Oggetto del Consiglio n. 18 del 10 gennaio 1980 - Verbale

OGGETTO N. 18/80 - PROPOSTA DI LEGGE STATALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 44, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE ALLA VALLE D'AOSTA DELL'ESENZIONE FISCALE PER DETERMINATE MERCI E CONTINGENTI".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di legge statale presentata dai Consiglieri Voyat, Clusaz, Rolando, Faval e Salvadori, concernente: "Modificazioni alla legge 7 febbraio 1979, n. 44, riguardante la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, riteniamo indispensabile includere alla legge 7.2.1979, n. 44, concernente l'immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale, le nuove voci riguardanti l'olio combustibile fluido e l'olio da gas per uso di riscaldamento.

L'inserimento di nuove voci relative all'olio da gas per riscaldamento (1.000.000 q.li) tra i generi contingentati ad esenzione fiscale è giustificato dalla necessità di sollevare la popolazione valdostana dai costi estremamente elevati del riscaldamento.

Costi alti dovuti, in modo particolare, alla particolare posizione geografica della Valle d'Aosta ed al suo clima tipicamente alpino.

Per i motivi precedentemente detti, si può constatare che il consumo di prodotti per il riscaldamento non è limitato al solo periodo invernale, ma viene effettuato in un arco di tempo estremamente lungo che va, nei casi migliori, dall'inizio dell'autunno fino a primavera inoltrata e nei casi peggiori, cioè per le località più alte e disagiate, per tutto l'anno.

Si deve, inoltre, tenere presente la situazione disagiata di numerosi centri abitati valdostani situati oltre i 1.000 metri sul livello del mare, composti per lo più da popolazione a reddito basso, trattandosi di gente dedita prevalentemente all'agricoltura ed attività turistiche stagionali.

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Proposta di legge n. 3

Modificazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, riguardante la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

Art. 1

Ai prodotti indicati nell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, sono aggiunti:

Olio da gas per uso riscaldamento

q.li 1.000.000

Olio combustibile fluido

q.li 550.000

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1979.

Aosta, 11 gennaio 1979

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Il Consigliere VOYAT illustra brevemente la proposta di legge in oggetto, mettendone in rilievo i punti salienti.

Il Consigliere MAFRICA annuncia il voto favorevole del Gruppo del P.C.I. alla proposta di legge in questione, considerata come un punto di partenza per l'avvio di un più approfondito esame della materia dei generi contingentati, al fine di addivenire alla stesura di una proposta complessiva, non limitata come la presente.

Ritiene che sarebbe stato più opportuno procedere, preliminarmente, in sede di Commissione competente ad una più approfondita valutazione della effettiva necessità di elevare il quantitativo di determinate merci in esenzione fiscale come l'olio combustibile fluido, in quanto gli consta che pochi sono i vantaggi che i cittadini possono ottenere nell'acquisto di questo prodotto in esenzione fiscale.

L'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato CHABOD, pur concordando con il contenuto della proposta di legge, fa osservare che sarebbe stato più opportuno approfondire, in sede di Commissione, il problema complesso delle merci in esenzione fiscale, in quanto sono attualmente previste merci poco utilizzate da parte dei cittadini.

Il Consigliere VOYAT ritiene che i quantitativi di olio da gas per uso riscaldamento e di olio combustibile, in esenzione fiscale, previsti dalla presente proposta, costituiscano un vantaggio per la popolazione valdostana, che potrebbe cosi acquistare il combustibile ad un prezzo notevolmente ridotto rispetto all'attuale.

Dichiara di accogliere le raccomandazioni del Consigliere Mafrica e dell'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato Chabod di rivedere, in futuro, complessivamente il problema dei generi contingentati e di pervenire alla costituzione di una Commissione per l'elaborazione di un progetto per la zona franca.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dell'articolo unico della proposta di legge.

Articolo 1.

Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato, da parte delle Commissioni consiliari per gli Affari Generali e per l'Industria, Commercio e Artigianato, il seguente emendamento:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, e dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, è sostituito dal seguente:

"In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo, in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dall'imposta sul valore aggiunto, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

zucchero

q.li 45.000

caffè crudo

q.li 6.500

surrogati di caffè

q.li 500

cacao in grani

q.li 1.000

thé

q.li 100

semi di soia

q.li 8.500

semi di arachide

q.li 1.500

spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi

ha 1.500

alcole denaturato

ha 500

birra

hl. 15.000

benzina

q.li 350.000

gasolio

q.li 100.000

olio da gas per uso riscaldamento

qli 1.000.000

olio combustibile fluido

q.li 350.000

gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico

q.li 70.000

petrolio

q.li 12.000

olio lubrificante

q.li 8.000

libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dall'Amministrazione regionale

L. 15.000.000

attrezzature per l'agricoltura

L. 120.000.000

attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore)

L. 1.500.000.000

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Si dà atto che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

IL CONSIGLIO

preso atto che l'articolo unico della proposta di legge statale in esame è stato approvato;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta);

DELIBERA

di proporre al Parlamento l'allegata proposta di legge statale concernente: "Modificazioni alla legge 7 febbraio 1979, n. 44, riguardante la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti", con presentazione della medesima al Senato della Repubblica.

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Proposta di legge statale n. 3

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Consiglio regionale

Modificazione della legge 7 febbraio 1979, n. 44, riguardante la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

Art. 1

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, e dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, è sostituito dal seguente:

"In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dall'imposta sul valore aggiunto, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

zucchero

q.li 45.000

caffè crudo

q.li 6.500

surrogati di caffè

q.li 500

cacao in grani

q.li 1.000

thé

q.li 100

semi di soia

q.li 8.500

semi di arachide

q.li 1.500

spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi

ha 1.500

alcole denaturato

ha 500

birra

hl. 15.000

benzina

q.li 350.000

gasolio

q.li 100.000

olio da gas per uso riscaldamento

qli 1.000.000

olio combustibile fluido

q.li 350.000

gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico

q.li 70.000

petrolio

q.li 12.000

olio lubrificante

q.li 8.000

libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dall'Amministrazione regionale

L. 15.000.000

attrezzature per l'agricoltura

L. 120.000.000

attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore)

L. 1.500.000.000

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