Oggetto del Consiglio n. 700 del 28 luglio 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 700/XIII - Disegno di legge: "Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18".
CAPO I
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, anche in considerazione dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio in Valle d'Aosta e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.
2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio in Valle d'Aosta destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive.
Articolo 2
(Interventi sul patrimonio edilizio)
1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
2. L'ampliamento di cui al comma 1 non può essere superiore complessivamente al 20 per cento del volume esistente.
3. L'ampliamento può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, nel rispetto di quelle ammesse nella zona o nella sottozona in cui è situata l'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.
6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
Articolo 3
(Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica degli edifici)
1. In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35 per cento del volume esistente.
Articolo 4
(Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica del territorio)
1. Nell'ambito dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 11/1998, nonché degli articoli 49 e 50 della stessa, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.
Articolo 5
(Procedimento)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, destinati ad abitazione permanente o principale, sono realizzati previa denuncia di inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge la documentazione richiesta dal regolamento edilizio vigente è integrata:
a) dall'attestazione del titolo di legittimazione;
b) dalla planimetria di accatastamento dell'unità immobiliare;
c) dalla dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato.
3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e quelli di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998 o di titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera bbis), della medesima legge.
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 realizzati su unità immobiliari destinate ad attività commerciali devono essere conformi alle disposizioni regionali o comunali vigenti in materia di pianificazione e programmazione commerciale.
5. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.
Articolo 6
(Disposizioni per gli immobili vincolati)
1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono consentiti, fatto comunque salvo il rispetto della relativa disciplina:
a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998;
b) nelle aree insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette;
c) nelle altre aree soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi, comunque denominati, da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono consentiti:
a) sulle unità immobiliari anche parzialmente abusive, nonché su quelle che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo;
b) sulle unità immobiliari oggetto di notifica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
c) sulle unità immobiliari classificate dagli strumenti urbanistici generali come monumento o documento, nonché, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, sulle unità immobiliari classificate di pregio;
d) sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A, in assenza della classificazione degli edifici di cui all'articolo 52 della l.r. 11/1998.
3. Relativamente agli immobili di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 42/2004, la denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico sono subordinati alla previa verifica dell'interesse culturale da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni paesaggistici e architettonici. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali l'intervento deve intendersi consentito.
4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari ad uso residenziale. Gli ampliamenti previsti, in deroga a quanto indicato negli articoli 2, comma 2, 3 e 4, si applicano tenuto conto delle volumetrie esistenti. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.
Articolo 7
(Poteri dei Comuni)
1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle normative tecniche di settore.
2. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, è calcolato esclusivamente sulla quota di maggiore volumetria o di superficie realizzata, secondo le aliquote approvate e vigenti in ogni Comune.
3. Per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, il contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998 è ridotto del 50 per cento per l'abitazione permanente o principale.
Articolo 8
(Obblighi dei Comuni)
1. I Comuni provvedono a verificare annualmente gli standard urbanistici, a seguito della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, anche apportando le eventuali variazioni allo strumento urbanistico generale al fine di garantire il rispetto degli standard urbanistici previsti dal PRG.
2. I Comuni stabiliscono modalità di controllo in merito alla corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo, relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori, ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno il 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.
Articolo 9
(Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale ed è soggetta alle forme di pubblicità previste per le varianti non sostanziali al PRG di cui all'articolo 16 della l.r. 11/1998.
Articolo 10
(Disposizioni particolari)
1. L'installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è soggetta a denuncia di inizio dell'attività, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998.
2. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 11/1998, dopo le parole: "utenti della strada" sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché l'installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc., fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia".
3. Dopo la lettera gbis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è aggiunta la seguente:
"gter) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc.".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:
"2bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di edifici non aventi destinazione abitativa e oggetto di notifica ai sensi del d.lgs. 42/2004, o classificate come monumento o documento dagli strumenti urbanistici generali, è consentito mantenere l'altezza interna utile esistente solo nel caso in cui siano comunque garantiti i requisiti igienico-sanitari e gli edifici siano destinati ad un uso esclusivamente abitativo a carattere temporaneo.".
Articolo 11
(Rinvio)
1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:
a) i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
b) le misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate;
c) ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio;
d) le modalità applicative per l'individuazione del volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4.
CAPO II
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11
Articolo 12
(Modificazioni all'articolo 90bis della l.r. 11/1998)
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: "(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere)," sono inserite le seguenti: "e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere),".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le parole: "alla struttura regionale competente in materia di turismo".
3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:
"abis) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;".
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: "destinazione alberghiera" sono inserite le parole: "o di affittacamere".
5. Al comma 4 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: "di cui alla l.r. 33/1984" sono inserite le parole: "e della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996".
Articolo 13
(Modificazioni all'articolo 90ter della l.r. 11/1998)
1. Al comma 1 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: "della l.r. 33/1984," sono inserite le seguenti: "negli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996,".
2. Al comma 3 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: "di cui alla l.r. 33/1984" sono inserite le seguenti: ", della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996".
Articolo 14
(Disposizioni transitorie)
1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica l'entità degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
2. L'esito di tale verifica è illustrata al Consiglio regionale al fine di un'eventuale revisione della presente legge.
Articolo 15
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Prola.
Prola (UV) - Merci, M. le Président. Con l'intesa siglata il 31 marzo in Conferenza Stato?Regioni e in merito alle proprie competenze primarie in materia di urbanistica, l'Esecutivo ha provveduto ad elaborare il seguente disegno di legge. La proposta ha il preciso scopo di favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, con un riavvio dell'attività edilizia, di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie, di valorizzare e migliorare il patrimonio architettonico esistente, di garantire e migliorare l'efficienza energetica con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili secondo criteri di sostenibilità ambientale e, infine, di introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia. È importante evidenziare che il testo proposto supera il carattere straordinario e congiunturale delle indicazioni previste nell'intesa, privilegiando misure durevoli nel tempo e ripercorre in maniera sostanziale gli obbiettivi e gli indirizzi presenti nell'intesa tra Governo e Regioni.
La questione della casa si cala in una realtà che ha un patrimonio edilizio caratterizzato dall'importante presenza anche di seconde case, in un territorio dove l'urbanizzazione ha già occupato le aree migliori per la costruzione e quindi si delinea la necessità di recuperare e migliorare l'utilizzo delle costruzioni esistenti per ridurre la pressione sulle aree libere. Il territorio è caratterizzato anche da particolari condizioni geomorfologiche e climatiche che condizionano notevolmente i parametri di costruzione dei fabbricati, per cui è importante avere un approccio locale nell'ambito di regole comuni. Inoltre, la rapida evoluzione della nostra società ha stravolto anche il modello di riferimento delle nostre famiglie. Vi sono sempre nuove situazioni da affrontare che hanno notevoli riflessi anche sotto l'aspetto logistico. Nascono nuove esigenze che comportano interventi di natura edilizia per suddividere, allargare o ristrutturare in modo razionale le proprie abitazioni per consentire una vita decente ai nuovi e più articolati nuclei familiari allargati. Segnalerei ancora le nuove esigenze di spazi che emergono nell'ambito delle attività produttive (industriali, artigianali o commerciali) per soddisfare le richieste nate dall'applicazione delle nuove normative riguardanti gli ambienti di lavoro. La vita di tutti i giorni e di molti nostri conoscenti è fatta anche di problemi di questa natura. Non vi è dubbio che, per gran parte delle persone alle prese con questioni del genere, il disegno di legge in questione può rappresentare una risposta e potrebbero trarre sicuramente lo stimolo per attivarsi con il vantaggio di avere procedure semplificate per realizzare le proprie aspettative.
Ancora una piccola considerazione. Nella relazione "L'economia della Valle d'Aosta nell'anno 2008", elaborata dalla filiale di Aosta della Banca d'Italia risulta che l'attività nel settore delle costruzioni si è indebolita, in particolare nel settore dell'edilizia privata con una diminuzione del numero di concessioni edilizie e di denunce di inizio attività rispetto all'anno precedente della rilevazione. Sempre nel comparto delle abitazioni, che compongono l'80 percento della ricchezza reale delle famiglie, si è registrata una crescita dei prezzi nominali delle case che vengono costruite nelle poche superfici edificabili ancora disponibili, mentre dobbiamo realisticamente registrare il continuo degrado e in alcuni casi l'abbandono dei vari centri storici. È quindi d'obbligo pensare ad iniziative che possano in qualche modo attivare interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, evitando ulteriore occupazione di superfici disponibili.
La forza e i rischi di questo disegno di legge si articolano in tre idee:
- la prima è di proporre una mobilitazione delle risorse individuali di famiglie e piccoli proprietari capace di arginare l'attuale momento di difficoltà e di trasmettere una scossa al sistema delle nostre imprese edilizie;
- la seconda è di semplificare la burocrazia per avere risposte in tempi certi e brevi;
- la terza è di legare questa mobilitazione individualista all'opportunità di rinnovare, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, uno stock edilizio ormai desueto e divoratore di energia.
Il rischio è di interpretare tutto questo come una prossima deregulation, mentre è una pratica consolidata ed estesa già presente sul nostro territorio. Basta osservare i nostri Paesi per capire che qualcosa è già successo, sempre nel rispetto delle norme dei piani regolatori. II territorio è stato cambiato, rigenerato, a volte martoriato mediante la spinta, oltre che da interventi di speculazione promossi da grandi costruttori, da una moltitudine di piccole trasformazioni che hanno assecondato i bisogni e i desideri di una società frammentata e prepotente. Tantissimi interventi per allargare un magazzino, sopralzare un appartamento, rendere abitabile un sottotetto, sigillare un balcone, ricavare un bagno. Quasi sempre al miglioramento delle condizioni di vita è corrisposto un sensibile peggioramento della qualità dello spazio pubblico esterno, ma proprio l'analisi di queste dinamiche ci dice che oggi, oltre che richiamare con forza il rispetto delle regole di difesa del paesaggio, non possiamo evitare di orientare in modo non deterministico questa energia diffusa e potente, imparare a orientarla senza pretendere di governarla a colpi di gratificanti petizioni di principio, ideologiche, demagogiche. Abbiamo assistito in questi giorni, provenienti da aree con colori ben identificabili, ad alcune prese di posizione prive di una pur minima onestà intellettuale, strumentali e opportunistiche.
Con il testo proposto viene introdotto un concetto cardine nell'approccio al sistema edilizio: la sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale è un concetto relativamente nuovo e pone, nel momento della costruzione di un edificio, al centro l'uomo e la natura. L'ambiente diventa parte attiva della costruzione che si vuole fare: valorizzare le potenzialità dell'ambiente, comprenderne i vincoli, scegliere i materiali di origine vegetale e legati al luogo in cui si opera, scegliere la "filiera corta" selezionando le forniture in un ristretto raggio di chilometri sono gli elementi di valutazione necessari per la fase progettuale. L'attenzione viene posta anche sul contenimento energetico e sulle fonti energetiche rinnovabili e la sostenibilità ambientale viene data quindi anche dall'isolamento termico ed acustico dell'edificio; tradotto significa efficienza energetica con consumi bassissimi per la climatizzazione sia invernale che estiva; utilizzo di tecnologie rinnovabili per il recupero delle acque piovane, realizzazione di impianti a pannelli solari, geotermici e fotovoltaici, impianti di ventilazione e ricambio d'aria con recupero calore. L'edilizia sostenibile quindi è un passo in avanti e in più rispetto alla riduzione dei bisogni energetici degli edifici perché non guarda solo l'abbattimento dei consumi di metano, gasolio ed elettricità, ma anche a tutti i tipi di impatto nell'ambiente dì un edificio.
Spetterà alla Giunta regionale declinare questo principio in azioni coerenti e aderenti alla realtà architettonica locale, considerando anche i notevoli riflessi di origine economica che queste azioni potranno comportare. Nel dettaglio il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione è stato perfezionato nel lavoro effettuato dalla terza Commissione attraverso una serie di audizioni (CPEL, ordini professionali degli ingegneri, architetti e geometri, sezione edili della Confindustria e rappresentanti delle associazioni sindacali dei proprietari di case) e dalla disponibilità dell'Assessore e della struttura competente e dei vari rappresentanti delle forze politiche.
Dal testo originario, composto da 12 articoli, si è arrivati, attraverso un articolato confronto e la presentazione di 11 emendamenti presentati dalle forze di maggioranza, 14 emendamenti presentati dal gruppo PdL e 6 emendamenti presentati dal gruppo Vallée d'Aoste Vive - Renouveau ad un testo di 15 articoli.
L'articolo 1 tratta dell'oggetto e delle finalità della legge che introduce misure di semplificazione delle procedure e incoraggia, attraverso specifiche incentivazioni, il miglioramento della qualità architettonica dell'edificio, il mantenimento o il miglioramento dell'efficienza energetica con l'utilizzo di fonti di energie alternative e rinnovabili e tende a favorire la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi. Le misure sono rivolte agli edifici destinati ad abitazione permanente, principale o temporanea, ad usi delle attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, al settore terziario, alle attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano?abitativi ivi comprese quelle industriali e alle attività turistico?ricettive.
L'articolo 2 disciplina l'ampliamento, non superiore al 20 percento delle volumetrie esistenti, di unità immobiliari, intese come unità catastali, con la realizzazione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistico-generali e ai regolamenti edilizi. Pone alcune condizioni sulla garanzia del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e delle prestazioni energetiche esistenti, sul rispetto dei vincoli di natura tecnica e di tutela del paesaggio e prevede il divieto di ripetibilità nel tempo dell'intervento complessivo. Le unità immobiliari devono avere acquisito il titolo abilitativo edilizio entro il 31 dicembre 2008. Da sottolineare la possibilità di intervento anche su unità immobiliari classificate di pregio qualora non incida sulla tipologia originaria del fabbricato.
L'articolo 3 consente l'ampliamento volumetrico fino al 35 percento delle volumetrie esistenti a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia rinnovabile o misure di risparmio energetico o idrico. Si può intervenire attraverso la demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989.
L'articolo 4 amplia la possibilità degli incrementi volumetrici fino al 45 percento delle volumetrie esistenti qualora si ricorra a programmi integrati o intese di natura pubblica previste dall'articolo 51 della legge regionale n. 11/1998 (legge urbanistica), a PUD di iniziativa privata previsto dall'articolo 49 sempre della legge regionale n. 11/1998, dove il Comune esercita la propria autonoma facoltà di controllo sulla conformità dell'intervento alle finalità del piano regolatore generale e a PUD di iniziativa pubblica di cui all'articolo 50 sempre della legge n. 11/1998, dove possono essere previsti piani particolareggiati, piani di recupero, piani delle aree destinati ad insediamenti produttivi e piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
L'articolo 5, come misura di semplificazione procedimentale, individua nella denuncia di inizio attività il titolo abilitativo per gli interventi destinati ad abitazione permanente o principale e mentre per gli altri interventi previsti all'articolo 2, articolo 3 e sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia o titolo abilitativo in materia di procedimento unico.
L'articolo 6, a garanzia dei valori storici ed architettonici, prevede il divieto di intervento sugli immobili oggetto di notifica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sugli immobili classificati monumento o documento dagli strumenti urbanistici generali, sancisce il divieto per gli interventi nelle aree di inedificabilità, nei parchi o aree naturali protette sugli edifici abusivi. Sono previste specifiche autorizzazioni nelle altre aree soggette a vincoli. Da segnalare che per le zone territoriali di tipo E gli interventi possono riguardare le sole unità immobiliari ad uso residenziale e gli ampliamenti previsti vengono eseguiti tenendo conto delle volumetrie esistenti. Inoltre, come misura di semplificazione specifica, per gli immobili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, la verifica dell'interesse culturale svolta dall'ufficio regionale competente deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento della specifica richiesta, decorsi inutilmente i quali l'intervento è comunque consentito.
L'articolo 7 conferisce ai Comuni la facoltà di imporre modalità costruttive, per il rispetto delle normative tecniche, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività. Per favorire l'abitazione principale o permanente, nel caso di onerosità degli interventi, viene prevista un'ulteriore riduzione degli oneri in misura pari al 50 percento di quelli normalmente dovuti ai sensi dall'articolo 64 della legge n. 11/1998.
L'articolo 8 stabilisce l'obbligo dei Comuni di provvedere annualmente ad apportare le variazioni allo strumento urbanistico generale ai fini di assicurare l'adeguamento degli standard urbanistici a seguito degli interventi previsti e a definire le modalità di controllo che deve riguardare almeno il 20 percento degli interventi eseguiti.
All'articolo 9 si prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziano 2010, sia allegato al bilancio pluriennale di previsione il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare previsto dalle normative vigenti. L'inserimento degli immobili nel piano sopraccitato determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone la destinazione urbanistica favorendo i processi di dismissione immobiliare degli enti locali.
L'articolo 10 prevede delle disposizioni specifiche per disciplinare alcune situazioni particolari del quadro normativo legato alle incentivazioni di fonti di energia rinnovabile. Si intende risolvere alcune problematiche tecniche che frenano la diffusione dell'utilizzo del GPL quale fonte di energia alternativa e meno inquinante. Si prevede, con la denuncia di inizio attività, l'installazione del gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi. Per consentire la realizzazione di interventi di coibentazione interna, si prevedono deroghe per il mantenimento dell'altezza utile degli edifici destinati ad uso abitativo a carattere temporaneo pur mantenendo i requisiti igienici?sanitari minimi. Tale previsione normativa, da un lato, consentendo il mantenimento delle altezze esistenti, evita la necessità di demolire e ricostruire gli orizzontamenti per l'adeguamento alle altezze esistenti stabilite, permettendo di tutelare il valore intrinseco del manufatto e, dall'altro, ne limita l'utilizzo nel caso di abitazioni ad uso temporaneo.
L'articolo 11, considerato che il disegno di legge affronta una serie di tematiche di estrema delicatezza e trasversalità, demanda alla Giunta regionale, previa intesa con gli enti locali, la definizione degli aspetti operativi che possano nel concreto individuare meglio le casistiche e gli aspetti applicativi. È importante evidenziare che si andrà a esplicitare la definizione di volumetria esistente per evitare interpretazioni applicative disomogenee sul territorio che possono creare disparità di applicazioni verso i cittadini.
Al capo II gli articoli 12 e 13 prevedono una modifica agli articoli 90bis e 90ter della legge n. 11/1998 concernente gli esercizi di affittacamere. Questa modifica viene proposta per dare la possibilità agli esercenti di questa particolare tipologia di attività, che operativamente più si avvicina agli esercizi alberghieri, di adeguare le loro struttura con gli ampliamenti ammessi dalla legge regionale n. 18/2009 recentemente approvata da questo Consiglio.
L'articolo 14 inserisce il termine di 36 mesi per l'effettuazione della verifica dell'entità e dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati. La verifica sarà predisposta dalla Giunta regionale e illustrata al Consiglio regionale al fine di un'eventuale revisione della legge stessa.
L'articolo 15 dispone la dichiarazione d'urgenza.
Concludendo ringrazio la Commissione per il lavoro svolto, l'Esecutivo per la disponibilità dimostrata e credo che le varie opportunità offerte dal presente disegno di legge ci permettano di premiare chi interviene migliorando il proprio spazio di vita o di lavoro, di incentivare chi interviene per riqualificare un edificio o uno spazio aperto a contatto con aree di maggior pregio ambientale perché, costruendo meglio, rispondendo alle esigenze di chi vive, evitando di consumare nuovo suolo verde, si protegge e valorizza il paesaggio valdostano. Formulo un invito finale: se davvero si vuole contribuire alla discussione su questa proposta in maniera costruttiva e razionale, sarà bene lasciare da parte i nostri sogni di ordine e autorità e cominciare a fare i conti con quello che, ci piaccia o no, è già accaduto sul nostro territorio.
Président - Avant d'ouvrir la discussion générale, collègues, je vous annonce qu'a été déposée une proposition de résolution signée par l'Assesseur Isabellon et les Chefs de groupe Salzone, La Torre et Empereur; je prie de bien vouloir la distribuer. J'ouvre la discussion générale sur le projet de loi n° 45.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Consideriamo questa una legge ad alto tasso di politicità, non un provvedimento esclusivamente tecnico, ma una scelta di campo, una decisione destinata a lasciare tracce e profonde sul territorio. È una legge che tocca delle corde sensibili sul piano economico naturalmente, ma direi anche sul piano affettivo degli interessi personali, della sfera più diretta dei luoghi in cui viviamo, in cui abitiamo e occuparcene con serietà e in modo approfondito è quello che ci compete se riteniamo di fare uso e in modo intelligente delle competenze autonomistiche che sono state conquistate nel tempo e che non dobbiamo sprecare. Questa è una legge che arriva sulla spinta del Governo nazionale, è una legge figlia di una sollecitazione direi di un sasso nello stagno gettato qualche mese fa dal Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi con una tecnica piuttosto audace: la tecnica di annuncio che ha fatto crescere aspettative, desideri, che ha alimentato in un momento sicuramente di disorientamento, di sfiducia, in un momento di debolezza complessiva della Comunità nazionale delle aspettative, delle ansie proprio suonando quasi fosse la chitarra del suo ben noto accompagnatore musicale, solleticando, stimolando il desiderio più profondo che è quello di allargare, di ampliare, di migliorare la propria condizione abitativa, di sentirsi forse anche in qualche modo meno condizionati e gravati da vincoli, da obblighi, da costrizioni. Un colpo di bacchetta decisamente ardito, lo ripeto, e uno stimolo che non ha mancato di sollevare preoccupazioni non soltanto di taglio ideologico - e più tardi spenderò una parola anche per esprimere profondo disaccordo e prendere le distanze da un approccio che è stato esplicitato nella relazione introduttiva del collega Prola a questo disegno di legge -, ma perché ci sono obiettivamente su questo terreno su scala non soltanto locale, ma su scala più ampia, nazionale o anche europea delle problematiche che entrano in campo: pensiamo al dissesto idrogeologico pesantissimo del territorio nel suo complesso, pensiamo a vicende come quella del terremoto che proprio a poche settimane di distanza dall'annuncio, dal lancio dell'operazione casa da parte del "Governo Berlusconi" ha raffreddato gli entusiasmi e ha fatto far riferimento alla necessità di tenere presenti altri aspetti. Nello stesso periodo il Governo, ricorderemo, si apprestava a riportare tranquillamente il periodo di sospensione dell'entrata in vigore di normative antisismiche, c'è stato un repentino ravvedimento e la discussione su questa iniziativa, che il Governo avrebbe voluto immediata, diretta... forse solo in un secondo momento si è reso conto di quanto stesse attraversando la frontiera delle competenze, stesse esondando verso il terreno proprio delle Regioni e del loro legiferare. Ne è nato un accordo: l'accordo Stato-Regioni del 31 marzo di quest'anno, che aveva sancito un equilibrio, era stato un argine rispetto all'impeto di espansione connesso all'esuberanza del Premier e aveva anche ricondotto in un alveo più naturale lo sviluppo di questa iniziativa, con dei capisaldi sulla cui opportunità si può discutere, ma di cui non si può disconoscere la serietà. Il fatto che dovessero essere quelle che avrebbero adottato le Regioni delle leggi a validità temporale definita... lo stesso accordo del marzo di quest'anno dice molto precisamente, fatta salva ovviamente la possibilità delle Regioni di introdurre delle normative diverse, che il senso - e credo che in questo fosse stata recepita una preoccupazione del fronte regionale - fosse quello di una validità a tempo, di una norma che non avrebbe dovuto diventare una norma di sistema, ma limitarsi ad introdurre un criterio e delle regole a tempo determinato... il miglioramento della qualità architettonica e del livello di risparmio energetico dei fabbricati: altro aspetto di sicuro interesse e sul quale anche la nostra Regione si era già mossa negli ultimi anni con l'adozione di provvedimenti, di cui peraltro dobbiamo ancora vedere le concrete ricadute.
In sostanza questa legge poteva essere vista non come un piano casa, come in modo atipico, anomalo e fondamentalmente scorretto è indicato, ma come un'iniziativa contingente, congiunturale legata a questo momento di ripartenza di una stagnante economia e al tempo stesso un'occasione, un'opportunità per imprimere all'edificato in Italia dei criteri qualitativi migliori di cui molte Regioni non erano ancora sufficientemente consapevoli. Dove "cade" questo? Dove "cade" per quanto ci riguarda? Dove applichiamo noi questa linea, richiamata anche nell'articolato, come una linea tendenziale di orientamento del disegno di legge? Lo caliamo su un territorio problematico nel quale credo che sarebbe sbagliato... è opinione comunque nostra che sarebbe sbagliato considerare semplicemente come una verità solare che, quando va l'industria della costruzione, va bene tutto il sistema economico. Qualcuno diceva ieri in un incontro che abbiamo promosso qui al salone regionale, perché vi fosse un minimo di dibattito pubblico intorno a questa iniziativa: quand le bâtiment va, tout va, come modo di esplicitare in due parole l'idea per cui, quando si costruisce, vuol dire che l'economia sta girando.
Siamo però una Regione dai caratteri particolari in cui la costruzione non riflette semplicemente un livello crescente di ricchezza; costruire è creare condizioni di ricchezza, se si costruisce bene, nella misura giusta, nella misura sopportabile dalla nostra Comunità e aggiungerei, sperando che questo non venga mal interpretato, se si costruisce nell'interesse della Comunità locale in modo che resti ancora maître chez elle, abbia ancora quel minimo di controllo sul proprio patrimonio edilizio, non magari in maniera esclusiva, ma in maniera decisiva, prevalente comunque, possa conservare le redini di questo sviluppo. È uno sviluppo, colleghi, lo sappiamo benissimo, lo sanno anche le pietre in Valle d'Aosta, che soprattutto negli anni '50 e '60 è stato uno sviluppo fortemente indotto dall'esterno, fortemente spinto e promosso da economia esogena e da interessi di carattere speculativo, a cui hanno partecipato anche larghe fasce della nostra Comunità traendone beneficio dalla vendita di immobili, dalla vendita di terreno, dalla realizzazione di case, appartamenti che sono rimasti nella proprietà, ma quindi non soltanto e non esclusivamente per la soddisfazione di bisogni primari, né sempre nella misura del controllabile da parte della Comunità locale.
C'era negli anni '60 e '70 una corrente di pensiero in Valle d'Aosta che riassumeva nel motto: "vèn pa ta téra, vèn pa ton terrèn a qui vou ta fèn" - traduzione letterale dell'intervento svolto in patois: "non vendere la tua terra, non vendere il tuo terreno a chi vuole la tua fine" - un pensiero molto netto: quello di non lasciare spossessare la Comunità da una volontà di acquisizione esterna del patrimonio immobiliare valdostano. Era un momento di fragilità della Comunità, un momento di grande debolezza e credo che persone illuminate e intelligenti come il notaio Ottavio Bastrenta... a volte i notai, come fu il caso di Emile Chanoux, hanno maggiore sensibilità degli altri sui grandi fenomeni che pervadono la società, essendo direttamente implicati nella transazione immobiliare, vedono più e meglio e più direttamente di chiunque altro chi vende, chi compra, dove va la ricchezza. Il notaio Bastrenta, da uomo straordinariamente intelligente e colto che era, aveva colto nel segno, aveva credo diffuso un pensiero forte per questa Regione, un pensiero in parte recepito e in parte dimenticato, purtroppo in larga parte dimenticato che ci portava a vedere nella casa, in ciò che edificavamo e in come edificavamo il riflesso di una cultura, di uno stile di vita e nella necessità di avere un ordinato e graduale sviluppo di questi nostri territori un obiettivo elevato. Una scelta di saggezza, un desiderio di qualità legato forse ad una visione che qualcuno potrà considerare bucolica, ma che credo fosse molto sana nel suo punto di partenza e oggi particolarmente interessante da riscoprire e valorizzare. È un angolo visuale questo che non ha molto a che spartire con le conclusioni di questa introduzione al disegno di legge, per cui sarà bene lasciare da parte i nostri sogni di ordine e autorità e cominciare a fare i conti con quello che, ci piaccia o no, è già accaduto sul nostro territorio. Noi facciamo i conti con quello che è accaduto sul nostro territorio ogni volta che imbocchiamo alcune vallate laterali o che traversiamo determinate vie della città, abbiamo molto chiaro cosa è successo sul nostro territorio. Li facciamo i conti, li fanno i nostri figli, li faranno i nostri nipoti con una carenza di spazi e con una qualità dell'edificato che non è stata eccelsa nel corso degli ultimi 50 anni. Proprio per questo il nostro punto di vista è diverso e ai fenomeni di concentrazione urbana, di disordine urbanistico, di sviluppo abnorme della seconda casa... il dato è stato anche portato all'attenzione della Commissione nella sua discussione dall'Associazione dei piccoli proprietari, il dato di metà del nostro patrimonio immobiliare come patrimonio riconducibile alla seconda casa... questi sono dati sui quali noi riteniamo doveroso interrogarsi e non in modo episodico e con provvedimenti solo ad hoc, ma come altri hanno fatto e la discussione di questo disegno di legge è stata l'occasione per andare a vedere come si sono mosse altre Regioni, come si sono mosse altre Province autonome, per esempio identificando già nella loro legislazione quel discrimine fra residenza principale e residenza secondaria o casa vacanze e facendone oggetto di una disciplina diversa, separata, che contenga il fenomeno. Qualche tempo fa il Comune di Ayas ha realizzato un'indagine sulle proprie seconde case, ne ha rilevato un'apertura per meno di 20 giorni all'anno, sappiamo cosa rappresenta una tale scarsità di utilizzo di un volume di edificazione così ampio per il nostro territorio. Da ultimo, per quanto riguarda il contesto su cui caliamo la legge, su cui più propriamente dobbiamo dire calate questa legge, perché non ne siamo sostanzialmente e emotivamente partecipi soprattutto dopo il lavoro della Commissione, che non ha regalato soddisfazioni e grandi esaltazioni soprattutto a chi, come il collega Cerise, l'ha vissuto attivamente in prima persona, facendosi portatore delle nostre proposte... da ultimo, dicevo, siamo in una fase in cui pur tuttavia sta migliorando la qualità dell'edificato in Valle, gli ultimi 10-15 anni hanno dato il segno visibile di una progressiva elevazione della qualità di ciò che viene realizzato, di un miglioramento - anche se non tutto o solo una minima parte tiene ancora conto di criteri di risparmio energetico -, ma la sensibilità paesaggistica, la sensibilità dovuta anche forse ad una maggiore disponibilità economica rispetto a quella delle generazioni che ci hanno preceduto e che hanno dovuto fare i conti con ben altre difficoltà per poter tirare su le case dove piazzavano poi i loro figli e le loro necessità abitative. Oggi si costruisce meglio, oggi siamo in tempi in cui decisamente la qualità dell'edificato è migliorata, per questo ci chiediamo con tale intervento, che vuole essere un'introduzione al nostro approccio al disegno di legge n. 45, se il nostro territorio regge e come all'impatto di questa deregulation valdostana che ha ampiamente travalicato gli stessi confini indicati dall'accordo Stato-Regioni.
Ci sarebbe piaciuto trovarci a discutere di una legge molto selettiva, selettiva negli obiettivi, nei luoghi in cui consentire un ampliamento edificatorio laddove ce n'è effettivamente bisogno, per chi ne ha effettivamente bisogno, più che trovarci di fronte ad una situazione nella quale vengono "aperte le valvole" in modo tendenzialmente indiscriminato. Anche questo è stato oggetto di proposta, di tentativo di riorientamento da parte del nostro gruppo politico: abbiamo portato nella Commissione dei suggerimenti e delle proposte. Crediamo che facendo questo si sarebbe potuto comunque e forse meglio andare incontro alle esigenze del settore dell'edilizia, un settore che non ha bisogno solo di quantità, è consapevole di avere bisogno di un miglioramento qualitativo per tenere il passo, per potersi misurare adeguatamente con l'offerta proveniente dall'esterno e chi segue i lavori pubblici sa a cosa mi riferisco, ma anche nel settore privato oggi ci sono segnali molto forti di concorrenza... la realizzazione di un quadro di attività che sia molto ben identificato, che sia favorevole all'utilizzo di tecniche di realizzazione più adeguate al nostro territorio anche nelle tipologie costruttive, un quadro di piena legalità anche nell'emersione dell'evasione fiscale, che sempre ha colpito storicamente questo settore - dove si è costruito nel settore privato il fenomeno dell'evasione fiscale purtroppo si è sempre manifestato e credo di non dire qui delle cose che susciteranno grande sorpresa - e per quanto riguarda (questo è doveroso da parte nostra) anche l'aspetto di sicurezza sul lavoro.
Quindici giorni fa ci siamo misurati in quest'aula su una legge a cui abbiamo portato il nostro concorso per il sostegno alle vittime del lavoro, è nostra preoccupazione - lo abbiamo esternato anche attraverso alcuni emendamenti - che gli interventi edilizi che si potranno moltiplicare sul territorio nel corso dei prossimi mesi avvengano in modo non caotico, non attraverso utilizzo di lavoro nero, non al di fuori del rispetto dei contratti di lavoro e delle normative di sicurezza, altrimenti poi non vale fare i coccodrilli. Se non mettiamo a monte alcune piccole salvaguardie perché anche il committente privato, il direttore dei lavori, l'imprenditore che operano e che opereranno secondo l'auspicio di questo disegno di legge in modo ancora più diffuso e più intenso... che tutti costoro abbiano ben chiaro che allo sforzo che fa l'Amministrazione, che fa la Regione in questo caso e che faranno per parte loro gli enti locali nell'allargare le maglie deve corrispondere una serietà, una pulizia, una correttezza di comportamenti e di azioni all'interno del lavoro dei cantieri, il Far West non deve esserci; questo è il nostro punto di vista riassunto in una battuta molto semplice. Questo se vogliamo che anche la nostra impresa edilizia, la nostra impresa artigiana, il piccolo artigiano sia partecipe della svolta, che è un ramo (può anche far sorridere) della green economy: quello della trasformazione del patrimonio edilizio in una chiave maggiormente rispettosa dell'ambiente, affinché anche loro siano parte attiva in tutti i sensi di questa trasformazione.
Vi è poi un altro versante che ci preme evidenziare ed è (questa è la domanda classica che ci facciamo di fronte a qualsiasi legge): cui prodest, ossia a chi giova? Tendenzialmente una legge giova a tutta la Comunità, sarebbe però sbagliato se non ci dicessimo che questa legge rischia di giovare molto a chi ha meno bisogno e poco a chi ha nella realtà quelle esigenze cui faceva riferimento il collega Prola nella sua relazione quando parlava di esigenze abitative, di allargamento degli spazi per una condizione lavorativa più adeguata, per una falegnameria che ha bisogno di un locale verniciatura in più e così via. Siamo in un momento, vorrei solo ricordarlo en passant, in cui abbiamo sospeso il pagamento dei mutui... per la maggior parte di questi Signori abbiamo offerto - non è stata da tutti accolta -, considerandola una priorità, la possibilità di non pagare in questo momento i mutui, consapevoli (è stato ricordato poco fa nella discussione di un provvedimento anticrisi) di una carenza di liquidità, di una necessità di ricapitalizzazione, siamo in un momento di debole liquidità. Ora, offrire in questo momento... senza nemmeno poi un adeguato sostegno finanziario, perché non è correlato a questo disegno di legge un intervento che consenta l'estensione di mutui, che consenta incentivazioni di carattere economico, l'unica incentivazione di carattere economico l'abbiamo proposta noi nel provvedimento ed è stata cassata dai servizi delle Finanze, ma tutto questo ci fa esprimere una forte preoccupazione di andare, in un momento in cui è diffuso questo senso di sfiducia e di preoccupazione, a proporre qualcosa che possa mettere in difficoltà. Non è questo un motivo che ci deve far desistere, ma vogliamo anticipare quello che sarà probabilmente un esito di tale percorso ed è che approfitterà prevalentemente di una situazione di questo genere, a fronte di una legge non selettiva come avete voluto in tale provvedimento, privilegerà chi ha maggiori disponibilità, chi ha accantonato risorse e che vuole riorientarle in questo momento sul mattone, più che chi ha un'esigenza di poter sviluppare meglio il proprio spazio vitale essenziale. C'erano anche altre piste da seguire, fra queste non ultima la possibilità di orientarci più nettamente su un sostegno alla manutenzione; noi non abbiamo solo bisogno di nuovi spazi, abbiamo bisogno di manutenere il nostro patrimonio edilizio, lo sanno bene coloro che hanno fatto i sindaci e che conoscono molto bene i loro territori, abbiamo bisogno di mantenere... siamo una realtà che spesso costruisce e poi lascia degradare rapidamente, noi vedremo declinare interi centri abitati nello spazio di pochi anni nei prossimi anni per difetto di manutenzione. Qui tutto questo avrebbe richiesto tempo, più tempo, perché è vero che non siamo i primi ad arrivare, non saremo nemmeno gli ultimi, ma questa fretta anche di voler discutere... avevamo proposto di prendere la pausa estiva visto che l'estate non sarà ancora momento di operatività di tale legge, questa è una legge destinata a valere sull'anno prossimo, perché ci sono ancora adempimenti di Giunta e procedure da sviluppare, poi non so quanti avranno già il progetto nel cassetto, non dovrebbero essere così numerosi, ma lo vedremo successivamente. Da una stima che è stata fatta nella regione Lombardia non più del 10 percento del patrimonio edilizio sarà toccato da questo sviluppo, da noi non so cosa questo potrebbe portare.
Questo provvedimento una cosa la porterà molto probabilmente, questo vogliamo anticiparlo, perché fa parte della valutazione di impatto della legge: la conflittualità, il senso di disparità che emergerà nei nostri comuni fra persone che potranno espandere in questo momento le loro abitazioni, le loro realtà e con dei profili che potranno far sorridere molti di voi, ma sicuramente si riverbereranno in un contenzioso giudiziario molto intenso sia fra privati e Amministrazione, sia dei privati fra di loro. È vero che la legge è molto chiara, dice: "sono fatte salve le normative di carattere privatistico", questo è fuori discussione. Io posso comunque, me lo consentiranno i colleghi, per un minimo di esperienza professionale conquistata sul campo, già sapere che questo tipo di movimentazione ha dei riflessi di forte conflittualità locale, di forte scontro di vicinato e questo si misurerà nel tempo, ma dicevo lo valuteremo poi successivamente.
Ci dispiace in sostanza... mi avvio a concludere questo ragionamento, chiedendo scusa per avere abusato un po' della vostra pazienza... ma siamo convinti che il tema meriti una valutazione approfondita e larga... siamo molto rammaricati che si sia scartata l'ipotesi della legge a tempo. Dal nostro punto di vista fare una legge a tempo eventualmente da prorogare non è la stessa cosa di fare una legge a tempo indeterminato eventualmente da stoppare. Non lo è sotto il profilo psicologico, non lo è sotto il profilo dell'impatto immediato, perché vuol dire allungare la scelta che avete fatto, allungare i tempi di realizzazione di queste opere, non avendo la necessità di presentare nei 18 mesi questi progetti, poi ci preoccupano molto i problemi che indurrà sicuramente lo strumento della denuncia di inizio attività. La denuncia di inizio attività è venduta dal punto di vista anche comunicativo come la grande panacea, la grande soluzione che bypassa il percorso di guerra che conduce alla concessione edilizia. Sono grato della vostra pazienza, ma mi consentirete di sottolineare questo aspetto, perché è anch'esso doveroso. C'è una considerazione generale dell'utilità dello strumento come uno strumento velocizzante: "presento la DIA, il giorno dopo via con la ruspa e posso iniziare"! Anche qui, e senza annoiare i colleghi, permettetemi di sottolineare la pericolosità dello strumento per chi lo utilizza, per il proprietario, per il progettista, per il direttore dei lavori. Ci sono nelle maglie di questa legge, che ancora non ha rivelato tutti i suoi punti deboli, ma li rivelerà molto presto, molti aspetti che indurranno in errore. Auspico che vi sia da parte dei professionisti grande cautela, grande attenzione, ma il fatto di non avere un minimo di dialogo, un minimo di rispondenza con l'Amministrazione, una verifica esterna su quello che viene deciso e realizzato comporterà moltissimi problemi.
I Comuni sono i grandi perdenti di questo disegno di legge, sono i veri sconfitti di tale provvedimento, che rende inutile il grande, l'intenso lavoro che stanno sviluppando per un adeguamento dei loro strumenti urbanistici. I Comuni sono travolti, sono quasi azzerati nelle loro possibilità di intervento e non sono parole mie, sono parole di amministratori locali, poi i colleghi riprenderanno e credo faranno proprie alcune valutazioni che sono emerse da parte degli enti locali valdostani.
Questa assenza di limite temporale, questo spossessamento permanente rispetto a valutazioni anche quantitative dell'edificabile sul loro territorio ne fa un soggetto mortificato in questo momento e un soggetto che non avrà neanche la concreta possibilità di rincorrere a posteriori. Le possibilità di verifica che teoricamente sono ammesse da questo provvedimento sono delle possibilità quanto mai labili e anche queste tali da esporre ad altissima responsabilità chi ne fa uso. Compiango i tecnici comunali, compiango gli operatori municipali che si troveranno di fronte a situazioni difficili, nelle quali dovranno intervenire e assumere loro l'onere di contraddire una denuncia di inizio attività che avvia un'operazione, soprattutto (questo posso dirlo per esperienza) a fronte di ambiti di edificazione come quelli delle grandi stazioni sciistiche, dove c'è chi non esita a mettere sul tavolo della bilancia il peso dei migliori studi legali per poter inchiodare l'Amministrazione. Rammarico quindi per degli obiettivi non perseguiti e forte preoccupazione come tono, come cifra di introduzione per quanto ci riguarda nel dibattito su questo disegno di legge, che non ci pare portatore di quelle soluzioni miracolose che sembra tratteggiare la relazione introduttiva che ne è stata fatta.
Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Grazie, Presidente. Sicuramente la materia edilizia e urbanistica è materia complessa, quindi ogni volta che ci si cimenta nella medesima, anche per fare delle modifiche come quelle contenute in questa proposta, si entra in un campo minato, perché la materia edilizia e urbanistica è densa di tecnicismi, perché è ricca di casistiche che non sono facilmente prevedibili e tutte prevedibili se non in larga massima nei loro dettagli, quindi è semplice e anche facile incappare in lacune o comunque in norme che nel breve o nel medio periodo devono essere modificate. D'altronde siamo abituati a legiferare e a modificare anche poco dopo, insomma la storia di questo Consiglio ce lo insegna, però è naturale che se non si tentasse, non si potrebbe dire: "ci abbiamo provato e ci abbiamo provato per cercare di fare qualcosa di buono". Sicuramente quindi se la materia edilizia e urbanistica è complessa, dico anche che sicuramente questa legge è perfettibile e, se questa legge rileverà delle imperfezioni, potrà essere anche modificata, non sarebbe la prima volta che accade. Fra l'altro, in questa legge l'articolo 11 demanda alla Giunta un'ampia competenza applicativa e la Giunta dovrà lì dimostrare tutta un'attenzione che il Consiglio in questa fase ha tratteggiato in linea di massima, il legislatore ha tratteggiato o meglio sta tratteggiando in linea di massima per principi e per criteri.
È vero che questa legge ha un aspetto politico importante e adesso non vorrei cadere nella comoda diatriba partitica o di schieramento, ma essa nasce dall'intuizione di una persona che non siede in questo Consiglio: nasce dall'intuizione di una persona che si chiama Silvio Berlusconi, che ha fatto un annuncio - come è stato giustamente detto -, un annuncio che è stato ripreso dai mass media e lanciato quindi in pasto all'opinione pubblica e che è passato sopra le teste degli enti territoriali e degli enti locali, ma ovviamente ha suscitato nelle famiglie e nelle imprese quelle aspettative che nessuno prima di noi era riuscito in questa fase congiunturale, politica ed economica a fare. Sta di fatto che questa intuizione, questo annuncio, chiamiamolo come vogliamo, ha trovato poi una sintesi in un accordo, in una limatura immagino, perché ci venne anche notificata dal Presidente della Regione Rollandin lo stesso giorno di quella sigla... un'intesa fra lo Stato, fra il Governo e gli enti territoriali su alcuni principi cardine, che sono stati direi ricordati e rammentati in maniera perfetta e completa dal relatore e che sinteticamente vanno nella direzione di superare la difficoltà economica congiunturale, nel semplificare la burocrazia imperante nel settore, nel cercare di migliorare il patrimonio edilizio esistente, questi sono i tre filoni di intervento. L'accordo ha previsto dei criteri, ricordiamo ed è bene ricordarlo che l'intesa Stato-Regioni salva le diverse determinazioni delle singole Regioni, quindi a statuto ordinario e a statuto speciale, anche nell'ottica di quel New Deal Federale che da tempo ormai ispira i diversi Governi che si succedono alla guida dello Stato italiano, ma soprattutto fa salva ogni prerogativa costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, fra cui la nostra che in questa materia ha qualche competenza in più rispetto alle altre Regioni ordinarie.
Cosa possiamo dire sulle competenze che sono state utilizzate dalla nostra Regione? Che sicuramente la nostra Regione ha approfittato delle sue potestà e mi sembra giusto che le sottolinei anche in questa occasione. Vorrei ricordare anche per onestà di cronaca che l'intesa è stata siglata da Governatori di Regioni del Centro-Destra e del Centro-Sinistra, primo, e Regioni e del Centro-Destra, e del Centro-Sinistra hanno, con le diverse modalità operative stabilite nell'accordo, recepito i contenuti dell'intesa e legiferato in materia. Mi sembra che tutte le Regioni, forse solo la Provincia di Trento è da escludere, siano intervenute in questa materia, cosa sta a significare questo? Che gli enti territoriali, enti politici anche loro per eccellenza, hanno compreso che quella intuizione apparsa come un annuncio forse propagandistico in realtà trovava nel popolo un'esigenza reale, perché se hanno legiferato, è perché non solo dall'alto veniva l'annuncio, ma anche dalla base qualcuno diceva: "forse è opportuno, cari Governatori regionali o Amministratori locali, che interveniate in materia". Crediamo quindi che anche la Regione Valle d'Aosta abbia fatto bene ad adempiere all'intesa concordata e direi che la demagogia spicciola sull'emergenza del terremoto di Abruzzo, sulle norme antisismiche mi sembra di poco conto in quest'aula, anche perché la normativa antisismica del 2003 porta la firma di un Presidente del Consiglio che si chiama Berlusconi e se ne vogliamo accelerare ed effettuare l'applicazione, in ogni caso ricordiamoci che lì c'è stato un intervento da parte di un Presidente del Consiglio e di un suo Governo e non da parte di altri Governi di Centro-Sinistra. Il rallentamento che ha avuto il piano casa a livello nazionale a causa del tragico evento del 6 aprile scorso meglio conosciuto come terremoto d'Abruzzo... penso sia condivisibile e ampiamente giustificato se le attenzioni di un Governo vanno in un luogo dove c'è un'emergenza contingente, grave, pesante e si distolgono da un iter del piano casa, che comunque si è concluso e ha visto le Regioni partecipi e protagoniste per loro conto lungo questo percorso. Dicevo, la Regione Valle d'Aosta ha legiferato in materia, è andata oltre le linee tracciate dall'intesa, tant'è che possiamo rilevare dalla normativa così come è stata scritta che ci riferiamo all'edilizia in generale, sia quella privata che quella pubblica, l'edilizia non solamente quella abitativa, ma anche quella ad uso produttivo, commerciale, terziario. Siamo andati oltre perché abbiamo conferito a questo provvedimento un carattere di strutturalità e non di temporaneità; siamo andati oltre anche come valori dimensionali visto che c'è una percentuale al 45 percento che non era prevista dall'intesa, che si fermava al 35 percento, per quegli interventi di demolizione e ricostruzione che rientrino nell'ambito di piani integrati tra l'ente pubblico e gli operatori privati; siamo andati oltre perché comunque abbiamo introdotto criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica come è stato giustamente ricordato; siamo andati oltre perché addirittura c'è un'appendice che è stata inserita e che va a modificare la legge n. 11/1998 sugli esercizi turistici ricettivi extra-alberghieri. Sono d'accordo allora sul fatto che qualcuno dica: "abbiamo lavorato, direi, in sintonia"; la Commissione ha dedicato indubbiamente del tempo, ore, audizioni di persone qualificate e degli stessi destinatari della norma. Non mi è parso di sentire qualcuno che abbia obiettato contrarietà a questo intervento normativo, perché tutte le categorie che abbiamo audito, inclusi gli Amministratori con i loro distinguo, hanno sottolineato la necessità di tale norma, quindi evidentemente è sentita. Lo sappiamo che è sentita, perché sarà vero che negli anni '60-'70 c'è stato un boom speculativo, sarà vero, come ci è stato riportato in termini statistici, che il 46 percento delle abitazioni che sono ubicate nel nostro territorio regionale oggi sono seconde case, però è altrettanto vero che negli anni del boom edilizio, del boom speculativo, del Far West, chiamatelo come volete, qualcuno ha venduto i terreni per renderli edificabili, quindi per lucrare sulla vendita degli immobili e qualche amministratore ha dato il placet, sia esso regionale, sia esso locale. Se vogliamo criminalizzare il passato, quindi cominciamo a guardarci allo specchio e a dire: "ma perché qualche valdostano ha venduto i terreni a qualche forestiero e perché qualche forestiero ha costruito dei palazzoni alcuni dei quali oggi appaiono come degli obbrobri?". Qualcuno ha ceduto perché il mercato ha trovato l'incontro fra domanda e offerta e qualche amministratore ha autorizzato. Se vogliamo processare il passato, possiamo farlo, ma mi sembra inutile a questo punto!
Non penso che da quegli anni ad arrivare ad oggi ci siano stati degli episodi speculativi di grande rilievo, anzi man mano che la Regione prendeva consapevolezza delle sue potestà in materia e man mano che i Comuni acquisivano il governo del territorio questi due enti come due braccia hanno stretto il privato fino a comprimerlo ai minimi termini nella sua possibilità edificatoria (ius aedificandi), in più la normativa nazionale, la normativa regionale e tutti quegli inghippi che sono stati inseriti dai Comuni o dalle Commissioni edilizie nell'ambito delle loro potestà normative ovviamente a fini più che tutto vincolistici che non di sviluppo programmato. Siamo tutti consapevoli di come sia difficile oggi intervenire anche per una minima ristrutturazione della nostra abitazione, oggi bisogna muovere più carta che non calce e mattoni, sono più i tempi e le risorse che dobbiamo destinare a progettisti, o a consulenti, o a esperti di vario tipo prima di muovere l'impresario che possa demolire e ricostruire quella porzione della nostra abitazione o di qualunque abitazione per poterla rendere più agevole, più conforme alle mutate esigenze abitative o addirittura per intervenire in senso sostenibile, secondo criteri di edilizia sostenibile o per rendere la nostra casa meno energivora, quindi per ridurre i fabbisogni energetici. Oggi ci sono dei percorsi che sono un dedalo in termini di tempo e quindi di costi: intervengono vincoli di ogni tipo, intervengono uffici di ogni tipo, ognuno dice il suo parere e il cittadino è lì che "rimbalza".
Vogliamo allora semplificare la materia? A maggior ragione quando lo facciamo in via prioritaria come dice questa legge per l'abitazione permanente o principale, ossia quella che si chiama in gergo prima casa. Vogliamo aiutare i valdostani a sistemare le proprie abitazioni in maniera più confortevole per le proprie esigenze familiari? Penso non sia un delitto procedere in tal senso, anche perché questa legge va ad agevolare la prima casa e rende più tortuoso il percorso per le abitazioni differenti dalla prima e siamo d'accordo su questo, anche perché la proliferazione che c'è stata negli anni del boom possiamo poi guardarlo rimpiangendo lo scenario bucolico del dopoguerra o definirlo Far West semplicemente, però diciamo che qualcosa si può fare e si può migliorare. Senz'altro con questa legge si possono anche abbattere e ricostruire in toto dei fabbricati che sono degli obbrobri e si possono fare anche con delle procedure che comunque non sono ipersemplificate, ma viene lasciato in capo ai Comuni il fondamentale potere di indicare delle modalità costruttive precise, perché alla fine i Comuni rimangono coloro che governano il territorio, ma non perché lo diciamo noi, perché lo stabilisce la Costituzione: il governo del territorio è in capo ai Comuni; ecco perché noi ci crediamo in questa legge, ci crediamo anche perché la semplificazione è un passaggio fondamentale che è fortemente richiesto.
Crediamo fra l'altro che in Commissione vi sia stata una buona collaborazione, gli emendamenti sono stati presentati, discussi, modificati, alcuni riconosciuti in legge, altri no, ma in ogni caso c'è stato un clima di concordia costruttiva. Questo non per voler nascondere delle formule collaborazionistiche che assolutamente non ricerchiamo, ma si è trattato invece di collaborare fattivamente per trovare una norma che abbia un senso. Tra l'altro, come gruppo consiliare, presentiamo un emendamento al comma 2 dell'articolo 1, di cui poi vi farò cenno quando affronteremo l'articolato. Questo in sintesi il nostro pensiero, ovviamente il nostro parere è stato espresso in forma favorevole in sede di Commissione, sarà tale anche in sede di approvazione, illustreremo dopo l'emendamento e ascoltiamo volentieri le altre considerazioni che hanno da fare i colleghi.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, si tratta di una legge molto importante quella che è in questo momento in discussione ed è per questo che se non fosse che conosco l'amabilità del Consigliere Prola, sarei stato quasi amareggiato dal leggere alcune sue considerazioni che tuonano quasi minacciose nella relazione. So che non voleva certo essere quello il piglio, ma non credo sia il caso in questa sede di limitare così il dibattito, ho avuto quasi la sensazione che qui si volessero evocare persone che non sono presenti in quest'aula, quasi con rammarico a questo punto visto che vengono evocate addirittura in una relazione all'interno di quest'aula.
Una legge importante, dicevo, che a mio avviso presenta molti aspetti positivi. L'idea che si possa abbattere finalmente un brutto edificio, un edificio che non è di pregio, né di qualità, lo si possa riedificare con criteri che sono migliorativi è un'idea completamente condivisibile. L'idea che si possa rispondere ai bisogni di alcune famiglie di adeguamento delle proprie abitazioni senza farle soccombere sotto la burocrazia imperante, che peraltro è una burocrazia che è stata creata da questo Governo, è altresì un'idea assolutamente positiva e condivisibile, per cui bisogna fare attenzione che non è che, quando si affronta un tema di questo tipo e si mettono delle idee condivisibili, poi tutto ciò che si dice che può avere dei limiti metta in discussione dei principi che sono positivi. Vorrei tornare un attimo a monte e cominciare a dire che intanto questo non è un piano casa. Il primo concetto che deve scemare è che questo non è un piano casa; infatti, secondo me, l'aspetto positivo è che la legge recita correttamente un titolo: "Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta", credo sia un titolo molto più consono che non quello pomposo evocato dai giornali che non c'entra niente: non è un piano casa, qui non si risponde ai bisogni di chi non ha una proprietà e ambirebbe diventare proprietario di una casa, è inutile che scriviamo sui giornali: "piano casa", non andiamo a dare la casa proprio a nessuno! Qui si tratta di misure che alle volte vanno a premiare chi di case ne ha già due, tre, quattro o cinque e magari se le fa anche più grandi, non per abitarci lui, perché magari è un single, però ha tre case, se le vuole ancora ingrandire per gli amici che vengono a trovarlo. Da questo punto di vista quindi non è un piano casa, che secondo me può avere nella sua graduazione anche interventi di questo tipo, non è che siano interventi inaccettabili, ma chiamiamo le cose (come spesso mi capita di dire in quest'aula) con il loro nome: non si tratta di un piano che risponde all'aspettativa di coloro che sono senza un'abitazione e questa è una prima considerazione.
Altre cose che, secondo me, sono assolutamente importanti e vanno tenute in considerazione: c'è una diversità per esempio fra il provvedimento che abbiamo approvato senza esitazione qualche tempo fa sulla possibilità di ampliare gli alberghi e quello che andiamo ad approvare oggi, anzi mi sto chiedendo se non stiamo approvando un provvedimento che in parte è in contraddizione con quello che abbiamo approvato l'altra volta. L'altra volta abbiamo detto ci sono troppe seconde case in Valle d'Aosta, bisogna potenziare gli alberghi; adesso approviamo un provvedimento che dà la possibilità di ingrandire le seconde case, così abbiamo chiesto agli albergatori di fare un investimento, di credere nel turismo e poi creiamo le condizioni per cui uno ospiti nella sua casa più persone della sua città e quindi non vada ad usufruire degli alberghi.
Ripeto: queste sono considerazioni principali. La questione principale per me è che in un'operazione di questo tipo che presenta nel nome la riqualificazione del patrimonio edilizio doveva essere assunto come criterio fondamentale il criterio del bello, ossia di ciò che è gradevole, bello a vedersi. Siamo una regione turistica, si è parlato di scempi, di case da abbattere, da far scomparire, d'accordissimo, condivido pienamente; non andiamo però incontro all'errore fatale del creare le condizioni per cui poi ci sarà una nuova generazione di politici che dovrà abbattere ciò che noi abbiamo liberamente lasciato costruire.
La questione del funzionale non è anche questa una questione superficiale, ossia se andiamo a ricostruire completamente degli edifici, dobbiamo pensare che siano il più possibile... soprattutto per quanto riguarda quelli fatti attraverso PUD in cui intervengono i Comuni... ci debbono essere tutti i criteri di accessibilità ai disabili, ossia che siano edifici che non ci costringono dopo due anni a dire: "ma qui si poteva fare un ascensore perché gli anziani non riescono a salire, ma qui i disabili non riescono...". Io sono andato al quartiere Cogne tempo fa, esistono delle case dove chi abita al 3° o 4° piano è un condannato, perché se ha un figlio handicappato o un anziano in casa, non esce più da casa sua. Queste cose non sono questioni di carattere superficiale.
La questione del risparmio energetico continuamente evocata qui: è chiaro adesso è delegata al Governo regionale una delibera che metta in chiaro questi criteri, però c'è tutta una parte di tale legge che non risponderà a questi criteri, sostanzialmente gli ampliamenti non risponderanno agli stessi; anche in questo caso quindi, se si poteva sfruttare una possibilità di miglioramento anche da questo punto di vista, non la si è voluta sfruttare fino in fondo.
Consentitemi poi, non è demagogia, ma senso di responsabilità richiamare sempre alla preoccupazione della questione della staticità degli edifici, certo richiamata nella legge, ma questa è una preoccupazione seria e legittima. Non possiamo illudere tutti che si può tirare su un piano e mezzo in più se sotto non ci sono pilastri e fondazioni che sono in grado di reggere queste tipologie di intervento, andiamo ad illudere un sacco di persone rispetto ad una realtà che non è così.
Infine alcune considerazioni anche di carattere politico. È vero, ci sarà un nuovo modo di procedere da un punto di vista legislativo: si fa prima un annuncio molto vago, non si capisce esattamente cosa ha in testa il genio che ci governa e poi da lì è naturale che discendano degli ottimi provvedimenti. Vorrei dire che intanto c'è stato un forte intervento delle Regioni che ha bloccato questo intervento illuminato e c'è stata una volontà delle Regioni di riappropriarsi di una loro competenza specifica in materia e questo è stato un fatto estremamente importante. Ora, a me non preoccupa che le Regioni abbiano diversificato la loro legislazione, anzi lo trovo un fatto molto positivo, ma rivendico che le Regioni siano intervenute per dire: "no, calma, questa è una roba che assumiamo noi e sulla quale vogliamo dire la nostra". Questo è un fatto politico importante: il fatto che le Regioni abbiano rivendicato la loro competenza in materia, per cui anche su questo tema è interessante che tale legge abbia l'aspirazione di non essere una legge di breve periodo. Abbiamo approvato poc'anzi una legge sulle misure anticrisi che aveva come termine il 31 dicembre 2010; questa legge dice: "no, non ci poniamo un termine", quindi è una legge che, se vogliamo, aspira ad essere di lungo periodo, proprio perché c'è un'alta aspirazione della Regione Valle d'Aosta che dice: "non facciamo un provvedimento da quattro soldi, un intervento tanto per mettere in moto soltanto il PIL"... sembrerebbe un auspicio interessante. Si dice: "noi facciamo una legislazione che vada un po' più là soltanto dalla ripresa economica"; sembrerebbe voler dire: "non è che stiamo solo a muovere la questione economica". Il corrispettivo però doveva essere che a quel punto c'erano dei paletti più chiari e definiti proprio per consentire alla legge di "navigare" sul lungo periodo, mentre invece una legge così aperta che vuole mettere subito in campo delle energie poteva necessariamente richiamare dei tempi più stretti e poi valutare dopo se si fanno altre leggi, riaprirla successivamente; quindi, da questo punto di vista, noto una contraddizione fra questi tipi di comportamento.
Sono convinto che le intuizioni positive esistenti in questa legge avrebbero meritato quell'attenzione in più, proprio per consentire a tutto questo potenziale che vogliamo si esprima in Valle d'Aosta di andare nella direzione giusta, invece in tale modo prendiamo delle cose estremamente positive, ma, ripeto, estremamente positive, ma non creiamo le condizioni da subito perché vadano nella direzione giusta, le teniamo in sospeso. Dovremo aspettare la delibera di Giunta, vedere questi criteri come saranno, come si applicheranno per poter dare un giudizio vero rispetto a questa legge. È come dire... un atto di fiducia: se la delibera della Giunta regionale conterrà tutta una serie di vincoli e di determinazioni, questa potrà anche essere una legge che ha un percorso virtuoso; se invece la delibera del Governo regionale sarà vaga, allora questa davvero potrebbe essere una legge non soddisfacente, non valida. In questo senso abbiamo delle perplessità, perché dobbiamo aprire... una legge che apre tantissimo, ma che deroga poi ad un passaggio successivo la qualità di questa apertura, mentre la qualità di tale apertura doveva essere introdotta all'interno di questa legge. Se andate a vedere in altre Regioni, non si è legiferato in modo sostanziale... ci sono Regioni che hanno fatto scelte diverse e percorsi diversi, ma ci sono Regioni che non hanno fatto scelte sostanzialmente diverse, salvo che dove noi deroghiamo ad una delibera di Giunta che oggi non c'è, loro fanno riferimento a precise leggi regionali, già in atto, di modo che uno è in grado di fare una valutazione di cosa significa l'effetto di questo provvedimento, che invece rischia così su due piedi di creare molte perplessità. Non è un caso che su questo piano casa proprio dai Comuni siano arrivati tanti rilievi di tale tipo, sono arrivati dei rilievi, alcuni dei quali secondo me molto apprezzabili, perché c'è la preoccupazione di chi dice: "se qui mi si crescono di tanto i volumi, vuol dire che nel mio comune possono venire ad abitare tot persone in più, il che significa servizi che devo essere in grado di programmare sulla base di un bilancio". Serve quindi un monitoraggio puntuale di quello che accade, invece qua si dice: "andiamo avanti poi vedremo", adesso il termine esatto che è stato fissato... non sono bravo a memoria... comunque si rinvia troppo in là il monitoraggio di questa cosa. In un tentativo di emendamento che abbiamo fatto saremmo dell'avviso di verificare prima possibile qual è il tipo di intervento, perché può essere un intervento che tocca più un comune che un altro, che necessita di... ho visto che il nostro emendamento in qualche modo è richiamato da quello dell'Assessore Zublena, quindi è una preoccupazione...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... è per dire che stiamo parlando di preoccupazioni che sono condivise... quella di capire come evolve questa situazione, perché il richiamo finale che fanno i Comuni nella loro segnalazione è il richiamo di chi non è contrario in linea di principio al provvedimento, ma che si rende conto di tutti i rischi che può avere un'applicazione di questo tipo di provvedimento.
Su una questione sicuramente abbiamo una riserva fondamentale: quella che riguarda soprattutto le seconde case, mentre l'idea che si possa ampliare tanto un edificio che viene completamente abbattuto è molto comprensibile, perché uno abbatte un edificio, se ne può trarre qualche beneficio, ma l'idea di consentire a tante seconde case di essere ampliate è un'idea sbagliata.
Ancora una considerazione: credo che siamo l'unica... forse sono solo due le Regioni che hanno consentito che l'ampliamento occupi uno spazio di territorio altro separato dalla casa. Questo in palese contraddizione con la relazione, collega Prola, perché se l'ampliamento avviene fuori dal contesto dell'edificio nell'area di proprietà, questo vuol dire occupare spazio e quindi bruciare territorio, occupare territorio, anche questo è un aspetto che noi rileviamo come negativo.
Alla luce di queste luci ed ombre esistenti in tale provvedimento, come Partito Democratico, ci asterremo.
Président - La parole au Conseiller La Torre.
La Torre (FA) - Prendo la parola dopo l'intervento del Consigliere Donzel, non se ne abbia il Consigliere, ma il suo intervento impersonifica quello che, secondo me, ormai è il difetto del PD nazionale: quello di non essere mai chiari e di avere solo una visione problematica delle cose, perché lei elogia la legge e nello stesso tempo ci dice che non la condivide; ci parla di una casa per tutti e poi è perplesso sulle nuove costruzioni e ancora di più sul recupero; ci dice che è cosa buona e giusta il risparmio energetico e poi però di nuovo in maniera problematica non è d'accordo sul fatto di incentivarlo o di premiarlo. Si reclama il bello, perché poi fa anche un richiamo al bello, ma nello stesso tempo non ci dice come si deve concedere questo bello e in quale modo si deve andare a cercare un recupero che vada in quella direzione. Credo, Consigliere Donzel, come le ho detto, che il suo intervento sicuramente sfocerà in un'astensione, perché rappresenta questo: un'incapacità, se non una visione problematica di prendere delle decisioni. Ritengo che invece questa legge oggi sia qualcosa di chiaro, di molto preciso che dà una risposta a delle esigenze della società valdostana, che sono delle esigenze dei cittadini che vengono da loro richieste: la necessità di poter adeguare il proprio patrimonio abitativo alle loro necessità e di farlo attraverso delle regole chiare, non attraverso dei condoni! Attraverso delle regole che gli facciano comprendere quello che possono fare nel rispetto dei comuni, dei piani regolatori che non vengono superati, ai quali al limite questa legge dà - ai Comuni - degli indirizzi su cui essi stessi poi potranno condurre i cittadini per ottenere questi risultati, che sono quelli che in parte citava lei: la ricerca del bello, un recupero abitativo dignitoso, una condizione che metta le persone di sapere che se spendono dei soldi per un risparmio energetico, sono finalizzati a qualcosa, perché noi sappiamo cosa costa adeguare sotto un profilo energetico oggi le case! E questo va premiato, chi investe nel risparmio energetico va premiato! Perché questo è l'interesse che la nostra Comunità deve avere: realizzare un patrimonio abitativo che sia giocato prevalentemente sul recupero e sulla ristrutturazione dei nostri beni e questa è la strada giusta! Ecco che allora, non se ne abbia, sono intervenuto solo perché il suo intervento mi sembrava veramente un intervento che lascia il tempo che trova, mi scusi, perché è un intervento che non chiarisce nessuna posizione!
Questa è una legge che, a mio avviso - ha detto bene il collega Prola -, dà delle risposte tenendo conto anche della nostra autonomia: non abbiamo bisogno che vi sia uno Stato che ci dica quello che dobbiamo fare; noi ci assumiamo la nostra potestà sul territorio e in questo atto dimostriamo che siamo autonomi anche nel prendere tali decisioni, non abbiamo bisogno di aspettare indicazioni provenienti da altre parti! Questa allora è una legge che va sostenuta e un voto per essere tale deve essere un voto chiaro: o a favore, o contro!
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Non è semplice intervenire dopo un lungo dibattito dove si è detto tanto e soprattutto si è cercato di fare il punto della situazione o qual è il progetto, la pianificazione, il come intervenire. Il collega Tibaldi ha detto più volte che questo disegno di legge va a delineare, a mettere chiarezza su come si può intervenire su questo patrimonio esistente; non vorrei fare il nostalgico, però lo stato dell'arte è obbligatorio, non solo in urbanistica, ma a maggior ragione in urbanistica, ma una volta fatto lo stato dell'arte bisogna creare le condizioni per il futuro, per la pianificazione e quindi chiederci che tipo di Valle d'Aosta vogliamo, che tipo di pianificazione vogliamo e con che spirito vorremmo il domani. Questo patrimonio importante, i numeri sono stati enunciati... questo patrimonio che fa la differenza. Arriviamo da un sopralluogo come IV Commissione nelle Province di Bolzano e di Trento, dove abbiamo discusso di promozione turistica, di impianti a fune, di urbanistica; non era prevista nei nostri incontri un'eventuale pianificazione, ma qualche scambio interessante c'è stato e come sempre il nostro gruppo cerca di non essere ambiguo, ma di provare a costruire, di proporre come è stato fatto in Commissione. Come è stato fatto dal collega Cerise in III Commissione per quanto riguarda il disegno di legge n. 28, l'ampliamento sugli alberghi, sul ricettivo e sulla pianificazione del domani. Una settimana fa il collega Cerise presentava degli emendamenti, passatemi il termine, direi di peso politico, non assolutamente di peso amministrativo, proprio per tracciare un percorso e per portare il nostro contributo a questo disegno di legge che è importante. È un provvedimento che è sentito, è stato detto, e condivido il messaggio: è sentito dalla popolazione, non so se da tutta la popolazione italiana, ma è sentito dalla popolazione valdostana e noi abbiamo portato il nostro piccolo contributo a tracciare un percorso in parte alternativo, in parte condivisibile.
Allargando un po' gli scenari, abbiamo potuto analizzare cosa è stato fatto in questi due mesi nelle altre regioni e province e la partenza è sempre lo stato dell'arte, ossia riprendo l'ultima frase del collega Prola, nonché ex Amministratore di un Comune importante: "dobbiamo fare i conti, ci piaccia o no, sul nostro territorio, ma soprattutto su quello che è accaduto", condivido assolutamente, ma questo disegno di legge va a proiettare il domani, quindi, oltre questa frase, andrei sinceramente al secondo passaggio; dunque stato dell'arte, esigenze dei valdostani che condividiamo, ma qual è questo percorso da inserire, qual è questo percorso dove vogliamo andare a marcare, a dare degli impulsi, degli indirizzi ben chiari? I nostri emendamenti presentati in III Commissione vanno proprio in un senso chiaro: quello della temporaneità, perché avremmo voluto che questo disegno di legge si legasse alla congiuntura, alla problematicità, alla crisi economica. Stamani abbiamo parlato di edilizia pubblica, benissimo, questo pomeriggio parliamo di edilizia privata: avremmo gradito sinceramente una temporaneità chiara. Questa possibilità da una parte, dall'altra nei nostri emendamenti - mettiamo nero su bianco - avremmo gradito, su questo ci fermiamo un attimo, una possibilità legata alla qualità della vita dei nostri residenti, dei nostri cittadini; quindi, "legando" alla qualità della vita, avremmo auspicato un chiarimento sulla cosiddetta "prima casa", casa principale, proprio legato alla pianificazione turistica.
Un mese fa abbiamo approvato un disegno di legge importante: il n. 28, che dava la possibilità ad ampliamenti chiari sul ricettivo; avremmo auspicato un chiarimento anche su questo. Andiamo in quella direzione: qualità della vita e dall'altra parte prima residenza. Altro passaggio importante messo in maniera molto semplice a dei massimali, ma non ci siamo fermati a dei massimali, ad un tetto come tante Regioni hanno fatto, ma ci siamo soffermati alla prima parte. "Non è un piano casa" è stato detto, convenzionato, oppure legato a... ma la nostra filosofia, l'indirizzo di tipo politico era quello di dare una possibilità in più a chi ha una prima residenza molto piccola. Non fermiamoci al 20 percento, facciamolo rientrare in una qualità architettonica possibilmente ben inserita, ma diamogli una possibilità di arrivare fino ad una percentuale di 80 metri quadrati, una superficie dignitosa senza legarla ad una percentuale del 20 percento; quindi un altro passaggio importante legato proprio alla qualità della vita, soprattutto a chi al momento non ha queste possibilità, queste superfici.
L'altro emendamento poi - passatemi il termine - di peso era legato al risparmio energetico, che va un po' di moda in questo ultimo decennio forse, ma sull'articolo 2... sugli articoli 3 e 4 il risparmio energetico viene già in parte codificato, sull'articolo 2 avremmo auspicato... perché no?... come ha fatto la Provincia di Bolzano, in maniera diretta, semplice, ma chiara... legato ad uno standard. Nei nostri emendamenti quindi trovate un rimando alla Giunta, poi se sarà possibile integrarlo o che cosa... però non utilizziamo dei sostantivi quali... miglioramento... comparaison... se non c'è indubbiamente una classificazione edilizia... questo era un altro passaggio semplice, ma nello stesso tempo chiaro.
Siamo quindi partiti proprio da un contributo, volutamente un contributo, perché le esigenze arrivano dal basso e - lo ripeto - condividiamo che le esigenze arrivino dal territorio, ma con un percorso, perché poi la progettualità la dà la politica, gli indirizzi... è la politica che può determinare... non li chiamerei paletti, li chiamerei percorsi, perché un paletto sa già di qualcosa di negativo e il percorso invece lo vedo come un qualcosa di positivo, che è legato al domani, che è legato al turismo, che è legato alla qualità della vita, che è legato a chi vive in certe condizioni. Avrei quindi legato veramente questo disegno di legge da una parte alla semplificazione, ma dall'altra proprio a dare quelle risposte che il nostro territorio forse -passatemi questo "forse" - avrebbe persino auspicato. Il nostro contributo quindi è stato chiaro già in Commissione e a maggior ragione sarà chiaro oggi in aula; questo è il percorso umile e semplice ma propositivo che abbiamo messo nero su bianco e che successivamente affronteremo, entrando nel dettaglio. Grazie.
Président - On peut fermer la discussion générale? La discussion générale est fermée.
La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Grazie, Presidente. Come detto e ricordato più volte, questa legge tratta materia estremamente complessa sia intrinsecamente per i tecnicismi, ma anche e soprattutto per una trasversalità dei temi. Devo dire che gli interventi fatti hanno evidenziato come questa legge si presta anche a diverse letture, diverse interpretazioni, che ognuno fa secondo proprie logiche o propri obiettivi. Molto correttamente il Consigliere Louvin ha rilevato aspetti di criticità del territorio regionale: problematicità del territorio per la sua natura geografica e geomorfologica, che rendono disponibile, utilizzabile e fruibile per le attività umane una scarsissima porzione di territorio e la rimanente estremamente problematica per i diversi fenomeni idrogeologici. Problematicità del territorio anche e soprattutto per un edificato che nel tempo si è manifestato in modo estremamente disordinato. Cito quanto ha detto Louvin in relazione al fatto che questo edificato ha risentito di uno sviluppo incontrollato ed esagerato degli anni '50-'60, che ha, come ha detto il collega, risposto a logiche forse speculative. Certo è che negli ultimi 50 anni ci sono 20-30 anni in cui comunque si è costruito secondo indirizzi e norme di piano regolatore, quindi conformemente a disciplina che i singoli Comuni hanno adottato nel proprio territorio. Nell'insieme comunque condivido questo fatto: l'edificazione che oggi abbiamo ereditato è sfuggita a logiche di tutela del paesaggio e del territorio, per non parlare di logiche di sostenibilità ambientale, un concetto peraltro molto recente, e ha risposto piuttosto alla necessità di dare delle soluzioni abitative attraverso cui i nostri genitori hanno attuato un indubbio miglioramento delle loro condizioni di vita in quegli anni, logiche credo tipiche del dopoguerra che noi non abbiamo gli strumenti per criminalizzare. Oggi chiaramente siamo di fronte ad una situazione culturale ed economica molto diversa, questo fa sì che prima di essere genitori che devono legittimamente preoccuparsi di cosa lasceranno in eredità in termini di effetti delle proprie politiche ai propri figli, siamo figli che oggi devono prendersi in carico quanto hanno ereditato. Oggi dunque non possiamo sfuggire al dovere di intervenire, secondo le logiche e la cultura propria dei nostri tempi, su un patrimonio edilizio complessivo che si presenta sicuramente problematico. Un patrimonio che, dal punto di vista strettamente di impatto ambientale, non può distinguere tra prime e seconde case, perché in entrambi i casi c'è il volume, con il suo impatto che interviene sull'ambiente: è un patrimonio di prime e seconde case che ha una variabilità di destinazione legata al tipo di utilizzo che nel tempo viene fatto. Ma dal punto di vista degli impatti e delle pressioni sul territorio e sull'ambiente, questo è un tutt'uno e credo che proprio questa consapevolezza e soprattutto la necessità di intervenire su un'importante riqualificazione sia la chiave di lettura autentica di tale legge, perché ritengo sia la ragione alla base dei principi che hanno mosso questo Governo nella redazione di una proposta di legge che il Consiglio valuterà se approvare o meno.
È stato citato più volte un miglioramento dell'edificato che stiamo registrando in tempi più recenti, riferendoci soprattutto "al bello"; questo miglioramento tutto estetico che noi apparentemente constatiamo nell'edificato credo non sia sufficiente, credo che vi sia al contrario molto da fare per incidere sulla qualità dell'abitazione. Certo, c'è la qualità estetica e architettonica, ma c'è anche una qualità dei materiali e delle tecnologie affinché i nostri edifici rispondano davvero a dei criteri di sostenibilità ambientale. Un concetto che, come molto correttamente nella bella relazione introduttiva il collega Prola ha esplicitato, riguarda un insieme di tecniche, metodi e materiali più rispettosi dell'ambiente, considerati nell'intero ciclo di vita e che garantiscono migliori condizioni di qualità dell'ambiente di vita. È stato più volte sottolineato come noi ci preoccupiamo della qualità della vita delle persone; credo non sia disatteso attraverso questo articolato tale obiettivo che in un'accezione piuttosto ampia ci proponiamo di ottenere. Una legge che certamente sarà perfettibile, con strumenti di revisione e di riconsiderazione che noi abbiamo previsto e che tuttavia è importante poter mettere in atto. Voglio quindi privilegiare questa chiave di lettura, perché credo sia la più aderente allo spirito che ha sotteso la formulazione della legge, pur magari con tutta una serie di limiti e voglio sottolineare come leggere questa norma solo come atto che promuove la speculazione sia veramente un po' di parte e un po' limitativo. Voglio privilegiare una lettura che viceversa interpreta questa legge come una norma che vuole promuovere interventi non temporanei, ma di tipo strutturale, non legati quindi alla mera esigenza di ridare ossigeno all'economia, quanto piuttosto di intervenire sul patrimonio edilizio nel suo insieme per riqualificarlo e per permettere di ridurre quegli impatti che sono particolarmente legati alle soluzioni di risparmio energetico, all'uso di tecniche di edilizia sostenibile, fonti rinnovabili, tutte tecniche rivolte alla minimizzazione dell'uso di risorse e delle emissioni di agenti inquinanti e non ultimo sottolineerei dell'uso del suolo.
Vi è poi un'altra ricaduta molto importante sulla realtà non solo delle imprese, ma anche dei tecnici professionisti locali: sicuramente in primis stimolare l'economia per rispondere a questa esigenza contingente, ma credo più in generale nel permettere la diffusione di una cultura del costruire più sostenibile. Questo significherà qualificare le imprese, oltre che permettere una riqualificazione del ruolo professionale, permettendo un'espertizzazione di queste categorie in un settore abbastanza nuovo che si andrà sicuramente formando. Credo che questo possa offrire ottime opportunità di lavoro per le realtà produttive e professionali, un lavoro che potrebbe anche essere esportato al di fuori della regione e dare delle opportunità di professionalità anche da promuovere verso l'esterno. Certo, la legge è nata su impulso di un'iniziativa del Governo e, a seguito dell'intesa formatasi nella Conferenza del 1° aprile, questo ha indotto anche la nostra Regione ad accelerare una riflessione in modo più strutturale e completo. Questo disegno di legge infatti detta delle misure di semplificazione delle procedure vigenti e disciplina una serie di incentivazioni per favorire interventi di sostenibilità. Il disegno di legge si cala nella realtà valdostana, adattandosi alle nostre specificità e tenendo conto di alcuni aspetti: innanzitutto la competenza primaria in materia di urbanistica e poi un patrimonio edilizio che è caratterizzato dall'importante presenza di seconde case, un territorio dove l'urbanizzazione ha già occupato le aree idonee alla costruzione, quindi la necessità di recuperare e migliorare l'utilizzo delle costruzioni esistenti per ridurre la pressione sulle aree libere. Un territorio, come abbiamo detto, caratterizzato da geomorfologia e microclima che influenzano in modo molto importante i requisiti dei fabbricati e che richiedono pertanto un approccio locale pur nell'ambito di regole comuni. Proprio per questi motivi abbiamo considerato fabbricati con destinazioni d'uso così come disciplinate dalla legge urbanistica in materia, considerando abitazioni permanenti, principale o temporanea, quelle destinate alla conduzione di aziende agricole, anche se con delle limitazioni fissate da certi standard costruttivi. Abbiamo previsto anche di considerare attività produttive, artigianali e commerciali sia di interesse prevalentemente locale, sia quelle non collocabili in contesti urbanistico-abitativi, compresi anche quelli industriali, estendendo anche alle attività turistiche e ricettive.
Come richiamato, la legge prevede tre livelli di intervento, cui sono associati dei premi volumetrici che vanno dal 20 al 45 percento, naturalmente prescrivendo progressivamente delle condizioni più stringenti. In particolare è stato sottolineato come forse sia un po' debole quanto richiediamo come requisiti per gli aumenti volumetrici fino al 20 percento e, pur auspicando che gli interventi producano anche un significativo miglioramento delle prestazioni, non possiamo non tenere conto che i casi reali siano molto differenziati e che forse porre ulteriori limitazioni avrebbe di fatto vanificato anche altri obiettivi della legge che sono stati auspicati: per esempio, quello di pensare proprio alle fasce che hanno meno disponibilità e magari quelle più bisognose di fare dei miglioramenti, dei piccoli adattamenti ai propri fabbricati, oltre all'altro obiettivo che sottende anche la legge: quello di promuovere una ripresa economica, fra l'altro destinata proprio alle nostre imprese locali.
Sono stati più volte sottolineati i timori per una deregulation costruttiva, non dimentichiamo che tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle normative, in particolare per quanto riguarda la stabilità degli edifici e poi anche altra normativa tecnica, per esempio gli impianti e l'accessibilità.
Sulle misure di semplificazione voglio sottolineare come forse la più significativa sia rappresentata dagli emendamenti che ho proposto in aula, ossia la decisione di porre come obiettivo della legge la costituzione di una banca dati informatizzata che, oltre a consentire un monitoraggio degli effetti della legge, permetterà anche di fornire dei servizi ai cittadini in prospettiva e di accelerare i procedimenti delle amministrazioni. In ultimo voglio sottolineare, perché in parte era stato richiamato, come questa previsione di creazione di banca dati si raccordi anche con la previsione già operata dalla legge n. 19/2008, che disciplina il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano alla Regione.
Voglio ringraziare in particolare il personale, i dirigenti dell'Assessorato per aver garantito un coordinamento molto forte in una materia che ha riguardato e coinvolto diverse materie e diversi soggetti. Grazie.
Président - Collègues, je pense que nous pouvons passer à l'examen article par article du projet de loi. On discute sur le nouveau texte approuvé par la IIIe Commission. A l'article 1er il y a l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et l'amendement n° 1 du groupe Il Popolo della Libertà.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Questo emendamento mi pare di un'estrema chiarezza, si potrebbe dire: "dato per illustrato", comunque vorrei fare una considerazione, perché non lo abbiamo scritto così di botto, ci abbiamo ragionato sopra, in considerazione del fatto citato in questa sala da diversi Consiglieri intervenuti in discussione generale che il 50 percento del patrimonio immobiliare della nostra Regione è nelle mani di persone non residenti in Valle. Siamo tutti convinti che questo è avvenuto perché qualcuno ha ceduto, ma questo non vuol dire che oggi nel limite del possibile non possiamo porre dei rimedi; di conseguenza, vorremmo in questo contesto che vi sia un discrimine fra l'abitazione principale permanente rispetto a quella temporanea. Bisogna considerare che questo patrimonio che è nelle mani di persone non residenti nella nostra regione è concentrato in alcune realtà dove il mercato immobiliare è piuttosto fiorente; di conseguenza, vorremmo mettere in atto dei paletti, affinché possano limitare e sicuramente non andare a premiare con dei bonus volumetrici queste situazioni particolari.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Come ho illustrato nella relazione, l'intervento di questa legge prevede tutto il patrimonio edilizio, pertanto riteniamo di non accogliere questo emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 1 le parole: "permanente, principale o temporanea, ad usi" sono sostituite dalle parole: "permanente o principale, ad usi".
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 8
Contre: 26
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Il y a aussi l'amendement n° 1 du groupe Il Popolo della Libertà.
La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Una breve illustrazione. L'emendamento in oggetto presentato dal nostro gruppo intende aggiungere il termine "extra-alberghiere" al sostantivo "attività turistiche e ricettive" per precisare meglio di che tipologia di attività turistiche e ricettive si tratta. Sappiamo che ci sono attività turistiche e ricettive alberghiere, attività turistiche e ricettive non alberghiere o extra-alberghiere, in particolare sono quelle disciplinate dalla legge n. 11/1996 e per un comodo riassunto vi dico che ci sono le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, rifugi alpini e bivacchi fissi, posti tappa escursionistici chiamati anche dortoirs, affittacamere - che peraltro sono stati inseriti anche nell'articolo 12 di questa legge -, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze. Poiché le attività alberghiere hanno una normativa di settore che prevede degli ampliamenti ad hoc come è stato ricordato e la legge n. 18/2009 recentemente approvata da questo Consiglio ha modificato due articoli della legge n. 11/1998, ci sembra opportuno delimitare l'ambito di intervento dell'articolo 1 di questa legge specificando che si tratta di attività extra-alberghiere, poiché le alberghiere hanno la loro normativa di settore, di qui la presentazione di questo emendamento che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - In realtà non vorremmo accogliere questo emendamento.
Rollandin (fuori microfono) - ... come non vorremmo accogliere?
Zublena (UV) - ... Non sarei d'accordo per ragioni tecniche, ma siccome in maggioranza si è deciso diversamente, comunico che si è favorevoli ad accoglierlo.
Président - Est-ce que je peux comprendre la position du Gouvernement?
La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - A parte che qualcuno si immagina tecnico quando non lo è, autentica sì... ma tecnico... qui ho sentito dire delle cose che non sono molto tecniche.
Nel merito dell'emendamento, credo che la spiegazione al di là di quanto è stato detto adesso... la possibilità di una specificazione in extra-alberghiere in questo caso ha un senso, perché abbiamo appena regolamentato il discorso alberghiero, quindi, per evitare che vi sia confusione negli interventi e perché non vi sia una confusione nell'ambito di intervento, credo si possa accettare.
Vorrei solo dare ancora una risposta, se il Presidente me lo permette, a quello che prima era stato suggerito nell'emendamento precedente. Credo che questo tipo di emendamento non sia proponibile perché illegittimo, non è possibile fare una ripartizione e una distinzione in questi termini in legge, non è proponibile, non sta in piedi da un punto di vista legale!
Tornando al chiarimento per l'emendamento, quindi l'accogliamo.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Solo per chiarire la nostra posizione riferita all'emendamento n. 1: non è legata alla residenza, quindi ai residenti proprietari o ai residenti non proprietari, è legata all'abitazione principale o abitazione temporanea. La distinzione nell'emendamento non è legata al fatto se siano o no residenti proprietari...
Président - ... écoutez, maintenant nous avons déjà voté là-dessus, le Président a voulu...
Chatrian (VdAV-R) - ... la risposta è stata che non è legittimo e volevo solo chiarire.
Président - ... d'accord. Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe Il Popolo della Libertà, qui récite:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 1, dopo "attività turistiche e ricettive", aggiungere il termine "extra-alberghiere".
Conseillers présents: 34
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 1er dans le texte ainsi amendé:
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, anche in considerazione dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.
2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere.
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo )
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 2 il y a les amendements n° 2 et n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Grazie, Presidente. All'articolo 1 dove si definiscono le finalità si parla di favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, l'utilizzo di fonti di energia alternative rinnovabili. Nell'articolo in questione purtroppo - l'articolo 2: quello sul quale presumibilmente si concentreranno la maggior parte degli interventi previsti in questo provvedimento - si dice semplicemente: "... a condizione che sia garantito il mantenimento delle prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la compatibilità ambientale dell'unità immobiliare...", di conseguenza noi con il nostro emendamento vorremmo che queste parole fossero sostituite. Le parole "che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento" quindi sono sostituite dalle parole: "che sia garantito il miglioramento del risparmio energetico, utilizzando criteri e tecniche di edilizia secondo gli standard definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 11", con piena fiducia alla Giunta che vada a definire quali sono questi standard.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Colgo l'occasione di questo emendamento per puntualizzare, come quanto prima rilevato dal Partito Democratico, che la realtà sia più complessa da quanto una norma possa pensare di ridurla, che non sia fatta di bianco e di nero, è dimostrato dal problema sollevato dai colleghi di Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, in quanto abbiamo una norma che non è assolutamente chiara, nel senso che si riferisce sia ai poveri che devono ampliare la loro casetta e non bisogna gravare su di loro, sia ai riccastri che hanno una bellissima villa a cui possono essere...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... ai ricchi, mi scuso, Presidente, non volevo offenderla... è una battuta, scusi davvero... ai ricchi che giustamente vogliono ampliare la loro seconda casa. Penso che ad uno che ha anche una seconda casa o una villa gli possono essere richiesti dei requisiti rigidi, mentre ad una persona che è in difficoltà e che ha bisogno di sistemare il figlio in una seconda stanza può essere sufficiente quanto previsto dall'attuale norma. Siamo allora di fronte ad un caso che dicevo: di una norma che vuole regolare tutto e non può regolare tutto, quindi noi facciamo una norma che è insoddisfacente come dimostra perfettamente questo articolo, che ci sono esigenze che non si contemperano, che è impossibile tenere assieme. Ci saranno quindi degli adeguamenti di ville lussuose che non terranno conto di nuovi criteri, di miglioramento dei materiali e quant'altro, ma verranno eseguiti con vecchi criteri come prevede questo articolo della legge che voi votate. È inutile dire "no", è così, la legge dice questo. Noi tale articolo non lo voteremo, ma non abbiamo nessuna esitazione a dire che è una materia che crea contraddizioni, quindi non è possibile tagliare la realtà con un coltello e dire che è tutto chiaro, non è tutto chiaro, sarà molto ambiguo e lo vedremo.
Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.
Pastoret (UV) - Merci, M. le Président. Tout juste pour une précision sur cet amendement.
Capisco la preoccupazione che ha indotto a presentare questo emendamento, cercando di individuare un miglioramento del risparmio energetico, ma dobbiamo fare attenzione perché in questa legge si tratta di una materia che è "coinvolta" anche da altre leggi regionali, in particolare la legge n. 21/2008 che concerne il risparmio energetico degli edifici. In quella legge si prevede un catasto energetico degli edifici, si prevedono tutta una serie di "questioni" che devono in qualche modo normare la capacità energivora o il risparmio energetico degli edifici. Se qualcuno avesse già ottemperato al fatto di dover mettere a norma il suo edificio per avere una categoria energetica molto elevata, quale miglioramento ulteriore potrebbe andare ad apportare? La preoccupazione che abbiamo è di non accettare questo emendamento per non ingenerare delle confusione poi a cascata su un'altra legge che è in vigore in questa regione.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Questo è proprio un argomentare per assurdo, siccome qualcuno è già arrivato o può arrivare al livello ottimale di risparmio energetico allora non facciamo salire gli altri; Signori, abbiamo un'opinione leggermente diversa! Vorrei che facessimo un passo indietro, il passo indietro lo facciamo solo al momento in cui, quando abbiamo discusso del disegno di legge regionale n. 28 riguardante le strutture alberghiere, abbiamo assunto e votato qui un impegno preciso: l'impegno ad armonizzare in occasione del prossimo provvedimento relativo all'edilizia residenziale, ossia questo, i criteri di intervento per tutte le opere ampliative, qui stiamo parlando di un'opera ampliativa fino al 20 percento, comprese quelle oggetto della presente legge, definendo criteri uniformi e vincolanti, parametri e condizioni che determinino - e lì lo abbiamo scritto già - il miglioramento della qualità dell'edificio, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energie alternative e rinnovabili. Cosa vuol dire? Se ti autorizzo a crescere, devi crescere migliorando. Se noi adottiamo la formulazione che ha proposto la Giunta regionale, abbiamo un effetto molto semplice: chi ha una casa a ridotta capacità di risparmio energetico, essendo solo tenuta ad assicurare il mantenimento di questa sua capacità, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche, igienico-sanitarie esistenti, non fa altro che ampliarsi mantenendo quello standard preciso di consumo e anche di condizioni igienico-sanitarie. Non è tenuto a migliorare, noi crediamo sia logico e conseguente dire nel momento in cui innalziamo il complessivo valore del nostro edificato: "tutti quelli a cui diamo il bonus volumetrico, facciano lo sforzo almeno per quella parte di innalzare il livello qualitativo del risparmio energetico"; in caso contrario arriviamo al paradosso per cui solo garantendo il mantenimento, ossia rimanendo bloccati, noi osserviamo il disposto della legge e mi dispiace perché se la leggiamo attentamente, questo è detto: "a condizione che tu mantenga quel livello, se hai uno standard 50, devi rimanere allo standard 50 di consumo; se consumi 100 litri di gasolio all'anno, devi continuare a consumare 100 litri di gasolio". Mi dispiace, ma questa non è una norma di incoraggiamento, non è una norma che va nel senso del miglioramento energetico: è una norma che va nel senso di bloccare l'esistente e di privilegiare un ampliamento in volume non correlato alla qualità edilizia. Questo è uno snodo delicato, lo dico all'Assessore Pastoret che conosce bene tale questione, lo dico all'Assessore all'ambiente che dovrebbe farsi carico anch'essa di questi problemi: per noi non è solo il rispetto formale di quello che abbiamo deciso un mese fa, ma nella sostanza questo è un passaggio qualitativamente essenziale della legge. Il fatto che si voglia mantenere pervicacemente questa posizione di garanzia, che altro non è che frenare ulteriormente lo sviluppo qualitativo della nostra edilizia, ci pare decisamente negativo.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico?sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento" sono sostituite dalle parole: "che sia garantito il miglioramento del risparmio energetico, utilizzando criteri e tecniche dì edilizia sostenibile secondo gli standard definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 11.".
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 5
Contre: 26
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise sur l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
Cerise G. (VdAV-R) - Non intendiamo copiare quanto è stato fatto da altre realtà, ma se prendiamo sia l'intesa sottoscritta dalla Conferenza unificata, che diverse altre Regioni... hanno fissato comunque dei limiti massimi di ampliamento. Noi vorremmo ricondurci in questo binario e andare a fissare dei tetti massimi che sono nel 20 percento della superficie esistente fino ad un massimo di realizzazione di superficie ulteriore di 70 metri quadrati. In questo emendamento vorremmo prevedere... si parla di miglioramento della qualità degli edifici, vorremmo anche migliorare la qualità della vita di chi abita all'interno degli edifici e allora che tutti gli edifici che sono inferiori agli 80 metri possano avere un bonus di ampliamento per raggiungere gli 80 metri. La formulazione corretta dunque è: "L'ampliamento non può essere superiore complessivamente al 20 percento degli indici urbanistici di zona, fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie. Ove la superficie esistente sia pari o inferiore a 67 metri quadrati, la somma della superficie esistente e di quella oggetto di ampliamento non può essere superiore a 80 metri quadrati". Che sia ben chiaro: qui facciamo riferimento agli indici di zona, perché con l'emendamento adottato in Commissione, che fa riferimento ai volumi esistenti... possiamo capire il discorso riferito al volume per quanto riguarda i centri storici, perché non hanno indici, ma per le zone edificabili qui si va a premiare chi già ha avuto di più, perché chi ha costruito in regime di legge-ponte con il rapporto di 1:50 1.000 metri quadrati ha realizzato 1.500 metri cubi. Il 20 percento di ampliamento che oggi gli si permette in funzione del volume va a 1.800; chi ha costruito appena dopo con vincolo di piano regolatore approvato, 0,7, 0,8, facciamo pure 0,8 che non cambia la sostanza, ha realizzato 800 metri quadrati sulla stessa superficie edificabile e con il bonus del 20 percento va a 960, dunque il doppio del precedente. A noi questo sembra decisamente discriminatorio, di conseguenza abbiamo proposto tale emendamento.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Sicuramente il riferimento al volume esistente ha dei limiti, ma pensiamo che rappresenti meglio una situazione evolutiva del tessuto edificato e garantisca così una migliore applicazione a quanto esistente, a prescindere da indici che nel tempo, come ricordato, si sono modificati. Allo stesso modo porre delle limitazioni arbitrarie agli ampliamenti non rappresenta la realtà abitativa di oggi, in cui gli standard costruttivi seguono appunto logiche ed esigenze abitative in continua evoluzione. Ci sono nuovi modi, stili di vita che nel tempo si sono modificati e così di pari passo le esigenze abitative sono cresciute, come illustrato nella relazione del collega Prola. Vi è poi un punto che vale la pena sottolineare: la legge è indirizzata non solo all'uso abitativo, ma anche all'uso commerciale o artigianale, quindi da questo punto di vista queste limitazioni non sembrano applicabili: 77 metri quadrati è chiaro che per una realtà artigianale e commerciale non sono superfici realistiche; per questo motivo non accogliamo l'emendamento.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Credo che la debolezza dell'argomentazione della Giunta meriti un'ulteriore sottolineatura. L'accettazione dell'esistente come punto di riferimento per la crescita volumetrica è un dato estremamente negativo. Laddove si è fatto di più, laddove si è potuto fare di più perché in certi momenti una pianificazione irregolare, inconsapevolmente o consapevolmente troppo larga lo ha consentito - e questo ha anche consentito la realizzazione di grossi squilibri sul territorio -, lì si consente di crescere di più. Perché crescere di un 20 percento su ciò che è già stato fatto al di sopra di una volumetria oggi ritenuta ragionevole vuol dire permettere ancora che zone di carico urbanistico eccessivo di eccessivo addensamento vengano ulteriormente gravate di volume. A noi sembrava e sembra molto ragionevole, lo ha espresso bene il collega Cerise, fare un ragionamento diverso e soprattutto andare nel senso della valorizzazione delle piccole unità più che dell'incremento, che del bonus dato a chi ha già molto in termini volumetrici. Qui siamo ad un altro bivio del nostro modo di vedere le cose, ci sorprende che sia stato così tenacemente fatto proprio dalla Giunta regionale questo modo di vedere le cose quando una funzione riequilibratrice, una funzione di compensazione attraverso tale legge, secondo quei criteri selettivi di cui parlavamo prima, ci sembrava possibile e necessaria. Voteremo ovviamente a favore dell'emendamento che abbiamo proposto.
Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Grazie, Presidente. Le preoccupazioni espresse dal collega Cerise sono già state enunciate in Commissione e sono legittime, mi sembra che siano anche condivise ampiamente, perché il calcolo del premio volumetrico secondo un criterio rigidamente matematico, peraltro però un criterio deve essere individuato, può portare a delle distorsioni di quel tipo. Collega Cerise, però l'indicazione di una norma come questa, come è stato detto, rischierebbe di essere penalizzante se applicata ad attività di tipo non residenziale, primo; secondo, penso che gli stessi tecnici legislativi le avranno suggerito che entrare con parametri numerici così precisi e dettagliati in legge rischia di essere controproducente, conviene piuttosto che sia la Giunta a disciplinare la materia nell'ambito di quella potestà che le è stata riconosciuta nell'articolo 11. È proprio qui, credo, se ho capito bene dagli interventi plurimi che ci sono stati in Commissione, che la sua preoccupazione non è solo sua, ma è di tutti i componenti della stessa e la soluzione sta in quella capacità di applicazione della norma che ovviamente è stata delegata alla Giunta, in virtù di quei tecnicismi giuridici e anche edilizi che non possono essere definiti con una norma numerica come questa che ci viene proposta. Il nostro gruppo si asterrà.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'ampliamento non può essere superiore complessivamente al 20 per cento degli indici urbanistici di zona, fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie. Ove la superficie esistente sia pari o inferiore a 67 metri quadrati, la somma della superficie esistente e di quella oggetto di ampliamento non può essere superiore a 80 metri quadrati.".
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 8
Contre: 23
Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 6 il y a les amendements n° 3bis, n° 4 et n° 4bis du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie. Questo articolo 6 è un articolo sensibile, è un articolo che ha già attirato l'attenzione della stampa nazionale che ha identificato nell'autorizzazione ad intervenire in ampliamento su una serie di immobili localizzati in determinati contesti uno degli aspetti più critici di questo intervento legislativo. Noi abbiamo su questo un approccio che non è ideologico e astratto, ma ci siamo calati nella realtà di tali situazioni, che ricordo in breve coinvolgono sia le aree gravate da vincoli di inedificabilità, sia le aree destinate a parco regionale o ad aree naturali protette, le aree soggette al altri vincoli rispetto a quelli del titolo V del capo I della nostra legge urbanistica regionale e poi in modo molto restrittivo e tale da escludere possibilità edificatorie in ampliamento gli interventi su immobili anche parzialmente abusivi, su immobili oggetto di notifica, su immobili cosiddetti "monumento" o "documento" e sulle unità immobiliari che sono situate nei Comuni che non abbiano provveduto alla classificazione per quanto riguarda la zona di centro storico, la zona tipo A. La nostra idea di un discrimine possibile dal punto di vista della localizzazione degli immobili in cui consentire interventi di ampliamento si pone su una linea diversa da quella che è indicata dal disegno di legge. Lo riassumo solo ad interesse dei colleghi che non hanno ancora avuto modo di approfondire la questione, che saranno interessati a valutarla con grandissima attenzione, anche se questa non è esattamente l'impressione che ricaviamo dal momento e la proposta va nel senso di consentire l'intervento ampliativo a condizione che ci siano autorizzazioni ed assensi sugli immobili soggetti a vincoli diversi da quelli del capo V della legge regionale, invece di escluderli, quindi riportarli nel secondo comma, per quanto riguarda quelli indicati nel capo V. Tanto per capirci perché le sigle dicono poco: siamo propensi ad escludere dalla possibilità ampliativa gli interventi nelle aree boscate, nelle zone umide dei laghi, sui terreni sedi di frana, sui terreni a rischio inondazione e sui terreni oggetto di valanghe o slavine. Sono situazioni già normate dalla nostra legge regionale, si può intervenire in determinati casi e con certe condizioni per sistemare questi immobili, per operare interventi di consolidamento, eccetera. A nostro modo di vedere, consentire l'ampliamento di un immobile sito in un'area soggetta ad esondazione è un controsenso, è una cosa palesemente inutile e permettere anche solo che si avvii un procedimento per tentare di avere un'autorizzazione, un'adesione quando già i Comuni hanno fatto la loro cartografia... li abbiamo obbligati negli ultimi anni a spendere fior di milioni per ridefinire le loro aree soggette a vincolo, ci pare più opportuno che per queste casistiche venga esclusa la possibilità di intervento in ampliamento, mentre la riteniamo ammissibile, ma solo ed esclusivamente per finalità agro-silvo-pastorali all'interno delle zone considerate parco o riserva naturale. Questo per una logica molto precisa: quella di consentire, sempre nel rispetto delle prescrizioni che vengono disposte dalle autorità competenti, anche il leggero ampliamento di un'attività agricola, di un'attività che richieda quel minimo di necessaria estensione della propria superficie, ma sempre ripeto compatibile con le esigenze di natura ambientale. Questo è un discrimine diverso, più serio e rigoroso e non apre quella porta indiscriminata a chi si vuole mettere in moto e chi comincerà fatalmente ad esercitare la pressione sempre più intensa perché in queste zone, in questo momento, in questo luogo si possa fare intervento ampliativo, in aree che sono già state accertate come particolarmente sensibili o pericolose dal nostro ordinamento. Credo che questo sia di buon senso e che sia - è l'opinione del nostro gruppo - una misura precauzionale e un circoscrivere correttamente - mi sorprenderebbe di sentire il contrario -, comprensibile e condivisibile anche da chi ha titolarità di un dicastero dell'ambiente all'interno di questa regione.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Siamo sicuramente consapevoli della sensibilità rispetto a quanto disciplinato da questo articolo, tanto che è stata considerata sentendo proprio gli uffici tecnici che quotidianamente si trovano a gestire tali situazioni per avere la formulazione più aderente alla realtà che ci troviamo a governare. Voglio sottolineare il comma 1, gli interventi in alcune aree gravate da vincolo di inedificabilità, piuttosto che le aree dei parchi, eccetera, sono possibili salvo il rispetto della relativa disciplina d'uso, che già oggi esiste per interventi in queste aree. Naturalmente questa riformulazione del comma non è disgiunta dall'altro emendamento n. 4bis e la riformulazione con lo spostamento al comma 2 di due lettere di fatto determina una situazione ingiustificatamente limitativa del campo di applicazione della legge che, come già avevo detto, vuole raggiungere l'obiettivo di perseguire un miglioramento del patrimonio edilizio esistente. Il fatto che tale patrimonio si situi in parte in aree soggette a vincolo non fa venir meno lo scopo, anzi proprio nelle aree di maggior pregio è auspicabile che questi interventi determinino un migliore inserimento ambientale di edifici sorti, purtroppo, spesso con sole finalità speculative. Credo che la lettura corretta dell'articolo 6 sia quella di voler intervenire sugli edifici che risultano in contrasto con l'ambiente, rimuovendone i motivi di contrasto con interventi che in ogni caso necessitano e saranno soggetti ad un'attenta valutazione da parte delle autorità preposte al vincolo. Non dimentichiamo che parliamo comunque di edifici esistenti, quindi non andiamo a prevedere nuovi volumi. Il comma 2 invece già chiarisce in quali casi, proprio perché gli interventi rischierebbero di alterare edifici di valore come i monumenti, non è assolutamente prevedibile intervenire, escludendo sempre e in ogni caso gli edifici realizzati abusivamente; pertanto non accettiamo l'emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3bis du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono consentiti, fatto comunque salvo il rispetto della relativa disciplina, nelle aree soggette a vincoli, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, previo rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi, comunque denominati, da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli.".
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 8
Contre: 26
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise sur l'amendement n° 4 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
Cerise G. (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Il comma 6 dell'articolo 2 cita: "Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal piano regolatore generale possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio"...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... no, è il comma 6 dell'articolo 2 permettetemi... scusate, non ho grande esperienza, ho fatto un riferimento, non andavo a proporre degli emendamenti su un articolo votato. Dicendo così, il comma 6 dell'articolo 2, quando poi veniamo... ho fatto solo un riferimento a quanto sancito dal comma 6 dell'articolo 2 per venire alla ragione del nostro emendamento, che va collocato alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 - penso di essere stato preciso - dove si dice: "... sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A..." - e qua la relazione che facevo prima... - "... in assenza della classificazione degli edifici di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 11/1998", questi sono interventi che non sono consentiti in assenza di classificazione. Noi proponiamo di mettere: "... nei comuni in cui non sia ancora conclusa la concertazione per la classificazione degli edifici...", perché una buona parte dei Comuni hanno già concluso la concertazione, ma sono in attesa dell'approvazione definitiva; di conseguenza, in questi comuni non sarebbe attuabile questo discorso. Questo avrà poi riflesso anche per un altro emendamento che proporremo, perché giustamente il collega Prola nella relazione ha detto che dobbiamo cercare di spingere il recupero dei centri storici per tutta una serie di ragionamenti che condividiamo nella parte relativa ai principi, ma poi leggendo la legge nell'articolato ci pareva di leggere un'altra cosa, ma questo non ha niente a che vedere con l'emendamento che proponiamo in questo momento.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Grazie, Presidente. Questo emendamento se vogliamo è un po' in contraddizione con lo spirito che ha mosso l'emendamento n. 3bis, che si proponeva una natura più limitativa degli interventi della legge. Infatti, come detto, tende a consentire gli interventi su edifici che sono posti in ambiti delicati, complessi come i centri storici, anche nelle more dell'applicazione e dell'approvazione da parte della Giunta della classificazione, che è parte integrante dei piani regolatori; questo costituisce un'anomala anticipazione di un momento endoprocedimentale, la concertazione, come riferimento per interventi sul patrimonio storico. Pur condividendo la necessità che l'adeguamento dei piani regolatori prosegua celermente per consentire l'applicazione anche a quei Comuni che risultano non avere ancora proceduto alla classificazione degli edifici, si ritiene che non si possa prescindere dall'applicazione della legge all'effettiva vigenza del piano regolatore. Infatti fra il momento della concertazione e quello dell'approvazione, oltre che a decorrere anche parecchi mesi, potrebbero intervenire valutazioni nell'ambito della Conferenza di pianificazione, oppure in sede di approvazione che ne modificano i contenuti, quindi riteniamo più opportuno mantenere il testo attuale, non accogliendo l'emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 4 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"d) sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A, nei Comuni in cui non sia ancora conclusa la concertazione per la classificazione degli edifici ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 11/1998.".
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 5
Contre: 25
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Louvin sur l'amendement n° 4bis du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
Louvin (VdAV-R) - Non mi ripeterò rispetto a quello che ho detto poco fa, perché ho fatto un'illustrazione sostanzialmente congiunta dei due emendamenti: il n. 3bis e il n. 4bis. Questo è l'effetto dello spostamento, che peraltro non è avvenuto... non avete concordato poco fa con la proposta dell'opposizione di andare a spostare il peso verso l'inedificabilità collegata al titolo V del capo I della legge regionale n. 11/1998, ossia per le aree boscate, per le aree umide e soggette a rischio alluvionale, eccetera, e di inedificabilità ugualmente nelle aree di parco e di area naturale protetta, ad eccezione degli interventi connessi ad attività agro-silvo-pastorali purché questo... ci ricollegavamo a quella preoccupazione a cui faceva riferimento l'Assessore nella sua motivazione, che mi è sembrata molto leggera, della necessità di intervenire sul complesso di tipologia originaria proprio indicando che questi interventi non dovevano essere stravolgenti dell'assetto originale e sempre sulla base di un parere favorevole delle strutture competenti in materia di tutela del paesaggio; questa era la filosofia della nostra proposta e quindi la reiteriamo. Grazie.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Per quanto riguarda questo emendamento, ribadisco quanto ho detto per l'emendamento n. 3bis: non avendolo accolto, esso decade, quindi non possiamo accoglierlo.
Président - L'amendement n° 4bis du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau est échu; j'en donne lecture pour mémoire:
Emendamento
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6, come sostituita dall'emendamento n. 4, sono aggiunte le seguenti:
"e) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998;
f) nelle aree insistenti sui parchi nazionali o regionali o sulle aree naturali protette, ad eccezione degli interventi connessi ad attività agro?silvo?pastorali, qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.".
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 33
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 2 (Donzel, Carmela Fontana )
Le Conseil approuve.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise sur l'article 7.
Cerise G. (VdAV-R) - Niente di particolare, volevo solo mettere in evidenza una contraddizione al comma 1 dell'articolo 7, dove si dice: "Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle normative tecniche di settore". Io presento oggi l'inizio attività, domani inizio i lavori e opere di modesta entità nel giro di un mese sono ultimate. Non so come fa ad andare poi... è una realtà questa, se uno fa un intervento modesto con un'impresa in un mese realizza l'opera. Lì ha 30 giorni, ma se vado a 30 giorni quando ho finito i lavori, non so quale indicazione... va benissimo così, non cambia la sostanza della legge, tanto mi pare che c'è il monolite ben compatto!
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Pour l'article 10 je dois vous annoncer qu'aux fins d'une meilleure exposition de la loi, les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 10 seront déplacés en tant qu'articles singuliers dans le chapitre 2, sera ainsi introduit le chapitre 3 qui comprendra les articles 14 et 15 qui auront une nouvelle numération.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 11 il y a l'amendement n° 1 du Partito Democratico, l'amendement n° 5 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et les amendements n° 1 et n° 2 de l'Assesseur Zublena.
La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Trattandosi di una materia molto delicata e complessa: criteri, parametri, condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici... l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, mi rendo conto che l'urgenza del provvedimento debba richiedere una delibera di Giunta, però la nostra intenzione era chiedere che su una materia di questo tipo arrivassimo ad una legislazione di tipo regionale. Di tanto in tanto peraltro si accenna che una legge in materia esiste già, se esistesse una legge in materia specifica, andrebbe a questo punto precisamente indicata. Secondo noi la delibera di Giunta può essere lo spunto per addivenire ad una legge specifica regionale in materia su questioni di questo tipo che hanno una valenza di assoluta importanza secondo noi, alla luce del fatto che questa legge non ha un carattere limitato nel tempo, ma ha un carattere che si proietta in là nel tempo, cosa che richiederebbe una normativa specifica che segue nel tempo questa cosa.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Di fatto diciamo che il monitoraggio che viene auspicato è previsto, perché vengono messi in piedi sistemi...
(interruzione del Consigliere Donzel, fuori microfono)
... di che emendamento... non ce l'ho allora...
Président - ... nous sommes à l'article 11...
Zublena (UV) - ... non ce l'ho... c'è scritto...
Presidente - ... come non c'è? Eccolo qua, emendamento n. 1...
Zublena (UV) - ... chiedo scusa, ma non mi era pervenuto l'emendamento, ora ce l'ho ... Penso che norme nel settore di fatto siano già allo studio, come quella sulla certificazione energetica o in materia di sostenibilità ambientale, di cui sono appena uscite linee guida nazionali; quindi lo valuto un po' come un appesantimento e un di più rispetto ad iniziative legislative che sono in essere, perché di fatto le delibere di Giunta saranno tutte improntate ad indirizzi nazionali o derivanti, in materia di certificazione energetica, dalla legge regionale n. 21/2008. Il principio può essere sensato, ma nel caso specifico ci asteniamo.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du Partito Democratico, qui récite:
Emendamento
Alla fine dell'alinea dell'art. 11 si aggiunge:
"in attesa di una specifica legge regionale, il cui iter sarà avviato entro la fine del corrente anno.".
Conseillers présents: 34
Votants: 12
Pour: 8
Contre: 4
Abstentions: 22 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Viérin Laurent, Viérin Marco, Manuela Zublena)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise sur l'amendement n° 5 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
Cerise G. (VdAV-R) - Praticamente nell'attribuzione al deliberato di Giunta di tutta la fase applicativa di queste norme sarebbe da aggiungere la seguente lettera: "dbis) i criteri per il recupero dei bassi fabbricati di cui all'articolo 11bis", che è il nuovo articolo che proponiamo; di conseguenza, non so se sia il caso che illustri l'articolo in oggetto, che è sempre relativo a dare una spinta ad un recupero, seppure modesto, dei centri storici. Noi abbiamo i centri storici che sono così... c'è una distribuzione proprio disomogenea, poi anche mal... di edifici bassi fabbricati, chiamiamoli, in alcuni piani regolatori sono classificati come baracche, in alcuni sono semplicemente uniformati come bassi fabbricati, ma sono fatiscenti, i Comuni non possono autorizzarne la ricostruzione. Le persone non li demoliscono perché bene o male nella realtà, specialmente nei centri storici che hanno ancora una parte di attività rurale, sono indispensabili; di conseguenza, vengono fatti degli interventi oggi di sostituzione di una lamiera, domani di un puntello che cede e ce li ritroviamo lì. Crediamo almeno con l'introduzione dell'articolo 11bis di favorire il recupero di questi edifici con una serie di condizioni. Di conseguenza proponiamo: "Nei Comuni in cui si è già conclusa la concertazione..." - qui facciamo ritorno al discorso di prima, mi pare che forse non sia stato capito il senso della nostra proposta quando diciamo "conclusa la concertazione" - "... per la classificazione degli edifici ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, i bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente possono essere recuperati, in armonia con il contesto, nel rispetto della superficie esistente. I bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente aventi superficie superiore a 30 metri quadrati possono essere recuperati, in armonia con il contesto, con un limite di superficie di 30 metri quadrati..." - dunque non generalizzato, ma ricondurre essi a delle esigenze indispensabili - "... decorso il termine di cui all'articolo 14 senza che sia avvenuto il recupero, i fabbricati di cui ai commi 1 e 2 devono essere demoliti". Di conseguenza avremo uno strumento che permetta nell'applicazione della legge, perché andiamo a definire un termine alla stessa... indipendentemente da questo permette da una parte il recupero dei fabbricati, risolvendo parzialmente questo problema di riqualificazione dei centri storici, perché dovrebbe avvenire in armonia con il contesto... invitavo anche a riconsiderare il discorso, quando si è parlato dell'aspetto della classificazione, mi pare che non sia stato recepito bene il concetto.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Da una lettura soprattutto da parte dei tecnici dell'Assessorato, questo articolato sembra introdurre alcuni dubbi interpretativi e anche delle contraddizioni che necessiterebbero comunque un approfondimento degli obiettivi per poter arrivare ad un articolato più applicabile. Diciamo che in generale non è chiara la ragione dell'emendamento, perché il testo di legge in discussione non pone limitazione agli interventi sui bassi fabbricati, anzi li favorisce quando prevede che nei centri storici sia possibile intervenire sui fabbricati purché non classificati monumento e documento e negli edifici di pregio ambientale solo con interventi di cui all'articolo 2, viceversa su quelli classificati in contrasto già questo testo prevede che non vi siano limitazioni, quindi si possano fare interventi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. Diciamo che questa previsione di limitazione ai 30 metri quadrati potrebbe essere anche una riduzione della superficie esistente di un basso fabbricato, quindi appare un po' anomalo che la legge si occupi solo di una categoria di edificio definendo dei criteri specifici. Gli uffici mi segnalano anche che è poi da valutare sotto il profilo giuridico: infatti come è immaginabile di procedere per esempio alla demolizione di fabbricati che legittimamente sono stati edificati, anche se si tratta di bassi fabbricati che oggi vengono giudicati non più consoni al contesto in cui si situano; nel momento in cui sono stati costruiti erano legittimamente costruiti. Siamo quindi dell'avviso di non accogliere questo emendamento.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Solo per un chiarimento, perché in alcuni piani regolatori ripeto... ho qua la definizione della classificazione degli edifici: monumento, documento, pregio, insomma inseriti... e poi c'è la definizione di baracche, tettoie e assimilati, gli uffici a cui lei, Assessore, fa riferimento hanno detto che questa dicitura va interpretata come basso fabbricato. Sono gli uffici del suo Assessorato che hanno dato questa definizione, perché il nostro emendamento subito parlava di baracche e tettoie, che sono fatiscenti, in profondo degrado, che deturpano il contesto nei centri storici specialmente dove sono avvenuti degli interventi anche di recupero qualificanti degli edifici insistenti sulle zone A e che potrebbero in questo modo essere recuperati non indiscriminatamente, per questo abbiamo messo il limite dei 30 metri, perché ci sono delle realtà dove magari è appoggiata una baracca contro l'altra e con delle superfici piuttosto consistenti. Volevamo dare una risposta ad un'esigenza che è molto sentita in queste realtà, comunque con dei limiti e che avesse permesso successivamente la demolizione di queste baracche e tettoie che non erano state poi oggetto di un intervento di riqualificazione. Tutto lì.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Solo per sottolineare che questo è oggettivamente un tema molto delicato, credo che anche in Commissione, da come ci è stato riferito, vi sia stato un certo dibattito su questo argomento. Quello che ha detto l'Assessore sulla difficoltà oggettiva di immaginare che la soluzione sia quella di pensare che sopra i 30 metri non sia più un qualcosa di deturpante... tant'è che si dice qui: "lo abbatti" e sotto i 30 metri va bene, è una condizione che non so su quali parametri si basi. Perché oggettivamente, rispetto alle baracche che conosciamo, 30 metri sono dei garage 5 per 6 e non capisco da cosa e come emerge il 30 metri, perché qui voglio sottolineare che è detta una cosa che fra l'altro non so come stia in piedi, ovvero se io dico: se accetto i 30 metri, se vedo che sopra ai 30 metri demolisco... e poi si dice: "decorso il termine di cui all'articolo... senza che sia avvenuto il recupero, i fabbricati di cui ai commi 1 e 2 devono essere demoliti". Attenzione, questi che sono illegittimi dovevano già essere... questa è un'autodenuncia, perché poi io dico: "i bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente aventi superficie superiore a 30 metri...", qui la premessa è che sono già in contrasto con l'ambiente; quelli che sono superiori ai 30 metri quadrati possono essere recuperati. Attenzione, allora come lo giustifico questo da un punto di vista legale? Questi sono già in contrasto con l'ambiente! Allora in armonia con il contesto... ma il contrasto con l'ambiente... con un limite di superficie di 30 metri quadrati, quindi decorso tale limite io mi autodenuncio e devo demolirli... qui c'è una situazione abbastanza complessa. Credo che il problema dei bassi fabbricati non si possa risolvere con questo articolo. Esiste il problema perché effettivamente nei centri storici questa problematica è aperta, però risolverla così secondo noi non è una soluzione, perché primo non si capisce la logica dei 30 metri... è un po' come la logica prima dei 67 metri, 70 metri, 80 metri, sulla base di cosa si dicono queste misure? Io non ho capito qual è la ratio per cui dico 70, 80 metri e, se dico 90, cambia qualcosa? Qui se dico 40 metri, 32... in base a cosa dico 30 metri? Adesso diciamocela tutta: non è che se io avessi un riferimento normativo di qualsiasi tipo, una dimensione che possa essere collegata... è a spanne! Questa è spannometrica! Ma se andiamo nei comuni, se io permetto di fare un fabbricato di 30 metri, è un bel garage! E sopra i 30 metri lo demolisco in parte per arrivare fino ai 30 metri e a 30 metri lo lascio anche se in contrasto con l'ambiente, ma come faccio a dire questo? Capisco il problema, ma non è questa la soluzione, mi permetto di sottolinearlo, anzi, secondo me, apriamo un capitolo difficile, perché sono tutte autodenunce! Questo è un aspetto molto delicato, quindi credo che la ragione per cui non accettiamo questo sia di buon senso, anche perché non ci sono spiegazioni per dare un significato a tale metratura; non ho mai sentito un riferimento ai 30 metri delle baracche e penso di essere sul territorio da un po', non ho mai sentito da nessun Comune... e nessun regolamento ha mai immaginato una roba del genere. Come non avevo mai sentito il discorso dei 67 metri, 70 metri: se sono i 70 metri, posso portare a 80... quel discorso che avevamo fatto prima. Secondo me, quando entriamo troppo nel particolare dei metri, andiamo a perderci, questa è una situazione oggettiva. Ripeto: condivido la preoccupazione per l'esistenza... poi chiamiamoli bassi fabbricati o baracche, adesso la dizione interessa poco, ci capiamo sul contenuto; questo è un problema, però la soluzione non è questa... né la possibilità di fare una sanatoria, perché questa sarebbe una sanatoria definitiva per tutti, in contrasto con l'ambiente! Voi allora che avete detto che questo... per carità, che non sia un qualcosa contro l'ambiente... qui è scritto, l'emendamento dice chiaramente che i bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente fino a 30 metri vanno bene, allora non ho capito: negli ampliamenti degli altri del 20 percento ci avete detto che vogliamo stravolgere l'ambiente, andare contro l'ambiente! Qui è scritto chiaro: "in contrasto con l'ambiente" e vanno bene se sono fino a 80 metri, perché sono bassi fabbricati! Ma dove sta scritto? È scritto così...
(interruzione del Consigliere Giuseppe Cerise, fuori microfono)
... ho letto il secondo comma...
Président - ... ne parlez pas ainsi...
Rollandin (UV) - ... chiedo scusa, solo per dire che questo emendamento mi sembra di difficile applicazione, questo voglio dire, perché non ha delle oggettive basi di calcolo e soprattutto crea delle difficoltà sotto il profilo dell'applicazione a livello comunale.
Président - Je peux vous donner la parole, mais pour déclaration d'intention parce que c'est déjà deux fois que vous êtes intervenu!
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Approfitto della dichiarazione di voto, che sarà favorevole, per precisare al Presidente che, se leggeva correttamente tutta la frase, era scritto non che i bassi fabbricati fino a 30 metri vanno bene, ma una cosa ben diversa! "Nei comuni in cui si è già conclusa la concertazione per la classificazione degli edifici ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 11/1998, i bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente possono essere recuperati, in armonia con il contesto, nel rispetto della superficie esistente", quelli che sono ripresi sulla cartografia di classificazione, tanto per essere chiari! E quelli che sono superiori ai 30 metri possono essere recuperati nel limite della superficie di 30 metri!
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 5 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 è aggiunta la seguente:
"dbis) i criteri per il recupero dei bassi fabbricati di cui all'articolo 11bis.".
Conseiller présents et votants: 34
Pour: 8
Contre: 26
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Nous avons l'amendement n° 6 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui introduit l'article 11 bis qui est échu; j'en donne lecture pour mémoire:
Emendamento
Dopo l'articolo 11 è inserito, all'interno del Capo I, il seguente:
"Art. 11bis
(Disposizione transitoria)
1. Nei Comuni in cui si è già conclusa la concertazione per la classificazione degli edifici ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, i bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente possono essere recuperati, in armonia con il contesto, nel rispetto della superficie esistente.
2. I bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente aventi superficie superiore a 30 metri quadrati possono essere recuperati, in armonia con il contesto, con un limite di superficie di 30 metri quadrati.
3. Decorso il termine di cui all'articolo 14 senza che sia avvenuto il recupero, i fabbricati di cui ai commi 1e 2 devono essere demoliti.".
Nous avons l'amendement n° 7 toujours du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Tra gli aspetti che abbiamo sollevato nella discussione generale c'è anche quello della legalità degli interventi condotti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, lo abbiamo evidenziato ricollegandoci ad una tendenza normativa ormai in via di generalizzazione che anche le stesse pubbliche amministrazione hanno fatto propria per rendere sempre più generale l'impegno ad una regolarità contributiva, assicurativa e antinfortunistica sulla base di quanto prescritto. Colleghi, credo non sia ignoto a voi che è sufficiente che si aprano dei cantieri in valli laterali come la valle di Gressoney e si mettano a presidio le forze dell'ordine all'ingresso della vallata per fermare non pochi automezzi che trasportano lavoratori occasionali e non esattamente in regola, che accedono quotidianamente ai luoghi di lavoro. Sappiamo tutti che ci sono dei fuggi-fuggi generali al momento in cui qualcuno, con titolarità di funzione di controllo, si avvicina ai cantieri e questo anche per cantieri di grandi dimensioni, anzi forse più spesso per cantieri di grandi dimensioni che per piccoli cantieri. Se "apriamo le valvole" ad un'attività edificatoria intensa - questo è lo scopo della legge e queste saranno probabilmente le risultanze di questo intervento se sarà definitivamente varato oggi -, ci troveremo di fronte a qualche centinaio di cantieri aperti contemporaneamente in questa regione, con un ricorso ad una manodopera che oggi non è presente in questa Valle, con un afflusso di lavoratori in buona parte... lo sappiamo, è un dato sociologico, d'altra parte conoscete meglio di me gli studi sul settore delle imprese edili... con cantieri che faranno ricorso a manodopera extracomunitaria, a manodopera occasionale e con situazioni molto diversificate. Ora, lo ripetiamo, è per cercare quanto meno di attenuare, perché non sarà possibile rimuovere i fenomeni di incidenti e anche gravi sui luoghi di lavoro... chiedere che questi interventi abbiano la massima regolarità non sulla base di un appesantimento di controllo, ma sulla base di un'attività di autocontrollo fatta in sede di svolgimento dei lavori ad opera del direttore dei lavori ci sembra la soluzione più opportuna. Chiediamo quindi con questo emendamento che al direttore dei lavori competa un onere di denuncia antecedente l'avvio dei lavori agli enti previdenziali e assicurativi infortunistici per i soggetti che vi sono obbligati, che sia lo stesso direttore dei lavori, visto che lo si responsabilizza al punto da farne un soggetto che in qualche modo si sostituisce anche alla pubblica amministrazione, a svolgere attività di controllo, di annotazione e di comunicazione agli enti previdenziali. Chiediamo poi che il committente dei lavori abbia a sua volta un semplice onere, nel momento in cui provvede al pagamento della rata di saldo, di acquisire il documento di regolarità contributiva, ossia che si verifichi semplicemente che c'è stata regolare contribuzione. Ritengo che nessuno in quest'aula sia difensore di posizioni di illegalità e di trascuratezza in quest'ambito, credo che mettendo questi oneri in capo a chi farà interventi non di piccolo ampliamento... stiamo parlando in base a questo emendamento di interventi che superano i 100mila euro di spesa, quindi una soglia decisamente più elevata, una soglia che obbliga ad una perfetta trasparenza in questo campo. È un onere minimo, è un onere che già adesso, per la verità, molti rispettano e fanno proprio, crediamo che questo sia un momento di responsabilizzazione a cui non si può sottrarre un intervento legislativo di queste dimensioni.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Lo spirito con cui è stato presentato questo emendamento può essere condiviso, nel senso di garantire la sicurezza, fare in modo che vi sia la regolarità delle attività sul cantiere, che vi sia la presa in carico delle responsabilità da parte del committente.
Vorrei solo sottolineare due cose. Per questo tipo di intervento c'è una normativa precisa, specifica che anche ultimamente è stata presa in considerazione proprio per semplificarne le norme e per evidenziare che nel cantiere ci deve essere la possibilità di intervento fatto in modo tale che si garantisca la sicurezza e che sia possibilmente unificato fra i tanti operatori che devono andare sul cantiere. Tutta questa materia quindi ha già una sua regolamentazione. Non ce l'ho qui, comunque la legge... abbiamo fatto una riunione ultimamente con i vari responsabili della sicurezza INAIL, INPS, lavoro dell'USL, tutti gli organi competenti che svolgono i controlli... laddove sono codificati tutti gli interventi che sono a carico dell'imprenditore, del committente e quindi anche del lavoratore, tutte le norme di sicurezza. Assolutamente quindi questa materia ha già una sua normativa specifica, non può essere inserita qui, ma non perché non vogliamo la sicurezza, abbiamo appena parlato in tal senso e abbiamo specificato che vorremmo fare anche su questo un'azione preventiva. Addirittura abbiamo fatto come Amministrazione, in accordo con questi enti, un piano per intervenire al momento in cui si apre il cantiere, quindi è chiara l'intenzione di far di tutto perché si evitino gli incidenti. Lo spirito è condiviso, ma non con tale metodo, perché è già normato! Per cui ci asteniamo su questo per la semplice ragione che ha già la sua normativa.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Dobbiamo avere delle fonti di informazione diverse, mi rammarico che il Presidente non mi possa indicare in sede di discussione la normativa a cui si riferisce, perché questo suggerimento ci è venuto dalle rappresentanze dei lavoratori, quindi mi sorprende che esistano già delle normative specifiche e che si attaglino a tale tipo di interventi. Mentre sappiamo esserci una disciplina molto regolata per quanto riguarda gli interventi della pubblica amministrazione, non ci risulta che vi sia in questo momento una rete di sicurezza da tale punto di vista per gli interventi a committenza privata. Sarete sicuramente più edotti di noi, ci siamo confrontati con degli esperti del settore che ci hanno sottolineato l'utilità di inserire questo tipo di salvaguardia. Se ci sono già, ben vengano, ma mi sorprende che, avendo noi presentato questa mattina l'emendamento, non ci sia stato comunicato che lo stesso poteva essere superato da una normativa esistente, saremmo stati ben lieti. Non vogliamo con questo pensare di mancare di fiducia e di stima nei confronti del Presidente, però - ripeto - a noi non constano disposizioni precise in tale materia, quindi insistiamo per l'adozione di questo emendamento. Naturalmente domani avremo modo di confrontare se questo emendamento aveva o non aveva una sua precisa logica e una sua precisa funzionalità. Sappiamo delle iniziative che sono in corso, sappiamo delle riunioni che si sono svolte nel comitato, ma anche lo svolgimento dei lavori all'interno di questo comitato ha delle risonanze esterne di tipo diverso, tant'è che a noi sono venute sollecitazioni ad intervenire normativamente per questo preciso aspetto, l'emendamento quindi è mantenuto. Grazie.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Dall'approfondimento fatto in queste ore, che potrebbe essere magari non esaustivo, la sicurezza dei cantieri, su cui c'è la massima attenzione e sensibilità da parte di tutti noi, Consiglieri ed Esecutivo, anche alla luce degli incidenti frequenti e rilevanti che hanno colpito la nostra regione, è una tematica già disciplinata da norme statali, in particolare viene segnalata all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ad una lettura di questo emendamento non appare pertinente introdurre qui questa norma specifica, riguardante soltanto, fra l'altro, una parte di cantieri, creando delle disparità rispetto a tutti gli altri cantieri che sono e saranno operativi in Valle d'Aosta.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 7 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Dopo l'articolo 11bis, inserito dall'emendamento n. 6, è inserito il seguente:
"Art. 11ter
(Adempimenti contributivi delle imprese)
1. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4, e per quelli di cui all'articolo 2 il cui importo sia superiore a 100.000 euro, il direttore dei lavori provvede a:
a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;
b) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza.
2. Il committente dei lavori, prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall'impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori.
3. L'impresa, per la realizzazione di opere di qualsiasi importo, deve applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore.".
Conseillers présents: 34
Votants: 5
Pour: 5
Abstentions: 29 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Donzel, Empereur, Carmela Fontana, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Rigo, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Il y a l'amendement n° 8 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Abbiamo proposto questo emendamento anche in seguito ad un'interpellanza che avevamo portato all'attenzione per capire quali erano gli orientamenti della Giunta sulla materia della pericolosità dell'amianto, questo successivamente a quell'incendio che aveva interessato un edificio con copertura in amianto che aveva avuto bisogno di un intervento di protezione per circoscrivere la zona per evitare possibili contaminazioni. Vorremmo dunque introdurre in questa legge sugli interventi soprattutto quelli di demolizione e ricostruzione, dove ci siano delle forti presenze di materiali con fibra di amianto... che poi rappresentano, come era stato in quella occasione ben esplicitato, dei costi consistenti per lo smaltimento, perché deve essere affidato ad imprese specializzate vuoi per la rimozione che per lo smaltimento... dunque la manipolazione dell'amianto è consentita solo a persone qualificate ed autorizzate; di conseguenza, vorremmo introdurre un principio e in questo caso di un discorso di riqualificazione... dove avviene la demolizione totale per un contributo economico da parte dell'Amministrazione regionale a sostegno dello smaltimento di tale materiale nocivo. Grazie.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - La tematica dello smaltimento dell'amianto rientra nelle iniziative previste da questa legge; infatti, come avevo detto in occasione dell'audizione in III Commissione, nell'ambito della delibera di Giunta in cui si andrà a declinare cosa significa sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità degli edifici era intenzione introdurre modalità di smaltimento dell'amianto connesse al premio volumetrico. Per quanto riguarda gli incentivi economici, la legge prevede anche, sempre con delibera di Giunta, che si possa provvedere a determinare ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo, nel caso in cui si usino in modo significativo tecniche di edilizia sostenibile, oppure si attui un miglioramento importante della sostenibilità ambientale. Questa azione consentirebbe anche di evitare un meccanismo per cui, da un lato, la Regione dà un contributo e, dall'altro, poi, il privato deve pagare degli oneri alla stessa pubblica amministrazione. Su questa tematica l'Assessorato, come richiamato anche a seguito della risoluzione, sta procedendo nella predisposizione di documentazione per poter accedere ai finanziamenti che erano stati annunciati dalla legge del 1992 dello Stato. Eventuali finanziamenti quindi riguarderanno tutti gli interventi di bonifica dell'amianto e non necessariamente solo legati ad ampliamenti volumetrici; quindi in quella sede cercheremo di armonizzare il tipo di incentivo legato ad una certa modalità di smaltimento dell'amianto, per questo non riteniamo in questa sede accoglibile tale emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 8 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Dopo l'articolo 11ter, inserito dall'emendamento n. 7, è inserito il seguente:
"Art. 11quater
(Interventi particolari)
1. Nel caso in cui gli interventi di cui alla presente legge comportino la necessità di procedere allo smaltimento di materiali contenenti fibre di amianto, la Regione concede un contributo per spese di smaltimento regolarmente attestate, pari all'80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 80.000 euro.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in annui euro 100.000 per il 2009 e in annui euro 500.000 a decorrere dal 2010, trova copertura sul fondo globale di cui al capitolo 69020 (Attuazione del piano energetico?ambientale) del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione.".
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 8
Contre: 23
Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Maintenant il y a l'amendement n° 9 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Ripeto: non vogliamo copiare situazioni esterne, ma credo sia... almeno mi pare l'unica o una delle poche che non abbia previsto una discrezionalità ai Comuni. Proponiamo questo emendamento: "I Comuni possono escludere l'autorizzazione degli interventi previsti dalla presente legge in relazione a specifiche zone del territorio, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e aree verdi". Con riferimento all'intervento del collega Tibaldi prima, che diceva: "i Comuni possono esercitare il governo del territorio, perché hanno 30 giorni per poter determinare tipologie costruttive", credo sia un po' riduttivo chiamare governo del territorio l'indicazione di come può essere un intervento dal punto di vista costruttivo, vorremmo che fosse più marcata questa funzione di governo del territorio.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Lo spirito con cui è costruita la legge è quello di un'applicazione omogenea nei confronti dei cittadini, ci sono già ampie fasce di fabbricati sul territorio regionale che per loro natura saranno soggetti a forti limitazioni perché situati in aree sottoposte a vincoli. Non pare quindi opportuno inserire altre ulteriori limitazioni, la cui natura non è ben specificata nell'emendamento. Fra l'altro, ci si chiede, queste limitazioni ricadrebbero in una variante di piano regolatore? Voglio ricordare poi che l'articolo 8, comma 1, prevede che i Comuni provvedano "a verificare annualmente gli standard urbanistici... anche apportando le eventuali variazioni allo strumento urbanistico generale al fine di garantire il rispetto degli standard urbanistici previsti dal piano regolatore". Non accoglieremo quindi questo emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 9 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
Dopo l'articolo 11quater, inserito dall'emendamento n. 8, è inserito il seguente:
"Art. 11quinquies
(Limitazioni imposte dai Comuni)
1. I Comuni possono escludere l'autorizzazione degli interventi previsti dalla presente legge in relazione a specifiche zone del territorio, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e aree verdi.".
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 5
Contre: 26
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Maintenant il y a l'amendement n° 1 de l'Assesseur Zublena.
La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Lo darei per illustrato perché nell'intervento ho spiegato come questo emendamento intervenga nell'ottica della semplificazione e anche del controllo e della verifica dell'efficacia della legge.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 de l'Assesseur Manuela Zublena, qui récite:
Emendamento
Dopo l'articolo 11 del dl, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis
(Disposizione finale)
1. A partire dal 1° gennaio 2010, la Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), avvia l'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata anche al fine di gestire l'elenco degli interventi effettuati ai sensi della presente legge.".
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 29
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Président - Nous avons l'amendement n° 2 de l'Assesseur Manuela Zublena, qui récite:
Emendamento
Dopo l'articolo 11-bis del dl, è inserito il seguente:
"Art. 11?ter
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 11-bis è determinato in euro 350.000 per l'anno 2010 ed in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio e nell'obiettivo programmatico 2.1.5., al capitolo 21880 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 29
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 14 il y a l'amendement n° 2 du Partito Democratico et l'amendement n° 10 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Per quanto concerne il comma 1, ritenevamo importante che fosse messa una data specifica ad un tipo di legge che secondo noi doveva avere un carattere temporale alla luce del fatto che su molte materie, come si è visto, ci sono a nostro avviso dei passaggi molto delicati che meritano degli approfondimenti, soprattutto alla luce del fatto che la delibera di Giunta che deve seguire sarebbe ancora meglio se diventasse una vera e propria legge regionale specifica di settore, che determina come sono le case che hanno certi criteri di compatibilità, di rispetto del risparmio energetico e quant'altro. Siamo quindi dell'avviso poi, altro aspetto importante, che il porre un paletto stimolerebbe molte persone ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi. È un momento difficile, non tutti hanno consapevolezza della necessità di investire la propria liquidità, ci sono tante persone che hanno anche delle difficoltà in questo momento a fare delle scelte di investimento. Il fatto di non mettere una data limite sposta nel tempo l'idea di dire: "ma tanto non lo faccio quest'anno questo intervento, vediamo come vanno le cose, vediamo se risolve il problema della crisi" e a differenza di altre Regioni che hanno messo il paletto, ma non per fermare... come dire? c'è qualcuno che dice: "mettiamo il paletto, perché così nessuno fa in tempo a costruire", io sono perché... invece mettere un paletto accelera la volontà di costruire, noi abbiamo bisogno di una risposta immediata, abbiamo bisogno che dei lavori partano immediatamente. Il paletto quindi era messo non per far finire una legge, perché alla fine del 2010 possiamo dire: "siamo una Regione autonoma, prolunghiamo questa legge di un anno, di due o di tre", ma il paletto incentivava immediatamente l'intervento. Non è quindi una norma messa lì per dire: "fermiamo lo scempio del territorio", ma è una norma che vuole accelerare gli interventi veri e utili, quelli che noi abbiamo detto vorremmo più normati. Senza paletti penso che la norma rischia di essere un flop, molte persone dicono: "mi prendo del tempo per fare questa cosa, tanto durerà 36 mesi", vedremo, ma fra 2-3 anni non risponderemo all'emergenza che abbiamo oggi di risposta in termini di lavoro.
Per quanto riguarda il comma 2, abbiamo votato a favore dell'emendamento proposto dall'Assessore in cui ci riconosciamo, quindi il comma 2 è ritirato.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - L'emendamento in realtà è simile all'emendamento n. 10 di Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, perché introduce un termine all'applicazione della legge. Come detto, abbiamo privilegiato un aspetto strutturale dell'azione della legge pur consapevoli che forse questo non coniuga l'esigenza di un rilancio immediato, ma si pone l'obiettivo di interventi più ragionati, complessi e più qualificanti, quindi richiede più tempo, perché un termine molto breve evidenzia l'impossibilità di fare interventi più significativi. Non siamo quindi favorevoli a questo emendamento.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Se posso, solo una breve notazione che ci è stata fatta, che fa da contraltare a quello che è stato adesso dal collega Donzel. La preoccupazione è anche quella che, essendo un momento di crisi, la disponibilità per fare gli interventi non sia così comoda per tutti, è questo il punto, perché da una parte abbiamo sentito la paura che tutti intervengano, come diceva prima Louvin: "mamma mia, qui tutti apriranno cantieri!", io ho la preoccupazione che non ci sia questo, il dramma è questo! Spiego solo la ragione per cui ci sembrava di non dover mettere un tetto, ma di fare una riflessione dopo tre anni per capire cosa bisogna fare, con determinati limiti, per agevolare questo. Adesso diamo la possibilità di attivare un meccanismo, ma guardate che non è che tutti abbiano i soldi e la disponibilità per farlo, se vi fosse, vorrebbe dire che metà del problema lo abbiamo risolto, ma non è così! Non è che non vogliamo mettere il paletto per dire: "va bene, si farà quando è comodo", si farà quando si hanno i mezzi, quando si può! Questa è la nostra preoccupazione e quello che ci è stato detto dalle categorie di artigiani, dei proprietari è stato questo tema: che avere la possibilità di organizzarsi per fare il tutto con un tempo minimo... che francamente non può essere legato a questa data. Solo per spiegare le ragioni, non è una questione ideologica, ma una questione molto pratica. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Illustro anche il nostro emendamento, che va in linea con quello del PD. Condividiamo l'impostazione, nel senso che però non abbiamo la stessa preoccupazione che ha il Presidente, perché nell'esercizio della sua potestà legislativa giustamente come ricordato dal collega Donzel, la Regione dopo il discorso temporale che è stato fissato, sia poi di 18 mesi o fine aprile come abbiamo messo noi, perché c'è il discorso della delibera di Giunta che chiede i suoi tempi, prende atto dei riflessi che questa legge ha avuto nel contesto valdostano e dice: "la rinnoviamo integrandola o andando a verificare...", non mi pare che questo sia un problema. La preoccupazione che abbiamo noi è che non si attivi l'attività edilizia in quanto farà chi può, giustamente farà chi può e non saranno purtroppo quelli che hanno delle possibilità limitate, ma hanno delle esigenze primarie riferite al discorso della prima abitazione, che saranno penalizzati, questo in un contesto generale; comunque questo non va a precludere, 18 mesi, si fa la verifica e si prosegue e questi potranno, quando potranno, intervenire.
Vorrei anche ricordare che il discorso di introdurre un limite temporale all'efficacia di questa legge è una delle osservazioni che è stata fatta anche dal Consiglio permanente degli enti locali, è tardi non ve la leggo tutta, ma solo la conclusione: "l'assenza di una previsione temporale implica conseguenze impattanti dal punto di vista pianificatorio e di controllo del patrimonio edilizio da parte delle Amministrazioni comunali". Questo è da chi sta governando il territorio oggi, che ne viene un po' espropriato da tale legge, che esprime queste preoccupazioni.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du Partito Democratico, qui récite:
Emendamento
L'articolo 14 è così riscritto:
"Articolo 14
1. Le misure previste dalla presente legge sono in vigore fino al 31.12.2010, data ultima per la presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all'art. 5.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta avvia un'opera di monitoraggio al fine di verificare l'entità e la natura degli interventi per garantire una corretta applicazione sul territorio regionale.".
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 8
Contre: 26
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 10 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Emendamento
L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Disposizione finale)
1. La presente legge cessa di avere efficacia il 30 aprile 2011.".
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 8
Contre: 26
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise, pour déclaration d'intention.
Cerise G. (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Credo che la nostra posizione, la nostra visione sull'argomento in discussione sia stata sufficientemente chiarita dal nostro Capogruppo e dal collega Chatrian, che sono intervenuti in fase di discussione generale, dunque semplicemente alcune considerazioni sulle ragioni che ci spingono ad esprimere un giudizio fortemente negativo su questo provvedimento legislativo. Quando abbiamo preso in visione il testo di questo disegno di legge presentato dalla Giunta, in attuazione dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata, il primo impatto è stato di stupore. Lo abbiamo però analizzato con attenzione, con senso di responsabilità e lo spirito costruttivo che ci contraddistingue pur non condividendone i contenuti e l'impostazione, riconoscendo ingenuamente a questo testo contraddittorio ed iniquo l'attenuante della fretta con cui era stato redatto. Abbiamo dunque tentato di portare il nostro contributo per migliorarne il contenuto e ricondurlo agli indirizzi dell'intesa. La nostra disponibilità ha purtroppo incontrato in Commissione una posizione "ingessata" arroccata in difesa del testo della Giunta e, se possibile, peggiorandola con alcuni emendamenti.
Il disegno di legge, dicevo, è iniquo in quanto, introducendo un bonus volumetrico con percentuale fissa indipendentemente dal volume originario, premia chi più ha, iniquo perché non privilegia minimamente l'abitazione principale o permanente rispetto alle seconde case, delle quali il 50 percento, come è stato detto in precedenza, è proprietà di persone non residenti in Valle; è contraddittorio perché, rispetto all'articolo 1, che definisce le finalità che richiamano l'esigenza di favorire il miglioramento e la qualità degli edifici, nonché l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, contenute anche negli indirizzi dell'intesa... queste finalità vengono poi disinvoltamente ignorate nell'articolato, in particolare all'articolo 2 in riferimento al quale si concentrerà la maggior parte degli interventi previsti da questa legge. Crediamo che lo sviluppo urbanistico ordinato e sostenibile non possa essere misurato in metri cubi o in metri quadrati di cemento.
Questo disegno di legge espropria inoltre la competenza comunale in materia di gestione del territorio, azione non certamente coerente con la legittima rivendicazione di autonomia che questa Assemblea ha sempre sostenuto e sostiene con forza nei confronti dello Stato e che proprio là, fra l'altro, la disattende verso i Comuni, proprio in una materia che ha i suoi riflessi diretti sulla Comunità locale. Mi corre l'obbligo di sottolineare che questa legge si pone l'obiettivo della riqualificazione del patrimonio, non sia stato... avrebbe potuto favorire la riqualificazione dei centri storici almeno per quella parte riferita a quei bassi fabbricati o comunque come vogliamo poi chiamarli, permettendone il recupero e in quei comuni che, dicevo bene, avevano già attuato, definito la concertazione per la classificazione degli edifici. Non è certo consuetudine del nostro gruppo accodarci a giudizi negativi espressi nei confronti della nostra realtà regionale, da organi di informazione, associazioni varie o singole persone, anzi ci scandalizziamo di fronte a certe affermazioni a volte assurde e ne assumiamo le difese, ma non è purtroppo questo il caso. Su tale disegno di legge dobbiamo registrare la nostra condivisione dei numerosi giudizi negativi espressi, non solo, ma a questi si aggiunge il nostro profondo dissenso. Ci rammarichiamo, Assessore Zublena, che sia stata proprio lei, in qualità di Assessore all'ambiente, la regia di questo iter legislativo, lei che abbiamo sempre reputato essere particolarmente sensibile in tale contesto. A nostro avviso, la Valle d'Aosta ha perso un'occasione: l'occasione di riqualificare la propria immagine in questo contesto e porsi come esempio da seguire. Noi diamo pertanto a tale disegno di legge la nostra bocciatura convinta e senza appello. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Credo che il dibattito ci abbia confermato tutte le ambiguità che abbiamo sollevato rispetto a questo tipo di provvedimento e speriamo che alcune possano ancora essere recuperate dalla delibera di Giunta, quindi non disperiamo che alcuni aspetti possano essere recuperati. A nostro avviso si trattava di una legge straordinariamente importante per la Valle d'Aosta, perché è una legge che è sotto i riflettori di tutto il Paese, tutti stanno guardando come si legifera in ogni regione; era l'occasione per far vedere che la Valle d'Aosta è capace di legiferare meglio delle altre Regioni. Secondo me, abbiamo fatto un provvedimento che, come dimostrato anche dal dibattito, dalle esitazioni, dalla non comprensione di alcuni passaggi, non ci mette a capofila fra le Regioni che stanno normando su tale aspetto; questo per me è un grosso rammarico, perché c'erano le possibilità di fare tale cosa.
L'altra considerazione è che nei provvedimenti legislativi importanti la Valle d'Aosta ha sempre avuto attenzione per le fasce più deboli; come confermato da quanto detto anche dal Presidente in questa sede, probabilmente molte persone non hanno le risorse per intervenire subito, ecco noi facciamo un provvedimento... che dice: "chi ha i soldi si metta a fare e chi non ha i soldi stia a guardare", è questa la Valle d'Aosta? Non credo. Proprio quelle persone che già abitano in case che non hanno qualità, che non hanno qualità ambientale, eccetera, avevano bisogno di un provvedimento che tenesse conto anche di questa realtà; una realtà di cui la maggioranza è consapevole, perché lo ammette in quest'aula, tale provvedimento non ne tiene assolutamente conto. Da questo punto di vista, rimangono le nostre perplessità.
Un provvedimento non prorogabile, bisognava fare questa legge, quindi non si può dire "no" ad una legge di questo tipo, ma certo ci aspettavamo molto di più, e confermo anch'io un giudizio dato dal collega Cerise, anche rispetto all'attenzione che normalmente le Commissioni e il Consiglio regionale danno ai pareri dei Sindaci del Comitato permanente degli enti locali, mai come in questo caso sono state disattese alcune pressanti richieste da parte dei Sindaci, mai come in questo caso!
Dal nostro punto di vista, rimane questo giudizio di astensione, che non giudichiamo assolutamente ambiguo; giudichiamo una posizione che spero consenta anche successivamente, grazie all'intervento di una delibera di Giunta nel merito, di porre dei paletti, di mettere rimedio a qualcosa che in questo momento non è assolutamente chiaro nella legge, non nella nostra posizione!
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - A conclusione di questo dibattito vorrei molto brevemente fare le seguenti considerazioni: la prima, con questo disegno di legge si è previsto un intervento che va nella semplificazione delle procedure per ottenere alcuni risultati nell'ambito dell'edilizia; secondo, una riqualificazione del patrimonio. Due obiettivi che sono non solo dichiarati, ma che nella legge emergono chiaramente.
Chi ha voluto inserire in questo il piano casa, che non c'è più... tant'è che il piano casa, intervento per l'edilizia residenziale, è oggetto di un intervento che in questo momento è stato previsto con una prima tranche di finanziamenti a livello nazionale di 300 milioni di euro in accordo con le Regioni, che hanno chiesto 550 milioni di euro per gli interventi per la casa, per chi non può avere... per l'edilizia residenziale, eccetera: quello è il piano casa che dovrà essere portato avanti dalle Regioni! In questo provvedimento chiaramente non c'è la soluzione per chi non ha la casa, questa è la soluzione per chi ha la casa e la deve adattare ad alcune situazioni familiari o comunque che devono essere registrate. Se non si prende come punto di riferimento questo dato, sicuramente si giudica tale progetto di legge insufficiente: ma perché non era l'oggetto del disegno di legge!
Come chi ha voluto sottolineare il problema del rapporto con i Comuni: il rapporto con essi è stato collaborativo, essenziale e ha avuto la possibilità di esplicitarsi in emendamenti che hanno chiaramente indicato cosa volevano. I Comuni volevano due cose: loro avevano parlato di DIA onerosa, cosa che non si poteva ottenere, la Commissione ha lavorato bene, ha fatto un distinguo fra le operazioni di DIA e le operazioni di concessione edilizia che, come tutte le concessioni edilizie, sono onerose e quindi vanno ad intervenire e a sanare questa richiesta dei Comuni. I Comuni avevano chiesto che vi fosse un'indicazione ad un certo punto per fare un esame di quello che era successo; abbiamo messo il limite che a tre anni si fa una relazione su quello che viene fatto. Vi è la registrazione dei fabbricati e di tutto quello che avviene, abbiamo la possibilità di presentarvi fra un po' quello che succederà e quello che ci auguriamo succeda, perché qui il discorso è che siamo chiamati a legiferare in accordo con un impegno che è stato portato avanti da tutte le Regioni, indipendentemente dal colore politico. Dirò di più: che alcune delle Regioni questo piano lo avevano già anticipato e reso perenne. La Lombardia lo aveva già fatto, l'Emilia lo aveva già fatto; quando si è parlato di questo, hanno detto: "ma noi lo abbiamo già fatto questo e addirittura non abbiamo messo limiti!". Io credo sia giusto dichiarare le insoddisfazioni che possono essere legate ad atteggiamenti che risentono di influenze esterne, che vogliono dire che in questa legge bisogna a tutti i costi pensare che si va contro l'ambiente e contro tutto, non è così! Qui si tiene conto... innanzitutto si è fatto un riferimento specifico ai volumi esistenti proprio per avere un parametro chiaro, perché il riferimento agli indici portava fuori campo, il problema che ha sollevato il collega Cerise esiste, ma se andavamo a dare un'indicazione precisa degli indici, andavamo a penalizzarne alcuni, per cui con riferimento agli indici non solo aumentavi, ma avresti dovuto demolire, perché gli indici erano completamente cambiati! Ora, credo che questo disegno di legge dia sostanza ad un'esigenza sentita da tutti i Comuni, sentita da quelli che hanno delle situazioni che effettivamente vivono con l'aspettativa di poter prevedere delle modifiche sostanziali; questo è stato detto. Vi è la possibilità di un controllo specifico, credo che ad un certo punto oggi noi possiamo solo augurarci che questa legge possa avere gli effetti desiderati, ossia che si faccia una riqualificazione attenta del patrimonio abitativo e di quello che abbiamo a livello di patrimonio edilizio nei singoli settori a livello di Comuni. Riteniamo che questa sia una legge molto positiva, frutto di una concertazione e di un dibattito molto attento svolto in Commissione, accettando anche quegli emendamenti che erano ragionevoli e qualificanti nell'ambito del progetto presentato, quindi riteniamo di aver fatto un lavoro che va nella direzione che la gente si aspetta. Grazie.
Président - Je soumets au vote le projet de loi:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 26
Contre: 5
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Presidente - Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo è convocata per domani mattina alle 8,30.
La seduta è tolta.
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La séance se termine à 21 heures 9.