Oggetto del Consiglio n. 703 del 29 luglio 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 703/XIII - Proposta di legge: "Modificazioni alle leggi regionali 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) e 8 settembre 1999, n. 28. Abrogazione di disposizioni.".
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33
Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 33/1995)
1. L'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Rimborso delle spese legali e processuali e coperture assicurative)
1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, civile o penale, per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave.
2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, è deliberato dalla Giunta regionale.
3. Ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e/o penali per reati colposi nei confronti di consiglieri e assessori regionali, per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta, e previa richiesta dei soggetti interessati, la Giunta regionale concede anticipazioni dei rimborsi sulle spese sostenute, ove non coperte da assicurazione, fatta salva la ripetizione delle somme erogate in caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, possono deliberare la stipula di contratti di assicurazione a copertura delle eventuali responsabilità dei consiglieri e degli assessori regionali nei confronti dell'ente e di terzi per fatti o atti compiuti senza dolo o colpa grave nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta.
5. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli assessori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è così ripartito:
a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale;
b) trenta per cento a carico dell'interessato.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, possono deliberare la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale, riportati nell'espletamento di missioni connesse all'esercizio del mandato, dal mezzo di proprietà dei consiglieri e degli assessori regionali o dei loro coniugi/familiari conviventi.".
Articolo 2
(Abrogazione dell'articolo 10bis della legge regionale 33/1995)
1. L'articolo 10bis della legge regionale 33/1995 è abrogato.
Articolo 3
(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48)
1. L'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è abrogato.
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 28
Articolo 4
(Modificazione all'articolo 1)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), è sostituito dal seguente:
"3. L'Istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del Consiglio regionale, è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è gestito secondo princìpi assicurativi ed è finanziato:
a) dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 33/1995, come modificato dalla presente legge;
b) dal contributo versato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);
c) dal contributo versato dal Consiglio regionale per le spese relative alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, nonché per quelle relative alle imposte gravanti sull'Istituto medesimo.".
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Prima del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999, è aggiunto il seguente:
"01. L'assegno vitalizio compete ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 33/1995 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale, o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 5bis, comma 1, e che abbiano raggiunto l'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno.".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999 la parola "minimo" è soppressa.
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente:
"3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite di età. Per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo. Per coloro che si trovano in parte nel regime della prestazione definita ed in parte nel regime della capitalizzazione, la richiesta di erogazione anticipata ha effetto con la medesima decorrenza.".
4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999, le parole: "Il limite minimo di età rimane fissato" sono sostituite dalle parole: "L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio rimane fissata".
Articolo 6
(Inserimento dell'articolo 5bis)
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 28/1999, come modificato dall'articolo 5, è inserito il seguente:
"Articolo 5bis
(Contributi volontari, casi di restituzione e ricongiunzione)
1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 33/1995 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a 30 mesi ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio alla maturazione del quinquennio contributivo e al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 5, comma 2. Nei casi di cui al presente comma, per il periodo di contribuzione volontaria il Consiglio regionale non versa i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente dell'Istituto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo dell'Istituto, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di cessazione dalla carica.
3. Il consigliere dichiarato ineleggibile non è ammesso alla contribuzione volontaria né può esercitare la facoltà di cui al comma 5.
4. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 33/1995 per un periodo inferiore a trenta mesi ed il consigliere che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 possono chiedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data di cessazione dalla carica la restituzione della trattenuta obbligatoria, effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 33/1995, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).
5. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto, ai sensi del comma 4, la restituzione dei contributi versati, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, a domanda, a versare nuovamente i contributi in misura corrispondente a quelli restituiti. In tale caso, l'Istituto versa nella posizione individuale del consigliere le quote di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito in misura corrispondente a quella a suo tempo rimasta in capo all'Istituto.".
Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 6)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28/1999, le parole: "che rimangono" sono sostituite dalla parola: "rimasti".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28/1999, come modificato dal comma 1, le parole: "al momento della cessazione del mandato" sono sostituite dalle parole: "al termine dell'XI legislatura".
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28/1999, la parola: "minimo", ovunque ricorra, è soppressa.
Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 8)
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente:
"1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso è attribuita, in forma di capitale, al coniuge o, in mancanza, ai figli se questi ultimi sono fiscalmente a carico del consigliere o, in mancanza di figli, agli ascendenti di primo grado conviventi e facenti parte dello stesso nucleo familiare del consigliere. In mancanza di tali soggetti, la posizione rimane acquisita all'Istituto dell'assegno vitalizio.".
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 28/1999, le parole: "all'assegno vitalizio minimo," sono sostituite dalle parole: "all'assegno vitalizio, in forma di capitale,".
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28/1999, la parola: "minimo" è soppressa.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28/1999, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente:
"3bis. La determinazione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dai commi 2 e 3, è effettuata sulla base dell'importo dell'indennità di carica al momento del decesso o alla data della dichiarazione di accertamento dell'inabilità al lavoro di cui all'articolo 15 della legge regionale 33/1995, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi per il periodo mancante al compimento del quinquennio.".
Articolo 9
(Modificazione all'articolo 9)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà, al termine di un periodo di almeno cinque anni di mandato, di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 33/1995, mentre le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale.".
Articolo 10
(Modificazione all'articolo 10)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 28/1999, dopo le parole: "comma 2" sono aggiunte le parole: "e 3,".
Articolo 11
(Abrogazione ed ultrattività)
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28/1999 è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28/1999 continua a trovare applicazione per i consiglieri eletti fino al termine della XII legislatura.
Articolo 12
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2009 in euro 130.000 e in annui euro 320.000 a decorrere dal 2010, trovano copertura sul bilancio del Consiglio regionale ed al loro finanziamento si provvede:
a) per l'anno 2009, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso;
b) per gli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 1.1.1. - Consiglio regionale - al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Secrétaire Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Grazie, Presidente. Alla relazione che accompagna la proposta in oggetto, la quale già spiega dettagliatamente le modifiche che si intendono apportare alle due leggi principali che disciplinano la previdenza dei consiglieri regionali, ovvero la legge 33/1995 e la legge 28/1999, si possono aggiungere alcune considerazioni.
In linea generale viene rafforzato il principio previdenziale in relazione all'impianto legislativo concepito e varato nel 1999 che, com'è noto, ha introdotto il regime della capitalizzazione, il quale è entrato in vigore a tutti gli effetti dall'inizio della XII legislatura, ovvero dal 2003. Alcune regole adottate nel regime a prestazione definita (che è quello precedente) sono state infatti riprodotte specularmente anche nel sistema della capitalizzazione. In particolare segnaliamo: è stata introdotta la quinquennalità del servizio come requisito minimo per percepire l'assegno vitalizio a 65 anni. Questo meccanismo contribuisce a ridurre sostanzialmente i costi della politica e a garantire la pensione solamente a chi abbia svolto e concluso almeno cinque anni di mandato in Consiglio regionale.
Altrettanto rigore è stato previsto, quale conseguenza dell'introduzione della quinquennalità del servizio e in analogia con le regole previste nel sistema della prestazione definita, nei confronti dei consiglieri che, per ragioni diverse, non espletano almeno cinque anni di mandato. Con la soppressione dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 28/1999, a coloro che hanno effettuato meno di trenta mesi di mandato viene impedito il ritiro del capitale versato dall'ente nei rispettivi salvadanai previdenziali; si tratta di capitali che, in questo caso, resteranno in capo all'Istituto dell'Assegno Vitalizio, mentre per coloro che invece hanno effettuato più di trenta mesi di mandato ma meno di cinque anni, è stata introdotta la possibilità di effettuare la ricongiunzione o di chiedere la restituzione delle sole proprie quote.
Vengono inoltre estesi, nei confronti dei consiglieri in carica al primo mandato, quei principi di solidarietà che scattano qualora si verifichino situazioni di decesso o di inabilità lavorativa permanente.
Meritano attenzione anche l'accorpamento e il riordino, in linea con le norme nazionali, delle regole concernenti la tutela assicurativa e il rimborso di spese legali e processuali dei consiglieri e degli amministratori regionali. A tal fine si propone un emendamento, che vi è stato distribuito nella giornata di ieri, che prevede fra l'altro alcuni affinamenti tecnici per meglio precisare l'ambito di applicabilità delle disposizioni, prevista per i soli casi di procedimenti di responsabilità aperti per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta; dall'altro, sempre in una logica di rigore e di allineamento delle norme con l'analoga disciplina nazionale e contrattuale, l'emendamento prevede che il rimborso delle spese legali, in caso di procedimento dl responsabilità amministrativo?contabile, sia dovuto solo in caso di sentenza di proscioglimento e prevede infine che la stipula di contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti da eventuali responsabilità degli amministratori sia attivata solo per fatti o atti compiuti senza dolo o colpa grave.
Saranno inoltre distinte, in uno specifico capitolo, le voci di spesa inerenti l'amministrazione dell'ente nonché le spese relative alla gestione finanziaria e tributaria del medesimo. Con tale impostazione si vogliono differenziare, anche a fini contabili e di equità, gli oneri che competono in via esclusiva all'ente dal montante previdenziale accantonato a favore degli iscritti. Ciò renderà altresì possibile una maggiore efficacia e redditività della gestione dell'Istituto dell'Assegno Vitalizio e dei fondi da esso amministrati, grazie anche al supporto di un advisor, soggetto necessario per la consulenza e il controllo dell'efficienza delle scelte operate dalle compagnie assicurative o dagli istituti bancari incaricati della gestione delle risorse.
Questa proposta di legge costituisce il primo passo per un riordino complessivo della materia sotto il profilo legislativo, oggi frammentata in più leggi approvate in epoche politiche differenti e ispirate a principi che dovranno essere coordinati in un unico testo normativo. L'intervento legislativo in esame consente, sia ai destinatari delle norme sia alla comunità nel suo insieme, una visione immediata e trasparente del sistema che regolamenta l'autonomia funzionale del Consiglio e, in particolare in questo caso, della disciplina della materia previdenziale dei consiglieri regionali.
Concludo, ringraziando anche a nome dell'Ufficio di presidenza, dei colleghi che hanno sottoscritto questa proposta, il gruppo di lavoro che ci ha affiancato nella elaborazione della medesima proposta, in particolare il Segretario generale del Consiglio regionale, Christine Perrin, i dirigenti Marilina Amorfini e Fabrizio Gentile, nonché le istruttrici, Silvia Bertola, Lidia Colosio e Patrizia Nale.
Président - La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Bertin.
Bertin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Sarò breve.
Seppure molti aspetti di questo intervento legislativo sono condivisibili almeno negli obiettivi, riteniamo che altri non lo siano, nel senso che va bene intervenire su questa legge, che forse aveva necessità di essere risistemata e rimessa a posto per certi aspetti, ma non ci convincono da una parte i tempi, nel senso che si è fatto tutto molto velocemente in questo periodo pre-balneare come se si dovesse nascondere qualcosa. Non c'è niente da nascondere: questi interventi possono essere fatti anche in altri momenti.
Inoltre al di là dei tempi c'è un problema di costo. In realtà non c'è nessuna diminuzione dei costi della politica, anzi, un aumento di 320.000 euro l'anno, che ricadranno sui contribuenti, nel senso che l'IRAP e la gestione del fondo che ora venivano comunque assunti come costo dai consiglieri in carica, da ora in poi saranno assunti dal Consiglio e non da tutti i consiglieri aventi diritto, i cento e passa. Pertanto c'è di fatto un aumento di costo: un'operazione che poteva essere fatta a costo zero oggi viene a costare quasi tre miliardi di vecchie lire a legislatura al contribuente.
Pertanto anche in funzione delle proposte che avevamo fatto in campagna elettorale e in Consiglio, non possiamo votare una proposta che di fatto non diminuisce, anzi aumenta i costi della politica.
Presidente - Ci sono altri interventi in discussione generale? Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola al Consigliere Segretario Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Ringrazio i colleghi e anche il consigliere Bertin per aver sottolineato alcuni aspetti che meritano alcune considerazioni aggiuntive.
Innanzitutto i tempi rapidi. I tempi rapidi sono opinabili per il semplice fatto che mi sembra che da più parti da questo Consiglio si siano levate voci di necessità di razionalizzazione di questa materia, che è vero essere una materia spinosa, ma mi pare anche dalle relazioni, sia quella che è stata presentata in sede odierna dal sottoscritto, sia quella che accompagna la legge, si evinca chiaramente che ci sono delle sostanziali azioni di risparmio in termini di costi della politica.
Quali sono questi risparmi? La risposta è molto semplice. Sono risparmi che forse non sono immediatamente tangibili in senso monetario, ma sono risparmi che sono facilmente prevedibili con un ragionamento molto semplice, che è il seguente: se prima per i consiglieri che sono in regime di capitalizzazione poteva essere conseguito l'assegno vitalizio anche senza aver espletato un mandato di durata quinquennale, oggi non sarà più possibile; bisognerà perlomeno completare la legislatura in tutta la sua durata, per poter accedere a questo beneficio previdenziale che come sappiamo viene conseguito all'età di 65 anni. Questo è in linea con tutta quella evoluzione previdenziale che riguarda tutti i sistemi pensionistici, quello pubblico, quello privato, quello di altri paesi dell'Europa. Ci sembra quindi che questo adeguamento sia una prima voce rilevante in termini di risparmio di costi. La seconda è quella che riguarda anche l'impedimento del ritiro del capitale. Cioè, se inizialmente questa legge è nata imperfetta - e lo dico anche guardando me stesso perché sono un cofirmatario della legge del 1999, come ci sono anche altri colleghi in quest'aula - è nata imperfetta perché come esseri umani siamo naturalmente imperfetti, di conseguenza possiamo correggerci in corso d'opera. Credo che oggi venga apportata una modifica che è necessaria, tra le quali quella del rafforzare un principio previdenziale e di abbandonare certe logiche speculative che qualcuno negli anni precedenti è riuscito addirittura ad utilizzare. Quindi viene impedito un ritiro di capitale, di capitali che sono stati accantonati nei rispettivi salvadanai per finalità che devono essere precipuamente pensionistiche.
Sotto il profilo poi dell'aspetto assicurativo, legale e processuale, credo che un recepimento sostanziale delle norme nazionali ci metta in linea con delle regole che sono ormai vigenti in tutte le altre Regioni, ovvero si può fare ricorso alla leva assicurativa solo nel caso in cui ci siano certe tipologie di sentenze e solamente a procedimento concluso. La sentenza deve essere quella di proscioglimento e ovviamente non ci deve essere una responsabilità per dolo o per colpa grave.
Credo che poi la tutela dei pacchetti previdenziali dei consiglieri, affiancata da un consulente che è un advisor, come avviene in tutti gli enti oggi esistenti nel nostro paese e non solo, sia una garanzia di maggiore efficacia e redditività delle future percezioni di coloro che avranno diritto, a maturazione dell'età, di percepire la pensione.
Quindi credo, collega Bertin, che le sue osservazioni, senz'altro pertinenti, possano essere dissipate da queste considerazioni che mi permetto di aggiungere a quanto ho già detto in sede di relazione.
Presidente - Chiedo scusa, se per cortesia possiamo continuare i lavori con un po' di silenzio. Grazie.
Volevo solo fare una notazione per quanto riguarda l'intervento del collega Bertin, nel senso che questa assemblea merita il rispetto per quando lavora tutto l'anno. Non esistono periodi balneari piuttosto che altri tipi di periodi, per cui credo che il lavoro sia da rispettare in qualunque mese venga fatto.
L'urgenza poi del provvedimento, che ha avuto tutti i suoi tempi e le procedure sono state interamente rispettate; esiste soltanto se la si vuole individuare secondo delle logiche che non sono corrette, perché ci sono delle esigenze amministrative che esigevano che questo provvedimento fosse approvato entro la pausa estiva, perché in autunno occorre avviare le procedure per fare gli appalti e affidare gli incarichi che sono conseguenti, in maniera da arrivare all'appuntamento dell'inizio dell'anno del 2010 con tutti gli adempimenti compiuti. Queste sono le ragioni per le quali si è arrivati a questa scadenza, rispettando tempi e modi che sono voluti dai procedimenti previsti dal Consiglio per formare le leggi. E come ripeto, il Consiglio regionale lavora allo stesso modo in qualsiasi periodo dell'anno e in qualsiasi periodo dell'anno gli atti che il Consiglio regionale adotta hanno la stessa valenza. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione dell'articolato.
All'articolo 1 vi è un emendamento presentato dal Presidente Alberto Cerise e dal Consigliere Segretario Enrico Tibaldi, di cui do lettura:
Emendamento
L'articolo 1 della proposta di legge n. 50 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 33/1995)
I. L'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 1995. n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Rimborso delle spese legali e processuali e coperture assicurative)
I. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità civile o penale, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti contessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave. Nel caso sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativo?contabile, il rimborso, previa richiesta dei soggetti interessati, è dovuto nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2?bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543. convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.
2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma I, ove non coperte da assicurazione, è deliberato dalla Giunta regionali.
3. Ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e/o penali per reati colposi nei confronti di consiglieri e assessori regionali, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, e previa richiesta dei soggetti interessati, la Giunta regionale concede anticipazioni dei rimborsi sulle spese sostenute, ove non coperte da assicurazione, fatta salva la ripetizione delle somme erogate in casso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalle eventuali responsabilità dei consiglieri e degli assessori regionali per fatti o atti compititi senza dolo o colpa grave nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta.
5. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri c degli assessori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è così ripartito:
a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale;
b) trenta per cento a carico dell'interessato.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale, riportati nell'espletamento di missioni connesse all'esercizio della carica ricoperta, dal mezzo di proprietà dei consiglieri e degli assessori regionali o dei loro coniugi/familiari conviventi.".".
Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento illustrato dal relatore:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Il Consiglio approva.