Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 641 del 25 giugno 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 641/XIII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9".

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:

a) adeguare alla realtà locale i principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

b) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;

c) tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;

d) assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione;

e) assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.

2. La presente legge definisce inoltre:

a) i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, nonché le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia;

c) le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

d) le procedure e i criteri per la predisposizione dei piani di risanamento acustico;

e) i criteri e le condizioni per l'individuazione di valori limite inferiori per le aree di interesse paesaggistico, ambientale e turistico;

f) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

g) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico;

h) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

Articolo 2

(Competenze)

1. Spetta alla Regione, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definire, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprie deliberazioni:

a) gli ulteriori criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio e la procedura per la loro approvazione;

b) i criteri per la predisposizione della mappatura del territorio, i casi nei quali deve provvedersi alla predisposizione dei piani di risanamento comunali e delle imprese e la procedura per la loro approvazione, nonché i criteri e le modalità per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di interesse regionale e comunale;

c) le modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica dall'inquinamento acustico da attuare nel territorio regionale e i criteri di finanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9;

d) i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta;

e) le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee;

f) i criteri e le modalità per la valutazione dell'attività utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti richiedenti il titolo di tecnico competente in acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività in modo non occasionale;

g) i criteri tecnici di dettaglio per l'individuazione delle aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa vigente, nonché per la delimitazione delle aree remote di alta montagna da inserire in una specifica classe;

h) i criteri tecnici per determinare le modalità di intervento nel caso in cui i valori limite per le infrastrutture stradali ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza non siano tecnicamente conseguibili, ovvero, per determinare i casi in cui, sulla base di valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si renda opportuno procedere ad interventi diretti sui ricettori o, tenuto conto della situazione locale, non sia necessario intervenire;

i) la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'articolo 17.

2. Spetta inoltre alla Regione:

a) l'approvazione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

b) il rilascio dell'attestato di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale;

c) l'istituzione, presso l'ARPA, dell'Osservatorio acustico regionale.

3. Nel rispetto della normativa statale vigente e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta):

a) provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso;

b) provvedere alla redazione ed approvazione del piano di risanamento acustico e, ove previsto, del piano di miglioramento acustico;

c) provvedere alle attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA;

d) determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) classificazione acustica: suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee nelle quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio;

b) impatto acustico: effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti;

c) clima acustico: condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio o per aree interessate da uno o più edifici singoli, nei casi previsti dall'articolo 11, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ACUSTICO

Articolo 4

(Criteri per la classificazione acustica)

1. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa vigente, la classificazione acustica del territorio tiene conto delle classi di destinazione d'uso indicate nella tabella A, nonché degli ulteriori criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale.

2. La classificazione acustica costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

3. Le modifiche e le varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) o agli strumenti urbanistici attuativi, anche derivanti da procedure speciali, comportano la verifica di coerenza con la classificazione acustica e, qualora necessario, la revisione della medesima.

4. I regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei PRG o degli strumenti urbanistici attuativi, qualora in contrasto con le disposizioni derivanti dalla classificazione acustica, sono oggetto di adeguamento nei modi e con le procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Articolo 5

(Procedura per l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica)

1. Entro il 31 dicembre 2009, i Comuni trasmettono la proposta del piano di classificazione acustica alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'ARPA per i pareri di competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta completa di tutta la documentazione.

2. La proposta del piano di classificazione acustica è trasmessa contestualmente anche ai Comuni limitrofi per l'acquisizione del parere in ordine alla classificazione delle aree confinanti. Tale parere è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta e, in caso di inerzia, il Comune richiedente ne prescinde.

3. Acquisiti i pareri di cui ai commi 1 e 2, la proposta del piano di classificazione acustica è adottata dal Comune entro sessanta giorni dal ricevimento dei medesimi e, in seguito, depositata presso la segreteria comunale in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può presentare le proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune.

4. Il Comune approva definitivamente il piano di classificazione acustica entro novanta giorni dall'adozione di cui al comma 3; la deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui ai commi 1 e 2 e motiva le determinazioni assunte, anche in relazione alle osservazioni presentate ai sensi del comma 3.

5. I Comuni già dotati del piano di classificazione acustica alla data dell'11 maggio 2006 adeguano il medesimo a quanto definito dalla presente legge e agli ulteriori criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

6. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i termini previsti, il Presidente della Regione assegna al Comune inadempiente un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede in via sostitutiva. Le spese sono poste a carico del Comune inadempiente.

Articolo 6

(Piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico)

1. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti nei casi e con le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Al fine della verifica di eventuali casi di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa vigente, i Comuni possono avvalersi dell'assistenza e della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale di cui all'articolo 16.

2. Al fine di perseguire i valori di qualità definiti dalla normativa vigente, i Comuni possono dotarsi di piani di miglioramento acustico.

3. L'approvazione dei piani di risanamento acustico, se del caso, costituisce variante non sostanziale al piano regolatore comunale e contiene gli elaborati tecnici necessari alla corretta individuazione della variante medesima.

4. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di competenza territoriale di ogni Comune, i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'articolo 7, predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture e i piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 7

(Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture)

1. I piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono soggetti:

a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) all'acquisizione dei pareri delle strutture regionali interessate per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente;

c) all'approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto.

2. Al fine della predisposizione del piano di cui al comma 1, le società e gli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture verificano i valori di riferimento previsti dalla normativa vigente e ne assicurano l'effettivo rispetto.

3. Per quanto riguarda le infrastrutture di interesse regionale e comunale si provvede con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b).

Articolo 8

(Piani di risanamento acustico delle imprese)

1. Entro sei mesi dall'approvazione o dall'adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica, le imprese verificano il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, anche avvalendosi della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale di cui all'articolo 16.

2. Nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 14, qualora il Comune verifichi il superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, fatte salve le sanzioni previste, ordina alle imprese la cui attività determina emissioni sonore nell'ambiente circostante di adeguarsi ai limiti di legge entro sei mesi dall'accertamento o di predisporre, entro il medesimo termine, un piano di risanamento acustico che preveda l'adeguamento ai limiti di legge entro trenta mesi dall'approvazione del medesimo.

3. I piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese sono soggetti:

a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità del piano di risanamento acustico ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) all'acquisizione dei pareri delle strutture regionali interessate per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente;

c) all'approvazione da parte dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto.

Articolo 9

(Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, approva il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

2. La proposta di piano è predisposta dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di urbanistica e con l'ARPA.

3. Sulla base dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 6, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare, con l'indicazione di quelli di competenza regionale e dei relativi costi.

4. I criteri di priorità per il finanziamento degli interventi di bonifica acustica previsti dal piano, definiti dalla Giunta regionale, tengono conto, in particolare:

a) dell'entità del superamento dei valori limite;

b) dell'entità della popolazione esposta al rumore;

c) della presenza di recettori sensibili;

d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello Stato e di quelle eventualmente stanziate dalla Regione.

5. Nell'ambito degli interventi individuati nel piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, la Regione può promuovere e finanziare studi e ricerche finalizzati ad una riduzione della rumorosità emessa da sorgenti sonore specifiche aventi particolare impatto sul territorio regionale.

CAPO III

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

Articolo 10

(Relazione di previsione di impatto acustico)

1. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, ovvero su richiesta dei Comuni, la relazione di previsione di impatto acustico è predisposta per gli interventi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. La relazione di previsione di impatto acustico è inoltre predisposta nei casi e con le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), nell'ambito dei procedimenti finalizzati:

a) all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a impianti, immobili e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;

b) all'acquisizione dei titoli che abilitano all'utilizzazione degli impianti, immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);

c) all'acquisizione dei titoli per l'esercizio di attività produttive.

3. Nei casi di cui al comma 2, la relazione di previsione di impatto acustico è prodotta contestualmente all'avvio del relativo procedimento.

4. La relazione di previsione di impatto acustico è comunque richiesta una sola volta, se nelle diverse fasi di realizzazione ed utilizzo dell'opera sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e non mutino le caratteristiche dell'intervento.

5. La relazione di previsione di impatto acustico, qualora i livelli di rumore superino i valori limite previsti dalla normativa vigente, contiene l'indicazione delle misure finalizzate alla riduzione delle emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

6. Qualora la valutazione dei livelli di rumore evidenzi il superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, i proprietari o i soggetti gestori degli impianti, degli immobili o delle infrastrutture di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti, entro sei mesi dall'accertamento, ad adeguarsi ai limiti di legge o a predisporre il piano di risanamento acustico.

7. Nei casi di cui al comma 2, l'acquisizione dei titoli abilitativi ivi previsti è subordinata al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e alla compatibilità della stessa con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11

(Relazione di valutazione previsionale del clima acustico)

1. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è predisposta nei casi e con le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), per:

a) la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo;

b) la nuova edificazione attuata mediante piano urbanistico di dettaglio (PUD), escluse le zone territoriali di tipo A, prossime alle opere di cui all'articolo 10, comma 1;

c) la realizzazione di altre infrastrutture collocate in specifici ambiti individuati dal piano comunale di classificazione acustica.

2. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è predisposta contestualmente all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio ed è subordinata al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità della medesima ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e alla compatibilità del clima acustico con la tipologia di insediamento da realizzare.

3. Qualora il clima acustico non sia compatibile con la tipologia di insediamento da realizzare, la relazione di valutazione previsionale del clima acustico prevede specifici interventi di mitigazione, anche mediante l'attuazione di adeguati accorgimenti progettuali.

Articolo 12

(Tecnico competente in acustica ambientale)

1. I documenti tecnici che prevedono l'effettuazione di misurazioni, la verifica circa l'ottemperanza ai valori limite previsti dalla normativa vigente, la redazione dei piani di risanamento acustico e le relative attività di controllo sono redatti da un tecnico competente in acustica ambientale.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 13

(Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee)

1. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico al di fuori delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato presenta, prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda al Comune, corredata, ove previsto, di una relazione di previsione di impatto acustico.

3. I Comuni, sentita l'ARPA, possono concedere l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Nell'autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell'impatto acustico sull'ambiente circostante.

4. In mancanza di comunicazione da parte del Comune di un motivato diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione si intende assentita, fermo restando l'obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento indicate nella domanda.

Articolo 14

(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i Comuni e il Corpo forestale della Valle d'Aosta svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA, le attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge.

Articolo 15

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione acustica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 10.000.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.

3. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico in assenza dell'autorizzazione comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.

4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 14.

5. Nei casi di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il responsabile della violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ivi previste, deve porre in essere azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori.

6. Nel caso di commissione di un'ulteriore violazione della medesima specie, commessa nell'arco di sei mesi dalla prima contestazione, esclusi i termini previsti per porre in essere le azioni di risanamento di cui al comma 5, l'esercizio dell'attività è sospesa dall'autorità competente sino all'avvenuto adeguamento.

7. Ai fini della sospensione di cui al comma 6, i soggetti che hanno accertato una delle violazioni di cui al presente articolo, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ne riferiscono per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

(Osservatorio acustico regionale)

1. La Regione istituisce presso l'ARPA l'Osservatorio acustico regionale.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti:

a) dell'ARPA;

b) delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica;

d) del Consiglio permanente degli enti locali;

e) del dipartimento competente in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL).

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) monitora l'attuazione della presente legge, attraverso l'aggiornamento del catasto delle classificazioni acustiche comunali, la raccolta e l'ordinamento dei dati di rumorosità ambientale contenuti nelle mappature acustiche comunali e la raccolta dei piani di risanamento acustici comunali, delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture;

b) raccoglie sistematicamente informazioni sui livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio regionale e sull'esposizione della popolazione, attraverso programmi di misurazione sul territorio e idonei strumenti informatici di acquisizione ed elaborazione dei dati;

c) trasmette ai Comuni i dati rilevati di interesse locale;

d) raccoglie e aggiorna i dati rilevanti dal punto di vista delle emissioni sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio regionale;

e) valida gli strumenti modellistici previsionali sulla base dei dati precedentemente acquisiti, tenuto conto delle particolarità geografiche del territorio regionale;

f) predispone le informazioni richieste, in forma di indicatori, nell'ambito del sistema informativo ambientale regionale;

g) predispone le informazioni richieste, in forma di indicatori su scala regionale, nell'ambito del sistema informativo ambientale statale;

h) svolge attività di comunicazione, informazione e, su richiesta, di consulenza tecnica ai Comuni e alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

Articolo 17

(Diritti di istruttoria)

1. La Giunta regionale, fatta eccezione per l'attività svolta dall'Osservatorio acustico regionale, stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati per l'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti volti:

a) alla predisposizione e all'approvazione dei piani di classificazione acustica;

b) alla predisposizione e all'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico;

c) alla predisposizione e all'approvazione della relazione di previsione di impatto acustico;

d) alla predisposizione e all'approvazione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico;

e) al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 6, e 9, comma 5, è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di pari importo iscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67364 (Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodiffusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica).

4. Al finanziamento degli interventi di competenza regionale previsti dal piano regionale triennale di cui all'articolo 9 si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 15 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19

(Abrogazione)

1. La legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico), è abrogata.

Articolo 20

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della l.r. 9/2006, in quanto compatibili.

2. La presente legge si applica anche ai procedimenti già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della medesima.

Tabella A

(Omissis)

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Agostino.

Agostino (UV) - Merci, M. le Président. L'emanazione di una legge regionale sull'inquinamento acustico era prevista dalla legge nazionale entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima per definire una serie di criteri, poteri sostitutivi, modalità, scadenze, sanzioni e procedure attuative del principio introdotto dalla legge n. 447/1995, ovvero per definire un quadro di riferimento per l'applicazione dell'insieme delle norme sull'inquinamento acustico emanate a livello nazionale. La Regione ha quindi provveduto con la legge regionale 29 marzo 2006, n. 9: "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico". (Bollettino ufficiale 26 aprile 2006, n. 17).

La necessità di un quadro di riferimento completo, oltre che dal quadro normativo, emerge anche dalla notevole sensibilità della popolazione ai temi dell'inquinamento acustico in ambiente di vita. Considerato quindi il territorio regionale e l'esperienza maturata sullo stesso, la legge regionale vigente e la relativa delibera di Giunta regionale n. 3355 contengono già alcuni aspetti di originalità: la previsione di una zonizzazione specifica di classe più elevata nell'intorno degli alpeggi, che permette l'immissione in ambiente del rumore normalmente associato alle attività agricolo-pastorali (prendete l'esempio dei generatori di corrente) rispetto ad indicazioni generali provenienti dalla normativa nazionale, che condurrebbero per queste realtà ad una classificazione con limiti troppo restrittivi; la previsione di una zonizzazione specifica nell'intorno dei rifugi alpini e degli esercizi commerciali connessi alla frequentazione turistica nelle zone rurali, per le stesse esigenze sopra descritte; inoltre la possibilità di una zonizzazione stagionale per i comprensori sciistici, con limiti più elevati durante la stagione invernale, tenendo anche conto delle attività di battitura piste e di produzione di neve artificiale.

Tale primo adattamento non si è però dimostrato sufficiente a risolvere i numerosi casi applicativi verificatisi nel primo periodo di applicazione e perciò si è ritenuto più utile proporre una revisione della legge regionale. Il disegno di legge è stato quindi elaborato in coerenza con i principi contenuti nella normativa nazionale e ha tenuto conto dell'evoluzione della normativa e delle criticità emerse in sede di prima applicazione della legge nella nostra regione. Poiché questi aspetti sono stati introdotti per tenere conto delle specificità del territorio regionale, si prevede che gli aspetti più operativi siano demandati, attraverso una revisione anche della delibera di Giunta regionale n. 3355, ad alcuni provvedimenti attuativi che potranno essere adeguati con più facilità all'evoluzione del quadro tecnico e di quello normativo.

Da un esame più tecnico del testo di legge in vigore e dalle difficoltà emerse in sede di prima applicazione si è riscontrata l'opportunità di riorganizzare il testo in cinque capi in modo da evidenziare in modo più chiaro le diverse parti della legge: ciò ha comportato lo spostamento di alcuni articoli nella sezione più consona ed una rinumerazione degli articoli stessi.

Il capo I comprende praticamente gli articoli 1, 2 e 3. All'articolo 1 (Oggetto e finalità) sono state previste le finalità della legge desumendole dal quadro normativo statale al fine di evidenziare in modo chiaro ed esaustivo il campo di applicazione. In questa operazione si è provveduto, come prevede la legge quadro, ad evidenziare la volontà di predisporre norme attuative delle disposizioni statali ed al tempo stesso si è sottolineata la necessità che le medesime risultino adeguate al contesto regionale. L'aggiunta del comma 2 non va quindi letta come un maggior onere, ma come migliore specificazione e chiarezza del campo di applicazione, è stato aggiunto un comma 2 all'articolo 1. In particolare sono state poste le basi per una regolamentazione di dettaglio con le delibere della Giunta regionale di attuazione su aspetti più di dettaglio ove la norma dello Stato non è così precisa. Il nuovo articolo 2 (Competenze) è stato creato per rendere più semplice la lettura del testo normativo, estrapolando dalle diverse parti della legge regionale vigente quelle che sono le diverse competenze in capo alla Regione, che svolge anche le funzioni assegnate alla Provincia, e quelle che fanno capo ai Comuni o alle Comunità montane. Il nuovo articolo 2 consente quindi una percezione immediata dei compiti e delle funzioni assegnate ai diversi enti. L'articolo 3 (Definizioni) è stato infine previsto per riunire alcune definizioni contenute prima in diverse parti della legge per ragioni di semplificazione della lettura del testo normativo.

Il capo II comprende gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in questo capo vengono riunificate le disposizioni inerenti gli aspetti più pianificatori e programmatori della legge anche mediante una generale ridefinizione dei contenuti e delle procedure. Tale capo ricomprende quindi la disciplina che riguarda i criteri per la classificazione rivedendo i termini per la presentazione della classificazione tenuto conto della situazione attuale di adeguamento dei PRG e fissando la scadenza per la fine dell'anno in corso, ossia entro il 2009 tutti i Comuni dovranno adeguare il loro piano acustico al piano regolatore generale e dopo adeguarlo se non hanno ancora dettato il piano regolatore generale. Sono state previste alcune procedure di miglior raccordo tra il piano regolatore generale e la classificazione prevedendo le procedure per mantenere coerenti i due strumenti ed i casi in cui occorre procedere alla revisione. Al fine di rendere più chiara la legge, è stata inserita la tabella A evitando il richiamo alle disposizioni statali, ma mantenendo sostanzialmente i principi per evitare una situazione di eccessiva differenziazione nei criteri rispetto al quadro nazionale. Dicevo, la tabella A che vi trovate alla fine degli articoli di legge prevede sei classi per effettuare la classificazione acustica che consiste nel suddividere il territorio in UTO (Unità Territoriali Omogenee); naturalmente non tutti i Comuni sono obbligati ad avere tutte e sei le classi in cui dividere il territorio, i Comuni piccoli ne avranno uno, due o tre al massimo secondo le loro esigenze. Velocemente vi elenco le classi così suddivise, anche se ce le avete alla fine degli articoli e sono più dettagliate: tabella A, nella classe I troviamo le aree particolarmente protette, classe II le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, classe III le aree di tipo misto, classe IV le aree di intensa attività umana, classe V le aree prevalentemente industriali, classe VI le aree esclusivamente industriali. Penso che solo il Comune di Aosta può applicare nel suo territorio tutte e sei le classi. Data la caratteristica del territorio valdostano, i piani di risanamento sono stati previsti in casi definiti eliminando le tempistiche previste, ma demandando al provvedimento della Giunta regionale una maggiore disciplina. Per le imprese è stata prevista la possibilità di procedere, invece che con il piano di risanamento, con azioni atte a consentire di rientrare nei limiti di emissione ammessi fissando dei termini per provvedervi. Le ulteriori semplificazioni sono demandate al provvedimento attuativo.

Il capo III comprende gli articoli 10, 11 e 12, nel capo III si trovano le indicazioni per la definizione della relazione di impatto acustico, di clima acustico e i compiti del tecnico competente. Lo sforzo di adeguamento ha comportato una modificazione del linguaggio tecnico con particolare riferimento alle altre disposizioni regionali, piuttosto che a quelle statali ed in particolare alle leggi regionali in materia di urbanistica ed attività produttive. Si è specificato in legge i casi in cui la relazione di previsione di impatto acustico o di clima acustico sono richieste per meglio definire il campo di applicazione ed al fine di semplificarne la lettura evitando, ove possibile, i richiami ad altre norme statali che rendevano di difficile comprensione il testo vigente. Si è stabilito di prevedere già in legge che la relazione possa essere richiesta sempre una sola volta nell'ambito di un intervento demandando ulteriori semplificazioni ai provvedimenti attuativi. Per il clima acustico si è provveduto a specificare in quali casi è necessario procedere alla valutazione adeguando alcune definizioni, che avevano creato problemi, alla realtà valdostana. Per quanto riguarda i compiti del tecnico competente, è stato specificato più accuratamente il campo di intervento, provvedendo ad eliminare la necessità della loro firma sui progetti edilizi, anche perché è stata stralciata dalla legge la parte dei requisiti acustici passivi demandando la tematica ad apposito provvedimento legislativo. Dalla quantità dei documenti che fanno capo alla figura del tecnico si desume l'importanza del suo ruolo all'interno del processo riguardante la materia acustica. Una problematica legata alla figura del tecnico in acustica riguarda, in particolare, la difficoltà del percorso formativo e della sua relativa abilitazione. Date tali problematiche legate alle difficoltà di iscrizione all'Albo dei tecnici in acustica ambientale e con la volontà di contribuire a diffondere la cultura legata alla materia acustica e di favorire l'apertura di un mercato a livello regionale piuttosto bloccato, è stata avviata l'organizzazione di un corso abilitante per coloro che volessero esercitare la professione in questione. Tale percorso formativo, ideato dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, col supporto dell'Arpa Valle d'Aosta e del Politecnico di Torino per gli aspetti tecnici, strutturato tramite il contributo di "Projet Formation" e finanziabile tramite il contributo dei fondi sociali europei - ecco qua l'importanza di aver avuto un parlamentare europeo: magari arrivavano un po' di più di questi finanziamenti! -, partirà, con ogni probabilità, nell'autunno dell'anno 2009. I1 corso, della durata di 160 ore, affronterà tutti gli ambiti interessati dalla normativa vigente con diversi incontri pratici e teorici. Al suo termine i partecipanti, che avranno compiuto un percorso alternativo in base ai loro certificati di studio (naturalmente non possono partecipare tutti a questi corsi, devono essere già in possesso di diploma o laurea scientifici), entreranno a tutti gli effetti nell'Albo regionale dei tecnici in acustica ambientale. Qui ci sarà un'apertura a nuovi posti di lavoro per i giovani diplomati a lavorare in questa materia data la complessità della materia e la vastità.

Il capo IV della legge comprende gli articoli 13, 14 e 15, ossia le autorizzazioni, la vigilanza e le sanzioni. Si sono riunificate in questo capo, apportando alcune semplificazioni e maggiori dettagli, le disposizioni inerenti le procedure autorizzative con le relative azioni di controllo. Per la parte autorizzativa si prevede un approfondimento teso ad individuare le diverse casistiche nelle delibere attuative. Al comma 6 dell'articolo 15 si è provveduto a risolvere una problematica emersa in fase di prima applicazione con l'inserimento di una sospensione del procedimento sanzionatorio nel periodo di adeguamento previsto per le azioni di risanamento al fine di rientrare nei limiti ammessi.

Infine l'ultimo capo comprende gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20. Nelle norme finali sono state inserite le disposizioni attuative del testo di legge. In particolare all'articolo 16 è prevista la costituzione dell'Osservatorio che, alla luce delle problematiche emerse, viene organizzato anche con funzioni di assistenza e consulenza riunificando due articoli del testo vigente e prevedendo l'estensione della sua composizione agli altri soggetti istituzionali coinvolti. Il CPEL, con sua nota del 20 maggio - che penso avrete allegata -, ritiene opportuno proporre 3 suoi rappresentanti dentro questo organismo. È inoltre prevista l'abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.

È inoltre prevista una norma transitoria per evitare vuoti normativi in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi, facendo salve le disposizioni già in vigore fino all'emanazione delle nuove ed una norma di raccordo con i procedimenti in corso.

L'Assessore all'ambiente e i suoi funzionari hanno fatto sicuramente un buon lavoro, cercando di rendere la legge più semplice e meno onerosa rispetto alla nazionale sia per i Comuni, sia per i privati e comunque nel rispetto delle competenze della legge statale, comunque lasciando ai Comuni totale autonomia di scelta nel gestire e derogare sul proprio territorio - questo è importantissimo - confrontandosi ed avvalendosi della collaborazione tecnica (gratis naturalmente) dell' Osservatorio.

Concludo dicendo che questa è una legge complessa ed articolata, la cui applicazione deve ispirarsi alla tolleranza e al buon senso.

Grazie a tutti e scusate per l'abbassamento di voce dovuto a questa sala malsana, dovuto a questo impianto di raffreddamento e penso di parlare all'unanimità dei Consiglieri, perché...

Président - Merci, Conseiller, nous avons compris.

Agostino (UV) - Vous avez compris, M. le Président. Merci à tous.

Président - La discussion générale est ouverte. Je vous annonce qu'il y a sur ce texte un amendement qui a été proposé par le groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau. Je saisis aussi l'occasion pour vous annoncer qu'a été déposé un nouveau texte sur la motion dont au point n° 24, je prie les huissiers de bien vouloir la distribuer.

La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.

Cerise G. (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Una breve considerazione. Riteniamo quanto mai opportuno che una Regione come la Valle d'Aosta, che ha una vocazione turistica, soprattutto di turismo ambientale naturalistico, si ponga come uno degli obiettivi principali la tutela di queste ricchezze naturali, questo beninteso però tenendo conto della nostra realtà locale. Vi è una sempre crescente sensibilità, è stato ricordato anche dal relatore, ai problemi ambientali, compresi quelli dell'inquinamento acustico, e se va vista favorevolmente questa accresciuta sensibilità, dobbiamo però anche registrare che c'è un'accresciuta intolleranza nei confronti di quei rumori generati da quella attività tradizionale della nostra realtà valdostana, in particolare dell'attività agricola pastorale e questo è confermato anche dai numerosi esposti che ci sono stati nel passato, che tendenzialmente aumentano progressivamente. Esposti che vanno dalle lamentele del canto del gallo, suono delle campane, all'utilizzo dei mezzi agricoli e questo anche in zone particolarmente sensibili come le zone di alta quota, dove ormai per gli alpeggi è indispensabile l'uso di mezzi meccanici, l'uso di generatori per la mungitura, per la produzione di energia, ma non solo, qualcuno definisce inquinamento acustico anche il concerto dei campanacci. Certamente il fatto di avere questa possibilità di andare a diversificare la zonizzazione, la classificazione di questi siti, sicuramente risolve questi problemi e anche attraverso, come annunciato dal relatore, la revisione della delibera n. 3355 sicuramente si andrà in questa direzione. Noi crediamo anche che la competenza attribuita ai Comuni per la classificazione acustica del proprio territorio, come di prevedere la redazione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico ed eventualmente del piano di miglioramento acustico, come l'attribuzione ai Comuni della funzione di controllo e di vigilanza sul rispetto della legge, nella quale ci si può avvalere anche della collaborazione tecnica dell'ARPA, poi la discrezionalità nell'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di attività occasionale potrà rendere più aderente alla nostra realtà locale l'applicazione di questa normativa. È proprio in relazione ai riflessi diretti che questa legge ha sulle realtà locali che abbiamo presentato un emendamento che a nostro avviso va a rafforzarne il ruolo, un emendamento all'articolo 2, dove si vanno a definire le competenze, si dice: "spetta alla Regione, sentito il Consiglio permanente degli enti locali"; proprio per tutte le competenze che questa legge attribuisce e i riflessi diretti che avrà nel contesto degli enti locali, riteniamo debole il termine "sentito" e saremmo per proporre la sostituzione del termine "sentito" con il termine "d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali". Questo anche per una questione di principio, si rivendica l'intesa sulle problematiche che interessano la Regione nei confronti dello Stato, mi pare corretto avere lo stesso atteggiamento di intesa nei confronti di tutte le problematiche che interessano le collettività locali; di conseguenza, noi sosterremo convinti questa legge. Grazie.

Président - La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie, Presidente. Anche da parte del gruppo Partito Democratico, sentita la relazione e la passione del Consigliere Agostino, il nostro voto sarà favorevole.

Président - Pas d'interventions? Je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare il Consigliere Agostino per un'illustrazione molto ampia e accurata di una legge che tratta una materia molto tecnica e complessa e anche la III Commissione e il Presidente Comé per la collaborazione e soprattutto per aver portato in tempi molto rapidi questa legge alla discussione dell'Assemblea consiliare.

Come è stato ricordato, la legge nazionale in materia di inquinamento acustico prevedeva un'emanazione della legge regionale che definisse tutta una serie di procedure, modi, tempi, scadenze, eccetera, e la Regione a ciò ha provveduto nel 2006 con la sua precedente legge, che con la sua delibera attuativa ha permesso di introdurre e di adattare la legge nazionale al nostro contesto specifico, come già ampiamente ricordato nella relazione illustrativa del collega Agostino, che ha posto l'attenzione sulle specificità e gli elementi di originalità già presi in conto nella precedente legge. È chiaro che, come per ogni legge su una materia così complessa, il periodo di prima applicazione ha permesso anche di evidenziare la necessità di alcuni affinamenti, sono emerse nuove esigenze e adattamenti che oggi hanno portato alla revisione generale della legge regionale. Voglio ricordare come il lavoro che ha portato alla definizione della bozza è stato condotto da un gruppo di tecnici che ha previsto la collaborazione non solo degli uffici dell'Assessorato, ma anche degli ordini professionali, degli enti locali, le Comunità montane che in diverse occasioni sin dall'autunno si sono poste su questo argomento.

Come già detto, lo voglio rimarcare, particolare attenzione nella revisione è stata posta proprio ad una maggiore e più adeguata contestualizzazione della legge quadro nazionale alla nostra realtà, cercando di cogliere tutti quegli aspetti molto particolari nei vari settori coinvolti, naturalmente nel totale rispetto dei principi di tutela dall'inquinamento acustico, che sono dettati dalle normative ai vari livelli; questo abbiamo voluto rimarcarlo ponendolo in particolare evidenza all'articolo 1, per sottolineare le finalità e gli obiettivi della legge. Questa contestualizzazione, che ha riguardato la zonizzazione acustica e in particolare la realtà locale delle attività imprenditoriali, piccole e medie imprese, prevedendo delle procedure molto più snelle e più adatte alla loro dimensione per potersi adeguare a delle prescrizioni anche piuttosto rilevanti. È già stato sottolineato, ma è bene ricordarlo, come all'Osservatorio regionale in materia di acustica viene attribuito con questa legge un ruolo dove l'Amministrazione regionale fa lo sforzo di dare più supporto e consulenza proprio per favorire una migliore e più corretta applicazione di questa legge, evitando soprattutto degli aggravi indebiti a carico dei soggetti interessati e soprattutto nel rispetto dei ruoli e delle competenze che la legge stabilisce.

Infine un particolare ringraziamento al gruppo di lavoro che dall'autunno scorso ha lavorato per la rielaborazione della legge, in particolare all'arch. Bovet, Responsabile della Direzione ambiente, che ha garantito il coordinamento delle attività di confronto e discussione, ma anche ai numerosi operatori tecnici professionisti e rappresentanti degli enti locali e delle Comunità montane, gli uffici dell'Amministrazione regionale che hanno lavorato in tantissime riunioni per poterci portare questo testo. Voglio anche rivolgere un plauso particolare all'Ufficio legale, alle dott.sse Fanizzi e Menzio per aver assistito il lavoro dei tecnici nella redazione del disegno di legge, il tutto in tempi molto contenuti. Credo che, grazie alla prima esperienza delle precedente legge regionale, oggi approviamo una legge che forse rappresenta uno dei casi più spinti e accurati di adeguamento di una legge nazionale al contesto regionale, che tiene debitamente conto delle specificità locali. Grazie.

Siamo d'accordo sull'emendamento in quanto questo interpreta una volontà intrinseca della legge di raccordarsi profondamente con l'esperienza degli enti locali e delle Comunità montane, quindi siamo favorevoli ad accoglierlo.

Président - Nous passons à la votation article par article.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 2 il y a l'amendement du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

Articolo 2, comma 1, la parola "Spetta alla Regione, sentito il Consiglio Permanente degli Enti Locali" viene sostituita con "d'intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali".

Je soumets au vote l'article 2 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 2

(Competenze)

1. Spetta alla Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definire, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprie deliberazioni:

a) gli ulteriori criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio e la procedura per la loro approvazione;

b) i criteri per la predisposizione della mappatura del territorio, i casi nei quali deve provvedersi alla predisposizione dei piani di risanamento comunali e delle imprese e la procedura per la loro approvazione, nonché i criteri e le modalità per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di interesse regionale e comunale;

c) le modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica dall'inquinamento acustico da attuare nel territorio regionale e i criteri di finanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9;

d) i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta;

e) le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee;

f) i criteri e le modalità per la valutazione dell'attività utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti richiedenti il titolo di tecnico competente in acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività in modo non occasionale;

g) i criteri tecnici di dettaglio per l'individuazione delle aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa vigente, nonché per la delimitazione delle aree remote di alta montagna da inserire in una specifica classe;

h) i criteri tecnici per determinare le modalità di intervento nel caso in cui i valori limite per le infrastrutture stradali ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza non siano tecnicamente conseguibili, ovvero, per determinare i casi in cui, sulla base di valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si renda opportuno procedere ad interventi diretti sui ricettori o, tenuto conto della situazione locale, non sia necessario intervenire;

i) la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'articolo 17.

2. Spetta inoltre alla Regione:

a) l'approvazione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

b) il rilascio dell'attestato di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale;

c) l'istituzione, presso l'ARPA, dell'Osservatorio acustico regionale.

3. Nel rispetto della normativa statale vigente e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta):

a) provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso;

b) provvedere alla redazione ed approvazione del piano di risanamento acustico e, ove previsto, del piano di miglioramento acustico;

c) provvedere alle attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA;

d) determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'annexe A:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.