Oggetto del Consiglio n. 16 del 10 gennaio 1980 - Verbale

OGGETTO N. 16/80 - RINVIO ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 134, CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, presentata dal Consigliere Riccarand, concernente: "Istituzione dell'anagrafe degli immobili ad uso abitativo e dei contratti di locazione", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Le recenti leggi in materia edilizia ed urbanistica fanno esplicito riferimento alla conoscenza del fabbisogno abitativo: la legge 28.1.1977, n. 10 (norme per l'edificabilità dei suoli) lega, all'articolo 2, il dimensionamento dei piani di zona al calcolo del "...fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato..."; la legge 5.8.1978, n. 457 (piano decennale per la casa), all'articolo 4, attribuisce alla Regione il compito di "...individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo".

Nelle leggi citate non si fa più riferimento ai fabbisogni abitativi in modo generico, la Regione e i Comuni, che sono diventati i due fondamentali livelli del governo del territorio, devono saper valutare in modo chiaro e completo di quali quantità e di quale tipo siano i fabbisogni abitativi esistenti sul loro territorio, per poter effettuare le necessarie scelte e realizzare gli opportuni interventi.

Inoltre la legge 28.1.1977, n. 10, ha praticamente obbligato i Comuni a prevedere, oltre che nel dimensionamento del proprio P.R.G.C., anche nei programmi pluriennali di attuazione, le proprie dimensioni future fra le quali, evidentemente, un posto preminente è occupato dalle necessità abitative.

La Regione e i Comuni debbono quindi trattare la questione delle abitazioni non più solamente sul piano dei principi o in modo disorganico ed incompleto, ma bensì sul piano delle decisioni operative e programmate.

Per fare questo è necessario avere dei dati precisi e costantemente aggiornati sul patrimonio abitativo esistente e sulla sua utilizzazione, ed è necessario utilizzare tali dati per l'elaborazione dei principali momenti nei quali la programmazione e la gestione del territorio prendono corpo.

Gli articoli 1 e 2 della presente legge indicano i criteri e le modalità per l'istituzione della anagrafe della proprietà immobiliare ad uso abitativo e dei contratti di locazione.

L'articolo 4, in considerazione del compito richiesto ai Comuni soprattutto nella fase di prima elaborazione delle anagrafi, e trattandosi di una attività di notevole rilevanza sociale, prevede la possibilità, da parte dei Comuni, di utilizzare del personale assunto in base alla legge per l'occupazione giovanile.

L'articolo 6, al fine di permettere al Consiglio regionale di controllare e seguire lo stato di attuazione della legge, impegna la Giunta regionale a relazionare in Consiglio nella prima seduta convocata successivamente all'elaborazione delle anagrafi da parte dei Comuni.

L'articolo 7 indica, infine, le necessarie sanzioni amministrative per colpire l'evasione dagli obblighi imposti a tutti i proprietari di immobili ad uso abitativo dagli articoli 1 e 2 della legge.

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Proposta di legge regionale n. 134

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ......... n. ....: ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Anagrafe degli immobili ad uso abitativo)

In tutti i Comuni della Regione Autonoma della Valle d'Aosta è istituita l'anagrafe degli immobili destinati ad uso abitativo.

Entrano a far parte dell'anagrafe di cui al comma precedente, tutti gli immobili occupati a qualsiasi titolo e non occupati, adibiti ad uso di abitazione, compresi quelli utilizzati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e compresi quelli non ancora censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano o censiti solamente al Catasto terreni.

Entrano a far parte dell'anagrafe di cui al primo comma anche gli immobili un tempo destinati ad uso abitativo e attualmente inutilizzati perché dichiarati inabitabili dalle competenti autorità o perché supposti tali dai relativi proprietari.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di immobili che rientrino nelle categorie di cui al secondo e terzo comma debbono comunicare al Comune nel quale gli immobili sono situati, una documentazione dalla quale risultino:

- le generalità del proprietario;

- l'ubicazione delle abitazioni, anche attraverso gli estremi catastali;

- la consistenza delle abitazioni;

- l'effettiva o presunta data di costruzione delle abitazioni;

- lo stato di conservazione delle abitazioni;

- se l'abitazione è utilizzata in proprio, data in affitto o inutilizzata

I proprietari di immobili destinati ad abitazione resi abitabili dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro 30 giorni da tale data, dovranno comunicare al Sindaco del Comune ove sono situati una documentazione analoga a quella prevista dal quarto comma del presente articolo.

Qualsiasi variazione alla documentazione trasmessa al Comune, ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, dovrà essere comunicata al Comune, da parte del proprietario dell'immobile, entro trenta giorni.

La formazione dell'anagrafe di cui al primo comma del presente articolo è di competenza dei singoli Comuni che la realizzano entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Successivamente alla data di prima compilazione dell'anagrafe di cui al primo comma, i Comuni sono tenuti all'aggiornamento continuo della stessa.

I Comuni hanno l'obbligo di verificare le dichiarazioni fornite dai proprietari, sulla base dei dati desunti da:

a) Nuovo Catasto Edilizio Urbano;

b) contratti di locazione giacenti presso l'Ufficio del Registro competente;

c) conoscenza dell'esistenza di immobili ad uso abitativo o di parti di essi comunque destinati all'abitazione, anche se non compresi nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) conoscenza dell'esistenza di immobili ad uso abitativo non utilizzati perché dichiarati inabitabili o perché ritenuti tali dai rispettivi proprietari;

e) ruoli di imposte e di tasse comunali.

L'anagrafe degli immobili destinati ad uso abitativo così come elaborata dai Comuni, dovrà evidenziare:

a) l'ubicazione degli immobili anche mediante gli estremi catastali;

b) le generalità complete del proprietario;

c) la data, accertata o presunta, della sua costruzione;

d) le dimensioni, il numero dei vani, lo stato di manutenzione e le caratteristiche utili per una esatta e completa definizione dell'immobile.

Per la formazione dell'anagrafe di cui al presente articolo i Comuni possono avvalersi, oltre che di quanto previsto dal nono comma del presente articolo, anche. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari e degli altri enti pubblici ed istituzioni interessate e di ogni altro organismo o associazione capace di fornire dati ed indicazioni in merito.

Il Comune dà pubblico avviso dell'avvenuta ultimazione dell'anagrafe degli immobili destinati ad uso abitativo; a partire da tale data gli elaborati che compongono l'anagrafe diventano pubblici e chiunque può prenderne visione.

Art. 2

(Anagrafe dei contratti di locazione)

In tutti i Comuni della Regione Autonoma della Valle d'Aosta è istituita l'anagrafe dei contratti di locazione.

Entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari di abitazioni devono comunicare al Comune in cui sono ubicate, una documentazione dalla quale risulti:

a) l'ubicazione e la consistenza delle abitazioni;

b) il titolo in base al quale risultano occupate;

c) le generalità del conduttore;

d) la data dell'ultimo rinnovo contrattuale;

e) la durata del contratto di locazione;

f) l'importo del canone annuo.

I proprietari di alloggi concessi in locazione e i cui contratti vengano stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di locazione, devono comunicare al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'alloggio, una documentazione analoga a quella prevista nel secondo comma del presente articolo.

Qualsiasi variazione alla documentazione trasmessa al Comune, ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo, dovrà essere comunicata al Comune, da parte del proprietario dell'immobile, entro 30 giorni.

La formazione dell'anagrafe di cui al primo comma del presente articolo è di competenza dei Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta che la realizzano entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Successivamente alla data di prima compilazione dell'anagrafe di cui al primo comma del presente articolo, i Comuni sono tenuti all'aggiornamento continuo della stessa.

I Comuni hanno l'obbligo di verificare le dichiarazioni fornite dai proprietari, sulla base di quanto già previsto al nono comma dell'articolo 1.

Per la formazione dell'anagrafe di cui al presente articolo i Comuni possono avvalersi dell'aiuto delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari, degli altri enti pubblici ed istituzioni interessate e di ogni altro organismo o associazione capace di fornire dati ed indicazioni in merito.

Il Comune dà pubblico avviso dell'avvenuta compilazione dell'anagrafe di locazione, a partire da tale data l'anagrafe è pubblica è chiunque può prenderne visione.

Art. 3

(Contemporaneità delle documentazioni)

Le comunicazioni di cui all'articolo 1, quarto e quinto comma, e all'articolo 2, secondo e terzo comma possono essere presentate contemporaneamente e unitariamente da parte dei proprietari dell'abitazione, purché completi dei dati richiesti e nei termini previsti.

Art. 4

(Utilizzazione di personale per la anagrafe)

Trattando la presente legge di attività e di servizi di interesse generale e di rilevanza sociale, per la redazione dell'anagrafe degli immobili ad uso abitativo e dell'anagrafe dei contratti di locazione, i Comuni possono avvalersi delle disposizioni previste dalla legge 1.6.1977, n. 285: "Provvedimenti per l'occupazione giovanile" e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Collaborazione fra uffici pubblici)

Alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale prenderà gli opportuni contatti con l'Ufficio tecnico erariale e con gli Uffici del registro, affinché tra questi e i singoli Comuni vi sia una stretta collaborazione per la realizzazione dei fini previsti dalla presente legge.

Art. 6

(Stato di attuazione della legge)

Nella prima seduta del Consiglio regionale convocato successivamente al 120esimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale relazionerà sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 7

(Sanzioni amministrative)

I proprietari di alloggi utilizzati in proprio o concessi in locazione che, attraverso gli accertamenti svolti dal Comune di cui ai precedenti articoli 1 e 2, risultassero inadempienti nei confronti degli obblighi previsti dall'articolo 1 e 2 della presente legge, sono puniti con una ammenda pari a sei mensilità del canone riscosso sugli alloggi non denunciati al Comune, canone stabilito ai sensi della legge 27.7.1978, n. 392.

Una ammenda uguale verrà comminata ai proprietari che non abbiano comunicato al Comune la proprietà di abitazioni non utilizzate per qualsiasi motivo. In tal caso l'ammenda verrà calcolata come al comma precedente sulla base dell'abitazione non comunicata.

Per i Comuni non soggetti alla disciplina di equo canone verranno applicati, ove non direttamente riscontrabili, i coefficienti massimi previsti dalle legge 27.7.1978, n. 392.

Le ammende di cui ai commi precedenti sono comminate dal Sindaco ed i relativi importi, nei Comuni soggetti ad equo canone, sono destinati a far fronte alle necessità di cui agli articoli 76 e 77 della legge 27.7.1978, n. 392; negli altri Comuni tali somme verranno destinate a scopi sociali.

Art. 8

(Entità e copertura della spesa)

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 50.000.000, il cui onere graverà sul capitolo 1765 che sarà istituito sotto il Titolo I, Sezione III, Categoria V, Trasferimenti della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2175 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento) della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979.

Art. 9

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 1765

Di nuova istituzione: "Spese per l'anagrafe degli immobili ad uso abitativo e dei contratti di locazione"

L. 50.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap.

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti

legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti, allegato E)"

L. 50.000.000

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Consigliere MANGANONE, nella sua qualità di Presidente della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica, chiede un rinvio della sopracitata proposta di legge all'esame della Commissione, al fine di consentirne un ulteriore approfondimento.

Il Consigliere RICCARAND concorda con la proposta di rinvio con la raccomandazione che detta proposta venga iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare della prima o seconda quindicina del mese di febbraio dell'anno in corso.

Il Consiglio prende atto concordando unanime.

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