi, le difficoltà tecniche e burocratiche che comporta l'intervento di recupero rispetto alla nuova edificazione, dunque, per favorire tale aspetto, le azioni possibili per l'attuazione sono sostanzialmente due: la prima, stabilire degli equilibri funzionali, ma che riconosciamo essere di difficile attuazione in particolare in quei comuni che hanno già raggiunto un buon livello di recupero e in specie i Comuni che hanno una certa vocazione turistica. Rimane l'aspetto dell'incentivo economico, in parte già previsto dalla legge n. 5/2003, che prevede il 40 percento di contributo in conto capitale della spesa ammissibile per interventi di recupero rispetto al 30 percento della nuova costruzione, oltre al vincolo di destinazione che si può tradurre anche questo in un valore economico, se vogliamo, che è rispettivamente di 10 e di 15 anni.
Avremmo auspicato una maggiore differenziazione. Abbiamo tuttavia apprezzato la sensibilità dell'Assessore nel recepire la necessità di favorire il recupero; sensibilità che si è tradotta nella proposta di sostituire il comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 5/2003, che prevede, qualora le domande eccedano lo stanziamento previsto, che siano finanziate prioritariamente quelle finalizzate ad interventi di recupero, indipendentemente dalla graduatoria. Ripeto: un grande segnale che apprezziamo e che con l'emendamento da noi proposto vorremmo rafforzare. Non entro nel dettaglio dell'emendamento, ci torneremo sopra nell'illustrazione.
Rimane un aspetto che vogliamo sottoporre all'attenzione di questa Assemblea: quello di coloro che già hanno stipulato la convenzione prima dell'approvazione del disegno di legge, che diamo per scontato verrà approvato: essi dovranno aspettare l'emanazione del bando per poter inoltrare la domanda di contributo.
Per quanto riguarda la tempistica, credo vi sarà un'accelerazione grazie all'introduzione dell'articolo 8, che prevede l'urgenza, dunque, sotto il profilo della tempestività, non ci preoccupa più.
Rimane l'aspetto sostanziale, ovvero sono cambiate le regole in corso di gioco: coloro che hanno già stipulato la convenzione avevano attivato le procedure facendo affidamento sulle condizioni del momento; condizioni che vengono radicalmente modificate dal presente disegno di legge. Abbiamo anche su questo aspetto voluto portare il nostro contributo con un emendamento.
Abbiamo poi presentato un ordine del giorno relativo alla soglia di reddito prevista per il conduttore per avere diritto all'accesso, soglia che nella sostanza condividiamo per la caratterizzazione sociale, in quanto permette l'accesso all'abitazione per quelle fasce sociali più deboli, ma vorremmo che fossero introdotte anche delle forme di garanzia a favore del locatore, su questo entreremo nel dettaglio nel momento della discussione dell'ordine del giorno. Grazie per la vostra attenzione.
Président - La parole à la Conseillère Carmela Fontana.
Fontana (PD) - Grazie, Presidente. Il disegno di legge n. 78 che stiamo affrontando, relativo a disposizioni in materia di provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati, di interventi di edilizia abitativa convenzionata e di edilizia residenziale, è un misto di due questioni abbastanza diverse: da una parte, si intende ridurre drasticamente le penali e gli ostacoli alle alienazioni relativamente ai mutui, per il recupero del patrimonio abitativo delle zone storiche e dei centri abitati valdostani, le zone A; dall'altra, si intende favorire lo sviluppo dell'edilizia convenzionata. Relativamente ai mutui zona A, occorre fare un bilancio di una legge che è attiva da quasi 30 anni, è un bilancio molto positivo e lo si può constatare girando un qualunque comune della nostra Valle: tantissime case sono state ristrutturate grazie a questa legge e l'impatto è tale che il nostro paesaggio è così piacevole e gradito principalmente grazie a tale legge. Sul contenuto ci limitiamo ad esprimere l'auspicio che questo allentamento della regolamentazione di tali mutui non comprometta una legge che fino a qui ha funzionato molto bene. In merito all'edilizia residenziale convenzionata, è un settore nato da non molti anni nella nostra regione, ma che tutt'oggi ha avuto una scarsa rilevanza.
Come Partito Democratico, siamo sempre stati attenti al problema della casa, specie per le famiglie più deboli economicamente, quindi qualunque iniziativa che aumenta le opportunità di dare una casa dignitosa ai tanti concittadini che ancora ne sono privi non può non vederci favorevoli. Ci sono nuovi soggetti che con redditi e requisiti diversi da quelli stabiliti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica hanno oggi necessità di trovare alloggi a canone convenzionato. Pensiamo in particolare ai giovani, che sentono il bisogno di uscire dal nucleo familiare, alle giovani coppie, ai single: uomini e donne, che escono da coppie in crisi e che si trovano improvvisamente a dover trovare casa e a rifarsi una vita. Spesso sono situazioni al limite del drammatico, all'interno delle quali trovare casa diventa il vero problema. Non possiamo pensare che la risposta sia affidata solo al mercato; servono politiche pubbliche attente ai nuovi bisogni di una società in cambiamento, soprattutto in un momento di crisi economica e sociale.
Infine vogliamo fare una proposta: perché non definire nel piano triennale per l'edilizia residenziale anche questi aspetti della politica abitativa, superando rigide norme di legge? Grazie.
Président - S'il n'y a pas d'autres interventions, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Grazie, Presidente. Grazie anche a coloro che sono intervenuti: i colleghi Cerise e Fontana. Un ringraziamento anche alla III Commissione, perché abbiamo lavorato bene incontrandoci due o tre volte; ci siamo confrontati su alcune questioni e il lavoro è stato proficuo, come diceva anche il collega Cerise,. Ho preferito presentare gli emendamenti direttamente in commissione per avere un testo coordinato fin da subito e per questo ringrazio formalmente in aula i Commissari.
Vorrei ringraziare anche l'Ufficio legale della Regione e il servizio dell'Assessorato competente per il lavoro svolto, perché oggi portiamo all'approvazione un disegno di legge che va a toccare ben quattro leggi in essere, e lo abbiamo voluto fare proprio per dare chiarezza, in modo che tutti i Consiglieri possano capire che con questo si andava a chiudere un capitolo dopo le modifiche che abbiamo approvato in quest'anno e mezzo relative alle normative ed ai regolamenti. Con queste modifiche quindi andiamo a toccare quattro leggi: la n. 33, quella che riguarda i mutui inerenti il discorso dei centri storici, la n. 40, piano vendita alloggi ERP, la n. 5, edilizia residenziale, e la n. 28 introducendo il programma operativo annuale (POA) quale strumento più idoneo a consentire l'efficace attuazione del piano triennale per il riordino della edilizia residenziale approvato dal Consiglio regionale, e che come sosteneva il collega Rigo, è stato giustamente posticipato rispetto al piano triennale.
Non voglio dilungarmi sui contenuti che ha bene illustrato il relatore André Lanièce. Voglio solo dire che ho presentato un emendamento, che è stato suggerito anche dagli uffici del bilancio e che illustro già adesso in modo che i colleghi possano averne contezza. Si tratta di un emendamento che gli uffici avevano proposto alla Direzione bilancio per l'inserimento nella prossima legge finanziaria ma pur non essendoci alcuna urgenza, perché la norma di cui all'emendamento non ha alcuna utilità immediata, si è concordato con la stessa Direzione bilancio circa l'opportunità di inserirla in questo disegno di legge, che più puntualmente modifica la legge n. 28.
Altro non avrei da dire. Discuteremo sull'ordine del giorno prima di affrontare il voto della legge e in quella discussione avrò alcuni rilievi da fare per spiegare gli obiettivi che la maggioranza ha perseguito in questo primo anno e mezzo nella politica della casa.
Président - Maintenant nous pouvons passer à la discussion sur l'ordre du jour.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Molto brevemente, come avevo già accennato prima, noi questo ordine del giorno lo abbiamo proposto in relazione ai nuovi limiti di reddito per l'accesso all'edilizia convenzionata. Prima con il vecchio sistema il limite massimo di accesso era 40.000 euro ed era decisamente elevato, perché permetteva a poche persone di poter accedere. La situazione attuale non ci preoccupa per i limiti abbassati, ben vengano, perché abbiamo notato nell'individuazione di queste fasce relative ad un componente o a due componenti, che progressivamente vengono alzate, una forte caratterizzazione sociale che condividiamo. La casa è un bene primario, è un diritto che si dovrebbe assicurare a tutti, lo diceva anche la collega Fontana nel suo intervento, dobbiamo però fare alcuni ragionamenti: se analizziamo le soglie di reddito che verranno stabilite attualmente, anche qualora la Giunta, come è sua facoltà, elevasse del 30 percento, rimangono comunque delle soglie di reddito molto basse per le quali non riusciamo a capire come potrà fare il conduttore ad onorare il canone di affitto e tutte quelle spese connesse alla conduzione di un alloggio e poter condurre un livello di vita appena dignitoso è assolutamente impossibile!
Con il nostro ordine del giorno dunque condividiamo questa impostazione, perché ha un carattere sociale, ma questo carattere sociale non può essere scaricato totalmente sul proprietario dell'immobile, su chi ha investito quei pochi risparmi per recuperare una casa, per venire incontro a quella insufficienza di disponibilità di abitazioni che gli altri enti preposti possono mettere a disposizione. Di conseguenza con questo ordine del giorno chiederemmo di impegnare la Giunta "ad individuare delle adeguate forme di garanzia a tutela del locatore, promuovendo a tal fine la costituzione di un apposito fondo per i rischi di insolvenza", perché in queste condizioni, ragionando con delle persone che hanno attuato tali iniziative in passato, vedendo queste soglie non avranno più dei grossi incentivi ad investire, perché sapranno già prima che andranno incontro a delle grandi problematiche di insolvenza; di conseguenza innescando dei contenziosi e non vorrei fornire troppo lavoro agli avvocati per quanto riguarda sfratti e quant'altro. Dico: condividiamo nell'insieme la cosa, però bisogna trovare delle forme. Non siamo qua in condizione di proporre un'unica soluzione, diciamo un fondo di garanzia, ma chiediamo che la Giunta individui forme diverse, che possono garantire anche il locatore senza penalizzare il conduttore, che deve poter accedere anche con dei redditi che sono quelli che sono espressi nelle tabelle. Grazie.
Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Merci, M. le Président. Diciamo che questo ordine del giorno probabilmente è stato scritto con la volontà di essere propositivo, ma contiene alcuni aspetti contrastanti fra di loro. Nel primo comma dove si dice che, visto che cambieranno i parametri su cui i futuri utilizzatori dell'edilizia convenzionata dovranno attenersi per trovare persone o nuclei familiari che possano andare ad utilizzare gli alloggi da loro costruiti grazie a questa normativa. È chiaro che prima la normativa si riferiva ai mutui prima casa, quando noi abbiamo alzato quelle soglie abbiamo dovuto portare questa modifica, altrimenti qualcuno avrebbe costruito degli alloggi e avrebbe affittato solo a dirigenti di impresa o a dirigenti bancari. Questo non è lo scopo della maggioranza, né della Giunta, né credo del collega Cerise, almeno questo mi è sembrato di capire da quello che abbiamo discusso in commissione. Noi dobbiamo tenere un profilo basso, ma anche molto onesto, quindi, parametrando solo il discorso ERP, rischieremmo fortemente di agire secondo quelle che sono le paure del collega Cerise. È per tale motivo che abbiamo portato con tali modifiche di legge, la possibilità per ogni anno che la Giunta regionale, nella delibera che andrà a fissare tutti i parametri, andrà a definire anche una percentuale superiore rispetto a quella definita per l'ERP, in modo da arrivare ad una fascia logica fra quei nuclei familiari che sono tra il contributo agli affitti e la possibilità di accedere al mutuo prima casa. Oltretutto oggi non si possono fare questi ragionamenti, perché non si sa se la Giunta fisserà la percentuale di aiuto del ISE al 20, al 25, al 30, al 35 o al 40 percento, perché questo dato verrà definito dopo le ricerche che stiamo facendo; anche nelle discussioni che abbiamo fatto con il collega Rigo e altri colleghi in quest'aula abbiamo detto che stiamo raccogliendo i dati per vedere se gli indici ERP sono bassi o sono da aumentare e il tutto va in tale ottica.
D'altra parte, quando si parla che tale rischio non debba ripercuotersi unicamente sul proprietario dell'immobile, voglio ricordare a tutti che in questo caso i proprietari degli immobili che vanno a recuperare hanno diritto con la legge sull'edilizia convenzionata a percepire il 40 percento dell'investimento a fondo perso. È quindi un congruo contributo che l'ente pubblico dà a chi va a fare questi interventi con un impegno di 10 anni di locazione ai nuclei familiari che stiano nei parametri che la Giunta fisserà. Con questo impegno per 10 anni percepiscono il 40 percento a fondo perso; un minimo questi proprietari di fabbricati di rischio devono prenderselo, perché l'ente pubblico finanziando il 40 percento a fondo perso propone un bel vantaggio che si mette a disposizione di coloro che vogliono utilizzare questo strumento e questa legge di edilizia convenzionata.
Non possiamo pertanto accogliere questo ordine del giorno, anche perché le convenzioni con i proprietari le fanno direttamente i Comuni. Normalmente, rispetto agli affitti del libero mercato, gli affitti che questi proprietari devono mantenere sono inferiori del 30 percento circa a quelli del libero mercato, dico "circa" perché dipende dai parametri e dai Comuni, quindi non possiamo dare un dato preciso, in quanto la convenzione viene sempre definita con il singolo Comune dove l'immobile è sito. Con questo dico che non possiamo accettare l'ordine del giorno, perché piuttosto se si parlasse di un fondo di insolvenza, bisognerebbe fare un fondo di insolvenza di altra natura piuttosto che sui proprietari che utilizzano una legge dove possono percepire il 40 percento a fondo perso sull'investimento della ristrutturazione e recupero o della costruzione, in quel caso il 30 percento di un edificio adibito a edilizia convenzionata.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Non vorrei innescare un monologo con l'Assessore su questa problematica, abbiamo riconosciuto sensibilità nel percorso che abbiamo avuto in commissione e ne diamo atto. Nell'illustrazione dell'ordine del giorno però ho detto: costituzione di un apposito fondo per il rischio di insolvenza, le modalità le demandiamo alla Giunta di individuare quali possono essere questi meccanismi. Lei ha detto che, percependo un contributo in conto capitale, è inevitabile che devo accettare un minimo di rischio. Assessore, siamo realisti, con queste soglie non è più un modesto rischio, è un probabilissimo rischio di insolvenza, perché anche con... e do per scontato che poi la Giunta nella sua discrezionalità di aumentare fino al 30 percento... è comunque un reddito insignificante! Partiamo con il reddito di riferimento per un componente di 7.000 euro, che, maggiorato del 30 percento, vuole dire 9.100 euro. Qualcuno mi deve spiegare come può una persona pagare un affitto per minimo che sia e far fronte a tutte le spese di conduzione dell'alloggio e avere un decoroso tenore di vita, è impossibile! Questo creerà sicuramente un disincentivo ad intervenire per il recupero e la costruzione e quant'altro, poi torneremo su alcuni emendamenti che hanno un'altra natura, ma che si connettono con tale contesto. Noi assolutamente non chiediamo di alzare la soglia di accesso, anzi apprezziamo: è un indirizzo di carattere sociale che ha tutta la nostra condivisione, ma questa forte probabilità, viste le soglie di reddito stabilite, di insolvenza, è molto alta. Disincentiverà in qualche modo e ricadrà se non si costituisce un fondo apposito nei modi che la Giunta intende seguire, su questo non entriamo nel merito, ma crediamo che ci sia la necessità di una certa garanzia anche per il locatore, di chi ha investito una parte dei suoi risparmi in interventi di tale genere.
Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Grazie, Presidente. Non per fare un dialogo a due, ma solo per essere chiari, perché siamo partiti dalla situazione del passato, perché per evitare confusione, poi le potrò dare copia, il discorso è che oggi noi facendo riferimento ai canoni della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non sono 7.000 euro per il monoreddito, ma sono 7.000 euro più la quota di canone di affitto definito, che è di 4.200 euro per cui si arriva a 11.200 euro; salendo a 2 persone si arriva a 16.400, a 3 persone 20.164, a 4 persone 24.164, a 5 persone 28.164, a 6 persone 32.164. Se la Giunta andasse un domani a fare un 25-30 percento di aumento, arriveremmo per i nuclei di 4, 5 o 6 persone allo stesso limite dei 35-40.000 euro di reddito complessivo che corrisponde a come era una volta per la prima casa, niente di più niente di meno. Lo abbiamo fatto proprio guardando il passato, non abbiamo scritto dei numeri così a caso e ho ringraziato gli uffici per il lavoro svolto facendou una ricerca storica sulla media degli anni precedenti.
Président - Je soumets au vote l'ordre du jour, qui récite:
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale
Preso atto che il disegno di legge n. 78, all'articolo 3, comma 6, prevede l'aggiunta del comma 1 bis all'articolo 9 della legge n. 5 del 2003, che stabilisce che i limiti di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati venga stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1995;
Constatato che la soglia dei summenzionati redditi è stata notevolmente abbassata onde permettere l'accesso ad un bene primario come la casa anche alle fasce sociali meno agiate;
Condividendo ed apprezzando tale indirizzo per la sua chiara caratterizzazione sociale;
Considerato che le soglie di reddito previste difficilmente potranno permettere al conduttore un livello di vita accettabile e contemporaneamente di onorare il canone di affitto e far fronte a tutte le spese connesse alla conduzione di un alloggio;
Ritenuto che tale rischio non debba ripercuotersi unicamente sul proprietario dell'immobile;
Impegna
la Giunta regionale ad individuare delle adeguate forme di garanzia a tutela del locatore, promuovendo a tal fine la costituzione di un apposito fondo per i rischi di insolvenza.
F.to: Giuseppe Cerise - Louvin - Chatrian - Bertin - Patrizia Morelli
Conseillers présents: 28
Votants: 5
Pour: 5
Abstentions: 23 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Donzel, Empereur, Carmela Fontana, Hélène Impérial, Isabellon, André Lanièce, Maquignaz, Pastoret, Prola, Rigo, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Nous pouvons passer maintenant à l'examen article par article sur le nouveau texte prédisposé par la IIIe Commission.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 2: même résultat. Sur l'article 3 il y a l'amendement n° 1 de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Questo emendamento che abbiamo presentato andrebbe ad integrare l'emendamento che è stato condiviso in commissione alla presenza dell'Assessore nell'ultima audizione che abbiamo avuto e dove abbiamo riscontrato questa sensibilità a dare un segnale nell'indirizzo del recupero rispetto alla nuova costruzione. Qui è scritto: "qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, sono finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall'ordine attribuito in graduatoria. In ogni caso è ammesso a finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente". Credo che questa parte sia integralmente condivisibile. Il problema nel ragionare su tale argomento è che conosciamo benissimo com'è la situazione di quelli che possono essere i nostri centri storici, che sono poi soggetti generalmente a dei piccoli, modesti interventi: magari un proprietario si trova la proprietà di due piccoli fabbricati da poter realizzare 2 alloggi, in questo contesto si connoterebbero come 2 interventi e passerebbe in subordine rispetto ad una nuova costruzione che viene realizzata magari con 10 alloggi.
Noi ritenevamo di integrare questa parte dicendo che "è considerato come unico intervento il recupero contestuale di più immobili all'interno del medesimo villaggio", se vogliamo aggiungere anche: "facendo capo ad un unico proprietario", questo mi pare scontato, di modo che se interventi modesti che non vanno a prevalere dal punto di vista dell'entità dell'intervento rispetto ad un'edificazione che potrebbe essere - come dicevo prima, perché non c'è limite - di 10 alloggi... e chi magari interviene con il recupero di 2 alloggi in un centro storico, ma che non sono frutto di un unico intervento, perché separati da un edificio o da una porzione di edificio che li divide (perché succede questo nelle nostre realtà, sappiamo com'è la conformazione dei nostri villaggi), sarebbe fortemente penalizzato, dunque sarebbe un freno. Due o tre interventi da 10 di nuova costruzione potrebbero andare a pari come 30 interventi di recupero in un certo storico, tanto per essere chiari, credo di aver espresso il concetto di com'è la cosa.
Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Credo che il collega Cerise possa confermare che abbiamo la stessa sensibilità - ma credo quasi tutti i colleghi qui presenti - su questo aspetto del recupero del preesistente, anziché favorire le nuove costruzioni. Proprio gli uffici mi hanno detto che questa interpretazione è già quella in essere oggi, nel senso che se vi fosse anche più di un corpo di fabbrica all'interno dello stesso villaggio o centro storico e la domanda arriva dallo stesso proprietario, che ha due fabbricati adiacenti e fa una concessione edilizia unica per avere l'autorizzazione alla ristrutturazione, quindi al recupero, può provvedere poi a fare una convenzione con il Comune, quindi è superfluo modificare, perché la volontà del legislatore già in passato era così. Mi hanno detto gli uffici che è sempre stata interpretata in questa maniera, non c'è alcun problema se una richiesta comprende due corpi fabbrica all'interno di un centro storico, tale richiesta di recupero per le due costruzioni può tranquillamente accedere alle convenienze o a quanto la legge riporta in merito all'edilizia convenzionata e quindi possono accedere ai benefici di legge.
Ci asterremo su questo emendamento per evitare che crei confusione rispetto ad una situazione già esistente.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Grazie, Assessore, lei ha condiviso pienamente il ragionamento, vorrei solo che questo ragionamento che ha fatto, al di là di lasciarlo alle buone intenzioni, lo traducesse nelle forme che lei ritiene opportuno con due righe chiare che si dica che questo è possibile, perché sappiamo che i funzionari sono sempre molto bravi, ma molte volte sono più realisti del re e di questo credo che tutti possiamo darne atto. I funzionari, come gli amministratori e politici, cambiano, di conseguenza le interpretazioni possono anche quelle prendere delle connotazioni diverse. Lei veda la forma che meglio ritiene per andare ad individuare quanto ha detto, che nello stesso nucleo 2 o 3 con una concessione unica o quello che è, costituiscono un unico intervento e noi ritiriamo l'emendamento, perché il nostro obiettivo è quello di risolvere un problema, non di crearne! Abbiamo presentato l'emendamento proprio per semplificare la vita a tutti e rendere tutti tranquilli che, quando si interviene, non ci siano dei problemi.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 5/2003, come sostituito dall'articolo 3, comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo:
"È considerato come unico intervento il recupero contestuale di più immobili all'interno del medesimo villaggio.".
Conseillers présents: 29
Votants: 8
Pour: 8
Abstentions: 21 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, André Lanièce, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 27
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Sur l'article 4 il y a l'amendement n° 2 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Questo emendamento è di una semplicità estrema. "Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante i programmi operativi annuali POA approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il Consiglio permanente degli enti locali". Si chiede semplicemente di sostituire la parola "sentito" con "d'intesa". È una legge che ha delle ricadute sui Comuni, che in questa legge sono uno dei soggetti contraenti la convenzione, di conseguenza ci pare debole la parola "sentito". Integro nel senso di dire che l'intesa che rivendichiamo da una parte dobbiamo anche rifletterla dall'altra; qui l'ente locale è direttamente interessato a questa legge, di conseguenza mi pare che non sia un problema avere un'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali su una problematica di tale tipo. Mi è sfuggita la parte anche sulla legge n. 75, anche lì è rimasto... perché mi è sfuggito, l'avrei proposto anche in quel caso, per una questione di principio, sostanzialmente.
Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Diciamo che il principio rispetta gli enti locali e noi così abbiamo fatto. Bisogna solo ricordare che abbiamo il piano triennale, dove la normativa dice praticamente: "con il parere degli enti locali", quindi del CPEL. Chiaramente dal piano triennale... noi oggi parliamo del POA, che è il piano attuativo, il piano programmatico annuale. Il ragionamento è che gli stessi rappresentanti degli enti locali... il CPEL ci ha fornito un'interpretazione che è quella da noi proposta qui e ci ha detto che il discorso del "sentito" va benissimo, perché già esprimono parere obbligatorio sul piano triennale. Esprimendo quindi un parere obbligatorio sul piano triennale, non è necessario riesprimere un parere obbligatorio sul piano annuale operativo, in quanto per il piano operativo bisogna si segua il piano triennale, ecco perché ci hanno consigliato, per evitare inutili duplicazioni delle procedure, di mantenere la parola "sentito", pertanto siamo contrari a questo emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2007, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, la parola "sentito" è sostituita dalla seguente "d'intesa".
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 8
Contre: 20
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Il y a l'amendement n° 1 de l'Assesseur Marco Viérin, qui récite:
Emendamento
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del ddl n. 78, è inserito il seguente:
"3. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), è aggiunto il seguente:
"5bis. Gli stanziamenti iscritti nel Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5, lettera g, non impegnati entro il termine dell'esercizio, possono essere attribuiti alla competenza dell'esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7, della l.r. 30/2009.".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 4
(Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), è sostituito dal seguente:
"1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.".
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 28/2007 è abrogato.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 è aggiunto il seguente:
"5bis. Gli stanziamenti iscritti nel Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), non impegnati entro il termine dell'esercizio, possono essere attribuiti alla competenza dell'esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2009.".
Conseillers présents: 29
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 6: même résultat. A l'article 7 il y a l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Già in fase di discussione generale sono entrato in tale contesto: riteniamo che per coloro che avevano già le convenzioni sottoscritte al momento dell'approvazione di questa legge siano cambiate le carte in tavola, perché, per quanto riguarda il discorso delle soglie di reddito, si erano organizzati avendo come riferimento un altro tipo di ragionamento. Di conseguenza per la tempistica la cosa si è stemperata, in quanto con l'introduzione dell'articolo 8, la dichiarazione d'urgenza, la tempistica viene accelerata in quanto subito spero almeno che gli uffici abbiano già i bandi in fase di elaborazione; di conseguenza, questo non comporterebbe delle particolari problematiche, ma resta il fatto che per chi ha la convenzione già sottoscritta cambiano le regole del gioco in corso. Di conseguenza con il nostro emendamento vorremmo che alle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 5/2003 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alla stessa legge in essere alla data di stipulazione della convenzione stessa.
Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Questo argomento è già stato discusso prima, come ha detto il collega Cerise. Noi non possiamo accogliere l'emendamento proprio per il concetto che abbiamo espresso, ossia, con l'accoglimento avremmo alcuni proprietari di immobili che potrebbero accedere ai finanziamenti a fondo perso del 30-40 percento e poi locare i propri alloggi anche a persone con reddito di 70-80.000 euro all'anno. Non vogliamo destinare questa misura a quelle fasce di reddito, ma vogliamo destinare questa misura alle fasce di reddito perlomeno sotto i 40.000 euro circa, quindi non possiamo accogliere tale misura, anche perché faremmo un discorso di disparità fra coloro che hanno già stipulato le convenzioni nel passato e quelle che andranno stipulate nel futuro.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Disposizione transitoria)
1. Alle convenzioni di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2003 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 5/2003 in essere alla data di stipulazione della convenzione stessa.".
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 8
Contre: 20
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 29
Votants: 21
Pour: 21
Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise, pour déclaration de vote.
Cerise G. (VdAV-R) - Semplicemente per dichiarare il nostro voto favorevole a tale provvedimento. Avrei gradito poter esprimere questo voto favorevole a nome del nostro gruppo con maggiore entusiasmo, perché crediamo che alcune delle proposte emendative che avevamo fatto, come pure una parte del contenuto dell'ordine del giorno, se c'era la volontà di tale Assemblea di apportarvi alcune modificazioni, c'era tutta la nostra disponibilità per andarlo a rendere più aderente alle esigenze della nostra comunità nei confronti di un bene primario come la casa; comunque è con senso di responsabilità che diamo il nostro voto favorevole, in virtù di quanto dicevo prima.
Rivolgerei nuovamente l'invito all'Assessore, quanto ho già detto nella premessa: la materia della casa dovrebbe essere riordinata nel suo complesso in un testo unico, non avere dei provvedimenti singoli che intervengono come in questo caso, 8 articoli che intervengono su 4 leggi regionali. Prendete l'occasione, quando con la norma di attuazione le competenze in materia di edilizia residenziale verranno in capo alla Regione, per mettere mano in questo contesto. Dicevo prima, siamo un po' fuori argomento, ma credo non solo in questo settore c'è la necessità di avere un riordino delle leggi che siano più facilmente comprensibili a tutti e non solo e unicamente a coloro che sono esperti della materia come il collega che è qua alla mia sinistra. Noi dobbiamo creare le condizioni affinché le leggi siano poche, semplici, di chiara interpretazione. Di conseguenza spero che un giorno questa Assemblea si ponga la riflessione su tale materia e per un certo periodo, anziché chiamarsi "assemblea legislativa", si chiami "assemblea delegiferativa", non per dire che le leggi non servono, perché le regole ci sono, ma per andare a dare un indirizzo ben chiaro ad un sistema legislativo che sia di facile accesso a tutti. Grazie per la vostra attenzione.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.