Oggetto del Consiglio n. 14 del 11 gennaio 1962 - Verbale
OGGETTO N. 14/62 - SUBCONCESSIONE ALLA SOCIETA IDROELETTRICA PIEMONTE (S.I.P.) DI DERIVARE E DI UTILIZZARE ACQUE DELLA DORA BALTEA NEL TRATTO FRA CHATILLON E MONTJOVET.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di subconcessione alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.) per derivazione ed utilizzazione di acque della Dora Baltea nel tratto fra Châtillon e Montjovet.
Richiama in proposito l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla relazione e sul disciplinare di subconcessione trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno della adunanza del 21/22 dicembre 1961:
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Per la utilizzazione delle acque del tratto della Dora Baltea, compreso all'incirca fra lo scarico nella Dora medesima dell'impianto di Breil della Società SIP, in Comune di Châtillon, e la frazione Borgo, del Comune di Montjovet, veniva presentata in data 7 aprile 1955, dalla Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma (A.C.E.A.) domanda di subconcessione delle menzionate acque a mezzo di un serbatoio, da costruirsi in località Petit Monde, in Comune di Montjovet, della capacità di 45 milioni di mc., da ottenersi mediante sbarramento della Dora con diga di gravità ad arco. Per quanto la costruzione di tale serbatoio non fosse consentita dal piano generale di utilizzazione in quell'epoca vigente e approvato dal Comitato Misto, di cui all'art. 8 dello Statuto regionale, per la utilizzazione delle acque pubbliche del territorio della Valle d'Aosta, la domanda non venne tuttavia respinta e fu tenuta in sospeso, in attesa che nuove disposizioni del Comitato Misto decidessero eventualmente diversamente.
Nelle more per queste nuove disposizioni, la Società Idroelettrica Piemonte, già titolare di una concessione di derivazione di acqua dalla Dora Baltea all'incirca nello stesso tratto compreso fra Châtillon e Montjovet, assentita con decreto prefettizio in data 25.7.1912 n. 17895, chiese con domanda 18 giugno 1955, incompatibile e concorrente, di derivare le acque dalla Dora Baltea fra Châtillon e Montjovet nella misura di max moduli 700 e medi moduli 440 per produrre, su di un salto utile di mt. 52,80, la potenza nominale media di kw.22.706.
Nel frattempo, avendo deciso il Comitato Misto, riunitosi in seduta in data 18.12.1957, di mantenere immutate le direttive vigenti e solo di consentire ulteriori accumuli d'acqua nelle vallate laterali della Dora Baltea a valle della confluenza Dora-Buthier e, quindi, extra asta della Dora Baltea, la domanda in data 7.4.1955 della A.C.E.A., di cui sopra, non potè più oltre restare in sospeso e quindi venne invitata l'A.C.E.A., con lettera dell'Amministrazione Regionale n. 2505/4 in data 11 marzo 1958, a presentare un nuovo progetto che fosse compatibile con le vigenti direttive circa le utilizzazioni di acque pubbliche in Valle date dal Comitato misto. Aderendo all'invito, l'A.C.E.A. ha allora presentato la domanda in data 11 giugno 1958, corredata dal relativo progetto, in cui si previde la soppressione del bacino di accumulazione di 45 milioni di mc. di cui alla domanda precedente, e si previde inoltre di derivare acqua in località Castel d'Ussel, in Comune di Châtillon, nella misura di max moduli 1000 e di medi moduli 575 per la utilizzazione di una centrale in località Borgo, di Montjovet, per produrre su di un salto di mt. 51,10 la potenza nominale media di kw. 28.795.
Nelle more della istruttoria di questa domanda, venne poi presentata dalla Società SIP la domanda di varianti in data 25 luglio 1958, variante consistente nell'aumentare a max moduli 1100 e a medi moduli 564,4 la portata della subconcessione così da ricavare chilowatt medi 29.216 di potenza, in luogo di kw 22.706 previsti dalla domanda precedente.
Sia nella domanda 7.4.1955 della A.C.E.A. che della domanda 18 giugno 1955 della S.I.P. venne dato avviso al pubblico mediante la pubblicazione degli avvisi relativi alla loro presentazione, fatta, per l'una e per l'altra domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 20 giugno 1956, nonché sul F.A.L. della Regione n. 50 del 23 giugno 1956.
Della presentazione della domanda 11.6.1958 di variante della A.C.E.A., in quanto domanda di varianti sostanziali, venne dato ancora avviso al pubblico mediante pubblicazione fatta nel Foglio 177 del 23 luglio 1958 della Gazzetta Ufficiale e nel F.A.L. della Regione n. 1 del 2.7.1958, mentre per la domanda di variante 25 luglio 1958 della S.I.P. non venne fatta alcuna pubblicazione, trattandosi di domanda di varianti non sostanziali.
Tutto ciò premesso, si riferisce ora in merito alla istruttoria esperita sulle quattro domande presentate.
Istruttoria -
Con ordinanza 3 novembre 1958 n. 51, dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione, è stata disposta l'ammissione ad istruttoria delle domande incompatibili e concorrenti della A.C.E.A. e della S.I.P., di cui sopra, corredate dai relativi progetti e venne disposto il loro deposito presso l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta - Ufficio Acque e Miniere -, per la durata di giorni 15, consecutivi, decorrenti dal 15 settembre 1958, disponendo altresì che una copia di detta Ordinanza venisse affissa, per la durata dei suddetti 15 giorni, all'Albo pretorio dei Comuni di Châtillon, St. Vincent e Montjovet, avvertendo che le opposizioni dovevano presentarsi all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, ovvero ai Comuni di cui sopra, entro 20 giorni dalla data 15 settembre 1958.
Copia dell'ordinanza è stata poi comunicata al Magistrato delle Acque per il Po, di Parma, al Ministero dei LL.PP., al Comando del Genio Militare presso il Ministero della Difesa, a Roma, alla Direzione del Demanio della Zona Aerea, di Milano, alla Sezione Idrografica del Po, di Torino, agli Assessorati al Turismo e all'Agricoltura e Foreste della Regione, al Comando Militare Territoriale di Torino, all'Ufficio del Genio Civile, di Aosta, ai Canali Demaniali Cavour, di Torino, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, di Aosta, alla Azienda Comunale Elettricità ed Acque, di Roma, ed infine alla Società Idroelettrica Piemonte, di Torino.
La pubblicazione delle domande tanto nei Fogli Ufficiali quanto agli Albi pretori dei Comuni è avvenuta regolarmente senza dar luogo alla presentazione di altre domande concorrenti e così pure è avvenuta regolarmente la pubblicazione delle domande stesse presso l'Ufficio regionale Acque e Miniere.
Entro venti giorni dall'inizio delle pubblicazioni è stata presentata opposizione all'ordinanza da parte della A.C.E.A. con memoriale 23.9.1958 n. 20688.
La visita locale istruttoria, con ritrovo alla Sede comunale di Châtillon, è avvenuta il 22 ottobre 1958, così come era stato disposto nella ordinanza di pubblicazione, ed alla visita medesima sono intervenuti i Signori:
- Dott. Ernesto Cerbo, Capo Divisione del Ministero dei LL.PP.
- Geom. Luigi Vesan, Assessore ai LL.PP. della Regione, assistito dal Dott. Ing. Alfredo Mosti, Direttore dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, e dal Geom. Michele Gonrad, dello stesso Ufficio;
- Dott. Ing. Ugo Brighenti e Dott. Ugo Delgado del Magistrato per il Po, di Parma; Dott. Ing. Mario Maione dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta, assistito dal Geom. Callegari Giuseppe dello stesso Ufficio;
- Geom. Gnudi Vittorio, in rappresentanza della Direzione Lavori del Genio Militare di Torino;
- Sig. Vuillermoz Faustino, Sindaco di Châtillon;
- Dott. Ing. Ettore Verducci, Direttore della A.C.E.A., assistito dall'Avv. Dino Ambrosio e dall'Ing. Amerigo Tocci;
- Dott. Ing. Giulio Gentile, Vice Direttore Generale della S.I.P., assistito dall'Avv. Dumontel Federico, dal Dott. Bagolan Giuseppe e dal Dott. Nicolais Rocco.
Durante la riunione, hanno interloquito l'Avv. Dumontel e l'Ingegnere Gentile per conto della S.I.P. e l'Avv. Ambrosio per conto della A.C.E.A.- Hanno anche brevemente interloquito i Sigg. Gnudi della Autorità Militare, Brighenti del Magistrato per il Po, di Parma, e il Sindaco di Châtillon, Sig. F. Vuillermoz, il primo per esprimere riserva circa le previdenze da adottare nell'interesse militare allorchè sarà presentato il progetto esecutivo dell'impianto, il secondo per dire che non sussistono eccezioni da parte del Magistrato per il Po, il terzo per sollecitare la esecuzione dei lavori.
Esame delle opposizioni -
Come si è detto più sopra, la pubblicazione della ordinanza ha dato luogo alla presentazione di un esposto in data 23.9.1958 n. 20688 da parte della A.C.E.A. -
Con questo esposto la A.C.E.A. fece opposizione alla ordinanza di istruttoria perché a suo avviso:
a) la domanda 11.6.1958 da essa presentata, successiva alla domanda 7.4.1955, non si deve considerare di varianti, ma deve considerarsi domanda integrativa da non inquadrarsi quindi nelle varianti previste dall'art.49 del Testo Unico 11.12.1933 n. 1775;
b) la domanda della S.I.P. 25.7.1958, presentata a titolo di variante della sua precedente domanda 18.6.1955, incompatibile e concorrente con la domanda della A.C.E.A. 7.4.1955, non deve considerarsi domanda di varianti, ma domanda di nuova concessione; cosicché la sua ammissione ad istruttoria con procedura abbreviata, come è stato disposto con l'ordinanza, costituisce violazione dell'art. 49 del Testo Unico per il fatto che tale procedura presupponeva il preventivo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In sede di riunione della visita locale di istruttoria, il rappresentante della A.C.E.A., Avvocato Ambrosio, ha confermato l'esposto presentato e, dopo aver fatto presente che in data 21 ottobre 1958 l'A.C.E.A. ha proposto ricorso per l'annullamento della ordinanza al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, di Roma, ha fatto anche presente la opportunità di sospendere l'istruttoria.
Contro questa domanda di sospensione si sono opposti l'Avv. Dumontel e l'Ing. Gentile, della S.I.P., sostenendo che i motivi di ricorso della A.C.E.A. erano infondati nel merito.
Sono poi seguite le dichiarazioni, cui sopra si è accennato, dell'ing. Drighenti del Magistrato per il Po, del Geom. Gnudi per conto del Genio Militare e del Sig. Vuillermoz, Sindaco del Comune di Châtillon.
In relazione alle opposizioni presentate si dovrebbe dunque procedere al loro esame. Senonché tale esame è perfettamente inutile perché è da tenere presente, per il debito conto, che la A.C.E.A. con esposto in bollo in data 3.12.1958 n. 26526, inviato anche per conoscenza all'On.le Ministero dei LL.PP., ed alla S.I.P., ha dichiarato di recedere dalla propria domanda in data 7.4.1955 e, quindi, anche dall'atto di opposizione 23.9.1958 presentato, come si è detto, alla Amministrazione Regionale.
In seguito a questa rinuncia, l'Amministrazione Regionale fece, per altro, presente che, siccome alla domanda 7.4.1955 fece seguito la domanda di variante 11 giugno 1958, sarebbe stato bene che la domanda di recessione o di rinuncia fosse estesa anche a questa domanda; il che l'A.C.E.A. fece senz'altro inviando la lettera 31.1.1959 n. 2658, con la quale dichiarò di recedere anche alla propria domanda 11.6.1958, variante della domanda del 7.4.1955.
Della recessione o rinuncia alle citate domande di subconcessione di acque della Dora Baltea, in Comune di Montjovet, l'Amministrazione Regionale ha dato atto alla A.C.E.A. con lettera raccomandata del 12.3.1959 n. 654/4 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito.
Così stando le cose, e di conseguenza risultando che sono ora senza domande concorrenti le domande della S.I.P. del 18.6.1955 e del 25.7.1958, - intese ad ottenere la subconcessione per la grande derivazione idroelettrica Châtillon-Montjovet sulla destra della Dora Baltea -, si è proseguito senz'altro al completamento della istruttoria iniziata non tenendo conto delle opposizioni presentate a suo tempo dalla A.C.E.A., oggi non più valide.
Si fa, tuttavia, presente che in data 25 febbraio 1959, e cioè fuori termine, è stato presentato un esposto 20.2.1959 da parte del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, esposto inteso ad ottenere:
1) il deflusso di 7 moduli (700 litri/sec) dalle opere di presa per le necessità ittiche;
2) la costruzione di una scala di monta per consentire ai pesci di superare lo sbarramento durante le loro migrazioni;
3) l'aumento di £. 250.000 annue all'indennizzo annuo che la S.I.P. già corrisponde per le derivazioni che ha in atto.
Si osserva -
Tra la S.I.P. ed il Consorzio regionale predetto esiste una convenzione in base alla quale la S.I.P. è obbligata a pagare al Consorzio una certa somma annua, che sostituisce gli obblighi ittiogenici pertinenti a determinati impianti, fra i quali anche quello vecchio attuale di Montjovet. A parte il fatto che, come si è detto, l'esposto non dovrebbe aver valore perché presentato fuori termine, sta il fatto che la richiesta dei sette moduli d'acqua da lasciar defluire dallo sbarramento e la richiesta per la scala da monta sembrano eccessive rispetto agli obblighi già stipulati. Si propone, perciò, di non accogliere integralmente tali richieste.
Per contro, tenendo conto che, con la nuova domanda di derivazione, risulta aggravata per il Consorzio la situazione ittiogenica, si ritiene giusto che tale situazione sia compensata con un aumento annuo di £. 200.000 sulla somma annua che la SIP già corrisponde al Consorzio.
Inoltre, - tenuto conto che il prelievo dei max 110 mc/sec può determinare a valle dello sbarramento situazioni idriche pregiudizievoli all'interesse ittico ed igienico -, si propone di imporre l'obbligo alla S.I.P. di lasciar defluire a valle dello sbarramento litri/sec 500, da servire anche per le fognature dei Comuni attraversati.
Si fa, infine, presente che in seguito alla rinuncia della A.C.E.A. si terrà conto, ai fini della subconcessione da rilasciare alla S.I.P., del solo progetto allegato alla domanda di varianti del 25 luglio 1958, in quanto tale progetto è identico a quello allegato alla domanda originaria del 18 giugno 1955, diversificando unicamente per quei necessari adattamenti rivolti a far utilizzare dall'impianto la max portata di mc/sec 110, in luogo di quella di max mc/sec 70.
L'impianto previsto dalla S.I.P. con le citate domande 18.6.1955 e 25.7.1958 e con i relativi progetti, ha lo scopo di aggiornare ed ampliare un impianto della stessa SIP in destra della Dora Baltea, avente la presa in comune di Châtillon e la utilizzazione in una centrale in Comune di Montjovet le cui caratteristiche sono le seguenti: Moduli max 300; medi 242; salto mt. 51,01; potenza nominale media Kw 12102. Scadenza 31.1.1977.
La nuova subconcessione avrà, pertanto, le seguenti caratteristiche:
- fino al 31 gennaio 1977: mod. max 800; medi 349,90; salto metri 52,80; potenza nominale media Kw 18.112 - dal 1° febbraio 1977 al termine della subconcessione: mod. max 1100; medi 591,90; salto mt. 52,80; potenza nominale media Kw 30.639.
Consistenza delle opere progettate -
Secondo i progetti presentati (giugno 1955 e luglio 1958) a firma Ingg. Riccio e Gentile, allegati alla domanda, il nuovo impianto prevede di utilizzare la stessa presa sulla Dora dell'impianto esistente, di cui sopra si è detto.
La presa è attuata mediante uno sbarramento della Dora Baltea, in Comune di Châtillon, subito a valle dell'impianto St. Clair, della stessa SIP, formato da 4 luci, ognuna di ml. 12,50, con pile intermedie di mt. 0,90, chiuse da paratoie piane aventi altezza di ritenuta di mt. 5,00, con ciglio a quota 440,20 e comandate da una sovrastante passerella a quota 445,80.
Per effetto dello sbarramento, le acque passano, mediante 10 luci di mt. 4,00 x 3,00 provviste di griglie, in un bacino in destra con fondo a quota 437,20, al cui termine sono installate le paratoie piane di presa dell'impianto, in numero di otto, aventi ognuna la luce di mt. 3,00 x 2,70. Attraverso le paratoie, le acque entrano in un bacino di calma che misura in lunghezza, sino all'imbocco della esistente galleria di derivazione, metri 95 circa, ed in larghezza mt. 24. Il bacino è provvisto di un gradino di fondo con ciglio a quota 436,70 per arresto dei materiali solidi e loro scarico in sponda sinistra.
Da questo bacino di calma le acque vengono condotte ai due canali in galleria. Il canale o galleria di derivazione che trovasi a valle, in sinistra, è il vecchio canale derivatore che però dovrà funzionare in pressione, con un carico d'acqua variabile da mt. 0,50 all'inizio a mt. 1,80 circa allo sbocco nel bacino di carico; il canale di destra, pure in galleria, che ancora dovrà costruirsi e che funzionerà a pelo libero, sarà il nuovo canale derivatore. La lunghezza di questo canale derivatore sarà di complessivi mt. 4129, misurati dall'imbocco allo sbocco nel bacino di carico. Avrà pendenza del 0,0007, sezione policentrica circoscritta ad un cerchio di mt. 6,30 di diametro. La sua quota di fondo all'imbocco sarà di mt. 43,4; l'altezza d'acqua raggiungibile sarà di mt. 5,70; perciò si avrà sempre un franco di metri (6,30 - 5,70) = mt. 0,70.
Il canale sarà capace di trasportare una portata massima di 89 mc/sec, mentre il vecchio canale esistente non potrà portare al max che 21 mc/sec.
La portata, quindi, dei due canali sarà di mc/sec 110.
Nel vecchio canale derivatore sarà sistemato nel suo tratto all'aperto, a valle dell'esistente sfioratore modulatore detto di Moriola, un dissabbiatore; e, così, sul nuovo canale derivatore, tra le progressive 550 e 660 circa, è pure prevista la costruzione di dissabbiatore.
Quanto agli sfioratori modulatori, uno esiste già nel vecchio canale, nel tratto di questo all'aperto, lungo circa mt. 60, con ciglio a quota 438, ma dovrà essere modificato perché, in base all'aumento della portata, per cui il pelo liquido del canale si porterà a metri 439,20, si dovrà rialzarne fino a tale quota il ciglio sfiorante.
Sul nuovo canale è previsto un altro sfioratore modulatore in galleria, in corrispondenza alla finestra detta di Moriola, appena a valle del dissabbiatore. Esso avrà il ciglio sfiorante a quota 439,20 e sarà lungo circa mt. 50.
L'acqua sfiorata andrà a defluire nel torrente Moriola.
I due canali derivatori, dipartentesi dalla vasca di calma, procederanno parallelamente tra di loro fino all'incirca al torrente Moriola, mantenendosi a distanza fra di loro di metri 25. Dopo il torrente Moriola procederanno ancora parallelamente fra di loro, a distanza però di mt. 250.
Convergeranno infine alla vasca di carico, che sarà costituita da un ultimo tratto di galleria allargata, lungo circa mt. 70, e da una testata all'aperto di circa mt. 24, comprendente gli organi di manovra e di scarico. La testata all'aperto sarà costruita utilizzando l'attuale bacino di carico. La vasca è provvista, in sinistra, di scarico di superficie, costituito di tre paratoie a ventola affiancate. Attraverso dette ventole, le cui dimensioni sono di metri.6 x 2,30 ognuna, avrà luogo lo scarico delle portate di supero e, quindi, anche lo scarico della intera portata di m3/sec 110 nel caso che la centrale dovesse fermarsi.
Il nuovo pelo d'acqua verrà a trovarsi a quota 436,80 e sarà quindi di metri 2,30 più alto del bacino attuale, che è a quota 434,50.
Sulla testata troveranno posto due paratoie, con antistante griglie di metri 8,00 x 9,00 cadauna, dalle quali, a mezzo di due condotte forzate lunghe ognuna circa mt. 100, - del diametro di mt. 3,40 e con interasse di mt. 16 -, le acque verranno condotte ad agire su due gruppi Francis, della centrale detta "La Nouvelle Montjovet", ognuno della potenza di 25.000 Kw.
Le acque saranno poi scaricate in destra della Dora Baltea, ovvero potranno essere immesse direttamente nel canale di allacciamento dell'impianto di Hône.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto 18.12.1959 n. 2171, si è espresso favorevolmente per il rilascio della subconcessione alla Società Idroelettrica Piemonte.
Il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio, con nota 21.4.1961 n. 58717, ha dato il proprio nulla osta al rilascio della subconcessione purché venga inserita nel disciplinare una apposita clausola a tutela dei diritti derivanti allo Stato della vecchia concessione (detta clausola è stata inserita nell'art .12 dello schema di disciplinare).
La Commissione consiliare permanente di studio per i Lavori Pubblici, nella riunione del 21.11.1961, ha approvato lo schema di disciplinare da proporre al Consiglio Regionale per il rilascio della subconcessione richiesta dalla SIP.
Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale
DELIBERI
1°) di subconcedere alla Società Idroelettrica Piemonte (SIP), con sede in Torino, Via Bertola n. 40, di derivare in sponda destra della Dora Baltea, subito a valle della centrale di St. Clair della stessa Società SIP, in Comune di Châtillon, i seguenti quantitativi d'acqua:
a) - mod. max 800 e mod. medi 349,90 sino al 31.1.1977
b) - mod. max 1100 e mod. medi 591,90 a partire dal 1.2.1977 sino al termine della subconcessione per produrre nella centrale detta "La Nouvelle Montjovet", salto di 52,80, rispettivamente nei due sopracitati periodi la potenza nominale media di Kw 18112 e di Kw 30.639, alle condizioni del sottoriportato disciplinare.
I quantitativi d'acqua subconcessi fino al 31.1.1977 sono in aggiunta ai mod. max 300 e medi 242 che attualmente vengono derivati nell'esistente impianto idroelettrico Châtillon-Montjovet concesso con decreto presidenziale 30.5.1953 n. 1179 e con scadenza al 31.1.1977;
2°) di autorizzare l'emanazione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Idroelettrica Piemonte (SIP);
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:
a) - deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma di £. 139.400, pari a mezza annualità del maggior canone di lire 278.800 dovuto allo Stato per la maggior potenza di Kw 425 producibili con le acque già concesse con il Decreto presidenziale 30 maggio 1953 n. 1179, in dipendenza dell'aumento di salto da metri 51,01 a mt. 52,80, a titolo di cauzione complementare a garanzia degli obblighi inerenti alla concessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti al termine della concessione medesima;
b) - deposito, a titolo di cauzione, presso la Tesoreria della Amministrazione Regionale (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) della somma di £. 5.940.736, pari a mezza annualità del canone di £. 11.881.472 dovuto dalla subconcessionaria alla Regione sino a tutto il 31 gennaio 1977 sulla potenza subconcessa di Kw 18.112.
Tale deposito cauzionale, sarà integrato alla data 1° febbraio 1977 della somma ulteriore di £. 4.108.856, corrispondente a mezza annualità del canone, dovuto dalla subconcessionaria alla Regione, sulla maggior potenza di Kw (30.639 - 18.112) = 12.527, che risulterà ulteriormente subconcessa a tale data.
I suddetti depositi, costituiti a garanzia degli obblighi che verrà ad assumere la subconcessionaria per effetto della subconcessione, saranno restituiti, ove nulla osti, al termine della subconcessione medesima.
c) - pagamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale o Ufficio del Registro di Aosta, della somma di £. 6.970, pari ad un quarantesimo del maggior canone dovuto allo Stato, giusta il n. 2 dell'art.13 del disciplinare a termini dell'art. 7 del Testo Unico modificato con l'art. 3 della legge 21 gennaio 1949 numero 8.
d) - versamento presso la predetta Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di £. 297.036,80, pari ad un quarantesimo del canone di £. 11.881.472, dovuto alla Regione della Valle d'Aosta dalla subconcessionaria sino a tutto il 31 gennaio 1977, a termini del secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, modificato con l'art. 3 della legge 21.1.1949 n. 8.
Tale versamento, alla data 1° febbraio 1977, dovrà essere integrato con l'ulteriore versamento presso la stessa Tesoreria della Amministrazione Regionale con la somma di £. 205.443, pari ad un quarantesimo del canone dovuto alla Regione sulla maggior potenza di Kw 12.527 che risulterà subconcessa a tale data.
e) - versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino), della somma di £. 200.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre spese dipendenti dal fatto della subconcessione.
f) - continuare a corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al termine assegnato con l'art. 10 del disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero alla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di £. 7.938.912,00 afferente alla potenza nominale media di Kw 12.012 oggetto della concessione prorogata con decreto presidenziale 30.5.1953 n. 1179, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.
g) - corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al 31 gennaio 1977, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato con l'art. 10 del disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di Lire 8.217.712,00, in ragione di £. 656 per chilowat, sulla potenza di Kw 12.527, che sarà producibile sul nuovo salto di mt. 52,80 con le acque già concesse con il decreto presidenziale ricordato, 30 maggio 1953 n. 1179, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto speciale della Regione della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
h)- versare alla predetta Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta:
-) a decorrere improrogabilmente dalla data fissata dall'articolo 10 del disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, e sino al 31 gennaio 1977, l'annuo canone di £. 11.881.472 in ragione di lire 656 per Kw sulla potenza di Kw 18.112 prodotta sino a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del disciplinare.
-) versare alla predetta Tesoreria della Regione Valle d'Aosta, a decorrere improrogabilmente dalla data 1° febbraio 1977, l'annuo canone di £. 20.009.189, ragione di £. 656 per Kw sulla potenza di Kw 30.639 che sarà prodotta a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del disciplinare.
4°) di introitare come segue le somme sottoindicate da versare alla Regione e di cui ai precedenti capoversi:
- £. 297.036,80 al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere"; -
- £. 205.443 alla data dell'1.2.1977, all'istituendo capitolo di entrata del bilancio del corrispondente esercizio finanziario 1976/1977 "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";-
- £. 200.000 al capitolo 56 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spesa istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e di miniere"; -
- £. 11.881.472 annue: dalla data fissata dall'art. 10 del disciplinare, agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere"; -
- £. 20.009.184 annue: dalla data dell'1.2.1977, agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere".
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Sull'argomento segue ampia discussione alla quale partecipano il Presidente del Consiglio, FILLIETROZ, il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori CHANTEL, FOSSON, MANGANONI e SAVIOZ, ed i Consiglieri GUGLIELMINETTI, LUCAT, MASCHIO, MONTESANO, PAGE, PALMAS, TRÈVES e VALLINO.
Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'oggetto in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, e dell'Assessore alla Sanità, CHANTEL;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
Delibera
1°) di subconcedere alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), con sede in Torino, Via Bertola n. 40, di derivare in sponda destra della Dora Baltea, subito a valle della centrale di St. Clair della stessa Società SIP, in Comune di Châtillon, i seguenti quantitativi d'acqua:
a) mod. max 800 e mod. medi 349,90 sino al 31/1/1977
b) mod. max 1100 e mod. medi 591,90 a partire dal 1/2/1977
sino al termine della subconcessione per produrre nella centrale detta "La Nouvelle Montjovet", sul salto di mt. 52,80, rispettivamente nei due sopracitati periodi la potenza nominale media di Kw 18.112 e di Kw 30.639, alle condizioni del sottoriportato disciplinare.
I quantitativi d'acqua subconcessi fino al 31/1/1977 sono in aggiunta ai mod. max 300 e medi 242 che attualmente vengono derivati nell'esistente impianto idroelettrico Châtillon-Montjovet concesso con decreto presidenziale 30/5/1953 n. 1179 e con scadenza al 31/1/1977;
2°) di autorizzare l'emanazione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Idroelettrica Piemonte (SIP);
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:
a) deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma di £. 139.400, pari a mezza annualità del maggior canone di lire 278.800 dovuto allo Stato per la maggior potenza di kw 425 producibili con le acque già concesse con il Decreto presidenziale 30 maggio 1953 n. 1179, in dipendenza dell'aumento di salto da metri 51,01 a mt.52,89, a titolo di cauzione complementare a garanzia degli obblighi inerenti alla concessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti al termine della concessione medesima.
b) Deposito, a titolo di cauzione, presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) della somma di £. 5.940.736, pari a mezza annualità del canone di £. 11.881.472 dovuto dalla subconcessionaria alla Regione sino a tutto il 31 gennaio 1977 sulla potenza subconcessi Kw 18.112.
Tale deposito cauzionale, sarà integrato alla data 1° febbraio 1977 della somma ulteriore di £. 4.108.856, corrispondente a mezza annualità del canone, dovuto dalla subconcessionaria alla Regione, sulla maggior potenza di Kw (30.639 - 18.112) = 12.527, che risulterà ulteriormente subconcessa a tale data.
I suddetti depositi, costituiti a garanzia degli obblighi che verrà ad assumere la subconcessionaria per effetto della subconcessione, saranno restituiti, ove nulla osti, al termine della subconcessione medesima.
c) Pagamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale o Ufficio del Registro di Aosta, della somma di £. 6.970, pari ad un quarantesimo del maggior canone dovuto allo Stato, giusta il n. 2 dell'art. 13 del disciplinare a termini dell'art. 7 del Testo Unico modificato con l'art. 3 della legge 21 gennaio 1949 numero 8.
d) Versamento presso la predetta Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di £. 297.036,80, pari ad un quarantesimo del canone di £. 11.881.472, dovuto alla Regione Valle d'Aosta dalla subconcessionaria sino a tutto il 31 gennaio 1977, a' termini del secondo comma dell'art. 8 della legge 21/1/1949 n. 8.
Tale versamento, alla data 1° febbraio 1977, dovrà essere integrato con l'ulteriore versamento presso la stessa Tesoreria dell'Amministrazione Regionale con la somma di Lire 205.443, pari ad un quarantesimo del canone dovuto alla Regione sulla maggior potenza di Kw 12.527 che risulterà subconcessa a tale data.
e) Versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino), della somma di £. 200.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre spese dipendenti dal fatto della subconcessione.
f) Continuare a corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al termine assegnato con l'art. 10 del disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero alla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di £. 7.938.912,00 afferente alla potenza nominale media di Kw 12.012 oggetto della concessione prorogata con Decreto presidenziale 30/5/1953 n. 1179, salva la applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
g) Corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al 31 gennaio 1977, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato con l'art. 10 del disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di £. 8.217.712,00, in ragione di £. 656 per Kw, sulla potenza di Kw 12.527, che sarà producibile sul nuovo salto di mt. 52,80 con le acque già concesse con il Decreto presidenziale ricordato, 30 maggio 1953 n. 1179, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto Speciale della Regione della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
h) Versare alla predetta Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta a decorrere improrogabilmente dalla data fissata dall'art. 10 del disciplinare per l'ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, e sino al 31 gennaio 1977, l'annuo canone di Lire 11.881.472, in ragione di £. 656 per Kw sulla potenza di Kw 18.112 prodotta sino a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del disciplinare.
i) Versare alla predetta Tesoreria della Regione Valle d'Aosta, a decorrere improrogabilmente dalla data 1° febbraio 1977, l'annuo canone di £. 20.009.189, in ragione di £. 656 per Kw sulla potenza di Kw 30.639 che sarà prodotta a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del disciplinare.
4°) Di introitare come segue le somme sottoindicate da versare alla Regione e di cui ai precedenti capoversi:
- £. 297.036,80 al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";
- £. 205.443, alla data dell'1/2/1977, all'istituendo capitolo di entrata del bilancio del corrispondente esercizio finanziario 1976/1977 "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";
- £. 200.000 al capitolo 56 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spesa istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e di miniere";
- £. 11.881.472 annue: dalla data fissata dall'art. 10 del disciplinare, agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere";
- £. 20.009.184 annue: dalla data dell'1/2/1977, agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere".
5°) di dare delega alla Giunta Regionale di autorizzare in seguito, per determinati periodi dell'anno, una eventuale possibile riduzione del quantitativo di acqua (moduli cinque) che la Società SIP deve lasciare defluire a valle dello sbarramento della Dora Baltea a' sensi del terzultimo e del penultimo comma dell'articolo 9 del disciplinare di subconcessione qualora, ad avvenuta esecuzione delle due vasche di decantazione e delle altre concordate, tra la Società SIP, la Regione e il Comune di St. Vincent, l'apposita Commissione tecnico-sanitaria ritenga possibile assicurare il normale funzionamento della fognatura comunale di St. Vincent con saltuari scarichi e con una minore riserva d'acqua di deflusso a valle dello sbarramento della Dora Baltea.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DIAOSTA
Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere
SCHEMA DI DISCIPLINARE
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la subconcessione della derivazione d'acqua della Dora Baltea chiesta dalla Società Idroelettrica Piemonte (SIP) con le istanze 18 giugno 1955 e 25 luglio 1958.
Art. 1
QUANTITA ED USO D'ACQUA DA DERIVARE -
La quantità d'acqua da derivare in sponda destra della Dora Baltea, subito a valle della Centrale di St. Clair della stessa SIP, in Comune di Châtillon, sarà di mod. max 800 e medi 349,90 sino al 31 gennaio 1977 e di moduli max 1100 (litri secondo centodiecimila) e medi mod. 591,90 (litri secondo cinquantanovemilacentonovanta) a partire dal 1° febbraio 1977 sino alla fine della subconcessione.
L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia nella centrale detta "La Nouvelle Montjovet".
Art. 2
DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE -
Il dislivello medio del pelo d'acqua tra la presa della Dora a Châtillon e la restituzione in essa a Montjovet sarà di mt. 56,20.
Art. 3
DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANOE -
Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori, cioè la quota 436,80 del livello delle acque alla vasca di carico e la quota 384, livello delle acque allo scarico sarà di mt. 52,80. In conseguenza la potenza nominale in base alla quale sarà da corrispondere il canone fino al 31 gennaio 1977 sarà pari a: 34990 x 52,80 : 102 = 18.112 Kw.
A partire dal 1° febbraio 1977 la potenza nominale, in base alla quale sarà da corrispondere il canone sarà pari a 59190 x 52,80 : 102 = 30.639 Kw.
Art. 4
LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA -
Come diga di presa sulla Dora Baltea, subito a valle dello scarico della centrale di St. Clair in Comune di Châtillon della stessa SIP, verrà mantenuto il vecchio sbarramento costituito da una incastellatura di quattro paratoie piane, ognuna di ml. 12,50, con quota di ritenuta a mt. 440,20 e soglia a mt. 435,20, sormontata da una passerella per la manovra delle paratoie stesse avente il piano a quota 445,80.
Per effetto dello sbarramento le acque passeranno, attraverso 10 luci di metri 4,00 x 3,00, provviste di griglie, allo esistente bacinetto in destra, al cui termine passeranno ancora, attraverso le otto esistenti paratoie di presa di mt. 2,70 x 3,00, nello esistente bacino di calma dell'impianto che misura, in lunghezza metri 95 circa, dall'inizio sino all'imbocco della galleria di derivazione del vecchio impianto di Montjovet, che sarà mantenuta, ed in larghezza mt. 24 circa. Dal bacino di calma le acque passeranno nei due canali o gallerie di derivazione.
Tali opere dovranno essere mantenute in conformità al progetto luglio 1958, a firma Ingg. Riccio e Gentile costituito da una relazione tecnica in data 25 luglio 1958 e di n. 11 tavole di disegni in data luglio 1958 portante progressivamente il numero da 10994 a 11004, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che potranno essere proposte col progetto esecutivo, da presentarsi a norma del successivo articolo 10, e che saranno riconosciute ammissibili.
Art. 5
CANALI O GALLERIE DI DERIVAZIONI -
Al termine della vasca di calma di cui al precedente articolo si dipartiranno i due canali o gallerie di derivazione.
La galleria con imbocco più a valle, a sezione policentrica con soglia a quota 435,90, è ancora la galleria di derivazione del vecchio impianto di Montjovet che dovrà per altro funzionare in pressione sotto un modesto carico variabile di mt. 0,50 circa allo inizio a mt. 1,80 circa allo sbocco nel bacino di carico. Per questo canale derivatore si dovrà perciò rialzare le sponde di circa mt. 1,20, tanto quanto risulterà più alto il pelo delle acque della galleria, nel tratto in cui la galleria di derivazione esce all'aperto, all'attraversamento del torrente Moriola, per un breve tratto di circa 300 metri.
Il nuovo canale o galleria di derivazione con l'imbocco a soglia 434,00, da costruirsi più a monte, ma sempre nella vasca di calma del vecchio canale o galleria di derivazione esistente, resterà in destra di questi. Avrà sezione policentrica e la massima altezza d'acqua in esso scorrente a pelo libero sarà di metri 5,70 con un franco disponibile di mt. 0,60. Sarà rivestita con conglomerato cementizio, in genere non armato, di spessore variabile a seconda della resistenza della roccia.
I due canali derivatori procederanno, parallelamente fra di loro, dall'imbocco fino alla finestra esistente del torrente Moriola, restando fra di loro distanti di circa 25 metri. Poi, pur continuando a procedere parallelamente, resteranno distanziati fra loro di circa 250 metri fino all'incirca al sottopassaggio del torrente Rhodo, dopo di che convergeranno verso la vasca di carico dove sboccheranno separatamente.
Le opere suddette dovranno essere conformi al progetto, che fa parte integrante del presente disciplinare di cui si è detto al precedente articolo IV.
Art. 6
VASCA DI CARICO DELL'IMPIANTO - SCARICO -
Sarà in caverna, costituita da un tratto di galleria allargata lunga circa mt. 70 e da una testata all'aperto comprendente gli organi di manovra e scarico, lunga circa mt. 24.
Avrà forma poligonale un po' irregolare con pelo d'acqua a quota 436,80 e massima altezza d'acqua di metri nove. Sui lati verso mente verranno a sboccare le gallerie di derivazione e sul lato di fronte ad esse si dipartiranno gli imbocchi delle due condotte forzate in metallo dell'impianto, aventi la sezione di mm.3400 distanti fra di loro di mt. 16 che porteranno le acque ad agire su due gruppi Francis, ognuno di Kw 25.000. Dopo l'azionamento le acque, mediante due brevi canali di scarico, saranno restituite alla Dora Baltea ovvero immesse nel canale di allacciamento dell'impianto di Hône.
La vasca di carico avrà un suo scarico di superficie dal quale lasciar defluire tutta la portata dell'impianto, quando la centrale andrà fuori esercizio, costituito da tre paratoie a ventola, poste sul lato a sinistra della testata, ognuna delle dimensioni di mt. 6,00 x 2,30, avente la soglia a quota 434,50 cui farà seguito un canale gradinato, a forte pendenza, che porterà le acque in accesso dalla vasca di carico alla Dora Baltea.
Anche tutte le opere suddescritte dovranno essere attuate in conformità del progetto di cui si è detto al precedente articolo IV.
Art. 7
REGOLAZIONE DELLA PORTATA -
Affinché la portata di subconcessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore di quella da subconcedersi si dovrà:
a) - mantenere nel canale derivatore del vecchio impianto di Montjovet lo sfioratore esistente della lunghezza di circa ml. 60, sito nel canale nel tratto all'aperto, a monte del sovrapasso del torrente Moriola, con ciglio sfiorante a quota 439,20;
b) - costruire sul nuovo costruendo canale derivatore, un nuovo sfioratore, in galleria, di circa mt. 51 di lunghezza, all'altezza circa della finestra di Moriola avente il ciglio sfiorante esso pure a quota 439,20.
L'acqua sfiorante verrà convogliata al torrente Moriola.
L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia di imporre nuove opere di modulazione qualora quelle di cui sopra non siano sufficienti.
A tale riguardo a richiesta dell'Amministrazione, fatta con semplice lettera raccomandata, la Ditta subconcessionaria, dovrà provvedere senz'altro entro il termine di tempo che le sarà assegnato, previa presentazione all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, del progetto relativo per la sua approvazione.
Art. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE -
Nell'interesse delle Ferrovie dello Stato è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di ottenere, prima di iniziare i relativi lavori, il benestare della autorità ferroviaria competente per quanto concerne il sovrapassaggio in Comune di Montjovet, della ferrovia Torino-Aosta, con le condotte forzate dell'impianto.
Nell'interesse dell'incolumità pubblica è pure fatto obbligo, alla subconcessionaria, di non attuare, salvo necessità contingenti, improvvise discariche di acqua, alle opere di presa dell'impianto, con le manovre delle paratoie dello sbarramento, sulla Dora Baltea.
Qualora le manovre si rendessero necessarie per inderogabili necessità di servizio, la subconcessionaria dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione, almeno 24 ore prima, all'Ufficio Acque della Regione, ai Comuni, ai Comandi dei Carabinieri della zona a valle degli scarichi e dovrà, in ogni caso, graduare le discariche stesse in modo da attuare un lento, progressivo aumento del livello delle acque della Dora Baltea, per cui, per tale aumento, chiunque si trovi nell'alveo della medesima possa rendersi conto del pericolo determinantesi.
Qualora, a causa dell'impianto, venisse a verificarsi l'inaridimento parziale o totale di pozzi, sorgenti, fontanili, utilizzati a qualsiasi scopo, la subconcessionaria dovrà provvedere, salvo diversi accordi fra le parti, a fornire la corrispondente acqua perduta e, comunque, a soddisfare, gli usi praticati, in maniera non inferiore, per qualità e quantità, a quanto sempre praticato.
Art. 9
GARANZIE DA OSSERVARSI -
Saranno a carico della subconcessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del fiume Dora Baltea, in dipendenza della subconcessa derivazione, tanto se il bisogno di tali opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se venga accertato in seguito.
A termini dell'articolo 45 del Testo Unico 11.12.1933 n. 1775 la subconcessionaria è obbligata, a propria cura e spese, a soddisfare i fabbisogni d'acqua delle utenze irrigue, civiche e domestiche i cui usi interferiranno con l'esercizio dell'impianto di essa Ditta subconcessionaria.
Al riguardo la Ditta subconcessionaria, salvo diversi accordi fra le parti, dovrà lasciare defluire a valle del suo sbarramento sulla Dora di Châtillon:
A) durante il periodo irriguo
i quantitativi d'acqua necessari ai canali irrigui, domestici e civici derivati dalla Dora a valle di detto sbarramento, così da consentire che essi possano sempre derivare, alle loro prese, le stesse portate derivate in passato, mediante canali in normali condizioni di manutenzione, sia in base agli antichi titoli riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia in base a domande già presentate.
Per assicurare che tali portate possano entrare liberamente nei rispettivi canali, soprattutto quando il livello delle acque della Dora sia diminuito per effetto dei prelievi di acqua fatti dall'impianto, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a costruire le necessarie opere, la cui manutenzione ordinaria sarà a carico degli utenti.
B) durante tutto l'anno
i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico delle popolazioni interessate, derivati con gli stessi canali di cui sopra.
Per le future necessità di irrigazione e dei servizi pubblici delle zone interessate dagli impianti, la Regione potrà esigere dalla Società SIP quei quantitativi di acqua che fossero all'uopo indispensabili, concordando con la Società stessa i luoghi più adatti di presa ed i mezzi per una razionale erogazione.
La Ditta subconcessionaria è tenuta a soddisfare, a termini del già citato articolo 45 del Testo Unico, il fabbisogno di forza motrice, delle utenze eventualmente sottese dall'impianto, riconosciute e da riconoscere ovvero già concesse, provvedendo loro alla fornitura di energia come stabilisce l'articolo, ovvero dovrà provvedere alle definizioni del caso istituendo opportuni accordi con i proprietari interessati.
Per tutte le controversie concernenti la occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, la subconcessionaria, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia di espropri, dovrà esplicare ogni amichevole sforzo per giungere ad accordi con i proprietari degli immobili da espropriare, ricorrendo, se del caso ad una apposita Commissione costituita da tre membri, due dei quali saranno designati dalle parti, uno per parte, ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta.
Nella esecuzione delle opere attinenti al costruendo impianto la subconcessionaria resta obbligata a provvedere, alla sistemazione dei materiali di risulta provenienti dai lavori di scavo o di galleria, onde evitare che discariche inconsulte di essi materiali possano nuocere alla estetica del paesaggio, ovvero essere causa di frane pericolose per la pubblica incolumità ed anche dannose per le colture agricole.
Nell'interesse dell'Autorità Militare, la Ditta subconcessionaria dovrà presentare al Comando Genio Militare di Torino il progetto esecutivo dell'impianto e dovrà poi assoggettarsi all'esecuzione di tutte quelle previdenze interessanti la difesa che detta Autorità Militare si è riservata di adottare.
Nell'interesse idrografico la Ditta subconcessionaria dovrà installare, a propria cura e spesa, su ciascuno dei due canali di scarico dell'impianto un idrometrografo, i cui diagrammi dovranno essere settimanalmente trasmessi alla Sezione di Torino dell'Ufficio Idrografico del Po.
Nell'interesse ittico, la Società subconcessionaria resta obbligata à lasciar defluire in continuità, oltre alle competenze che la Società stessa è obbligata a lasciar defluire per gli usi irrigui, domestici e civici, a valle dello sbarramento della Dora Baltea, moduli 5,00 di acqua nonché a corrispondere annualmente al Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta la somma di Lire 200.000 in aggiunta allo indennizzo annuo che essa Società già corrisponde al Consorzio per effetto della convenzione con esso stipulata.
Con il quantitativo d'acqua suddetto di mod.5,00 si intende anche di provvedere alla diluizione ed al trasporto delle materie luride di fognature di Comuni attraversati.
La Società subconcessionaria dovrà infine, provvedere a stabilire, a propria cura e spese, appositi caposaldi quotati, ai quali poter riferirsi per gli eventuali riscontri, in corrispondenza dello sbarramento e della presa, nella vasca di carico e dei canali di scarico.
Art. 10
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI -
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:
a) presentare all'Ufficio Acque e Miniere dell'Amministrazione Regionale della Valle di Aosta, il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi tre dalla data di notifica della avvenuta emissione e registrazione del Decreto di subconcessione dell'impianto;
b) iniziare e condurre a termine le espropriazioni, rispettivamente entro quattro mesi e mesi diciotto a decorrere dalla data di notificazione di cui alla lettera a);
c) iniziare e condurre a termine i lavori rispettivamente entro mesi sei e trentasei a decorrere dalla data di notificazione di cui alla lettera a).
L'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra indicato non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone che sarà in ogni caso dovuto dalla data indicata nel successivo articolo 13 del presente disciplinare.
Ultimati i lavori la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediatamente avviso all'Ufficio Acque e Miniere dell'Amministrazione Regionale.
Art. 11
COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA -
Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, dandone cenno nel certificato di collaudo. Ove detto Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.
Entro mesi uno dalla data di approvazione del collaudo, da parte dell'Amministrazione Regionale, la Società subconcessionaria dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua concessa.
Art. 12
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE -
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di anni sessanta, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione ed avrà per oggetto:
- sino al 31 gennaio 1977, la portata di massimi moduli 800 e medi 349,90 atti a produrre sul salto di mt. 52,80 la potenza nominale media di Kw 18.112: a partire dal 1° febbraio 1977 in avanti, la portata di max moduli 1100 e di medi moduli 591,90, atti a produrre sul salto di mt. 52,80 la potenza nominale media di Kw 30.639 -
- il secondo canale derivatore parallelo a quello precedente -
- la nuova vasca di carico -
- le nuove condotte forzate -
- la nuova centrale -
Alla scadenza della subconcessione, le opere di cui all'articolo 25 del Testo Unico passeranno in proprietà a chi, per legge, ne risulterà il proprietario.
Tenuto conto che l'impianto, oggetto della presente subconcessione, utilizzerà in parte le opere inservienti l'impianto preesistente che, al 31 gennaio 1977 (scadenza della relativa concessione) dovrebbero passare gratuitamente allo Stato, ai sensi dell'art. 25 del Testo Unico 11.12.1933 n. 1775, la Società subconcessionaria si obbliga a corrispondere, per tale utilizzazione, un adeguato compenso.
A tal fine prima che venga autorizzato l'esercizio dell'impianto "La Nouvelle Montjovet", l'Ufficio del Genio Civile di Aosta, d'intesa con l'Ufficio regionale Acque, predisporrà, in contradditorio con la Società SIP, un elenco delle opere suddette, con una descrizione sommaria delle medesime, da redigersi in quattro esemplari destinati uno al Ministero dei LL.PP., uno al Ministero delle Finanze, uno alla Società SIP ed uno alla Amministrazione Regionale.
La misura e le modalità di tale compenso saranno determinate d'intesa fra le parti interessate: in caso di dissenso, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato dalla già Amministrazione concedente, uno dalla già Società concessionaria ed il terzo d'accordo fra le parti, o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale delle acque.
Art. 13
CANONE -
Salvo il diritto di rinuncia, ai sensi della lettera b) dell'articolo 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285 e del penultimo comma dell'articolo unico della legge 10.10.1942 n. 1434, la Società deve di anno in anno anticipatamente:
1°) continuare a corrispondere alle finanze dello Stato, fino al termine assegnato con lo articolo 10 del presente disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di Lire 7.938.912,00 afferente alla potenza nominale media di Kw 12.102 oggetto della concessione prorogata con decreto presidenziale 30.5.1953 n. 1179, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
2°) corrispondere alle finanze dello Stato, fino al 31 gennaio 1977, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine segnato con l'art. 10 del presente disciplinare per l'ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora, avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di Lire 8.217.712,00, in ragione di £. 656 per Kw, sulla potenza di 242 x 52,80 x 100 : 102 = Kw 12.527 che sarà producibile sul nuovo salto di mt. 52,80 con le acque già concesse con il decreto presidenziale ricordato, 30 maggio 1953 n. 1179, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
3°) corrispondere alle finanze della Valle d'Aosta:
a) a decorrere improrogabilmente dalla data fissata dall'articolo 10 del presente disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, e sino al 31 gennaio 1977, l'annuo canone di Lire 11.881.472, in ragione di Lire 656 per Kw sulla potenza di Kw 18.112 prodotta sino a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del presente disciplinare.
b) Corrispondere alle finanze della Valle d'Aosta a decorrere improrogabilmente dalla data 1° febbraio 1977, l'annuo canone di Lire 20.009.184, in ragione di Lire 656 per Kw sulla potenza di Kw 30.639 che sarà prodotta a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del presente disciplinare.
Detti canoni potranno essere modificati con effetto dalle date soprastabilite, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice sia risultante dal progetto esecutivo sia risultante da accertamenti futuri.
Al riguardo, per un periodo di anni sei dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione della Valle d'Aosta, avrà la facoltà di procedere, assieme all'Ufficio Idrografico del Po di Torino, a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del regolamento 14.8.1920 n. 1285 sulle acque. Di conseguenza la subconcessionaria sarà tenuta a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio stesso saranno richiesti, ed a permettergli e favorire il libero accesso negli impianti relativi alla subconcessione.
Art. 14
PAGAMENTI E DEPOSITI -
All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:
a) il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, come da quietanza n. in data n. di posizione, della somma di Lire 425 x 656 : 2 = Lire 139.400, pari a mezza annualità del maggior canone di Lire 278.800 dovuto allo Stato per la maggior potenza di Kw 425 producibili con le acque già concesse con il decreto presidenziale 30 maggio 1953 n. 1179, in dipendenza dell'aumento di salto da metri 51,01 a metri 52,80, a titolo di cauzione complementare a garanzia degli obblighi inerenti alla concessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti al termine della concessione medesima.
a') il deposito, a titolo di cauzione, presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale valdostana, come da quietanza numero in data , della Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, della somma di Lire 5.940.736, pari a mezza annualità del canone di Lire 11.881.472 dovuto dalla subconcessionaria alla Regione sino a tutto il 31 gennaio 1977 sulla potenza subconcessa di Kw 18.112.
Tale deposito cauzionale, sarà integrato alla data 1° febbraio 1977 dalla somma ulteriore di Lire 4.108.856, corrispondente a mezza annualità del canone, dovuta dalla subconcessionaria alla Regione, sulla maggior potenza di Kw (30.639 - 18.112) = Kw 12.527, che risulterà ulteriormente subconcessa a tale data.
I suddetti depositi, costituiti a garanzia degli obblighi che verrà ad assumere la subconcessionaria per effetto della subconcessione, saranno restituiti, ove nulla osti, al termine della subconcessione medesima.
b) Il pagamento presso la Sezione di Tesoreria provinciale e Ufficio del Registro di Aosta, della somma di Lire 425 x 656 : 40 = Lire 6.970, pari ad un quarantesimo del maggior canone dovuto allo Stato, giusta il n. 2 dell'articolo 13 del presente disciplinare a termini dell'articolo 7 del Testo Unico modificato con l'articolo 3 della legge 21 gennaio 1949 n. 8.
b') Il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale valdostana, come da quietanza n. ?? in data della somma di Lire 11.881.472 : 40 = Lire 297.036,80, pari ad un quarantesimo del canone di Lire 11.881.472, dovuto alla Regione della Valle d'Aosta dalla subconcessionaria sino a tutto il 31 gennaio 1977, a termini del secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, modificato con l'art. 3 della legge 21.1.1949 n. 8.
Tale versamento, alla data 1° febbraio 1977, dovrà essere integrato con l'ulteriore versamento presso la stessa Tesoreria dell'Amministrazione Regionale valdostana con la somma di Lire 12527 x 656 : 40 = Lire 205.443, pari ad un quarantesimo del canone dovuto alla Regione sulla maggior potenza di Kw 12527 che risulterà subconcessa a tale data.
c) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di Lire 200.000 come da quietanza n???. in data????, della Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre spese dipendenti dal fatto della subconcessione.
Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, di atti, di stampe ecc., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Regionale Acque e Miniere della Valle d'Aosta.
Art. 15
SOVRACANONE ANNUO A FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA -
Per la liquidazione eventuale del sovracanone annuo a favore della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nonché dei Comuni rivieraschi alla Dora Baltea di Châtillon, St. Vincent, Montjovet, compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito, a monte dello sbarramento di presa dell'impianto, ed il punto di restituzione, valgono le norme contenute nella legge 4.12.1956 n. 1377, che ha sostituito l'art. 53 del Testo Unico sulle acque 11.12.1933 n. 1775, nonché nella legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956.
Art. 16
RISERVA DI ENERGIA IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI -
Ai comuni rivieraschi di Châtillon, St. Vincent e Montjovet, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla Ditta subconcessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad un decimo di quella ricavata dalla potenza minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione.
Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di subconcessione, il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la Ditta subconcessionaria ed i Comuni, del quale deve essere data comunicazione al Ministero dei LL.PP., il termine entro cui questi dovranno utilizzare la energia ad essi riservata.
Siccome però il Comune di Châtillon ritira già dalla SIP, per l'impianto di Montjovet, oggetto della concessione assentita dallo Stato, un determinato quantitativo di energia riservata, in base a contratto stipulato con la Società Idr. Valle d'Aosta il 15.1.1925 e con la Soc. Elettrica Alta Italia il 26.2.1935 e infine con la SIP in base a scrittura privata in data 20.6.1958, la SIP salvo diverse intese con il Comune di Châtillon si obbliga a mantenere fermi ed impregiudicati gli accordi dei suddetti contratti sino al 31 gennaio 1977 data di scadenza della concessione del vecchio impianto di Montjovet prorogato con D.Pr. 30 maggio 1953 n. 1179.
Il Comune di Châtillon per altro potrà chiedere ugualmente alla SIP, entro il termine di quattro anni sopraindicati, l'energia riservata di sua competenza ma l'utilizzazione di questa, in base ai nuovi accordi con la SIP, non potrà aver luogo che a decorrere dal 1°.2.1977.
In mancanza di accordo, il riparto fra i Comuni interessati dalla complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta, compreso le quote per interessi e per ammortamenti, saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore, ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici fatta eccezione, però, per il Comune di Châtillon il cui termine decorrerà come sopra specificato dal 1° febbraio 1977.
Art. 17
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI -
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Società subconcessionaria è tenuta alla precisa ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Testo Unico di leggi sulle acque approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1949 n. 1745, dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per le parti riguardanti le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, delle leggi regionali in materia di acque pubbliche n. 4 e n. 5 in data 8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative e regolamentari, statali e regionali, in materia di acque e di impianti elettrici, di agricoltura, di piscicoltura, di industria, di igiene e di sicurezza pubblica.
Art. 18
DOMICILIO LEGALE -
Per ogni effetto legale la Società subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di Châtillon.
Aosta, li
Per accettazione
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore diciannove.
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Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE (Fillietroz Avv.Giuseppe) |
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Chabod Augusto) IL SEGRETARIO ROGANTE (Brero Dr. Attilio) |
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