Oggetto del Consiglio n. 52 del 18 aprile 1962 - Verbale
OGGETTO N. 52/62 - APPALTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ. - ABOLIZIONE DELLA CLAUSOLA DI CAPITOLATO CONCERNENTE LA TRATTENUTA DELL'1% PER SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di abolizione, per gli appalti di opere di pubblica utilità da deliberare a decorrere dalla data odierna, della clausola di capitolato concernente la trattenuta a carico delle Imprese appaltatrici dell'1% delle somme liquidate all'atto della liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 aprile 1962:
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Con deliberazione n. 99, in data 29 luglio 1961, il Consiglio regionale approvava la corresponsione al personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di compensi per progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori appaltati, con finanziamento della relativa spesa sul fondo per trattenuta di somme nella misura dell'uno per cento operata sugli acconti liquidati alle Imprese appaltatrici di opere pubbliche appaltate dall'Amministrazione regionale, a' sensi di apposita clausola dei capitolati di appalto.
Con successive deliberazioni n. 147 e n. 148 in data 21 dicembre 1961 il Consiglio stesso stabiliva rispettivamente:
a) di incaricare la Commissione interna del personale di esaminare il problema della corresponsione dei compensi sopraindicati a favore del personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, di Ragioneria e di Segreteria dell'Amministrazione regionale al fine di concretare eventuali altre proposte in relazione all'art. 182 del vigente regolamento organico del personale;
b) le modalità di introito delle somme trattenute alle Imprese appaltatrici nella misura dell'uno per cento ai sensi delle relative deliberate norme di capitolato.
La Presidenza della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ha fatto presente che non era possibile addivenire alla effettuazione delle trattenute di cui sopra ed alla erogazione dei sopramenzionati compensi, senza la preventiva emanazione di una apposita legge regionale regolante la materia.
Ultimamente il Ministero dell'Interno, Direz. Gen. Amministrazione Civile, con circolare A.P.C. - Sez. I^ - n. 4/62 - n. 15100.210 prot. n. 75 in data 31 gennaio 1962, inviata ai Prefetti, ai Commissari del Governo presso le Regioni nonché alla Presidenza della Giunta regionale, ha disposto quanto segue:
"Risulta a questo Ministero che talune Amministrazioni comunali e provinciali userebbero includere, nei contratti relativi a lavori da eseguire da privati appaltatori per conto delle stesse, clausole che prevedono versamenti, da parte degli aggiudicatari, in misura percentuale rispetto all'importo dei lavori da compiere.
Tali versamenti sono da considerare ingiustificati tanto più che non trovano neppure rispondenza in un rimborso di spese sostenute dall'Ente in occasione di sopraluoghi o di altri particolari servizi resi nell'esclusivo interesse dei privati.
Poiché le disposizioni vigenti non consentono l'esazione di simili prestazioni accessorie, si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto innanzi, per i conseguenti interventi nei confronti delle Amministrazioni locali".
Conseguentemente la Commissione Interna del Personale regionale ha preso atto di quanto sopra e della impossibilità di avanzare proposte al Consiglio in merito alla questione.
In relazione a quanto sopra e tenuta presente la necessità di revocare la clausola concernente la trattenuta in questione per l'avvenire, cioè per gli appalti dei lavori ancora da deliberare, salvo introito sul capitolo 37 del bilancio preventivo delle somme trattenute e da trattenersi in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori già appaltati ed aggiudicati in base a capitolati d'oneri recanti la clausola relativa alla trattenuta dell'uno per cento, si propone che il Consiglio regionale, a modificazione di quanto già stabilito con i propri sopracitati provvedimenti,
Deliberi
1°) di approvare l'abolizione, per gli appalti di opere pubbliche da deliberare a decorrere dalla data odierna, della sopramenzionata clausola di capitolato concernente la trattenuta a carico dell'Impresa appaltatrice dell'uno per cento all'atto della liquidazione degli stati di avanzamento dei relativi lavori;
2°) di revocare quanto già stabilito con la propria deliberazione n. 99 in data 29 luglio 1961 relativamente alla corresponsione dei compensi di cui sopra a favore del personale dell'Amministrazione regionale;
3°) di stabilire, a parziale modificazione della parte dispositiva della propria deliberazione n. 148 in data 21.12.1961, che le somme trattenute dall'Amministrazione regionale in misura dell'uno per cento sull'importo delle liquidazioni degli stati di avanzamento di lavori pubblici già appaltati con capitolati speciali d'appalto contenenti la clausola relativa alla trattenuta di cui trattasi, siano introitate al capitolo 37 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario ("Ricupero di somme erogate sui capitoli di spesa della parte straordinaria del bilancio") ed ai corrispondenti istituendi capitoli di entrata dei bilanci preventivi della Regione per i futuri esercizi finanziari a titolo di rimborso forfettario di spese di progettazione, direzione e contabilizzazione delle opere pubbliche di cui si tratta.
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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;
richiamati i provvedimenti deliberativi consiliari n. 99 in data 29.7.1961, n. 147 in data 21.12.1961 e n. 148 in data 21.12.1961;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
1°) di approvare l'abolizione, per gli appalti di opere pubbliche da deliberare a decorrere dalla data odierna, della sopramenzionata clausola di capitolato concernente la trattenuta a carico dell'Impresa appaltatrice dell'uno per cento all'atto della liquidazione degli stati di avanzamento dei relativi lavori;
2°) di revocare quanto già stabilito con la propria deliberazione n. 99 in data 29 luglio 1961 relativamente alla corresponsione dei compensi di cui sopra a favore del personale della Amministrazione regionale;
3°) di stabilire, a parziale modificazione della parte dispositiva della propria deliberazione n. 148 in data 21.12.1961, che le somme trattenute dall'Amministrazione regionale in misura dell'uno per cento sull'importo delle liquidazioni degli stati di avanzamento di lavori pubblici già appaltati con capitolati speciali d'appalto contenenti la clausola relativa alla trattenuta di cui trattasi, siano introitate al capitolo 37 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario ("Ricupero di somme erogate sui capitoli di spesa della parte straordinaria del bilancio") ed ai corrispondenti istituendi capitoli di entrata dei bilanci preventivi della Regione per i futuri esercizi finanziari a titolo di rimborso forfettario di spese di progettazione, direzione e contabilizzazione delle opere pubbliche di cui si tratta.
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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore dodici e minuti venti e rinviata alle ore quindici.
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