Oggetto del Consiglio n. 211 del 9 ottobre 1947 - Verbale
OGGETTO N. 211/47 - PROPOSTA DI SCHEMA DI CONTRATTO FRA L'ENTE VALLE D'AOSTA E IL CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTI GENERI CONTINGENTATI E DI REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DI GENERI CONTINGENTATI DA PARTE DEL CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTI AI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER LA VENDITA ALLA POPOLAZIONE.
L'Assessore Geom. Pareyson dà lettura al Consiglio della proposta di massima di schema di contratto da stipularsi tra l'Ente Valle d'Aosta ed il Consorzio approvvigionamenti generi contingentati, già distribuita ai Signori Consiglieri quale allegato all'ordine del giorno, proposta che è del tenore seguente:
MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA - REFERTO DELLA DIV. INDUSTRIA E COMMERCIO
In previsione della prossima emanazione, da parte del Governo, dei provvedimenti - già previsti dall'art. 4 del D.L.Lt 7 settembre 1945 - n. 545 - circa le modalità di attuazione della zona franca, questa Divisione ha ritenuto opportuno preparare sin d'ora, un progetto di massima che riguarda sia l'acquisto che la distribuzione da parte della Valle di quei prodotti per i quali è stata a suo tempo chiesta l'esenzione dall'imposta di fabbricazione e di consumo, esenzione che, com'è noto, sarebbe subordinata ad un regime di contingentamento. Ricordiamo che tali prodotti sono: ZUCCHERO, CAFFÈ, CIOCCOLATA, CACAO, ALCOOL, MARMELLATA, BENZINA, NAFTA, PETROLIO e LUBRIFICANTI.
Il Progetto in parola è stato suddiviso in tre parti che riguardano precisamente:
1°) L'acquisto dei prodotti contingentati;
2°) La distribuzione dei generi alimentari;
3°) La distribuzione dei carburanti.
1°) - Per l'acquisto dei prodotti contingentati, non potendo l'Ente Valle, per ovvie ragioni, assumersi funzioni di carattere prettamente commerciale, si è pensato alla costituzione di un Consorzio di approvvigionamento, al quale parteciperebbero quei commercianti i quali per serietà, competenza e mezzi finanziari diano garanzia di poter assolvere il compito di approvvigionare la Regione della ingente quantità di prodotti che le saranno necessari.
All'uopo è stato redatto uno "SCHEMA DI CONTRATTO" tra l'Ente Valle e il predetto Consorzio. Tale schema mira tanto a salvaguardare gli interessi della popolazione quanto a precisare i compiti e le responsabilità del Consorzio di fronte all'Ente Valle.
Per quanto riguarda invece la distribuzione dei prodotti contingentati si è creduto bene di formulare regolamenti separati per i generi alimentari e per i carburanti e ciò perché i primi sono di spettanza di ogni abitante della Valle mentre i carburanti sono da ripartirsi esclusivamente tra i possessori di automezzi o macchine industriali.
2°) - Nel regolamento per la distribuzione dei generi alimentari si è cercato di rendere il meno complicata possibile la distribuzione stessa pur adottando forzatamente il tesseramento, unico sistema per impedire l'accaparramento dei prodotti ed il loro esodo.
Tanto lo schema di contratto tra l'Ente Valle ed il costituendo Consorzio approvvigionamento quanto i due regolamenti circa la distribuzione dei prodotti contingentati, rappresentano la conclusione di discussioni svoltesi in numerose sedute del Comitato della Camera di Commercio regionale.
SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ENTE VALLE D'AOSTA E IL CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTI GENERI CONTINGENTATI.
Art. 1
Tutti i prodotti contingentati contenuti nell'elenco allegato saranno introdotti nella Valle esclusivamente dal CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO GENERI CONTINGENTATI.
Art. 2
Il CONSORZIO ANZIDETTO si assume l'obbligo di rifornire la VALLE dei generi contingentati nella misura concessa dal Governo, tenuto conto delle disponibilità del mercato in relazione alle restrizioni di carattere nazionale ed internazionale.
Art. 3
L'importazione dei prodotti anzidetti non potrà effettuarsi senza il benestare dell'Ente Valle d'Aosta e per esso della DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO.
Art. 4
L'ENTE VALLE D'AOSTA avrà il diritto di controllare, all'arrivo delle merci, che esse corrispondano per qualità, prezzo e peso, alle richieste per le quali è stato dato il benestare.
Art. 5
Il CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO di cui sopra si assume ogni responsabilità relativa al finanziamento del Consorzio stesso, alle modalità d'acquisto e al pagamento delle merci, al loro trasporto fino ai suoi magazzini, alla loro distribuzione fissata secondo le direttive dell'ENTE VALLE D'AOSTA, come da regolamento allegato, nonché all'incasso delle somme provenienti dalla cessione dei generi contingentati ai rivenditori.
Il CONSORZIO è parimenti responsabile della buona conservazione dei prodotti importati fino alla loro consegna ai rivenditori.
Art. 6
I prezzi di vendita dei prodotti da parte del CONSORZIO ai rivenditori saranno stabiliti d'accordo tra la VALLE e il CONSORZIO stesso, in base ai documenti dimostrativi dei prezzi di costo previamente concordati come all'art. 4.
Art. 7
E' fatto divieto al CONSORZIO di vendere i prodotti contingentati direttamente al pubblico.
Art. 8
Il CONSORZIO dovrà tenere in qualunque momento a disposizione dell'Ente VALLE D'AOSTA la corrispondenza, le fatture commerciali e tutti i documenti contabili relativi all'importazione, trasporto, gestione, distribuzione dei prodotti contingentati, per i controlli che il predetto Ente reputi necessario effettuare. Lo stesso Ente potrà in qualunque momento ispezionare i magazzini dove sono conservati i prodotti.
Art. 9
Il CONSORZIO dovrà essere in grado di fornire in qualunque momento la situazione dei contingenti.
Art. 10
L'Ente VALLE D'AOSTA si riserva il diritto quando a suo giudizio il CONSORZIO si dimostrasse impari al compito, e si rendesse colpevole di infrazioni di speciale gravità, di risolvere il presente contratto.
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REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DEI GENERI CONTINGENTATI DA PARTE DEL CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO AI RIVENDITORI AUTORIZZATI E PER LA VENDITA ALLA POPOLAZIONE DA PARTE DEI RIVENDITORI.
CESSIONE DEI GENERI CONTINGENTATI AI RIVENDITORI
Art. 1
Ogni Comune dovrà comunicare alla Valle - Divisione Industria e Commercio:
a) il numero degli abitanti del Comune stesso - popolazione stabile e villeggianti separatamente - [nota a piè di pagina] (1) Nella categoria VILLEGGIANTI sono compresi esclusivamente i turisti che non hanno residenza abituale nella Valle e che non alloggiano in albergo o pensione.
b) i nomi e l'ubicazione dei commercianti autorizzati alla rivendita dei generi contingentati.
c) il numero delle prenotazioni effettuate dalla popolazione presso ciascuno di essi.
Il Comune comunicherà poi tempestivamente alla Valle le variazioni che avvenissero successivamente nella popolazione.
Il nome dei rivenditori autorizzati sarà affisso all'albo del Comune.
Art. 2
La Valle, eseguiti i controlli del caso, comunicherà i dati di cui sopra al CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO perché in base ad essi provveda alla cessione dei generi ai rivenditori nei quantitativi sufficienti per il periodo di un mese, salvo a stabilire una scorta iniziale pari ad una altra mensilità.
Art. 3
Il rifornimento dei rivenditori da parte del Consorzio sarà continuato senza altri avvisi da parte della Valle, salvo per le eventuali variazioni avvenute nella popolazione.
Art. 4
Il Consorzio dovrà subito comunicare sia alla Valle che al Comune interessato i quantitativi di merce ceduti di volta in volta ai rivenditori.
Art. 5
Il Consorzio provvederà al trasporto dei generi dai suoi magazzini allo spaccio del rivenditore quando questi non possa effettuarlo con mezzi propri.
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CESSIONE DEI GENERI CONTINGENTATI ALLA POPOLAZIONE DA PARTE DEI RIVENDITORI
Art. 1
Per la distribuzione alla popolazione stabile della Valle dei generi contingentati, - zucchero, caffè, cacao, cioccolata, marmellata - è istituita una TESSERA INDIVIDUALE che dà diritto al prelevamento dei generi di cui sopra. L'interno della tessera è diviso, per ogni genere, in tanti quadretti, ciascuno dei quali corrisponde ad una razione quindicinale.
Il possessore della tessera dovrà tempestivamente prenotarsi presso lo spaccio - fra quelli autorizzati - dove intende fare i suoi acquisti.
Art. 2
Il rivenditore autorizzato cederà i generi contingentati alla popolazione su prenotazione della tessera individuale di cui sopra, sulla quale avrà apposto il suo timbro all'atto della prenotazione. Egli annullerà in modo indelebile i quadretti delle razioni corrispondenti al genere prelevato e il periodo a cui si riferiscono.
Art. 3
I prezzi di vendita dei generi contingentati saranno stabiliti in base al prezzo di cessione da parte del Consorzio, maggiorato di un congruo utile e delle spese di trasporto dal Consorzio al rivenditore.
Detti prezzi saranno affissi all'Albo del Comune ed in ogni singolo negozio.
Art. 4
Per i villeggianti è istituita una tessera speciale il cui uso è regolato in modo analogo a quello della tessera per la popolazione stabile.
Il Presidente Avv. Caveri invita i Signori Consiglieri ad esprimere il loro parere in merito all'opportunità dell'istituzione di un Consorzio per l'approvvigionamento di generi contingentati. Il Consigliere Sig. Chabloz fa rilevare che lo schema del contratto non contempla la composizione del Comitato amministrativo del Consorzio e chiede che siano chiamati a far parte di tale Comitato un rappresentante della Camera del Lavoro e un rappresentante degli agricoltori; fa, inoltre, rilevare che nel suddetto schema di contratto nulla è previsto per la determinazione dei prezzi che saranno applicati per il trasporto e la distribuzione dei generi contingentati dai magazzini ai rivenditori e negozianti. L'Assessore Geom. Pareyson precisa che trattasi di una proposta di contratto di massima e che i dettagli saranno specificati in un secondo tempo. Il Consigliere Avv. Torrione fa presente che occorre esaminare se sia opportuna la costituzione di un Consorzio, a carattere di monopolio, per l'approvvigionamento di generi contingentati o se non sia più conveniente l'adozione di un altro sistema di distribuzione e rileva che, se da un lato il Consorzio comporta con sé dei vantaggi, come ad esempio, la facoltà di controllare le merci in arrivo e la distribuzione ai vari Comuni della Valle, d'altra parte è inopportuno che tutte le merci siano fatte affluire ad Aosta e che il consumatore sia obbligato a fornirsi da un determinato commerciante. Fa presente che, a suo parere, è più consigliabile che i commercianti siano liberi di acquistare i generi alimentari dalle Ditte che preferiscono ed a prezzi forse migliori di quelli che saranno praticati dal Consorzio, ed aggiunge che il sistema del tesseramento ha già durato fin troppo. L'Assessore Sig. Nouchy, pur concordando con il Consigliere Avv. Torrione, dichiara che la difficoltà degli approvvigionamenti dei generi contingentati consiste nel finanziamento, al quale soltanto il Consorzio sarebbe in grado di far fronte. L'Assessore Geom. Pareyson fa rilevare che è indispensabile la costituzione di un Consorzio di grossisti per l'approvvigionamento dei generi contingentati in quanto i piccoli commercianti non hanno possibilità finanziarie per poter far fronte alle spese occorrenti. Il Presidente Avv. Caveri dichiara di riconoscere che con la costituzione del Consorzio sarebbe più facile l'approvvigionamento ed il controllo dei generi contingentati; rileva, però, che il costituire un Consorzio con il principio del monopolio e della esclusività per l'approvvigionamento di generi contingentati equivarrebbe a creare un monopolio di pochi grossisti in Valle. L'Assessore Geom. Pareyson eccepisce che il Consorzio non avrebbe carattere di monopolio in quanto allo stesso potrebbero aderire tutti i commercianti grossisti della Valle. Il Consigliere Geom. Bionaz esprime parere che possa essere costituito il Consorzio approvvigionamenti non però con il carattere di monopolio e di esclusività, di modo che i negozianti abbiano facoltà di rivolgersi alle fabbriche e alle Ditte che preferiscono per l'acquisto di generi contingentati. L'Assessore Geom. Nicco fa presente che l'art. 3 dello schema di contratto stabilisce che "l'importazione dei prodotti anzidetti non potrà effettuarsi senza il benestare dell'Ente Valle d'Aosta e per esso della Divisione Industria e Commercio", e che, pertanto, la Valle potrebbe in certo qual modo attenuare il carattere di monopolio del Consorzio. Su richiesta del Consigliere Geom. Bionaz, l'Assessore Geom. Pareyson precisa che nelle altre zone in cui vige il sistema della zona franca il commercio è libero. Il Dr. Farinet aggiunge che durante il periodo della guerra, in alcune regioni, è stato attuato il contingentamento, e cita, ad esempio, Annemasse, dove però non è stato costituito alcun Consorzio in quanto ai commercianti venivano rilasciati buoni con i quali potevano rifornirsi dei generi contingentati ove meglio preferivano; esprime parere che tale sistema possa essere adottato anche nella Valle d'Aosta. L'Assessore Geom. Nicco si dichiara contrario alla concessione dell'esclusività degli approvvigionamenti di generi contingentati al Consorzio, al fine di consentire che il commerciante, in possesso dei buoni rilasciati dalla Divisione Industria e Commercio, possa acquistare i prodotti ove meglio crede, e cioè presso il Consorzio oppure presso le Ditte che preferisce. Il Presidente Avv. Caveri riferisce che in Valle d'Aosta, come in altri paesi, potrebbero essere costituite delle libere e private Società di importazione e non già dei Consorzi a carattere di monopolio. Il Consigliere Geom. Arbaney si dichiara contrario alla costituzione di un Consorzio avente carattere di monopolio ed aggiunge che la Divisione Industria e Commercio dovrebbe concedere le autorizzazioni ad importare merce sia ad un Consorzio sia ai commercianti ed ai grossisti non consorziati. L'Assessore Geom. Pareyson fa presente che tale sistema comporterebbe un lavoro non indifferente per la Divisione Industria e Commercio, la quale dovrebbe effettuare il controllo degli acquisti e delle spese di trasporto ecc. fatti dai vari negozianti della Valle anziché dal solo Consorzio, e ritiene che praticamente sia sempre solo un Consorzio che potrà approvvigionare i commercianti a prezzi più convenienti. Il Presidente Avv. Caveri fa osservare che con il sistema del contingentamento vigerà pur sempre il tesseramento, per i generi per i quali sia concessa l'esenzione dall'imposta di fabbricazione, il che però non significa che la vendita dei generi contingentati debba essere effettuata con il sistema del monopolio di un Consorzio, in quanto per il contingentamento dovrà funzionare un Ufficio, tipo Sepral, che provvederà a fare le assegnazioni. Aggiunge che tale ufficio dovrebbe unicamente interessarsi delle assegnazioni e non già dei prezzi delle merci allo scopo di favorire la libera concorrenza. Il Consigliere Sig. Manganoni fa presente la necessità che tale ufficio provveda pure al controllo dei prezzi, ad evitare che alcuni negozianti di un Comune possano mettersi d'accordo per vendere i generi ad un pezzo più elevato. Il Presidente Avv. Caveri ribadisce che tale pericolo non può sussistere in quanto il consumatore sarà sempre libero di acquistare dove meglio crede la merce, come avviene attualmente in Svizzera, ove il consumatore, in possesso di "coupons", può rivolgersi per l'acquisto presso i negozianti che preferisce. Aggiunge ancora che, qualora venisse costituito in Valle d'Aosta un Consorzio approvvigionamenti di generi contingentati avente il diritto di esclusiva, i dirigenti e i componenti del Consorzio sarebbero liberi di stabilire i prezzi che credono a danno della popolazione e sarebbero quindi i veri profittatori della zona franca. L'Assessore Geom. Pareyson fa presente che, lasciando la facoltà di acquisto di generi contingentati fuori Valle a tutti i commercianti non sarà più possibile fare alcun controllo sui prezzi. Il Presidente Avv. Caveri dichiara che, con l'attuazione della zona franca, sarà certamente costituito un Consorzio per l'approvvigionamento dei generi contingentati al quale potranno aderire tutti i commercianti che non saranno in grado di far fronte alle spese di approvvigionamento con i propri fondi; tale Consorzio non dovrà, però, avere carattere di monopolio e di esclusiva, di modo che i commercianti che ne abbiano la possibilità possano provvedere direttamente all'approvvigionamento di generi contingentati presso le Ditte e i produttori di loro fiducia.
IL CONSIGLIO
ritenuta la non opportunità della costituzione di un Consorzio in Valle d'Aosta avente diritto alla esclusività per l'approvvigionamento e la cessione di generi contingentati ai rivenditori e dettaglianti;
alla quasi unanimità di voti, essendosi dichiarato contrario solo l'Assessore Geom. Pareyson;
Delibera
di non approvare la costituzione in Valle d'Aosta di un Consorzio obbligatorio di commercianti avente diritto all'esclusività per l'approvvigionamento e la vendita di generi contingentati in regime di zona franca.
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