Oggetto del Consiglio n. 208 del 9 ottobre 1947 - Verbale
OGGETTO N. 208/47 - ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA IN VALLE D'AOSTA. MODALITA' DI ATTUAZIONE. PROGETTO DI DECRETO GOVERNATIVO.
L'Assessore Geom. Pareyson riferisce al Consiglio sulla corrispondenza intercorsa con il Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte Indirette e delle Dogane - in merito alle trattative per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, e dà lettura della lettera n. 95136-Div. II^/A in data 19-9-1947 nonché del progetto di decreto predisposto dal Ministero delle Finanze, già distribuiti ai Signori Consiglieri quale allegato n. 6 all'ordine del giorno e che sono del seguente tenore:
""L'Amministrazione della Valle d'Aosta ha fatto premure perché sia data sollecita attuazione al beneficio previsto dal D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546, che ha istituito a zona franca il territorio posto sotto la diretta gestione dell'Amministrazione stessa.
Com'è noto questo Ministero ha già manifestato il suo punto di vista favorevole all'accoglimento dei voti della Valle d'Aosta, a condizione che, oltre i tributi di cui al 3° comma dell'art. 4 del suindicato decreto legge luogotenenziale siano esclusi dalla franchigia:
1 - alcuni prodotti sottoposti a dazio elevato ed alla cui importazione gli abitanti della Valle d'Aosta non sono interessati;
2 - il diritto di licenza;
3 - i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, i pneumatici, le camere d'aria nonché i veicoli e le bestie da tiro e da soma.
Per quanto particolarmente riguarda il punto 3, la esclusione dalla franchigia dei mezzi di trasporto trova giustificazione nella opportunità di eliminare ogni ostacolo al libero transito dei mezzi di trasporto medesimi dal territorio doganale a quello della Valle e viceversa.
L'Amministrazione della Valle d'Aosta ha mostrato di apprezzare le ragioni che rendono necessaria della limitazione ed ha dato il suo assenso a che il provvedimento sia predisposto nel senso suindicato. Ha però chiesto - e la richiesta ha trovato in linea di massima adesione da parte della scrivente Amministrazione - che sia consentito il consumo nel territorio della istituenda zona franca, in esenzione oltre che del dazio, anche del diritto di licenza e delle imposte di fabbricazione e di consumo, dei seguenti prodotti nei limiti di contingenti annui prestabiliti:
1 - Zucchero |
3 - Cacao |
5 - Marmellata |
7 - Liquori |
9 - Combustibile |
2 - Caffè |
4 - Cioccolato |
6 - Alcole |
8 - Birra |
10 - Lubrificanti |
La questione ha anche formato oggetto di un preliminare esame da parte dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate in occasione della riunione che ha avuto luogo presso questo Ministero il 20 giugno u.sc..
Giusta le intese allora intervenute è stato predisposto l'accluso schema di provvedimento legislativo diretto a disciplinare la materia doganale relativa al particolare regime di zona franca concesso alla Valle d'Aosta.
Detto provvedimento però non potrà avere ovviamente pratica attuazione fino a che non saranno approntate le opere atte a garantire il regolare funzionamento dei servizi.
Sembra quindi che, per venire intanto incontro, nel miglior modo possibile, alle aspettative dei cittadini della Valle, convenga provvedere alla contemporanea emanazione del provvedimento di cui è cenno nell'articolo 12 di detto schema, al fine di dare la possibilità alla Valle di cominciare a fruire della completa franchigia per alcuni contingenti di prodotti.
Al riguardo si deve far presente che l'Amministrazione della Valle ha richiesto l'assegnazione dei sottoindicati contingenti annui di prodotti, da immettere in consumo in esenzione oltre che del dazio, anche del diritto di licenza, della imposta di fabbricazione e della imposta generale sull'entrata:
1 - Zucchero |
q.li 35976 |
8) Liquori |
q.li 4160 |
2 - Caffè |
" 4589 |
9) Birra |
" 13000 |
3 - Cacao |
" 3198 |
10) Olii minerali |
|
4 - Cioccolata |
" 4589 |
- Benzina |
" 39100 |
5 - Marmellata |
" 10000 |
- Gasolio |
" 19030 |
6 - Alcole puro (95°) |
" 481 |
- Petrolio |
" 3000 |
7 - Alcole denaturato |
" 2210 |
- Olii lubrificanti |
" 2315 |
Questo Ministero, pur essendo animato dalla maggiore possibile comprensione, non può a meno di rilevare come i contingenti proposti siano veramente eccessivi e comunque non adeguati alle reali necessità dei cittadini della Valle. La eccessività delle richieste balza anche evidente dal rapporto con le quantità degli stessi prodotti introdotti in franchigia durante gli esercizi 1930 - 1931 - 1932 - 1933 nella zona franca del Carnaro, che aveva una popolazione di oltre 100.000 abitanti con una attrezzatura turistica di primo ordine. Infatti la zona franca del Carnaro importò in franchigia:
1930-31 |
1931-32 |
1932-33 |
|
Zucchero |
Q.li 23.960 |
27.935 |
25.489 |
Caffè |
" 5.319 |
5.737 |
5.529 |
Prodotti zuccherati (cacao e cioccolata) |
" 2.387 |
678 |
753 |
Birra |
Hl. 6.430 |
2.994 |
2.400 |
Spiriti-acquaviti e liquori |
" 2.141 |
1.078 |
1.749 |
Petrolio |
Q.li 5.633 |
5.103 |
5.584 |
Lubrificanti |
" 2.010 |
1.158 |
939 |
Benzina |
" 15.934 |
21.505 |
26.255 |
Del resto, la eccessività della richiesta si rileva anche dall'esame delle singole richieste.
1) zucchero -
La Valle chiede la libera disponibilità di un contingente di quintali 35.976 così suddiviso:
q.li 17.374 per il consumo della popolazione
" 300 per il turismo
" 5.000 per l'industria dolciaria
" 5.000 per la confezionatura familiare della marmellata durante il raccolto.
q.li 26.674
" 8.302 percentuale del 30% per un prevedibile aumento di consumo
q.li 35.976
Dall'esame delle statistiche relative agli anni 1937 e 1938 risulta che in detto periodo il consumo medio annuo di zucchero fu di Kg. 8,06, per abitante, mentre quello riferito alla sola popolazione del Piemonte fu di Kg. 15,46. Detta media è comprensiva oltre che dello zucchero passato al diretto consumo, anche di quello impiegato in usi dolciari e nella preparazione delle marmellate. E ciò spiega perché il Piemonte segna un consumo medio quasi doppio essendo appunto detta Regione particolarmente attrezzata per la confezionatura delle confetture e delle cioccolate.
Ora pur ammettendo che tutto lo zucchero impiegato in usi dolciari sia passato in consumo nello stesso territorio ed attribuendo agli abitanti della Valle (95.000) un consumo medio annuo di Kg. 15,5 lievemente superiore a quello del Piemonte, il fabbisogno annuo sarebbe di q.li 14.725. Qualora poi si ritenesse opportuno accedere alla richiesta della Valle per le necessità turistiche, il contingente annuo complessivo potrebbe essere fissato con criteri di grande larghezza in quintali 15.000, che dovrebbero essere sufficienti a coprire il fabbisogno sia della popolazione, che delle industrie turistiche e dolciarie.
2) Caffè -
La Valle chiede un contingente di quintali 4.589, così distinto:
Consumo della popolazione |
" 3.470 |
Consumo turistico |
" 60 |
quintali 3.530 |
|
prevedibile aumento del consumo (30%) |
" 1.059 |
totale |
quintali 4.589 |
Nel periodo 1937-1938, il consumo medio annuo di detto coloniale fu di Kg. 0,818 per abitante.
Ammettendo che tra il consumo medio di coloniale dei cittadini della Repubblica e quello degli abitanti della Valle esista lo stesso rapporto rilevato per lo zucchero, potrebbe concedersi alla Valle la disponibilità di un contingente annuo di quintali 1.600 di caffè (Kg. 1,636 per novantacinquemila abitanti + quintali 60 per il consumo dei turisti).
3) Cacao -
L'Amministrazione della Valle chiede quintali 3.198, e cioè:
per il consumo della popolazione |
q.li 2.400 |
per il consumo turistico |
" 60 |
q.li 2.460 |
|
aumento del 30% per un prevedibile aumento |
|
" 738 |
|
totale |
q.li 3.198 |
Sulla base delle statistiche degli anni 1937-1938 il consumo medio di cacao in polvere fu di Kg. 0,154 per abitante.
Supponendo che anche per il cacao sussista nei confronti degli abitanti della Valle lo stesso rapporto rilevato per lo zucchero, e calcolando quindi in Kg. 0,300 la media dei consumi, il contingente annuo potrebbe essere fissato in q.li 300 (Kg. 0,300 per novantacinquemila + quintali 60 per il consumo dei turisti).
4) Cioccolata -
I contingenti di zucchero e di cacao come sopra proposti sono stati calcolati con criteri di grande larghezza, tenendo conto del fabbisogno dell'industria dolciaria.
Non sembra quindi che si debba far luogo alla assegnazione di un contingente anche per la cioccolata, la quale potrà essere prodotta nella Valle con zucchero e cacao da prelevarsi dai contingenti assegnati.
Qualora poi l'Amministrazione della Valle volesse immettere in consumo cioccolata prodotta in altre province oppure importata dall'estero, potrebbe concedersi a seconda dei casi la restituzione dei diritti o la esenzione daziaria per i quantitativi di zucchero e di cacao contenuti nella cioccolata e a discarico beninteso dei rispettivi contingenti.
5) Marmellata -
Per le stesse ragioni indicate precedentemente, deve ritenersi ingiustificata la richiesta per la assegnazione di un contingente di marmellata, la quale potrà essere immessa in consumo, nel territorio della Valle, scaricando la quantità di zucchero in essa contenuta dal contingente assegnato alla stessa Valle.
6) Spiriti - liquori - acquaviti -
La Valle chiede di poter liberamente disporre dei sottoindicati quantitativi:
a) alcole puro |
|
per la procurazione di liquori, profumerie e medicinali |
q.li 370 |
aumento prevedibile del 30% |
" 111 |
Totale alcole |
q.li 481 |
b) liquori |
|
per il consumo della popolazione |
q.li 3.000 |
per il consumo turistico |
" 200 |
aumento prevedibile del 30% |
" 960 |
Totale liquori |
q.li 4.160 |
Complessivamente |
q.li 4.641 |
Nei confronti delle acquaviti e dei liquori e degli spiriti, si potrebbero adottare gli stessi criteri che sono serviti di base per le proposte relative ai contingenti di zucchero, caffè e cacao, criteri che soprattutto nello specifico caso, troverebbero giustificazione nel fatto che il consumo degli indicati prodotti nel territorio della Valle è indubbiamente superiore a quello delle Province Centro-Meridionali.
Si potrebbe quindi concedere alla Valle la disponibilità di un contingente annuo di spiriti, acquaviti e liquori di Hl. 1.000 calcolato sulla base di una popolazione adulta di 80.000 persone nella intesa che in detto contingente dovrebbe comprendersi la grappa ottenuta dalla distillazione della frutta, per uso familiare, effettuata con piccoli alambicchi.
7) alcole denaturato -
Si propone di accedere alla richiesta della Valle per la concessione di un contingente di alcole denaturato di Hl. 1.700 -
8) birra -
Per la birra si propone invece di ridurre ad Hl. 6.000 il contingente di Hl. 13.000 chiesto dalla Valle, calcolando in litri 1,2 il consumo pro capite della popolazione adulta.
Per quanto attiene i carburanti ed i lubrificanti la scrivente Amministrazione ritiene che un più approfondito esame della questione possa essere fatto dal Ministero dell'Industria e del Commercio, sulla base degli automezzi effettivamente in circolazione nel territorio della Valle e dei contingenti di prodotti che potranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione della Valle d'Aosta.
Si pregano ora le Amministrazioni in indirizzo di voler compiacersi di esaminare con la maggior possibile sollecitudine tutta la complessa e delicata questione e di far conoscere il parere di propria competenza con le eventuali proposte che si riterranno del caso. IL MINISTRO F.to Pella".
OMISSIS
Art. 1
Il beneficio di zona franca concesso alla Valle d'Aosta con l'art. 4 del D.L.Lt. 7 settembre 1945, n. 546, non ha effetto oltre che per i tributi indicati dal terzo comma dell'articolo medesimo, anche per il diritto di licenza. Restano del pari esclusi dalla franchigia:
a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette, comprese le camere d'aria e i pneumatici, nonché i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;
b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori di pellicceria) e gli oggetti di uso personale;
c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali:
658 - olii essenziali ed essenze;
661 - profumi sintetici e costituenti di essenze;
765 - saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i prodotti saccarinati;
766 - chinina e sali di chinina;
767 - alcaloidi;
780 - prodotti medicinali sintetici;
780 bis - prodotti sintetici arseno-benzolici confezionati come specialità medicinali;
782 - specialità medicinali;
806 - pelli da pellicceria.
Restano in vigore nel territorio della Valle, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci ai fini economici, della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.
Art. 2
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo per quanto concerne la riscossione del diritto di statitica, la quale è operata al momento in cui le merci stesse dovessero essere dalla zona franca rispedite per l'estero.
Dette merci possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate o custodite in magazzini a ciò espressamente destinati od assimilati ai depositi doganali.
Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.
Art. 3
Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confini proprii delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione del territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero per le Finanze, il quale nei casi di cui ai precedenti commi b) e c), stabilirà di concerto con quello del Commercio con l'Estero, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.
Art. 4
Il Ministero per le Finanze ha facoltà di determinare in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, di designare i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, nonché di delimitare la zona esterna di vigilanza che ai sensi dell'art. 92 della legge doganale dovrà essere istituita lungo la nuova linea.
Art. 5
Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganali intese alla repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni del presente decreto.
Art. 6
In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili, con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:
a) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;
b) il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;
c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località ed in quantità non permessa.
Agli effetti del presente articolo sono considerate come merci estere i prodotti di origine nazionale, che sono soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.
Art. 7
Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca, ed ispezionare i libri ed altri registri o documenti commerciali.
Art. 8
Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto con apposito stanziamento, da iscriversi con decreto del Ministro per il bilancio di concerto con quello per le Finanze, nello stato di previsione di quest'ultimo Ministero stesso.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Alle occupazioni che all'uopo si renderanno indispensabili sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
In caso di espropriazioni, le indennità dovute al proprietario degli immobili saranno determinate
(da completare a cura del Ministero dei Lavori Pubblici)
Art. 9
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita l'immissione in consumo nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e della imposta di fabbricazione e di consumo, dei sottoindicati prodotti, entro i limiti di un contingente annuale che sarà fissato con decreto del Ministero per le Finanze, di concerto coi Ministri per l'Agricoltura e per le Foreste, per il Commercio con l'Estero, per l'Industria ed il Commercio e dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione:
1) zucchero |
5) birra |
2) caffè |
6) combustibili liquidi |
3) cacao |
7) lubrificanti |
4) spiriti, liquori ed acqueviti |
Art. 10
E' inoltre consentito l'esonero dalla imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta per uso proprio con generatrici elettriche di potenzialità non superiore a KW. 0,5.
Art. 11
Il Ministero per le Finanze, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministeri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto e a consentire i temperamenti che si renderanno necessari per la sua prima applicazione e per il passaggio del territorio costituito in zona franca, dal vecchio al nuovo regime tributario, con speciale riguardo alle merci nazionalizzate a cui si volesse mantenere la nazionalità per la rispedizione in franchigia nel territorio doganale.
Art. 12
Il Ministero per le Finanze, di concerto con quello per l'Agricoltura e le Foreste, per il Commercio con l'Estero, per l'Industria ed il Commercio e con l'Alto Commissariato per l'Alimentazione, è autorizzato a concedere le franchigie per contingenti di cui al precedente articolo 9 anche prima che il regime di zona franca possa essere attuato.".
L'Assessore Geom. Pareyson fa osservare che per alcune voci le decurtazioni, apportate dal Ministero delle Finanze alle richieste di merci fatte dall'Amministrazione della Valle, sono eccessive; fa, però, presente che l'Amministrazione della Valle, nel compilare l'elenco delle merci per le quali si è richiesta l'esenzione dall'imposta di fabbricazione, prevedendo già una decurtazione da parte del Ministero delle Finanze, ha abbondato nelle richieste stesse. Fa, comunque, rilevare la necessità di insistere presso il Ministero delle Finanze affinchè, per alcune voci, sia aumentato il quantitativo delle merci in rapporto alle richieste precedentemente fatte dalla Valle. Passando poi all'esame particolareggiato della lettera sutrascritta del Ministero delle Finanze e precisamente all'esame del comma 2° n. 3, fa notare che l'Amministrazione della Valle, nel corso delle varie trattative, non ha mai accennato alla esclusione dalla franchigia dei veicoli e delle bestie da tiro e da soma, ed aggiunge che i rappresentanti dell'Amministrazione della Valle non sono intervenuti alla riunione del 20 giugno u.sc., cui accenna la lettera, nella quale è stato predisposto lo schema di provvedimento legislativo per l'attuazione del regime di zona franca nella Valle d'Aosta, in quanto nessun invito è pervenuto al riguardo.
Il Presidente Avv. Caveri rileva che non corrisponde al vero l'asserzione di cui al comma 4° della lettera del Ministero delle Finanze, secondo cui l'Amministrazione della Valle d'Aosta "ha dimostrato di apprezzare le ragioni che rendono necessarie dette limitazioni e ha dato il suo assenso acchè il provvedimento sia predisposto nel senso suindicato". L'Assessore Geom. Pareyson, rispondendo al Consigliere Sig. Chabloz, fa osservare che il periodo di prova non concerne il contingentamento bensì la zona franca. Al riguardo fa presente che un Ispettore delle Dogane di Torino, dopo essere stato a Roma, ha riferito che, qualora l'Amministrazione della Valle rinunciasse all'attuazione della Zona franca. Al riguardo fa presente che un Ispettore delle Dogane di Torino, dopo essere stato a Roma, ha riferito che, qualora l'Amministrazione della Valle rinunciasse all'attuazione della zona franca totale, il Ministero delle Finanze potrebbe eventualmente concedere l'esenzione dall'imposta di fabbricazione oltre che per i dieci generi concordati anche per altre venti voci. Aggiunge che, a suo parere, tale soluzione sarebbe conveniente per la Valle e che conseguentemente non si dovrebbe più richiedere l'attuazione della zona franca totale in quanto si potrebbe averne i vantaggi senza gli inconvenienti che derivano dalla istituzione della linea doganale a Pont St. Martin, la quale implicherebbe difficoltà, visite, controlli, ecc. Fa presente che per la scelta delle venti voci, cui ha accennato l'Ispettore, sono state interpellate le varie categorie interessate (gli agricoltori, i commercianti, ecc.). Fa rilevare che nella sopra trascritta lettera il Ministero delle Finanze più non accenna a tali venti voci da concedersi in esenzione della tariffa doganale. Il Consigliere Ing. Binel esprime parere che non debbiasi rinunciare alla zona franca in quanto ciò significherebbe un primo passo verso la rinuncia all'autonomia. L'Assessore Geom. Pareyson fa presente che l'accettare il contingentamento è il primo passo verso l'attuazione della zona franca e non implica la rinuncia alla zona franca. Il Presidente Avv. Caveri richiamandosi alle dichiarazioni fatte dall'Ispettore delle Dogane di Torino, secondo il quale la zona franca non sarebbe conveniente per la Valle d'Aosta, rileva che in tutte le Regioni in cui è stata attuata la zona franca totale non si è mai pensato di rinunciarvi, il che significa che la zona franca è conveniente; cita al riguardo la zona di Annegasse, ove vige tuttora la zona franca pura e semplice. Il Presidente Avv. Caveri rileva che la lettera b) dell'art. 1 del progetto di decreto esclude dalla franchigia "gli oggetti di vestiario di qualunque natura e gli oggetti di uso personale" ed osserva che non è conveniente rinunciare alla franchigia per tali generi, per cui ritiene che la Valle debba insistere presso il Ministero delle Finanze affinchè tale comma sia stralciato dal decreto. In merito all'ultimo comma del citato art. 1 ritiene che la sua applicazione possa precludere alla Valle la possibilità di trattare con l'Estero, per cui propone che siano chiesti chiarimenti in merito al Ministero delle Finanze. Fa presente che, comunque, dovrebbe essere soppressa la parola "economici" riportata all'art. 1, riga 4^, nonché le parole "e dell'incremento dell'esportazione" riportate all'ultima riga del comma. Il Consigliere Geom. Arbaney, durante la discussione e l'esame dell'art. 2, fa rilevare che il 2° comma stabilisce che le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca "possano però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate o custodite in magazzini a ciò espressamente destinati o assimilati ai depositi doganali". Rileva quindi che, in base al citato comma, le merci prodotte in Italia ed introdotte in Valle d'Aosta possono essere rispedite in Italia in franchigia. Sorge animata discussione, circa le modalità per l'importazione delle merci e la conservazione e la vigilanza delle merci stesse in appositi magazzini, alla quale partecipano il Presidente Avv. Caveri, gli Assessori Geom. Pareyson, Geom. Nicco, Sig. Nouchy ed i Consiglieri Signori Ing. Binel, Sig. Manganoni, Geom. Bionaz.
Si prosegue, quindi, nell'esame e nella discussione dei successivi articoli del progetto di decreto.
Il Consigliere Geom. Arbaney rileva che la riserva della facoltà al Ministero (art. 4) di designare i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie che alle merci stesse debbono essere fatte percorrere per accedervi, può dare adito ad abusi e complicazioni. Il Consigliere Geom. Bionaz dichiara che tale possibilità di abusi non può sussistere in quanto l'art. 4 precisa che il Ministero delle Finanze ha facoltà di designare i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie che alle merci stesse debbono essere fatte percorrere per accedervi "in località della zona franca". Il Presidente Avv. Caveri richiama l'attenzione dei Consiglieri sul disposto dell'art. 9 del progetto di decreto, che prevede l'immissione al consumo nel territorio della zona franca, per i fabbisogni locali, in esenzione del diritto di licenza e dell'imposta di fabbricazione e consumo, dei prodotti seguenti: zucchero, caffè, cacao, spiriti, liquori e acqueviti, birra, combustibili liquidi, lubrificanti, entro i limiti di un contingente annuale, da fissarsi con decreto del Ministero per le Finanze, di concerto con il Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, per il Commercio con l'Estero, per l'Industria ed il Commercio e dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione; invita quindi i Consiglieri ad esaminare se sia opportuna l'adozione del sistema del contingentamento annuale. L'Assessore Geom. Pareyson dichiara che tale sistema è conveniente per la Valle, in quanto consente di richiedere un aumento del contingentamento nel caso di un maggiore afflusso dei turisti in Valle. In tale senso si esprime pure il Consigliere Sig. Manganoni. Il Consigliere Geom. Vesan propone un contingentamento fisso per trienni ed il Consigliere Sig. David fa presente l'opportunità che il contingentamento sia fatto "pro-capite". A tale proposta aderisce il Presidente Avv. Caveri. L'Assessore Geom. Pareyson propone che sia richiesto il sistema del contingentamento per un triennio, con riserva della "revisione annuale su richiesta della Valle". Il Consigliere Sig. Manganoni dichiara di concordare con il Geom. Pareyson.
L'Assessore Geom. Pareyson comunica al Consiglio che intende dare lettura di alcune osservazioni del competente Ufficio I.C. in merito alla lettera in data 19-9-1947 del Ministero delle Finanze e all'accluso schema di decreto per l'attuazione della zona franca nella Valle d'Aosta, osservazioni che ritiene di dover sottoporre all'esame del Consiglio. Su proposta del Presidente Avv. Caveri la discussione e l'esame delle osservazioni della Divisione Industria e Commercio sono rinviati all'adunanza pomeridiana con invito all'Assess. Geom. Pareyson a disporre per la distribuzione ai Signori Consiglieri di copia delle osservazioni stesse per l'esame ed eventuali rilievi in merito.
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Si dà atto che, su proposta del Presidente, l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti cinquanta e rinviata alle ore quindici pomeridiane.
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Si dà atto che l'adunanza viene riaperta alle ore quindici e minuti trenta, con l'intervento di tutti i Consiglieri presenti all'adunanza del mattino.
Su invito della Presidenza interviene all'adunanza il Dr. Paolo Alfonso Farinet, rappresentante della Valle in seno al Comitato di Coordinamento.
Funge da Segretario il Dr. Attilio Brero, Vice-Segretario Generale con funzioni di Segretario Generale dell'Amministrazione della Valle.
Assiste il Segretario Dr. Enrico Brunod.
Riconosciuta la validità dell'adunanza, essendo presenti oltre i tre quarti dei Consiglieri (23 su 25) il Presidente dichiara aperta l'adunanza per la continuazione della discussione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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