Oggetto del Consiglio n. 13 del 11 gennaio 1962 - Verbale

OGGETTO N. 13/62 - RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE IN ROMA EMESSA IN DATA 28.10 - 9.12.1961 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO DELLA SOCIETÀ S.I.P. ED ANNULLATO IL D.M. 22.5.1958 N. 52628, CON IL QUALE IL MINISTRO PER LE FINANZE STABILIVA A CARICO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE IL SOVRACANONE IDROELETTRICO PER GLI IMPIANTI DI NUS-PONTEY A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI RIVIERASCHI.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta n. 1802, del 3 gennaio 1962, concernente l'oggetto "Ricorso alla suprema Corte di Cassazione contro la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma emessa in data 28.10/9.12.1961, che ha accolto il ricorso della Società S.I.P. ed annullato il D.M. 22.5.1958 n. 52628, con il quale il Ministro per le Finanze stabiliva a carico della Società ricorrente il sovracanone idroelettrico per gli impianti di Nus-Pontey a favore degli Enti locali rivieraschi", deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri con lettera in data 8 gennaio 1962 prot. n. 2:

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Estratto di deliberazione della Giunta Regionale del 3 gennaio 1962

OGGETTO N. 1802 - RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE IN ROMA EMESSA IN DATA 28/10-9/12/1961 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO DELLA SOCIETA' S.I.P. ED ANNULLATO IL D.M. 22/5/1958 N. 52628, CON IL QUALE IL MINISTRO PER LE FINANZE STABILIVA A CARICO DELLA SOCIETA' RICORRENTE IL SOVRACANONE IDROELETTRICO PER GLI IMPIANTI DI NUS-PONTEY A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI RIVIERASCHI - PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la propria deliberazione n. 1347 in data 24.11.1958, con la quale si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dalla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), di Torino, nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma avverso il Decreto del Ministro per le Finanze in data 22.5.1958 n. 52628, - concernente la determinazione a carico della Società ricorrente del sovracanone per gli impianti idroelettrici di Nus-Pontey,- e con la quale si affidava la rappresentanza e la difesa della Regione agli Avvocati Arturo Colonna, di Torino, e Giuseppe Conte, di Roma (sostituito, in seguito, dall'Avv. Giancarlo Mattei Gentili, di Roma);

considerato che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 20/61 in data 28/10-9.12.1961, notificata in data 12.12.1961, ha accolto il ricorso della Società S.I.P. ed ha annullato il Decreto Ministeriale impugnato;

ritenuta l'opportunità che la Regione - anche nell'interesse dei Comuni rivieraschi cui nel Decreto Ministeriale annullato venne ripartito il sovracanone di cui si tratta,- ricorra alla Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza sopracitata, provvedendo, altresì, a nominare i propri rappresentanti e difensori;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

di proporre, con il proprio parere favorevole, al Consiglio Regionale, nella prossima adunanza:

1) di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, Avv. Oreste Marcoz, a proporre ricorso per appello alla Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza n. 20/61 in data 28/10-9.12.1961 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in Roma, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Società S.I.P., è stato annullato il Decreto del Ministro delle Finanze in data 22.5.1958 n. 52628 relativo all'imposizione a carico della ricorrente Società S.I.P. e a favore degli Enti locali rivieraschi del sovracanone per gli impianti idroelettrici di Nus-Pontey;

2) di autorizzare, altresì, il Presidente della Giunta di designare, quali rappresentanti e difensori della Regione nel giudizio di cui si tratta, gli Avvocati Arturo Colonna, di Torino, e Giancarlo Mattei Gentili, di Roma, con elezione di domicilio legale presso quest'ultimo in Roma (Clivo di Cinna, 196) e con facoltà ad entrambi gli Avvocati di agire tanto congiuntamente che disgiuntamente.

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Segue sull'argomento una breve discussione, a cui prendono parte il Presidente della Giunta, MARCOZ, l'Assessore MANGANONI ed i Consiglieri DUJANY e PALMAS.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, invita il Consiglio a votare, mediante votazione segreta, per l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO REGIONALE

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, MARCOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;

richiamata la deliberazione di Giunta n. 1347 in data 24.11.1958, con la quale si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dalla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), di Torino, nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma avverso il Decreto del Ministro per le Finanze in data 22.5.1958 n. 52628, - concernente la determinazione a carico della Società ricorrente S.I.P. del sovracanone per gli impianti idroelettrici di Nus-Pontey, - e con la quale si affidava la rappresentanza e la difesa della Regione agli Avvocati Arturo Colonna, di Torino, e Giuseppe Conte, di Roma (sostituito, in seguito dall'Avv. Giancarlo Mattei Gentili, di Roma);

considerato che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 20/61 in data 28.10/9.12.1961, notificata in data 12.12.1961, ha accolto il ricorso della Società S.I.P. ed ha annullato il Decreto Ministeriale impugnato;

ritenuta l'opportunità che la Regione, - anche nell'interesse dei Comuni rivieraschi ai quali nel Decreto Ministeriale annullato venne ripartito il sovracanone di cui si tratta, - ricorra alla Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza sopracitata;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante votazione segreta (scrutatori i Consiglieri Signori: Barone, Dujany e Machet; Consiglieri presenti e votanti: trentuno);

DELIBERA

1°) di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, Avv. Oreste MARCOZ, a proporre ricorso per appello alla Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza n. 20/61 in data 28.10/9.12.1961 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in Roma, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Società S.I.P., è stato annullato il Decreto del Ministro per le Finanze in data 22.5.1958 n. 52628 relativo all'imposizione a carico della ricorrente Società S.I.P. e a favore degli Enti locali rivieraschi del sovracanone per gli impianti idroelettrici di Nus-Pontey;

2°) di autorizzare, altresì, il Presidente della Giunta di designare, quali rappresentanti e difensori della Regione nel giudizio di cui si tratta, gli Avvocati Arturo Colonna, di Torino, e Giancarlo Mattei Gentili, di Roma, con elezione di domicilio legale presso quest'ultimo in Roma (Clivo di Cinna, 196) e con facoltà ad entrambi gli Avvocati di agire tanto congiuntamente che disgiuntamente.

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