Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 704 del 29 luglio 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 704/XIII - Disegno di legge: "Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità".

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di offrire maggiori opportunità lavorative, di soddisfare le esigenze di adeguamento ed integrazione di opere di pubblica utilità degli enti locali, di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è autorizzata a finanziare, mediante risorse di finanza locale, interventi di modesta entità consistenti nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella ristrutturazione o nella manutenzione di opere di pubblica utilità di competenza degli enti locali.

Articolo 2

(Modalità di esecuzione)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono eseguiti direttamente dalla Regione, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante l'utilizzo delle competenze tecniche e professionali nonché delle dotazioni strumentali e logistiche in capo all'Amministrazione regionale, al fine di garantirne una gestione coordinata e omogenea e di conseguire un'economia di spesa.

2. Gli interventi sono realizzati anche con l'utilizzo di personale assunto, per ciascun specifico cantiere, con contratto edile la cui durata non sia superiore a nove mesi nel corso dell'anno.

3. A supporto dell'attività dei cantieri può essere impiegato personale assunto, per l'occasione, con contratto edile a tempo determinato.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi regionali, relativi alla categoria edile, nonché da appositi contratti integrativi aziendali approvati dalla Giunta regionale.

5. I criteri e le modalità di selezione del personale di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 3

(Programmazione e modalità di presentazione delle domande)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono ricompresi all'interno del piano regionale operativo dei lavori pubblici.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri, le modalità di presentazione delle domande da parte degli enti locali interessati, le tipologie dei documenti e le caratteristiche degli elaborati progettuali da allegare alle medesime.

3. La previsione degli interventi all'interno della relazione previsionale e programmatica degli enti locali interessati costituisce presupposto indispensabile per la presentazione delle domande di cui al comma 2. I medesimi enti devono, inoltre, provvedere in ordine alla progettazione delle opere, acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati necessari all'esecuzione delle stesse e assicurare la disponibilità delle aree.

Articolo 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 3 gennaio 1990, n. 5 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta);

b) 27 marzo 1991, n. 9 (Modificazioni della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5, concernente: Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta).

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere per l'applicazione della presente legge è determinato in euro 900.000 per l'anno 2009 e in annui euro 4.000.000 a decorrere dal 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2009 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico, al capitolo 51360 (Spese per la costruzione di opere stradali di interesse comunale a mezzo di cantieri di lavoro e in economia);

b) a decorrere dall'anno 2010 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 48/1995.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, le Vice-président André Lanièce.

Lanièce A. (SA-UdC-VdA) - Il disegno di legge n. 47 che stiamo per analizzare riguarda un settore importante, quello della realizzazione di opere minori di pubblica utilità anche mediante cantieri edili regionali in amministrazione diretta, che ha dato in questi ultimi vent'anni dei risultati più che positivi, tangibili nei vari comuni, sia per l'efficienza delle realizzazioni delle opere, sia per la tempistica utilizzata nel dare risposte concrete e immediate alla necessità di interventi a livello comunale. Grazie infatti a questi cantieri si sono avuti tempi di realizzazione molto più brevi, permettendo così risposte più celeri per le amministrazioni comunali e conseguentemente per i cittadini che aspettavano tali opere pubbliche.

L'opportunità di rivedere la regolamentazione di questa materia deriva dal fatto che in questi ultimi anni sono cambiate alcune normative, soprattutto tecnico?giuridiche, e sono cambiati anche i sistemi organizzativi, le metodologie esecutive ed i requisiti tecnici richiesti per la realizzazione delle opere pubbliche. Di conseguenza è emersa la necessità di approntare una rivisitazione dell'intera materia, optando per la predisposizione di una nuova legge piuttosto che procedere a delle modifiche della normativa esistente.

Con questo disegno di legge ci proponiamo quindi di raggiungere quattro macro obiettivi: l'ammodernamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità degli enti locali; l'offerta di maggiori opportunità lavorative, obiettivo importante tenuto conto dell'attuale situazione di crisi; il radicamento delle comunità locali sul territorio; il perseguimento della massima efficienza attraverso una gestione unitaria e coordinata di mezzi e persone.

Il disegno di legge prevede che la realizzazione di interventi su opere di pubblica utilità di competenza degli enti locali sia eseguita direttamente dalla Regione. Non si tratta di attribuire alla Regione competenze e opportunità che sarebbero così sottratte all'ente locale, ma di armonizzare risorse e potenzialità in una prospettiva sinergica e oserei dire con modalità sussidiarie, in modo da ottimizzare le risorse della Regione e quelle dell'ente locale, utilizzando personale locale in cerca di occupazione, garantendo una gestione coordinata ed omogenea e conseguendo un'economia di spesa. L'Amministrazione regionale, infatti, essendo in possesso di strutture in uso per la realizzazione di interventi in amministrazione diretta (vedi magazzini regionali a Saint-Christophe ed Arnad), di attrezzature edili e di personale tecnico ed amministrativo deputato alla gestione dei cantieri edili, può garantire una economia di scala con conseguente risparmio per le Amministrazioni locali coinvolte, garantendo nel contempo la qualità delle opere eseguite.

Al finanziamento degli interventi previsti si provvede attraverso le risorse della finanza locale, mentre per la loro realizzazione ci si avvale delle strutture dell'Amministrazione regionale, in base alla programmazione approvata dalla Giunta regionale.

Con l'approvazione di questo disegno dì legge vengono abrogate le leggi regionali n. 5 del 1990 e n. 9 del 1991, che attualmente disciplinavano la materia. Tutto ciò è dovuto, come ho già precedentemente affermato, alla necessità di adeguarsi al mutato quadro normativo di riferimento e ai nuovi requisiti tecnico?organizzativi previsti per la realizzazione dei lavori pubblici.

Il disegno di legge si compone di 6 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo diretto ad offrire maggiori opportunità lavorative ed a soddisfare le esigenze di adeguamento ed integrazione di opere minori di pubblica utilità degli enti locali, grazie a finanziamenti che permettano la realizzazione di specifici interventi di modesta entità. Si tratta di interventi riferiti alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla ristrutturazione o alla manutenzione di opere di pubblica utilità di competenza degli enti locali.

L'articolo 2 dispone che, in deroga alla legge regionale n. 48 del 1995, l'esecuzione dei lavori sia affidata alla Regione mediante l'utilizzo delle competenze tecniche e professionali in capo all'Amministrazione ragionale. Gli interventi sono realizzati anche con l'utilizzo di personale assunto per ciascun specifico cantiere. Al personale assunto è applicato il contratto collettivo nazionale dì lavoro delle imprese edili, con durata non superiore a nove mesi nel corso dell'anno. L'articolo dispone inoltre che a supporto dell'attività dei cantieri, per la gestione dei magazzini, per il rifornimento dei materiali o per lavorazioni specialistiche, possa essere assunto, oltre a personale regionale, anche del personale con contratto edile a tempo determinato.

L'articolo 3 disciplina la programmazione degli interventi che dovranno essere inseriti nel Piano regionale operativo dei lavori pubblici approvato ogni anno dalla Giunta regionale. Regola inoltre le procedure burocratico?amministrative alle quali gli enti locali dovranno fare riferimento. A tal fine spetta alla Giunta regionale di definire, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, le tipologie dei documenti e le caratteristiche degli elaborati progettuali allegati.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 5 contiene le abrogazioni.

L'articolo 6 reca, infine, la dichiarazione d'urgenza.

Président - Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir en discussion générale? Pas d'interventions? Je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Grazie, Presidente. Solo per, intanto, ringraziare il relatore per la sua relazione precisa e puntuale, e quindi permettere anche un'economia dei lavori, proprio perché ripeterei nient'altro che quanto detto dallo stesso relatore. D'altra parte anche per ringraziare le commissioni consiliari, che hanno capito l'importanza e l'urgenza di questo provvedimento legislativo, insieme al Consiglio permanente degli enti locali, che ci hanno prodotto il loro parere ieri, quindi è un argomento che interessa anche loro, che giustamente si sono prodigati e di cui hanno capito l'importanza. E nondimeno ringraziare anche l'ufficio legale della Presidenza della Giunta, perché è stato puntuale nella preparazione, insieme ai servizi dei lavori pubblici, del testo che vi è stato sottoposto in commissione e oggi in aula. Quindi chiudo ricordando che la commissione ha approvato un emendamento proposto dal CPEL che è allegato al disegno di legge, e io ho depositato un emendamento invece, che è stato richiesto nell'incontro con le commissioni consiliari all'articolo 1, comma 1, cioè inserire l'importo netto per i lavori inferiori alla cifra indicata all'articolo 19 con una lettera b) della legge regionale 48/19995, interventi regionali in materia di finanza locale, cioè quella del FOSPI. Questo è per dare maggior chiarezza sul significato di modesta entità. Dopodiché se su questo emendamento si richiedono ulteriori informazioni, sarò disponibile ad intervenire in quel momento.

Président - On passe à l'examen article par article.

A l'article 1 il y a l'amendement de l'Assesseur Viérin Marco, qui récite:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "interventi di modesta entità" sono inserite le parole: ", di importo netto per lavori inferiore alla cifra indicata all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale),".

Je soumets au vote l'article 1 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di offrire maggiori opportunità lavorative, di soddisfare le esigenze di adeguamento ed integrazione di opere di pubblica utilità degli enti locali, di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è autorizzata a finanziare, mediante risorse di finanza locale, interventi di modesta entità, di importo netto per lavori inferiore alla cifra indicata all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), consistenti nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella ristrutturazione o nella manutenzione di opere di pubblica utilità di competenza degli enti locali.

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 3 il y a l'amendement de IIIème Commission, qui récite:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole: "Giunta regionale" sono inserite le parole: ", d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali,".

Je soumets au vote l'article 3 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 3

(Programmazione e modalità di presentazione delle domande)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono ricompresi all'interno del piano regionale operativo dei lavori pubblici.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce, con propria deliberazione, i criteri, le modalità di presentazione delle domande da parte degli enti locali interessati, le tipologie dei documenti e le caratteristiche degli elaborati progettuali da allegare alle medesime.

3. La previsione degli interventi all'interno della relazione previsionale e programmatica degli enti locali interessati costituisce presupposto indispensabile per la presentazione delle domande di cui al comma 2. I medesimi enti devono, inoltre, provvedere in ordine alla progettazione delle opere, acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati necessari all'esecuzione delle stesse e assicurare la disponibilità delle aree.

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - La parole au Conseiller Donzel.

Donzel (PD) - Noi votiamo a favore di questo provvedimento. Diciamo che è un provvedimento che si inserisce, come bene ha riportato il relatore, nella serie di quei provvedimenti che erano attesi per rispondere alle esigenze sia di interventi che sono utili, ma anche alla realtà che stiamo vivendo. Era molto atteso, si poteva fare prima, ben venga e quindi lo votiamo con convinzione.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.