Oggetto del Consiglio n. 697 del 28 luglio 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 697/XIII - Illustrazione del disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione".
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Rosset. Poi sospenderemo i lavori.
Rosset (UV) - Grazie, Presidente. Le norme vigenti in materia di contabilità e bilancio della Regione Valle d'Aosta sono state emanate nel 1989 con la legge regionale n. 90.
Ora, esaminando documenti e strumenti normativi centrali come l'adozione del bilancio annuale e pluriennale, l'analisi delle linee di finanza pubblica regionale, l'esame del rendiconto, i provvedimenti collegati alle variazioni di bilancio, mi è capitato, in questo primo anno di attività consiliare, di accompagnare le relazioni con alcuni cenni sulla complessità della materia, ma anche alla centralità degli strumenti finanziari e alle manovre ad esso collegate per la potenzialità di sorreggere efficacemente e accompagnare in modo positivo le scelte di governo e il programma che ci siamo dati per soddisfare le esigenze della comunità valdostana.
Considerate le riforme e le evoluzioni della contabilità pubblica negli anni intervenute sia da parte della commissione, sia da parte del dibattito in Consiglio, si era evidenziata la necessità di procedere con rapidità e decisione a una riforma della normativa di settore, in grado di offrire maggiore trasparenza, semplificazione anche attraverso un approccio diverso e più comprensibile dei diversi meccanismi e strumenti a disposizione. Tali sollecitazioni si sono tradotte durante i mesi scorsi in convinzioni e in un impegno concreto, che ci permette di vedere oggi il disegno di legge n. 42 ridisciplinare in modo organico la materia. Direi un passo avanti consistente nell'ambito della normativa, che fissa le disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale e i principi in materia di controllo strategico e di gestione per il conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Tra gli aspetti di sicuro impatto anche per i non addetti ai lavori è fuori di dubbio da segnalare la carica innovativa di cui è portatrice questa disciplina legislativa.
Il disegno di legge prevede quale principale novità, che incontra l'esigenza da noi più volte sollecitata e rappresentata nel segno di un migliore approccio nell'attività e nell'analisi compiuta dal Consiglio regionale, l'articolazione del bilancio di unità previsionale di base. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, che evidenziano le linee della pianificazione strategica. Esse permetteranno poi di gestire agevolmente le variazioni tra capitoli all'interno della stessa unità. Nello stesso tempo si è colta l'occasione per precisare che il bilancio pluriennale copre un periodo non inferiore al triennio e che il bilancio annuale di previsione e quello pluriennale possono essere rappresentati in unico documento. Al Consiglio regionale spetta il compito di approvare il bilancio di previsione, mentre sono delegati alla Giunta il bilancio di gestione e il bilancio di cassa. Per assicurare maggiore significatività ai risultati di consuntivo, è stato soppresso l'istituto di perenzione amministrativa, mediante il quale sono eliminati dal bilancio i residui passivi dopo 2-3 anni dalla loro formazione, a seconda che si trattasse di spese correnti o di investimento. Tale istituto prevedeva poi l'accantonamento in fondi di riserva degli stanziamenti necessari a far fronte alle prevedibili richieste di pagamento dei creditori. Per completezza della disciplina della materia sono state riportate nel disegno di legge le norme contenute nella legge regionale n. 17/2008 recante disposizioni in materia di incassi e di pagamento della Regione, che è contestualmente abrogata.
Senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, tengo a sottolineare alcuni aspetti che sostanziano la portata di questo provvedimento, fra questi il miglioramento per quanto attiene la gestione, il potenziamento degli istituti di flessibilità, un indubbio snellimento nella rappresentazione, la possibilità di una maggiore semplicità e trasparenza rispetto alle politiche da porre in atto, l'attenzione alla pianificazione strategica e i principi fondamentali in materia di controllo strategico e controllo di gestione.
La pianificazione e controllo strategico consentono di verificare l'attuazione degli obiettivi politici del programma di maggioranza mediante alcuni aspetti:
- la pianificazione delle azioni amministrative necessarie al loro proseguimento;
- la verifica di congruenza fra obiettivi politici e risultati conseguiti dalla gestione;
- la valutazione dell'adeguatezza delle scelte attivate o attuative.
Il controllo di gestione è il processo tramite il quale è verificato lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sono valutate l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e, in funzione di tali riscontri, sono apportati eventuali provvedimenti correttivi della gestione. Strumento e presupposto indispensabile per attivare il controllo di gestione è l'utilizzo della contabilità analitica, ossia quel sistema contabile che rappresenta, a preventivo, le risorse messe a disposizione per realizzare gli obiettivi di amministrazione e che permette a consuntivo la quantificazione e la valorizzazione delle risorse effettivamente utilizzate.
La metodologia per l'introduzione dei predetti strumenti ha formato oggetto, nel corso del corrente anno, di sperimentazioni che consentiranno l'introduzione dei controlli sopra indicati già a partire dal 2010.
Nel dettaglio si riportano gli articoli più significativi:
- l'articolo 5 stabilisce che il bilancio di previsione, costituito dal bilancio annuale e da quello pluriennale, è redatto in termini di competenza e copre un periodo non inferiore al triennio e che gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale coincidono con gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale;
- l'articolo 11 disegna la struttura del bilancio e introduce quale sua unità fondamentale l'unità previsionale di base;
- l'articolo 19 istituisce il bilancio di cassa, approvato con deliberazione della Giunta regionale, che ha il compito di ripartire la disponibilità di cassa fra le strutture dirigenziali. Il percorso di delegificazione del bilancio di cassa, iniziato con l'approvazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 19/1934, che assegna al dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione delle spese le variazioni di cassa, giunge così a compimento;
- l'articolo 20 istituisce il bilancio di gestione, approvato con deliberazione della Giunta regionale quale strumento per dare operatività al bilancio regionale di previsione approvato dal Consiglio regionale. Nel bilancio di gestione le unità previsionali di base sono articolate in capitoli e richieste e queste ultime raggruppate in obiettivi gestionali in relazione alla loro finalità, sono assegnate alle strutture regionali competenti per materia. La disciplina appare innovativa per la parte entrate, poiché introduce una ripartizione dei crediti per struttura dirigenziale e di conseguenza assegna ai rispettivi dirigenti la responsabilità della riscossione degli stessi;
- l'articolo 76 prevede l'adozione, da parte della Regione, del metodo della pianificazione e del controllo strategico quali strumenti di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche e sul conseguimento degli obiettivi strategici predefiniti dai competenti organi regionali;
- l'articolo 77 prevede l'adozione, da parte della Regione, del controllo di gestione quale strumento per rilevare il grado di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Per attuare il controllo di gestione, la Regione si dota della contabilità analitica, ossia il sistema contabile che consente di quantificare l'effettivo onere sostenuto dall'ente per ciascuna funzione espletata.
In conclusione, questo nuovo disegno di legge tiene in debito conto le evoluzioni intervenute nel corso dell'ultimo decennio e i provvedimenti emanati nell'ambito delle materie di bilancio e di contabilità regionale.
L'attesa e gli auspici da più parti formulati troveranno soddisfazione in particolare negli obiettivi ben delineati nel testo di legge che stiamo analizzando. Siamo di fronte ad una disciplina organica, come già detto, della materia di bilancio e di contabilità nell'ottica di mettere a disposizione uno strumento moderno che offre la possibilità di focalizzare un'azione di controllo, di verifica, di sollecitazione, di equa distribuzione delle risorse, di tempi rapidi di risposta alle modifiche improvvise che toccano la nostra economia e la nostra società: questo insieme di ragioni portano alla modernizzazione degli strumenti e anche ad una minore complicazione nella comprensione di capitoli e tabelle.
Grazie a tale impostazione, sarà possibile disporre di uno strumento più snello, in particolare più comprensibile per l'approccio e il dibattito politico in aula, di essere in possesso di quegli strumenti che consentono di avere manovre finanziarie che corrispondano nel segno della trasparenza, dell'efficacia e della rapidità e alla leggibilità dei numeri, che sono i fondamentali della finanza pubblica per il buon funzionamento del comparto pubblico, considerati sempre più importanti in una moderna democrazia. Grazie.
Presidente - Cari colleghi, vista l'ora, dichiaro conclusi per questa mattina i lavori dell'odierna adunanza del Consiglio regionale. I lavori riprenderanno alle ore 15,30.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 13,04.