Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 778 del 7 ottobre 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 778/XIII - Interpellanza: "Costituzione in giudizio della Regione di fronte alla Corte costituzionale in relazione ad un ricorso in materia elettorale".

Interpellanza

Vista la decisione della Giunta regionale di costituirsi in giudizio di fronte alla Corte costituzionale in via incidentale nel giudizio relativo al ricorso elettorale proposto dal Sig. Carlo Norbiato;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interpella

il Presidente della Regione per sapere:

1) quali motivazioni hanno spinto la Giunta in questo senso;

2) quale posizione intende sostenere la Regione nell'ambito di questo contenzioso.

F.to: Louvin

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Sarà naturalmente, Presidente, molto breve l'illustrazione, perché il quesito è sintetico ed essenziale. Abbiamo trattato le questioni sempre complesse e spinose dell'ineleggibilità e delle pronunce giudiziali in materia nella prima seduta del mese di settembre e pochi giorni dopo la Giunta regionale, in ordine alla questione relativa all'ex collega Carlo Norbiato, ha deciso di costituirsi nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, dove si discuterà della legittimità costituzionale o meno della norma in base alla quale il Sig. Norbiato è stato dichiarato ineleggibile. In relazione anche al dibattito che c'è stato in quest'aula, ci interessa sapere quali sono le motivazioni che hanno spinto la Giunta regionale a costituirsi, visto che non è parte costituita nel giudizio di merito e non è nemmeno particolarmente usuale che si costituisca in Corte costituzionale a sostegno della legittimità delle proprie leggi quando se ne tratta, comunque sia è una facoltà che è riconosciuta a qualsiasi regione quando si discute di queste leggi. "Quali motivazioni - chiediamo semplicemente - abbiano spinto la Giunta ad operare in questo senso" e quale posizione sosterrà la Regione in questo contenzioso di fronte alla Corte costituzionale. Grazie.

Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. Credo sia apprezzabile il fatto che si possa dare una giustificazione di un intervento che può aver suscitato dei dubbi, quindi cercherò di spiegare quali sono state le motivazioni.

Le motivazioni sostanziali sulle possibilità... come il collega Louvin conosce benissimo, sono nelle norme di giustizia costituzionale, contenute nell'articolo 25 della legge n. 87/1953: "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" e nelle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 1956, che prevedono la possibilità di costituirsi nel giudizio incidentale del Presidente della Giunta regionale se ad essere impugnata è una legge regionale. Proprio per rendere possibile l'intervento, la legge prevede che la cancelleria del giudice provveda a notificare l'ordinanza di rimessione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio dei Ministri a seconda che si tratti di una legge regionale o statale. L'ordinanza è anche comunicata ai Presidenti delle Camere e dei Consigli regionali.

Si tratta, pertanto, di un intervento previsto dalla legge a tutela dell'interesse istituzionale alla funzionalità dell'ordinamento regionale, rappresentato da un organo, in questo caso il Presidente della Regione, cui compete l'obbligo di vigilare e attivarsi per garantire la funzionalità del sistema. Va precisato che la Regione non si era costituita nel giudizio elettorale promosso innanzi la Corte di appello di Torino, la cui pronuncia era stata impugnata dinanzi alla Cassazione, trattandosi di una vicenda relativa ad un caso concreto, che riguardava la legittimità dell'elezione di un singolo consigliere, da valutarsi in base alla legge regionale, il che era diverso dalla situazione in cui siamo oggi. Qui invece siamo ad un livello diverso e più elevato, poiché oggetto del giudizio davanti alla Corte costituzionale: è la legittimità di una norma adottata, nell'ambito delle sue prerogative, dal Consiglio regionale. L'intervento è pertanto preordinato alla difesa di interessi oggettivi e non soggettivi, come sarebbe successo se ci fossimo costituiti dinanzi alla Corte di appello. Analoga decisione, peraltro, era stata assunta dalla Giunta regionale nel momento in cui il Governo aveva deciso di impugnare in via principale la legge regionale n. 20 (la stessa oggetto adesso di impugnativa) del 2007 in merito alle ineleggibilità previste per il rettore dell'Università della Valle d'Aosta e per i professori titolari di contratto con la stessa Università. Quella che abbiamo già ricordato che era nell'interregno fra l'approvazione della legge e la pubblicazione della stessa in quanto bisognava aspettare i tre mesi per l'eventuale referendum. Sotto questo profilo, il comportamento della Regione risulta assolutamente coerente, poiché sia in un caso, sia nell'altro, ciò che è messo in discussione - sia pure con meccanismi processuali differenti - è la legittimità costituzionale della normativa regionale e, quindi, il corretto esercizio delle prerogative assegnate alla Regione nella materia elettorale.

Va peraltro segnalato che è del tutto consueto che le Regioni - ma anche il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, nel caso si discuta di una legge statale - intervengano nei giudizi della legittimità costituzionale promossi in via incidentale nell'ambito di un giudizio in corso, così come è del tutto consueto che la Regione si costituisca nel giudizio quando la questione di legittimità costituzionale è sollevata in via principale dal Governo nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri di controllo successivo sulle leggi regionali. D'altro canto, è sufficiente sfogliare le pronunce della Corte costituzionale rese nel corso degli anni per rendersi conto di quanto l'intervento sia una prassi, oltre che del tutto legittima, anche assai frequente, almeno con riguardo alle leggi regionali.

"Quale posizione intende assumere la Regione in questo contenzioso": la posizione della Regione volgerà a contrastare il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla Corte di cassazione a difesa della legge e delle scelte in allora operate dal legislatore regionale, invocando le ampie competenze legislative attribuitele dallo Statuto in materia elettorale. Spero sotto il profilo tecnico di aver dato una risposta corretta, credo che l'interesse sia anche quello più politico, se vogliamo dirlo.

Noi, riprendendo la discussione, abbiamo tutti fatto alcune dichiarazioni nel merito della legge dicendo che probabilmente c'è da fare una rivisitazione della stessa, in quanto alcune norme sicuramente si sono prestate ad interpretazioni fuorvianti, però, finché la legge c'è, noi la rispettiamo come è giusto e facciamo in modo che si preservi quello che è un atto legislativo di tale Consiglio. Questo come prassi ci sembrava corretto farlo in tutte le circostanze in cui viene previsto un intervento che va contro una norma approvata in quest'aula, a meno che - come è successo - ci si renda conto che, come abbiamo fatto in alcune leggi, c'è automaticamente una trattativa: quando viene impugnata una legge regionale da parte dello Stato, si può addivenire ad una modifica della legge stessa, come abbiamo fatto con la legge per l'aiuto ai Paesi del terzo mondo. Piuttosto che andare ad una resistenza che avrebbe bloccato tutto il lavoro, abbiamo deciso di trovare una soluzione che, salvaguardando la legittimità dell'intervento regionale, tenesse conto di un'attuale situazione che, a nostro avviso, non era soddisfacente a livello statale in quel caso di specie, per cui abbiamo trovato una formula che tenesse conto delle nostre esigenze di fare un intervento legislativo consono.

Spero di aver risposto sotto il profilo del perché ci siamo costituiti, nel contempo ribadiamo che se questa è la parte politica non espressa, ma che credo fosse nelle intenzioni del collega per sapere cosa si vuole fare, sicuramente coralmente dovrà essere fatta una rivisitazione di questa legge per vedere se non è il caso, in alcuni aspetti, di prevedere delle modifiche che vadano nell'ottica di rendere meno interpretabili alcuni passaggi che sono stati oggetto di discussione prima, durante e che potranno ancora esserlo. Grazie.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Il tema mi è sempre caro, perché ho avuto la sorte in gioventù di vincere un dottorato di ricerca avendo come esaminatore un certo Valerio Onida con un tema sulla giustizia costituzionale, quindi ritorniamo su argomenti che mi sono cari, ripeto, sui quali vedo il Presidente della Regione particolarmente ferrato, perché ha dato una ricostruzione sicuramente avvalendosi delle fini lame degli uffici legislativi, comunque ha ricostruito in modo assolutamente impeccabile la questione sotto il profilo tecnico e sotto l'aspetto della legittimità dell'intervento regionale. Ne ha tutto il titolo, lo fa qualche volta con maggior o minor frequenza, si può discutere, comunque è una sua possibilità, mentre è diversa la posizione che assumiamo quando è lo Stato che ci contesta l'esercizio di una potestà legislativa, qui siamo sul terreno di una vicenda che lei ha ricordato essere un caso concreto, una vicenda che vede confrontarsi ex colleghi contro colleghi in carica, che vede contestata la legittimità di una decisione di merito assunta da questo Consiglio, con nostro dissenso, ma assunta dall'assemblea nel confermare nella carica all'epoca il Consigliere Norbiato e poi in sede giurisdizionale questa decisione è stata rovesciata dalla Corte di appello. Qui la questione che ci intrigava, e lei non finge di non coglierla, era di natura più politica, perché effettivamente nel dibattito che c'è stato in quest'aula non è mancato da parte dell'Esecutivo regionale e del suo Presidente l'idea che questa sia una legge viziata, oggetto di necessaria rivisitazione, dice adesso, ma nel dibattito che c'era stato aveva sottolineato ampiamente le difficoltà oggettive legate a questa legge. Devo dire che nel resoconto stampa che è stato dato successivamente è emerso questo suo punto di vista, Presidente, con i diversi punti che stridono di tale legge, come una necessità da chiarire. Se così è, ed era questo il quesito che ci siamo posti e che ci porremmo se fossimo anche nei panni dei colleghi più o meno interessati all'esito della vicenda e che si vedono arrivare a sostegno oggi della loro posizione la Giunta regionale, che chiede sia dichiarata la piena legittimità di quella norma, noi saremmo in leggero imbarazzo, perché il livello di credibilità di una regione che, per bocca del suo Presidente dice che questa legge è una legge non perfetta, non del tutto a posto, ma comunque noi doverosamente andiamo a difenderla, questo è un regalo che è un po' una mela avvelenata, almeno così lo percepiamo, ce lo consenta, Presidente. Sul piano politico riteniamo che sarebbe stato molto più prudente rispetto al contenzioso in atto e più coerente rispetto alla posizione che lei legittimamente ha espresso circa la necessità di rivedere questa legge, di astenersi dal fare questo intervento. C'è una vecchia espressione che credo sia dell'Iliade o forse dell'Eneide ed è "timeo danaos et donas ferentes", sempre qualche preoccupazione quando i Greci portano doni, quando gli avversari portano doni: questo è un dono un po' preoccupante. È molto soggettiva questa percezione, ma intendiamo esternarla con la stessa franchezza con la quale lei ha detto che vorrebbe mettere mano rapidamente a questa legge. Una nostra sottolineatura va nel senso, Presidente, di vedere cosa succederà, di non aprire discussioni e rivisitazioni delle norme, quando ancora si dovrà esprimere su questo la Corte costituzionale. Questo ci sembra doverlo dire adesso in modo pubblico e aperto, perché è bene che metta la sua parola la Corte costituzionale, dopodiché avremo un quadro completo, siamo appena agli inizi di questa legislatura e semmai si potrà ripartire nelle verifiche sulla legge elettorale in materia di incompatibilità e ineleggibilità. La nostra premura è che non vi sia in questo affanno e non vi sia sovrapposizione di piani fra una verifica di costituzionalità in corso e un'eventuale successiva rivisitazione delle norme. Ripeto: siamo stati sorpresi da questa costituzione in giudizio, non la ritenevamo necessaria, pensiamo che sarebbe stato meglio lasciare tranquillamente pronunciare la Corte, tanto più che non è una norma solo di questa regione, né inventata ad hoc per questa Regione, ma è già in vigore nell'ordinamento anche in altre regioni ed era propria di una normativa statale generale, comunque aspettiamo di sapere cosa ne sarà. Ci sono oggi altre decisioni della Corte costituzionale, che suscitano forse maggiore attesa della "questione Norbiato", quindi vedremo cosa ne sarà in futuro. Grazie intanto per la risposta.