Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 932 del 16 dicembre 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 932/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia)".

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), è sostituito dal seguente:

"1. Con la presente legge, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le procedure finalizzate all'approvazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale e promuove l'attuazione delle iniziative per il perseguimento delle relative finalità, tenuto conto dell'esigenza di diversificare le fonti energetiche e di rendere più efficiente e razionale l'utilizzo delle fonti convenzionali, riducendo nel contempo l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti, allo scopo di incentivare:

a) le tecnologie che consentono il risparmio dell'energia, sia negli impieghi stazionari che nella mobilità leggera;

b) le tecnologie che consentono lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;

c) gli impianti dimostrativi e le attività di didattica specialistica;

d) le iniziative volte alla valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e alla pianificazione dei conseguenti interventi di aumento dell'efficienza energetica.".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, inoltre, la concessione di agevolazioni volte a promuovere le iniziative di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 6ter e 6quater.".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Programmazione energetico-ambientale)

1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e statale, adotta e aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l'adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, tramite l'incentivazione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecniche di risparmio energetico, in un'ottica di utilizzo razionale dell'energia.

2. La programmazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico-ambientale redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore e concernente:

a) la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive;

b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;

c) lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali;

d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale.

3. Il piano energetico-ambientale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano.

4. Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la Giunta regionale promuove opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata analisi di specifici settori di competenza, e con il Consiglio permanente degli enti locali, in tutti i casi in cui le iniziative di programmazione hanno una ricaduta diretta sugli enti medesimi.".

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 3/2006, come sostituito dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Articolo 2bis

(Gestione dei dati energetici regionali)

1. La raccolta, l'analisi, la verifica, il trattamento e la diffusione dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale, finalizzati alla realizzazione e alla successiva attuazione degli strumenti di programmazione energetico-ambientale, sono effettuati dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente. Gli stessi dati sono messi a disposizione della struttura regionale competente in materia di ambiente, per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La struttura competente può affidare al Centro osservazione e attività sull'energia di cui all'articolo 3 la gestione dei dati di cui al comma 1.".

Articolo 4

(Ridenominazione del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete. Modificazioni all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2006, le parole: "Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, le cui attività sono organizzate in accordo con la struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia), le cui attività sono organizzate sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale, secondo le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), per la specifica competenza tecnica. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"3. FINAOSTA S.p.A. e ARPA possono avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, di istituzioni e di altri soggetti che operano a livello scientifico o economico anche nei settori correlati a quello dell'energia.".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 3/2006, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"3bis. Il COA energia, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2:

a) organizza le attività previste per l'attuazione della normativa regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

b) individua e organizza le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di pianificazione energetica adottato dalla Regione;

c) promuove attività di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all'aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale;

d) organizza la raccolta e l'aggiornamento dei dati statistici significativi e dei dati caratteristici di funzionamento delle tecnologie presenti sul mercato, con particolare riguardo all'evoluzione delle soluzioni impiantistiche utilizzabili sul territorio regionale;

e) realizza iniziative di formazione e di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente;

f) fornisce agli enti locali l'assistenza necessaria per l'individuazione delle specifiche opportunità di sfruttamento energetico;

g) organizza le attività finalizzate alla realizzazione degli impianti dimostrativi, pilota e sperimentali di cui all'articolo 6, comma 1;

h) realizza i laboratori didattici specialistici di cui all'articolo 6bis;

i) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 6ter;

j) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell'ambito dell'istruttoria valutativa di cui all'articolo 13.".

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Iniziative di formazione e di informazione)

1. La struttura competente, sentite le associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione e di informazione allo scopo di sensibilizzare l'utenza e le categorie professionali in ordine alle applicazioni finalizzate al risparmio energetico, nonché iniziative volte ad incentivare la realizzazione di sistemi e di impianti ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare anche l'organizzazione di appositi presidi rivolti alla comunicazione e alla consulenza tecnica.".

Articolo 6

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2006, dopo le parole: "le iniziative realizzate" sono aggiunte le seguenti: "da enti locali e da soggetti privati nel settore dell'edilizia residenziale".

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 3/2006 è abrogato.

3. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 3/2006, le parole: ", l'entità del risparmio annuo convenzionale di energia primaria correlato, in base al tipo di sistema installato, alle spese di investimento," sono soppresse.

4. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 3/2006 è abrogato.

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile documentata.

3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che operano nel settore dell'energia e in quelli correlati, ai quali compete l'attuazione delle iniziative, mediante la stipula di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. La realizzazione dei predetti impianti, se inerenti l'energia eolica, è consentita subordinatamente al conseguimento di un'intesa con gli enti locali interessati.

4. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei contraenti, le modalità di gestione degli impianti e definiscono, in base alla tipologia degli interventi, la metodologia di monitoraggio delle prestazioni energetiche. In ogni caso, il monitoraggio è attuato a totale carico del soggetto incaricato della gestione degli impianti.

5. Gli accordi disciplinano, inoltre, la misura della partecipazione finanziaria della Regione la quale, in base alla tipologia degli impianti, può coprire integralmente gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative. In tale caso, gli impianti restano di proprietà della Regione.

6. Nei casi di cui al comma 3, la Regione si avvale del COA energia che provvede in ordine al riscontro degli adempimenti spettanti al soggetto attuatore e alla verifica del conseguimento dei risultati energetici attesi. Il COA energia riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione degli interventi oggetto della convenzione.".

Articolo 8

(Inserimento dell'articolo 6bis)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 3/2006, come sostituito dall'articolo 7, è inserito il seguente:

"Articolo 6bis

(Laboratori didattici specialistici)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale, la Regione promuove iniziative volte alla formazione di professionalità qualificate da impiegare nell'ambito delle attività del settore energetico, anche attraverso l'attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati da effettuarsi in laboratori didattici specialistici.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono avviate a seguito di intesa tra la struttura competente e la Sovraintendenza regionale agli studi, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica e professionale, regionali e paritarie, il cui indirizzo didattico sia inerente al settore energetico.

3. Le istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse alle iniziative di cui al comma 1 stipulano apposita convenzione con la Regione relativa alla realizzazione e alle modalità di utilizzo dei laboratori didattici specialistici.

4. L'allestimento dei laboratori didattici specialistici spetta al COA energia che riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione delle iniziative avviate.

5. I laboratori didattici specialistici costituiscono dotazione delle istituzioni scolastiche interessate e possono formare oggetto di convenzione tra le medesime istituzioni e altri soggetti per l'utilizzo extrascolastico dei medesimi.

6. Per consentire la valutazione dei risultati attesi, le istituzioni scolastiche informano, entro il 30 giugno di ogni anno, il COA energia in ordine alle attività di sperimentazione realizzate.".

Articolo 9

(Inserimento dell'articolo 6ter)

1. Dopo l'articolo 6bis della l.r. 3/2006, come introdotto dall'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 6ter

(Diagnosi energetiche)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e in relazione alle finalità indicate dalla normativa regionale vigente in materia di rendimento energetico nell'edilizia, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati per l'effettuazione, nel settore dell'edilizia residenziale, di diagnosi energetiche e di analisi tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate dal COA energia che si esprime sull'attendibilità delle valutazioni e sull'ammissibilità delle spese correlate.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile documentata.".

Articolo 10

(Inserimento dell'articolo 6quater)

1. Dopo l'articolo 6ter della l.r. 3/2006, come introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:

"Articolo 6quater

(Misure per la riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e per favorire l'interconnessione tra le catene energetiche, la Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario, nell'ambito della riorganizzazione della logistica distributiva delle merci nelle aree urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo gli enti locali e i soggetti privati, previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente corredata di un progetto preliminare e di una relazione tecnico-finanziaria. I soggetti privati devono documentare, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione di un accordo con l'ente locale interessato.

3. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale a fronte di interventi che consentono un aumento delle prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai parametri stabiliti dalla normativa vigente e che prevedono lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

4. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale anche per iniziative realizzate mediante l'impiego di mezzi a trazione elettrica o funzionanti con vettori energetici alternativi, purché i relativi sistemi di approvvigionamento siano alimentati mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

5. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile documentata.".

Articolo 11

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2006, dopo le parole: "mutui a tasso agevolato" sono aggiunte le seguenti: "e delle iniziative di cui agli articoli 6ter e 6quater mediante contributi in conto capitale".

2. Il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato.

Articolo 12

(Modificazione all'articolo 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 2.000 e quello massimo è di euro 50.000. Qualora la spesa ammissibile superi il limite massimo, il contributo è concesso sino alla concorrenza con il predetto importo.".

Articolo 13

(Modificazioni all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2006, le parole: ", nel corso di un triennio," sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2006, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il limite massimo di spesa ammissibile è di euro 75.000. Qualora la spesa ammissibile superi il limite massimo, il contributo è concesso sino alla concorrenza del predetto importo.".

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 3/2006, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1bis".

4. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 3/2006, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni".

Articolo 14

(Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

(Procedimenti istruttori)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge sono sottoposte:

a) all'istruttoria automatica, se relative ad un contributo in conto capitale;

b) all'istruttoria valutativa, se relative ad un contributo in conto interessi o ad un mutuo a tasso agevolato, ovvero, in ogni caso, alla realizzazione di una nuova costruzione, all'ampliamento volumetrico e alla demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, ancorché prevista nell'ambito di un intervento di ristrutturazione.".

Articolo 15

(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 3/2006, le parole: "struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico".

Articolo 16

(Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 3/2006, le parole: "struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico".

Articolo 17

(Modificazione all'articolo 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 3/2006, le parole: "struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico".

Articolo 18

(Modificazione all'articolo 18)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 3/2006, le parole: "commi 1 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

Articolo 19

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, della l.r. 3/2006, sono considerate ammissibili, secondo i parametri tecnico-economici stabiliti dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, come modificato dall'articolo 6, comma 3 della presente legge, le domande di agevolazione relative all'installazione di generatori funzionanti a biomassa legnosa con riferimento alle spese sostenute in data successiva al 1° giugno 2006, purché le medesime domande siano già state presentate alla data di entrata in vigore della presente legge o siano presentate non oltre sessanta giorni dalla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la l.r. 3/2006, fatta eccezione per l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, non si applica alle attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

Articolo 20

(Disposizione di coordinamento)

1. Le parole: "Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete", ovunque ricorrano nella l.r. 3/2006, sono sostituite dalle seguenti: "Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia)", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Articolo 21

(Ulteriore finanziamento dell'articolo 5 della l.r. 3/2006)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della l.r. 3/2006, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e tenuto conto dell'articolo 19, è autorizzata per l'anno 2009 la maggiore spesa di euro 1.300.000.

Articolo 22

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, 10, 19 e 21 è determinato complessivamente in euro 1.300.000 per il 2009, euro 1.500.000 per l'anno 2010 e euro 1.000.000 a decorrere dal 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 (Interventi nel settore delle risorse energetiche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) sugli accantonamenti previsti dall'allegato n. 1:

a) per l'anno 2009 per complessivi euro 1.300.000:

1) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere al punto B.1.1. (Recupero e valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Interventi in materia di termovalorizzazione) per euro 300.000, al punto B.2.1. (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) per euro 300.000, al punto B.2.2. (Disposizioni per l'attuazione di interventi e iniziative della Regione per la promozione della pratica sportiva) per euro 200.000;

2) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere al punto B.1.3. (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali ed artigiane) per euro 480.000, al punto B.1.4. (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro 20.000;

b) per l'anno 2010, per complessivi euro 1.500.000, al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.3. dell'allegato n. 1 per euro 500.000 e al punto B.1.4. per euro 1.000.000;

c) per l'anno 2011, per euro 1.000.000, al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) sull'accantonamento previsto al punto B.1.4. dell'allegato n. 1.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23

(Efficacia della legge)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11, comma 2, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2010.

Articolo 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Bieler.

Bieler (UV) - Grazie, Presidente. La proposta di modificazione della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3: "Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia", è incentrata sulla riorganizzazione dell'assetto normativo, già collaudato nei primi anni della sua applicazione, in conseguenza alla previsione di innovativi strumenti di intervento ed all'opportunità di razionalizzare taluni aspetti procedurali.

In via preliminare è importante rilevare che alcune modificazioni sono state necessitate semplicemente dall'esigenza di adeguare l'articolato alle nuove finalità introdotte, che esulano dal settore dell'edilizia residenziale, sul quale invece si indirizzavano le disposizioni originarie; questo emerge in tutta evidenza già nell'articolo 1, che rimodula le finalità della legge anche con un espresso riferimento alle collegate finalità della normativa regionale sul rendimento energetico nell'edilizia. Proprio dalla sinergica applicazione delle due normative potranno essere conseguiti significativi risultati di efficienza energetica degli edifici (e quindi di risparmio energetico), che saranno possibili grazie all'organizzazione di un organico ed efficace "sistema produttivo" basato sull'attività di progettisti, costruttori ed installatori qualificati.

In relazione a quanto sopra, è sicuramente innovativa la previsione contenuta nell'articolo 2, the prevede la relazione annuale della Giunta al Consiglio in merito all'attuazione del piano energetico ambientale; questa nuova metodologia operativa costituirà un continuo strumento di monitoraggio dell'efficacia delle azioni già intraprese e consentirà alla Giunta stessa di modificare il proprio orientamento, in materia di sviluppo del settore energetico nel suo complesso, a seguito di un periodico e mirato confronto politico assembleare. In quest'ottica la Regione potrà adeguare con grande tempestività la propria azione all'evolversi del panorama legislativo nazionale e comunitario, nonché degli obiettivi di volta in volta fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici.

Grazie alle nuove misure previste, si potranno pertanto portare a realizzazione delle iniziative che altrimenti non sarebbero ipotizzabili con altre disposizioni di settore; pertanto, assume rilievo l'innovazione sugli impianti dimostrativi e pilota (riportata all'articolo 7), in base alla quale anche la Regione potrà portare a compimento eventuali realizzazioni ritenute meritevoli di sperimentazione e promozione, anche attraverso accordi con collaudati operatori del settore, senza per questo abbandonare il sistema incentivante già in essere a favore di enti locali e soggetti privati.

La previsione della gestione dei dati energetici regionali di cui all'articolo 3 del disegno di legge risponde all'esigenza di istituzionalizzare la relativa fonte di informazione (la Regione), onde garantire omogeneità dei riferimenti ed unicità del soggetto deputato all'elaborazione ed alla divulgazione ufficiale delle informazioni, per quanto possa rilevare all'interno ed all'esterno del territorio regionale. Questa innovazione permetterà di sgombrare da ogni eventuale dubbio di provenienza l'originalità dei dati suscettibili di diffusione per tutte le possibili utilizzazioni.

L'articolo 4 si preoccupa di ridefinire le attribuzioni del Centro di osservazione avanzato, ampiamente organizzato presso la Finaosta, e di riaffermare il ruolo dell'ARPA quale polo di competenza tecnica collegato alla società medesima per le attività esercitate ordinariamente dalla stessa Agenzia.

Le modificazioni apportate con l'articolo 6 hanno lo scopo di ovviare a possibili incongruenze che avrebbero riguardato un eventuale finanziamento degli enti locali, gia interessati in maniera significativa dalla disposizione dell'articolo 1, comma 4, in relazione al prescritto impiego delle migliori tecnologie disponibili sul mercato negli edifici pubblici.

Si dimostra altrettanto innovativa la previsione di cui all'articolo 8 in relazione alla creazione di specifici laboratori scolastici di alto profilo didattico e professionale, allo scopo di formare in ambito regionale delle figure tecniche altamente qualificate, che sono insistentemente richieste dal locale settore industriale.

Importante si dimostrerà, anche per gli effetti sulla qualità dell'aria, lo strumento di incentivazione introdotto dall'articolo 10, che dovrà favorire il decongestionamento dei centri storici, spesso penalizzati da una logistica distributiva delle merci non rispondente alle esigenze della cittadinanza e degli operatori commerciali. In quest'ottica, si favorirebbe la realizzazione di "piattaforme" strutturate in edifici con elevate prestazioni energetiche e servite da mezzi di trasporto non impattanti sull'ambiente in quanto alimentati con le fonti energetiche rinnovabili.

Gli articoli 11, 12 e 13 apportano modificazioni esclusivamente di natura tecnica, anche nell'obiettivo di semplificare le procedure. Ha rilievo invece l'allungamento da dieci a quindici anni del periodo di ammortamento dei mutui, allo scopo di renderli più allettanti grazie ad una ridistribuzione delle rate meno impegnativa finanziariamente per i richiedenti.

In quest'ottica di semplificazione e di razionalizzazione si muovono anche gli articoli dal 14 al 18, il primo dei quali riorganizza il criterio di demarcazione tra le istruttorie amministrative già previste, nell'intento di ovviare a taluni dubbi interpretativi che si sono verificati in passato, stante l'oggettiva difficoltà riscontrata dai richiedenti nell'individuare compiutamente la tipologia delle spese ammissibili e l'entità delle corrispondenti agevolazioni.

L'articolo 19, nell'eccezionalità delle sue previsioni, si propone di recuperare - soltanto nel settore delle installazioni a biomassa legnosa - una temporanea situazione di inapplicazione delle modalità attuative, che ha penalizzato una frangia di potenziale utenza e che si è creata a causa delle difficoltà derivanti dall'assenza di apposite disposizioni tecniche statali applicabili alla specifica filiera della biomassa legnosa.

L'articolo 21, come il precedente articolo 19, è di natura prettamente transitoria ed ha lo scopo di consentire, nel prossimo anno, una regolare applicazione del sistema di incentivazione per le richieste di agevolazione pervenute nel 2009, per le quali si è assistito ad un significativo ed imprevedibile aumento. Grazie.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola alla Consigliera Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie, Presidente. La legge regionale n. 3/2006 - la quale disciplina la promozione dell'uso razionale dell'energia - è l'oggetto del disegno di legge n. 71 che stiamo trattando, il quale intende modificarne alcune parti e introdurre nuove disposizioni. Che questa legge sia da modificare non c'è dubbio visto che all'articolo 1, comma 3, si dice che negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico il fabbisogno energetico è soddisfatto mediante il ricorso alle migliori soluzioni, che consentono l'impiego delle fonti rinnovabili. Il risparmio e l'uso razionale dell'energia, se guardiamo anche solo il palazzo in cui in questo momento svolgiamo il più importante ruolo istituzionale della Valle d'Aosta, ci rendiamo conto che tre anni sono passati, due Giunte si sono alternate, ma lo spreco energetico rimane invariato. Non è stato fatto alcun intervento per migliorare la sua coibentazione, non sono stati installati i pannelli solari della produzione di acqua calda, né vi sono quelli fotovoltaici per ridurre la dipendenza della fornitura di energia elettrica. A questo proposito, fra l'altro, se pensiamo che gli uffici sono attivati nelle ore diurne, possiamo pensare a quanto rilevante potrebbe essere il risparmio sulla bolletta. Purtroppo il progetto di legge che stiamo esaminando non fa nulla per migliorare la situazione, infatti non prende in considerazione gli edifici pubblici, che invece sono da esempio per tutta la popolazione, perché è difficile che un sindaco sia convincente nello spiegare ai propri concittadini che occorre investire nel risparmio energetico se il municipio del suo Paese o le sue scuole non presentano alcun intervento in tale direzione. Il progetto di legge che stiamo esaminando presenta invece significative modificazioni degli indirizzi generali della legge, in particolare ci preoccupa il fatto che viene posto l'accento sulla diversificazione delle fonti energetiche e non sul risparmio, parola letteralmente scomparsa dal comma 1 dell'articolo 1.

Un altro esempio di modifica delle strategie di politica energetica lo si rileva al nuovo articolo 2: alla lettera c) del comma 2 sono scomparse le parole "in accordo con le linee di politica ambientale regionale", come se la tutela dell'ambiente potesse diventare un ostacolo ai progetti della Giunta regionale. A conferma di queste nostre preoccupazioni sono le modifiche all'articolo 5, in cui sono abrogate tutte le norme che prevedono le dimostrazioni di un significativo risparmio annuo convenzionale di energia primaria, correlato.

Per quanto riguarda la possibilità di usufruire del sostegno regionale, con la legge che andiamo ad approvare si potranno finanziare dei progetti che non dovranno dimostrare di portare ad un risparmio energetico; che utilità tutto ciò abbia per la Regione è difficile da capire. Se non è il risparmio energetico l'obiettivo della legge, qual è il suo vero obiettivo? Identica indicazione viene dal nuovo articolo 6, in cui al comma 1 non è più richiesto che sia dimostrato il conseguimento di un risparmio non inferiore al 15 per cento sui consumi originari di idrocarburi e di energia primaria. Un altro aspetto rilevante di novità del progetto di legge che stiamo valutando è la discesa in campo della Regione come attore diretto di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali. La Regione insomma, avvalendosi di soggetti privati che operano nel settore dell'energia e in quelli correlati, può coprirne integralmente gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative e il progetto di legge precisa che in tal caso gli impianti restano di proprietà della Regione. Ci pare che questa scelta vada contro l'indirizzo condiviso da molti di un mercato libero, in cui i soggetti privati possano concorrere liberamente fra loro, in tale maniera generare una riduzione dei costi a favore di tutti i cittadini. Qui non solo l'ente pubblico diventa un concorrente dei privati con il vantaggio della posizione di favore che esso detiene, ma diventa anche giudice del mercato in quanto, scegliendo un privato, piuttosto che un altro come partner, decreterà il successo o il fallimento di un'impresa.

Un aspetto positivo invece del progetto di legge è quello evidenziato del nuovo articolo 6bis, che prevede iniziative per la formazione di professionalità qualificate in campo energetico attraverso l'attivazione di progetti scolastici specifici. Questa è una scelta importante in quanto favorisce nuove competenze fra giovani, pertanto ne diamo un giudizio positivo, anche se nella predisposizione di questi progetti sarebbe stato opportuno prevedere le consultazioni delle forze sindacali. A monte delle osservazioni che ho fatto precedentemente dà una risposta il nuovo articolo 6, che esalta la tecnologia del teleriscaldamento, finanziandone l'analisi tecnico-economica nel settore dell'edilizia residenziale. Questo è un discorso che abbiamo sentito più volte e che è particolarmente caro alla Giunta regionale e al suo Presidente, poiché tale tecnologia non ha dimostrato grandi risultati nelle realtà che lo hanno realizzato. Ci chiediamo come mai si insista su questo tema e si trascurino invece interventi più consoni al nostro territorio montano e alla nostra realtà edilizia, ossia alla coibentazione, solare termico, solare fotovoltaico, mini eolico e mini idroelettrico. Fra l'altro, tutti questi interventi rafforzano l'autonomia energetica dei singoli edifici, quindi dei cittadini valdostani, mentre il teleriscaldamento rende tutti meno liberi in quanto ci si consegna mani e piedi ad una ditta e a un sistema - nella speranza che funzioni bene - a lungo e con costi contenuti, ma senza nessun potere di vigilanza che questi condizioni siano garantite nel tempo.

Un'altra osservazione è relativa all'articolo 11, in cui sono scomparsi tutti i limiti di spesa previsti dalla legge 2006, ciò significa che i contributi in conto capitale di qualunque importo si hanno utilizzando la molto semplice istruttoria automatica per ottenere i finanziamenti, mentre nelle versioni precedenti vi era un limite di 25.000 euro, cosa che ci sembra più prudenziale. Speriamo che la perplessità che abbiamo qui evidenziato possa essere smentita dalla realtà dei fatti, che si avvii davvero nella nostra regione un movimento positivo di realizzazioni volte al risparmio energetico negli edifici pubblici e in quelli privati, nel terziario. Ciò sarebbe importante perché significherebbe che anche la Valle d'Aosta contribuisce nello spirito di Kyoto e speriamo in quello di Copenhagen al miglioramento dell'equilibrio climatico del nostro pianeta; questo non è un auspicio, è la conseguenza della constatazione dello stato di sofferenza delle nostre montagne che, a causa del riscaldamento del pianeta, hanno perso negli ultimi 20 anni una parte significativa del proprio manto ghiacciato per una regione che ha come principali settori economici il turismo alpinistico e gli impianti di risalita. Questa è una vera emergenza, pertanto il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia non sono un optional, né devono diventare uno strumento di potere, ma sono gli interventi indispensabili per un futuro della Valle d'Aosta e delle sue generazioni future. Grazie.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Qualche considerazione di ordine generale. In commissione abbiamo affrontato in maniera dettagliata questo disegno di legge, questa volontà di integrare la legge n. 3/2006. Una premessa importante, già discussa anche in commissione: forse si poteva da subito o aspettare qualche mese, o avere un po' più di coraggio dal punto di vista legislativo, come avevo detto in commissione, e cercare di semplificare il quadro ai nostri cittadini. Oggi il Consiglio regionale discute questa integrazione legata alla promozione dell'uso razionale dell'energia; dall'altra parte l'ultimo Consiglio della "Giunta Caveri" nell'aprile 2008 approvava la legge n. 21/2008, concernente disposizioni in materia di rendimento energetico. Due percorsi paralleli che avrebbero potuto forse trovare un punto di incontro, noi lo abbiamo chiesto in commissione e richiesto anche le motivazioni alla parte tecnica dell'Assessorato e all'Assessore. Al momento la n. 21/2008 non è finanziata, sarà finanziata nel 2010 e oltretutto sarà integrata nei prossimi mesi del 2010. Va di moda a livello nazionale, ma anche a livello regionale la volontà di informare i nostri cittadini che l'Amministrazione deve semplificare: "dobbiamo semplificare, dobbiamo essere vicini ai cittadini". Pur condividendo nella sostanza le motivazioni e le integrazioni di questa legge, potevate semplificare realmente il quadro normativo da un lato e, di conseguenza, le risposte che i cittadini si aspettano, ossia questa decantata semplificazione. Ringraziamo l'Assessorato per i dati fornitici la scorsa settimana. È proprio su questi dati che vorremmo soffermarci, dicendo che sono degli importi piccoli e sono anche dei piccoli numeri, forse proprio per questo si poteva semplificare il quadro normativo, inserendo il rendimento energetico edilizio (casa clima) con l'uso razionale e la promozione dell'uso razionale dell'energia. L'Assessore in commissione ci disse che tecnicamente non era possibile o quanto meno era complesso. Sempre su tale settore abbiamo già sentito queste parole di difficoltà, anche solo a livello di percorso e di procedura per quanto riguarda il rinnovo del parco macchine. Chiediamo alla Giunta su queste piccole integrazioni... (perché oggi queste modifiche sono delle modifiche piccole da una parte e di procedura dall'altra e di modalità) ma chiediamo di avere questa volontà e questa onestà intellettuale e politica di provare a semplificare il quadro normativo, non solo a parole, ma nella sostanza. Voteremo quindi queste integrazioni, ma c'erano le condizioni per aspettare un mese e c'era la possibilità veramente di unificare in un'unica legge la situazione promozionale energetica e la situazione di rendimento energetico.

Un'altra considerazione legata all'apertura di queste modifiche, dove la Regione può essere un attore importante, ma dove la parte privata può essere un attore importante con operatori cosiddetti "del settore". Chiediamo veramente una selezione, che ci siano graduatorie e soprattutto percorsi nero su bianco che possano dare dei risultati nel settore, che abbiano le caratteristiche per essere finanziati e che possano essere una vera e propria sperimentazione e promozione culturale ed energetica, che parte dagli addetti ai lavori, professionisti e che arriva all'utente ultimo, il quale deve conoscere che, dal punto di vista politico, vi è la volontà di informare e soprattutto di semplificare. Continueremo a battere su questa volontà, perché al momento non ci sembra che alle parole seguano i fatti. Grazie.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - È di attualità Copenhagen, ovviamente sede del summit sull'ambiente di cui si sta parlando ampiamente su tutti i mass media e che vede riuniti non solo i principali protagonisti del globo in termini di inquinamento e di produzione energetica, ma anche Stati del cosiddetto "terzo mondo", di Paesi in via di sviluppo che, più che contribuire all'inquinamento, se non in misura marginale, vorrebbero avere un ruolo più significativo nel contesto globale. Copenhagen, come anche gli altri eventi che lo hanno preceduto, sta evidenziando sempre più la funzione folcloristica, piuttosto che politica del problema, con grandi eventi che danno più una sensazione spettacolare che non di contenuto e con dati che fanno più parlare per il loro numero evidentemente grande che non per le risposte che invece il nostro pianeta richiederebbe su questo terreno. Si parla di 2.000.000.000 di pagine Web che sono state riempite con contenuti di vario titolo e speriamo che, nell'ambito di questa mole massiccia di pagine Web, vi sia anche qualche proposito che possa tradursi in azione politica che sia finalizzata per il bene dell'umanità e soprattutto del nostro pianeta.

Partendo da questo presupposto, direi che qualche considerazione possiamo farla anche su tale disegno di legge, perché qui si parla di energia, si parla di energia alternativa, di efficienza energetica, di diversificazione delle fonti, per cercare di sganciarci dalla solita fonte fossile alla quale ormai siamo legati da diversi decenni, ovvero il petrolio, il gas, il carbone, fonti fossili che permettono oggi per la stragrande maggioranza la vita e l'energia sul nostro pianeta, la vita non solo quotidiana delle famiglie, ma soprattutto l'operatività delle imprese e delle industrie. In questo contesto la Regione ha adottato una legge allo scadere della scorsa legislatura, una legge che adesso viene parzialmente modificata, una legge che ha come perno centrale un piano di programmazione energetico-ambientale e ovviamente un piano che si serve anche di strumenti che devono tendere alla realizzazione di obiettivi che sono quelli del miglioramento dell'efficienza energetica e della salvaguardia dell'ambiente, oltre l'utilizzo razionale dell'energia.

Quali considerazioni possiamo fare su questo documento? È un documento che innanzitutto vediamo nel giro di pochi mesi ha già dovuto essere sottoposto a delle modifiche, quindi è nato imperfetto, forse per la fretta di concludere la legislatura la volta scorsa e per lasciare una testimonianza di un'attenzione politica nei confronti di questo tema di primaria importanza. È stato fatto forse in maniera un po' raffazzonata e oggi si deve intervenire per perfezionarlo. Tutto è perfettibile, siamo esseri umani, ma sta di fatto che questo disegno di legge, che si compone di 24 articoli, va a modificare anche in maniera sostanziale alcuni passaggi. Ci va bene che la Regione detti gli indirizzi strategici in materia energetico-ambientale, perché la Regione governa il territorio e deve fissare delle linee di indirizzo che siano chiare e, sotto un certo profilo, inderogabili, in linea con i dettami nazionali e comunitari, ma soprattutto che siano inderogabili per quanto riguarda la tutela e l'attenzione nei confronti del territorio amministrato. Ci lasciano più perplesse le consuete scelte, e queste sono scelte politiche, dove anche la Regione non solo è arbitro e fissa delle regole, ma vuole entrare in campo e, come al solito, quando entra in campo, vi entra in maniera significativa, ossia la Regione non è solo arbitro, ma gioca ed è attrice di un processo che normalmente viene lasciato alle imprese del settore.

Abbiamo letto, come è stato anche evidenziato, l'articolo 7 (che sostituisce l'articolo 6 della legge), secondo il quale gli impianti possono essere realizzati direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che operano nel settore dell'energia e in quelli correlati. Questo è un articolo che ha un significato profondo, ovvero dice in maniera chiara che la Regione entra in campo anche in quei settori che ormai sono marginali e che potrebbero essere lasciati al dominio controllato dei privati, ma quanto è libero allora il mercato energetico valdostano oggi? Lo sfruttamento idroelettrico sappiamo essere ormai al 90 per cento gestito, sfruttato, utilizzato da una società a totale partecipazione regionale: la CVA, la Compagnia valdostana delle acque, quindi la ricchezza idrica della Valle d'Aosta è stata già catturata e inglobata da una società a partecipazione pubblica. Attorno ad essa sappiamo che ruotano anche altre società private, che ovviamente hanno dimensioni minori, ma che hanno creato una sorta di oligopolio nel settore, penso che ne siate a conoscenza e che qualunque privato oggi si voglia cimentare con un progetto di sfruttamento idroelettrico nella nostra regione si trova davanti non solo il muro della burocrazia pubblica, che prevede dei percorsi e dei procedimenti particolarmente difficoltosi, ma soprattutto un colosso come CVA, che cerca di "mettere il bastone fra le ruote" a qualunque concorrente piccolo o grande che voglia affacciarsi nel mercato locale e ovviamente anche ad altri privati che nel frattempo, pur avendo dimensioni minori, hanno consolidato il loro business. Le chiediamo, Assessore, come intende lei questo passaggio che gli impianti possono essere realizzati dalla Regione, significa di fatto che gli impianti saranno realizzati dalla Regione, anche avvalendosi del soggetto privato che opera nel settore, ma è ovvio che, avendo CVA la veste di soggetto di natura privatistica, perché è una S.p.a., potete farle indossare qualunque tipo di "abito" e sappiamo che quella sarà la sorte di qualunque progetto alternativo voglia nascere nella nostra regione.

Parlando di piano energetico ambientale, si è accennato da qualcuno che mi ha preceduto anche al teleriscaldamento, è stata creata anche una società ad hoc; il teleriscaldamento per ora è un soggetto che è stato nominato, ma che non sappiamo se prenderà corpo e sostanza da qui ad un tempo ragionevole. È un progetto che dovrebbe essere stato associato anche al termovalorizzatore, a quello che qualcuno chiama inceneritore per i rifiuti, ad una forma di associazione tecnologica che avrebbe veramente potuto vedere uno sviluppo intelligente, interessante e anche proficuo nella nostra regione, bruciando i rifiuti e generando acqua calda, calore, energia elettrica per la popolazione aostana e dei dintorni. Anche qui sono ipotesi che hanno fatto capolino in quest'aula sulla base di affermazioni molto generiche e sporadiche, poi il tutto sembra rientrato in altre iniziative sperimentali che, al di là della facciata sperimentale, di più non conoscono. Quando si fanno modifiche alla legge del 2006 o si interviene per precisare delle intenzioni legislative e politiche, sarebbe opportuno conoscere qualcosa di più rispetto a quello che ci ha detto in maniera sintetica il relatore ad inizio seduta. Credo che lei, Assessore, possa darci qualche spiegazione su quelle che sono, se ci sono, le vostre reali intenzioni in materia anche avendo a riferimento un passaggio importante: quello dell'alleggerimento della burocrazia prevista per intervenire nel settore. L'Assessore fa parte di una forza politica che recentemente ha organizzato un convegno tematico sulla sburocratizzazione, ma qui l'auspicata inversione di tendenza non sembra ritrovarsi, anzi qui si va nella direzione di aumentare la mole di certificati, di documenti, di procedimenti che qualunque persona voglia cimentarsi anche in questo settore è costretto a dimostrare per poter fare qualcosa. Vorremmo capire se quel convegno tematico è servito solo per riempire le cronache di qualche giornale o di qualche servizio televisivo, o se troverà attuazione in qualche futuro disegno di legge. È vero che questo porta la data del 3 novembre, il convegno è successivo, di conseguenza il tutto è stato confezionato in tempi diversi, però, al di là di qualche buona intenzione, tradotta in legge o tradotta nelle azioni politiche si trova ben poco. Penso allora che lei, Assessore, nell'intervenire successivamente avrà qualche opportunità di chiarire le vostre intenzioni, se ci sono buone intenzioni.

Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore alle attività produttive, Pastoret.

Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Ringrazio tutti i Consiglieri che si sono occupati di questa legge in commissione, ringrazio il Consigliere relatore, ringrazio anche il Consiglio che ci consente di discuterla oggi, perché abbiamo necessità di approvarla rapidamente, poi dirò perché. Vorrei fare un'aggiunta - anche se porterà qualche ripetizione - alla relazione puntuale del collega Bieler, per chiarire alcune cose che mi pare oggi rischiano di creare confusione in chi ci ascolta. Parto dalle considerazioni che hanno fatto, seppure in modo diverso, sia la Consigliera Fontana, sia il collega Tibaldi. Vorrei precisare che il disegno di legge non prende in considerazione gli edifici pubblici, come dice la collega Fontana, perché questo provvedimento si riferisce all'uso razionale dell'energia come dice il titolo: "Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia". Tutta la questione che attiene al risparmio energetico degli edifici fa parte della legge n. 21, che abbiamo approvato alla fine della legislatura 2008, collega Tibaldi, e che non è quella che oggi è in discussione. Tanto per capirci, la legge n. 3 è la figlia della vecchia legge che finanziava le stufe, le finestre eccetera, che ha avuto un'evoluzione nei tempi e alla quale oggi cerchiamo di dare un'ulteriore evoluzione. La stiamo facendo bene, meno bene? Questo è il merito della discussione, non mescoliamo quindi due argomenti che sono totalmente diversi, chiarisco questo perché altrimenti non ci capiremmo nel prosieguo della discussione. Quali sono gli elementi significativi che vengono introdotti, che credo possano e debbano essere condivisi? Mi fermo sulla questione che scandalizza un po': l'articolo 7, che modifica l'articolo 6, dove si vede l'intervento della Regione. Attenzione, l'articolo 6 parla di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali, ossia quelle sperimentazioni che verosimilmente quasi nessuno farebbe. Non si dice però che questi sono appannaggio dell'ente pubblico, lo si dice nel comma precedente: "la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori...", finalizzate sempre ad impianti dimostrativi, pilota e sperimentali come è stato fatto fino adesso. Sembrava un'incongruenza che, se la Regione avesse avuto un'idea significativa nella realizzazione di un impianto pilota, esso si trovasse precluso il fatto di poterlo realizzare. Questo non significherà che lo farà, anche perché la posta in gioco dal punto di vista economico è abbastanza ridotta. Queste due precisazioni tenevo a farle, altrimenti rischiamo di incentrare tutta la nostra attenzione su questo e non ci muoviamo sotto altri aspetti.

Nous pensons que ce projet de loi soit important pour les modifications qu'il porte à la loi n° 3/2006; il s'agit d'une série de mises au jour, dont quelques-unes sont purement formelles et cela a été dit par le collègue Bieler; par contre il y a des modifications qui sont de substance et qui introduisent des éléments nouveaux et qualifiants. En particulier, avec la modification de l'article 1er on change de cap, on prévoit que la loi ne soit plus seulement une base de promotion de l'utilisation de sources renouvelables, mais qu'elle permette de discipliner les procédures concernant la promotion des instruments de planification énergétique. In buona sostanza la nostra legge prima si limitava a determinare in quale modo si potevano o meno dare dei contributi. Noi stabiliamo e attribuiamo, ma non all'Assessore Pastoret o all'Assessorato, ma alla Regione, con questa legge. la competenza di disciplinare la materia in campo energetico per le competenze che possiamo esercitare, perché questa cosa oggi non era presente in nessuna disposizione legislativa della Regione. Quando veniva qui l'Assessore di turno e gli si chiedeva di fare delle cose, anche se voleva farle, quindi non le poteva fare, perché disciplinare questi aspetti non era possibile, mi sembra che questo sia un elemento importante.

All'articolo 2 si cita il piano energetico ambientale regionale (PEAR), che era già previsto nella precedente legge; quale elemento di sostanza abbiamo introdotto qui? Abbiamo introdotto un elemento significativo ripetendo quello che si diceva, che c'è il piano, ma ponendo la Giunta nell'obbligo di venire una volta all'anno qui a relazionare e discutere di temi energetici. Mi sembra che questa sia una considerazione significativa non tanto nei confronti del Consiglio, ma soprattutto per la materia alla quale riconosciamo una valenza molto più importante che in passato e non perché si fosse più bravi o meno bravi in passato, ma perché oggi questi temi sono posti molto di più all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale in modo più esteso.

L'articolo 7 che introduce l'articolo 6, come dicevo, ridefinisce la materia concernente le installazioni dimostrative sperimentali, la rende più ampia e rende possibile introdurre elementi di novità superiori. Ho presentato due emendamenti a questo articolo, ne approfitto per illustrarli. Il primo emendamento prevede la sostituzione dell'articolo 7 nella forma in cui è stato inserito nel disegno di legge, ma in sostanza si propone di fare solo due cambiamenti: uno al comma 3, quintultima riga, dove si dice: "la realizzazione dei predetti impianti, se inerenti all'energia eolica...", noi con l'emendamento aggiungiamo le parole: "o di presidi organizzati sul territorio per sensibilizzare l'utenza all'impiego della trazione elettrica nella mobilità leggera". Cosa significa? Noi prevedevamo di poter avere questi mini eolici a livello sperimentale, prevediamo di potere anche, se sarà il caso di poterle realizzare, delle eventuali isole fotovoltaiche per la ricarica di veicoli elettrici, perché questo, non essendo scritto nella legge, non ci sarebbe stato consentito. La mettiamo in questo articolo, perché è un articolo che, fra l'altro, va incontro nel caso specifico alle esigenze del Comune di Aosta per quanto riguarda la questione del cityporto e potrà in futuro andare incontro alle esigenze eventuali di altre realtà urbane per la distribuzione delle merci. Con il Comune di Aosta abbiamo affrontato il discorso di dire: "benissimo, con questa modifica della legge, se il Consiglio la voterà, sarà possibile finanziare l'acquisto da parte dell'ente pubblico di veicoli elettrici", ma vorremmo anche che questo non sia una "mosca bianca" all'interno del sistema. Cerchiamo di consentire anche ai cittadini di poter utilizzare a loro volta dei mezzi prevedendo, come fanno città come Firenze, Roma, Parigi, Londra, sperimentazioni, anche se in piccola scala, dotandoci di alcuni luoghi di sosta dove sia possibile ricaricare mezzi elettrici, moto, motorini, auto, eccetera. Questa è la prima modifica. L'altra modifica, sempre di questo articolo, prevede l'inserimento di un comma 7: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, gli impianti realizzati dagli enti locali devono essere ultimati entro 5 anni dalla data di adozione del provvedimento". Tutta la legge fissa il limite dei 3 anni, ma è chiaro che per un impianto sperimentale il tempo richiesto è più elevato, questa è una richiesta che ci ha fatto il Celva alla quale aderiamo volentieri. Ugualmente il secondo emendamento riallinea anche qui la questione dei dimostrativi ad un periodo, anziché di 3, di 5 anni.

Ci sono elementi di novità in questo disegno di legge che ci sembrano significativi. La questione del cityporto l'ho già detta, qualità dell'aria, migliore circolazione delle merci, meno fastidi e meno peso sulla città e sui centri urbani. Sottolineo un elemento significativo che abbiamo voluto introdurre: quello di fare in modo che siano creati, in caso di accordo con le scuole e con la Sovrintendenza agli studi, dei laboratori specialistici per fare in modo che in alcuni settori scolastici si possa iniziare - o continuare nel caso lo si sia già fatto - a lavorare con i ragazzi per fare in modo che questi possano approfondire le tematiche legate all'energia, in particolare alle energie rinnovabili. Non abbiamo fatto una legge straordinaria che cambia le sorti del mondo, certamente abbiamo cercato di fare degli aggiustamenti e di fare in modo che questo disegno di legge rispondesse meglio ad aspetti di carattere tecnico, che dovevano essere resi più rispondenti alle esigenze attuali e, sotto l'altro punto di vista, che introducesse degli elementi di novità. Pensiamo di aver introdotto una messa a giorno dell'esistente, di aver introdotto delle misure innovative, di avere stabilito delle competenze e meglio individuato chi le esercita, cosa che prima non era detta, di riconoscere con forza la necessità di una programmazione prevedendo un impegno diretto dell'Assemblea legislativa. Tutto questo è quanto mi sembrava di dover chiarire, mi fermo qui, perché mi pare che non ci sia molto interesse per tali questioni.

È stato ricordato il vertice di Copenhagen, ricordo che la FIAT porta a casa un grande accordo con gli Stati Uniti, perché una nuova politica di carattere ambientale legata alle energie rinnovabili, lanciata dal Presidente Obama, ha cambiato una visione economica di quel Paese; la Cina e l'India che molte volte vengono messe sul banco degli imputati, sono due Paesi che iniziano oggi a preoccuparsi delle conseguenze terribili dei cambiamenti climatici; che ci si creda tanto o poco, questa è una realtà ineludibile. Oggi interveniamo su questa legge non perché diamo risposta a quelle cose, la risposta è ancora lontana e non ci dobbiamo scandalizzare se fra un anno o due torneremo a rimettere mano a tale legge, perché le leggi sono degli strumenti e non dei fini, quindi devono essere aggiustate ogni volta che se ne riveli la necessità per adeguarsi alle esigenze. In questo momento, per quanto riguarda questo settore, ci sembra però di aver dato delle risposte adeguate. Per quanto riguarda il settore del risparmio energetico, a breve, saremo in commissione a discutere dell'altro disegno di legge che abbiamo presentato.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato. Ricordo che è stato dato il parere favorevole della IV Commissione a maggioranza con un emendamento, il parere della II Commissione sulla compatibilità finanziaria favorevole a maggioranza con 2 emendamenti, c'è il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali. Sono stati presentati: un emendamento all'articolo 18 dalla IV Commissione, 2 emendamenti della II Commissione agli articoli 21 e 22 e 2 emendamenti dell'Assessore Pastoret.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 26

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 2 (Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato.

All'articolo 7 c'è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Pastoret, che recita:

Emendamento

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della 1.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile documentata.

3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che operano nel settore dell'energia e in quelli correlati, ai quali compete l'attuazione delle iniziative, mediante la stipula di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. La realizzazione dei predetti impianti, se inerenti all'energia eolica, o di presìdi organizzati sul territorio per sensibilizzare l'utenza all'impiego della trazione elettrica nella mobilità leggera è consentita subordinatamente al conseguimento di un'intesa con gli enti locali interessati.

4. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei contraenti, le modalità di gestione degli impianti e definiscono, in base alla tipologia degli interventi, la metodologia di monitoraggio delle prestazioni energetiche. In ogni caso, il monitoraggio è attuato a totale carico del soggetto incaricato della gestione degli impianti.

5. Gli accordi disciplinano, inoltre, la misura della partecipazione finanziaria della Regione la quale, in base alla tipologia degli impianti, può coprire integralmente gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative. In tale caso, gli impianti restano di proprietà della Regione.

6. Nei casi di cui al comma 3, la Regione si avvale del COA energia che provvede in ordine al riscontro degli adempimenti spettanti al soggetto attuatore e alla verifica del conseguimento dei risultati energetici attesi. Il COA energia riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione degli interventi oggetto della convenzione.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, gli impianti realizzati dagli enti locali devono essere ultimati entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 28

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 2 (Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato.

Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato.

All'articolo 18 c'è l'emendamento della IV Commissione, che recita:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

"2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), entro il termine previsto dalla concessione edilizia".

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo così emendato:

Articolo 18

(Modificazione all'articolo 18)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 3/2006, le parole: "commi 1 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), entro il termine previsto dalla concessione edilizia".

Articolo 18 così emendato: stesso risultato.

Presidente - All'articolo 19 c'è l'emendamento n. 2 dell'Assessore Pastoret, che recita:

Emendamento

Prima del comma 1 dell'articolo 19, è inserito il seguente:

"01. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 7, della l.r. 3/2006, come sostituito dall'articolo 7, si applica alle iniziative finanziate e non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo così emendato:

Articolo 19

(Disposizioni transitorie)

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 7, della l.r. 3/2006, come sostituito dall'articolo 7, si applica alle iniziative finanziate e non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, della l.r. 3/2006, sono considerate ammissibili, secondo i parametri tecnico-economici stabiliti dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, come modificato dall'articolo 6, comma 3 della presente legge, le domande di agevolazione relative all'installazione di generatori funzionanti a biomassa legnosa con riferimento alle spese sostenute in data successiva al 1° giugno 2006, purché le medesime domande siano già state presentate alla data di entrata in vigore della presente legge o siano presentate non oltre sessanta giorni dalla medesima data.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la l.r. 3/2006, fatta eccezione per l'articolo 6, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, non si applica alle attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

Articolo 19 così emendato: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato.

Presidente - All'articolo 21 c'è l'emendamento n. 1 della II Commissione, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 21 le parole: "euro 1.300.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.800.000".

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo così emendato:

Articolo 21

(Ulteriore finanziamento dell'articolo 5 della l.r. 3/2006)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della l.r. 3/2006, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e tenuto conto dell'articolo 19, è autorizzata per l'anno 2009 la maggiore spesa di euro 1.800.000.

Articolo 21 così emendato: stesso risultato.

Presidente - All'articolo 22 c'è l'emendamento n. 2 della II Commissione, che recita:

Emendamento

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, 10, 19 e 21 è determinato complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2009, euro 1.500.000 per l'anno 2010 e euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. Con riferimento al bilancio della Regione per l'anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 (Interventi nel settore delle risorse energetiche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

a) per l'anno 2009:

1) nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) e sugli accantonamenti previsti dall'allegato n. 1:

1.1. al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sugli accantonamenti previsti al punto B.1.1 (Recupero e valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Interventi in materia di termovalorizzazione) per euro 300.000, al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) per euro 300.000 e al punto B.2.2 (Disposizioni per l'attuazione di interventi e iniziative della Regione per la promozione della pratica sportiva) per euro 200.000;

1.2. al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli accantonamenti previsti al punto B.1.3 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali ed artigiane) per euro 480.000 e al punto B.1.4 (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro 20.000;

2) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 al capitolo 33793 (Spese per il funzionamento del centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete in ordine all'applicazione della normativa sul rendimento energetico nell'edilizia) per euro 500.000;

b) per l'anno 2010, nell'obiettivo programmatico 3.1, al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.3 per euro 500.000 e al punto B.1.4 per euro 1.000.000 dell'allegato n. 1;

c) per l'anno 2011, nell'obiettivo programmatico 3.1, al capitolo 69020 per euro 1.000.000, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.4 dell'allegato n. 1.

3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) a valere, per euro 500.000 per l'anno 2010, sull'accantonamento previsto al punto A.1 (Incentivi regionali volti ad incentivare le imprese industriali e artigiane) e per annui euro 1.000.000 sull'accantonamento previsto al punto A.3 (Attuazione del piano energetico ambientale) dell'allegato 2/B al medesimo bilancio.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Articolo 22 emendato: stesso risultato. Articolo 23: stesso risultato. Articolo 24: stesso risultato.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Il Consiglio approva.