Oggetto del Consiglio n. 54 del 18 aprile 1962 - Verbale
OGGETTO N. 54/62 - LEGGE REGIONALE PER SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ p.A. "PILA", CON SEDE IN AOSTA, PER IL FINANZIAMENTO PARZIALE DELLE SPESE DI COSTRUZIONE DELLA SCIOVIA DEL COUIS (conca di Pila).
L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente autorizzazione alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società p.A. "Pila", con sede in Aosta, per il finanziamento parziale delle spese di costruzione della sciovia del Couis (conca di Pila), disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 aprile 1962:
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Nel quadro del programma di ammodernamento e potenziamento dei vari impianti della zona turistica di Pila, l'Amministrazione della Società p.A "Pila" ha comunicato che la prima parte del programma stesso, relativa ai lavori di ammodernamento della seggiovia Pila-Chamolé, è stata ormai ultimata e che occorre ora provvedere alla realizzazione della installazione della nuova sciovia del "Couis".
L'Assemblea dei Soci della Società p.A. "Pila", convocata per il giorno 13 aprile 1962, è chiamata a discutere la proposta di aumento del capitale azionario da L. 105 milioni a L. 160 milioni.
La nuova emissione di azioni è giustificata dalla necessità di reperire dei fondi per far fronte alle notevoli spese occorrenti per la realizzazione degli impianti di cui si tratta.
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, quale azionista della Società p.A. "Pila" può concorrere alla sottoscrizione del nuovo capitale azionario nella misura in cui già ha provveduto alla sottoscrizione di azioni precedentemente emesse dalla Società stessa.
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale per la sottoscrizione delle azioni di cui si tratta:
(SEGUE disegno di legge)
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Sull'argomento segue discussione alla quale prendono parte gli Assessori SAVIOZ e FOSSON ed i Consiglieri BERTHOD, TREVES e DUJANY.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articolo 1 - Si dà atto che l'art. 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisette; voti favorevoli: ventisette; astenutosi dalla votazione l'Assessore Fosson).
Articoli 2 e 3 - Si dà atto che gli artt. 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventisei; voti favorevoli: ventisei; astenutosi dalle votazioni l'Assessore Fosson).
Articolo 4 - Si dà atto che l'art. 4 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisette; voti favorevoli: ventisette; astenutosi dalla votazione l'Assessore Fosson).
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con quattro separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barone, Dujany e Machet, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: ventotto;
- Consiglieri astenutisi dalla votazione: uno (Assessore Fosson);
- Consiglieri votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: ventisette.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente autorizzazione alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società p.A. "Pila", con sede in Aosta, per il finanziamento parziale delle spese di costruzione della sciovia del Couis (Conca di Pila):
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Disegno di legge regionale n. 4
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA
Legge regionale................. 1962 N....: SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETA' p.a. "PILA", CON SEDE IN AOSTA, PER IL FINANZIAMENTO PARZIALE DELLE SPESE DI COSTRUZIONE DELLA SCIOVIA DEL COUIS (conca di Pila).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle di Aosta, di nuovo capitale azionario della Società p.a. "Pila", con sede in Aosta, per l'ammontare di spesa di Lire ventitremilioni, per il finanziamento della spesa di costruzione della sciovia del "Couis" (conca di Pila), ai fini dell'attrezzatura e della valorizzazione della zona turistica di Pila.
Art. 2
Per il finanziamento della spesa di Lire ventitremilioni, a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962:
Variazione in aumento alla parte 1^ - Entrata:
- lo stanziamento del capitolo 34 (Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent) è ulteriormente aumentato di Lire ventitremilioni.
Variazione in aumento alla parte 2^ - Spesa:
- lo stanziamento del capitolo 191 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali) è ulteriormente aumentato di ventitremilioni.
Art. 3
Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo 1 ed alla approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto della Società p.a. "PILA", della quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta è azionista e in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.
Art. 4
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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