Oggetto del Consiglio n. 209 del 9 ottobre 1947 - Verbale
OGGETTO N. 209/47 - ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA IN VALLE D'AOSTA. MODALITA' DI ATTUAZIONE.
A seguito della discussione dell'argomento in oggetto trattato nella seduta del mattino, prende la parola l'Assessore Geom. Pareyson il quale riferisce che, come da invito del Presidente Avv. Caveri, è stata distribuita a tutti i Signori Consiglieri una copia delle osservazioni fatte dalla Divisione Industria e Commercio alla lettera in data 19 settembre 1947 del Ministero delle Finanze e dell'accluso schema di decreto per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta. Tali osservazioni si possono riassumere in quattro punti principali.
Osservazioni della Divisione Industria e Commercio
1° Punto
A pagina prima, paragrafo secondo, numero tre, si legge:
Sono inclusi dalla franchigia:
i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, i pneumatici, le camere d'aria, nonché i veicoli e le bestie da soma e da tiro.
Orbene, mentre la Valle ha dichiarato a suo tempo di rinunciare alla franchigia per gli automezzi e biciclette e loro parti, essa non ha mai accomunato nella rinunzia i veicoli a trazione animale né le bestie da tiro e da soma.
In effetto, la ragione principale che ha indotto la Valle a rinunziare alla franchigia per gli automezzi e cioè la remora alla circolazione turistica, non sussiste in alcun modo per i veicoli a trazione animale né per le bestie da tiro e da soma.
Si chiederà pertanto al Ministero la soppressione dell'inciso in parola dell'art. 1 dello schema di decreto, lettera a).
Lo stesso articolo 1 dello schema di decreto, lettera b), esclude dalla franchigia gli oggetti di vestiario di qualunque natura e gli oggetti di uso personale.
Poiché di tale esclusione non si è mai trattato in nessun momento, ed essa danneggerebbe gravemente gli interessi degli abitanti della Valle, si chiederà al Governo la soppressione integrale del comma B) dell'articolo 1.
2° Punto
Contingenti - Premettiamo che la Valle nel formulare i contingenti per i noti prodotti: (zucchero, caffè, ecc.), per i quali si chiedeva la franchigia dall'imposta di fabbricazione e di consumo, si era attenuta ad un criterio di effettiva larghezza e non era forse da aspettarsi l'accettazione integrale delle richieste. Sennonché il Ministero, come si è potuto osservare, ha proceduto ad una decurtazione tale dei contingenti proposti da rendere necessario da parte della Valle una sollecita azione intesa a confutare gli argomenti addotti dal Ministero per giustificare la riduzione in parola.
Questa Divisione intende illustrare al Governo le condizioni peculiari della Valle per cui non appare equitativo giudicarla senz'altro alla stregua di altre Regioni della penisola compreso lo stesso Piemonte preso nel suo insieme. D'altra parte si proporrà un raffronto fra i contingenti accordati dal Governo alla Valle e quelli molto più elevati concessi a suo tempo alla zona franca del Carnaro con popolazione pressoché eguale alla nostra.
Quanto si è detto vale per i seguenti prodotti: zucchero, caffè, cacao, cioccolato, marmellata.
Per quanto si riferisce all'alcole, si è del parere che, quantunque il contingente ne sia stato notevolmente ridotto, si possa accettarlo dato che non si tratta di genere di prima necessità. Eventualmente il contingente potrà essere riveduto per gli anni successivi.
Il contingente dell'alcole denaturato è stato mantenuto integralmente.
Birra: quantunque il quantitativo richiesto sia stato ridotto da 13.000 ettolitri a soli 6.000 ettolitri si ritiene che si possa accettare tale contingente nella considerazione che la potenzialità dell'unica fabbrica esistente in Valle non supera quella cifra.
I contingenti richiesti dalla Valle per i carburanti ed i lubrificanti sono tuttora allo studio del Ministero dell'Industria e Commercio.
3° Punto
Proseguendo nel nostro esame e raffrontando lo schema proposto a suo tempo dalla Valle con quello del Ministero, rileviamo che in quest'ultimo non è stata prevista l'introduzione in franchigia nel territorio doganale italiano dei prodotti tipici della Valle. Lacuna la cui gravità sarà rappresentata al Governo e che si ritiene verrà senz'altro colmata dal Ministero.
4° Punto
L'articolo 10 consente l'esonero dall'imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta per uso proprio con generatrici elettriche di potenzialità non superiore a KW. 0,5.
Osserviamo che tale concessione non è stata oggetto di precedente richiesta da parte della Valle.
Pertanto si propone che venga accettato nella misura offerta riservandosi di studiare in prosieguo di tempo l'opportunità della sua ampliazione.
Ciò per non far dipendere da una discussione estemporanea l'urgente attuazione della zona franca.
Gli altri articoli non offrono a nostro parere motivo di discussione.
L'Assessore Geom. Pareyson rileva che gli articoli dall'1 al 9 del progetto di decreto sono quelli che interessano in particolar modo la Valle d'Aosta; tutti gli altri articoli, invece, contengono disposizioni di carattere generale e sono stati ricopiati integralmente dal decreto istitutivo della zona franca del Carnaro. Invita, quindi, il Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito alle osservazioni formulate dalla Divisione Industria e Commercio. Il Presidente Avv. Caveri, pur prendendo atto che il progetto di decreto del Ministero delle Finanze è stato steso in conformità al decreto istitutivo della zona franca del Carnaro, eccepisce che ciò non esclude che la Valle non debba richiedere vantaggi maggiori. Aggiunge che tutti i problemi interessanti la zona franca devono essere trattati col Ministero cumulativamente e non già separatamente in quanto nelle trattative la Valle ha così la possibilità di aderire a qualche riduzione per certi generi per ottenere in compenso una maggiore assegnazione di quantitativi di altri generi. Il Consigliere Geom. Arbaney, richiamandosi al terzo punto esposto dall'Assessore Geom. Pareyson, fa presente che la richiesta di introduzione in franchigia nel territorio doganale italiano dovrebbe comprendere tutti i prodotti e non già essere limitata ai soli prodotti tipici. Il Consigliere Sig. Manganoni fa rilevare la necessità di rendere noto al Ministero delle Finanze che il livello di vita della popolazione in Valle d'Aosta è più elevato in confronto a quello degli abitanti del Carnaro, in quanto in Valle d'Aosta, oltre all'agricoltura, prospera l'industria, mentre invece nel Carnaro, la popolazione vive in massima parte dell'agricoltura; prospetta l'opportunità di chiedere la franchigia, oltre che per i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma, anche per i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli e le biciclette; aggiunge che il controllo degli autoveicoli al posto di blocco non comporta eccessive formalità, in quanto tutto si riduce alla verifica del numero del motore e alla sua registrazione su apposito registro, come veniva praticato nella zona franca del Carnaro. Il Consigliere Geom. Bionaz dichiara di convenire con il Consigliere Sig. Manganoni sull'opportunità per la Valle d'Aosta di ottenere l'introduzione in franchigia delle macchine; fa, però, rilevare che con precedente deliberazione il Consiglio ha rinunciato a tale esenzione, come pure alla esenzione per gli alcaloidi. Aggiunge che, al punto in cui sono le trattative, rinnovare la richiesta per l'introduzione in franchigia delle macchine significherebbe ritardare le trattative in corso per l'attuazione della zona franca. Il Presidente Avv. Caveri fa rilevare che il fatto che il Consiglio già si sia pronunciato in merito non può pregiudicare la questione; ritiene tuttavia non consigliabile intavolare nuove trattative con il Ministero delle Finanze in merito alla introduzione delle macchine in franchigia, in quanto, come riferito dal Geom. Bionaz, ciò significherebbe ritardare l'attuazione della zona franca.
L'Assessore Geom. Pareyson riferisce che la franchigia concessa al Carnaro per l'introduzione nel territorio della zona franca delle macchine era stata soppressa con i decreti rispettivamente del luglio 1930 e del 7 gennaio 1935, in considerazione dei numerosi inconvenienti riscontrati. Il Presidente Avv. Caveri dichiara che occorre esaminare se effettivamente l'introduzione in franchigia delle macchine comporti i vantaggi cui ha accennato l'Ispettore alle Dogane, ed esprime il timore che il servizio di controllo delle macchine possa tornare dannoso per la zona franca qualora i doganieri addetti, anziché favorire i turisti, effettuassero controlli pedanti allo scopo di boicottare la zona franca.
Il Dr. Paolo Alfonso Farinet precisa che il lavoro di controllo consiste nel rilevare, sia all'entrata che all'uscita del territorio della zona franca, il numero del motore delle macchine. Il Presidente Avv. Caveri comunica di avere interpellato diverse persone e funzionari in merito all'opportunità della richiesta di introduzione in franchigia delle macchine nella zona franca e di averne avuto in risposta pareri contrastanti. Propone, pertanto, che membri della Giunta, prima delle trattative col Ministero delle Finanze per la definizione della pratica, si rechino ad Annemasse per constatare de visu in quale modo sia applicata e come funzioni in quella regione la zona franca.
Partecipano, altresì, alla discussione gli Assessori Ing. Fresia e Geom. Nicco, i Consiglieri Geom. Cuaz e Geom. Bionaz. Il Consigliere Avv. Torrione propone, quindi, che il Consiglio esamini se sia opportuna l'attuazione della zona franca, col sistema della linea doganale o con il sistema del contingentamento. Il Presidente Avv. Caveri ritiene che sia opportuno accettare, in via provvisoria, il sistema del contingentamento, salvo continuare in seguito le trattative col Ministero delle Finanze per l'applicazione della zona franca totale. L'Assessore Geom. Nicco dichiara di concordare su tale soluzione a condizione che il sistema di contingentamento sia adottato semplicemente a titolo di esperimento. Il Consigliere Sig. Manganoni ed altri propongono che sia adottato il contingentamento soltanto in via provvisoria e, precisamente, fino a che non siano concluse con il Ministero delle Finanze le trattative per l'attuazione integrale della zona franca, già concessa alla Valle d'Aosta con decreto legislativo 9 settembre 1945 n. 545. Il Presidente Avv. Caveri propone, quindi, che il Consiglio autorizzi la Giunta a trattare col Ministero delle Finanze allo scopo di ottenere i benefici derivanti dall'adozione del sistema del contingentamento, fermo restando il principio che la Giunta non abbia poteri per rinunciare alla zona franca. Il Consigliere Ing. Binel, come pure il Consigliere Sig. Manganoni, fanno rilevare che tale riserva è tassativa in quanto non può essere posta in discussione la questione di principio della zona franca, alla quale non è possibile rinunciare. Il Consigliere Avv. Torrione fa presente l'opportunità che la Giunta, nelle trattative che avrà a Roma, insista perché la misura delle assegnazioni in contingente sia possibilmente aumentata. L'Assessore Geom. Pareyson dichiara di concordare con il Consigliere Avv. Torrione; fa però presente che nella richiesta inoltrata al Ministero delle Finanze è stato già previsto un aumento delle assegnazioni nella misura del 30%, in previsione che, con l'applicazione della zona franca, aumenti sensibilmente il consumo dei prodotti che godono di esenzione.
IL CONSIGLIO
Ritenuta la necessità che, nell'attesa che siano perfezionate le pratiche per l'attuazione della zona franca totale in Valle d'Aosta, siano progettate ed approvate le opere atte a garantire il regolare funzionamento dei servizi doganali;
Ritenuta la necessità di ottenere l'immissione al consumo nel territorio della zona franca per il fabbisogno locale in esenzione del diritto di licenza e dell'imposta di fabbricazione e di consumo di un determinato numero di prodotti, entro i limiti di un contingentamento variabile che sia fissato con decreto del Ministero per le Finanze, di concerto con il Ministero per l'Agricoltura e Foreste, per il Commercio con l'Estero, per l'Industria e il Commercio e dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione, previ accordi con l'Amministrazione della Valle d'Aosta;
ad unanimità di voti;
Delibera
1°) di approvare il progetto governativo, di cui si tratta, di decreto per la prima attuazione della zona franca nella Valle d'Aosta, con le seguenti varianti:
a) soppressione all'art. 1 - lettera a) - dell'inciso "nonché i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma".
b) soppressione integrale della lettera b) dell'articolo 1 "gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori di pellicceria) e gli oggetti di uso personale", nonché soppressione della parola "economici" e della frase "e dell'incremento dell'esportazione" all'ultimo comma del citato articolo 1.
c) inserimento di un articolo che consenta l'introduzione in franchigia nel territorio doganale italiano dei prodotti tipici della Valle.
2°) di dare mandato alla Giunta di definire le trattative in corso col Ministero delle Finanze per la concessione alla Valle della franchigia per contingenti di prodotti di cui al surriportato progetto di decreto; fermo restando che l'Amministrazione della Valle non rinuncia all'attuazione del regime di zona franca concessole con il Decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 546.
3°) di dare, altresì, mandato alla Giunta di svolgere una sollecita azione presso il Ministero delle Finanze allo scopo di ottenere maggiori quantitativi di assegnazione dei prodotti da assegnarsi in esenzione del diritto di licenza e dell'imposta di fabbricazione e di consumo.
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