Oggetto del Consiglio n. 210 del 9 ottobre 1947 - Verbale

OGGETTO N. 210/47 - ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA IN VALLE D'AOSTA. NORME PER IL DISCIPLINAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI NELLA VALLE D'AOSTA.

L'Assessore Geom. Pareyson riferisce che, in previsione della prossima emanazione da parte del Governo dei provvedimenti già previsti dall'art. 4 del D.L.Lt. 7-9-1945 n. 545 circa le modalità di attuazione della zona franca, la Divisione Industria e Commercio ha ritenuto opportuno preparare sin d'ora un progetto di massima che riguarda sia l'acquisto che la distribuzione di quei prodotti per cui è stata, a suo tempo, richiesta l'esenzione dall'imposta di fabbricazione e di consumo, esenzione che, come è noto, sarebbe subordinata ad un regime di contingentamento. Ricorda che tali prodotti sono: zucchero, caffè, cioccolato, cacao, alcool, marmellata, benzina, nafta, petrolio e lubrificanti. L'Assessore Geom. Pareyson precisa che il progetto in parola è stato suddiviso in tre parti che riguardano rispettivamente: 1°) l'acquisto di prodotti contingentati - 2°) la distribuzione dei generi alimentari - 3°) la distribuzione dei carburanti. Per quanto concerne gli oggetti di cui ai n. 1 e 2 si riserva di riferire appresso dettagliatamente; per quanto riguarda la distribuzione di carburanti fa presente l'opportunità che siano esaminate e assicurate, le seguenti necessità ed esigenze:

1°) la necessità (dato che i quantitativi di carburante in esenzione di imposta sono contingentati) di impedire che il carburante sia comunque incettato e rivenduto fuori Valle a danno dei residenti nel suo territorio e dei turisti stranieri e nazionali che la visitano.

2°) l'opportunità che le formalità e i controlli imposti ai turisti, all'entrata e uscita in Valle, siano ridotti al minimo indispensabile e non costituiscano vessazione o difficoltà.

E' bene al riguardo tener presente che l'attuale elevatissimo divario tra i prezzi del carburante di assegnazione (lire 63 al litro) e quelli del commercio clandestino (lire 180-200 al litro) è dovuto essenzialmente all'estrema penuria del carburante stesso. Aggiunge che la Valle potrà ottenere l'ampio contingentamento richiesto in esenzione di imposta allorquando il carburante sarà abbondante in tutto il territorio nazionale, per cui il divario fra il prezzo del carburante della Valle e quello fuori Valle sarà ridotto a lire 40 al litro, ossia al valore dell'imposta; ciò significa, in altri termini, che la speculazione non avrà più l'incentivo che ha attualmente. Premesso quanto sopra l'Assessore Geom. Pareyson propone che per la disciplina della distribuzione del carburante nella Valle, gli autoveicoli siano distinti in tre categorie:

1°) autoveicoli - vetture, torpedoni, motocicli, dei turisti stranieri -

2°) autoveicoli - vetture, torpedoni, motocicli, dei turisti nazionali -

3°) autoveicoli (vetture, torpedoni, motocicli di tutte le categorie) iscritti nella Valle.

Propone, inoltre, che siano approvate le norme di cui all'allegato n. 7, già distribuito ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno.

Il Presidente Avv. Caveri invita, quindi, il Consiglio ad esaminare le norme per la disciplina della distribuzione dei carburanti nella Valle formulate dall'Assessore all'Industria e Commercio e a deliberare in merito.

Il Consigliere Geom. Cuaz suggerisce che, ad evitare che i turisti nazionali all'uscita dalla Valle possano eludere la norma, la quale prescrive che essi possono portare con sé non più del quantitativo di benzina necessaria per raggiungere Milano o Torino, ragguagliato a non oltre la metà del serbatoio, sia fatta alla proposta l'aggiunta dell'inciso "di tipo normale", dopo le parole "serbatoio". Il Presidente Avv. Caveri e l'Assessore Geom. Pareyson dichiarano di concordare con il Consigliere Geom. Cuaz.

Dopo breve discussione;

IL CONSIGLIO

udita la relazione dell'Assessore Geom. Pareyson;

ritenuta la necessità di approvare le norme intese a disciplinare la distribuzione dei carburanti nella Valle d'Aosta in vista della attuazione della zona franca;

ad unanimità di voti;

Delibera

di approvare le seguenti norme per la disciplina della distribuzione del carburante nella Valle d'Aosta in regime di zona franca:

1°) gli autoveicoli sono distinti in tre categorie:

a) Autoveicoli - vetture, torpedoni, motocicli, dei turisti stranieri

b) Autoveicoli - vetture, torpedoni, motocicli, dei turisti nazionali

c) Autoveicoli (vetture, torpedoni, motocicli, di tutte le categorie) iscritti nella Valle.

2°) per la disciplina della distribuzione del carburante saranno osservate le seguenti norme:

Autoveicoli dei turisti stranieri

I turisti stranieri potranno prelevare la benzina loro occorrente per la circolazione nella Valle, ritirando appositi buoni presso gli Uffici a ciò designati, distribuiti opportunamente nei vari centri turistici della Valle.

I buoni saranno da cinque e da venticinque litri, come in uso attualmente per la benzina di assegnazione. Sarà disposto che sia gli Uffici di cui sopra, sia i distributori di carburante siano aperti, a turno, anche nei giorni festivi.

I buoni permetteranno alla Valle di controllare i quantitativi di carburante erogato ai turisti stranieri e forniranno una statistica del numero degli autoveicoli entrati nel suo territorio.

Sulle matrici dei buoni, all'atto del loro rilascio, saranno iscritti, sempre a scopo statistico, la provenienza degli autoveicoli e la loro nazionalità.

All'uscita dalla Valle il turista non potrà portare con sé che il quantitativo del carburante ragguagliabile a circa trenta litri.

Tale disposizione sarà impressa sui buoni e affissa presso tutti i distributori di carburante.

Del controllo a Pont St. Martin verrà incaricato apposito personale della Valle il quale si regolerà per questa categoria di turisti con speciale spirito di tolleranza.

Autoveicoli di turisti nazionali

I turisti nazionali potranno prelevare il carburante loro occorrente per la circolazione nella Valle mediante buoni - diversi nel colore da quelli dei turisti stranieri - rilasciati dagli Uffici di cui sopra.

Essi non potranno, all'uscita dalla Valle, portare con sé se non il quantitativo di benzina necessario per raggiungere Milano o Torino ragguagliato a non oltre la metà del serbatoio di tipo normale. Ai contravventori sarà imposta una multa fissa corrispondente al doppio della tassa relativa alla quantità frodata.

I turisti nazionali non potranno entrare in Valle se non una volta nelle ventiquattro ore, salvo casi eccezionali da giustificarsi. Ciò per evitare la possibilità di incetta di carburante da parte dei residenti nelle regioni viciniori a Pont St. Martin.

NOTA: Presso l'Ufficio controllo di Pont St. Martin esisterà un registro nel quale i turisti, sia stranieri che nazionali, potranno iscrivere i loro reclami.

Autoveicoli iscritti nella Valle

Agli autoveicoli iscritti nella Valle verrà assegnato un contingente di carburante seguendo il criterio di ripartizione già in uso nell'attuale periodo.

Il prelevamento avverrà mediante buoni distinti da quelli per turisti.

All'uscita della Valle non potranno portare con sé un quantitativo di carburante non eccedente il pieno del serbatoio di tipo normale del proprio autoveicolo, salvo gli autoveicoli muniti di speciale autorizzazione da parte dell'Amministrazione della valle.

Tale disposizione sarà impressa sui buoni.

______