Oggetto del Consiglio n. 17 del 10 gennaio 1980 - Verbale

OGGETTO N. 17/80 - RINVIO ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 140, CONCERNENTE: "NORME PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla proposta di legge presentata dal Consigliere Riccarand, concernente: "Norme per la costituzione ed il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali e per il coordinamento dei servizi sanitari e sociali", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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La presente proposta di legge è caratterizzata da alcune scelte politiche fondamentali che si contrappongono all'impostazione data dalla Giunta regionale al disegno di legge n. 99 restituito non vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per gli innumerevoli vizi di illegittimità in esso contenuti.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" costituisce un importante momento normativo di riordino della complessa materia sanitaria (intesa, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, quale salvaguardia e tutela della salute) e di anticipazione di riforme strutturali profonde sull'assetto organizzativo degli enti locali e sulla assistenza.

La legge di riforma sanitaria è ispirata a due concetti fondamentali:

a) promuovere lo sviluppo della persona umana, come elemento fondamentale del bene comune;

b) individuare la salute non più soltanto come bene individuale, ma come bene nel quale coincidono fini individuali e fini sociali.

Questi concetti base si concretano con l'introduzione del principio della globalità degli interventi, il che comporta uno stretto collegamento di tutti i servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione.

Altra preoccupazione fondamentale della legge 833/78 è quella di garantire la partecipazione, quale momento essenziale di autodeterminazione della popolazione e di confronto democratico.

Spetta poi al legislatore regionale, nel limite della propria potestà normativa e delle funzioni di indirizzo e coordinamento ad esso attribuito, realizzare i principi e le finalità contenuti nella legge.

Con la presente proposta di legge si è voluto operare una necessaria semplificazione normativa, evitando le ridondanze di enunciati e la inutile cavillosità regolamentativa che caratterizzavano il testo di legge presentato dalla Giunta regionale. Si è cercato inoltre di prevedere degli organismi di gestione delle U.S.L. che, nella loro composizione, garantissero il rispetto della proporzionalità e il diritto delle minoranze superando l'impostazione antidemocratica del disegno di legge n. 99.

L'articolo 1 della proposta di legge, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della 833/78, provvede a dettare norme per garantire una effettiva consultazione dei Comuni per quanto concerne la delimitazione degli ambiti territoriali delle U.S.L.. In via transitoria l'articolo 1 propone l'individuazione di due U.S.L.: la prima costituita dalle Comunità Montane n. 1, 2, 3, 4 e dal Comune di Aosta, la seconda dalle Comunità Montane n. 5, 6 e 7.

L'individuazione di almeno due U.S.L. in Valle d'Aosta è fondamentale per garantire un ruolo effettivo ai Comuni, riconoscere e valorizzare il ruolo delle Comunità Montane; agevolare la "partecipazione" dei cittadini alla gestione dei servizi socio-sanitari; distinguere chiaramente fra i compiti gestionali delle U.S.L. e il ruolo programmatorio delle Regioni.

Nella riforma sanitaria è attribuito un ruolo fondamentale ai Comuni.

Le unità sanitarie locali sono "strutture operative" dei Comuni.

Ipotizzando una unica Unità Sanitaria Locale, come previsto nel disegno di legge della Giunta, si creerebbe un centro di potere, per di più di dubbia legittimazione democratica, che esautorerebbe i Comuni. Un'unica aggregazione di tutti i Comuni della Valle farebbe si che il peso dei singoli Comuni che compongono l'unità sanitaria locale diminuirebbe gradualmente. I Comuni sarebbero progressivamente svuotati di funzione, personale, poteri e mezzi finanziari in materia socio-sanitaria. Lo stesso principio della "partecipazione" sarebbe difficilmente attuabile con un'unica U.S.L..

L'articolo 14 della legge 833 prevede che siano i Comuni ad assicurare la partecipazione definendo autonomamente l'articolazione territoriale a livello di distretti e la composizione, rappresentanza e funzionamento dei relativi organismi.

Nel disegno di legge della Giunta regionale viene confusa la gestione dei servizi con la partecipazione, facendo del tutto una sola cosa. In realtà, non è possibile pensare di gestire un servizio e nello stesso tempo operare per il controllo dal basso dello stesso.

Condizione essenziale per ottenere una idonea tutela della propria salute fisica e psichica e per evitare ogni forma di emarginazione sociale è la partecipazione e cioè la loro organizzazione (nelle forme che i cittadini stessi ritengono più opportuna) per conoscere quel che avviene, per elaborare le richieste, per discutere le iniziative da prendere, per lottare, per ottenere le cose richieste, per controllare come funzionano i servizi e per verificare se i soldi sono spesi nell'interesse dei cittadini stessi.

Infine la determinazione territoriale, considerata la nostra realtà di zona montana con popolazione sparsa e con difficoltà di comunicazione, deve rispondere alle esigenze della massima possibilità di partecipazione (per cui il territorio e il numero degli abitanti dell'U.S.L., non devono essere troppo ampi) e della massima accessibilità e diffusione dei servizi. Ora questo è impensabile con una aggregazione unica di tutti i Comuni; aggregazione che serve unicamente a fare coincidere l'U.S.L. con l'ente regione e a riprodurre, a livello valdostano, il centralismo dello Stato,

La ripartizione del territorio valdostano in due Unità Sanitarie Locali rispetta del resto una tradizionale bipolarità di aggregazione della popolazione valdostana e riequilibra, in bassa Valle, la tendenziale utilizzazione dei presidi e dei servizi. sanitari extra regionali.

Un altro aspetto caratterizzante la legge è l'individuazione delle Comunità Montane riunite quali organismi sovracomunali per la gestione delle Unità Sanitarie Locali; una scelta quasi obbligata nella realtà valdostana il cui territorio, unico caso fra tutte le Regioni italiane, è interamente compreso nelle Comunità Montane, salvo una parte del Comune di Aosta. Né peraltro una scelta di un'altra forma di aggregazione intercomunale, ad imitazione di quanto fatto altrove, apporterebbe significativi vantaggi introducendo anzi una sovrapposizione di organismi di gestione difficilmente coordinabili ed in antitesi ai principi informatori della stessa legge tendenti alla semplificazione degli organismi di governo.

La Comunità Montana del resto, in base alla legge 1102/71, è ente locale di programmazione e di gestione dello sviluppo economico, urbanistico e dei servizi. Con il D.P.R. 616/77 e ora con la 833/78 non si vuol creare nessun doppione o intervento "binario", ma si vogliono fare confluire in un unico spazio territoriale, istituzionale e organizzativo ulteriori e precisate funzioni in fatto di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Un impegno non indifferente dovrà essere affrontato dagli amministratori, dagli operatori, dalle forze sociali di base per l'organizzazione dei servizi dei "distretti di base".

Il distretto di base va costruito coinvolgendo tutte le risorse disponibili (professionali, politiche, volontarie) ricercando assieme un modo nuovo di lavorare e realizzando dei servizi che rispondano veramente alle esigenze reali e globali della popolazione.

Nel settore dell'assistenza sociale, in mancanza della legge di riforma dell'assistenza, si è previsto, in via transitoria, per garantire il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali, di attribuire le funzioni sociali allo stesso comitato di gestione competente per il settore sanitario.

È nota a tutti la grave carenza di servizi assistenziali in Valle d'Aosta. Sino ad ora gli interventi assistenziali sono stati improntati a ricoveri in istituti e, spesso, anche a segregazioni in manicomi. L'aspetto più preoccupante è la mancanza quasi assoluta di interventi preventivi, diretti cioè ad eliminare, se possibile, o almeno a ridurre le cause di malattia, di disadattamento e di emarginazione.

Indispensabile è perciò affrontare la gravità della situazione utilizzando le strutture, le attrezzature, i beni e il personale degli enti soppressi (IPAB); assicurare i necessari interventi preventivi, curativi e riabilitativi, compresi quelli rivolti agli handicappati fisici, psichici e sensoriali; incominciare a dimettere dagli istituti di assistenza e dai manicomi i ricoverati dopo aver predisposto gli interventi, le strutture ed i servizi alternativi sul territorio.

La proposta di legge che presentiamo all'attenzione del Consiglio regionale non pretende certo di essere il meglio prodotto in questo campo, né di essere esaustiva di tutti i problemi. Ha invece, e lo sappiamo, parecchie lacune e lascia aperti grossi problemi.

In alcune parti essa contiene indicazioni che, pur essendo di carattere generale, vi sono inserite perché le giudichiamo politicamente rilevanti (come l'articolo 30 riguardante l'Unità Locale di tutti i servizi).

La scelta del legislatore nazionale di non creare nessun ente ad hoc, con relativi organi settoriali, tende chiaramente a promuovere le "Unità Locali senza nessun aggettivo" o, se si vuole, "di tutti i servizi", con organi, politici unici. Questo per far sì che le autonomie locali (Comuni, Comunità Montane) possano riappropriarsi di poteri in fatto di politica ed organizzazione dei servizi sociali intesi nell'ampia accezione che si è voluto dare nel già menzionato articolo 30.

Alcuni problemi poi sono stati abbozzati (come quelli sulla assistenza in attesa della legge di riforma dell'assistenza), altri appena accennati con la riserva di ritornarci in momenti diversi di attuazione.

L'intenzione di questa proposta di legge non è quella di dire tutto e tutto giusto, è più modesta e nello stesso tempo più ambiziosa. È di offrire uno strumento che consenta di fare uscire dalla quasi clandestinità i problemi dei nuovi servizi sanitari e sociali e di ampliare il dibattito ed il confronto in modo non generico, ma concreto e capillare, sui servizi e sugli interventi che devono essere messi in atto dalla Regione e dalle Unità Sanitarie Locali.

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Proposta di legge regionale n. 140

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........ n. .....: NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI.

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Servizio sanitario regionale

Art. 1

(Costituzione del Servizio sanitario regionale)

La Regione Valle d'Aosta, in adempimento della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituisce il Servizio sanitario regionale ed attua il coordinamento dei servizi socio-assistenziali e sanitari previsti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il territorio della Regione Valle d'Aosta è suddiviso, in via transitoria, nelle zone di cui all'allegata tabella costituente parte integrante della presente legge, in attesa della consultazione dei Comuni interessati.

L'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale curerà la trasmissione immediata della proposta di suddivisione ai Comuni, i quali, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, potranno presentare proposte di modifica.

La delimitazione definitiva dell'ambito territoriale delle Unità Sanitarie Locali è approvata con successiva legge regionale e tenuto conto dei pareri espressi dai Comuni.

La delimitazione territoriale approvata con la legge di cui al precedente comma varrà come proposta di revisione dell'ambito dei distretti scolastici, nonché delle altre unità di servizio.

A tal fine la proposta di revisione degli ambiti dei distretti scolastici sarà trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 2

(Unità sanitaria locale)

L'Unità sanitaria locale è una struttura operativa delle Comunità Montane e del Comune ad esse associato per la gestione di tutti i servizi sanitari.

Essa è formata dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi i quali, in ciascuno degli ambiti territoriali delimitati nella tabella allegata alla presente legge, assolvono i compiti del servizio sanitario nazionale.

L'U.S.L. coordina ed integra i propri servizi con quelli sociali esistenti nel territorio.

Art. 3

(Funzioni e prestazioni)

L'U.S.L. svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali ed in particolare provvede:

a) all'educazione sanitaria della popolazione;

b) all'igiene dell'ambiente;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie psichiche e fisiche;

d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) all'igiene e medicina del lavoro nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) all'assistenza medico generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

l) all'assistenza ospedaliera per le malattie infettive e psichiche;

m) alla riabilitazione degli stati di invalidità ed inabilità somatiche e psichiche, anche al fine di prevenire condizioni che possano concorrere all'emarginazione;

n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

o) all'igiene della produzione, lavorazione distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria, alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati alla alimentazione umana; sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sulla alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili degli animali all'uomo; sulla riproduzione, allevamento e sanità animale; sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale con esclusione di quelle relative all'articolo 6 lettera z.

L'U.S.L., nell'ambito delle proprie competenze, eroga le prestazioni ad essa demandate dal capo III, Titolo I, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legislazione regionale.

L'U.S.L. esercita le funzioni amministrative delegate alle Regioni dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4

(Organi dell'U.S.L.)

Sono organi dell'U.S.L.

- l'assemblea;

- il comitato di gestione ed il suo Presidente.

Art. 5

(Assemblea dell'U.S.L.)

L'Assemblea generale è costituita dall'insieme dei Consigli delle Comunità Montane che ricadono nell'ambito territoriale dell'U.S.L.

L'Assemblea generale dell'U.S.L. di cui fa parte il Comune di Aosta è integrata da 12 membri eletti dal Consiglio comunale di Aosta con voto limitato a due terzi.

Art. 6

(Compiti dell'Assemblea dell'U.S.L.)

L'Assemblea generale elegge, nella sua prima riunione, il comitato di gestione con voto, limitato a due terzi.

L'Assemblea generale approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi e le relative relazioni, i piani e i programmi poliannuali, i regolamenti e le convenzioni, la pianta organica del personale; provvede all'articolazione del territorio dell'U.S.L. in distretti sanitari di base, secondo criteri stabiliti dalla presente legge, emana direttive vincolanti per il comitato di gestione; fissa la sede dell'U.S.L. e la sua denominazione.

Art. 7

(Parere obbligatorio dei Comuni)

Devono essere preceduti dal parere dei singoli Comuni gli atti riguardanti l'approvazione dei piani annuali o poliannuali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

I Comuni devono pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Art. 8

(Articolazione in distretti sanitari di base)

L'Assemblea generale articola l'U.S.L. in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

L'articolazione distrettuale dovrà uniformarsi alle prescrizioni del piano sanitario regionale osservando i seguenti criteri:

1) la delimitazione del distretto deve essere tale da garantire la più ampia partecipazione degli utenti e la più efficace e funzionale erogazione delle prestazioni;

2) l'ambito territoriale del distretto deve coincidere, ove possibile, con il territorio di uno o più Comuni;

3) la delimitazione del distretto deve essere tale da consentire la coordinata applicazione delle funzioni di medicina di base generale e pediatrica, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e lo svolgimento dei servizi, in conformità agli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria regionale.

L'ambito territoriale del distretto deve essere in ogni caso tale da garantire la piena integrazione ed il coordinamento degli interventi di base sanitari e sociali.

Art. 9

(Il Comitato di gestione dell'U.S.L.)

Il Comitato di gestione dell'U.S.L., eletto con le modalità di cui all'articolo 6 della presente legge, è composto da 9 membri.

Nelle U.S.L. che gestiscono servizi e presidi multizonali il Comitato di gestione è composto da 12 membri.

Art. 10

(Compiti del Comitato di gestione dell'U.S.L.)

Il Comitato di gestione compie tutti gli atti amministrativi dell'U.S.L., ad eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6, predispone gli schemi dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sovraintende agli uffici, presidi e servizi dell'U.S.L., vigilando sul loro funzionamento e riferendo annualmente all'Assemblea.

Art. 11

(Presidente Comitato di gestione dell'U.S.L.)

Il Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. è eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri, ha la rappresentanza legale dell'U.S.L., convoca e presiede le riunioni, cura l'esecuzione degli atti, sovrintende ai servizi, attende al loro buon funzionamento ed esercita le altre competenze previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 12

(Indennità di funzione)

Il Presidente ed i membri del Comitato di gestione dell'U.S.L. hanno diritto di percepire un'indennità di carica il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea in misura non superiore a quella spettante rispettivamente al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella dell'U.S.L..

Tale indennità non è cumulabile con quella percepita dal Comune in qualità di Sindaco o Assessore, o dalla Comunità Montana in qualità di Presidente o componente il direttivo.

Ai componenti l'Assemblea generale dell'U.S.L. compete per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita per i membri dei Consigli delle Comunità Montane.

Art 13

(Poteri del Sindaco)

Restano ferme le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale.

Per lo svolgimento di tale attribuzione il Sindaco si avvale dei servizi dell'U.S.L. e comunica al Presidente del Comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.

Art. 14

(Partecipazione e controllo sociale)

I Comuni singoli od associati, in attuazione dei principi fissati dagli articoli 13, terzo comma, e 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di U.S.L. e di distretto di base.

L'Assemblea, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, istituisce rapporti di consultazione e di collaborazione con i rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, di associazioni di altri organismi sociali nonché dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e realizza un articolato sistema informativo sull'attività dell'U.S.L..

La gestione dei servizi sanitari e assistenziali è attuata con la partecipazione delle forze sindacali e sociali operanti sul territorio le quali definiscono autonomamente le forme organizzative idonee per l'attuazione del controllo popolare sulle scelte politiche, programmatiche ed operative della Regione e degli enti preposti alla gestione dei servizi.

Art. 15

(Organizzazione dei servizi)

L'U.S.L., in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.

L'organizzazione dei servizi dell'U.S.L. è basata:

- sull'impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;

- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze;

- sulla flessibilità delle strutture per l'economia di gestione attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento.

Nell'individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.

Art. 16

(Servizi sanitari dei distretti di base)

L'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento avviene nell'ambito dei distretti sanitari di base.

Fanno capo ai distretti tutte quelle attività che interessano i cittadini in modo più comune e frequente.

Tali attività riguardano in particolare:

- servizio di igiene pubblica;

- servizio di medicina preventiva e il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;

- la distribuzione dei farmaci;

- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari, ambulatoriali in forma di degenza non ospedaliera, compresa la guardia medica;

- l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;

- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

I servizi sanitari assicurano altresì, con modalità organizzative e operative di piena integrazione con le attività assistenziali, le prestazioni:

- di medicina scolastica di cui ai D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 e 22 novembre 1967, n. 1518;

- di assistenza medico-psichica, compresi gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi agli handicappati fisici, psichici e sensoriali e la fornitura di protesi;

- consultoriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65.

Gli interventi sanitari ed assistenziali possono comprendere anche le attività svolte dai servizi di fabbrica a seguito di accordi conclusi fra le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 17

(Conferenze di organizzazione tra gli operatori dei servizi)

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. promuove conferenze di organizzazione di servizi.

Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si collocano, in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi dell'U.S.L., la attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.

Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti dell'opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale dell'U.S.L..

TITOLO II

Le strutture multizonali

Art. 18

(Individuazione e funzionamento dei presidi e servizi multizonali - Rinvio)

I servizi e presidi multizonali di cui agli articoli 16, 18 e 22 della legge 23 dicembre 1979, n. 833, sono individuati dal piano sanitario regionale.

L'organizzazione interna dei presidi e servizi multizonali è disciplinata con successiva legge regionale, in relazione alle specifiche funzioni loro attribuite.

Art. 19

(Collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali)

La gestione delle strutture multizonali compete alle Unità Sanitarie Locali nel cui territorio sono ubicate.

Le forme di collegamento funzionale e di coordinamento sono stabilite dal regolamento dell'Unità Sanitaria Locale che gestisce presidi o servizi multizonali.

Art. 20

(Servizi amministrativi dell'U.S.L.)

I servizi amministrativi dell'U.S.L. assolvono le seguenti funzioni:

- affari generali;

- bilancio e programmazione finanziaria;

- attività tecnico-economali e di approvvigionamento;

- amministrazione del personale.

L'articolazione in uffici delle funzioni di cui al comma precedente, viene determinata nella pianta organica dell'U.S.L,, tenuto conto della complessità delle funzioni da svolgere, nonché delle indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 21

(Ufficio di direzione dell'U.S.L.)

Il Comitato di gestione ha alle proprie dipendenze un ufficio di direzione preposto all'organizzazione, al coordinamento, al funzionamento dei servizi ed alla direzione del personale.

L'ufficio di direzione è composto dai responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi di cui alla presente legge, dal responsabile del servizio sociale e dai responsabili dei presidi e servizi multizonali.

I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal Comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

Le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione sono stabilite in apposito regolamento deliberato dall'Assemblea nel rispetto delle regole contenute nella presente legge e delle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO III

Assistenza sociale

Art. 22

(Gestione associata dei servizi sociali)

Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari e sociali esistenti sul territorio, il Comitato di gestione dell'U.S.L., sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, provvede anche a gestire i servizi sociali.

Il comitato di gestione dell'U.S.L. provvede, altresì a tenere apposita contabilità speciale nel bilancio dell'U.S.L.

Art. 23

(Servizio sociale)

Le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale al pieno sviluppo della persona; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale, e favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita.

Per realizzare le suddette finalità il servizio sociale assicura in particolare:

a) interventi sociali connessi con la tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia;

b) interventi assistenziali rivolti alla popolazione in età lavorativa ed in età senile, ivi compresi quelli connessi all'attività psichiatrica e medica di base.

Art. 24

(Funzioni sociali e assistenziali di protezione e tutela della famiglia, dei minori e degli anziani)

Le funzioni sociali e assistenziali dei servizi devono assicurare gli interventi di competenze in base alle seguenti priorità:

- assistenza economica ordinaria e straordinaria da erogare in base a criteri e parametri prefissati;

- assistenza domiciliare comprendente le prestazioni di aiuto domestico, infermieristico, riabilitativa ed educativa;

- affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti di handicappati adulti ed anziani presso famiglie, persone e nuclei familiari o in comunità alloggio gestite dalle unità locali o autogestite;

- segnalazione all'autorità giudiziaria minorile, ai sensi delle leggi vigenti, dei minori in situazione di abbandono materiale e morale (legge sull'adozione speciale del 5 giugno 1967, n. 431) e di quelli per i quali è necessario l'intervento del Tribunale per i minorenni e del giudice tutelare;

- interventi per l'inserimento e appoggio lavorativo degli inabili e handicappati;

- vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private che assistono ed ospitano minori, inabili e anziani.

Gli interventi assistenziali sono assicurati, in particolare, fino al loro reinserimento sociale:

- ai minori, agli handicappati adulti, anziani, malati di mente in situazione di ricovero;

- agli ex carcerati;

- alle persone tossico-dipendenti e assimilabili ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 25

(Il personale ed i beni dei Comuni destinati ai Servizi sociali)

Entro 180 giorni dalla costituzione delle U.S.L. i Comuni compresi negli ambiti territoriali di cui all'allegata tabella, provvedono a mettere a disposizione delle U.S.L. il personale, i beni e le attrezzature destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

(Scioglimento delle IPAB a carattere locale)

La Regione provvederà a disciplinare, con legge regionale, il trasferimento dei beni delle IPAB soppresse ai Comuni singoli o associati o alle Comunità Montane e disciplinerà altresì l'utilizzo dei loro beni e del loro personale.

Art. 27

(Eliminazione delle barriere architettoniche)

Come misura preventiva degli infortuni e per facilitare la vita di relazione degli handicappati, la Regione dispone i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, le istituzioni prescolastiche, scolastiche, ricreative, culturali o comunque di interesse sociale, di nuova edificazione, siano costruite in conformità al D.M. 18 dicembre 1975, all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e in osservanza della circolare del Ministro dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Agli edifici già appaltati o già costruiti, e privi di requisiti necessari, devono essere apportate, ove possibili, le conformi varianti.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 28

(Il controllo sugli atti)

Il controllo sugli atti delle U.S.L. è esercitato dalla commissione regionale di controllo, integrata ai sensi dell'articolo 49, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è disciplinato dalle norme previste dalla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.

Art. 29

(I poteri sostitutivi)

Qualora l'Assemblea non proceda entro trenta giorni alla rinnovazione del Comitato di gestione, ove occorra, il Presidente della Giunta regionale invita l'Assemblea a provvedere entro i successivi 15 giorni, in difetto si procede ai sensi di legge.

Art. 30

(Unità locale di tutti i servizi)

Al fine di evitare una gestione della sanità e dell'assistenza separata dagli altri servizi e allo scopo di consentire ad un unico organo di governo locale di intervenire negli altri settori della vita sociale, la Regione provvederà con l'entrata in vigore del D.P.R. di attuazione della delega di cui all'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, a costituire le Unità locali di tutti i servizi.

A tal fine la Regione riordina le funzioni inerenti le attività gestibili a livello delle Unità locali di tutti i servizi e riguardanti le seguenti materie: assetto del territorio, urbanistica, assistenza scolastica, sport, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche, agricoltura e foreste, artigianato, lavori pubblici, turismo e industria alberghiera, viabilità, fiere e mercati, acque minerali e termali, cave e torbiere, protezione della fauna.

La Regione provvede, altresì, a trasferire ai Comuni le funzioni ad essa delegate dallo Stato.

Art. 31

(Le Comunità Montane)

La Regione provvederà a stabilire rapporti con le Comunità Montane, per concordare l'organico collegamento fra le Comunità Montane e l'U.S.L.

Le Comunità Montane devono mettere a disposizione delle U.S.L. il proprio personale, le strutture, le attrezzature e i fondi relativi alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 32

(Convocazione dell'Assemblea generale)

Il Presidente della Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca, fissandone la sede, la prima riunione dell'Assemblea generale e l'elezione del Comitato di gestione.

La riunione è valida se ad essa partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Ove l'Assemblea così convocata non possa deliberare per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Presidente della Giunta regionale fissa, entro i successivi 15 giorni, una nuova convocazione.

L'Assemblea, in relazione al rinnovo dei Consigli comunali a seguito delle elezioni amministrative generali, dura in carica per tutto l'anno 1980.

Art. 33

(Prima riunione del Comitato di gestione)

Il Comitato di gestione si riunisce per la prima volta su convocazione del Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

Art. 34

(Costituzione delle U.S.L.)

Le elezioni e le nomine effettuate ai sensi degli articoli precedenti sono immediatamente comunicate alla Giunta regionale.

Entro il........ il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, costituisce le Unità Sanitarie Locali con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e fissa i criteri per il trasferimento ai Comuni delle funzioni, dei beni e delle attrezzature, nonché per l'utilizzazione del personale.

In sede di prima costituzione dell'U.S.L., qualora entro il......non siano regolarmente costituiti tutti gli organi della stessa, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina per ciascuna Unità Sanitaria Locale un Commissario straordinario il quale può compiere ogni atto necessario per la sua amministrazione. Il Commissario straordinario resta in carica fino alla costituzione di tutti gli organi dell'Unità Sanitaria Locale.

A decorrere dalla data di costituzione delle Unità Sanitarie Locali la legge regionale del 29 novembre 1978, n. 60, "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione", è abrogata.

Art. 35

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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TABELLA ALLEGATA:

Unità Sanitaria Locale n. 1:

Comunità Montana n. 1 - Valdigne - Mont-Blanc

Comunità Montana n. 2 - Grand-Paradis

Comunità Montana n. 3 - Grand-Combin

Comunità Montana n. 4 - Mont-Emilius

Comune di Aosta.

Unità Sanitaria Locale n. 2:

Comunità Montana n. 5 - Marmore

Comunità Montana n. 6 - Evançon

Comunità Montana n. 7 - Monte Rosa

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Il Consigliere RICCARAND, premesso che la soprariportata proposta di legge era stata presentata in alternativa al disegno di legge regionale della Giunta regionale, approvato nel corso dell'ultima adunanza consiliare del 13 dicembre 1979, chiede il rinvio dell'esame della proposta alla prossima adunanza del Consiglio nell'eventualità che il disegno di legge presentato dalla Giunta non riceva il prescritto visto da parte dell'organo di controllo.

Il Consiglio prende atto.

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