Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 973 del 13 gennaio 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 973/XIII - Modificazione del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

(Termini e pareri)

1. Le Commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti amministrativi loro assegnati e darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni, non comprensivo dei periodi di vacanza o di crisi del Governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione. Il termine, anche se prorogato, può essere sospeso dal Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, nel caso di atti notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e riprende a decorrere dalla data di acquisizione del parere dell'organo comunitario.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il parere si dà per espresso e il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione agli organi competenti o inserisce d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 7.

3. Nei casi di disegni di legge che comportino conseguenze finanziarie, gli uffici della Presidenza del Consiglio, contestualmente all'assegnazione, richiedono alla struttura regionale competente in materia di bilancio il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari.

4. Nei casi di proposte di legge di iniziativa consiliare e popolare che comportino conseguenze finanziarie, l'espressione del parere da parte delle Commissioni consiliari competenti per materia è preceduto dal parere di cui all'articolo 27, comma 2, che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione. La Commissione Affari Generali richiede il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari alla struttura regionale competente in materia di bilancio previa audizione del Presidente della Regione, a nome della Giunta regionale, finalizzata all'eventuale reperimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalle proposte di legge.

5. Qualora successivamente all'espressione del parere di cui all'articolo 27, comma 2, le Commissioni consiliari competenti per materia apportino alle proposte di legge di cui al comma 4 modifiche che comportino conseguenze finanziarie devono comunicarlo alla Commissione Affari generali ai fini dell'espressione di un ulteriore parere con le modalità di cui al medesimo comma 4.

6. Trascorsi novanta giorni dal rinvio di un argomento dal Consiglio in Commissione, è concessa al proponente la facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione dell'argomento stesso all'ordine del giorno di un'adunanza consiliare.

7. Le Commissioni competenti per materia hanno facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più progetti di legge concernenti una stessa materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente. Ove non sussistano obiezioni, la discussione ha luogo sul testo formulato dalla Commissione; in caso contrario, decide il Consiglio.".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 29)

1. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

(Relatori)

1. Ogni Commissione competente per materia può nominare per ciascun affare un relatore scegliendolo fra i propri componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.

2. Per i progetti di legge e di regolamento la nomina del relatore è obbligatoria.

3. La Commissione procede alla nomina di un relatore di minoranza qualora la minoranza stessa lo richieda.

4. Il presentatore di una proposta di legge, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può esserne nominato relatore, senza diritto di voto.

5. Il Presidente della Commissione fissa un termine al relatore per la presentazione della relazione alla Commissione. La relazione deve essere presentata dalla Commissione per iscritto al Presidente del Consiglio nei termini di cui all'articolo 28, comma 1.

6. Ove la Commissione esprima all'unanimità parere favorevole su un progetto di legge o di regolamento, la relazione al Consiglio può essere svolta oralmente.".

Articolo 3

(Modificazione all'articolo 35)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 è abrogato.

Articolo 4

(Modificazione all'articolo 52)

1. Il comma 1 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori che non facciano parte del Consiglio partecipano alle sedute del Consiglio stesso con diritto di parola sugli argomenti di competenza, ma senza diritto di voto.".

Articolo 5

(Modificazione all'articolo 64)

1. Il comma 6 dell'articolo 64 è abrogato.

Articolo 6

(Modificazione all'articolo 66)

1. Il comma 6 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:

"6. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che comportino conseguenze finanziarie sono trasmessi, appena presentati, alla struttura regionale competente in materia di bilancio per il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari e per gli eventuali provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della copertura degli oneri conseguenti.".

Articolo 7

(Inserimento dell'articolo 69 ter)

1. Dopo l'articolo 69 bis è inserito il seguente:

"Articolo 69 ter

(Parere sui progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare)

1. I progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare, previsti dall'articolo 50, comma terzo, dello Statuto sono assegnati alla Commissione competente per materia la quale formula il proprio parere entro i successivi venti giorni, proponendo al Consiglio di esprimere:

a) parere favorevole o contrario, con o senza osservazioni;

b) parere favorevole condizionato alle modificazioni espressamente formulate.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio iscrive il progetto di modificazione dello Statuto speciale all'ordine del giorno del Consiglio per l'espressione del parere entro il termine previsto dall'articolo 50, comma terzo, dello Statuto speciale.

3. La discussione e la votazione, in Commissione e in Aula, si svolgono sull'intero testo. Si osservano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi III e IV, in quanto applicabili.".

Articolo 8

(Modificazione all'articolo 93)

1. Il comma 2 dell'articolo 93 è sostituito dal seguente:

"2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni presentate da ogni Consigliere è effettuata secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio.".

Articolo 9

(Modificazione all'articolo 99)

1. Il comma 2 dell'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze presentate da ogni Consigliere è effettuata secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio.".

Articolo 10

(Modificazione all'articolo 102)

1. Il comma 2 dell'articolo 102 è abrogato.

Articolo 11

(Modificazione all'articolo 103)

1. Il comma 2 dell'articolo 103 è sostituito dal seguente:

"2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni presentate da ogni Consigliere è effettuata secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio.".

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL RÉGIONAL

Article 1er

(Remplacement de l'article 28)

1. L'article 28 est remplacé comme suit:

"Article 28

(Délais et avis)

1. Les Commissions doivent exprimer leur avis sur les projets ou proposition de loi et de règlement et sur les propositions d'actes administratifs dont elles sont saisies et le communiquer par écrit au Président du Conseil dans un délai de soixante jours, hormis les périodes de vacances ou de crise du Gouvernement régional. Ce délai peut être prorogé de trente jours par le Président du Conseil, sur demande unanime et motivée de la Commission. Le délai, même s'il a été prorogé, peut être suspendu par le Président du Conseil, sur demande de la Commission, lorsque l'acte a été notifié à la Commission européenne au sens du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, et reprend à s'écouler à partir de la date d'acquisition de l'avis dudit organe communautaire.

2. A l'expiration du délai visé au premier alinéa, l'avis est considéré comme acquis et le Président du Conseil en informe les organes compétents ou inscrit d'office l'objet à l'ordre du jour de la première réunion du Conseil, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa de l'article 37.

3. Dans le cas des projets et des propositions de loi qui comportent des conséquences financières, les bureaux de la Présidence du Conseil demandent, simultanément à la saisine, l'avis obligatoire sur le volet financier des textes en cause à la structure régionale compétente en matière de budget.

4. Dans le cas des propositions de loi émanant du Conseil ou de l'initiative populaire qui comportent des conséquences financières, l'avis des Commissions du Conseil compétentes par matière est précédé de l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 27, qui doit être exprimé dans un délai de trente jours à partir de la saisine. La Commission Affaires Générales demande l'avis obligatoire sur le volet financier des textes en question à la structure régionale compétente en matière de budget, et ce, après avoir entendu le Président de la Région, qui représente le Gouvernement régional, en vue de l'éventuel repérage des ressources financières nécessaires à la couverture des dépenses découlant des propositions de loi en cause.

5. Au cas où, après l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 27, les Commissions du Conseil compétentes par matière apporteraient des modifications qui comportent des conséquences financières aux propositions de loi évoquées au quatrième alinéa ci-dessus, elles doivent en informer la Commission Affaires Générales afin que celle-ci exprime un autre avis selon les modalités prévues audit quatrième alinéa.

6. Quatre-vingt-dix jours après le renvoi d'un objet à la Commission par le Conseil, le proposant a la faculté de demander au Président du Conseil l'inscription de l'objet à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil.

7. Les Commissions compétentes par matière ont la faculté de formuler, même en vue d'une nouvelle rédaction, de la coordination et de l'intégration de plusieurs projets et propositions de loi concernant la même matière, un texte propre à soumettre au Conseil en même temps que le texte du proposant. Si aucune objection n'est formulée, la discussion a lieu sur le texte présenté par la Commission; dans le cas contraire, c'est le Conseil qui statue.".

Article 2

(Remplacement de l'article 29)

1. L'article 29 est remplacé comme suit:

"Article 29

(Rapporteurs)

1. Chaque Commission compétente par matière peut nommer, pour chacune des questions dont elle est saisie, un rapporteur qu'elle choisit parmi ses membres, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 30 du présent règlement.

2. Pour les projets et les propositions de loi et de règlement, la nomination du rapporteur est obligatoire.

3. Lorsque la minorité le demande, la Commission procède à nommer un rapporteur qui représente celle-ci.

4. Même s'il ne fait pas partie de la commission saisie, le proposant d'une proposition de loi peut être nommé rapporteur, sans droit de vote.

5. Le président de la Commission fixe un délai au rapporteur pour la présentation du rapport à la Commission. Le rapport doit être présenté par écrit au Président du Conseil par la Commission dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 28.

6. Au cas où la Commission exprimerait son avis favorable sur un projet ou une proposition de loi ou de règlement à l'unanimité, le rapport au Conseil peut être fait oralement.".

Article 3

(Modification de l'article 35)

1. Le deuxième alinéa de l'article 35 est abrogé.

Article 4

(Modification de l'article 52)

1. Le premier alinéa de l'article 52 est remplacé comme suit:

"1. Les Assesseurs qui ne font pas partie du Conseil participent aux séances de ce dernier avec droit de parole sur les sujets de leur ressort, mais sans droit de vote.".

Article 5

(Modification de l'article 64)

1. Le sixième alinéa de l'article 64 est abrogé.

Article 6

(Modification de l'article 66)

1. Le sixième alinéa de l'article 66 est remplacé comme suit:

"6. Les articles additionnels et les amendements qui comportent des conséquences financières sont adressés, dès leur dépôt, à la structure régionale compétente en matière de budget qui exprime son avis obligatoire sur le volet financier et prends les éventuelles mesures à caractère financier nécessaires à la couverture des dépenses y afférentes.".

Article 7

(Insertion de l'article 69 ter)

1. Après l'article 69 bis est inséré le suivant:

"Article 69 ter

(Avis sur les projets de modification du Statut spécial formulés par le Gouvernement ou par le Parlement)

1. La Commission compétente par matière est saisie des projets de modification du Statut spécial rédigés par le Gouvernement ou par le Parlement, aux termes du troisième alinéa de l'article 50 du Statut, et formule son avis dans les vingt jours suivants, en proposant au Conseil d'exprimer:

a) un avis favorable ou contraire, avec ou sans observations;

b) un avis favorable sous condition qui tient compte des modifications expressément formulées.

2. À l'issue du délai fixé au premier alinéa du présent article, le Président du Conseil inscrit le projet de modification du Statut spécial à l'ordre du jour du Conseil pour l'expression de l'avis de celui-ci dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 50 du Statut spécial.

3. La discussion et le vote, dans les séances des Commissions et du Conseil, portent sur l'ensemble du texte. Dans ce cas, il est fait application, pour autant qu'elles sont compatibles, des dispositions du Titre VI, Chapitres III et IV.".

Article 8

(Modification de l'article 93)

1. Le deuxième alinéa de l'article 93 est remplacé comme suit:

"2. L'inscription à l'ordre du jour des questions présentées par chaque Conseiller est effectuée selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l'ordre chronologique de réception desdites questions par les bureaux de la Présidence du Conseil.".

Article 9

(Modification de l'article 99)

1. Le deuxième alinéa de l'article 99 est remplacé comme suit:

"2. L'inscription à l'ordre du jour des interpellations présentées par chaque Conseiller est effectuée selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l'ordre chronologique de réception desdites interpellations par les bureaux de la Présidence du Conseil.".

Article 10

(Modification de l'article 102)

1. Le deuxième alinéa de l'article 102 est abrogé.

Article 11

(Modification de l'article 103)

1. Le deuxième alinéa de l'article 103 est remplacé comme suit:

"2. L'inscription à l'ordre du jour des motions présentées par chaque Conseiller est effectuée selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l'ordre chronologique de réception desdites motions par les bureaux de la Présidence du Conseil.".

Si dà atto che dalle ore 11,26 riassume la presidenza il Presidente Alberto Cerise.

Président - Chers collègues, lors de sa réunion du 4 décembre dernier, la Commission pour le Règlement a approuvé une série de propositions de modification du Règlement intérieur du Conseil régional, justifiées par des raisons de nature différente, portant sur les dispositions relatives aux sujets suivants: avant tout l'avis obligatoire sur les aspects financiers des actes normatifs entraînant des conséquences budgétaires, ces modifications constituent essentiellement une adaptation des dispositions de règlement à la loi régionale n° 30/2009. En deuxième lieu, les avis sur les projets et les propositions de modification du Statut spécial à l'initiative du Gouvernement ou du Parlement italien avec l'introduction d'un nouvel article, le 69ter, qui vise à permettre au Conseil - par la réduction du temps dans lequel la commission compétente doit analyser le projet ou la proposition en cause - d'exprimer son avis dans le délai de 60 jours à compter de la communication du texte y afférent par le Gouvernement italien, aux termes du 3e alinéa de l'article 50 du Statut spécial. Encore, les modalités d'inscription à l'ordre du jour des questions, des interpellations et des motions conçues, de manière qu'il soit tenu compte non seulement de l'ordre chronologique de réception des actes en question par le Bureau de la Présidence du Conseil, comme il est actuellement prévu, mais également d'une représentation équilibrée des auteurs et des groupes du Conseil. Enfin, les articles sur les rapporteurs et sur les Assesseurs ne faisant pas partie du Conseil, qui ont été entièrement réécrits pour plus de clarté: le premier, pour mieux expliciter le droit de la minorité de nommer son propre rapporteur au cas où elle le demanderait; le deuxième, pour éclaircir l'étendue du droit de participation des Assesseurs ne faisant pas partie du Conseil aux réunions de cette Assemblée avec le droit de parole sur les sujets de leur ressort, mais sans droit de vote.

Sur cette proposition de modification a été présenté un amendement de la part des collègues Donzel et Rigo. La discussion est ouverte.

La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Presidente, per tradizione le modifiche al Regolamento, quando sono concordate in seno alla Conferenza dei Capigruppo, non fanno oggetto di grande dibattito e approfondimento in quest'aula. Nulla impedisce a qualsiasi collega di presentare delle correzioni, integrazioni, o altro, ma dare corso, anche solo rispetto ad un emendamento di poche parole, ad una votazione senza averne preso contezza ed aver esplicitato i contenuti, il senso dell'iniziativa mi sembra singolare. Gradirei che ci fosse almeno una valutazione e, se lo si ritiene, che si riporti in Conferenza Capigruppo questo articolo, se è di qualche utilità la cosa. Altrimenti mi pare che sia singolare che si vada ad una valutazione così secca, senza aver fatto oggetto di un pure minimo approfondimento l'emendamento di un collega Consigliere. Grazie.

Président - La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Grazie, Presidente.

Non sono intervenuto subito, perché pensavo ci fosse un dibattito generale e poi successivamente avrei illustrato il senso e le ragioni di questo emendamento. Credo che il Consiglio sia anche la sede opportuna per dibattere cose che sono già state discusse nelle commissioni. Quindi mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione queste riflessioni e poi, il Consiglio, con la sua capacità di valutazione, saprà al meglio decidere cosa fare.

Cari colleghe e cari colleghi, so bene, lo ha ricordato il Consigliere Louvin, che le proposte alla nostra attenzione sono già state oggetto di un confronto nell'apposita Commissione per il Regolamento e con un'approvazione unanime delle stesse. Un successivo confronto all'interno del mio partito ci ha permesso di approfondire una questione che è stata poi la ragione sostanziale dell'emendamento che abbiamo presentato.

Invito quindi i Consiglieri, per primo il Presidente del Consiglio, a riflettere ancora un momento, credo che sia possibile, non penso sia una perdita di tempo, su una questione che per noi è importante: la trasversalità dell'azione quotidiana della pubblica amministrazione. Sempre più, infatti, i diversi settori (lo sapete meglio di me, lo sanno meglio di me gli Assessori o chi è stato Assessore): la scuola, la casa, i trasporti, il lavoro, sono oggetto di interventi integrati fra i diversi dipartimenti, fra i diversi assessorati. Anzi, in particolare i servizi sono adesso sempre più presentati e agiscono attraverso un coordinamento fra istituzioni diverse, non solo fra Assessorati, fra Comuni, Comunità montane, azienda USL, società civile. Allora per questa ragione al dibattito consiliare potrebbe essere utile, in particolari momenti, un confronto più largo preventivamente non previsto, anche fra gli Assessorati non coinvolti direttamente.

Discutendo per esempio di un disegno di legge sulla casa, potrebbe essere utile affrontare o approfondire, perché ce lo chiede un emendamento presentato da un Consigliere, la tematica dell'integrazione, la scuola con le politiche giovanili, il turismo invernale con l'attività dell'organizzazione dei volontari del soccorso, i trasporti, il lavoro, quindi i particolari interventi a favore dei soggetti deboli. Potrebbe essere utile, ripeto, necessario ascoltare, anzi, coinvolgere direi l'Assessore tecnico in questo caso, perché la sua competenza e le sue conoscenze potrebbero aiutare e migliorare anche il dibattito consiliare, proprio su un emendamento non previsto, su una discussione non prevista.

Credo che la politica al servizio dell'Amministrazione abbia bisogno della voce di tutti; purtroppo manca la partecipazione, che invece dobbiamo ricercare con forza e convinzione. Sempre più confronto, non sempre meno! Rendere praticabili cioè le indicazioni scaturite dal lavoro fatto l'anno scorso sul piano di zona per esempio: collegialità, utilizzo di tutte le competenze, larga partecipazione nelle decisioni. Ecco perché la parola e quindi la conoscenza dell'attività dell'Assessore tecnico, questo o quell'altro di oggi, o anche di domani, anche nei provvedimenti direttamente non di sua competenza, ripeto, potrebbe essere utile ai lavori del Consiglio ed ai provvedimenti che il Consiglio dovrà assumere. Questi i motivi che ci hanno portato a chiedere al Consiglio di riflettere ancora un momento su questo articolo. Lo abbiamo fatto in buona fede, sperando - lo dico sinceramente, sapete che lo dico e ci credo - di non aver urtato la suscettibilità e la sensibilità dei colleghi, ma permettetemi di ricordare che, a volte, succede che provvedimenti assunti dalla Giunta o discussi unanimemente nelle commissioni siano poi oggetto di emendamenti, lo abbiamo visto adesso, pochi minuti fa, degli stessi Assessori.

Un'ultima considerazione per evitare antipatici equivoci. Il Partito Democratico non è stato favorevole all'elezione dell'Assessore tecnico per le ragioni e per il modo come questo si è sviluppato nei mesi; siamo però convinti che se il Consiglio ritiene necessario la nomina di un Assessore tecnico, il Consiglio non può circoscriverne l'azione.

Vi ringrazio dell'attenzione.

Président - La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente.

Solo per aggiungere una riflessione, cioè non far passare questo atto nel silenzio totale, giusto per dare le argomentazioni che portano il Consiglio ad approvare queste modificazioni al Regolamento interno, visto che non c'è un relatore per questo provvedimento.

Questo atto affronta tre tematiche, una che riguarda le disposizioni successive alle nuove norme sulla compatibilità finanziaria e sui bilanci, quindi modificazioni di tipo tecnico di cui la Commissione del Regolamento ha sostanzialmente preso atto; la seconda, l'opportunità per le minoranze di nominare i propri relatori anche sui provvedimenti che passano nelle commissioni, mi pare giusto citarlo perché è un'apertura che il Consiglio regionale fa alle forze di minoranza e che va sottolineata; la terza, la questione che ha appena sollecitato il collega Rigo, sulla questione del ruolo dell'Assessore tecnico con la sua competenza specifica nei vari atti che vengono dibattuti nelle commissioni e nel Consiglio.

Il PD - dice Rigo - propone un emendamento per rilevare la necessità di una riflessione; mi permetto di dire, con altrettanta onestà intellettuale con la quale Gianni ha espresso il suo pensiero, che noi lo riteniamo un emendamento inopportuno, inutile, perché già la legge stessa e il provvedimento del Regolamento lo prevedono che, identificando nell'Assessore tecnico una persona di spiccate specificità... altrimenti non si capisce perché la Giunta non prenda un Consigliere qualunque del Consiglio, magari abilitato alle questioni sociali e sanitarie... se si nomina un Assessore tecnico è perché si identifica in quella persona una specifica competenza professionale che lo induce ad avere una competenza molto specifica. Poi se si dice che sul piano casa è necessario sentire l'Assessore alle politiche sociali, è di sua competenza, quindi verrà sicuramente ascoltato; non vedo la necessità di puntualizzare questo aspetto, mi sfugge la finalità politica, non vedo quella amministrativa, credo che i provvedimenti di variazione al Regolamento siano di tipo tecnico. L'unico vero fatto politico è l'opportunità per la minoranza di nominare i relatori sui provvedimenti quando lo ritenga opportuno.

Credo che questo atto debba essere approvato e che il Consiglio non perda troppo tempo.

Président - La parole au Conseiller La Torre.

La Torre (FA) - Volevo intervenire anch'io solo sull'emendamento presentato dal PD. Devo dire l'ho letto anche con un po' di sorpresa, perché do ancora un significato alle riunioni delle commissioni e nella riunione della Commissione sul Regolamento si era trovata una posizione definita da tutti, concorde. Poi capisco che c'è un'evoluzione del pensiero del PD, che rispetto, però voglio solo dire che non è che in Commissione Regolamento non si fosse discusso di questo e non si fosse approfondito... erano state date delle spiegazioni corrette, il Regolamento già prevedeva il ruolo tecnico dell'Assessore, quindi questa è solo una sottolineatura. Infatti tratta argomenti di competenza ed è lampante, chiaro! Se poi si vuole fare adesso tutta la didattica o andare ad interpretare le parole, è evidente che tutto ciò che attiene alla competenza e al lavoro di un Assessore tecnico, specifico, tecnico, e non politico, è di sua competenza poterlo discutere e affrontare nelle dovute sedi!

Mi sembra un emendamento inopportuno; personalmente - non so se posso chiederlo anche a nome della maggioranza - chiederei un'astensione da parte nostra su questo, perché mi lascia un po' perplesso, mi mette in difficoltà, perché in commissione l'argomento era stato sviluppato e si era trovata una posizione comune.

Président - La parole au Conseiller Salzone.

Salzone (SA-UdC-VdA) - Grazie, Presidente.

Solo per una chiarificazione che è più nei confronti del collega Rigo, con il quale ho avuto modo di discutere ieri pomeriggio su questo argomento e al quale avevo detto che, in linea di principio, mi sembrava che l'emendamento potesse essere accolto; però, non avendo partecipato alla commissione, non ho seguito tutto il dibattito. Posso dire che mi confortano le parole espresse dai colleghi che mi hanno preceduto, in quanto la discussione per la quale siamo portati a trattare l'emendamento è: se l'Assessore ha competenza a rispondere alle domande in commissione sugli argomenti eventualmente proposti. Faccio l'esempio: si è parlato, ieri, della competenza nell'edilizia economica popolare; c'è una parte sanitaria che interviene e che è di fondamentale importanza, come la metratura degli alloggi, l'antigenicità, cose che riguardano l'Assessorato di competenza... si diceva, ieri, il collega me ne deve dare atto per onestà intellettuale, che qualora l'Assessore non avesse potuto rispondere a queste argomentazioni... ovviamente, per quanto mi riguarda, l'emendamento era accoglibile. Mi pare che così non sia, perché il testo parla di argomenti e non solo di atti, ecco, fosse scritto atti, evidentemente l'Assessore non avrebbe potuto rispondere in materia, mentre parlando per argomenti, non essendo specifico della sanità, essendo argomento che riguarda settori diversi, ma che sono di competenza dello stesso Assessorato, può naturalmente intervenire.

È per questo, contrariamente a quanto personalmente ho detto al collega Rigo, che mi sento di dire che l'emendamento non è accoglibile.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente.

L'introduzione di questa questione da parte del collega Rigo - credo che non sia mai inutile, né troppo tardivo affrontare argomenti che hanno questo rilievo e questa delicatezza, anche se la discussione avrebbe potuto svolgersi in modo più approfondito in commissione - sollecita comunque una riflessione particolare. Se fosse stato introdotto con questa formulazione, forse avremmo potuto approfondire ulteriormente, ma ricordo bene, ero presente e partecipe alla discussione che c'è stata.

Noi abbiamo una tradizione del diritto parlamentare, che vuole che i Ministri tecnici parlino a nome del Governo, o in quanto Ministri per la competenza specifica solo ed esclusivamente degli argomenti di loro competenza. La latitudine di intervento, cioè la possibilità di parlare a nome del proprio gruppo o comunque a titolo personale nell'aula è riservata agli eletti, cioè a chi ha un mandato rappresentativo della comunità: questo dal punto di vista tecnico credo che sia oggettivo. La formulazione precedente - siamo andati a rivederla - di questo articolo 52 era effettivamente molto confusa e pasticciata, meritava essere ripresa e approfondita.

Il fatto di avere esplicitato che l'intervento dell'Assessore tecnico è sugli argomenti di competenza, ha oggi un senso del tutto particolare. Colleghi, abbiamo un Assessore tecnico che è stato eletto in quest'Assemblea, che è stato dichiarato ineleggibile e che siede in quest'Assemblea dopo la quarta rielezione che c'è stata, perché è stato ritenuto necessario che vi intervenisse come tecnico.

Non c'è stato - posso assicurarlo, i colleghi erano presenti - nessun intento limitativo, circoscrittivo, punitivo legato alla persona, ma questa circostanza politica deve avere risalto nella nostra decisione di limitare alle questioni di carattere tecnico, naturalmente, collega Rigo, intersecate con tutte le possibili vicende di istruzione, di sanità, di edilizia, tutte le vicende trasversali legittimano la presa di posizione dell'Assessore, ma come Assessore di competenza, non rispetto al dibattito politico generale. Questo anche per prevenire situazioni future, non dobbiamo fare i regolamenti tagliati come la giacca sulle persone che oggi siedono, ma se un domani un governo chiamasse a far parte della sua composizione anche rappresentanti di altri partiti politici che danno o hanno dato un appoggio elettorale alla coalizione, questo non legittimerebbe gli Assessori tecnici a parlare a nome di partiti, ad esplicitare posizioni di ordine generale.

Riteniamo corretta la formulazione che è stata data; facciamo queste osservazioni perché non riteniamo priva di pregio la questione che è stata posta, ma non la riteniamo accoglibile, perché rischierebbe di dare delle facoltà di intervento rispetto al dibattito che si svolge in quest'aula che travalicano la funzione dell'Assessore non Consigliere. Ripeto, le vicende politiche di questi ultimi 18 mesi confortano la necessità di restringere nell'ambito puramente tecnico le funzioni e anche il diritto di parola che viene attribuito in quest'aula.

Anche noi, quindi, esprimiamo un dissenso sulla proposta; ci rimettiamo ovviamente al mantenimento o meno per valutare la posizione, ma che in concreto non sarà di adesione.

Presidente - Inviterei il collega Rigo a fare una piccola riflessione, perché qui c'è un equivoco tra quello che può essere un provvedimento di competenza e quello che è un argomento di competenza. Credo che nella specificazione si è voluto semplicemente osservare che i provvedimenti di competenza sono materia degli Assessori competenti in quella materia; di conseguenza, lì, è riservata la parola.

L'argomento è cosa ben diversa, perché l'argomento può significare che nell'ambito di un provvedimento di competenza di un Assessore o del Presidente della Giunta ci può essere un argomento che è di interesse anche dell'Assessore cosiddetto "tecnico" e, di conseguenza, lui può prendere benissimo la parola. Credo che il significato di questa specificazione vada letto in questo senso, quindi più che una logica di esclusione, a mio avviso va visto secondo una logica di inclusione, voglio dire definisce i provvedimenti, a chi tocca parlare sui provvedimenti, e dà la possibilità di far intervenire sugli argomenti anche chi non è titolare del provvedimento.

Ritengo quindi che quell'emendamento sia del tutto superfluo e non risponda forse a quella che è la volontà del collega Rigo, di assicurare un maggior dibattito ed una maggiore libertà di espressione da parte di coloro che siedono in quest'aula.

Président - La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Sono ancora un neofita... credo che il lavoro della commissione sia importantissimo, ma non esaustivo di quello che potrebbe essere il lavoro fatto dal Consiglio, lo vediamo in ogni Consiglio che il dibattito molte volte è animato dagli stessi proponenti dei disegni di legge presentati.

La nostra unica preoccupazione - sempre, e non solo in quest'occasione - è quella di essere utili al dibattito consiliare, al confronto che avviene in questa sede, perché i provvedimenti che qui vengono votati siano i più positivi possibili, i più corretti da ogni punto di vista. Abbiamo sollevato una perplessità di lettura, di interpretazione di un articolo, di una proposta di un emendamento ad un articolo chiedendo al Consiglio e ai Consiglieri di riflettere, per vedere assieme di dare autenticità alle cose che votiamo e scriviamo.

Credo che la questione sollevata sulle possibilità di intervento, la disquisizione, la distinzione che ha fatto il Presidente molto bene sul principio, sull'argomento di competenza o meno e sull'atto di competenza o meno, e quindi la possibilità, anzi, l'utilità da parte degli Assessori tecnici di intervenire sugli argomenti, mi sembra corretta, ma di difficile gestione.

Prendo atto delle osservazioni fatte dal Presidente del Consiglio, della sua intenzione di applicare questo articolo, questa proposta di modifica all'articolo con questo spirito, quindi ritiriamo l'emendamento presentato. Ripeto: dietro non c'è sempre, per quanto ci riguarda, una questione politica; chissà perché... cosa c'è dietro! No, c'è dietro la volontà di far sì che questo Consiglio riesca a produrre al meglio i suoi provvedimenti.

Presidente - Passiamo alla votazione, articolo per articolo.

Je vous rappelle qu'on vote le texte en italien et en français.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 33

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 2: même résultat. Article 3: même résultat.

A l'article 4 l'amendement présenté par les Conseillers Rigo et Donzel est retiré; j'en donne lecture pour le procès-verbal:

Emendamento

All'articolo 4, comma 1, eliminare le parole "sugli argomenti di competenza".

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 33

Votants: 31

Pour: 31

Abstentions: 2 (Donzel, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 33

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. Article 8: même résultat. Article 9: même résultat. Article 10: même résultat. Article 11: même résultat.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 33

Le Conseil approuve à l'unanimité.