Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 698 del 28 luglio 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 698/XIII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione".

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ GENERALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente titolo reca disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi degli articoli 2, comma primo, lettera a), e 3, comma primo, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nell'ambito delle disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali).

Articolo 2

(Cooperazione con lo Stato e le Regioni)

1. La Regione e lo Stato si forniscono, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente titolo e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.

2. La Regione promuove e concorda con le altre Regioni lo scambio di notizie e altre forme di collaborazione, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese nel bilancio, secondo criteri di omogeneità.

3. La Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.

Articolo 3

(Pianificazione finanziaria)

1. La Regione, ai fini dell'attuazione delle politiche regionali nel periodo previsto dal bilancio e del conseguimento degli obiettivi generali nello stesso periodo, adotta il metodo della pianificazione finanziaria.

2. A partire dall'anno finanziario 2010, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, valutato il quadro complessivo socio-economico, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di bilancio per unità previsionali di base, intendendosi per tali le aggregazioni di capitoli coerenti tra loro che evidenzino le linee della pianificazione finanziaria.

Articolo 4

(Sistemi informativi e tesoreria regionale)

1. La Regione si avvale di sistemi informativi per l'elaborazione del bilancio, del rendiconto e per lo svolgimento delle operazioni contabili e della gestione finanziaria e patrimoniale di cui al presente titolo. A tal fine, la Regione si avvale anche del servizio di tesoreria regionale che può collegarsi ai medesimi sistemi informativi per lo svolgimento delle operazioni ad esso affidate e per l'elaborazione dei conti giornalieri e periodici di cassa.

CAPO II

BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 5

(Definizione e validità del bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione, di seguito denominato bilancio, è costituito dal bilancio annuale e da quello pluriennale ed è lo strumento finanziario di programmazione della Regione. Il bilancio è redatto in termini di competenza e copre un periodo non inferiore al triennio. Gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale coincidono con gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio e una relazione di accompagnamento contenente, tra l'altro, i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa.

Articolo 6

(Natura del bilancio)

1. Il bilancio rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo considerato, sulla base della normativa statale e regionale vigente in materia nonché di quella che si prevede di adottare nel medesimo periodo.

2. Il bilancio costituisce, in particolare, la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese previste da leggi regionali a carico del periodo considerato.

3. L'adozione del bilancio comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a liquidare le spese, limitatamente al primo anno del periodo considerato.

Articolo 7

(Equilibrio del bilancio)

1. Nel bilancio il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo presunto, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo presunto.

2. Ai fini dell'equilibrio del bilancio, nel totale delle entrate si considerano le operazioni di indebitamento autorizzate con la legge di bilancio.

3. Nel bilancio il totale delle spese correnti e delle spese per rimborso di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento non può superare il totale delle entrate correnti.

Articolo 8

(Annualità del bilancio)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 9

(Universalità del bilancio)

1. Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio.

2. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio ad eccezione di quelle relative alla gestione dei fondi statali accreditati per le contabilità erariali speciali.

Articolo 10

(Integralità del bilancio)

1. Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.

2. Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Articolo 11

(Struttura del bilancio)

1. Il bilancio è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle spese;

c) dal quadro generale riassuntivo.

2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base.

3. Per ciascuna unità previsionale di base, il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno negli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce.

4. Tra le entrate è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

5. Tra le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

6. Gli stati di previsione e il quadro generale riassuntivo sono approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio.

7. La legge di bilancio determina, inoltre, il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, facendo riferimento ai volumi complessivi del bilancio, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria.

8. Il totale delle spese di cui al comma 7 non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

9. La legge di bilancio determina l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi con riferimento ai volumi complessivi del bilancio.

Articolo 12

(Riepiloghi e allegati al bilancio)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio indica il riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle spese ripartite per funzioni-obiettivo.

2. Il bilancio riporta:

a) il riepilogo delle entrate per macro aree e per aree omogenee;

b) il riepilogo delle spese per funzioni-obiettivo e per aree omogenee;

c) il riepilogo delle entrate e delle spese per titoli e per categorie economiche;

d) il riepilogo delle spese secondo la classificazione funzionale;

e) il quadro dimostrativo del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione applicato al bilancio.

3. Al bilancio sono allegati:

a) un prospetto nel quale da un lato, per ogni unità previsionale di base, si espongono distintamente gli stanziamenti relativi a spese correnti e, dall'altro lato, gli stanziamenti relativi a spese di investimento, sia nel caso in cui siano finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali e fondi europei ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito;

b) l'elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali;

c) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione.

Articolo 13

(Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio le entrate sono ripartite, secondo la loro provenienza, nei seguenti titoli:

a) titolo I, entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

b) titolo II, entrate derivanti da contributi e trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

c) titolo III, entrate extratributarie;

d) titolo IV, entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborso di crediti;

e) titolo V, entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento;

f) titolo VI, entrate per contabilità speciali, che includono le partite di giro.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie, secondo la natura dei cespiti, nonché in unità previsionali di base.

3. Ulteriori rappresentazioni delle entrate possono essere indicate in appositi allegati al bilancio.

Articolo 14

(Classificazione delle spese)

1. Nel bilancio le spese sono ripartite nelle seguenti parti:

a) parte I, spese per l'attività della Regione;

b) parte II, spese per contabilità speciali, che includono le partite di giro.

2. Nella parte I, le spese sono ripartite in:

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il risultato delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

b) aree omogenee;

c) unità previsionali di base.

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali della spesa. In una stessa unità previsionale di base di spesa non possono essere incluse le spese correnti, le spese di investimento e le spese che attengano al rimborso di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento.

4. Ulteriori rappresentazioni delle spese possono essere indicate in appositi allegati al bilancio.

Articolo 15

(Previsioni delle entrate nel bilancio)

1. Nel bilancio le entrate sono previste secondo la natura, la provenienza e le modalità di accertamento delle stesse, per ciascuna classificazione, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e tenuto conto dello sviluppo delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo.

2. Le entrate relative a tributi propri della Regione e al gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenuto conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio.

3. Le entrate derivanti da trasferimenti e da altre assegnazioni dello Stato o dell'Unione europea sono previste sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia o individuati dai competenti organi statali e comunitari. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento, nel caso di assegnazioni pluriennali, all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione.

4. Le entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui, i prestiti o le altre operazioni di indebitamento autorizzati.

Articolo 16

(Previsioni delle spese nel bilancio)

1. Nel bilancio le spese sono previste per ciascuna classificazione nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi che, sulla base della normativa statale e regionale vigente, danno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. Nel bilancio devono comunque essere previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti che scadono nell'esercizio finanziario al quale si riferisce. Il bilancio riporta inoltre la distinzione tra gli impegni già assunti e le somme disponibili per nuovi interventi.

3. Le spese per l'attuazione delle leggi vigenti, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali, sono indicate singolarmente o per aggregati, tenuto conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenuto conto anche dei previsti accordi contrattuali.

4. Nel bilancio devono essere previste le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento che siano già stati perfezionati o dei quali si prevede il perfezionamento nel periodo di validità del bilancio.

5. Nel bilancio sono inoltre indicate distintamente le spese derivanti dagli interventi legislativi che si prevede di adottare nel corso del primo anno di esercizio del medesimo.

Articolo 17

(Previsioni per le assegnazioni statali)

1. Tutti i fondi assegnati, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio, senza vincolo a specifiche destinazioni.

2. Nei casi di assegnazione di fondi da parte dello Stato connessi a deleghe di funzioni amministrative, nonché negli altri eventuali casi di assegnazione di fondi a destinazione vincolata, i relativi stanziamenti di spesa sono iscritti nel bilancio regionale nella misura necessaria per far fronte agli impegni previsti per l'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

3. Nei casi di assegnazioni di fondi da parte dello Stato connesse a deleghe di funzioni amministrative e negli altri casi di assegnazioni di somme di cui al comma 1, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti a quelle assegnate dallo Stato, fatte salve, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

4. La Regione ha, inoltre, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni rispetto alle somme assegnate per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

5. Gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni dello Stato sono di norma iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.

Articolo 18

(Esercizio provvisorio del bilancio)

1. Il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base del primo anno di esercizio del bilancio presentato dalla Giunta regionale. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale oppure sia stato respinto e la Giunta regionale non abbia ancora provveduto a ripresentarlo, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del corrispondente anno dell'ultimo bilancio approvato e delle successive variazioni.

2. Durante l'esercizio provvisorio del bilancio sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate senza limiti di somma, nonché gli impegni di spesa e i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio, individuato ai sensi del comma 1, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

3. La limitazione di cui al comma 2 non si applica alle spese obbligatorie previste dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

CAPO III

BILANCIO DI CASSA E BILANCIO DI GESTIONE

Articolo 19

(Bilancio di cassa)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta regionale approva il bilancio di cassa, riferito al primo anno del bilancio, che contiene anche un fondo di riserva. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è fissato nei limiti dei volumi complessivi determinati dalla legge di bilancio.

2. Le modalità di gestione del bilancio di cassa sono specificate con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in relazione alle variazioni del bilancio di cui all'articolo 29, può disporre, anche contestualmente, la variazione del totale delle riscossioni previste e dei pagamenti autorizzati in misura comunque non superiore alle maggiori riscossioni rispetto alle previsioni.

4. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva e le variazioni del bilancio di cassa sono disposte con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione delle spese.

5. Nel bilancio di cassa le entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento sono iscritte, fino alla concorrenza degli importi autorizzati o perfezionati, ma non riscossi, nella misura necessaria per colmare l'eventuale differenza tra le spese e il totale delle entrate iscritte nel medesimo bilancio di cassa.

6. Per finalità di controllo dei flussi di cassa e di ottimizzazione della gestione di tesoreria, nonché per ottemperare alle intese con lo Stato in materia di contenimento del fabbisogno finanziario, la Giunta regionale può introdurre, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ulteriori vincoli alla gestione di cassa e disposizioni specifiche di razionalizzazione, controllo e contenimento dei pagamenti.

7. Al fine di favorire un'equilibrata e coordinata gestione delle disponibilità liquide della Regione con quelle degli enti, soggetti e organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio, le erogazioni previste dalle leggi regionali sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui alle medesime leggi, in relazione alla situazione di cassa e tenuto conto della natura e dinamica dei fabbisogni finanziari dei predetti enti, soggetti e organismi.

Articolo 20

(Bilancio di gestione)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta regionale approva il bilancio di gestione che specifica le aggregazioni finanziarie del bilancio e che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e per la formazione del rendiconto. Nel bilancio di gestione le unità previsionali di base, sia di entrata che di spesa, sono articolate in uno o più capitoli e in richieste. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione del bilancio di gestione.

2. Il bilancio di gestione è formato:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle spese.

3. Nello stato di previsione delle spese:

a) gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento già perfezionati sono indicati distintamente da quelli derivanti dall'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento dei quali si preveda il perfezionamento nel periodo di validità del bilancio;

b) gli oneri per le annualità derivanti da limiti di impegno precedentemente autorizzati sono tenuti distinti da quelli relativi ai limiti di impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

4. Il bilancio di gestione assegna in tutto o in parte gli stanziamenti di entrata e di spesa alle strutture regionali competenti per materia.

5. Per ciascuna struttura regionale sono definiti uno o più obiettivi gestionali che raggruppano le richieste di spesa assegnate in relazione alla loro finalità.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di approvazione delle variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base o tra richieste appartenenti allo stesso capitolo, nel rispetto dei limiti di spesa determinati con legge e del vincolo di destinazione per le spese finanziate con risorse aventi destinazione vincolata.

CAPO IV

LEGGI DI SPESA

Articolo 21

(Principi generali)

1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio vigente alla data di approvazione delle stesse.

2. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese correnti devono trovare copertura con l'iscrizione di entrate correnti ovvero con la riduzione di spese correnti.

3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia già stato presentato al Consiglio regionale, indicano inoltre le spese e i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento a tale bilancio.

Articolo 22

(Leggi pluriennali di spesa e a carattere pluriennale permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e la sua ripartizione negli esercizi considerati. La legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio.

2. Le leggi di spesa a carattere pluriennale permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio, nonché l'onere a regime.

3. Le leggi regionali che autorizzano la concessione di agevolazioni in annualità determinano, per ciascun limite di impegno, l'importo, la decorrenza, la durata massima e la copertura riferita al bilancio. L'iscrizione in bilancio delle annualità successive alla prima è disposta anche in misura inferiore agli importi autorizzati, in relazione agli impegni di spesa assunti.

Articolo 23

(Parere su atti normativi e attestazioni di copertura finanziaria)

1. Gli atti normativi che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, il cui schema-tipo è approvato con deliberazione della Giunta regionale, che evidenzi tra l'altro:

a) la quantificazione per anno degli oneri derivanti da ciascuna disposizione degli stessi, sia come minori entrate sia come nuove o maggiori spese;

b) i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica;

c) l'indicazione motivata delle relative coperture;

d) la valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

2. La struttura regionale competente in materia di bilancio, sulla base di quanto indicato al comma 1, provvede ad esprimere il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari.

3. La struttura regionale competente in materia di bilancio esprime inoltre l'attestazione obbligatoria di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti del Presidente della Regione e dell'onere derivante dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, con riferimento a quello da porre a carico del bilancio regionale.

Articolo 24

(Legge finanziaria)

1. Al fine di adeguare le spese del bilancio agli obiettivi di politica economica e, comunque, al fine di consentire l'equilibrio del bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modificazioni e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio. La legge finanziaria è volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio e non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore.

Articolo 25

(Leggi collegate)

1. La Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, anche contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo e al disegno di legge finanziaria, uno o più disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica, con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio.

CAPO V

VARIAZIONI AL BILANCIO

Articolo 26

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi di riserva dai quali sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie, tenuto conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere fino al termine dell'esercizio.

2. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

3. L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio di gestione.

4. In ogni caso, sono obbligatorie le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali.

Articolo 27

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi di riserva dai quali sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio che abbiano carattere di assoluta necessità, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con gli stanziamenti del bilancio medesimo.

2. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

3. I prelievi delle somme di cui al comma 1 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, che autorizza il prelievo stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti o in capitoli nuovi.

4. L'elenco delle spese per le quali è possibile il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste è allegato al bilancio di gestione.

Articolo 28

(Fondi globali)

1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti dalle proposte e dai disegni di legge regionali che entrino in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio medesimo, nella misura ritenuta necessaria per l'applicazione degli stessi.

2. I fondi globali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

3. I fondi globali sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore delle leggi regionali che autorizzano le relative spese.

4. Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.

Articolo 29

(Altre variazioni al bilancio mediante atti amministrativi)

1. La Giunta regionale è autorizzata, fatte salve eventuali limitazioni stabilite con la legge di bilancio, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da:

a) assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea o altre entrate aventi per legge specifica destinazione, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge;

b) finanziamenti conferiti da enti, associazioni, società e privati in genere per la realizzazione di manifestazioni e iniziative di natura culturale, artistica o sportiva organizzate dalla Regione, al fine di favorire la partecipazione di soggetti esterni alla spesa regionale e al suo contenimento.

2. Le spese relative alle entrate di cui al comma 1, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, non impegnate entro il termine di ciascun esercizio, possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio successivo con deliberazione della Giunta regionale. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini dell'equilibrio del bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio e la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista nel medesimo.

4. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

5. Relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo bilancio di gestione, con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposti storni di fondi, nel rispetto dei limiti di spesa determinati con legge e del vincolo di destinazione per le spese finanziate con risorse a destinazione vincolata, fra unità previsionali di base diverse:

a) nell'ambito della stessa area omogenea;

b) nell'ambito della stessa funzione-obiettivo, entro il limite massimo del 20 per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea, esclusivamente tra capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale che dispongono le variazioni al bilancio, ad esclusione di quelle concernenti le partite di giro e le contabilità speciali, sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sono trasmesse al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.

7. Ogni altra variazione al bilancio, fatte salve quelle relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali e ai prelievi dai fondi di riserva, deve essere autorizzata con legge regionale.

Articolo 30

(Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione per il riequilibrio della finanza pubblica statale)

1. La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione di un fondo, nell'ambito delle partite di giro del bilancio, delle entrate e delle spese relative al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica.

2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente, alle occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio prevedendo, se necessario, l'istituzione di apposite unità previsionali di base nonché di capitoli di entrata e di spesa.

Articolo 31

(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di competenza del bilancio.

2. Con il disegno di legge di cui al comma 1, si provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui attivi e passivi determinato con la legge di bilancio;

b) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono, inoltre, essere introdotte altre opportune variazioni, entro i limiti di equilibrio del bilancio.

Articolo 32

(Legge regionale di variazione al bilancio)

1. Con legge regionale possono essere autorizzate variazioni agli stanziamenti delle entrate e delle spese del bilancio.

2. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva, nonché l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi.

3. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento indicandone le modalità e le condizioni ai sensi dell'articolo 36, fermi restando i limiti e i vincoli in esso stabiliti.

4. Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dopo il 30 novembre dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

Articolo 33

(Divieto di storni)

1. Salvo quanto previsto nel presente capo, è vietato il trasporto di somme, mediante atti amministrativi, da un'unità previsionale di base del bilancio ad un'altra.

2. In ogni caso, sono vietati:

a) lo storno di fondi da unità previsionali di base relative a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a unità previsionali di base relative ad altre spese;

b) lo storno di fondi da un'unità previsionale di base relativa a spese il cui finanziamento è previsto mediante un'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un'unità previsionale di base relativa ad altre spese.

CAPO VI

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE ED ENTRATE E SPESE DEGLI ENTI LOCALI PER LE FUNZIONI DELEGATE

Articolo 34

(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci degli enti dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Nei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale.

Articolo 35

(Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate)

1. In allegato al bilancio regionale è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.

2. Le spese di cui al comma 1 sono classificate secondo i criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio regionale, nonché secondo la loro classificazione in spese correnti e in spese di investimento.

3. Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte nei bilanci di tali enti, nell'ambito della classificazione prevista dalle disposizioni vigenti, in una categoria all'uopo istituita nell'apposito titolo e, nell'ambito di questa, in risorse distinte con denominazioni atte ad individuare precisamente la funzione delegata.

4. Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte nell'ambito della classificazione prevista dalle disposizioni vigenti per il bilancio di tali enti. Tali funzioni delegate costituiscono specifici centri di costo nell'ambito del piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 31 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta).

5. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione nello svolgimento delle funzioni loro delegate dalla Regione, assicurano la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati e ne stabiliscono le modalità di rendicontazione.

CAPO VII

OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE

Articolo 36

(Mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento)

1. La Regione può assumere mutui, emettere prestiti ed effettuare altre operazioni di indebitamento nelle forme e nei modi previsti dalla normativa statale, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio.

2. Il rimborso di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in apposite unità previsionali di base di spesa, per tutta la durata del debito, delle somme occorrenti al pagamento delle rate di ammortamento. Al fine di garantire il puntuale pagamento dei suddetti oneri, la Regione rilascia al tesoriere regionale apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello del bilancio cui i nuovi debiti si riferiscono.

4. L'autorizzazione alla contrazione di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento, concessa con la legge di bilancio o con le leggi di variazione del medesimo, cessa di aver efficacia con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Le leggi di cui al comma 4 devono specificare la durata minima dell'esposizione debitoria e l'entità massima del tasso di interesse. Nelle operazioni di indebitamento a tasso variabile la misura massima, autorizzata dalla legge, è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento del perfezionamento.

6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento autorizzati, ma non perfezionati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

7. Le entrate relative a mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento perfezionati entro il termine dell'esercizio, anche in forma condizionata, se non riscosse, sono iscritte tra i residui attivi.

8. Al perfezionamento di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento autorizzati si provvede in correlazione con le esigenze di cassa della Regione.

Articolo 37

(Anticipazioni di tesoreria)

1. Al fine di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere al tesoriere regionale l'accensione di anticipazioni di tesoreria per un importo non eccedente l'ammontare delle entrate accertate nel titolo I del bilancio, con riferimento all'ultimo bimestre contabilizzato al momento della deliberazione di richiesta di anticipazione.

2. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni delle partite di giro del bilancio.

Articolo 38

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie fidejussorie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito, indicano la durata massima e l'ammontare massimo complessivo della spesa nonché la copertura finanziaria del relativo rischio.

2. Nel bilancio di gestione è iscritto un apposito capitolo avente natura obbligatoria dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio. Nel bilancio di gestione è iscritto, inoltre, un apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in relazione alle garanzie prestate dalla Regione.

3. Al bilancio è allegato l'elenco delle garanzie fidejussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con specificazione della legge autorizzativa, dei beneficiari, dell'esposizione reale complessiva a carico della Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fidejussione è concessa.

CAPO VIII

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Articolo 39

(Disposizioni generali)

1. La gestione delle entrate si effettua mediante l'accertamento, la riscossione e il versamento.

2. La gestione delle spese si effettua mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.

3. Tutte le operazioni di riscossione delle entrate di qualsiasi forma e a qualsiasi titolo spettanti o comunque dovute alla Regione, così come tutte le operazioni di pagamento delle spese ordinate dalla Regione, devono essere eseguite direttamente dalla tesoreria regionale con le procedure stabilite dal presente titolo e dalle altre disposizioni, anche regolamentari, emanate dalla Regione in materia di finanza regionale.

Articolo 40

(Accertamento delle entrate)

1. L'entrata è accertata quando le strutture regionali competenti hanno appurato la ragione, determinato l'importo e individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea.

2. All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi o da altri elenchi adottati entro il termine dell'anno finanziario cui il bilancio si riferisce oppure per l'ammontare risultante dalle comunicazioni dei competenti uffici dello Stato.

3. All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato o dell'Unione europea si provvede per l'ammontare risultante dalle disposizioni e dai provvedimenti che ne quantificano gli importi o che ne definiscono i criteri di attribuzione.

4. All'accertamento delle altre entrate si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale o da provvedimenti dirigenziali, secondo le rispettive competenze, dai contratti o da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.

5. All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si può provvedere contestualmente alla registrazione dei relativi impegni o all'effettuazione dei relativi pagamenti.

6. Le entrate sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.

7. Le strutture regionali competenti effettuano le operazioni di cui al presente articolo e sono tenute ad assumere i provvedimenti e intraprendere le azioni necessarie all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

8. Alla struttura regionale competente in materia di entrate compete l'accertamento della devoluzione dei tributi erariali e delle entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento.

9. In assenza di atti o documenti preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto dalla struttura regionale competente in materia di entrate contestualmente alla riscossione delle stesse.

Articolo 41

(Riscossione delle entrate)

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

2. Le somme sono riscosse nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.

3. Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio, le strutture regionali che gestiscono le procedure di alienazione di beni inventariati promuovono le dovute registrazioni inventariali, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta).

4. Per la riscossione delle entrate sono riconosciute forme di pagamento diversificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti interbancari, elettronici o informatici. Restano escluse forme di pagamento non immediatamente esigibili e disponibili.

5. L'effetto liberatorio dei pagamenti di cui al comma 4 si determina alla data della quietanza dimostrativa del pagamento o dell'addebito sul conto del debitore, cui spetta l'onere della relativa prova.

Articolo 42

(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità e arrotondamento dei versamenti tributari)

1. Non si procede al recupero, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi di competenza della Regione, comprensivi di sanzioni o interessi, ovvero costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'importo dovuto da ciascun debitore e per ciascun periodo d'imposta non sia superiore a euro 15.

2. Nei limiti di importo di cui al comma 1, non si effettua il rimborso dei tributi di competenza della Regione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta).

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 1 e predispone la cancellazione dal conto dei residui degli eventuali relativi crediti già accertati.

5. L'arrotondamento dei tributi di competenza della Regione è effettuato sulla somma finale che il contribuente deve versare, comprensiva di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali altre spese.

6. Non si procede alla riscossione di crediti della Regione aventi natura non tributaria, ad esclusione dei corrispettivi dovuti per servizi resi a pagamento, di importo pari o inferiore, per ciascun debitore, a euro 15.

7. Nei confronti del personale cessato dal servizio, la Regione non procede a rimborsi e non richiede la restituzione di somme per importi pari o inferiori a euro 15.

8. Per i crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative che competono alla Regione, non si procede all'iscrizione a ruolo per importi pari o inferiori, per ciascuna sanzione, a euro 15.

9. La Regione può rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, escluse quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi a pagamento, anche per un importo superiore a euro 15 quando il costo delle operazioni di accertamento e riscossione, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

Articolo 43

(Riscossione rateale di entrate)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei debiti di natura tributaria, la struttura regionale competente è autorizzata a concedere, su richiesta del debitore, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione del debito, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, purché l'importo della singola rata sia superiore a euro 15.

2. La rateizzazione è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per il ritardato pagamento.

3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente alla prima, di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare il debito residuo in unica soluzione, senza possibilità di ottenere una nuova rateizzazione.

Articolo 44

(Regolazione contabile tra debiti e crediti)

1. Qualora la Regione abbia, nei confronti del medesimo soggetto, un credito avente ad oggetto una somma di denaro e un debito avente ad oggetto il pagamento di contributi o l'assegnazione, ad altro titolo, di somme di denaro, entrambi liquidi ed esigibili, può essere disposta la compensazione legale dei debiti, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile, con conseguente regolazione contabile del pagamento dovuto dalla Regione mediante emissione di un titolo di spesa commutabile in ordinativo di incasso.

2. Qualora non si proceda ai sensi del comma 1, i pagamenti di somme di denaro non dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive possono essere sospesi fino a quando il beneficiario che sia al contempo debitore di una somma di denaro nei confronti della Regione non abbia integralmente estinto il proprio debito.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti che costituiscono oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali pendenti.

Articolo 45

(Versamento delle entrate)

1. Le entrate sono versate quando il relativo ammontare è introitato dalla tesoreria regionale.

2. Il versamento delle entrate si effettua con appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui all'articolo 40, comma 1, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto dei residui.

3. Gli ordinativi di cui al comma 2 sono emessi dalla struttura regionale competente in materia di entrate, firmati dal dirigente della medesima struttura o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente o funzionario da lui delegato e sono trasmessi alla tesoreria regionale.

Articolo 46

(Registrazione delle entrate)

1. Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi e le quietanze rilasciate dalla tesoreria regionale sono registrati dalla struttura regionale competente in materia di entrate, con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Articolo 47

(Impegni di spesa)

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili anche successivamente all'atto di impegno, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio medesimo. Nel caso di creditori determinabili successivamente all'atto di impegno, all'individuazione dei medesimi e alla determinazione delle relative spettanze provvede la struttura regionale che dispone l'impegno della spesa, anche ai sensi dell'articolo 49.

2. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso, salvo quanto disposto nel presente articolo.

3. Gli impegni per le spese relative al trattamento economico complessivo del personale dipendente e ai relativi oneri riflessi e quelli per le somme occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento, per interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori, sono costituiti sul bilancio dell'esercizio senza la necessità di ulteriori atti.

4. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi o opere oppure concessione di contributi o finanziamenti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le predette spese, gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto definitivo o esecutivo, che autorizza l'esecuzione dei medesimi interventi o che concede il contributo o il finanziamento e comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio.

5. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale.

6. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta nell'anno di competenza con decorrenza dall'esercizio successivo, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale, qualora sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi o a seguito delle particolari procedure e degli adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi. In ogni caso, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

7. Per le spese di durata superiore a quella del bilancio pluriennale si tiene conto, nella formazione dei successivi bilanci, degli impegni relativi al periodo residuale.

8. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, la struttura regionale che lo propone deve richiedere alla struttura regionale competente in materia di gestione delle spese la rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenuto conto dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

9. Qualora il pagamento a saldo riguardi l'impegno relativo alla gestione dei residui, la struttura regionale che lo propone deve richiedere alla struttura regionale competente in materia di gestione delle spese la registrazione dell'economia sull'impegno medesimo.

10. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti per i quali, entro il termine dell'esercizio, non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

11. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti già adottati relativi alla gara.

Articolo 48

(Controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa)

1. Le proposte degli atti comportanti impegni di spesa devono essere trasmesse alla struttura regionale competente in materia di gestione delle spese per la verifica di regolarità contabile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle spese verifica, in particolare, la pertinenza della spesa al capitolo del bilancio, la disponibilità dello stanziamento, la corretta imputazione alla gestione di competenza o a quella dei residui e la coerente quantificazione della spesa ai sensi di legge.

3. Nel caso in cui riscontri un'irregolarità nel corso delle verifiche di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di gestione delle spese non procede alla registrazione dell'impegno e restituisce l'atto, con la relativa motivazione, alla struttura regionale proponente.

Articolo 49

(Liquidazione delle spese)

1. Le spese di cui all'articolo 47 sono liquidate quando è individuato il creditore e determinato l'ammontare, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto, e quando sono indicate le modalità per il pagamento.

2. La liquidazione è disposta dalle strutture regionali competenti, previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle spese, in base alle note di spesa e alla documentazione presentata, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza all'impegno assunto e la relativa capienza, il riferimento alla gestione di competenza o a quella dei residui ed effettua la registrazione.

4. Nel caso in cui riscontri un'irregolarità nel corso delle verifiche di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione delle spese non emette il titolo di spesa e indica alla struttura regionale che ha disposto la liquidazione della spesa le misure necessarie per la regolarizzazione degli atti.

5. Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio, le strutture regionali che gestiscono le procedure di acquisto di beni da inventariare promuovono le dovute registrazioni inventariali, ai sensi della l.r. 12/1997.

Articolo 50

(Ordinazione dei pagamenti)

1. Il pagamento delle spese liquidate ai sensi dell'articolo 49 è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese di importo e scadenza determinati.

2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono emessi dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle spese, firmati dal dirigente della medesima struttura o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente o funzionario da lui delegato.

3. I ruoli di cui al comma 1 indicano, per ogni partita di spesa, la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.

4. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione, che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi o erogazioni di importo pari o inferiore a euro 15. In tal caso, la struttura regionale competente in materia di gestione del bilancio provvede d'ufficio, su indicazione delle strutture regionali proponenti, alle conseguenti rettifiche contabili.

5. Il pagamento di somme dovute per prestazioni rese alla Regione può essere effettuato anche prima dell'inizio o nel corso della prestazione qualora ciò sia imposto dalla natura del contratto e, in ogni caso, qualora si tratti di contratti per adesione.

Articolo 51

(Registrazione dei pagamenti)

1. I titoli di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, sono registrati dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle spese, con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nella gestione di competenza o in quella dei residui.

2. Nella gestione dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenuto conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale erano stati assunti i relativi impegni.

Articolo 52

(Estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale secondo le modalità indicate nei titoli stessi.

2. L'estinzione si effettua, in via ordinaria, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

3. Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della Regione avviene, in via ordinaria, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

4. I pagamenti alle imprese, alle società e ai professionisti, dovuti per prestazioni fornite alla Regione, si effettuano in via esclusiva mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

5. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, ove possibile, a far data dal 22 dicembre, i titoli di spesa non riscossi in contanti in assegni circolari non trasferibili, o altri titoli equivalenti non trasferibili, a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

6. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 5 si considerano come titoli pagati ai fini del rendiconto generale della Regione.

7. Il tesoriere regionale effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso, la Regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

Articolo 53

(Residui attivi)

1. Le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario, nonché le entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento perfezionati entro tale termine e non riscosse, costituiscono residui attivi.

2. Le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.

Articolo 54

(Riaccertamento dei residui attivi)

1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di entrate ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della seguente classificazione:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili.

2. I crediti indicati nelle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture contabili e sono affidati alla riscossione delle strutture regionali competenti. I crediti di cui alla lettera c), riconosciuti inesigibili dalle strutture regionali competenti, previa motivata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di entrate, sono eliminati dalle scritture contabili e annullati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Articolo 55

(Residui passivi)

1. Le spese impegnate ai sensi dell'articolo 47 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono residui passivi.

2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere conservate in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Articolo 56

(Riaccertamento dei residui passivi)

1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è effettuato dalle strutture regionali competenti.

2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle spese coordina le operazioni di riaccertamento di cui al comma 1 e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 57

(Economie di spesa)

1. Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio, non considerate residui passivi ai sensi dell'articolo 55, nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi dell'articolo 56, costituiscono economie di spesa.

Articolo 58

(Attività economali)

1. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di gestione delle attività economali.

Articolo 59

(Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione)

1. Chiunque, senza autorizzazione, si ingerisce nel maneggio di denaro della Regione ne risponde secondo le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Articolo 60

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento interno di contabilità.

2. Le somme stanziate nel bilancio per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono poste a disposizione del Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, e gestite dalle competenti strutture.

CAPO IX

RENDICONTO GENERALE

Articolo 61

(Impostazione e presentazione del rendiconto)

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione.

4. Al rendiconto generale è allegata una relazione contenente:

a) l'andamento dei singoli titoli delle entrate risultanti dal rendiconto rispetto alle previsioni;

b) lo stato di attuazione della programmazione regionale dalla quale emerge il significato amministrativo e finanziario delle risultanze contabilizzate e in cui sono posti in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascuna funzione-obiettivo del bilancio.

Articolo 62

(Conto finanziario)

1. Il conto finanziario comprende:

a) il rendiconto delle entrate;

b) il rendiconto delle spese.

2. Il rendiconto delle entrate e il rendiconto delle spese sono strutturati sulla base delle aggregazioni finanziarie dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese del bilancio di gestione. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione del rendiconto.

3. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

a) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

b) le previsioni finali in termini di competenza;

c) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

e) il totale delle entrate riscosse e versate in conto residui e competenza;

f) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

g) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

h) l'ammontare dei residui attivi proveniente dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

i) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

j) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

4. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

a) l'ammontare dei residui passivi accertati e riaccertati nel conto finanziario precedente;

b) le previsioni finali in termini di competenza;

c) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

e) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza;

f) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

g) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

h) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

i) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

j) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Articolo 63

(Risultanze del conto finanziario)

1. Nel conto finanziario, il risultato contabile di amministrazione è determinato in relazione agli elementi di cui all'articolo 62, tenuto conto:

a) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal tesoriere regionale;

b) delle entrate riscosse e versate, nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;

c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

2. Il conto finanziario contiene un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma 1, firmato dal dirigente cui sono attribuite le funzioni di ragioniere capo e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal tesoriere regionale, quale attestazione di concordanza con le scritture contabili dallo stesso tenuto in ordine alle entrate riscosse e versate, nonché in ordine ai pagamenti effettuati.

3. Al conto finanziario sono allegati:

a) il prospetto di cui al comma 2, in cui sono evidenziate le risultanze del conto finanziario;

b) il quadro dimostrativo dell'avanzo corrente;

c) il riepilogo generale per ciascuna unità previsionale di base;

d) il prospetto di riepilogo delle spese e delle entrate classificate attraverso il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e delle disponibilità liquide;

e) l'elenco dei residui di stanziamento.

Articolo 64

(Ripiano del disavanzo del conto finanziario)

1. Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo con la legge di assestamento che dispone anche le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Articolo 65

(Conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario:

a) delle attività e delle passività finanziarie;

b) dei beni mobili e immobili;

c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.

3. Il conto del patrimonio contiene un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascuno prodotto.

Articolo 66

(Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali che li disciplinano e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti secondo criteri di omogeneità rispetto a quello regionale.

Articolo 67

(Rendiconti degli enti locali)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli enti locali presentano alla Regione il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 è allegato al rendiconto generale annuale della Regione e indica, per le singole attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate, le somme eventualmente ancora erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da restituire alla Regione.

CAPO X

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 68

(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione, inerenti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e dei valori e gli adempimenti connessi, previsti da disposizioni legislative o regolamentari e convenzionali.

2. Il servizio di tesoreria regionale può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e ad altri soggetti autorizzati dalla legge.

3. Il controllo sul servizio di tesoreria regionale è effettuato dall'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze, secondo le forme e le modalità della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

4. La convenzione per l'affidamento del servizio regionale di tesoreria determina, anche mediante il conferimento di delega operativa, le procedure per l'acquisizione delle entrate spettanti alla Regione, nonché per la gestione delle disponibilità finanziarie, dei titoli e di altri beni affidati in custodia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al servizio di tesoreria degli enti e organismi dipendenti dalla Regione.

Articolo 69

(Responsabilità del tesoriere)

1. Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia e alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.

2. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il tesoriere è tenuto a creare un vincolo sulle disponibilità della Regione a garanzia della restituzione del capitale e degli interessi delle operazioni di indebitamento perfezionate. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo e il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria di indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

3. Per il discarico della propria responsabilità, il tesoriere regionale rende conto alla Regione, nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al comma 1, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

4. Il conto di cui al comma 3 dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero il deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70

(Rinvio)

1. Per quant'altro attinente la materia del bilancio e della contabilità generale della Regione non espressamente disciplinato dal presente titolo e sino a quando la Regione non adotti specifiche leggi valgono, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

Articolo 71

(Riassegnazione dei residui perenti)

1. Fino al completo esaurimento dei residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), è autorizzata l'iscrizione in bilancio di fondi di riserva, distinti per le spese correnti e per quelle di investimento, per consentire la loro riassegnazione in bilancio sia a fronte della richiesta di pagamento dei creditori, sia nei casi in cui occorra procedere ad una nuova aggiudicazione di lavori o di parti di essi che, per causa di forza maggiore, il contraente non sia più in grado di eseguire.

2. I residui di cui al comma 1 sono da considerarsi spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 26.

3. La riassegnazione dei residui di cui al comma 1 ai pertinenti capitoli nella gestione di competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione delle spese.

4. Fino al completo esaurimento dei residui passivi relativi alla finanza locale, dichiarati perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 90/1989, è autorizzata l'iscrizione in bilancio di fondi di riserva finanziati con le risorse assegnate alla finanza locale dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per consentire la loro riassegnazione in bilancio sia a fronte della richiesta di pagamento dei creditori, sia nei casi in cui occorra procedere ad una nuova aggiudicazione di lavori o di parti di essi che, per causa di forza maggiore, il contraente non sia più in grado di eseguire.

5. La riassegnazione dei residui di cui al comma 4 ai pertinenti capitoli nella gestione di competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza e contabilità degli enti locali.

Articolo 72

(Concessione di agevolazioni regionali)

1. Le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima dell'agevolazione concedibile.

2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio e del principio della competenza finanziaria.

3. Alla determinazione dei criteri e delle modalità relative alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Articolo 73

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la l.r. 90/1989;

b) la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16;

c) l'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48;

d) l'articolo 14 della legge regionale 21 maggio 1998, n. 32;

e) gli articoli 36 e 37 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1;

f) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27;

g) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;

h) l'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;

i) l'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;

j) l'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32;

k) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 17;

l) l'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 58, comma 1, sono inoltre abrogati i seguenti regolamenti regionali:

a) 6 aprile 1962;

b) 27 febbraio 1979;

c) 27 ottobre 1980, n. 2;

d) 25 febbraio 1982, n. 2;

e) 13 novembre 1984, n. 1;

f) 9 marzo 1988, n. 4;

g) 27 gennaio 1992, n. 1.

Articolo 74

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente titolo concernenti il bilancio ed il rendiconto entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente, del bilancio e del rendiconto per l'anno finanziario 2010.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità attuative e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessari alla piena applicazione del presente titolo.

3. In sede di prima applicazione, le modalità di gestione del bilancio di cassa e la disciplina delle variazioni compensative del bilancio di gestione di cui all'articolo 20, comma 6, sono definite con la deliberazione della Giunta che approva i bilanci stessi.

4. Gli importi di cui agli articoli 42, 43 e 50 possono essere periodicamente rideterminati con la legge di bilancio.

5. Ogni riferimento agli obiettivi programmatici, contenuti in leggi o regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti aree omogenee.

TITOLO II

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO STRATEGICO

E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 75

(Oggetto)

1. Il presente titolo detta i principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione, in applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Articolo 76

(Controllo strategico)

1. La Regione adotta il metodo della pianificazione strategica.

2. Il controllo strategico mira a verificare l'effettiva attuazione delle politiche e degli obiettivi definiti in sede di pianificazione strategica. In particolare, l'attività di controllo consiste nell'analisi di coerenza delle azioni programmate con le linee della pianificazione strategica, al fine di individuare eventuali scostamenti e relativi rimedi.

Articolo 77

(Controllo di gestione)

1. Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il metodo del controllo di gestione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione utilizza la contabilità analitica, intendendosi per tale il sistema contabile che rileva e analizza i costi e i ricavi di gestione.

Articolo 78

(Procedure di attuazione)

1. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attuazione del presente titolo, individuando, in particolare:

a) le strutture responsabili della progettazione e dell'attuazione del controllo strategico e del controllo di gestione;

b) la tipologia di indicatori da utilizzare nonché le modalità e la frequenza di rilevazione e di analisi dei dati.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 19/2007, le disposizioni relative al diritto di accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di controllo strategico e di controllo di gestione.

3. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attuazione del presente titolo.

Président - Nous ouvrons la discussion générale sur le projet de loi n° 42, inscrit au point n° 21 de l'ordre du jour. Le collègue Rosset ce matin a présenté son rapport, maintenant j'ouvre la discussion générale.

La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et au patrimoine, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Grazie, Presidente. Nel ringraziare anche il relatore per l'esaustiva relazione, volevo solo limitarmi a due considerazioni più di carattere politico, perché c'è poco da aggiungere alla relazione che è stata approfondita in modo generale da parte del relatore Rosset. Gli aspetti che mi preme sottolineare di questo intervento sono la caratteristica programmatoria del documento che andremo ad approvare... la modifica del documento che andremo ad approvare; infatti avremo un unico documento di bilancio che conterrà sia il bilancio di previsione annuale, sia il bilancio di previsione triennale. Questo è un aspetto molto importante, perché all'interno di tale documento molto più ridotto dal punto di vista della dimensione e dei contenuti ci saranno con chiarezza quelle che abbiamo definito le unità previsionali di base, quindi le previsioni di spesa sui grandi obiettivi, sui grandi temi che sono alla base delle linee di politica non solo finanziaria da parte di questa maggioranza. Nel consuntivo ci sarà ancora invece un documento di dettaglio, quindi ci sarà la possibilità nel documento contabile del consuntivo di andare a verificare nel dettaglio l'attuazione del programma fatto con il bilancio di previsione.

L'altro aspetto importante è la soppressione dell'istituto della perenzione amministrativa. Come tutti i colleghi sanno, trascorsi due anni per le spese correnti e tre anni per le spese di intervento, queste previsioni di bilancio vanno tecnicamente in un fondo di riserva. Assume un'importanza ancora superiore il fatto che, con questo istituto della prevenzione amministrativa che viene soppresso, nella fase di contabilità che stiamo vivendo, con il Patto di stabilità, le entrate dei fondi che vengono riutilizzati non saranno in capo all'annualità del bilancio di gestione. Questo è molto importante in tale fase, dove c'è purtroppo un vincolo, quello del Patto di stabilità, che non ci permette di utilizzare tutte le risorse e le entrate del nostro bilancio. Importante è anche l'abrogazione delle disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione: l'abrogazione della legge n. 17, quindi con questo documento andiamo a riordinare la materia. Qui voglio sottolineare l'aspetto dell'innovazione importante: abbiamo ottenuto, grazie alla firma digitale, che i singoli mandati hanno un pagamento medio entro i 5 giorni; possiamo dirlo, è un risultato molto importante soprattutto se lo confrontiamo con quanto avviene a livello nazionale.

Molto importante dal punto di vista politico è il titolo II dove andiamo ad introdurre la pianificazione, il controllo strategico e il controllo di gestione, quindi un'azione specifica di controllo delle modalità di attuazione del bilancio, delle modalità della spesa e dell'attuazione anche dal punto di vista della responsabilità che i singoli dirigenti hanno. Nel controllo di gestione altro aspetto determinante è la contabilità analitica, che significa un'analisi del documento per centri di costo, quindi per finalità e per obiettivi. Allo stato delle cose sappiamo quanto costa il personale nella sua globalità, non c'è una suddivisione dei costi per i vari obiettivi, i vari settori in cui diciamo ad esempio il personale agisce. Con la contabilità analitica andiamo ad avere una contabilità finalizzata ad un'evidenziazione dei centri di costo.

Sostanzialmente ci premeva sottolineare questi aspetti che dal punto di vista politico caratterizzano tale documento di legge che andiamo a discutere e ad approvare come innovativo e soprattutto rispettoso degli impegni che a suo tempo avevamo preso con il Consiglio regionale in sede di abrogazione del PREFIN.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. "Une fois n'est pas coutume", ma abbiamo il dovere di esprimere apprezzamento per quanto riguarda l'introduzione di questo disegno di legge in aula, anche ad opera di una relazione che ci sembra avere trasmesso per l'essenziale, in modo personale, ma approfondito, le valutazioni che sono state largamente condivise in Commissione da tutti i suoi componenti e fatta quindi a regola d'arte per concludere - anche questo va sottolineato - un percorso che ha dato la possibilità, il tempo e gli strumenti a chi lo ha desiderato di approfondire i vari risvolti di tale legge. Come gruppo, siamo privi di competenze professionali specifiche, ma mi pare che non abbondino in questa legislatura neanche in senso generale fra di noi... al di là di qualche lodevole eccezione... che consentano di svolgere un lavoro estremamente approfondito. L'apprezzamento lo vogliamo rivolgere qui al metodo che è stato scelto anche da parte della Regione, delle Giunte regionali che si sono susseguite, le ultime che hanno messo mano in questi ultimi 2-3 anni alla revisione di questa legge, perché si tratta di un provvedimento maturato attraverso una riflessione sull'esperienza e un confronto con le altre Regioni, condotto con molta serietà; di questo va reso merito a chi, oltre all'Assessore e agli Assessori, se ne è fatto carico. Una sottolineatura di merito particolare per avere aperto in qualche modo la strada, anche per non fare torto a nessuno di quelli che professionalmente vi hanno dato il proprio concorso in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, la vorremmo spendere per Mme Bertin, che nel suo ruolo di Dirigente fino a pochi mesi fa è stata fra i promotori dell'iniziativa di una revisione di legge che era ampiamente necessaria. Non solo una rispolverata, ma una rivoluzione del nostro sistema di contabilità regionale, da quanto abbiamo potuto verificare e approfondire, che intanto ci metterà fin da subito di fronte ad un assetto nuovo del nostro bilancio e quindi ci obbligherà ad aggiornarci in termini di modalità di studio, di controllo, di attenzione sulle singole partite.

L'Assessore e il relatore Rosset sono stati molto precisi nell'evidenziare quella che anche a nostro modo di vedere potrà rappresentare la svolta di questo disegno di legge: l'introduzione della contabilità analitica. L'ignoranza che mi è propria in particolare in questa materia mi ha obbligato ad andare ad approfondire la consistenza e la natura di questa contabilità. Credo che vi sia nella scelta di aver adottato questa sistematica, come una delle tante possibili sistematiche di rilevazione dei dati economici, una scelta felice proprio per la possibilità di ricostruire l'imputazione delle scelte a chi andranno ricondotte, a chi ne sarà il responsabile rispetto a quel mare magnum che abbiamo conosciuto in tanti anni del bilancio regionale, in cui distinguere le spese gestionali dalle spese di investimento, saltabeccare da un capitolo all'altro era un esercizio abbastanza frustrante e riconduceva la stessa discussione del bilancio in termini alquanto risibili e discutibili quanto meno. Siamo quindi contenti che vi sia l'introduzione di una tecnica nuova, che potrà darci una tempestività di informazione di rilievo del dato economico, dell'allocazione delle risorse, della rendita delle politiche che vengono adottate. Su questo siamo quindi perfettamente in linea con la proposta proveniente dal Governo regionale, che è maturata all'interno delle strutture tecniche di servizio e siamo anche convinti che sia una scelta ormai ineludibile, ma positiva quella dell'introduzione di una cornice che ci pare ancora leggera, perché limitata soltanto ai grandi principi delle tecniche e delle modalità di controllo di gestione e di controllo strategico. Su questo ho la sensazione che dovremo tutti... ovviamente chi avrà il timone delle operazioni di controllo strategico dalla Giunta regionale... ma anche il Consiglio regionale in sede di valutazione dei risultati di controllo di gestione dovrà avere un maggiore coinvolgimento e una maggiore implicazione. Siccome peraltro queste modifiche hanno in qualche modo perfezionato il percorso di delegificazione di bilancio, ossia hanno sciolto dal livello della legge al livello amministrativo il luogo di definizione di queste allocazioni di risorse, dove andiamo a mettere questi soldi e hanno assegnato in modo ancora più rilevante al dirigente delle singole strutture le competenze di variazione di cassa, così mi pare di aver capito dalla lettura del documento, questo non può che obbligare noi ad un lavoro supplementare di attenzione e di valutazione per vedere in che modo all'indirizzo politico complessivo che si dà in quest'aula corrisponde da parte dei dirigenti... che avranno mano libera all'interno dei loro capitoli di bilancio ovviamente, non in modo indiscriminato, per riorientare su un capitolo, piuttosto che sull'altro, o quanto meno all'interno di uno stesso capitolo su singole voci di spesa... la possibilità di ridefinire l'utilizzo delle risorse loro assegnate. Su questo credo che dovremo dotarci di strumenti, di un modo di operare diverso della stessa Commissione.

Nel primo anno di legislatura abbiamo avuto l'impressione che la II Commissione si trovasse spesso di fronte al dubbio sul modo di procedere, fino dove si poteva spingere, cosa poteva e doveva fare concretamente, ne sono anche scaturite delle discussioni soprattutto in ordine alla funzione della valutazione della compatibilità con il bilancio di determinate leggi, che non hanno portato ancora ad una chiarezza totale. Credo che la II Commissione consiliare, la Commissione affari generali avrà da diventare matura rispetto a questo nuovo strumento e potrà, se lo vorrà - e da parte nostra ci impiegheremo affinché questo succeda -, dotarsi di strumenti di osservazione più attenta e più approfondita, perché il controllo strategico è rimesso interamente nelle mani dell'Esecutivo, così è nella sua logica, così deve essere. Ci siamo limitati, ma lo crediamo utile, a proporre con un emendamento in modo che vi sia una comunicazione semestrale alla Commissione consiliare delle risultanze di tale lavoro, ci auguriamo che questo venga recepito, è nella linea di quanto ci siamo detti, quanto meno l'abbiamo sottolineato come importante all'interno della Commissione al momento dell'esame del provvedimento. Annuncio nella foulée dell'intervento in modo da evitare moltiplicazione di interventi ulteriori se non per necessità quando si illustreranno i singoli emendamenti, il senso di altre due sottolineature che prendono corpo nell'emendamento n. 1 e nell'emendamento n. 2 a questo disegno di legge.

L'Assessore ha concluso poco fa il suo intervento richiamando il PREFIN, istituto di scarsa fortuna, perché ha attraversato soltanto lo spazio di una legislatura ed è caduto in desuetudine prima della fine della stessa, poi eliminato al momento dell'adozione del bilancio 2009. Abbiamo sottolineato a quel momento, come ricorderanno i colleghi, l'assenza di una valida alternativa, di un momento che sia momento di discussione politica sul dove andiamo, cosa stiamo facendo, dove andremo a mettere non nel dettaglio, ma nelle grandi linee le risorse di cui dispone la Regione. A noi pare che il momento della rentrée politica del dopo estate, il mese di settembre sia un momento nel quale ci sarebbe tutto l'agio non per ingolfare i lavori del Consiglio, ma per avere una giusta attenzione su quello che sappiamo essere già in quella fase un lavoro in stato di avanzata progressione. È nel corso dell'estate che i servizi acquisiscono sostanzialmente le valutazioni delle varie unità dirigenziali, che indicano il fabbisogno per l'anno successivo, è nel corso dell'estate che si fanno le prime valutazioni sulle risorse disponibili per il bilancio dell'anno successivo. Aspettare di essere all'ultimo minuto, ossia di essere al momento della consegna del bilancio già stampato per avviare un dibattito politico non sembra a noi una tempistica particolarmente fruttuosa per questo Consiglio, ci taglia fuori, ci elimina in ogni modo da una discussione politica che non deve interessare e non interessa sicuramente solo un campo del Consiglio, ma interessa tutta l'Assemblea. La forma che abbiamo dato a questo emendamento è quella della trasmissione di una relazione riassuntiva delle linee di bilancio. Vorrei rassicurare il collega Cerise che sono tutti attentissimi in quest'aula e che quindi non corriamo il rischio che sia persa neanche una parola... l'invio di questa relazione riassuntiva è, a nostro modo di vedere, di qualche utilità affinché vi sia fra il mese di settembre e il mese di ottobre un'espressione di orientamento e di indirizzo politico guidata anche dalla proposta proveniente dall'Esecutivo, dalla scelta che fa la Giunta regionale di distribuire a grandi linee queste risorse e quindi ci permette di avere... noi lo abbiamo individuato nella Commissione proprio per non appesantire e per non gravare di ulteriore lunghezza di discussione anche l'aula... ma quanto meno in quella sede, in un dibattito che può essere franco e aperto, la valutazione sui nodi del bilancio. Il bilancio in fondo va preparato anche di fronte all'opinione pubblica, va annunciato non solo per conferenze stampa, permetteteci di ritenere utile che vi sia dibattito allargato su dove andiamo a collocare quelle che speriamo ancora essere risorse cospicue, ma che potrebbero essere anche risorse calanti. In queste condizioni aprirci nel corso del mese di settembre, entro la prima decade di settembre, ad una valutazione di questa relazione, entro la fine del mese di settembre alla possibilità di discuterne tranquillamente in Commissione, ci sembra un indirizzo che possa essere accolto, non certamente in via sostitutiva del PREFIN, perché aveva una complessità e una pesantezza superiore, ma nei termini di uno scambio di opinioni e di una valutazione congiunta sulle linee del futuro documento contabile.

L'altro aspetto sul quale riteniamo di poter portare un suggerimento emendativo, quindi la proposta di arricchire questa legge, è nell'idea che questa Regione abbia, nel momento del bilancio, sott'occhio anche la situazione delle proprie partecipate. È un tema che stiamo discutendo da tempo soprattutto in Commissione, credo che ci manchi ancora una visione complessiva di cosa succede in questa parte del mondo economico e amministrativo a raccordo fra risorse pubbliche e utilizzo con lo strumento societario privato di questi fondi. La proposta che avanziamo è quella di una presentazione di bilancio consolidato delle partecipate, è un'idea molto semplice che indica come possibile e presentabile di fronte a questa Assemblea, al momento della discussione del bilancio, di uno stato patrimoniale e di una nota integrativa, che potrebbero darci la visione di insieme delle risorse che stiamo muovendo. Nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo allocato decine di milioni di euro sul sistema delle partecipate, lo facciamo costantemente, lo si fa anche a volte senza nemmeno transitare per questo Consiglio al momento della decisione, che vi sia quanto meno un momento durante l'anno in cui prendiamo conoscenza e consapevolezza di avere un conglomerato di queste dimensioni, di sapere quale ne è il beneficio reale e come stiamo utilizzando questo insieme di risorse, a noi pare essere un momento forte di coinvolgimento di tutto il Consiglio nella strategia di orientamento di tali risorse. Non vorremmo che si continuasse a dire che ci sono parti del denaro pubblico che possono essere spese senza che noi sappiamo nell'ordine generale delle cose come stanno andando questi bilanci. È vero che ci vengono trasmessi in una certa misura attraverso la Presidenza del Consiglio, con dei documenti che man mano possiamo acquisire, ma nulla ci dà una visione complessiva, nessuno - salvo l'Esecutivo e la Presidenza della Regione, che ha la delega al controllo strategico sulle partecipate - ha questa visione di insieme. Condividere la leggibilità del dato non la decisione politica, ma la leggibilità del dato è a nostro modo di vedere un momento significativo e speriamo che questo suggerimento possa essere accolto.

Queste erano le modeste valutazioni che portiamo alla vostra attenzione, su un documento che rischia di passare un po' sotto silenzio, ma a cui vorrei dire all'Assessore Lavoyer abbiamo rivolto la massima attenzione e per il quale esprimiamo nel complesso molto apprezzamento.

Président - Personne demande de parler? Je ferme la discussion générale. On passe à l'examen article par article.

La parole au Conseiller Lattanzi sur l'article 1er.

Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente. Solo per una dichiarazione di voto. Non abbiamo ritenuto di dover entrare in un dibattito generale, perché riteniamo che sia un provvedimento sul quale vi sia poco da dibattere. Vi è da prendere atto di una modifica sostanziale dell'impostazione del bilancio della Regione, che permetterà ai Consiglieri certamente di lavorare meglio. Abbiamo contribuito in Commissione alla sottoscrizione di alcuni emendamenti che riteniamo migliorativi, vogliamo rendere merito all'Assessore Lavoyer di aver dato la disponibilità a confrontarsi su questo modello, così come altre Regioni hanno già fatto peraltro. Siamo convinti che anche la Regione Valle d'Aosta con questa nuova legge di 78 articoli, che determinano un nuovo processo amministrativo di contabilità del bilancio regionale, aiuti da una parte i dirigenti a razionalizzare meglio le impostazioni e le voci di bilancio, ma anche la politica, ossia gli amministratori a meglio comprendere quali sono le azioni strategiche. Certo, poi il compito della politica in quest'aula sarà quello di dibattere su quanto questi bilanci siano coerenti con i programmi che i politici si pigliano come impegno nei confronti della cittadinanza, ma è quello che riteniamo si possa far meglio attraverso questo disegno di legge, sul quale voteremo a favore.

Président - La parole au Conseiller Donzel.

Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, in modo breve e sintetico anche la posizione del Partito Democratico è assolutamente favorevole rispetto a questo disegno di legge. Sicuramente l'idea di rendere più leggibile un documento così importante è una priorità assoluta, anche rimarcata dal fatto che, come ha detto qualcuno, non siamo dei competenti in materia e quindi bisogna attrezzare anche i Consiglieri regionali che non siano degli esperti di bilancio a poter compiere magari con maggiore serenità la loro opera. Devo dare atto che un impegno che era stato preso in tal senso dal Presidente della Commissione e da molti Consiglieri, dalla maggioranza rispetto al fatto di arrivare ad una legge come questa è un impegno che è stato mantenuto, quindi anche da questo punto di vista è una cosa positiva. Rimarchiamo semplicemente il fatto che non è naturalmente compito di questa legge fare... che con una legge di questo tipo sicuramente servirà un impegno da parte del Governo regionale di creare quelle condizioni, che sono quelle a cui poc'anzi accennava il collega Louvin, che consentono ai gruppi di minoranza di poter lavorare con un certo anticipo sul bilancio e di avere la possibilità di capire quali sono le linee di indirizzo con cui si muoverà la Giunta. Siamo disponibili ad assumerci questo compito in periodi anche estivi, se a fine agosto vi fosse già qualcosa per noi, noi siamo ben disponibili ad ascoltare gli indirizzi del Governo per poter lavorare e rendere sempre più efficiente ed efficace il bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Président - Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 3 il y a l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Merci. Per situare nel contesto di questo disegno di legge l'emendamento, siamo sul tema della pianificazione finanziaria e quindi della valutazione del quadro complessivo socio-economico, che è un ruolo che svolge naturalmente la Giunta in vista della presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge di bilancio per unità previsionali di base. Riteniamo sia utile far precedere questa valutazione, che ci arriva contestualmente con l'identificazione già avvenuta delle singole poste di bilancio, da un passaggio all'interno della Commissione competente sotto questa formulazione: "la presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge di bilancio è preceduta dall'invio da parte della Giunta regionale alla Commissione regionale competente, entro il 15 settembre di ogni anno, di una relazione riassuntiva sulle linee di intervento del futuro bilancio, che la Commissione discute entro il 30 settembre". Non ci pare di avere smosso le montagne con questo passaggio, che semplicemente anticipa il dibattito sulle linee generali in una sede interna del Consiglio, nel momento che consente ancora alla Giunta regionale di tenere conto di determinate indicazioni, di fare proprie delle valutazioni che siano state espresse anche dalle forze politiche, ovviamente in primo luogo delle forze di maggioranza, ma questo in un momento in cui notoriamente sappiamo, lo sappiamo per esperienza di vita vissuta, gli organismi consiliari non sono ancora di nuovo pienamente operativi e quindi lasciano in genere correre questa fase del bilancio per i binari che sono soliti, che sono quelli interni dell'Amministrazione regionale. La proposta di questo emendamento quindi va nella direzione di investire la Commissione semplicemente di una valutazione di ordine generale sulla relazione che viene presentata dal Governo sulle linee del futuro bilancio.

Président - La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et au patrimoine, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Grazie, Presidente. Per annunciare che la maggioranza si asterrà su questo emendamento, l'argomento è stato oggetto di ampia discussione in sede di Commissione consiliare. In quella sede, fra l'altro, c'è stata la piena e totale disponibilità da parte dell'Assessore, qualora la Commissione competente lo richiedesse, di partecipare ad audizioni o a confronti che siano paralleli alla definizione del bilancio; questo emendamento per come è posto, per certi versi, ricreerebbe un altro PREFIN. Se avesse un senso questo tipo di emendamento, se avesse un senso la tempistica di una determinazione della Commissione entro il 30 settembre, non permetterebbe al Governo regionale di presentare in tempo utile gli elaborati del bilancio, affinché vengano approvati entro la prima settimana di dicembre, quindi piena e totale disponibilità ad un confronto con la Commissione, ma su questo emendamento ci asterremo.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Con dispiacere per il mancato accoglimento di un'opportunità. Non è un aggravio particolarmente oneroso per il Governo venire ad illustrare le linee in Commissione, la disponibilità - è vero - dell'Assessore sul piano personale e dei componenti dell'Esecutivo non è mai mancata in questi tempi, non è in discussione l'aspetto di cortesia, è in discussione la metodica di lavoro: o c'è una relazione, quindi si sa che c'è sul tavolo un momento di incontro e di approfondimento, oppure questo non c'è e, se non c'è, non ci sarà nulla di alternativo e di sostitutivo. Questo non aveva vocazione di essere un "PREFIN ombra", un "PREFIN mascherato", ma semplicemente un momento di comunicazione, l'indicazione non è raccolta, allarghiamo le braccia e ce ne rammarichiamo.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

Dopo il comma 2 dell'articolo 3, è aggiunto il seguente:

"2.bis. La presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge di bilancio è preceduta dall'invio da parte della Giunta regionale alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, entro il 15 settembre di ogni anno, di una relazione riassuntiva sulle linee di intervento del futuro bilancio, che la commissione discute entro il 30 settembre.".

Conseillers présents: 34

Votants: 8

Pour: 8

Abstentions: 26 (Agostino, Benin, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 34

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 23 nous avons les amendements n° 1 et n° 2 de la IIe Commission; j'en donne lecture:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 23, è inserito il seguente:

"1bis. Si prescinde dalla relazione tecnica di cui al comma 1 per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per le proposte di legge di iniziativa popolare che comportino conseguenze finanziarie.".

Emendamento

Dopo il comma 2 dell'articolo 23, è inserito il seguente:

"2bis. Nei casi di cui al comma 1bis, l'espressione del parere da parte delle commissioni consiliari competenti per materia è preceduto dal parere di compatibilità delle proposte di legge con i bilanci annuale e pluriennale della Regione da parte della commissione consiliare competente in materia di bilancio. La predetta commissione richiede il parere di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di bilancio previa audizione del Presidente della Regione, a nome della Giunta regionale, finalizzata all'eventuale reperimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalle proposte di legge.".

Je soumets au vote l'article 23 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 23

(Parere su atti normativi e attestazioni di copertura finanziaria)

1. Gli atti normativi che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, il cui schema-tipo è approvato con deliberazione della Giunta regionale, che evidenzi tra l'altro:

a) la quantificazione per anno degli oneri derivanti da ciascuna disposizione degli stessi, sia come minori entrate sia come nuove o maggiori spese;

b) i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica;

c) l'indicazione motivata delle relative coperture;

d) la valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

2. Si prescinde dalla relazione tecnica di cui al comma 1 per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per le proposte di legge di iniziativa popolare che comportino conseguenze finanziarie.

3. La struttura regionale competente in materia di bilancio, sulla base di quanto indicato al comma 1, provvede ad esprimere il parere obbligatorio sugli aspetti finanziari.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'espressione del parere da parte delle commissioni consiliari competenti per materia è preceduto dal parere di compatibilità delle proposte di legge con i bilanci annuale e pluriennale della Regione da parte della commissione consiliare competente in materia di bilancio. La predetta commissione richiede il parere di cui al comma 3 alla struttura regionale competente in materia di bilancio previa audizione del Presidente della Regione, a nome della Giunta regionale, finalizzata all'eventuale reperimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalle proposte di legge.

5. La struttura regionale competente in materia di bilancio esprime inoltre l'attestazione obbligatoria di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti del Presidente della Regione e dell'onere derivante dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, con riferimento a quello da porre a carico del bilancio regionale.

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 25:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 26:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 27:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 28:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 29:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 30:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 31:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 32:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 33:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 34:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 35:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 36:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 37:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 38:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 39:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 40:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 41:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 42:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 43:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 44:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 45:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 46:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 47:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 48:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 49:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 50:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 51:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 52:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 53:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 54:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 55:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 56:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 57:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 58:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 59:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 60:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 61 il y a l'amendement n° 2 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Siamo sulla problematica del rendiconto generale della Regione, una vicenda che ci ha impegnati rudemente negli ultimi tempi. A questo proposito, come ho già richiamato nell'intervento generale, ci è parso necessario introdurre una finestra di controllo generale, di discussione quanto meno politica complessiva, provocando la nascita di un rendiconto generale allargato della Regione Valle d'Aosta, allargato a cosa? Allargato alle componenti delle società partecipate direttamente dalla Regione, in modo tale da consentire una visione complessiva del patrimonio regionale e del suo utilizzo. Crediamo che questa formula possa essere utile e tale da consentirci di avere quel tableau de bord che fa sì che nel tempo, come spesso sollecitiamo anche in sede di interpellanza e di interrogazione, si sappia dove stiamo andando, si sappia come vengono utilizzate le risorse regionali; questo è il significato dell'emendamento n. 2 che abbiamo presentato.

Président - La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et au patrimoine, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Grazie, Presidente. Per annunciare, come è già stato ampiamente motivato in Commissione, il voto contrario della maggioranza su questo emendamento. Al di là delle motivazioni più di carattere tecnico, il bilancio regionale è una contabilità finanziaria, mentre il bilancio delle partecipate è una contabilità di tipo economico. Vi è fra l'altro la tempistica, il 3° comma dell'articolo 61 prevede che il rendiconto generale sia presentato entro il 30 giugno di ogni anno, come tutti sappiamo il più delle volte i bilanci delle società hanno degli slittamenti, quindi si andrebbe a creare un ingorgo anche di tipo istituzionale che non permetterebbe un'operatività corretta in base alle tempistiche che prevede tale disegno di legge; questo è il motivo per cui voteremo contro l'emendamento.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Le ragioni politiche del diniego ci sono chiare anche senza scomodare gli ingorghi istituzionali. Grazie.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto del patrimonio ed il bilancio consolidato delle società partecipate direttamente dalla Regione.".

Conseillers présents: 35

Votants: 28

Pour: 5

Contre: 23

Abstentions: 7 (Benin, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 61:

Conseillers présents: 35

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 62:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 63:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 64:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 65:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 66:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 67:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 68:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 69:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 70:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 71:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 72:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 73:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 74:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 75:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 76 il y a l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - L'articolo 76 ci mette di fronte ad una modalità nuova di guida della macchina regionale, era sconosciuta fino adesso la tecnica e la procedura del controllo strategico di cui vengono peraltro indicate solo le linee di principio e le finalità, che sono quelle di verifica dell'effettiva attuazione delle politiche e degli obiettivi definiti in sede di pianificazione strategica, in particolare l'attività di controllo consiste nell'analisi di coerenza delle azioni programmate con le linee di pianificazione strategica, al fine di individuare eventuali scostamenti e relativi rimedi. La funzionalità di questo sistema sta, a quanto ci è dato capire, nella possibilità di correzione di rotta man mano che si procede nell'azione amministrativa ed è una briglia più corta per guidare la macchina. Non riteniamo inutile in questa sede introdurre un minimo di interazione solo informativa del Consiglio regionale rispetto a questa coerenza fra la pianificazione strategica, che ci dovrebbe essere nota perché la Giunta regionale ce ne dà contezza, e la rispondenza della macchina. In sostanza, è chiedere all'autista se la macchina sta rispondendo bene ai comandi e se dà le risposte necessarie. La nostra richiesta è molto semplice: è quella di consentire di avere un'informativa semestrale da parte della Giunta al Consiglio, anzi propriamente alla Commissione consiliare competente sullo sviluppo di questo controllo strategico, che è suo dovere svolgere progressivamente nel corso dell'esercizio finanziario.

Président - La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et au patrimoine, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Grazie, Presidente. Noi, come maggioranza, annunciamo l'astensione su questo emendamento, perché riteniamo che le finalità di questo emendamento possano essere rappresentate anche se vogliamo in modo ancora più importante e incisivo nel terzo comma dell'articolo 78. Il terzo comma dell'articolo 78, proprio facendo riferimento al titolo II che stiamo ora votando, prevede che il Presidente della Regione presenti al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente titolo, quindi l'impegno previsto nell'articolo 78 prevede una relazione da parte del Presidente del Governo regionale al Consiglio nella sua interezza. Riteniamo quindi che le finalità di tipo informativo siano ancora più incisive con il 3° comma dell'articolo 78 e per questo motivo ci asterremo.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

Dopo il comma 2 dell'articolo 76 è aggiunto il seguente:

"2bis. I risultati del controllo strategico sono riferiti semestralmente alla commissione consiliare competente".

Conseillers présents: 35

Votants: 8

Pour: 8

Abstentions: 27 (Agostino, Benin, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 76:

Conseillers présents: 34

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 7 (Bertin, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 77:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 78:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et au patrimoine, Lavoyer, pour déclaration de vote.

Lavoyer (FA) - Grazie, Presidente. Il mio sarà un intervento brevissimo avendo già in fase introduttiva sottolineato le motivazioni e l'importanza politica dei contenuti di questa riforma. Nell'annunciare il voto favorevole della maggioranza regionale, quindi volevo solo ringraziare il relatore, la Commissione competente e tutti i gruppi consiliari sia di maggioranza, sia di opposizione per l'egregio lavoro svolto, che ha contribuito alla produzione di un testo estremamente innovativo ed importante per una modernizzazione della macchina regionale.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Confermiamo una valutazione positiva sulla riforma che è stata introdotta, anche se esprimiamo un certo rammarico per la mancata attenzione prestata a dei suggerimenti che potevano consentire un maggior coinvolgimento da parte dell'Assemblea regionale, ma noi siamo anche un tramite, un intermediario della Comunità tutta rispetto al luogo dove si concentra la più alta quantità di risorse disponibili in Valle d'Aosta, quindi ci sembrava doveroso dai banchi dell'opposizione, ma con spirito costruttivo e di concorso ad un buon funzionamento della macchina pubblica, indicare alcune piste di maggior trasparenza e leggibilità del documento di bilancio. Lo abbiamo fatto attraverso la richiesta di un dibattito anticipato sulle sue linee politiche, lo abbiamo fatto riportando all'attenzione la questione delle controllate regionali che rimane, rimarrà e sarà ancora per noi il terreno principale sul quale dovremo misurarci, perché le consideriamo oggettivamente sottratte allo sguardo, al controllo, alla vigilanza dell'Assemblea regionale. Abbiamo preso atto con rammarico, anche se questo non è un motivo per il quale ci si "straccerà le vesti", che non si sia ritenuto opportuno avere un'informativa più puntuale sulle risultanze del controllo strategico in Commissione.

Sono i primi due aspetti, ripeto: quello del dibattito politico sul bilancio, cosa che è stata invocata a più riprese in quest'aula e di cui si sente la necessità e soprattutto la necessità di avere maggiore coinvolgimento nella lettura di quanto avviene nel mondo della finanza derivata, che ci spingevano a portare questi complementi alla proposta. Proposta sulla quale, ripeto, manteniamo un'opinione altamente positiva e ci auguriamo che porti quei frutti che non si augura solo la Giunta, ma che si augura in questo tutto il Consiglio.

Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. In chiusura credo non sia necessario spendere molte parole per illustrare o chiarire le intenzioni su questo provvedimento. Due sottolineature credo però siano necessarie. Il documento che oggi andiamo ad approvare impegna sia le strutture, sia la parte politica in modo profondo. Per le strutture si tratta di un modo di lavorare molto diverso, perché la predisposizione e il modo con cui saranno seguite le disposizioni che di volta in volta verranno adottate hanno dei riferimenti che dovranno dare contezza a tutte le forze politiche, quindi al Consiglio, di come si agisce, di qual è il rispetto del piano strategico, di qual è il rispetto delle entrate che, come avete visto, sono state meglio specificate e soprattutto di come si intende tenere nella dovuta considerazione l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Il secondo punto che vorrei sottolineare è il tema del bilancio analitico e devo fare un ringraziamento particolare ai Comuni, perché proprio gli enti locali hanno fatto scuola su questo tema e hanno avuto la disponibilità per primi di verificare e in qualche modo sperimentare questo sistema, che non è facile. Credo che adottare il bilancio analitico sia stato anche per i Comuni un atto non secondario e sia stato un cambiamento di rotta, che ha permesso e incentivato anche la Regione a dire: "ma se lo fanno i Comuni, mi sembra più che evidente che debba essere fatto anzitutto dalla Regione per avere un sistema che sia omologo e soprattutto per avere un esempio di funzionamento che tenga conto degli stessi principi". Sottolineo questo perché il bilancio analitico vuol dire attivare i centri di costo, vuol dire rendersi conto di cosa succede quando si va a prenotare una spesa, vedere quali sono i risultati, vedere di anno in anno cosa succede rispetto a quello che si è ritenuto giusto e doveroso spendere per alcuni settori e per alcuni servizi.

Sotto questi due profili credo che il salto di qualità sia molto importante, è stato sottolineato e non lo riprendo e ringrazio anzi i colleghi che hanno voluto rimarcarlo, anzitutto il relatore che ha saputo tradurre in una materia così delicata e difficile i punti essenziali di un provvedimento che avrà dei riflessi importanti sul rapporto fra l'attività dell'Amministrazione regionale e i livelli di Esecutivo e di Consiglio. Noi quindi, votando questo documento, facciamo un salto di qualità importante che va nella direzione di tenere in giusta considerazione delle regole che devono essere quelle moderne di un bilancio.

Sottolineo l'articolo 74 per il modo con cui per gradi si arriverà ad alcuni risultati, perché non sarà domani, ma si dovranno attivare una serie di meccanismi che possano gradualmente portare a compimento tutto quanto è previsto nell'organizzazione di questo disegno di legge. Ritengo che sia un passo importante fatto all'inizio della legislatura per vederne gli effetti e gli esiti, vedere il funzionamento e portare eventualmente i correttivi laddove siano necessari, avendo il tempo per verificarne l'applicazione. Grazie ancora.

Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 35

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Collègues, a été déposée à la Présidence une proposition de résolution signée par le Président Rollandin et par l'Assesseur Marguerettaz, je prie les huissiers de bien la vouloir distribuer.