Oggetto del Consiglio n. 17 del 9 marzo 1962 - Verbale
OGGETTO N. 17/62 - APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE DELLA COSTITUENDA "SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.p.A.".
Il Presidente, FILLIETROZ, fa presente che il Consiglio Regionale, nella adunanza del mattino, ha approvato la bozza di Statuto della costituenda "Società Autostrade Valdostane S.p.A." (deliberazione n. 16) ed invita il Consiglio a continuare la discussione per l'esame e l'approvazione della bozza di Convenzione della costituenda Società predetta, come da sottoriportata proposta di Convenzione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri con lettera di convocazione del Consiglio, prot. n. 38, in data 26 febbraio 1962:
"SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.A.V. S.p.A. in AOSTA
BOZZA DI CONVENZIONE
relativa alla costituzione di una Società per azioni che abbia per oggetto sociale la costruzione e gestione di autostrade che abbiano a collegare i Trafori del Monte Bianco e del Gran S. Bernardo e le principali stazioni climatiche e turistiche della valle di Aosta alla rete autostradale nazionale.
INTERVENUTA FRA:
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI -
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE'D'AOSTA rappresentata dai Signori:
_______________________________________________________________________________
- L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
rappresentata da:
_______________________________________________________________________________
- CASSE DI RISPARMIO, ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FINANZIARI ED ASSICURATIVI: LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO rappresentata da:
_______________________________________________________________________________
L'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO rappresentato da:
_______________________________________________________________________________
ENTI E SOCIETA'
- LA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA- SATAP-
con sede in Torino - Via Maria Vittoria n. 12 rappresentata da
_______________________________________________________________________________
- LA SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA ATIVA - S.p.A.
con sede in Torino - Via. Maria Vittoria, 12 rappresentata da:
_______________________________________________________________________________
- LA SOCIETA' ANONIMA ALBERGHI VALDOSTANI S.A.A.V. - LA SOCIETA' CERVINO S.p.A, LA SOCIETA' MONTE BIANCO S.p.A. rappresentata da:
_______________________________________________________________________________
- LA SOCIETA' INIZIATIVE NAZIONALI AUTOSTRADALI - S.I.N.A. - S.p.A- rappresentata da:
_______________________________________________________________________________
PREMESSO
- che in data 24 luglio 1961, con n. 729, è andata in vigore la legge intesa ad attuare un piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali a completamento di quanto già previsto dalle precedenti leggi ed in particolare dalla legge 7 febbraio 1961 n. 59;
- che tali leggi prevedono fra l'altro la concessione a Società per Azioni della costruzione e della gestione di autostrade nonché di contributi statali e di altre provvidenze;
- che nel programma di attuazione della rete stradale prevista dalla succitata legge 24 luglio 1961 n. 729 è inclusa la realizzazione di una autostrada che colleghi i valichi ed i trafori alpini del Monte Bianco e del Gran S. Bernardo e le maggiori località climatiche e turistiche della Valle d'Aosta alla rete autostradale nazionale;
- che per l'economia della Regione Valdostana, tali tronchi autostradali, con gli opportuni allacciamenti, consentiranno il flusso costante di nuove correnti turistiche e commerciali e l'incremento delle locali economie contribuendo a risolvere i problemi economici e sociali delle zone interessate nel quadro del più vasto e moderno sistema produttivo industriale, turistico e commerciale dell'intera Nazione;
- che gli Enti Pubblici Territoriali qui costituiti concordano nella esigenza di attuare rapidamente l'indispensabile collegamento autostradale fra il confine e la pianura padana;
- che l'Istituto Mobiliare Italiano, il Banco di Sicilia, l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, l'Istituto Nazionale Assicurazioni, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, unitamente ad altri enti e Società interessate alla rapida attuazione del piano autostradale previsto dalla predetta Legge, destinato a facilitare le comunicazioni tra il Nord ed il Sud ed a sviluppare di conseguenza le correnti turistiche e commerciali cui darà luogo diventando strumento equilibratore delle economie regionali, hanno deciso di fare parte direttamente o attraverso una loro Società, denominata "Società Iniziative Nazionali Autostradali - S.I.N.A. - S.p.A." di una compagine che possa realizzare. convenientemente tali opere per dare all'iniziativa l'apporto della loro competenza tecnica finanziaria ed industriale;
- che le Casse di Risparmio e gli altri Enti qui citati interessati alle medesime finalità aderiscono alla iniziativa onde concretamente contribuire alla sua realizzazione;
- che in data 28 novembre 1961, la Giunta Regionale della Valle d'Aosta, il Banco di Sicilia, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, l'Istituto Mobiliare Italiano, la "Centrale Finanziaria Generale S.p.A." hanno avanzato all'Onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'ANAS, in nome e per conto di una costituenda Società denominata "Società Autostrade Valdostane S.p.A. - S.A.V." una richiesta di concessione per la costruzione e l'esercizio di una autostrada che partendo da Quincinetto giunga alla Città di Aosta;
- che in data 6 dicembre 1961 il Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'ANAS, con lettera protocollo n. 2885 ha invitato la predetta Società, non appena costituita, a prendere solleciti accordi con i competenti Uffici della Direzione Generale dell'ANAS per dare inizio alla formale istruttoria amministrativa che dovrà portare all'approvazione degli elaborati ed alla stipula della Convenzione che regolerà, fra l'ANAS e la Società Autostrade Valdostane S.p.A. i rapporti derivanti dall'affidamento della concessione a norma dell'art.2 della legge 24 luglio 1961 n 729;
- che per poter giungere alla definizione del tracciato e alla formulazione di realistici piani economici e finanziari, è necessario far eseguire sollecitamente una progettazione definitiva della opera che includa attendibili previsioni di costi e ricavi, basata su appositi rilevamenti e prospezioni del terreno, che consenta una attendibile determinazione delle spese e dei tempi di costruzione sui quali assumere le decisioni sociali, fra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE
Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
TITOLO 1° - Costituzione ed esercizio della Società
Art.2
Le parti si impegnano di costituire entro il 15 marzo 1962 una Società per Azioni denominata: Società Autostrade Valdostane S.p.A. S.A.V. - (in appresso indicata con la sigla S.A.V.) con sede legale e fiscale in Aosta e regolata oltre che dallo Statuto allegato anche dalla Presente Convenzione.
Art. 3
La S.A.V. S.p.A. sarà costituita con capitale di £. 10.000.000 versati i 3/10 e ripartito come segue:
AZIONI DI SERIE A
(Gruppo A)
Possedute da Enti Pubblici Territoriali:
- Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per sé e per le Amministrazioni Comunali della Valle 27% £. 2.700.000
- Amministrazione Provinciale di Torino per sé e per le eventuali altre Amministrazioni Territoriali che volessero partecipare 5% £. 500.000
Totale parziale 32% £. 3.200.000
AZIONI DI SERIE B
(Gruppo B )
Possedute dalle Casse di Risparmio, dagli Istituti di Credito di Diritto Pubblico, e dagli Enti Pubblici Economici, Finanziari ed Assicurativi: (proposta di ripartizione indicativa)
- Cassa di Risparmio di Torino per sè e per le Casse di Risparmio piemontesi che intendessero partecipare 8% £. 800.000
- Istituto Mobiliare Italiano 5% £. 500.000
- Istituto Bancario S. Paolo di Torino 7% £ 700.000
Totale parziale 20% £. 2.000.000
AZIONI DI SERIE C
(Gruppo C)
Possedute da Enti e Società così distribuiti:(proposta di ripartizione indicativa)
- Società Autostrada Torino-Alessandria Piacenza SATAP S.p.A. 2,50% £. 250.000
- Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta - ATIVA S.p.A. 2,50% £. 250.000
- Società Anonima Alberghi Valdostani S.A.A.V. S.p.A. 4% £. 400.000
- Società Cervino S.p.A. 5% £. 500.000
- Società Monte Bianco S.p.A. 4%. £. 400.000
- Società Iniziative Nazionali Autostradali S.I.N.A. S.p.A. per sè ed eventualmente per il Banco Valdostano di A. Berard, G. Berard & C., e per altri Enti analoghi 30% - £. 3.000.000
Totale parziale 48% £. 4.800.000
Totale generale 100% £. 10.000.000
Le azioni di Serie A - Gruppo A - potranno essere possedute unicamente da Enti Pubblici Territoriali e da Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura.
Le azioni di serie B - Gruppo B - potranno essere possedute unicamente da Enti Pubblici Territoriali e da Enti Pubblici Economici e Finanziari, Casse di Risparmio, Istituti di Credito di Diritto Pubblico ecc.
Nel caso che qualcuno degli Enti, dei quali e prevista l'adesione, al momento della stipula dell'atto costitutivo non fosse pronto a parteciparvi sottoscrivendo le quote previste, le stesse saranno per essi sottoscritte nelle forme e nei modi in appresso indicati, da altri soci sottoscrittori di azioni della stessa Serie e le cui delibere abbiano già ottenuto le necessarie approvazioni degli Organi di Tutela e di Controllo.
Di conseguenza l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta si impegna a sottoscrivere le azioni in nome e per conto delle eventuali Amministrazioni Provinciali, Comunali o le Camere di Commercio che per il giorno previsto per la stipula dell'Atto Costitutivo, ancora non avessero ottenuto le necessarie approvazioni delle rispettive delibere da parte degli Organi di Tutela. Eguale impegno assume la Cassa di Risparmio di Torino per i Soci del Gruppo B e la S.I.N.A. S.p.A. per i Soci del gruppo C.
Resta inteso che, non appena possibile, quegli Enti qui comparenti che, per la non ancora avvenuta approvazione da parte degli Organi di Controllo e di Tutela delle rispettive delibere, non potessero intervenire alla costituzione della Società, acquisteranno dagli Enti Soci sopra indicati, alla pari, le azioni loro spettanti, (secondo quanto stabilito dal precedente articolo 2) e perfezioneranno nelle forme previste al susseguente art. 4 della presente Convenzione la loro accettazione di tutte le pattuizioni inserite nell'Atto Costitutivo.
Art. 4
Gli Enti succitati potranno trasferire le azioni della S.A.V. da essi sottoscritte o comunque possedute, ad altri Enti che abbiano i requisiti per acquistare azioni della stessa Serie a tutte le seguenti condizioni:
a) I trasferimenti dovranno essere richiesti entro il 30 giugno 1962 ed effettuati entro il 31 Dicembre dello stesso anno;
b) L'acquirente delle azioni della S.A.V. S.p.A. dovrà avere preventivamente trasmesso alla Società i seguenti documenti:
- copia notarile della delibera con la quale gli Organi di Amministrazione esprimono chiaramente la propria accettazione degli impegni contenuti nell'Atto Costitutivo della S.A.V. e suoi allegati, delibera debitamente approvata dagli Organi di Tutela e di Controllo ove questi abbiano ad esistere;
- copia della convenzione e dei suoi allegati, firmati in ogni loro pagina dalla Persona o dalle Persone legali Rappresentanti dell'Ente acquirente;
c) Il Consiglio di Amministrazione della S.A.V. dovrà avere preventivamente trasmesso sia al Socio cedente che all'Ente acquirente, la propria approvazione al trasferimento medesimo.
Art.5
Con disposto dell'Atto Costitutivo il capitale sociale della S.A.V. potrà essere elevato, anche con deliberazioni successive, sino a £. 500 milioni, per decisione del Consiglio di Amministrazione.
Resta convenuto che, assicurata l'attuazione di tutta o di parte dell'iniziativa autostradale, il capitale sociale potrà essere elevato anche in operazioni successive fino a £. 1.500 milioni impegnandosi fin da ora ciascuno dei Soci ad esercitare i rispettivi diritti di opzione.
Anche la decisione in merito a questo ulteriore eventuale aumento è delegata alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
Art. 6
Con la stipula dell'Atto Costitutivo il Consiglio di Amministrazione della S.A.V. sarà così formato:
Presidente ????????
GRUPPO A - Serie A
(Enti Pubblici Territoriali - C.C.I.A.)
Seggi 7 così distribuiti:
- Regione Valle d'Aosta Seggi n. 6
- Provincia di Torino " " 1
GRUPPO B - Serie B
(Casse di Risparmio, Istituti di Credito di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici e Finanziari ed Assicurativi)
Concordati fra i tre Istituti: Cassa di Risparmio di Torino, I.M.I., Istituto San Paolo di Torino Seggi n. 2
GRUPPO C - Serie C
(Enti o Società)
Seggi n. 5 così distribuiti:
SATAP, ATIVA, Gruppo Enti Valdostani S.I.N.A. Seggi n. 2
Totale Consiglio di Amm.ne Seggi n. 14
più il Presidente designato dalla Regione d'accordo con gli altri Gruppi.
Art. 7
Ove nel corso del mandato triennale del primo Consiglio di Amministrazione, sia stata iniziata e non portata a termine la costruzione di uno o più tronchi autostradali, si conviene di confermare nel mandato e nelle cariche gli stessi Membri per un successivo triennio, onde mantenere unicità di indirizzo negli affari sociali durante la fase di costruzione delle opere stesse.
Nel caso di impedimento alla prosecuzione del mandato a Persone ricoprenti le cariche sociali nel periodo anzidetto, la sostituzione verrà effettuata con Persone indicate dagli stessi Soci di cui erano rappresentanti i predecessori.
Per ogni altra innovazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, per ciascun triennio, verrà nominato dall'Assemblea su designazione rispettivamente e successivamente nell'ordine dei gruppi azionari A, B e C, ed i Vice Presidenti saranno scelti dal Consiglio (a norma dell'art. 19 dello Statuto Sociale) fra i Consiglieri rappresentanti dei Gruppi azionari (uno per ciascun Gruppo) che, per quel triennio, non abbiano designato il Presidente ai sensi del precedente comma.
Art 8
Il Comitato Esecutivo di cui al 2° comma dell'art. 24 dello Statuto sociale, sarà formato dal Presidente, nonché da un Consigliere per ciascuno dei Gruppi azionari A, B e C e, ove nominato, dallo Amministratore Delegato.
Art. 9
Il Collegio Sindacale sarà composto da tre Membri effettivi designati uno per ciascuno dai Gruppi azionari (quello designato dal Gruppo A avrà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e da due supplenti uno per ciascuno dal Gruppo A e dal Gruppo B. Nel caso che l'Amministrazione dello Stato dovesse nominare due Rappresentanti in seno al Collegio Sindacale, questo verrà portato a cinque membri effettivi, fermo restando quanto già stabilito per la nomina degli altri membri effettivi e dei due supplenti.
TITOLO II - Sviluppo dell'attività sociale
Art. 10
I tre Gruppi assisteranno la Società ciascuno nel campo della propria specifica competenza e cioè i Gruppi B e C per tutti gli affari di carattere tecnico-economico e finanziario ed il Gruppo A per i rapporti con i pubblici uffici ed assistendo con la prevista garanzia le operazioni finanziarie sociali che per tale fatto possano essere controgarantite da parte dello Stato (ultimo comma dell'art.3 della Legge 24 luglio 1961 n. 729).
In particolare l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta assisterà la "S.A.V." S.p.A. nella redazione del progetto di massima, il cui tracciato con il numero dei caselli e la loro ubicazione sarà sottoposto al suo benestare prima di essere portato allo esame per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società ed al suo successivo inoltro agli Organi concedenti.
In particolare il Gruppo C provvederà a garantire tutte le operazioni di prefinanziamento - riservate in prelazione agli Enti Finanziari Soci - di cui la Società avrà bisogno nel corso della sua attività con particolare riferimento a tutto il periodo dei lavori di costruzione dell'autostrada.
Art. 11
In conseguenza di quanto stabilito dal precedente art. 10 la "S.I.N.A." assume l'impegno di porre a disposizione della SAV i servizi di proprie consociate per la sollecita esecuzione di tutti gli studi necessari sia per la valutazione dei traffici, degli introiti e dei costi di esercizio di una autostrada fra Quincinetto ed Aosta, sia per la definizione del tracciato più conveniente, sia, infine, per la redazione di un progetto generale, nello svolgimento dei quali compiti si avvarrà di professionisti specializzati e preferibilmente residenti in Regione.
I compensi relativi alle suddette prestazioni per il tronco autostradale Quincinetto Aosta saranno concordati al momento dell'affidamento formale degli incarichi ed essi non dovranno essere superiori a quelli relativi ad altri analoghi incarichi in Società affini alla S.A.V. ed alle quali la S.I.N.A. o sue consociate siano associate.
Si conviene pertanto fin d'ora che, nei tempi e con le modalità di erogazione che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessari, sia fissata nella misura massima di L. 100 milioni la cifra di spesa totale comprendente l'accurata redazione del progetto generale completo di ogni sua parte (eccettuati i calcoli specifici ed i disegni costruttivi delle singole opere d'arte, ma ivi incluso l'esame di massima delle loro fondazioni basate su sondaggi) ed ogni spesa per rilievi e per prove di terre e con l'intesa che in tale cifra siano necessariamente compresi tutti gli oneri derivanti dagli studi preliminari necessari alla definizione del tracciato medesimo, oneri che, convenzionalmente, si stabiliscono pari al 15% dell'importo anzidetto.
Art.12
Fino a che non sia intervenuta la decisione di procedere all'inizio dei lavori di costruzione dell'autostrada, ai sensi del seguente art.13, i poteri di direzione verranno attribuiti congiuntamente a due Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione rispettivamente uno per ciascuno dei gruppi portatori di azioni di Serie A e C.
Tali poteri avranno termine quando, intervenendo la decisione di cui al 1° comma dell'art. 13, il Consiglio di Amministrazione avrà provveduto alla nomina di un Amministratore Delegato e/o di un Direttore della Società da scegliersi tra i nominativi allo scopo indicati dai portatori di azioni di serie C, nonché di un Vice Direttore da scegliersi su designazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.
Art. 13
Al termine della progettazione e delle trattative che saranno svolte con l'Amministrazione concedente, se saranno raggiunte condizioni riconosciute dai Soci sufficienti per consentire la attuazione di uno o di parecchi tronchi delle autostrade che costituiscono l'oggetto sociale, la Società vi procederà e saranno validi gli accordi all'uopo fin da ora presi.
Qualora però entro il 31 dicembre 1962 non si sia giunti:
- all'ottenimento della concessione a condizioni che assicurino l'equilibrio economico della Società per tutta la durata della stessa;
- all'ottenimento, delle necessarie autorizzazioni per l'emissione delle obbligazioni ed ottenere che sia garantito il loro collocamento o comunque assicurato il finanziamento dell'opera;
- alla soluzione, con unanime soddisfazione di tutti i problemi relativi all'organizzazione e struttura sociale rimasti da definire e particolarmente quelli concernenti la possibilità per i Soci soggetti a organi di tutela e controllo di partecipazione ai successivi aumenti del capitale, assicurando il mantenimento delle proporzioni azionarie inizialmente stabilite.
È CONVENUTO
che qualunque Socio potrà ritirarsi dalla Società cedendo la propria quota azionaria agli altri Soci (che ritengano di conservare la propria partecipazione e si oppongano alla messa in liquidazione della Società) i quali fin da ora si impegnano a rilevare dette azioni al valore nominale.
TITOLO III - Esecuzione dei lavori
Art. 14
Gli Enti qui costituiti si impegnano a mettere a disposizione della SAV S.p.A. gli elementi di studio da essi raccolti.
Per evitare che la SAV S.p.A. costituisca un organico eccedente a quello strettamente necessario all'assolvimento dei normali compiti tecnico-amministrativi della Società, verranno affidati alla Società che avrà effettuato la progettazione generale, lo sviluppo di dettaglio della progettazione medesima nonché la direzione esecutiva dei lavori stessi, alle migliori condizioni correnti, per tali prestazioni approvate dall'ANAS e dal Consiglio di Amministrazione, intendendosi per direzione esecutiva l'insieme dei servizi di costruzione dipendenti dalla direzione della S.A.V.
Resta inteso che per tali prestazioni la Società, cui sarà affidata la direzione esecutiva dei lavori, assumerà preferenzialmente a parità di condizioni, professionisti e maestranze domiciliate nella Valle d'Aosta.
Art. 15
È prevista la costituzione di un Comitato Tecnico Consultivo, composto da quattro esperti tre dei quali designati uno per ciascuno dei tre Gruppi azionari, ed uno, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di Amministrazione, sentite l'ANAS e la Amministrazione Regionale.
Ove a tale costituzione si addivenga, detto Comitato assisterà la Direzione della SAV con pareri esclusivamente consultivi per tutte le questioni che la Direzione sottoporrà al suo esame ed in ogni caso per le seguenti:
- scelta, in sede di esecuzione, di eventuali varianti di tracciato fra le soluzioni alternative studiate;
- introduzione - sempre in sede di esecuzione - di varianti alla progettazione di massima eseguita;
- risoluzione di divergenze che potessero insorgere nel corso dei lavori tra la Direzione e le Imprese costruttrici;
- proposta di accorgimenti tecnici da adottarsi per superare impreviste difficoltà di carattere esecutivo, che potessero manifestarsi nel corso dei lavori, nonché su ogni questione relativa a rapporti di carattere tecnico fra la S.A.V. e l'ANAS;
- precollaudo dei lavori eseguiti dalle Imprese appaltatrici.
Il parere unanime del Comitato TC autorizzerà la Direzione della SAV S.p.A. a procedere, sempre beninteso, nell'ambito delle decisioni preventivamente assunte dal Consiglio.
Art. 16
Tenuto presente che gli appalti per la costruzione delle opere devono essere regolati secondo le norme e le modalità che saranno prescritte nella Convenzione da stipularsi con l'ANAS, il Consiglio di Amministrazione della SAV procederà alla formazione dell'elenco delle Ditte da invitarsi alle gare di appalto, da tenersi a licitazione privata, con il sistema della scheda di minimo e massimo ribasso per la parte dei lavori da appaltarsi obbligatoriamente a mezzo licitazione per effetto della Convenzione predetta. Nella formazione dell'elenco delle Imprese suddette si dovrà avere cura affinché abbiano ad essere incluse tutte le Imprese locali in regola con i requisiti richiesti dall'ANAS per tali tipi e tali importi di lavori.
Nella formazione dei lotti da appaltare come sopra, verrà procurato, in quanto risulti possibile e conveniente, che vengano comprese opere di tutti i tipi ricorrenti nella costruzione della autostrada.
Resta peraltro stabilito fin da ora che la eventuale aliquota percentuale di lavori e forniture, che in base alla stipulanda Convenzione SAV S.p.A. - ANAS potrà essere eseguita direttamente dalla Concessionaria (per ciascuna concessione autostradale) sarà. affidata a trattativa privata ad Imprese di provata capacità proposte dalla "SINA" S.p.A. che assumano impegno di impiegare possibilmente, a parità di condizioni, professionisti, impiegati tecnici ed amministrativi e maestranze valdostane, ai prezzi ed alle condizioni di esecuzione approvati dall'ANAS. Tali prezzi, per opere (o lavori o prestazioni) uguali a quelle oggetto delle licitazioni di cui al primo comma del presente articolo, non potranno essere superiori a quelli mediamente ottenuti con le licitazioni predette.
I Soci proprietari delle tre serie di azioni si impegnano affinché il Consiglio di Amministrazione della SAV S.p.a. per la gestione delle autostrade, dei servizi connessi e delle aree di servizio preferisca, a parità di condizioni, aspiranti che abbiano la loro residenza o sede, in Valle d'Aosta, in particolare per le assunzioni di personale.
I suddetti Soci si impegnano ad operare affinché il Consiglio di Amministrazione abbia a svolgere presso 1'ANAS tutte le azioni necessarie, perché, nel disciplinare di concessione, venga previsto che le autorizzazioni ministeriali, di cui all'art. 10 della Legge 24 luglio 1961 n. 729, siano corredate da un indispensabile benestare del Presidente della Giunta regionale, onde rendere conformi le autorizzazioni stesse alla vigente legislazione della Regione.
Nel progetto di massima elaborato, l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, di intesa con i Soci del Gruppo C, stabilirà le aree di particolare interesse che, non comprese tra quelle contemplate dal progetto come pertinenze autostradali, dovranno essere acquistate dai Soci stessi direttamente od attraverso Società collegate al fine di evitare una artificiosa speculazione. I contratti di appalto e forniture della SAV saranno registrati, ove occorra, presso gli Uffici del Registro della Valle.
Art. 17
L'indennità di espropriazione dei terreni necessari per la costruzione dell'autostrada e di ogni opera accessoria, sarà in ogni caso commisurata in base al valore reale ed anche prendendo in esame il complessivo danno.
Le particolari situazioni afferenti alle proprietà unifamiliari ed alle piccole proprietà in genere, saranno oggetto di particolare considerazione.
Resta inteso che prima di iniziare la procedura di espropriazione per pubblica utilità la SAV cercherà di comporre equamente eventuali contrasti sulla base dei principi fissati nei due commi precedenti.
TITOLO IV - Finanziamenti.
Art. 18
Per il fabbisogno finanziario, relativo alla costruzione e gestione dell'autostrada, eccedente il capitale sociale, si procederà con l' accensione di mutui e/o con il ricavo di obbligazioni nonché con il ricorso allo sconto del contributo ed a eventuali anticipazioni bancarie, riservate in priorità agli Enti Finanziari Soci della S.A.V. e della S.I.N.A.
TITOLO V - Trasferimento azioni.
Art. 19
Le parti si impegnano a non cedere o comunque trasferire le proprie azioni sino a che non siano trascorsi due anni dal collaudo della autostrada da parte dell'ANAS.
Dopo il favorevole esito del collaudo e trascorso il periodo predetto, le parti saranno libere di vendere le azioni da esse possedute.
Le azioni riservate agli Enti ed Istituti Pubblici (Serie A e B) non potranno essere alienate dai Soci se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà decidere entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata per lettera raccomandata.
È riservato comunque agli altri Soci possessori di azioni di Serie A e rispettivamente B il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni che un Socio della stessa Serie intendesse alienare, proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute.
Quanto alle azioni di Serie C, i Soci assumono l'impegno di offrire in prelazione solidale per novanta giorni ai Gruppi di Soci di serie azionaria A e B, quelle azioni che essi intendessero alienare.
Ove la prelazione non sia esercitata nel termine predetto, i Soci di Serie C saranno liberi di vendere a terzi, come credono, il predetto quantitativo di azioni.
Nel caso che l'opzione venisse esercitata ma sussistesse disaccordo sul prezzo, questo sarà determinato ricorrendo all'arbitrato di cui al successivo art. 21.
Resta comunque inteso che, a partire dal decimo anno successivo al giorno del collaudo definitivo dell'ultimo tronco di autostrada, gli azionisti di Serie C, se richiesti, saranno tenuti a cedere le loro azioni all'Amministrazione Regionale a prezzi da concordare o, in difetto, da determinare con la procedura indicata dal successivo art. 21.
Art. 20
Nessun onere oltre quelli derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, spese di progetto e conseguenti, farà carico alle parti contraenti nel caso di mancata realizzazione di quanto previsto nella stessa.
Art. 21
Qualunque divergenza che fosse per insorgere tra le parti contraenti sulla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, dovrà essere deferita alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori.
Due di essi saranno nominati uno per ciascuno dalle parti in contrasto, entro trenta giorni dal giorno in cui una di esse ne abbia fatto richiesta a mezzo di lettera raccomandata.
Qualora la parte invitata a nominare l'arbitro non addivenga a tale nomina nel tempo sopra indicato, detta nomina sarà fatta su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Aosta entro i 30 giorni successivi.
Il terzo arbitro, che avrà funzione di Presidente del Collegio arbitrale, sarà nominato d'accordo fra i primi due, oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Torino entro trenta giorni dalla nomina dei primi due.
Resta inteso che agli effetti di una eventuale applicazione della clausola arbitrale si chiarisce che con la parola "parte" si è inteso designare le due parti in contrasto, indipendentemente dalla serie di azioni possedute dai Soci fra i quali sussista la divergenza che può dare origine all'arbitrato.
Gli arbitri, sentite le parti e senza formalità di sorta, esprimono il loro lodo in equità, e le parti si impegnano fin d'ora ad accettare ed eseguire tale lodo che non sarà impugnabile né appellabile.
Art. 22
La presente Convenzione diventa operante per ciascuno dei Soci a partire dalla data in cui i rispettivi Organi deliberanti, e quando occorra, di Tutela e di Controllo, la avranno approvata unitamente all'allegata bozza di Statuto.
Nel corso dell'Assemblea straordinaria per la stipula dell'Atto Costitutivo della SAV S.p.A., il testo della presente Convenzione verrà riletto all'Assemblea, presenti i legali rappresentanti dei Soci come parte essenziale dell'Atto Costitutivo, unitamente alle allegate delibere con le quali ciascuno dei Soci avrà ratificato la Convenzione, approvato lo Statuto della SAV S.p.A. e deliberata la sottoscrizione delle quote azionarie precedentemente concordate.
Infine, la presente Convenzione, controfirmata da tutti i legali rappresentanti dei Soci, verrà inserita per intero nel Verbale della stessa Assemblea a cura del Notaio che fungerà da Segretario."
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Il Presidente, FILLIETROZ, osserva che le premesse formano parte integrante della soprariportata Convenzione.
In risposta ad una osservazione del Consigliere PAGE, il Presidente della Giunta, MARCOZ, dichiara che non è per una dimenticanza che non sono stati invitati a partecipare alla costituzione della Società SAV - S.p.A. i Comuni che non sono compresi nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ma per una questione di praticità, perché sarebbero venuti a mancare dei precisi limiti territoriali per la delimitazione delle aree interessate.
Osserva che, nell'ambito regionale è stata data al Comune di Aosta la possibilità di entrare come socio nella costituenda Società, mentre nell'ambito nazionale, entrerà a fare parte della sopracitata costituenda Società la Provincia di Torino.
Il Consigliere PALMAS precisa che, ai sensi dell'articolo 3 della bozza di Convenzione in discussione, tanto i Comuni della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, - ed in particolare il Comune di Aosta -, quanto i Comuni della Provincia di Torino, - ed in particolare il Comune di Torino -, hanno la possibilità di fare parte come soci nella costituenda Società SAV - S.p.A., perché tanto la Regione Autonoma della Valle d'Aosta quanto la Provincia di Torino sottoscriveranno la loro partecipazione azionaria a nome anche dei Comuni inclusi nel loro territorio.
Chiarisce ancora che in questa prima fase di costituzione della Società compaiono soltanto la Regione Autonoma della Valle di Aosta e la Provincia di Torino perché questi due Enti territoriali pubblici devono dare la garanzia di sottoscrizione della quota parte di capitale sociale loro assegnata, quota di capitale che potrà essere ceduta, in un secondo tempo, a quei Comuni compresi nel loro territorio che ne facessero richiesta.
In risposta ad una interrogazione fatta dal Consigliere BONDAZ, il Consigliere PALMAS dichiara che "La Centrale Finanziaria Generale - S.p.A." è una importante Società finanziaria, avente sede in Milano, nella quale sono rappresentati diversi gruppi finanziari italiani, tra cui anche la FIAT - S.p.A.
Chiarisce che nella bozza di Convenzione in oggetto non compare il nome della predetta Società perché la medesima, - che figura tra gli Enti promotori della costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta che hanno sottoscritto insieme al Presidente della Giunta Regionale la domanda per ottenere la relativa autorizzazione mi sede sotto il nome di SINA - S.p.A.
Il Consigliere DUJANY, dopo aver osservato che tra gli scopi della costituenda Società SAV - S.p.A. è previsto anche il collegamento delle principali stazioni climatiche e turistiche della Valle d'Aosta alla rete autostradale nazionale, chiede se in base a queste clausole sarebbe possibile in futuro alla Società Cervino - S.p.A. o alla Società Monte Bianco - S.p.A. di assumere o promuovere l'iniziativa di collegare, ad esempio, mediante una autostrada, la Valtournanche alla strada statale n. 26 della Valle d'Aosta, tagliando fuori dal traffico automobilistico il Comune di Châtillon.
Il Consigliere PALMAS fa presente che lo scopo della costituenda Società SAV - S.p.A., in sede di previsione, è stato ampliato al massimo possibile per ragioni di opportunità, per cui, in linea teorica potrebbe verificarsi quanto posto come ipotesi dal Consigliere Dujany.
Osserva, però, che in sede di attuazione pratica di simili iniziative, si dovrebbe osservare l'articolo 21 della bozza di Statuto della costituenda Società, che prescrive una ben determinata maggioranza per l'approvazione delle relative deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per cui, in tale sede, la Regione della Valle d'Aosta potrebbe fare valere la propria volontà.
Il Consigliere DUJANY, a titolo cautelativo, chiede che la parte che riguarda la possibilità di allacciamento delle principali Stazioni climatiche e turistiche della Valle d'Aosta alla rete autostradale nazionale sia stralciata dalle premesse.
L'Assessore GEX osserva che la possibilità di un futuro allacciamento autostradale delle principali Stazioni climatiche e turistiche della Valle d'Aosta con la rete autostradale nazionale sussisterebbe anche se nelle premesse della bozza di Convenzione in discussione venisse stralciata la parte che riguarda la possibilità di detti allacciamenti, in quanto tale possibilità è implicata nella legge 24 luglio 1961 n. 729.
Fa presente che, con l'approvazione della bozza di Convenzione in esame la Regione non rimane vincolata ad alcun allacciamento autostradale particolare.
L'Assessore CHANTEL, dopo aver posto in rilievo che senza il contributo statale nessuna Società privata assumerebbe l'iniziativa di costruire una autostrada per mancanza di una adeguata rimunerazione dei capitali investiti, dichiara di ritenere improbabile, almeno nel momento attuale, che una Società privata assuma l'iniziativa di allacciare mediante un tronco autostradale una qualche stazione climatica e turistica della Valle d'Aosta alla costruenda autostrada Quincinetto - Aosta, data la grande difficoltà di ottenere i contributi statali per la costruzione di autostrade.
Detta possibilità, - egli aggiunge -, potrebbe verificarsi solo nel caso che il reddito globale della Regione raggiungesse un livello molto superiore all'attuale e tale da consentire, senza oneri troppo gravosi, un autonomo finanziamento dell'esecuzione della opera stessa.
Ribadisce ancora che, se è discutibile la possibilità di un collegamento autostradale, in un futuro più o meno lontano, della Città di Aosta con l'imbocco dei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, non è da ritenere possibile il collegamento autostradale delle Stazioni climatiche e turistiche della Valle d'Aosta con la costruenda autostrada Quincinetto - Aosta.
Il Presidente, MARCOZ, dichiara di ritenere non prive di fondamento le preoccupazioni manifestate dal Consigliere Dujany in merito alla questione in discussione.
Osserva che la possibilità di un futuro collegamento delle Stazioni climatiche e turistiche della Valle d'Aosta alla rete autostradale nazionale è stata prevista, nelle premesse della bozza di Convenzione in oggetto, per dare un ulteriore incentivo all'afflusso del capitale privato necessario per la costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta, così come per ottenere un maggior contributo statale è stato previsto il collegamento diretto dei due trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo alla rete autostradale nazionale.
Ritiene, comunque, che dette clausole di convenzione non pregiudichino affatto l'avvenire della Regione in materia di autostrade, anche perché la Regione può avvalersi, in caso di necessità, dello articolo 21 dello Statuto sociale, che contempla nell'interesse della Regione, una determinata maggioranza per l'assunzione dei provvedimenti deliberativi del Consiglio di Amministrazione della costituenda Società concernente la costruzione di nuovi tronchi autostradali.
Premessa e articolo 1 - Si dà atto che la premessa della Convenzione e l'articolo 1 della Convenzione sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).
Articolo 2 - Il Consigliere MONTESANO chiede se sia tassativa la data del 15 marzo 1962, fissata come termine ultimo per la costituzione della S.A.V. S.p.A.
L'Assessore COLOMBO dichiara che, per evidenti motivi di tempo dovuti anche al fatto che la legge regionale concernente la partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda Società Autostrade Valdostane S.p.A. e l'autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa sono soggette al visto di legittimità da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, la data del 15 marzo prevista come termine per la costituzione di detta Società non può essere tassativa.
L'Assessore FOSSON osserva che sarebbe opportuno non fissare alcuna data, in relazione al precitato visto di legittimità.
In merito segue una breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente del Consiglio, Fillietroz, il Presidente della Giunta, Marcoz, gli Assessori Gex e Fosson e i Consiglieri Bondaz, Montesano, Palmas, Trèves; al termine della discussione il Presidente della Giunta, Marcoz, propone di sostituire la data del 15 marzo 1962 con la dizione "a brevissima scadenza".
Il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta del Presidente della Giunta, Marcoz.
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti trentatré) nel nuovo seguente testo, come da proposta modificativa fatta dal Presidente della Giunta Marcoz: "Le parti si impegnano a costituire a brevissima scadenza una Società per azioni denominata "Società Autostrade Valdostane S.p.A. S.A.V." - (in appresso indicata con la sigla SAV), con sede legale e fiscale in Aosta e regolata, oltre che dallo Statuto allegato, anche dalla presente Convenzione."
Articolo 3 -
Il Consigliere DUJANY chiede per quali motivi alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta sia stata assegnata una quota di capitale pari al 27% del capitale sociale, alla SINA S.p.A. una quota di capitale pari al 30% del capitale sociale e agli altri Enti, che entrano a fare parte della costituenda Società, quote di capitale di molto inferiori.
Riferendosi ad una lettera a firma del Presidente del Consorzio Agricoltori della Valle d'Aosta, con la quale si richiede l'accantonamento di un determinato numero di azioni da mettere a disposizione degli agricoltori, proprietari di terreni da espropriare, chiede che la Giunta esprima il proprio parere in merito a tale richiesta.
Il Consigliere PAGE osserva che tra gli Enti privati valdostani che entrano a fare parte della costituenda Società SAV S.p.A. figurano, oltre al Banco Valdostano Berard, solo la Società Cervino S.p.A. e la Società Anonima Alberghi Valdostani, con una quota di capitale rispettivamente del 5% e del 4% del capitale sociale.
Osserva che nessuna persona fisica valdostana è stata invitata a sottoscrivere anche un numero limitato di azioni della costituenda Società, anche se alcune di queste persone hanno dichiarato di essere disposte a impiegare parte dei propri risparmi nella sottoscrizione di azioni della predetta Società.
Dichiara di essere a conoscenza che non è ancora stata fissata la quota percentuale di partecipazione del Banco Valdostano Berard alla sottoscrizione di capitale sociale ma che, anzi, persone responsabili della Società SINA S.p.A. hanno affermato che l'intera quota del 30% è riservata alla loro Società.
Ritiene opportuno che anche al capitale privato valdostano sia riservata una quota di partecipazione al capitale azionario della predetta Società.
Il Consigliere PALMAS dichiara che la scelta degli azionisti di gruppo C è stata determinata anche dalla considerazione che detti azionisti debbono garantire il versamento dei 3/10 della loro quota di capitale sociale in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società SAV.
Fa presente che, tenendo conto di detta considerazione, si è incluso il primo gruppo di società private aventi sede fuori della Valle d'Aosta e che hanno come scopo sociale la costruzione e la gestione di autostrade, quali la Società SATAP S.p.A. e la Società ATIVA - S.p.A.; si è incluso il secondo gruppo di Società private valdostane, la Società SAAV - S.p.A., la Società Cervino - S.p.A. e la Società Monte Bianco - S.p.A., trattandosi di Società private di particolare importanza dal punto di vista dell'economia turistica locale; si è incluso, infine, la Società SINA - S.p.A., che è il capo gruppo degli Enti e delle persone fisiche per i quali la Società stessa deve garantire la sottoscrizione della prevista quota azionaria.
Riferisce che la Società SINA - S.p.A. si è impegnata a cedere agli Enti e persone fisiche della Valle d'Aosta, che ne facessero richiesta, tra cui il Banco Valdostano Bérard, una parte della quota azionaria sottoscritta dalla Società stessa.
Comunica che non è stato possibile lasciare indeterminato il numero dei partecipanti alla costituzione della Società stessa, procedendo alla emissione dei titoli azionari di detta Società, anche perché questa procedura non sarebbe stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, che può sindacare non solo sull'aspetto tecnico della costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta, ma anche sulle modalità di costituzione della Società concessionaria.
Dichiara che questa è stata una delle condizioni poste dai vari Enti che sono stati autorevoli interlocutori della Regione nel problema riguardante l'autostrada Quincinetto-Aosta.
Fa presente, comunque, che il Consiglio Regionale è libero, nella sua scelta, anche di optare per una sottoscrizione azionaria da parte dei risparmiatori indifferenziati.
Rileva, però, che effettuando questa ultima scelta si rimetterebbe in discussione l'intero problema, perché il risparmio indifferenziato non è in grado di dare sufficienti garanzie per il finanziamento della costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Il Presidente, FILLIETROZ, osserva che gli Enti e persone fisiche che intendessero sottoscrivere una parte del capitale della costituenda Società devono disporre non solo dei 3/10 delle quote che intendono sottoscrivere, ma anche delle rimanenti quote occorrenti allorquando sarà effettuata l'operazione del richiamo dei restanti decimi e per eventuali future operazioni di aumento di capitale.
Rileva che garanzie in tale senso possono essere date solo se i membri della costituenda Società saranno qualificati e limitati nel numero, ma non certamente se vi sarà, in seguito ad una pubblica sottoscrizione azionaria, un numero illimitato di soci.
Fa presente che contro la sottoscrizione pubblica azionaria sta anche il fatto della mancanza di quotazione ufficiale in borsa di detti titoli.
Fa ancora presente che, per procedere ad una emissione pubblica di titoli azionari, sono necessarie autorizzazioni del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio e del Governatore della Banca d'Italia, autorizzazioni non sempre facili ad ottenere.
Ritiene, anzi, che nel caso specifico non sia possibile ottenere dette autorizzazioni perché le azioni della costituenda Società per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta non darebbero sufficienti garanzie di remunerazione del risparmio privato.
Dichiara che il risparmio privato locale non ha un grande interesse a sottoscrivere i titoli azionari della costituenda Società, perché il reddito di detti titoli, tenuto conto delle norme particolari della legge 24 luglio 1961 n. 729, oltre ad essere dilazionato nel tempo non potrà superare il 5% del valore nominale delle azioni.
Ritiene che, sotto l'aspetto del reddito immediato del capitale investito, sarebbe più opportuno che i valdostani impiegassero i loro capitali disponibili in iniziative turistiche locali.
Fa ancora presente che, dal punto di vista di un investimento redditizio, nemmeno l'Amministrazione Regionale avrebbe interesse a partecipare alla costituenda Società, se non intervenissero considerazioni di ordine superiore riguardanti la difesa, anche in un futuro più o meno prossimo, degli interessi della collettività valdostana.
Osserva che solo gli Istituti di Credito e la Società SINA hanno un effettivo interesse alla partecipazione della costituenda Società SAV, in quanto i primi possono beneficiare di uno sconto immediato del contributo statale e la seconda, in base a determinate clausole della convenzione, avrà in assegnazione, a prezzi remunerativi, l'esecuzione di determinati lotti dei lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Dichiara che le altre tre Società private valdostane che compaiono nella bozza di Convenzione di cui si tratta hanno, anche esse, solo un interesse generale sul piano turistico a partecipare alla costituzione della Società SAV, in quanto si tratta di Enti che agiscono nell'ambito del turismo, ma non hanno un interesse specifico allo scopo particolare della costituenda Società.
Ribadisce, quindi, la mancanza di interesse del risparmio privato valdostano a partecipare all'iniziativa in discussione, tanto più che, a' sensi dell'articolo 19 della bozza di Convenzione, vi è la possibilità che i titoli azionari sottoscritti dai privati, a partire dal decimo anno successivo al giorno del collaudo definitivo dell'ultimo tronco di autostrada, debbano essere ceduti all'Amministrazione Regionale, e ciò senza pensare alla possibile nazionalizzazione dell'autostrada.
Il Consigliere PALMAS ribadisce che la sottoscrizione di titoli azionari della costituenda Società da parte del risparmio privato valdostano non costituirebbe un investimento redditizio, appunto per le norme dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961 n. 729, che limitano i dividendi annui su dette azioni ad un massimo del 5% del loro valore nominale.
Il Consigliere PAGE rileva che, più che il dividendo, è l'aumento, nel tempo, del valore reale delle azioni che rende vantaggioso l'investimento di capitali in titoli azionari.
Cita, ad esempio, le azioni della Società per l'autostrada Torino-Milano che, da un valore di 70 centesimi negli anni dal 1931 al 1936, sono passate alla attuale quotazione in borsa di oltre 200.000 lire.
Ritiene che il risparmiatore valdostano dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter sottoscrivere titoli obbligazionari della costituenda Società SAV e che sarebbe opportuno mettere a disposizione di detti risparmiatori almeno il 2% dei titoli azionari obbligando, se occorra, le Società valdostane che entrano a far parte della costituenda SAV a fornire le garanzie anche per la parte di capitale messa a disposizione del risparmiatore privato.
Osserva che questo problema assume anche un aspetto morale.
L'Assessore GEX ritiene che non sia possibile impostare il problema della partecipazione del risparmio privato valdostano alla costituenda SAV ponendolo su di un piano morale.
Dichiara di essere del parere che, se si adottasse questa nuova impostazione, tutti i risparmiatori valdostani dovrebbero essere messi nella condizione di poter sottoscrivere una quota parte del capitale sociale.
Osserva però che una simile nuova impostazione, antitetica a quella seguita dalla Giunta Regionale, riporrebbe in discussione molti di quei problemi che la Giunta stessa ha ormai superato.
Ribadisce il concetto che l'investimento di capitali nella costituenda SAV non rappresenterebbe il miglior uso del risparmio privato, che potrebbe invece affluire in altre attività turistiche di maggiore e più immediato reddito.
Rileva le difficoltà di carattere tecnico che sorgerebbero per una equa distribuzione ai risparmiatori valdostani di una quota parte dei titoli azionari della costituenda Società nel caso in cui venisse adottata una simile soluzione.
Il Consigliere PALMAS fa presente che è necessario apportare una modificazione all'ultimo comma dell'articolo in discussione, nella parte compresa fra parentesi, in cui si dice: "secondo quanto stabilito dal precedente articolo 2", nel senso di sostituire le parole "dal precedente art. 2" con l'avverbio "precedentemente", in quanto l'articolo 2 citato in detto comma è riferito ad una precedente bozza di convenzione sostituita dalla attuale.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, dichiara che non è possibile invitare il risparmiatore valdostano a sottoscrivere azioni della costituenda Società S.A.V. per una semplice questione morale, prescindendo dalla convenienza economica di un simile investimento.
Osserva che alla difesa degli interessi morali, legati al fatto che la costruendo autostrada Quincinetto-Aosta attraversa il territorio della Regione, ha già provveduto la Regione entrando a far parte, nei modi più sopra illustrati, della costituenda Società S.A.V.
Ritiene che, in considerazione del puro reddito del capitale investito, sarebbe preferibile convogliare il risparmio valdostano piuttosto verso la sottoscrizione di titoli obbligazionari, non già verso la sottoscrizione di azioni della costituenda Società S.A.V.
Fa presente, in proposito, che nemmeno la Società ATIVA e la Società SITAV si erano dimostrate, in un primo tempo, molto entusiaste a sottoscrivere una parte del capitale azionario della costituenda Società S.A.V.
Rileva che è solo nella odierna seduta che per la prima volta viene sollevato il problema della partecipazione del capitale privato valdostano alla iniziativa della costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Ribadisce il concetto che, data la mancanza di un sufficiente reddito per i capitali investiti in titoli azionari della costituenda Società, sarebbe più opportuno consigliare i valdostani a sottoscrivere i titoli obbligazionari della Società stessa o, meglio ancora, a investire i propri risparmi in altre iniziative e attività di carattere turistico.
Riferisce che, da qualche parte, si era addirittura prospettata la possibilità di costruire l'autostrada Quincinetto-Aosta con soli capitali valdostani, costituendo una apposita Società.
Fa presente che a varie persone si era permesso, allora, di consigliare, - come torna a dichiararlo ora pubblicamente -, di utilizzare i capitali privati valdostani per la costruzione di alberghi, di impianti a attrezzature turistiche in grado di remunerare meglio i capitali investiti, soprattutto in considerazione del nuovo movimento turistico che interesserà la Valle d'Aosta in seguito all'apertura dei due trafori alpini del Gran San Bernardo e del Monte Bianco.
L'Assessore COLOMBO osserva che l'interesse che muove i gruppi finanziari privati a partecipare alla costituzione della Società SAV non è da ricercarsi nel reddito dei titoli azionari sottoscritti perché, se così fosse, detti gruppi privati non approverebbero la clausola dell'ultimo comma di cui all'articolo 19 della bozza di convenzione, che fa obbligo ai gruppi stessi di cedere, se richiesti, le loro azioni all'Amministrazione Regionale a prezzo da concordare o, in difetto, da determinare con una procedura di arbitrato.
Dichiara che i gruppi finanziari privati sono indotti a partecipare alla iniziativa per la costruzione della autostrada Quincinetto-Aosta dal fatto che sarà loro riservata, per legge, l'esecuzione di circa il 30% dei lavori di costruzione dell'autostrada stessa, mediante appalto a trattativa privata a prezzi medi approvati dall'ANAS.
Osserva che i capitali investiti dai gruppi privati saranno in questo modo convenientemente remunerati mediante gli utili conseguiti con la esecuzione di una parte delle opere autostradali, per cui, allo scadere del decennio dalla data di collaudo dell'autostrada Quincinetto-Aosta detti gruppi privati possono cedere, se richiesti, alla Regione, la quota parte dei titoli azionari da loro sottoscritta senza alcun loro pregiudizio finanziario.
Ribadisce che il risparmiatore privato valdostano ha senz'altro maggiore convenienza ad investire i propri capitali in titoli obbligazionari della costituenda Società S.A.V. - S.p.A., piuttosto che in titoli azionari, perché una parte degli utili di gestione della Società stessa dovranno essere devoluti per legge allo Stato, per cui i dividendi da distribuire agli azionisti saranno minori degli interessi spettanti sui titoli obbligazionari.
Ritiene che, discutendo di questi problemi economico-finanziari a cui sono interessati gruppi di potere monopolistici privati, bisogna evitare di farsi influenzare da una facile demagogia.
Il Consigliere PALMAS osserva che il capitale della costituenda Società S.A.V., anche se interamente versato, non servirà che in minima parte al finanziamento delle spese per la costruenda autostrada Quincinetto-Aosta.
Precisa che il finanziamento di detta opera sarà effettuato per 25 miliardi dagli Istituti di Credito che entreranno a far parte della costituenda Società, mediante lo sconto del contributo trentennale che lo Stato concederà per la esecuzione dell'opera stessa, e per gli altri 25 miliardi dai gruppi privati, mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari.
Fa presente che gli Istituti finanziari che entreranno a far parte della costituenda Società S.A.V. anticiperanno inoltre, alla Società stessa, le somme necessarie per il pagamento degli interessi sui titoli obbligazionari, nel periodo in cui l'autostrada non sarà ancora funzionante e non potrà dare degli utili di gestione.
Rileva che lo Stato non dà la concessione per la costruzione di autostrade se non a quegli Enti in grado di assumere l'impegno di anticipare, nei modi sopra esposti, i fondi necessari per la esecuzione delle opere.
Fa presente ancora che, se in Valle d'Aosta esistono dei gruppi finanziari privati in grado di assicurare l'intero versamento di una loro quota di capitale sociale, non esistono però gruppi finanziari privati in grado di garantire, con prestiti obbligazionari, il finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta per una somma dell'ordine di 25 miliardi, per cui l'ANAS, che deve approvare anche il piano finanziario per la esecuzione dell'opera, non potrebbe dare la concessione a questi gruppi privati.
Il Consigliere DUJANY chiede per quale motivo alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta sia riservata una quota di capitale pari al 27% dell'intero capitale sociale, mentre alla Società S.I.N.A. viene riservata una quota del 30% e ad altri Enti di minore importanza quote di capitale più ridotte.
Ritiene che la quota del 5% di capitale riservata alla Provincia di Torino non sia proporzionata all'interesse che detto Ente ha per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Il Consigliere PALMAS riferisce che, per la ripartizione delle quote di capitale fra i vari soci della costituenda Società S.A.V. si è tenuto conto del fatto che gli Enti pubblici, a parità di capitale sottoscritto, hanno rappresentanza doppia nel Consiglio di Amministrazione.
Fa presente che la Regione, in un primo tempo, per avere la maggioranza assoluta nel Consiglio di Amministrazione, si era di chiarata disposta a sottoscrivere una quota pari al 50% del capitale della costituenda Società, incontrando in merito la netta opposizione degli altri contraenti.
Osserva che i gruppi privati che entreranno nella costituenda Società, esclusa la Società S.I.N.A., sono gruppi finanziari valdostani, i quali, se uniranno il loro voto a quello della Regione potranno costituire una maggioranza valdostana in seno al Consiglio di Amministrazione della Società stessa.
Fa presente che la quota del 27% di capitale riservato alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta corrisponde al criterio di attribuire alla Regione n. 6 Consiglieri, su 15, in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società, per cui non e stato possibile sottoscrivere una quota inferiore.
Il Consigliere BONDAZ concorda con quanto dichiarato dall'Assessore Colombo sul fatto che i gruppi finanziari privati sono stati spinti ad entrare nella costituenda Società S.A.V. non dall'utile che deriverà dal capitale investito in titoli azionari, ma dalla possibilità di eseguire una parte dei lavori di costruzione dell'autostrada a condizioni vantaggiose.
Osserva, in proposito, che detti gruppi privati, fatta eccezione per la Società S.I.N.A., non si sono curati di avere elevate quote di partecipazione al capitale azionario, perché l'unica Società che indirettamente beneficerà degli utili derivanti dalla parziale esecuzione delle opere autostradali sarà appunto la Società S.I.N.A.
Ritiene che la Regione avrebbe potuto ottenere tutti i vantaggi previsti nella Convenzione, di cui si discute, con un intervento finanziario inferiore al 27% dell'intero capitale della costituenda Società S.A.V.
Dichiara che, a suo avviso, non riveste molta importanza avere una rappresentanza di 6 Consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione della Società stessa, in luogo di 4, perché il Consiglio di Amministrazione non potrà fare altro che dare esecuzione alla Convenzione, nella quale sono previste le modalità di intervento dei gruppi finanziari privati e i vantaggi che loro deriveranno dalla esecuzione parziale delle opere autostradali.
Chiede, pertanto, se questo fosse ancora possibile, di prendere in considerazione la riduzione della quota di partecipazione azionaria della Regione.
Osserva, in proposito, che l'Amministrazione Provinciale di Torino, pur avendo notevoli interessi a convogliare verso la Città di Torino il traffico turistico e commerciale proveniente dai due trafori alpini del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, ha richiesto di poter intervenire nella costituzione di detta Società con una quota del 5% del capitale sociale.
Rileva che la gestione delle autostrade private è, in genere, passiva, per cui, senza l'incentivo del contributo statale nessun gruppo privato assumerebbe l'iniziativa di costruire delle autostrade finanziando i relativi lavori.
Fa presente che gli Enti pubblici territoriali sono chiamati dallo Stato ad entrare nella costituzione di Società per la costruzione di autostrade allo scopo di offrire, in base alla legge 24.7.1961 n. 729, ai gruppi finanziari privati le necessarie garanzie per la emissione di prestiti obbligazionari per il finanziamento delle opere, garanzie che saranno a loro volta coperte dalla garanzia sussidiaria dello Stato.
Ritiene, pertanto, che la Regione, facendo pesare l'importanza della garanzia che dovrà offrire per l'emissione di prestiti obbligazionari necessari per il reperimento dei fondi per la costruzione dell'autostrada, avrebbe potuto fare diminuire l'onere finanziario derivante dalla sottoscrizione di una quota di capitale pari al 27% del capitale sociale, senza con questo porre delle remore alla costituzione della Società.
L'Assessore FOSSON ritiene molto importante che in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V. vi siano 6 rappresentanti dell'Amministrazione Regionale, in relazione alla maggioranza dei 2/3 prevista dall'ultimo comma dell'articolo 21 della bozza di Statuto per la validità delle deliberazioni concernenti materie di particolare interesse regionale.
Fa presente che, solo a questo scopo, e non per compiere un conveniente investimento azionario la Regione ha deciso di intervenire nella costituenda Società con una partecipazione finanziaria di 405 milioni di lire, partecipazione che, se raffrontata al costo complessivo dell'autostrada, non rappresenta per la Regione un onere finanziario eccessivo.
Il Consigliere PALMAS riferisce che gli altri interlocutori della Regione nella iniziativa in discussione cercavano di ridurre la partecipazione regionale al minimo possibile, appunto perché alla Regione della Valle d'Aosta venisse à mancare la possibilità di decidere in merito ai più importanti problemi, presenti e futuri, riguardanti la costruzione e là gestione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Rileva l'importanza delle deliberazioni per la cui validità è richiesta una maggioranza qualificata in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società, ai sensi degli articoli 15, 21 e 24 della bozza di Statuto testé approvata, per cui è stato necessario superare notevoli difficoltà per ottenere una partecipazione finanziaria della Regione atta ad assicurare il controllo regionale sulle principali deliberazioni sociali.
Riferisce che i sottoscrittori di azioni di serie B e di serie C cercavano di ridurre la partecipazione azionaria della Regione della Valle d'Aosta ad una quota quasi simbolica, necessaria per poter ottenere la garanzia regionale, a cui seguirà la garanzia sussidiaria dello Stato, sui prestiti obbligazionari emessi dalla costituenda Società.
Riferisce che gli azionisti di serie B e di serie C avevano dichiarato esplicitamente che a loro interessava la partecipazione alla costituenda Società di un Ente pubblico territoriale della Valle d'Aosta, anche diverso dalla Regione, al solo scopo di poter ottenere le citate garanzie.
Dichiara, pertanto, che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta deve intervenire nella costituenda Società con una sottoscrizione azionaria pari al 27% del capitale sociale, per poter esercitare un controllo effettivo in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V., anche se questo comporta un sacrificio economico non indifferente per la Regione.
L'Assessore GEX rileva che non si può porre sullo stesso piano l'interesse che ha la Provincia di Torino e l'interesse che ha la Regione Autonoma della Valle d'Aosta nella costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Rileva che la Provincia di Torino era grandemente interessata alla costruzione del tronco autostradale Torino-Quincinetto, onde convogliare verso il capoluogo del Piemonte tutto il traffico turistico e commerciale che sarebbe defluito attraverso la Valle d'Aosta dai due trafori alpini del Gran San Bernardo e del Monte Bianco, per cui si era preoccupata di intervenire finanziariamente nella Società ATIVA in modo tale da poter avere un effettivo controllo sulla esecuzione e sulla gestione dell'opera.
Osserva che la Provincia di Torino non ha più lo stesso interesse per il tronco autostradale Quincinetto-Aosta, per cui ha richiesto una partecipazione quasi solo simbolica alla costituenda Società S.A.V.
Fa presente che per la costruzione del tronco autostradale Quincinetto-Aosta gli interessi sono prettamente valdostani, riguardando la scelta del tracciato dell'autostrada, la questione della occupazione dei terreni, le garanzie da offrire sui prestiti obbligazionari, ecc., per cui è giusto che la Regione si assicuri la possibilità di un effettivo controllo sul futuro operato della costituenda Società.
Il Presidente, FILLIETROZ, propone che la seguente frase inclusa tra parentesi alla quartultima linea dell'ultimo comma dell'articolo in discussione: "(secondo quanto stabilito dal precedente articolo 2)" sia modificata come segue: "(secondo quanto stabilito precedentemente").
Il Consiglio concorda unanime sulla proposta del Presidente, FILLIETROZ.
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: venticinque) con la soprariportata proposta di modificazione fatta dal Presidente, Fillietroz.
Articoli 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 4 e 5 sono approvati: dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Articolo 6 - Il Presidente, FILLIETROZ, fa presente che le nomine dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V. saranno fatte in una prossima seduta di Consiglio.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, dichiara che il rinvio delle nomine dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V. è fatto per sua iniziativa, perché la votazione riguardante nomine di persone a rivestire determinate cariche pubbliche deve essere fatta a votazione segreta, mentre di fronte ad un problema così importante come quello in discussione è opportuno che ogni Consigliere assuma le proprie responsabilità con una votazione palese.
Osserva, in proposito, che vi potrebbero essere dei Consiglieri favorevoli alla approvazione della bozza di Convenzione in discussione, ma contrari alla nomina dei rappresentanti della Regione in seno al predetto Consiglio di Amministrazione proposti dalla Giunta, per cui procedendo in contemporanee votazioni, potrebbero sorgere delle difficoltà.
Su richiesta del Consigliere DUJANY, il Consigliere PALMAS precisa che il Presidente della costituenda Società sarà designato dalla Regione, mentre i membri del Consiglio di Amministrazione riservati alla Regione della Valle d'Aosta saranno nominati dalla Regione.
Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Articolo 7 - Il Consigliere BONDAZ osserva che la clausola dello articolo in discussione: "Si conviene di confermare il mandato e le cariche per un successivo triennio" è in contrasto con quanto stabilito dal Codice Civile e dall'articolo 17 della bozza di Statuto testé approvata e che recita testualmente: "Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili".
Dichiara di non ritenere necessaria una simile clausola, perché la unicità di indirizzo negli affari sociali durante la fase di costruzione delle opere è già insita nel contenuto generale della bozza di convenzione in discussione.
Il Consigliere PALMAS osserva che i vari interlocutori che hanno preso parte alla elaborazione della bozza di convenzione in discussione hanno tenuto particolarmente che venisse introdotta questa clausola, che costituisce un elemento autonomo non in contrasto con l'articolo 17 della bozza di Statuto.
Il Consigliere BONDAZ concorda nel ritenere la clausola in questione un elemento autonomo e, pertanto, non in contrasto con lo Statuto; ribadisce, tuttavia, di non ritenere necessaria detta clausola, perché dopo che siano stati redatti il progetto di massima, il progetto generale e il progetto esecutivo e dopo che siano stati iniziati i lavori, è evidente che vi sarà comunque una unicità di indirizzo negli affari sociali durante la fase di costruzione delle opere stesse.
Il Consigliere VESAN rileva l'imprecisione della dizione: "ove nel corso del mandato triennale del primo Consiglio di Amministrazione sia stata iniziata e non portata a termine la costruzione di uno o più tronchi autonomi"; ritiene che, per la chiarezza, sia meglio sostituire le parole "la costruzione di uno o più tronchi autonomi" con le parole "il compimento di molte opere", in modo che sia chiaro che i membri del primo Consiglio di Amministrazione siano confermati nel mandato e nelle cariche per un successivo triennio solo qualora, allo scadere del primo triennio, l'intero percorso dell'autostrada Quincinetto-Aosta non fosse ultimato.
Il Presidente, FILLIETROZ, osserva che la clausola in discussione deve essere intesa appunto nel senso indicato dal Consigliere Vesan.
Il Consigliere MONTESANO ritiene che non sia possibile, da un punto di vista legale, approvare la clausola in questione perché si verrebbe a ridurre la sovranità del Consiglio, vincolando fin d'ora la volontà futura del Consiglio Regionale, e ciò pur concordando che la bozza di Statuto testé approvata e la bozza di convenzione siano due atti autonomi e che, nella bozza di convenzione si possano introdurre delle clausole non contemplate nella bozza di Statuto.
L'Assessore GEX rileva che è nella natura di determinati atti amministrativi il vincolare nel futuro la volontà degli organi pubblici deliberanti.
Osserva, in proposito, che con la bozza di convenzione in oggetto si vincola la volontà futura del Consiglio Regionale non solo per quanto riguarda la clausola in discussione, ma per l'intera questione riguardante la costruzione e la gestione dell'autostrada Quincinetto-Aosta, nel senso che la durata della costituenda Società può essere prorogata fino al 2040.
L'Assessore CHANTEL dichiara che la clausola in discussione non deve essere intesa come un rinnovo del Consiglio di Amministrazione per altri tre anni, ma come una riconferma dei membri fino all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta.
Propone, pertanto, di modificare in tale senso la clausola in esame.
Il Consigliere BORDON osserva che l'urgenza che spinge la Giunta ad una sollecita approvazione degli atti riguardanti la costituzione della Società per la costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta non favorisce una proficua ed obiettiva discussione del problema, perché, ogni qualvolta da parte della minoranza consiliare si suggerisce delle opportune modificazioni ai testi predisposti dalla Giunta, si risponde che non è possibile accogliere le proposte per mancanza di tempo e perché così vogliono gli altri Enti interlocutori.
Dichiara di non essere d'accordo sulla clausola in discussione, che contempla la riconferma del primo Consiglio di Amministrazione fino all'ultimazione dei lavori di costruzione della autostrada stessa, perché questa clausola vincola per il futuro la volontà del Consiglio Regionale; dichiara di non concordare anche su altre clausole già approvate.
Osserva, però, che la minoranza consiliare si rende conto dello stato di necessità e di urgenza che ha assunto il problema della costruzione dell'autostrada, per cui si vede costretta ad approvare gli atti riguardanti la costituzione della Società di cui si tratta senza poter svolgere un proficuo intervento di collaborazione.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, dichiara che la clausola in discussione è stata espressamente voluta dagli altri Enti interlocutori della Regione nel problema riguardante la costituenda Società per la costruzione e la gestione dell'autostrada Quincinetto - Aosta.
In risposta al Consigliere, Bordon, osserva che allorquando si approvano, in sede di Consiglio, delle bozze di convenzione del genere di quelle in discussione può succedere che si abbia l'impressione che non sia più possibile, per vari motivi, apportare delle modificazioni a dette bozze di convenzione.
Informa che la bozza di convenzione di cui si tratta è il risultato di numerose altre precedenti proposte e bozze rivedute e corrette in seguito a laboriose trattative tra gli Enti interessati.
Osserva che non sarebbe stato possibile sottoporre all'esame del Consiglio le numerose bozze di convenzione non definitive, che sono state esaminate e rivedute dalla Giunta Regionale.
Il Consigliere BORDON, pur riconoscendo la validità delle obiezioni del Presidente della Giunta, ribadisce che, così agendo, si viene in un certo senso a diminuire l'autorità del Consiglio Regionale.
Il Consigliere PALMAS conferma che la clausola in discussione è stata espressamente voluta dagli altri Enti interlocutori della Regione e che, per ovviare parzialmente alle conseguenze della clausola stessa, la Regione ha voluto fare aggiungere all'articolo in esame il seguente comma: "Nel caso di impedimento alla prosecuzione del mandato a persone ricoprenti le cariche sociali nel periodo anzidetto, la sostituzione sarà effettuata con persone indicate dagli stessi soci di cui erano rappresentanti i predecessori".
Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articoli 8 e 9 - Si dà atto che gli articoli 8 e 9 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 10 - Il Consigliere DUJANY chiede che, per quanto previ sto dal secondo comma dell'articolo in discussione, per "Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta" sia stabilito che si intende il "Consiglio Regionale" in modo che i relativi provvedimenti siano di competenza del Consiglio.
Chiede, inoltre, che nel citato articolo sia introdotta una nuova clausola che faccia obbligo alla Regione di sentire Comuni interessati alla costruzione dell'autostrada prima di dare il benestare al progetto dell'opera.
Osserva, in proposito, che molti Comuni della Valle d'Aosta hanno interessi rilevanti connessi al tracciato e alla costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta, interessi che possono influire sul loro avvenire, per cui ritiene giusto che i Comuni possano esprimere il loro parere in merito.
Ritiene che, con l'approvazione del semplice progetto di massima, al Consiglio Regionale non vengano offerte garanzie circa il tracciato dell'autostrada stessa, perché un progetto di massima, prima di diventare progetto esecutivo, è suscettibile di modificazioni sostanziali, sulle quali il Consiglio Regionale non avrebbe più alcuna possibilità di esame.
Propone, pertanto, di introdurre nella bozza di convenzione in discussione norme più cautelative e più rassicuranti circa il problema del tracciato dell'autostrada.
Il Consigliere TREVES concorda su quanto espresso dal Consigliere Dujany circa l'opportunità di sentire il parere dei Comuni interessati in merito al tracciato dell'autostrada Quincinetto - Aosta.
Riferendosi al secondo comma dell'articolo in discussione, in cui si prevede che l'Amministrazione Regionale della Valle di Aosta assisterà la Società S.A.V. nella redazione del progetto di massima dell'autostrada, ribadisce la necessità di istituire un apposito Comitato tecnico, composto da tecnici qualificati, per controllare l'attuazione del progetto di massima e del progetto esecutivo, onde evitare per tempo che sorgano controversie e che si verifichino abusi nei confronti dei proprietari dei terreni da occupare.
Ritiene che l'Amministrazione Regionale debba salvaguardare gli interessi dei cittadini della Valle d'Aosta interessati dalla costruzione dell'autostrada di cui si tratta.
Precisa che il Comitato tecnico di cui propone la costituzione dovrebbe essere un organo indipendente dall'Ufficio tecnico della Regione e alle dipendenze dirette del Consiglio Regionale.
Propone ancora l'istituzione di una Commissione consiliare, che abbia, per delega, la possibilità di discutere con il sopracitato Comitato tecnico le questioni riguardanti l'autostrada non solo nella fase di elaborazione dei progetti, ma anche nella fase di esecuzione dei lavori, ai fini dell'applicazione delle clausole cautelative della convenzione.
L'Assessore CHANTEL, pur concordando con il Consigliere Dujany sull'opportunità di sentire il parere dei Comuni interessati in merito al tracciato dell'autostrada, dichiara che, per motivi di praticità e soprattutto di tempo, non è possibile accogliere detta proposta.
Osserva che attualmente non vi è ancora tra i vari Comuni della Regione quel senso della comunità regionale e dell'intesa generale che consentirebbe un tempestivo esame e una rapida discussione del tracciato dell'autostrada.
Ritiene, pertanto, che debba essere il Consiglio Regionale ad assumere ogni responsabilità circa il tracciato dell'autostrada e circa la difesa degli interessi dei vari Comuni e dei singoli cittadini, così pure in ordine anche alla posizione dei vari caselli autostradali.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, osserva che la impostazione proposta per la soluzione del problema dell'autostrada Quincinetto - Aosta apporterà indubbi vantaggi alla Regione, perché viene assicurata la possibilità per l'Amministrazione Regionale di influire circa la scelta del tracciato autostradale, l'ubicazione dei caselli, nonché circa le altre questioni relative alle espropriazioni e alla costituzione di nuove servitù.
Fa presente che, se l'autostrada di cui si tratta fosse, invece, costruita dall'ANAS o da una qualsiasi Società privata, la Regione non potrebbe avere molta voce in capitolo su tali questioni.
Esprime il parere che, se l'Amministrazione Regionale avesse chiesto ai vari Comuni interessati alla costruzione dell'autostrada di entrare a far parte della costituenda Società, probabilmente detti Comuni avrebbero declinato l'invito per ragioni finanziarie e adducendo il motivo che si tratta di problema di interesse e di competenza della Regione, la quale possiede maggior esperienza e organi tecnici più preparati a trattare del problema stesso.
Rileva che, anche se nella bozza di Convenzione in discussione non è prevista la richiesta del parere dei Comuni interessati alla costruzione dell'autostrada di cui si tratta, questo non pregiudica affatto alla Regione la possibilità di sentire in merito il parere di personalità e tecnici particolarmente esperti in campo amministrativo, tecnico e turistico, onde poter fare una sintesi delle varie esigenze e soluzioni prospettate.
Per quanto riguarda l'approvazione del progetto dell'autostrada, osserva che l'organo a cui compete l'approvazione definita del progetto è il Ministero dei Lavori Pubblici, che opera attraverso l'ANAS.
Ritiene però che, se gli organi tecnici della costituenda Società S.A.V. e la Regione della Valle d'Aosta predispongono un progetto di autostrada che, pur tenendo conto delle necessità locali, non contrasti con le norme e i criteri tecnici in vigore per la progettazione di tale opera, l'ANAS non solleverà grandi difficoltà per l'approvazione del progetto.
Dichiara che la Regione potrà seguire l'iter per l'approvazione di detto progetto presso l'ANAS, per tutelare anche in tale sede gli interessi della Valle d'Aosta.
Il Consigliere PAGE riferisce che nel Consiglio d'Amministrazione della Società per la costruzione dell'Autostrada Torino - Piacenza sono stati inclusi dei tecnici della Provincia di Torino allo scopo di difendere, in tale sede, gli interessi di detta Provincia.
Ritiene che anche la Regione della Valle d'Aosta dovrebbe seguire l'esempio della Provincia di Torino e fare includere in organi della costituenda Società SAV - S.p.A. dei tecnici competenti, onde togliere molte responsabilità al Consiglio Regionale proprio in sede di elaborazione dei progetti di costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta.
Il Consigliere DUJANY ritiene che non sia impossibile sentire i Sindaci dei Comuni interessati circa il problema della costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta.
Precisa di avere chiesto solo che sia sentito il parere delle Amministrazioni Comunali interessate e non che sia risolto il problema dell'autostrada in accordo con le Amministrazioni Comunali.
Ribadisce l'opportunità di sentire il parere dei Comuni interessati in merito ad un così importante problema, dalla cui soluzione può dipendere il futuro sviluppo di molti dei Comuni stessi.
Aggiunge che, se non si vuole includere nella bozza di Convenzione in discussione una apposita clausola in merito, l'Amministrazione Regionale dovrebbe, comunque, assumere l'impegno di richiedere questo parere, come già accennato dal Presidente della Giunta.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, osserva che, non appena i Sindaci dei Comuni interessati saranno venuti a conoscenza dei primi elementi del progetto di massima dell'autostrada Quincinetto - Aosta, si faranno premura di fare sentire la loro voce presso l'Amministrazione Regionale.
Il Consigliere DUJANY conferma la sua perplessità di approvare l'articolo in discussione perché ritiene che, con l'approvazione del semplice progetto di massima dell'autostrada Quincinetto - Aosta, il Consiglio Regionale non sia sufficientemente garantito su possibili modificazioni sostanziali del tracciato stradale definitivo approvato dall'ANAS.
Osserva che, nella questione della costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta, vi sono in gioco interessi rilevanti che superano il limite territoriale dei Comuni interessati e della stessa Regione della Valle d'Aosta.
Dichiara, pertanto, che si asterrà dalla votazione per l'approvazione dell'articolo in discussione.
Il Consigliere BONDAZ osserva che l'articolo in discussione è uno dei più importanti articoli di tutta la bozza di Convenzione, appunto perché nello stesso articolo si stabilisce che il progetto di massima dell'autostrada Quincinetto - Aosta deve essere sottoposto al benestare dell'Amministrazione Regionale prima di essere sottoposto all'esame, per l'approvazione, del Consiglio di Amministrazione della costituenda Società e al successivo inoltro agli organi competenti.
Dichiara che un progetto di massima, anche per il modo con cui viene sovente redatto, non contiene tutti gli elementi necessari per poter esprimere un giudizio sulla costruzione di una determinata opera, tanto più che il progetto di massima stesso è soggetto, per sua natura, a subire delle modificazioni sostanziali, prima della redazione del progetto definitivo.
Ritiene, pertanto, che non solo il progetto di massima, ma anche il progetto generale esecutivo dell'autostrada Quincinetto - Aosta, debba essere sottoposto al benestare dell'Amministrazione Regionale, in modo che il Consiglio possa esaminare ed approvare il tracciato definitivo dell'autostrada, nonché il numero e l'ubicazione dei caselli.
L'Assessore MANGANONI ritiene che i Sindaci dei Comuni interessati all'autostrada Quincinetto - Aosta si faranno premura di fare sentire la loro voce presso l'Amministrazione Regionale, anche attraverso i Consiglieri regionali delle varie zone della Valle d'Aosta.
Aggiunge che l'Amministrazione Regionale potrebbe chiedere ai Comuni di esprimere il loro parere in merito all'autostrada Quincinetto - Aosta e di avanzare le loro richieste in merito ad eventuali modificazioni, in modo che la Regione possa avere una visione più vasta del problema.
Riferisce che un Comune della Valle d'Aosta ha già, deliberato di essere sentito dall'Amministrazione Regionale circa il tracciato dell'autostrada attraversante il proprio territorio.
Osserva che tutti gli altri Comuni potrebbero assumere una analoga deliberazione in merito oppure richiedere, per mezzo di lettera, di essere sentiti sul problema stesso dall'Amministrazione Regionale, la quale, in un secondo tempo, potrebbe comunicare loro fino a che punto è stato possibile tenere conto delle richieste avanzate.
Il Presidente FILLIETROZ, rispondendo al Consigliere Dujany, dichiara che per Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, nell'articolo in discussione si deve intendere il Consiglio Regionale.
Il Consigliere TREVES dichiara che sarebbe bene trasmettere a tutti i Comuni interessati alla costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta una copia del progetto di massima, in modo da poter sentire il parere dei Comuni stessi sul tracciato autostradale e sull'ubicazione dei vari caselli.
Osserva che nessuno è più qualificato dei Comuni interessati per fornire delle utili indicazioni su eventuali modifiche da apportare al progetto.
Il Consigliere DUJANY chiede con quali modalità l'Amministrazione Regionale assisterà la Società SAV - S.p.A nella redazione del progetto di massima.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, allo scopo di togliere quelle giuste preoccupazioni che possono derivare da un benestare dell'Amministrazione Regionale su un progetto di massima, ritiene opportuno precisare che detto benestare debba essere dato sul progetto definitivo.
Comunica che, a tale scopo, la Giunta intende proporre una variante all'articolo 15 della bozza di Convenzione in discussione nel senso che il terzo capoverso del comma secondo del citato articolo ("introduzione - sempre in sede di esecuzione - di varianti alla progettazione di massima eseguita") sia modificato come segue: "introduzione - sempre in sede di esecuzione - di piccole varianti alla progettazione di massima eseguita", in modo da evitare che il progetto di massima subisca delle sostanziali modifiche.
Esprime il parere che il progetto di massima, nel caso specifico dell'autostrada Quincinetto - Aosta, sia un documento contenente sufficienti elementi tecnici riguardanti il tracciato autostradale, il numero e l'ubicazione dei caselli atti a consentire un esauriente esame del tracciato stesso da parte del Consiglio Regionale.
Il Consigliere BONDAZ osserva che il progetto generale differisce in genere dal progetto definitivo.
Dichiara, però, che il progetto generale costituisce tuttavia un documento che, per elementi e dati tecnici, si presta bene a un approfondito esame del problema e offre al Consiglio Regionale quelle garanzie riguardanti la scelta definitiva del tracciato, l'ubicazione e il numero dei caselli, nonché quelle garanzie che un progetto di massima non può dare.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, osserva che, per interpretare compiutamente il comma in discussione è necessario esaminare il comma stesso nella sua stesura completa, nella quale si dice che il progetto di massima che sarà sottoposto al benestare dell'Amministrazione Regionale dovrà prevedere il tracciato stradale nonché il numero e l'ubicazione dei caselli.
Esprime, pertanto, il parere che per progetto di massima, in questo caso, si debba intendere un qualcosa di definitivo su cui il Consiglio Regionale possa pronunciarsi.
Il Consigliere BONDAZ osserva che l'esperienza insegna che i progetti di massima di opere stradali sono suscettibili di notevoli modificazioni, soprattutto quando i progetti di massima sono redatti allo scopo di avere una prima visione organica di un determinato problema; pertanto ritiene prudente stabilire che il Consiglio Regionale dia il suo benestare al progetto generale della costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta.
Ribadisce che il progetto di massima, anche contenendo l'indicazione del tracciato e l'ubicazione e il numero dei caselli, non può offrire garanzie sufficienti per un parere definitivo da parte del Consiglio Regionale.
Osserva ancora che, da un punto di vista pratico, se il Consiglio dovesse pronunciarsi sul progetto generale, vi sarebbe anche, nel frattempo, la possibilità di sentire il parere dei Comuni interessati sul progetto di massima.
Il Consigliere PALMAS osserva che sovente, nella elaborazione di convenzioni analoghe a quella di cui si discute, sono introdotte dei termini ai quali, in una successiva interpretazione, vengono assegnati dei significati che vanno oltre le intenzioni di coloro che hanno predisposto gli atti.
Fa presente che nella legge 24.7.1961, n. 729, concernente un piano di nuove costruzioni stradali e autostradali si parla solo di progetti di massima e di progetti esecutivi, senza fare alcun cenno ai progetti generali.
Precisa che, per ottenere la concessione per la costruzione e l'esercizio delle autostrade, le Società concessionarie debbono presentare al competente Ministero dei Lavori Pubblici il progetto di massima dell'autostrada, con allegata una planimetria in scala 1:25.000 sulla quale sia indicato il tracciato, il numero dei caselli e la loro ubicazione.
Fa presente che, solo dopo aver ottenuto la concessione, le Società concessionarie procederanno alla elaborazione dei progetti esecutivi da sottoporre nuovamente all'approvazione dell'ANAS.
Per quanto riguarda l'autostrada Quincinetto-Aosta, riferisce che, ai fini di poter esercitare un controllo sul tracciato autostradale, sul numero e sulla ubicazione dei caselli, la Giunta Regionale ha ritenuto sufficiente che venisse sottoposto al benestare del Consiglio Regionale il progetto di massima, in quanto in questo tipo di progetto dovrebbero essere previsti gli elementi tecnici necessari per un serio esame del problema.
Ritiene che, estendendo alla bozza di convenzione in discussione il concetto previsto nella sopracitata legge n. 729, si possa considerare il progetto generale cui si fa cenno nella bozza di convenzione stessa come corrispondente al progetto di massima previsto nella citata legge.
L'Assessore FOSSON, dopo aver ribadito che alla Regione interessa di effettuare un controllo sul tracciato dell'autostrada Quincinetto-Aosta, sul numero dei caselli e sulla loro ubicazione, ritiene opportuno, al fine di evitare ogni equivoco, che venisse sottoposto al benestare dell'Amministrazione Regionale non solo il progetto di massima, ma anche il progetto generale.
Propone, pertanto, che la clausola in discussione sia formulata come segue: "In particolare, l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta assisterà la S.A.V. - S.p.A. nella redazione dei progetti di massima e generale i cui tracciati, con il numero dei caselli e la loro ubicazione saranno sottoposti al suo benestare prima di essere portati all'esame per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società ed al loro successivo inoltro agli Organi concedenti".
Il Consigliere VESAN rileva che vi possono essere diversi tipi di progetti di massima, alcuni redatti in scala 1:25.000, altri redatti in scala 1:10.000 o 1:5.000 o, addirittura, in scala 1:2.000.
Esprime il parere che, senza modificare la dizione "progetto di massima", si potrebbe precisare che detto progetto deve essere redatto in scala non superiore a 1:5.000.
Osserva che un progetto di massima redatto in scala 1:5.000 deve contenere tutti gli elementi tecnici necessari per un preciso esame del tracciato autostradale e del numero e della ubicazione dei caselli.
Il Presidente, FILLIETROZ, fa presente che non è prescritto che il progetto di massima da presentare all'ANAS per ottenere la concessione per la costruzione, e la gestione di una autostrada debba essere redatto in scala 1:5.000; pertanto, per rendere più sicuro l'esame del tracciato dell'autostrada Quincinetto - Aosta, ritiene opportuno prescrivere che anche il progetto generale debba essere sottoposto al benestare dell'Amministrazione Regionale.
Il Presidente della giunta, MARCOZ, rileva che, obbligando la costituenda Società S.A.V. a sottoporre al benestare dell'Amministrazione Regionale il progetto generale dell'autostrada, potrebbe derivare un notevole aumento delle spese di progettazione, in quanto il Consiglio Regionale potrebbe richiedere delle modificazioni non indifferenti al progetto generale.
Questo aggravio di spesa, - egli aggiunge -, non potrebbe verificarsi se la Regione approvasse il solo progetto di massima, perché i progettisti si atterrebbero anche nella progettazione generale alle direttive imposte dal Consiglio Regionale.
Il Consigliere BONDAZ ribadisce che, ai sensi della bozza di convenzione in discussione, vi sono tre tipi di progetti dell'autostrada e, precisamente, il progetto di massima, il progetto generale ed il progetto esecutivo.
Osserva che all'ANAS, la cui competenza circa l'approvazione dei progetti dell'autostrada si estende dal progetto di massima al progetto esecutivo, persegue fini ben diversi in sede di esame del progetto di massima, in quanto l'ANAS in tale sede deve esprimere un giudizio sulla idoneità tecnica della progettata opera ai fini della concessione.
Rileva che gli interessi dell'Amministrazione Regionale in detta materia sono diversi da quelli dell'ANAS, in quanto la Regione deve anche esaminare se il progetto dell'opera sia corrispondente a ben determinati interessi locali.
Ritiene pertanto che stabilendo che il progetto generale debba essere approvato dal Consiglio, il Consiglio Regionale sarebbe maggiormente cautelato in ordine agli interessi locali.
Pur dando atto delle giuste preoccupazioni del Presidente della Giunta circa un possibile aumento delle spese di progettazione nel caso che il benestare dell'Amministrazione Regionale debba essere dato sul progetto generale, ritiene che, di fronte ad una opera così imponente come l'autostrada Quincinetto-Aosta, un aumento anche dell'ordine di 100 milioni non avrebbe una grande incidenza sul costo totale dell'opera.
D'altra parte, - egli aggiunge -, il Consiglio Regionale, che per la soluzione di questo problema deve assumere delle grandi responsabilità, avrebbe maggiore possibilità di tutelare convenientemente gli interessi dei cittadini valdostani e della Valle d'Aosta in genere in ordine alla costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta se potesse prendere in esame il progetto generale in luogo del progetto di massima.
Il Consigliere PALMAS ritiene che si possa modificare la clausola in discussione nel senso di fare sottoporre al benestare dell'Amministrazione Regionale non solo il progetto di massima ma anche il progetto generale, senza che questa modificazione rimetta in discussione l'intero problema di fronte agli altri Enti che entreranno a far parte della costituenda Società S.A.V.
Il Consigliere TREVES osserva che, se l'Amministrazione Regionale compierà già un attento esame del progetto di massima, dando determinati suggerimenti ai progettisti, non vi saranno più molte modificazioni da apportare al progetto generale, per cui non dovrebbe nemmeno verificarsi un eccessivo aggravio delle spese di progettazione.
Il Consigliere MONTESANO, dopo aver ricordato che il Consigliere Page nella seduta mattutina ha affermato che la Società ATIVA aveva già predisposto un progetto di massima per il prolungamento dell'autostrada Torino-Quincinetto fino a Verrès, rileva che, ai sensi dell'articolo 14 della bozza di Convenzione in discussione, detta Società dovrebbe mettere a disposizione della costituenda Società S.A.V. gli elementi di studio già elaborati per la costruzione del tronco autostradale Quincinetto-Verrès.
Ritiene pertanto che il Consiglio potrebbe prendere in esame fin d'ora il progetto di massima di questo primo tronco autostradale, rinviando a data successiva l'esame del progetto di massima del tronco Verrès-Aosta, non appena detto progetto sarà stato elaborato.
Segue una breve discussione sul tipo di progetto di massima già trasmesso all'ANAS in allegato alla domanda di concessione per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta e sulla migliore formulazione della clausola in esame; alla discussione prendono parte il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori FOSSON e GEX e i Consiglieri DUJANY e BONDAZ.
Concludendo la discussione, l'Assessore FOSSON propone che il secondo comma dell'articolo in esame sia così formulato: "In particolare, l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta assisterà la S.A.V. S.p.A. nella redazione dei progetti di massima e generale i cui tracciati con il numero dei caselli e la loro ubicazione saranno sottoposti al suo benestare prima di essere portati all'esame per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società e al loro successivo inoltro agli Organi concedenti".
Il Consigliere DUJANY raccomanda alla Giunta Regionale di sottoporre quanto prima al Consiglio la nomina degli appositi organi tecnici che assisteranno la Società S.A.V. nella redazione dei progetti di cui si tratta.
Si dà atto che l'articolo 10 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 11 - Il Consigliere TREVES propone di inserire nella bozza di convenzione in esame una apposita clausola che contempli condizioni tariffarie di favore per gli autoveicoli con targa della Regione Autonoma della Valle d'Aosta che transiteranno sulla costruenda autostrada Quincinetto-Aosta.
Il Presidente, MARCOZ, dichiara che la Giunta Regionale, dato il non elevato numero di automezzi esistenti nella Regione, ritiene di poter ottenere condizioni vantaggiose per gli autoveicoli di cui si tratta.
Il Consigliere TREVES raccomanda che, per lo svolgimento dei compiti di cui si parla nell'articolo 11, sia data la assoluta precedenza ai tecnici specializzati residenti in Valle di Aosta e alle maestranze locali, sia per quanto riguarda la redazione dei progetti sia per quanto riguarda la realizzazione dell'opera.
Rispondendo al Consigliere Montesano, l'Assessore GEX precisa che, in base alle clausole dell'articolo in discussione, la Società S.I.N.A. potrà assumere alle proprie dipendenze tecnici professionisti locali oppure potrà affidare incarichi a tecnici professionisti locali per lo svolgimento dei compiti di cui si tratta.
Si dà atto che l'articolo 11 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Articolo 12 - II Consigliere MONTESANO propone che l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 12 sia modificata come segue: "nonché di un Vice-Direttore da scegliersi fra i nominativi designati dall'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta".
Sulla formulazione della modificazione proposta dal Consigliere Montesano segue breve discussione alla quale prendono parte il Presidente, FILLIETROZ, e i Consiglieri PALMAS e DUJANY; al termine della discussione il Presidente, Fillietroz, propone la seguente formulazione: "nonché di un Vice-Direttore da nominare su designazione dell'Amministrazione Regionale della Valle di Aosta".
Si dà atto che l'articolo 12 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto) con la soprariportata modificazione.
Articolo 13 - L'Assessore FOSSON osserva che l'articolo in discussione interessa unicamente la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Propone, pertanto, di sostituire le parole "delle autostrade", al quarto rigo dell'articolo stesso, con le parole "della autostrada", in modo che sia chiaro che si parla della sola autostrada Quincinetto-Aosta.
Il Consigliere MONTESANO dichiara di non concordare sulla proposta fatta dall'Assessore Fosson perché nel presente articolo, trattando di autostrade, al plurale, si ribadisce il concetto già contenuto nelle premesse della bozza di convenzione, in cui si dice che lo scopo della costituenda Società S.A.V. è di realizzare una autostrada che colleghi i valichi dei trafori alpini del Gran San Bernardo e del Monte Bianco e le maggiori località climatiche e turistiche della Valle d'Aosta alla rete autostradale nazionale.
Il Consigliere BORDON dichiara di condividere il parere espresso dall'Assessore Fosson; fa presente che, in effetti, sinora il Consiglio ha sempre solo discusso dell'autostrada Quincinetto - Aosta e non del suo prolungamento fino ai trafori dei citati valichi alpini.
Il Presidente, FILLIETROZ, rileva che le clausole dell'articolo in discussione si riferiscono solo alla costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Il Consigliere MONTESANO ribadisce di essere contrario allo emendamento proposto dall'Assessore Fosson perché si verrebbe a violare le finalità della bozza di convenzione.
Dichiara che si asterrà dalla votazione per l'approvazione dell'emendamento di cui si tratta.
Il Presidente, MARCOZ, rileva che l'emendamento proposto dall'Assessore Fosson non tende a modificare l'oggetto sociale della costituenda Società S.A.V., di cui già tanto si è discusso nella seduta del mattino, in ordine ai possibili sviluppi futuri dell'attività sociale della S.A.V.
Ritiene che, esaminando il presente articolo nel suo complesso e tenendo conto soprattutto della citata data del 31 dicembre 1962, si debba concludere che effettivamente i redattori della bozza di convenzione in discussione abbiano inteso riferirsi alla costruzione della sola autostrada Quincinetto-Aosta, come del resto si sono riferiti alla costruzione di questa sola autostrada in altre clausole della bozza di convenzione.
Non è infatti possibile, - egli aggiunge -, che entro il 31 dicembre 1962 si possano inoltrare ai competenti Organi ministeriali le domande di concessione per la costruzione di altri tronchi autostradali in Valle d'Aosta, quando è ancora dubbio che entro tale data sia possibile perfezionare la pratica di concessione per l'autostrada Quincinetto-Aosta in ordine soprattutto alla necessità di assicurare l'equilibrio economico della Società per tutta la durata della Società medesima.
Ribadisce pertanto il suo convincimento che nell'articolo in discussione la introduzione delle parole "delle autostrade" al plurale, sia da ritenersi dovuta ad un errore materiale.
il Consigliere MONTESANO conferma il suo parere soprariportato.
Ritiene pertanto, anche per evitare di rimettere in discussione l'intero problema, che non sia opportuno modificare l'articolo 13 nel senso proposto dal Consigliere Fosson.
L'Assessore GEX dichiara di concordare sulla osservazione fatta dal Consigliere Montesano, in quanto l'articolo in discussione deve essere considerato in modo organico nella bozza di convenzione in cui prevista, appunto, la possibilità di costruire altri tronchi autostradali, oltre al tronco Quincinetto-Aosta.
Osserva, in proposito, che all'articolo 21 della bozza di convenzione stessa si dà la facoltà al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V. di compiere tutti quegli atti necessari per l'ottenimento della concessione per la costruzione di altri tronchi autostradali in Valle d'Aosta, compresa la approvazione dei relativi progetti di massima per la quale non è più necessario il benestare del Consiglio Regionale in relazione alle clausole di cui al sopracitato articolo 21 della presente bozza di convenzione.
Ritiene che ai membri del Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V., nominati dal Consiglio Regionale, dovrebbe essere affidato il mandato preciso di non approvare altre domande di concessione per la costruzione di nuovi tronchi autostradali in Valle d'Aosta all'infuori della domanda di concessione del tronco Quincinetto-Aosta, in modo che la volontà di detti membri sia specificatamente vincolata in tal senso.
Il Consigliere BONDAZ rileva che accogliendo l'emendamento proposto dall'Assessore Fosson si ridurrebbero notevolmente le future possibilità della costituenda Società S.A.V. in ordine alla costruzione di ulteriori tronchi autostradali in Valle d'Aosta e che potrebbero essere create delle difficoltà per l'approvazione definitiva della bozza di convenzione.
Dichiara, pertanto, di concordare sulle considerazioni fatte dal Consigliere Montesano.
Il Consigliere BORDON ribadisce che finora, nella discussione della bozza di convenzione di cui si tratta, si è sempre fatto riferimento alla costruzione della sola autostrada Quincinetto-Aosta.
Fa presente che la costruzione di ulteriori tronchi autostradali in Valle d'Aosta solleverebbe problemi molto complessi e delicati, che non è possibile affrontare seduta stante.
Ritiene che, approvando l'articolo in discussione nella sua stesura originaria, potrebbe verificarsi il caso che il Consiglio Regionale trovi, in seguito, limitata la propria libertà d'azione per quanto riguarda l'esecuzione di ulteriori tronchi autostradali in Valle d'Aosta, soprattutto del tronco Aosta-Courmayeur.
Segue breve discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori GEX, FOSSON, COLOMBO e i Consiglieri BONDAZ, BORDON, MONTESANO e PALMAS.
Al termine della discussione, il Consigliere BORDON conferma che si asterrà dalla votazione per l'approvazione dell'articolo in esame perché, approvando l'articolo stesso, si dà la facoltà al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V. di approvare, - anche se con il voto favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione -, la richiesta di concessione per la costruzione e la gestione del tronco autostradale Aosta-Courmayeur e il relativo progetto esecutivo dell'opera, prescindendo da ogni benestare da parte del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta.
L'Assessore FOSSON, in relazione alle obiezioni fatte allo emendamento da lui proposto, dichiara di ritirare l'emendamento stesso e di astenersi dalla votazione per l'approvazione dell'articolo 13 in quanto ritiene che dette obiezioni non trovino valida giustificazione né specifico riferimento all'articolo stesso.
Si dà atto che l'articolo 13 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nella sua formulazione originaria (Consiglieri presenti: trentuno; Consiglieri votanti e favorevoli: ventinove; astenutisi dalla votazione il Consigliere Bordon e l'Assessore Fosson).
Articolo 14 - L'Assessore GEX osserva che, per motivi di maggiore chiarezza, sarebbe opportuno aggiungere all'ultimo comma dell'articolo in discussione, dopo il verbo "assumerà", le parole "o incaricherà", in modo da dare la possibilità alla Società cui sarà affidata la direzione esecutiva dei lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta, di assumere oppure di incaricare professionisti e maestranze domiciliati in Valle d'Aosta, a seconda dei casi.
Si dà atto che l'articolo 14 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con la modificazione proposta dall'Assessore Gex (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 15 - L'Assessore GEX, allo scopo di eliminare alcune perplessità che sono emerse nel corso della discussione della bozza di convenzione di cui si tratta, in ordine a possibili successivi varianti al progetto sottoposto al benestare del Consiglio Regionale, propone che il secondo capoverso del 2° comma dell'articolo stesso, sia modificato come segue: "- introduzione, sempre in sede di esecuzione, di piccole varianti alla progettazione di massima eseguita", in modo che sia precisato che, in sede di esecuzione, non si possano apportare sostanziali varianti al progetto stesso.
Il Consigliere TREVES insiste sulla necessità di una proficua collaborazione tra il Comitato Tecnico Consultivo previsto dal presente articolo e l'organo tecnico regionale da lui proposto e incaricato di assistere, per conto della Regione, alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Il Consigliere DUJANY ritiene opportuno che il Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui si tratta debba essere scelto dal Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V., sentita l'ANAS e d'accordo con l'Amministrazione Regionale.
Propone, pertanto, di apportare una modifica in tale senso all'articolo in discussione.
L'Assessore GEX, pur rendendosi conto della preoccupazione dal Consigliere Dujany, dichiara di ritenere che non sia il caso di modificare l'articolo 15 perché le funzioni del Comitato Tecnico Consultivo hanno una importanza relativa, tanto che la stessa sua costituzione è subordinata alla accertata effettiva necessità.
Riferisce, d'altra parte, che nelle convenzioni tipiche già approvate dall'ANAS per la costituzione di Società autostradali analoghe a quella di cui si discute, la nomina del Presidente del Comitato Tecnico Consultivo è di competenza della sola ANAS.
Ritiene che, essendo previsto, nella bozza di convenzione in esame, che il Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui si tratta deve essere scelto dal Consiglio di Amministrazione della costituenda Società SAV dopo aver sentito in merito anche l'Amministrazione Regionale, la Regione sia sufficientemente cautelata.
Il Consigliere TREVES osserva che, anche se non si dovesse procedere alla costituzione del Comitato Tecnico Consultivo in questione, la Regione sarebbe comunque presente, con il suo organo tecnico, tanto nella fase di progettazione, quanto nella fase di esecuzione dei lavori dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Si dà atto che l'articolo 15 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la seguente modificazione proposta dall'Assessore Gex al secondo capoverso del secondo comma dell'articolo stesso (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno): ''introduzione, sempre in sede di esecuzione, di piccole varianti alla progettazione di massima eseguita".
Articolo 16 - Il Consigliere PALMAS rileva che, ai sensi dell'articolo in discussione, l'esecuzione di parte dei lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta sarà appaltata a licitazione privata ad Imprese locali e non locali aventi i requisiti richiesti dall'ANAS per tali tipi e tali importi di lavori, mentre l'esecuzione di un'altra parte dei lavori sarà affidata a trattativa privata ad Imprese di provata capacità proposte dalla Società SINA.
Il Consigliere VESAN osserva che l'articolo in discussione costituisce una deroga alle norme generali della legislazione vigente in materia di appalto di opere pubbliche, le quali non consentono che i lavori siano affidati nella forma prevista dall'articolo stesso.
L'Assessore COLOMBO fa presente che le disposizioni speciali in esame sono previste da particolari norme legislative concernenti la costruzione di autostrade.
Si dà atto che l'articolo 16 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 17 - Il Consigliere DUJANY, - dopo aver osservato che l'articolo 17 è uno degli articoli fondamentali per quanto riguarda la difesa degli interessi locali, - dichiara che, a suo giudizio, le norme dell'articolo stesso non costituiscono un valido strumento per la difesa degli interessi dei proprietari agricoli valdostani.
Invita la Giunta a studiare una più chiara formulazione del l'articolo in discussione, in modo che la Regione possa agire con più efficacia nella difesa degli interessi locali di cui si tratta.
Il Presidente, MARCOZ, riferisce che la questione riguardante l'indennità di espropriazione dei terreni necessari per la costruzione dell'autostrada e di ogni opera accessoria è stata una delle sue prime preoccupazioni, fin dalla data della sottoscrizione della domanda di concessione trasmessa al competente Ministero.
Aggiunge che, fin da allora, aveva dichiarato ai rappresentanti degli altri Enti interessati alla costituzione della Società S.A.V. che la Regione sarebbe stata molto rigida su questo punto.
Fa presente che, fin da allora, egli aveva pensato che nel fissare la indennità di espropriazione dei terreni di cui si tratta si sarebbe dovuto tenere conto non solo del valore reale dei terreni stessi, ma anche dei danni indiretti derivanti da un inevitabile aggravamento delle servitù prediali o dalla necessità di istituire nuove gravose servitù prediali, nonché del deprezzamento delle proprietà dovuto alla suddivisione o alla diminuzione di superficie delle proprietà stesse.
Osserva, però, che dal punto di vista giuridico non sarebbe stato possibile includere nella presente bozza di convenzione una clausola che facesse obbligo alla costituenda Società S.A.V. di corrispondere una indennità di espropriazione basata non sul valore reale dei terreni, ma anche sulla valutazione dei danni indiretti, per cui si è dovuto aggirare questo ostacolo giuridico giungendo alla attuale formulazione dell'articolo in discussione.
Ritiene che le clausole dell'articolo stesso siano tali da garantire una efficace difesa degli interessi dei cittadini valdostani, proprietari dei terreni da occupare dalla sede dell'autostrada e dalle opere accessorie.
Rileva che, con le clausole in questione, la costituenda Società S.A.V. assume l'impegno di comporre equamente eventuali contrasti di interessi con i proprietari dei terreni prima di iniziare la procedura di espropriazione, evitando di costringere i proprietari stessi a far redigere costose perizie di parte e, soprattutto, a dover sottostare alla determinazione delle indennità di esproprio mediante perizie giudiziarie, non sempre favorevoli ai proprietari dei terreni.
Inoltre, - egli aggiunge -, dal momento che la Regione è rappresentata nel Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V. con un numero di membri quasi determinante, sarà possibile agire concretamente in tale sede per ottenere delle eque indennità di espropriazione.
Ricorda che, di recente, ebbe ad interessarsi proficuamente per fare corrispondere ai proprietari dei terreni della zona di Bosses delle soddisfacenti indennità di espropriazione di terreni occupati dalla sede della strada di allacciamento all'imbocco del Traforo del Gran San Bernardo.
Ritiene quindi che l'Amministrazione Regionale sia riuscita ad ottenere delle clausole soddisfacenti per quanto riguarda la questione delle indennità di espropriazione dei terreni da occupare dalla sede dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Il Consigliere MACHET dichiara, in proposito, quanto segue:
"Con l'assicurazione degli organi competenti circa l'ammodernamento della strada statale 26, senza il quale una nuova arteria a pagamento potrebbe pregiudicare l'interesse della Valle, parmi non ci siano più motivi di incertezza nell'accettare l'autostrada e, quindi, lo statuto e la bozza di convenzione per la. costituenda Società. Dopo aver sentito il parere di numerosi contadini, - di quella classe, cioè, che in ogni opera sempre deve dare -, ebbene ho avuto la convinzione che non siano contrari alla sua realizzazione dell'autostrada perché sono giunti a capire che dal sacrificio di pochi deriverà il benessere generale. Questa comprensione deve essere un motivo di più per far sì che i loro sacrifici siano ridotti al minimo. Le preoccupazioni di coloro che avranno i terreni occupati o danneggiati sono diverse.
Preoccupazioni giustificate a causa anche dello spezzettamento delle proprietà e della misera entità delle aziende agricole, molte delle quali, tra occupazione, vincoli, e rimanenti strisce praticamente inservibili, sia per l'impossibilità di irrigarle, sia per il percorso che dovranno fare per accedervi saranno completamente annientate.
Quindi occorre un prezzo equo per i terreni occupati nonché per quelli danneggiati.
Il tracciato dell'autostrada dovrebbe essere seguito da vicino e con la massima cura da parte dell'Amministrazione Regionale, sia per gli attraversamenti e l'ubicazione dei caselli, per arrecare il minor danno possibile alle proprietà.
Per quanto riguarda i caselli, mi risulta che i Sindaci dei Comuni di Chambave; Verrayes, St. Denis e Fenis hanno fatto una richiesta al Presidente della Giunta affinché si tenga in considerazione la necessità di fare un casello di uscita a Chambave, in relazione anche alla carrozzabile di Verrayes che raccorda Nus ed a quelle costruende che allacceranno Chambave-Verrayes-St. Denis con Torgnon e, quindi, con la Valle del Marmore, che porterà un incremento turistico notevole in queste zone. Da quanto esposto spero che la loro richiesta sia presa in considerazione. Non ho fatto alcun rilievo riguardo alla bozza dello statuto, che ho votato. Mi permetto di esprimere il mio modesto parere riguardo all'articolo 17 della bozza di convenzione. Parmi che, se i due primi commi del suddetto articolo danno l'assicurazione di proteggere i proprietari dei terreni, il terzo ne attenua la portata, poiché penso che non si dovrà soltanto cercare di comporre i contrasti, bensì far di tutto onde non giungere all'espropriazione."
Fa presente che quanto sopra detto rispecchia le preoccupazioni ed i desideri del Sindaco di Chambave e dei Sindaci di altri Comuni viciniori.
Il Consigliere NICCO ritiene che, oltre alla difesa dei diritti di proprietà, la Regione debba soprattutto difendere gli interessi dei proprietari agricoli valdostani per quanto riguarda la inevitabile costituzione di nuove e gravose servitù di passaggio, di acquedotto per usi irrigui e potabili, nonché di servitù di elettrodotto e, infine, anche per quanto riguarda la riduzione al massimo dei vincoli laterali alle strade.
Osserva, in proposito, che il suolo del fondo valle è già occupato dalla sede di numerose opere pubbliche, come la linea ferroviaria, la strada statale n. 26, l'oleodotto Genova-Aigle e altre vie secondarie di comunicazione, per cui con la costruzione della nuova autostrada Quincinetto-Aosta rimarranno ben pochi i terreni liberi.
Il Consigliere VESAN riconosce che la Giunta Regionale è riuscita a fare includere nella bozza di convenzione in discussione delle buone clausole per quanto riguarda le indennità di espropriazione dei terreni da occupare per la costruzione della autostrada e di opere accessorie, indennità che dovranno essere commisurate al valore reale dei terreni e anche prendendo in esame i danni complessivi.
Ritiene, per maggiore garanzia, opportuno che l'ultimo comma dell'articolo in discussione sia completato come segue: "resta inteso che, prima di iniziare la procedura di espropriazione per pubblica utilità, la Società S.A.V. cercherà di comporre equamente eventuali contrasti sulla base dei principi fissati nei due commi precedenti attraverso la costituzione di un Collegio arbitrale, prima di iniziare la procedura di espropriazione".
Osserva che, con la costituzione di questo Collegio arbitrale formato da un rappresentante dei proprietari terrieri, da un rappresentante della Società espropriante e da un terzo membro da scegliere, in caso di disaccordo, dagli altri due tra personalità regionali competenti quali il Pretore o l'Assessore all'Agricoltura e Foreste o l'Ispettore Agrario regionale, potrebbero essere equamente risolte le controversie che potranno sorgere in merito alla questione delle indennità di espropriazione, evitando di adire alla sede giudiziaria.
Fa presente che la sua proposta deriva da precedenti esperienze per casi di approvazione di disciplinari di concessione per impianti elettrici e, recentemente, da accordi raggiunti con la Società SNAM circa la costituzione della servitù di oleodotto.
Il Consigliere PALMAS osserva che l'emendamento proposto dal Consigliere Vesan potrebbe generare delle difficoltà in sede di approvazione della bozza di convenzione da parte del competente Ministero che potrebbe rilevare che per la determinazione delle indennità di espropriazione si derogherebbe dalle norme generali, recando un eccessivo aggravio finanziario alla Società che deve costruire e gestire l'autostrada Quincinetto-Aosta.
Il Consigliere VALLINO fa presente che, in occasione della espropriazione di terreni per la costruzione della strada di circonvallazione del Capoluogo di Verrès, i proprietari dei terreni espropriati hanno dovuto superare non poche difficoltà e hanno dovuto sopportare spese non indifferenti per poter venire in possesso dei documenti comprovanti i loro diritti di proprietà sui terreni.
Riferisce che, per compensare le spese sostenute da detti proprietari, l'ANAS aveva concordato una maggiorazione del 5% delle indennità di espropriazione per costituire un fondo comune da destinare alle spese per la elaborazione di detti atti e documenti.
Propone quindi che, con una opportuna clausola, si faccia obbligo alla costituenda Società S.A.V. di procurare, a sue spese e per conto dei proprietari interessati, tutti quei documenti necessari per dimostrare la proprietà dei terreni da espropriare.
L'Assessore GEX dichiara di condividere le giuste preoccupazioni espresse dai vari Consiglieri sulla questione riguardante le indennità di espropriazione dei terreni da occupare per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.
Osserva che, sotto questo aspetto, riveste grande importanza per la Regione Valle d'Aosta avere dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda Società S.A.V. perché, in tale sede, sarà possibile svolgere una proficua opera di difesa degli interessi dei proprietari agricoli valdostani per la corresponsione di eque indennità di espropriazione dei terreni di cui si tratta.
Per quanto riguarda i vincoli sui terreni laterali lungo il tracciato autostradale, osserva che detti vincoli non vengono posti nell'interesse della Società che gestirà l'autostrada stessa, ma nell'interesse oggettivo della viabilità.
Dichiara che, in sede di valutazione dei danni complessivi arrecati alle proprietà dalla costruzione dell'autostrada, si dovrà tenere conto delle servitù di attraversamento che dovranno essere costituite per la conduzione dei fondi.
Fa presente che l'Amministrazione Regionale potrà difendere gli interessi dei proprietari agricoli valdostani in seno alla costituenda Società S.A.V., attraverso i propri rappresentanti, anche per quanto riguarda la celerità dei pagamenti.
Aggiunge che l'Amministrazione Regionale continuerà ad occuparsi fattivamente di questi problemi, come si è già occupata, a suo tempo, con esito positivo del problema delle indennità di occupazione di terreni in Comune di St. Rémy - Bosses.
Il Consigliere BONDAZ, dopo aver rilevato l'importanza che problema in discussione riveste per i proprietari terrieri della Valle d'Aosta, dichiara di ritenere che i competenti Ministeri non dovrebbero opporre molte difficoltà alla bozza di convenzione di cui si tratta, anche se venisse accolto l'emendamento proposto dal Consigliere Vesan, perché la incidenza delle indennità di espropriazione non è molto rilevante nei confronti del costo complessivo dell'opera.
Ricorda, in proposito che, allorquando venne assentita al Consorzio Elettrico del Buthier la subconcessione per la utilizzazione a scopi idroelettrici delle acque della Valpelline, nel disciplinare di concessione venne introdotta una clausola che contemplava appunto che le eventuali controversie tra i proprietari dei terreni occupati dalle varie opere del Consorzio stesso dovessero essere risolte con una procedura arbitrale.
Ritiene che, ai fini pratici, l'emendamento proposto dal Consigliere Vesan tornerebbe di grande vantaggio anche alla costituenda Società S.A.V. perché eviterebbe alla Società stessa molte e lunghe controversie per la espropriazione di terreni.
Dichiara quindi che, anche sotto l'aspetto giuridico, l'emendamento di cui si tratta potrebbe essere opportunamente accolto dal Consiglio.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, dichiara di essere favorevole alla istituzione di un Collegio arbitrale per risolvere le eventuali controversie per le indennità di espropriazione dei terreni da occupare per la costruzione dell'autostrada Quincinetto - Aosta.
Fa presente che, anche se l'emendamento proposto dal Consigliere Vesan non viene accolto, nel corso della esecuzione dei lavori dell'autostrada si giungerà sicuramente alla costituzione di un Collegio arbitrale per dirimere le inevitabili controversie che sorgeranno in merito alle indennità di espropriazione, perché solo in questo modo sarà possibile risolvere con celerità tali controversie.
Il Consigliere TREVES osserva che, per la valutazione del valore dei terreni da occupare per la costruzione dell'autostrada, si dovrà tenere conto della particolare situazione della Valle d'Aosta, nella quale la disponibilità di terreni agricoli nel fondo valle sarà ulteriormente ridotta dalla costruzione dell'autostrada stessa.
Ritiene che, per questi motivi, si debba valutare il valore reale dei terreni con criteri di larghezza e di equità.
Il Consigliere PALMAS esprime nuovamente la sua perplessità che l'accoglimento dell'emendamento proposto dal Consigliere Vesan possa impedire l'approvazione della bozza di convenzione da parte dei competenti organi ministeriali.
Il Consigliere VALLINO raccomanda di invitare i Sindaci dei Comuni interessati dall'autostrada Quincinetto-Aosta a segnalare alla costruenda Società S.A.V. gli attraversamenti della sede autostradale che dovranno essere realizzati in un futuro più o meno prossimo.
Riferisce che, in sede di esecuzione della circonvallazione del Capoluogo di Verrès, l'ANAS aveva eseguito gratuitamente le opere necessarie per consentire vari attraversamenti della sede stradale segnalati dal Comune di Verrès.
L'Assessore GEX osserva che l'autostrada Quincinetto-Aosta sarà costruita da una Società privata nella quale la Regione sarà presente in modo determinante, per cui gli interessi dei proprietari agricoli valdostani saranno certamente meglio difesi che nel caso in cui l'autostrada fosse costruita direttamente dallo Stato.
L'Assessore FOSSON, in risposta al Consigliere Vallino, fa presente cha già in occasione della costruzione dell'oleodotto Genova-Aigle la Giunta aveva invitato i Sindaci del Comuni il cui territorio è attraversato dall'oleodotto stesso a segnalare, prima dell'inizio dei lavori, gli attraversamenti delle sedi dello oleodotto da attuare in seguito in modo da poter fare predisporre nel corso dell'esecuzione dei lavori opportuni cunicoli per gli attraversamenti stessi.
Riferisce che la maggior parte dei Comuni avevano accolto favorevolmente l'invito della Giunta Regionale con risultati positivi e che solo pochi Comuni non avevano ritenuto di aderire, con conseguenze negative.
Concorda nel ritenere che per la determinazione delle indennità di espropriazione si debba tener conto del danno complessivo che le aziende agricole verranno a subire in seguito alla costruzione dell'autostrada.
Rileva l'importanza della questione dei vincoli sui terreni laterali lungo il tracciato dell'autostrada.
Osserva che non è possibile regolamentare la varia casistica nella bozza di convenzione, per cui le varie osservazioni fatte dai Consiglieri potrebbero essere compendiate in una raccomandazione, alla Giunta Regionale e ai futuri rappresentanti della Regione in seno alla costituenda Società S.A.V., di tenere sempre presenti questi problemi in modo che la costruzione dell'autostrada non costituisca solo un beneficio a favore di altre categorie e a danno della categoria degli agricoltori locali.
L'Assessore MANGANONI riferisce che già fin dall'anno 1961, allorquando si prevedeva un sollecito inizio dei lavori di sistemazione della strada statale n. 26, la Giunta Regionale aveva invitato i Sindaci dei Comuni interessati a segnalare all'ANAS le necessità di attraversamenti della strada statale n. 26 in seguito all'esecuzione di opere pubbliche, facendo predisporre eventualmente i progetti delle opere.
Dichiara che anche nel caso della costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta la Giunta Regionale può invitare i Sindaci a far pervenire alla Direzione della costituenda Società S.A.V. opportune segnalazioni in tal senso.
Il Consigliere DUJANY dichiara che, accogliendo l'emendamento proposto dal Consigliere Vesan, la formulazione dell'articolo in discussione assumerebbe una formulazione tale da consentire una efficace difesa degli interessi dei proprietari agricoli della Valle d'Aosta.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce che per trattare con la Giunta Regionale la questione delle espropriazioni dei terreni di cui si tratta lo Stato aveva inviato ad Aosta un alto funzionario ministeriale il quale, pur concordando sulla necessità di equi indennizzi, aveva raccomandato di non adottare delle clausole di un tale genere, tali da aggravare troppo pesantemente la spesa complessiva per le espropriazioni, rilevando che lo Stato è uno dei finanziatori della costruenda autostrada Quincinetto-Aosta.
Osserva che il prevedere la nomina di un Collegio arbitrale per risolvere le controversie in materia di indennizzi di espropriazione costituisce solo una questione di procedura, mentre è molto più importante definire i criteri con i quali debbono essere determinate le indennità di cui si tratta.
Si dà atto che l'articolo 17 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza modificazioni (Consiglieri presenti: trenta; Consiglieri votanti e favorevoli: ventotto; - astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany e Vesan).
Articoli 18 e 19 - Si dà atto che gli articoli 18 e 19 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articoli 20 - 21 e 22 - Si dà atto che gli articoli 20, 21 e 22 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sui singoli articoli della bozza di convenzione in esame, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione della bozza di convenzione stessa nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
ritenuta la necessità di approvare la bozza di convenzione di cui in premessa, allo scopo di predisporre tempestivamente gli atti preparatori e di documentazione della pratica concernente la costituzione della "Società Autostrade Valdostane - S.p.A.", costituzione alla quale potrà procedersi ad avvenuta entrata in vigore della emananda legge regionale concernente la partecipazione della Regione alla predetta Società, nonché ad avvenuto perfezionamento degli ulteriori atti da adottarsi dalla Regione e dagli Enti ed Istituti finanziari interessati;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);
DELIBERA
di approvare, ai fini di cui in premessa, la sottoriportata bozza di convenzione per la costituzione della "Società Autostrade Valdostane - S.p.A.";
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SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.A.V. S.p.A. in AOSTA
BOZZA DI CONVENZIONE
relativa alla costituzione di una Società per azioni che abbia per oggetto sociale la costruzione e gestione di autostrade che abbiano a collegare i Trafori del Monto Bianco e del Gran S. Bernardo e le principali stazioni climatiche e turistiche della Valle di Aosta alla rete autostradale nazionale.
INTERVENUTI FRA:
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
- L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA rappresentata dai Signori:
___________________________________________________________________________________
- L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO rappresentata da:
___________________________________________________________________________________
- CASSE DI RISPARMIO, ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FINANZIARI ED ASSICURATIVI:
LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO rappresentata da:
___________________________________________________________________________________
L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO rappresentato da:
___________________________________________________________________________________
L'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO rappresentato da:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ENTI E SOCIETÀ
- LA SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO - ALESSANDRIA - PIACENZA - SATAP - con sede in Torino - Via Maria Vittoria n.12 rappresentata da:
___________________________________________________________________________________
- LA SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA - ATIVA S.p.A. - con sede in Torino - Via Maria Vittoria, 12 rappresentata da:
___________________________________________________________________________________
- LA SOCIETÀ ANONIMA ALBERGHI VALDOSTANI S.A.A.V. - LA SOCIETÀ CERVINO S.p.A., LA SOCIETÀ MONTE BIANCO S.p.A. rappresentata da:
___________________________________________________________________________________
- LA SOCIETÀ INIZIATIVE NAZIONALI AUTOSTRADALI - S.I.N.A. S.p.A. rappresentata da:
___________________________________________________________________________________
PREMESSO
- che in data 24 luglio 1961, con n. 729, è andata in vigore la legge intesa ad attuare un piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali a completamento di quanto già previsto dalle precedenti leggi ed in particolare dalla legge 7 febbraio 1961 n.59;
- che tali leggi prevedono fra l'altro la concessione a Società per Azioni della costruzione e della gestione di autostrade nonché di contributi statali e di altre provvidenze;
- che nel programma di attuazione della rete stradale prevista dalla succitata Legge 24 luglio 1961 n. 729 è inclusa la realizzazione di una autostrada che colleghi i valichi ed i trafori alpini del Monte Bianco e del Gran S. Bernardo e le maggiori località climatiche e turistiche della Valle d'Aosta alla rete autostradale nazionale;
- che per l'economia della Regione Valdostana, tali tronchi autostradali, con gli opportuni allacciamenti, consentiranno il flusso costante di nuove correnti turistiche e commerciali e l'incremento delle locali economie contribuendo a risolvere i problemi economici e sociali delle zone interessate nel quadro del più vasto e moderno sistema produttivo industriale, turistico e commerciale dell'intera Nazione;
- che gli Enti Pubblici Territoriali qui costituiti concordano nella esigenza di attuare rapidamente l'indispensabile collegamento autostradale fra il confine e la pianura padana;
- che l'Istituto Mobiliare Italiano, il Banco di Sicilia, l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, l'Istituto Nazionale Assicurazioni, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, unitamente ad altri Enti e Società interessate alla rapida attuazione del piano autostradale previsto dalla predetta Legge, destinato a facilitare le comunicazioni tra il Nord ed il Sud ed a sviluppare di conseguenza le correnti turistiche e commerciali cui darà luogo diventando strumento equilibratore delle economie regionali, hanno deciso di far parte direttamente o attraverso una loro Società denominata "Società Iniziative Nazionali Autostradali - S.I.N.A. S.p.A." di una compagine che possa realizzare convenientemente tali opere per dare all'iniziativa l'apporto della loro competenza tecnica finanziaria ed industriale;
- che le Casse di Risparmio e gli altri Enti qui citati interessati alle medesime finalità aderiscono alla iniziativa onde concretamente contribuire alla sua realizzazione;
- che in data 28 novembre 1961 la Giunta Regionale della Valle di Aosta, il Banco di Sicilia, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, l'Istituto Mobiliare Italiano, la "Centrale" Finanziaria Generale S.p.A. hanno avanzato all'Onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'ANAS, in nome e per conto di una costituenda Società denominata "Società Autostrade Valdostane S.p.A. - S.A.V." una richiesta di concessione per la costruzione e l'esercizio di una autostrada che partendo da Quincinetto giunga alla Città di Aosta;
- che in data 6 dicembre 1961 il Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'ANAS, con lettera protocollo n.2885 ha invitato la predetta Società, non appena costituita, a prendere solleciti accordi con i competenti Uffici della Direzione Generale dell'ANAS per dare inizio alla formale istruttoria amministrativa che dovrà portare all'approvazione degli elaborati ed alla stipula della Convenzione che regolerà, fra l'ANAS e la Società Autostrade Valdostane S.p.A., i rapporti derivanti dall'affidamento della concessione a norma dell'art. 2 della legge 24.7.1961 n. 729;
- che per poter giungere alla definizione del tracciato e alla formulazione di realistici piani economici e finanziari, è necessario far eseguire sollecitamente una progettazione definitiva della opera che includa attendibili previsioni di costi e ricavi, basata su appositi rilevamenti e prospezioni del terreno, che consenta una attendibile determinazione delle spese e dei tempi di costruzione sui quali assumere le decisioni sociali, fra le parti sopra costituite
SI CONVIENE
Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presento accordo.
TITOLO 1° - Costituzione ed esercizio della Società
Art. 2
Le parti si impegnano di costituire a brevissima scadenza una Società per Azioni denominata: Società Autostrade Valdostane S.p.A. S.A.V. - (in appresso indicata con la sigla S.A.V.) con sede legale e fiscale in Aosta e regolata oltre che dallo Statuto allegato anche dalla presente Convenzione.
Art. 3
La S.A.V. S.p.A. sarà costituita con capitale di L.10.000.000 versati i 3/10 e ripartito come segue:
AZIONI DI SERIE A
(Gruppo A)
Possedute da Enti Pubblici Territoriali:
- Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per sé e per le Amministrazioni Comunali della Valle: 27% L. 2.700.000
- Amministrazione Provinciale di Torino per sé e per le eventuali altre Amministrazioni Territoriali che volessero partecipare: 5% L. 500.000
Totale parziale 32% L. 3.200.000
AZIONI DI SERIE B
(Gruppo B)
Possedute dalle Casse di Risparmio, dagli Istituti di Credito di Diritto Pubblico, e dagli Enti Pubblici Economici, Finanziari ed Assicurativi: (proposta di ripartizione indicativa)
- Cassa di Risparmio di Torino per sé, e per le Casse di Risparmio piemontesi che intendessero partecipare: 8% L. 800.000
- Istituto Mobiliare Italiano: 5% L. 500.000
- Istituto Bancario San Paolo di Torino: 7% L. 700.000
Totale parziale 20% L. 2.000.000
AZIONI DI SERIE C
(Gruppo C)
Possedute da Enti e Società così distribuiti: (proposta di ripartizione indicativa)
- Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza - S.A.T.A.P. S.p.A.: 2,50% L. 250.000
- Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta - A.T.I.V.A. S.p.A.: 2,50% L. 250.000
- Società Anonima Alberghi Valdostani S.A.A.V. S.p.A.: 4% L. 400.000
- Società Cervino S.p.A.: 5% L. 500.000
- Società Monte Bianco S.p.A.: 4% L. 400.000
- Società Iniziative Nazionali Autostradali S.I.N.A. S.p.A. per sé ed eventualmente per il Banco Valdostano di A. Bérard, G. Berard & C., e per altri Enti analoghi: 30% L. 3.000.000
Totale parziale 48% L. 4.800.000
Totale generale 100% L.10.000.000
Le azioni di Serie A - Gruppo A - potranno essere possedute unicamente da Enti Pubblici Territoriali e da Camere di Commercio Industria ed Agricoltura.
Le azioni di Serie B - Gruppo B - potranno essere possedute unicamente da Enti Pubblici Territoriali e da Enti Pubblici Economici e Finanziari, Casse di Risparmio, Istituti di Credito di Diritto Pubblico ecc.
Nel caso che qualcuno degli Enti dei quali è prevista l'adesione, al momento della stipula dell'atto costitutivo non fosse pronto a parteciparvi sottoscrivendo le quote previste, le stesse saranno per essi sottoscritte nelle forme e nei modi in appresso indicati, da altri soci sottoscrittori di azioni della stessa Serie e le cui delibere abbiano già ottenuto le necessarie approvazioni degli Organi di Tutela e di Controllo.
Di conseguenza l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta si impegna a sottoscrivere le azioni in nome e per conto delle eventuali Amministrazioni Provinciali, Comunali o le Camere di Commercio che per il giorno previsto per la stipula dell'Atto Costitutivo ancora non avessero ottenuto le necessarie approvazioni delle rispettive delibere da parte degli Organi di Tutela.
Eguale impegno assume la Cassa di Risparmio di Torino per i Soci del Gruppo B e la S.I.N.A. S.p.A. per i Soci del Gruppo C.
Resta inteso che, non appena possibile, quegli Enti qui comparenti che, per la non ancora avvenuta approvazione da parte degli Organi di Controllo e di Tutela delle rispettive delibere, non potessero intervenire alla costituzione della Società, acquisteranno dagli Enti Soci sopra indicati, alla pari, le azioni loro spettanti (secondo quanto stabilito precedentemente) e perfezioneranno nelle forme previste al susseguente art. 4 della presente Convenzione la loro accettazione di tutte le pattuizioni inserite nell'Atto Costitutivo.
Art. 4
Gli Enti succitati potranno trasferire le azioni della S.A.V. da essi sottoscritte o comunque possedute, ad altri Enti che abbiano i requisiti per acquistare azioni della stessa Serie a tutte le seguenti condizioni:
a) I trasferimenti dovranno essere richiesti entro il 30 giugno 1962 ed effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno;
b) l'acquirente delle azioni della S.A.V. S.p.A. dovrà avere preventivamente trasmesso alla Società i seguenti documenti:
- copia notarile della delibera con la quale gli Organi di Amministrazione esprimono chiaramente la propria accettazione degli impegni contenuti nell'Atto Costitutivo della S.A.V. e suoi allegati, delibera debitamente approvata dagli Organi di Tutela e di Controllo ove questi abbiano ad esistere;
- copia della convenzione e dei suoi allegati, firmati in ogni loro pagina dalla Persona o dalle Persone legali rappresentanti dell'ente acquirente;
c) il Consiglio di Amministrazione della S.A.V. dovrà avere preventivamente trasmesso sia al Socio cedente che all'Ente acquirente, la propria approvazione al trasferimento medesimo.
Art. 5
Con disposto dell'Atto Costitutivo il capitale sociale della S.A.V. potrà essere elevato, anche con deliberazioni successive, sino a L. 500 milioni, per decisione del Consiglio di Amministrazione.
Resta convenuto che, assicurata l'attuazione di tutta o di parte dell'iniziativa autostradale, il capitale sociale potrà essere elevato anche in operazioni successive fino a L. 1.500 milioni impegnandosi fin da ora ciascuno dei Soci ad esercitare i rispettivi diritti di opzione.
Anche la decisione in merito a questo ulteriore eventuale aumento è delegata alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
Art. 6
Con la stipula dell'Atto Costitutivo il Consiglio di Amministrazione della S.A.V. sarà così formato:
Presidente??????.
GRUPPO A - Serie A (Enti Pubblici Territoriali - C.C.I.A.) Seggi n. 7 così distribuiti: |
|
|
- Regione Valle d'Aosta |
Seggi |
n. 6 |
- Provincia di Torino |
" |
n. 1 |
GRUPPO B - Serie B (Casse di Risparmio, Istituti di Credito di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici e Finanziari ed Assicurativi) |
|
|
Concordati fra i tre Istituti: Cassa di Risparmio di Torino, I.M.I.; Istituto San Paolo di Torino |
" |
n. 2 |
GRUPPO C - Serie C (Enti o Società) Seggi n. 5 cosi distribuiti: |
|
|
SATAP, ATIVA, Gruppo Enti Valdostani: |
" |
n. 2 |
S.I.N.A. |
" |
n. 3 |
Totale Consiglio di Amministrazione |
Seggi |
n. 14 |
più il Presidente designato dalla Regione d'accordo con gli altri Gruppi.
Art. 7
Ove nel corso del mandato triennale del primo Consiglio di Amministrazione, sia stata iniziata e non portata a termine la costruzione di uno o più tronchi autostradali, si conviene di confermare nel mandato e nelle cariche gli stessi Membri per un successivo triennio, onde mantenere unicità di indirizzo negli affari sociali durante la fase di costruzione delle opere stesse.
Nel caso di impedimento alla prosecuzione del mandato a Persone ricoprenti le cariche sociali nel periodo anzidetto, la sostituzione verrà effettuata con Persone indicate dagli stessi Soci di cui erano rappresentanti i predecessori.
Per ogni altra innovazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente per ciascun triennio, verrà nominato dall'Assemblea su designazione rispettivamente e successivamente nell'ordine dei gruppi azionari A, B e C, ed i Vice Presidenti saranno scelti dal Consiglio (a norme dell'art. 19 dello Statuto Sociale) fra i Consiglieri rappresentanti dei Gruppi azionari (uno per ciascun Gruppo) che, per quel triennio, non abbiano designato il Presidente ai sensi del precedente comma.
Art. 8
Il Comitato Esecutivo di cui al 2° comma dell'art. 24 dello Statuto sociale, sarà formato dal Presidente, nonché da un Consigliere per ciascuno dei Gruppi azionari A, B e C e, ove nominato, dall'Amministratore Delegato.
Art. 9
Il Collegio Sindacale sarà composto da tre Membri effettivi designati uno per ciascuno dai Gruppi azionari (quello designato dal Gruppo A avrà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e da due supplenti uno per ciascuno dal Gruppo A e dal Gruppo B.
Nel caso che l'Amministrazione dello Stato dovesse nominare due Rappresentanti in seno al Collegio Sindacale, questo verrà portato a cinque membri effettivi, fermo restando quanto già stabilito per la nomina degli altri membri effettivi e dei due supplenti.
TITOLO II - Sviluppo dell'attività sociale
Art. 10
I tre Gruppi assisteranno la Società ciascuno nel campo della propria specifica competenza e cioè i Gruppi B e C per tutti gli affari di carattere tecnico-economico e finanziario ed il Gruppo A per i rapporti con i pubblici uffici ed assistendo con la prevista garanzia le operazioni finanziarie sociali che per tale fatto possano essere controgarantite da parte dello Stato (ultimo comma dell'art. 3 della Legge 24 luglio 1961 n. 729).
In particolare l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta assisterà la "S.A.V." S.p.A. nella redazione dei progetti di massima e generale, i cui tracciati con il numero dei caselli e la loro ubicazione saranno sottoposti al suo benestare prima di essere portati all'esame per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società ed al loro successivo inoltro agli Organi concedenti.
In particolare il Gruppo C provvederà a garantire tutte le operazioni di prefinanziamento - riservate in prelazione agli Enti Finanziari Soci - di cui la Società avrà bisogno nel corso della sua attività con particolare riferimento a tutto il periodo dei lavori di costruzione dell'autostrada.
Art. 11
In conseguenza di quanto stabilito dal precedente art. 10 la "S.I.N.A." assume l'impegno di porre a disposizione della SAV i servizi di proprie consociate per la sollecita esecuzione di tutti gli studi necessari sia per la valutazione dei traffici, degli introiti e dei costi di esercizio di una autostrada fra Quincinetto ed Aosta, sia per la definizione del tracciato più conveniente, sia, infine, per la redazione di un progetto generale, nello svolgimento dei quali compiti si avvarrà di professionisti specializzati e preferibilmente residenti in Regione. I compensi relativi alle suddette prestazioni per il tronco autostradale Quincinetto-Aosta saranno concordati al momento dell'affidamento formale degli incarichi ed essi non dovranno essere superiori a quelli relativi ad altri analoghi incarichi in Società affini alla S.A.V. ed alle quali la S.I.N.A. o sue consociate siano associate.
Si conviene pertanto fin d'ora che, nei tempi e con le modalità di erogazione che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessari, sia fissata nella misura massima di Lire 100 milioni la cifra di spesa totale comprendente l'accurata redazione del progetto generale completo di ogni sua parte (eccettuati i calcoli specifici ed i disegni costruttivi delle singole opere d'arte, ma ivi incluso l'esame di massima delle loro fondazioni basate su sondaggi) ed ogni spesa per rilievi e per prove di terre e con l'intesa che in tale cifra siano necessariamente compresi tutti gli oneri derivanti dagli studi preliminari necessari alla definizione del tracciato medesimo, oneri che, convenzionalmente, si stabiliscono pari al 15% dell'importo anzidetto.
Art 12
Fino a che non sia intervenuta la decisione di procedere all'inizio dei lavori di costruzione dell'autostrada, ai sensi del seguente art. 13, i poteri di direzione verranno attribuiti congiuntamente a due Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione rispettivamente uno per ciascuno dei gruppi portatori di azioni di Serie A e C.
Tali poteri avranno termine quando, intervenendo la decisione di cui al 1° comma dell'art. 13, il Consiglio di Amministrazione avrà provveduto alla nomina di un Amministratore Delegato e/o di un Direttore della Società da scegliersi tra i nominativi allo scopo indicati dai portatori di azioni di serie C, nonché di un Vice Direttore da nominare su designazione dell'Amministrazione regionale della Valle di Aosta.
Art. 13
Al termine della progettazione e delle trattative che saranno svolte con l'Amministrazione concedente, se saranno raggiunte condizioni riconosciute dai Soci sufficienti per consentire la attuazione di uno o di parecchi tronchi delle autostrade che costituiscono lo oggetto sociale, la Società vi procederà e saranno validi gli accordi all'uopo fin da ora presi.
Qualora però entro il 31 dicembre 1962 non si sia giunti:
- all'ottenimento della concessione a condizioni che assicurino l'equilibrio economico della Società per tutta la durata della stessa;
- all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l'emissione delle obbligazioni ed ottenere che sia garantito il loro collocamento o comunque assicurato il finanziamento dell'opera;
- alla soluzione, con unanime soddisfazione di tutti i problemi relativi all'organizzazione e struttura sociale rimasti da definire e particolarmente quelli concernenti la possibilità per i Soci soggetti ad organi di tutela e controllo di partecipazione ai successivi aumenti del capitale, assicurando il mantenimento delle proporzioni azionarie inizialmente stabilite,
È CONVENUTO
che qualunque Socio potrà ritirarsi dalla Società cedendo la propria quota azionaria agli altri Soci (che ritengano di conservare la propria partecipazione o si oppongano alla messa in liquidazione della Società) i quali fin da ora si impegnano a rilevare dette azioni al valore nominale.
TITOLO III - Esecuzione dei lavori -
Art. 14
Gli Enti qui costituiti si impegnano a mettere a disposizione della SAV S.p.A. gli elementi di studio da essi raccolti.
Per evitare che la SAV S.p.A costituisca un organico eccedente a quello strettamente necessario all'assolvimento dei normali compiti tecnico-amministrativi della Società, verranno affidati alla Società che avrà effettuato la progettazione generale, lo sviluppo di dettaglio della progettazione medesima nonché la direzione esecutiva dei lavori stessi, alle migliori condizioni correnti, per tali prestazioni approvato dall'ANAS e dal Consiglio di Amministrazione, intendendosi per direzione esecutiva l'insieme dei servizi di costruzione dipendenti dalla direzione della S.A.V.
Resta inteso che per tali prestazioni la Società, cui sarà affidata la direzione esecutiva dei lavori, assumerà o incaricherà preferenzialmente, a parità di condizioni, professionisti e maestranze domiciliati nella Valle di Aosta.
Art. 15
È prevista la costituzione di un Comitato Tecnico Consultivo, composto da quattro esperti tre dei quali designati uno per ciascuno dei tre Gruppi azionari, ed uno, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di Amministrazione, sentite l'ANAS e la Amministrazione Regionale.
Ove a tale costituzione si addivenga, detto Comitato assisterà la Direzione della SAV con pareri esclusivamente consultivi per tutte le questioni che la Direzione sottoporrà al suo esame ed in ogni caso per le seguenti:
- scelta, in sede di esecuzione, di eventuali varianti di tracciato fra le soluzioni alternative studiate;
- introduzione - sempre in sede di esecuzione - di piccole varianti alla progettazione di massima eseguita;
- risoluzione di divergenze che potessero insorgere nel corso dei lavori tra la Direzione e le Imprese costruttrici;
- proposta di accorgimenti tecnici da adottarsi per superare impreviste difficoltà di carattere esecutivo, che potessero manifestarsi nel corso dei lavori, nonché su ogni questione relativa a rapporti di carattere tecnico fra la SA.V. e l'ANAS;
- precollaudo dei lavori eseguiti dalle Imprese appaltatrici.
Il parere unanime del Comitato TC autorizzerà la Direzione della SAV. S.p.A. a procedere, sempre beninteso, nell'ambito delle decisioni preventivamente assunte dal Consiglio.
Art. 16
Tenuto presente che gli appalti per la costruzione delle opere devono essere regolati secondo le norme e le modalità che saranno prescritte nella Convenzione da stipularsi con l'ANAS, i1 Consiglio di Amministrazione della SAV procederà alla formazione dell'elenco delle Ditte da invitarsi alle gare di appalto, da tenersi a licitazione privata, con il sistema della scheda di minimo e massimo ribasso per la parte dei lavori da appaltarsi obbligatoriamente a mezzo licitazione per effetto della Convenzione predetta. Nella formazione dell'elenco delle Imprese suddette si dovrà avere cura affinché abbiano ad essere incluse tutte le Imprese locali in regola con i requisiti richiesti dall'ANAS per tali tipi e tali importi di lavori.
Nella formazione dei lotti da appaltare come sopra, verrà procurato, in quanto risulti possibile e conveniente, che vengano comprese opere di tutti i tipi ricorrenti nella costruzione dell'autostrada.
Resta peraltro stabilito fin da ora che la eventuale aliquota percentuale di lavori e forniture, che in base alla stipulanda Convenzione SAV S.p.A. - ANAS potrà essere eseguita direttamente dalla Concessionaria (per ciascuna concessione autostradale) sarà affidata a trattativa privata ad Imprese di provata capacità, proposte dalla "SINA" S.p.A. che assumano impegno di impiegare possibilmente, a parità di condizioni, professionisti, impiegati tecnici ed amministrativi e maestranze valdostane, ai prezzi ed alle condizioni di esecuzione approvati dall'ANAS. Tali prezzi, per opere (o lavori o prestazioni) uguali a quelle oggetto delle licitazioni di cui al primo comma del presente articolo, non potranno essere superiori a quelli mediamente ottenuti con le licitazioni predette.
I Soci proprietari dello tre serie di azioni si impegnano affinché il Consiglio di Amministrazione della SAV S.p.A. per la gestione delle autostrade, dei servizi connessi e delle aree di servizio preferisca, a parità di condizioni, aspiranti che abbiano la loro residenza o sede, in Valle di Aosta, in particolare per le assunzioni di personale.
I suddetti soci si impegnano ad operare affinché il Consiglio di Amministrazione abbia a svolgere presso l'ANAS tutte le azioni necessarie perché, nel disciplinare di concessione, venga previsto che le autorizzazioni ministeriali, di cui all'art. 10 della Legge 24 luglio 1961 n. 729, siano corredate da un indispensabile benestare del Presidente della Giunta regionale, onde rendere conformi le autorizzazioni stesse alla vigente legislazione della Regione.
Nel progetto di massima elaborato, l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, di intesa con i Soci del Gruppo C, stabilirà le aree di particolare interesse che, non comprese tra quelle contemplate dal progetto come pertinenze autostradali, dovranno essere acquistate dai Soci stessi direttamente o attraverso Società collegate al fine di evitare una artificiosa speculazione.
I contratti di appalto e forniture della SAV saranno registrati, ove occorra, presso gli uffici del Registro della Valle.
Art. 17
L'indennità di espropriazione dei terreni necessari per la costruzione dell'autostrada e di ogni opera accessoria, sarà in ogni caso commisurata in base al loro valore reale ed anche prendendo in esame il complessivo danno.
Le particolari situazioni afferenti alle proprietà unifamiliari ed alle piccole proprietà in genere, saranno oggetto di particolare considerazione.
Resta inteso che prima di iniziare la procedura di espropriazione per pubblica utilità la SAV cercherà di comporre equamente eventuali contrasti sulla base dei principi fissati nei due commi precedenti.
TITOLO IV - Finanziamenti.
Art. 18
Per il fabbisogno finanziario, relativo alla costruzione e gestione dell'autostrada, eccedente il capitale sociale, si procederà con l'accensione di mutui e/o con il ricavo di obbligazioni nonché con il ricorso allo sconto del contributo ed a eventuali anticipazioni bancarie, riservate in priorità agli Enti Finanziari Soci della S.A.V. e della S.I.N.A.
TITOLO V - Trasferimento azioni.
Art. 19
Le parti si impegnano a non cedere o comunque trasferire le proprie azioni sino a che non siano trascorsi due anni dal collaudo della autostrada da parte dell'ANAS.
Dopo il favorevole esito del collaudo e trascorso il periodo predetto, le parti saranno libere di vendere le azioni da esse possedute.
Le azioni riservate agli Enti ed Istituti Pubblici (Serie A e B) non potranno essere alienate dai Soci se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà decidere entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata per lettera raccomandata.
È riservato comunque agli altri Soci possessori di azioni di Serie A e rispettivamente B il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni che un Socio della stessa Serie intendesse alienare, proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute.
Quanto alle azioni di Serie C, i Soci assumono l'impegno di offrire in prelazione solidale per novanta giorni ai Gruppi di Soci di serie azionaria A e B, quelle azioni che essi intendessero alienare.
Ove la prelazione non sia esercitata nel termine predetto, i Soci di Serie C saranno liberi di vendere a terzi, come credono, il predetto quantitativo di azioni.
Nel caso che l'opzione venisse esercitata ma sussistesse disaccordo sul prezzo, questo sarà determinato ricorrendo all'arbitrato di cui al successivo art. 21.
Resta comunque inteso che, a partire dal decimo anno successivo al giorno del collaudo definitivo dell'ultimo tronco di autostrada, gli azionisti di Serie C, se richiesti, saranno tenuti a cedere le loro azioni all'Amministrazione Regionale a prezzi da concordare o, in difetto, da determinare con la procedura indicata dal successivo art. 21.
Art. 20
Nessun onere oltre quelli derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, spese di progetto e conseguenti, farà carico alle parti contraenti nel caso di mancata realizzazione di quanto previsto nella stessa.
Art. 21
Qualunque divergenza che fosse per insorgere tra le parti contraenti sulla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, dovrà essere deferita alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori.
Due di essi saranno nominati uno per ciascuno dalle parti in contrasto, entro trenta giorni dal giorno in cui una di esse ne abbia fatto richiesta a mezzo di lettera raccomandata.
Qualora la parte invitata a nominare l'arbitro non addivenga a tale nomina nel tempo sopra indicato, detta nomina sarà fatta su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Aosta entro i 30 giorni successivi.
Il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, sarà nominato d'accordo fra i primi due, oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Torino entro trenta giorni dalla nomina dei primi due.
Resta inteso che agli effetti di una eventuale applicazione della clausola arbitrale si chiarisce che con la parola "parte" si è inteso designare le due parti in contrasto, indipendentemente dalla serie di azioni possedute dai Soci fra i quali sussista la divergenza che può dare origine all'arbitrato.
Gli arbitri, sentite le parti e senza formalità di sorta, esprimono il loro lodo in equità, e le parti si impegnano fin d'ora ad accettare ed eseguire tale lodo che non sarà impugnabile né appellabile.
Art. 22
La presente Convenzione diventa operante per ciascuno dei Soci a partire dalla data in cui i rispettivi Organi deliberanti, e quando occorra, di Tutela e di Controllo, la avranno approvata unitamente all'allegata bozza di Statuto.
Nel corso dell'Assemblea straordinaria per la stipula dell'Atto Costitutivo della SAV S.p.A., il testo della presente Convenzione verrà riletto all'Assemblea, presenti i legali rappresentanti dei Soci come parte essenziale dell'Atto Costitutivo, unitamente alle allegate delibere con le quali ciascuno dei Soci avrà ratificato la Convenzione, approvato lo Statuto della SAV S.p.A. e deliberata la sottoscrizione delle quote azionarie precedentemente concordate.
Infine, la presente Convenzione, controfirmata da tutti i legali rappresentanti dei Soci, verrà inserita per intero nel Verbale della stessa Assemblea a cura del Notaio che fungerà da Segretario.
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