Oggetto del Consiglio n. 224 del 9 ottobre 1947 - Verbale
OGGETTO N. 224/47 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA ILLEGITTIMA. DETERMINAZIONE DELLE MISURE DEI SUSSIDI E DEI COMPENSI DA CORRISPONDERSI ALLE MADRI NUBILI ED ALLE TENUTARIE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1948.
L'Assessore Ing. Fresia riferisce in merito alla relazione distribuita ai Sigg. Consiglieri unitamente all'ordine del giorno relativa alla determinazione delle misure dei sussidi e dei compensi per l'assistenza all'infanzia illegittima, relazione che è del tenore seguente:
"Ai sensi dell'art. 3 del R.D. 29/12/1927 n. 2822, all'ex Amministrazione Provinciale di Aosta, a cui è subentrato questo Ente, agli effetti del D.L.L. 7/9/1945, n. 545, competeva di provvedere al servizio di assistenza agli illegittimi riconosciuti dalla sola madre e non riconosciuti e di determinare la misura dei sussidi e dei compensi da corrispondere alle madri e alle tenutarie.
Le attuali misure dei sussidi per il servizio di assistenza all'infanzia illegittima (esclusa la retta giornaliera per l'assistenza dei fanciulli mediante ricovero nel brefotrofio, determinata con la deliberazione della Giunta in data 20.12.1946, relativa alle rette di ricovero nell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile) datano dal 1945 e sono estremamente esigue in rapporto all'aumentato costo della vita, per cui se ne rende necessaria la revisione.
L'adeguamento dei sussidi all'attuale costo della vita comporterebbe un aumento sensibile dello stanziamento apposito del bilancio dell'Amministrazione, in quanto i sussidi hanno carattere continuativo e non sono sottoposti a revisione se non nei casi rari di accertata convivenza maritale o di cattiva condotta della madre beneficiaria.
Poiché i certificati di povertà sono troppo spesso rilasciati dai Comuni a favore di madri nubili, che, per ragioni di lavoro o di famiglia, godono di una relativa agiatezza, si ritiene opportuno di limitare la misura dell'aumento del sussidio continuativo, che in ogni caso non potrebbe essere adeguata all'attuale costo della vita, e di stabilire l'erogazione di sussidi "una tantum" nei casi di effettiva necessità da accertarsi di volta in volta con indagini da esperirsi tramite i locali Comandi dei Carabinieri, i Sindaci e le Assistenti Sanitarie Visitatrici dell'O.N.M.I..
Il collocamento di illegittimi presso nutrici esterne o presso allevatori avviene nella maggior parte dei casi a scopo di collocamento definitivo e di affiliazione; si ritiene però opportuno di elevare sensibilmente anche le quote attualmente fissate per questi compensi.
Si prospetta pure l'opportunità di ragguagliare le altre misure dei sussidi, premi e costi e precisamente:
1°) Sussidi alle madri nutrici interne (nel brefotrofio).
2°) Premi da corrispondersi ad allevatrici tenutarie esterne o ad allevatori per collocamento definitivo al compimento del 14^ anno di età del bambino.
3°) Premi di legittimazione dei bambini in caso di matrimonio della madre o con atti notarili o di stato civile.
4°) Premi alle allevatrici che si distinguono nell'allevamento degli infanti collocati.
5°) Sussidi straordinari a nutrici, allevatrici ed allevatori in caso di malattia del bambino curato a domicilio.
6°) Premi di riconoscimento e concessione di pacchi corredo alle madri.
Sono state richieste informazioni alle Amministrazioni Provinciali di Milano, Cuneo, Torino e Vercelli, per conoscere le misure dei premi e sussidi attualmente praticati dalle Amministrazioni stesse.
Si propongono pertanto le seguenti misure dei sussidi e dei premi da corrispondersi a decorrere dal 1° gennaio 1948.
SUSSIDI MENSILI ALLE MADRI CHE ALLATTANO ED ALLEVANO A DOMICILIO IL FIGLIO DA ESSE RICONOSCIUTO.
MISURA |
||||
ATTUALE |
PROPOSTA |
|||
minima |
massima |
minima |
massima |
|
A) Durante il 1° anno di età |
160 |
200 |
1.600 |
2.010 |
" " 2° " " |
100 |
120 |
1.000 |
1.200 |
" " 3° " " |
60 |
80 |
600 |
810 |
" il 4°, 5°, 6° anno di età |
40 |
50 |
400 |
510 |
dal 7° al 14° anno di età |
--- |
30 |
--- |
300 |
B) Mercedi di baliatico alle nutrici esterne e ad allevatori:
Attuale |
Proposto |
|
Durante il 1° anno di età |
300 |
3.000 |
" " 2° " " |
180 |
1.800 |
" " 3° " " |
120 |
1.200 |
" il 4°, 5° e 6° anno di età |
100 |
1.200 |
dal 7° al 14° anno di età |
60 |
600 |
C) Sussidi a nutrici interne da Lire 60 mensili a Lire seicento.
D) Premio da corrispondersi ad allevatrici ed allevatori per collocamento definitivo al 14° anno di età del bambino da Lire 500 a Lire 2.500.
E) Premi di legittimazione:
Attuale |
Proposto |
|
Nel 1° anno di età |
800 |
4.000 |
Nel 2° anno di età |
700 |
3.500 |
Nel 3° anno di età |
600 |
3.000 |
Dal 4° all'8° anno di età |
400 |
2.000 |
F) Premio "una tantum" a tenutarie che si distinguono nell'allevamento degli infanti collocati: si propone l'aumento da Lire 400 a Lire 2.000.
G) Sussidi straordinari ad allevatrici ed allevatori a titolo di contributo per acquisto di indumenti, per ragioni scolastiche o per malattia del bambino curato a domicilio: si propone la misura da Lire 600 a Lire 3.000 (massima misura).
H) Si propone, inoltre, di approvare l'erogazione di sussidi straordinari "una tantum" non superiori a Lire 6000 oltre al sussidio di carattere continuativo, a favore delle madri nubili che provvedono direttamente all'allevamento del proprio infante nei casi di accertate particolari necessità, sussidi da deliberarsi di volta in volta.
Attualmente sono assistiti n. 298 illegittimi di cui 681 presso la madre n. 163 collocati presso allevatori e n. 54 presso istituti: la spesa per l'assistenza degli illegittimi si aggira attualmente sulle Lire 2.000.000 annue; in base alle misure dei nuovi sussidi e dei premi sopra proposti la spesa annua per l'assistenza agli illegittimi ammonterebbe a circa Lire 20.000.000 annue.
Agli effetti degli aumenti proposti è da tenersi presente che la spesa annua complessiva, ai sensi del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, modificato dalla legge 13 aprile 1933, n. 312, è anticipata dalla Valle e fa carico per 1/3 all'O.N.M.I. e per il rimanente è ripartita in misura uguale tra la Valle e i Comuni.
La quota a carico dei Comuni è ripartita dalla Valle in base alla popolazione legale dei Comuni stessi."
L'Assessore Ing. Fresia invita il Consiglio ad esaminare favorevolmente la proposta di aumento dei sussidi e dei compensi alle madri nubili e alle tenutarie degli illegittimi, aumento giustificato dal costo della vita. Il Consigliere Avv. Torrione si associa all'Ing. Fresia e dichiara che esaminando la questione dal punto di vista umano e sociale, è doveroso da parte del Consiglio deliberare l'aumento dei sussidi e dei compensi secondo la proposta fatta dall'Assessore Ing. Fresia.
I Consiglieri Col. Ferrein e Geom. Arbaney concordano con il Consigliere Avv. Torrione. Il Presidente Avv. Caveri invita il Consiglio a deliberare in merito alla proposta dell'Ing. Fresia. L'Assessore Ing. Fresia propone, inoltre, che sia dato mandato alla Giunta di deliberare di volta in volta in merito alla misura della concessione dei sussidi di cui alle lettere c) d) e) f) g) e h) della proposta.
IL CONSIGLIO
udita la relazione dell'Assessore Ing. Fresia;
ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dei sussidi di cui in narrativa, in relazione all'attuale costo della vita;
ad unanimità di voti;
Delibera
1°) di approvare le seguenti misure dei sussidi e dei premi da corrispondersi ai sensi di legge alle madri nutrici ed alle tenutarie di minori illegittimi (riconosciuti e non riconosciuti dalla madre), con decorrenza dal 1° gennaio 1948:
a) sussidi mensili alle madri che allattano ed allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:
massimo |
minimo |
|
durante il 1° anno di età |
£. 2.010 mensili |
1.610 |
durante il 2° anno di età |
" 1.200 " |
1.020 |
durante il 3° anno di età |
" 810 " |
600 |
durante il 4°, 5°. 6° anno di età |
" 510 " |
420 |
dal 7° al 14° anno di età |
" 300 " |
--- |
b) mercedi di baliatico alle nutrici esterne e ad allevatori:
durante il 1° anno di età |
£. 3.000 mensili |
durante il 2° anno di età |
" 1.800 " |
durante il 3° anno di età |
" 1.200 " |
durante il 4°, 5° e 6° anno di età |
" 1.020 " |
dal 7° al 14° anno di età |
" 600 " |
c) sussidi a nutrici interne: Lire 600 mensili.
d) premio da corrispondersi ad allevatrici e ad allevatori per collocamento definitivo al 14° anno di età del bambino: Lire 2.500 "una tantum".
e) premio di legittimazione:
nel primo anno di età |
Lire 4.000 |
" secondo anno di età |
" 3.500 |
" terzo anno di età |
" 3.000 |
dal 4° all'8° anno di età |
" 2.000 |
Nessun compenso dal 9° anno di età in poi.
f) premio "una tantum" di Lire 2.000 a tenutarie che si distinguono nell'allevamento dei minori collocati.
g) sussidio straordinario nella misura variabile da Lire 600 a Lire 3.000 alle allevatrici ed agli allevatori a titolo di contributo per acquisto di indumenti, per spese scolastiche o per malattia del bambino curato a domicilio.
h) Sussidio straordinario "una tantum" in misura non superiore a Lire 6.000, oltre al sussidio di carattere continuativo, da corrispondersi alle madri nubili che provvedono direttamente all'allevamento del proprio infante nel caso di accertate particolari necessità.
2°) di dare mandato alla Giunta di deliberare in merito alla concessione dei singoli premi di legittimazione, di cui alla lettera e), e dei singoli sussidi straordinari, di cui alle lettere f), g) e a).
3°) di imputare le relative maggiori spese annue, agli istituendi appositi stanziamenti di bilancio, salvo ricupero delle quote di maggiori spese annue facenti carico, a' sensi di legge, ai Comuni e all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia.
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