Oggetto del Consiglio n. 55 del 18 aprile 1962 - Verbale

OGGETTO N. 55/62 - MODIFICA DELL'ARTICOLO 37 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modifica dell'art. 37 del vigente Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 aprile 1962:

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Con deliberazione n. 136 in data 7 ottobre 1960 il Consiglio regionale approvava il Regolamento recante le vigenti norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

L'art. 37 del Regolamento stesso prevede quanto segue:

"Le somme riscosse dall'Amministrazione regionale per i compensi relativi alle indagini di interesse privato, nonché per oblazioni versate in via conciliativa, sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, detratto il 50% che è devoluto a favore del personale addetto al Laboratorio, esclusi i Vigili sanitari.

La quota del 50% spettante al personale, distintamente per ciascun Reparto, è devoluta a favore del personale stesso nelle seguenti misure percentuali:

- 27% al personale direttivo: Direttore 15% - Assistente 12%;

- 23% al personale tecnico e subalterno: Preparatore 11% - Aiuto-preparatore 7% Inserviente 5%.

La liquidazione delle sopramenzionate quote spettanti al personale è approvata trimestralmente con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

I Vigili sanitari hanno diritto alle percentuali di compartecipazione sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore; le relative somme sono liquidate a cura dei competenti Uffici del Registro, a' sensi di legge".

La Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, nel restituire vistate varie deliberazioni della Giunta regionale relative alla liquidazione dei proventi di analisi spettanti al personale, ha fatto presente l'opportunità di proporre al Consiglio regionale la modifica - completamento dell'art. 37 del Regolamento predetto, nel senso di prevedere la distribuzione dei proventi delle analisi, anche per le quote afferenti gli assenti, fra coloro che nei periodi considerati prestano la propria opera presso il Laboratorio.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

di modificare come segue l'art. 37 del Regolamento per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi approvato con deliberazione n. 136 in data 7 ottobre 1960:

"Art. 37

Le somme riscosse dall'Amministrazione regionale per i compensi relativi alle indagini di interesse privato, nonché per oblazioni versate in via conciliativa, sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, detratto il 50% che è devoluto a favore del personale addetto al Laboratorio, esclusi i Vigili sanitari.

La quota del 50% spettante al personale, distintamente per ciascun Reparto, è devoluta a favore del personale stesso nelle seguenti misure percentuali:

- il 27% al personale direttivo: Direttore 15% - Assistente 12%;

- il 23% al personale tecnico e subalterno: Preparatore 11% - Aiuto-Preparatore 7% - Inserviente 5%.

La quota spettante al personale temporaneamente assente sarà ripartita proporzionalmente alle percentuali sopra indicate fra il personale che nel periodo considerato ha prestato la propria opera.

La liquidazione delle sopramenzionate quote spettanti al personale è approvata trimestralmente con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

I Vigili sanitari hanno diritto alle percentuali di compartecipazione sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore; le relative somme sono liquidate a cura dei competenti Uffici del Registro, a' sensi di legge".

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Sull'argomento segue breve discussione fra l'Assessore CHANTEL ed il Consigliere DUJANY.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, CHANTEL, e concordando sulle proposte della Giunta;

- veduto l'art. 37 del vigente Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, approvato con provvedimento deliberativo n. 136 in data 7 ottobre 1960;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro; voti favorevoli: ventiquattro; scrutatori i Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e DAYNE');

DELIBERA

di modificare come segue l'art. 37 del Regolamento per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi approvato con deliberazione n. 136 in data 7 ottobre 1960:

"Art. 37

Le somme riscosse dall'Amministrazione regionale per i compensi relativi alle indagini di interesse privato, nonché per oblazioni versate in via conciliativa, sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, detratto il 50% che è devoluto a favore del personale addetto al Laboratorio, esclusi i Vigili sanitari.

La quota del 50% spettante al personale, distintamente per ciascun Reparto, è devoluta a favore del personale stesso nelle seguenti misure percentuali:

-

il 27% al personale direttivo:

Direttore

15%

Assistente

12%

-

il 23% al personale tecnico e subalterno:

Preparatore

11%

Aiuto-Preparatore

7%

Inserviente

5%

La quota spettante al personale temporaneamente assente sarà ripartita proporzionalmente alle percentuali sopra indicate fra il personale che nel periodo considerato ha prestato la propria opera.

La liquidazione delle sopramenzionate quote spettanti al personale è approvata trimestralmente con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

I Vigili sanitari hanno diritto alle percentuali di compartecipazione sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore; le relative somme sono liquidate a cura dei competenti Uffici del Registro, a' sensi di legge".

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