Oggetto del Consiglio n. 51 del 18 aprile 1962 - Verbale

OGGETTO N. 51/62 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' BAREUX & C., DI COURMAYEUR, IN SANATORIA E IN VIA PRECARIA, PER APPORTARE VARIANTI ALLA CONCESSIONE ASSENTITA CON D.M. 13.9.1951, N. 3658.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di autorizzazione alla Società Bareux & C., di Courmayeur, in sanatoria e in via precaria, per apportare varianti alla concessione assentita con D.M. 13.9.1951, n. 3658.

Richiama in proposito l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla relazione e sul disciplinare di subconcessione trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 aprile 1962:

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La Società L. Bareux & C., di Courmayeur, è titolare di una concessione di derivazione di acque dalla Dora Baltea assentitale con D.P. n. 32523 in data 18.11.1904.

Le caratteristiche della concessione sono:

- portata mod. 5,00 di acqua

- salto mt.13,50

- potenza nominale media HP 90.

Con successivo Decreto ministeriale 31.8.1934 n. 8795 venne concesso alla stessa Ditta L. Bareux & C.:

a) il rinnovo della concessione per anni 30 e cioè fino al 18.11.1964;

b) per l'aumento di portata, in via precaria, da mod. 5,00 a mod.12,50 per produrre, col salto invariato di mt. 13,50, la potenza media di complessivi HP 225,00 e, cioè, di HP 135 in più di quella originaria.

Infine, con D.M. 13.9.1951 n. 3658, venne assentita in definitiva la predetta concessione precaria.

La Ditta Bareux & C., con domanda senza data ma presentata all'Ufficio del Genio Civile di Aosta in data 29 febbraio 1956, corredata da relativo progetto a firma Geom. Valleise, ha chiesto al detto Ufficio la concessione di aumentare in via precaria il salto di mt. 13,50 a mt. 18,00, prolungando opportunamente il canale di derivazione.

Istruttoria

Non essendo stata ancora emessa, a quella data, la legge regionale 8.11.1956 n. 4, il cui art. 6 demanda alla competenza del Presidente della Giunta reg.le la emanazione di decreti relativi a domande di varianti ad utilizzazioni in atto, interessanti acque della Regione, l'Ufficio del Genio Civile ha provveduto alla istruttoria della domanda. Dapprima, considerando sostanziale la domanda per aumento di salto, ha provveduto a pubblicare il relativo avviso sul F.A.L. della Regione n. 49 del 13.6.1956, nonché sul Foglio della Gazzetta Ufficiale n. 153 in data 22.6.1956.

Successivamente, con ordinanza in data 23.7.1956 n. 2724 dell'Ingegnere Capo, ha disposto la pubblicazione della domanda stessa e del progetto di variante presso il proprio Ufficio per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 28.7.1956, e la affissione di copia di essa ordinanza all'Albo pretorio del Comune di Courmayeur.

Copia dell'ordinanza è stata poi inviata: all'Ufficio Acque della Amministrazione regionale della Valle d'Aosta; all'Ufficio Idrografico del Po, di Torino; al Comando Militare Territoriale, di Torino; al Ministero della Difesa - Esercito - Ispettorato Arma del Genio - Ufficio II, di Roma; al Comune di Courmayeur; alla Società L. Bareux & C., di Courmayeur; alla Soc. Dinamo, di Novara.

La pubblicazione è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione all'Ufficio del Genio Civile di Aosta di una generica opposizione, ma con riserva per altro di specificarne i motivi, da parte della Società Dinamo di cui all'esposto 10.8.1956. Tale opposizione è stata poi infatti chiarita dalla Soc. Dinamo, di Novara, in sede di visita di istruttoria della domanda Bareux, come risulta dal relativo verbale in data 24.8.1956, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta.

In sostanza, la Soc. Dinamo, di Novara, che era allora semplice titolare di una domanda di grande derivazione d'acqua che avrebbe sotteso l'impianto della Ditta Bareux, ma che oggi è divenuta subconcessionaria, ha chiarito, in sede di istruttoria della domanda Bareux, che non intendeva opporsi alla domanda della Ditta Bareux & C., a condizione però che questa domanda decadesse senza altro da ogni diritto non appena essa Soc. Dinamo avesse ottenuto la subconcessione. Poiché la Ditta Bareux & C. ha dichiarato nella stessa sede, come risulta dal relativo verbale, che non aveva niente da eccepire circa la condizione posta dalla Soc. Dinamo come sopra precisato, l'opposizione da questa fatta devesi senz'altro ritenere soddisfatta.

Comunque, nel disciplinare relativo alla subconcessione da accordare alla Ditta Bareux & C. si è inserita una opportuna clausola atta a tutelare i diritti della Società Dinamo.

Tuttavia si osserva che l'opposizione della Soc. Dinamo non aveva ragione di essere perché la domanda della Ditta Bareux, essendo stata fatta a titolo precario, proprio per tener conto dei diritti della Soc. Dinamo, è chiaro che la condizione di precarietà dava già la necessaria garanzia per tali diritti.

Dopo avere esperita l'istruttoria ed avere accertato in sede di istruttoria che il salto richiesto a titolo precario dalla Ditta Bareux & C. doveva intendersi di mt. 17,33, anzichè di mt. 18,00, l'Ufficio del Genio Civile di Aosta ha inviato gli atti di istruttoria al Provveditorato regionale alle OO.PP. per il Piemonte, a termini dell'art. 14 del decreto 30.6.1955 n. 1534, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei Lavori Pubblici, affinché emettesse il Decreto di competenza.

In seguito all'esame degli atti, ed in relazione alla legge regionale 8.11.1956 n. 4, emanata nelle more dell'istruttoria, il Provveditorato regionale alle OO.PP. ha rilevato che l'aumento del salto viene ottenuto con lo spostamento a valle dell'originario punto di restituzione della derivazione e che, in tal modo, si viene ad interessare un tratto della Dora Baltea in cui scorrono acque di cui la Regione è concessionaria per anni 99. Di conseguenza, competente a consentire l'aumento del salto non è esso Provveditorato ma la Regione della Valle d'Aosta a termini dell'art. 6 della legge regionale 8.11.1956 n. 4.

Avendo in tal modo giudicato, il Provveditorato ha rimesso, correlativamente all'Ufficio Acque e Miniere della Regione gli atti dell'istruttoria esperita dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta.

Parere dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione

Non v'ha dubbio che il rilievo fatto dal Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte è esatto e che di conseguenza spetta alla Regione provvedere all'autorizzazione dell'aumento del salto chiesto in via precaria dalla Ditta Bareux & C., di Courmayeur. Infatti i limiti entro i quali lo Stato ha concesso a questa Ditta, con i DD.MM. 31.8.1934 n. 8795 e 13.9.1951 n. 3658, di derivare acque in località Dolonne, del Comune di Courmayeur, risultano ben definiti e sono dati dal punto di presa della derivazione e dal suo punto di restituzione alla Dora Baltea.

Ogni variazione di tali limiti, tanto a monte della presa, quanto a valle della restituzione, comporta per la derivazione degli usi di acqua non concessi dai Decreti accennati e, quindi, di pertinenza della Regione. L'aumento di salto, chiesto dalla Ditta L. Bareux, rientra in queste variazioni e, quindi, ad emettere il relativo Decreto di autorizzazione è competente la Regione Autonoma della Valle d'Aosta come ha giudicato il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte.

Resta ora da vedere, ai fini della emanazione del suddetto decreto, se sia accettabile dalla Regione l'istruttoria che è stata esperita.

Al riguardo si ritiene che non possano nutrirsi dubbi di sorta sia perché è stata istruita da un ufficio altamente qualificato, quale è quello del Genio Civile di Aosta, sia perché l'istruttoria è stata condotta nella forma più generale, come se si trattasse di una domanda ex novo e non di varianti, con la procedura prescritta dal T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 sulle acque e dal regolamento di cui al R.D. 14.8.1920 n. 1285.

L'Ufficio Acque e Miniere della Regione non può, dunque, che proporre il riconoscimento della eseguita istruttoria, sulla base della quale quindi poi procedere al rilascio, a titolo precario, dell'aumento del salto.

Consistenza delle opere progettate

Il punto di presa nella Dora, la quantità di acqua ed il canale derivatore restano gli stessi della concessione attuale assentita con D.M. 13.9.1951 n. 3658. Si intende provvedere all'aumento di salto dell'impianto prolungando di circa mt. 100 il canale derivatore, partendo dall'esterno della vecchia camera di carico che già serviva l'impianto.

Il nuovo tratto di canale derivatore, della larghezza media di mt. 1,80 e pendenza del 12 per mille, verrà costruito naturalmente in terra, con pareti sia verticale che inclinate, rivestito in muratura di pietrame a secco. Il canale derivatore farà quindi capo ad una nuova camera di carico provvista di sfioratore. Seguirà quindi la condotta forzata del diametro interno di mt. 0,90 e della lunghezza di circa mt. 45,00, la quale porterà le acque ad alimentare il macchinario della centrale, costituito da una turbina Francis collegata con una alternatore.

Dopo la utilizzazione, le acque verranno restituite alla Dora Baltea mediante breve canale di scarico con muratura di pietrame ordinario, della lunghezza di mt. 28,80 e larghezza di mt. 1,80 a pareti verticali.

Accertamento locali

Nella istruttoria esperita, l'Ufficio del Genio Civile di Aosta ha accertato che il complessivo salto che può utilizzare l'impianto è di mt. 17,33 e non già di mt. 18,50.

Essendo, pertanto, il salto originario di mt. 13,50, consegue che il maggior salto che l'impianto può sfruttare è di mt. (17,33 - 13,50) = metri 3,83.

Dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione, è risultato che tale maggiorazione del salto è già stata attuata sin dal 1° gennaio 1957.

Pertanto, la maggior potenza nominale media annua che l'impianto utilizza in base al detto salto maggiorato di mt. 3,83 ed in base alla portata media concessagli di mod. 12,50 è di 1250 x 3,83 / 102 = Kw 46,93.

Il relativo canone da corrispondere alla Regione, in ragione di Lire 1312 per Kw nominale, ai sensi della legge 21.12.1961 n. 1501 è di Lire (1312, = x 46,93) = L. 61.572.

Detto canone dovrà essere annualmente corrisposto alla stessa data del canone governativo, afferente alla concessione data dallo Stato, cioè al 18 novembre di ogni anno.

Incidentalmente si dà atto che tale canone governativo è di L. 217.057,00, calcolato in ragione di Lire 1312 per Kw sulla potenza nominale di 1250 x 13,50 / 102 = Kw 165,44.

Durata della autorizzazione

La autorizzazione all'aumento del salto, in via precaria della concessione, costituendo un tratto unico ed inscindibile con la concessione stessa, dovrà necessariamente avere la stessa durata di questa, e cioè dovrà avere la durata sino al 17 novembre 1964. Tuttavia, nel caso venissero attuati, prima di tale scadenza, dalla Soc. Dinamo, di Novara, gli impianti avuti in subconcessione con il Decreto del Presidente della Giunta regionale in data 4.2.1959 n. 31, l'autorizzazione precaria all'aumento del salto avrà durata fino alla effettiva sottensione dell'impianto. Tale sottensione non darà diritto alla Ditta L. Bareux & C., di Courmayeur, di pretendere dalla Soc. Dinamo l'applicazione dell'art. 45 del T.U. 11 DICEMBRE 1933 n. 1775 per quanto concerne l'aumento apportato al salto.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, con nota in data 10.8.1961 n. 1550, si è espresso favorevolmente al rilascio della richiesta di autorizzazione alla Ditta Bareux & C. per apportare varianti alla concessione assentita con D.M. 13.9.1951 n. 3658.

La Commissione consiliare di studio per i Lavori Pubblici, nell'adunanza del 21.11.1961 ha espresso parere favorevole alla approvazione dello schema di disciplinare che dovrà regolare l'autorizzazione di cui si tratta.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

1°) di autorizzare la Soc. Bareux & C., di Courmayeur, ad apportare, in via di sanatoria e precaria, delle varianti alla concessione assentita dallo Stato con D.M. 13.9.1951 n. 3658, aumentando di mt. 3,83 il salto originario di concessione;

2°) di autorizzare l'emissione del decreto di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale, di concerto con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società L. Bareux & C., di Courmayeur;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:

- Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di Lire 107.180 (centosettemilacentottanta), a integrazione del deposito cauzionale di L. 1.350 posto a base del D.M. 31.8.1934 n. 8795;

- Il versamento presso la Tesoreria della Regione, Cassa di Risparmio di Torino, Dipendenza di Aosta, della somma di Lire 242.367, per canoni arretrati, a partire dal 1.1.1957 sino al 17.11.1962, da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario: "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque e miniere";

- Il versamento presso la stessa Tesoreria della Regione della somma di L. 30.786, pari a mezza annualità del canone a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere la Ditta, somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della autorizzazione;

- Il versamento annuo, presso la Tesoreria della Regione, della somma di L. 1.000, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 e dell'art. 3 della legge 21.1.1949 n. 8, da introitare al citato capitolo 4 di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

- Il versamento, sempre alla Tesoreria della Regione, della somma di L. 15.000, per spese di sorveglianza, collaudo etc., da introitare al cap. 56 di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";

- Il versamento del canone annuo di Lire 61.572, con decorrenza dal 18.XI.1962, da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario ed agli istituendi corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci di previsione dei successivi esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere".

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Il Consigliere BERTHOD fa notare che la concessione in esame scade il 17 novembre 1964.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione per precisazioni, osservazioni o chiarimenti, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta della Giunta.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);

DELIBERA

1°) di autorizzare la Società Bareux & C., di Courmayeur, ad apportare, in via di sanatoria e precaria, delle varianti alla concessione assentita dallo Stato con D.M. 13.9.1951 n. 3658, aumentando di mt. 3,83 il salto originario di concessione;

2°) di autorizzare l'emissione del decreto di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale, di concerto con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Bareux & C., di Courmayeur;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:

- Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 107.180 (centosettemilacentottanta), a integrazione del deposito cauzionale di Lire 1.350 posto a base del D.M. 31.8.1934 n. 8795;

- Il versamento presso la Tesoreria della Regione, Cassa di Risparmio di Torino, Dipendenza di Aosta, della somma di Lire 242.367, per canoni arretrati, a partire dal 1° gennaio 1957 sino al 17.11.1962, da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario: "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque e miniere";

- Il versamento presso la stessa Tesoreria della Regione della somma di Lire 30.786, pari a mezza annualità del canone a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere la Ditta, somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della autorizzazione;

- Il versamento annuo, presso la Tesoreria della Regione, della somma di Lire 1.000, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 e dell'art. 3 della legge 21.1.1949 n. 8, da introitare al citato capitolo 4 di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

- Il versamento, sempre alla Tesoreria della Regione, della somma di Lire 15.000, per spese di sorveglianza, collaudo ecc., da introitare al capitolo 56 di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere;

- Il versamento del canone annuo di Lire 61.572, con decorrenza dal 18.11.1962, da introitare al capitolo del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1962/63 corrispondente al cap. 4 di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario ed agli istituendi corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci di previsione dei successivi esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere".

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere

Rep. n.

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata alla Ditta L. Bareux & C. l'autorizzazione in via precaria l'aumento del salto, chiesto con domanda presentata all'Ufficio del Genio Civile di Aosta il 29.2.1956, relativo alla concessione assentita dallo Stato con D.M. 13.9.1951 n. 3658.

Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua derivata

La quantità d'acqua che si deriva dalla Dora Baltea in Comune di Courmayeur, dalla Ditta L. Bareux & C., continuerà ad essere quella di moduli 12,50 (litri secondo mille e duecentocinquanta) già assentiti dallo Stato con il D.M. 13.9.1951 n. 3658.

L'acqua continuerà ad essere utilizzata per produzione di energia elettrica.

Art. 2

Dislivello a forza nominale in base alla quale è stabilito il canone

L'acqua come sopra derivata verrà condotta ad agire su di un dislivello complessivo, misurato fra i peli morti dell'acqua nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori, di mt. 17,33. Di questi, mt. 13,50 costituiscono il salto della concessione assentita dallo Stato con il cennato decreto 13.9.1951 n. 3658, mentre i restanti metri (17,33-13,50) = mt. 3,83 costituiscono la maggiorazione del salto, chiesta dalla Ditta L. Bareux & C. in via precaria, con la domanda in epigrafe.

Di conseguenza la potenza nominale complessiva dell'impianto, in base alla quale è da pagarsi il canone, è di 12,50 x 17,33 / 102 = Kw 212,37, dei quali 12,50 x 13,50 / 102 = Kw 165,44 sono stati assentiti dallo Stato con il sopraricordato decreto e 12,50 x 3,83 / 102 = Kw 46,93 vengono autorizzati in via precaria dall'Amministrazione regionale in dipendenza della relativa domanda della Ditta L. Bareux & C.

Art. 3

Luogo e modo di presa dell'acqua

L'acqua continuerà ad essere derivata in sponda sinistra della Dora Baltea, in località Ponte Dolonne di Courmayeur, con le stesse modalità risultanti dal progetto che servì di base ai decreti ministeriali 31.8.1934 n. 8795 e 13.9.1951 n. 3658 con i quali venne concesso di aumentare la portata della derivazione, originariamente accordata con D.P. 18 novembre 1904 n. 32523, dai mod. 5,00 originari agli attuali moduli 12,50.

Art. 4

Canale di carico e di restituzione

Il canale derivatore, o canale di carico è costituito da due tratti: il primo di essi continuerà ad essere quello che serviva da canale di carico della concessione originaria, cioè sarà ancora quello che dalla presa nella Dora Baltea dell'impianto, andrà alla vecchia vasca di carico dell'impianto stesso.

Il secondo tratto, costruito ex novo, è quello che da questa vecchia vasca di carico, svolgendosi per circa mt. 101,60, si porta alla nuova vasca di carico dell'impianto.

La restituzione delle acque alla Dora Baltea è effettuata mediante un breve canale di scarico in muratura di pietrame e calce cementizia della larghezza di circa mt. 28,80. Tanto le modalità costruttive del canale di carico, quanto quelle del canale di restituzione, risultanti dal progetto a firma del Geom. Valleise in data 4.2.1956, che fa parte integrante del presente disciplinare, dovranno essere mantenute tali.

Art. 5

Regolazione della portata

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di imporre alla Ditta L. Bareux & C. opere di modulazione della portata, da eseguirsi in corrispondenza della vecchia vasca di carico dell'impianto, qualora le risultasse che nel secondo tratto del canale derivatore vengono introdotte quantità di acqua maggiori di quelle di moduli 12,50, assentite dal decreto ministeriale di concessione 13.9.1951 n. 3658.

Art. 6

Durata della autorizzazione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, l'autorizzazione all'aumento del salto, in via precaria, avrà la stessa durata della concessione assentita con il più volte citato decreto 13.9.1951 n. 3658, e cioè avrà durata fino al 17 novembre 1964.

Tuttavia, nel caso che prima di tale scadenza vengano attuate dalla Soc. Dinamo di Novara i maggiori impianti detti del Monte Bianco, subconcessi con decreto 4.2.1959 n. 31 del Presidente della Giunta regionale che prevedono la sottensione dell'impianto della Ditta L. Bareux & C., l'autorizzazione in via precaria all'aumento del salto avrà durata solo fino alla effettiva sottensione dell'impianto.

La sottensione non darà diritto alla Ditta Bareux & C. di avere applicato nei confronti del suo impianto, per quanto riguarda l'aumento del salto, le disposizioni dello articolo 45 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775.

Art. 7

Canone

La Ditta L. Bareux & C., in aggiunta al canone afferente alla potenza di Kw 165,44 prevista dalla concessione assentita con D.M. 13.9.1951 n. 3658, spettante alle Finanze dello Stato (salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4), dovrà corrispondere alle Finanze della Valle d'Aosta, a cominciare dalla data 18 novembre 1962, di anno in anno anticipatamente, l'annuo canone di Lire 61.572,00 in ragione di Lire 1.312 per Kw, sulla potenza nominale di Kw 46,93 prodotta dall'impianto, come detto al precedente art. 2, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della autorizzazione di aumento di salto in via precaria salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge 18.10.1942 concernente l'istituto di decadenza del diritto di derivazione d'acqua.

Art. 8

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del disciplinare la Ditta L. Bareux & C., ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:

a) il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di Lire 108.530 - 1350,00 = 107.180 = (centosettemilacentottanta), come da quietanza n. in data n. di posizione, a integrazione del deposito cauzionale di Lire 1350 di cui alla quietanza n. 10 in data 27 marzo 1934 citata nella lettera b) dell'art. 10 del disciplinare 11 aprile 1934, repertorio n. 94, posto a base del decreto ministeriale 31.8.1934 n. 8795, risultando così la cauzione afferente alla concessione assentita dallo Stato di Lire 1350,00 + 107.180,00 = 108.530 (centoottomilacinquecentotrenta), pari a mezza annualità del canone demaniale di Lire 165,45 x 1312 = 217.060 attualmente dovuto sulla potenza di 165,45 Kw prevista dal decreto ministeriale 13 settembre 1951 n. 3658.

b) il versamento presso la Tesoreria della Regione, Cassa di Risparmio di Torino, Dipendenza di Aosta della somma di Lire 242.367, come da quietanza n. in data , per canoni arretrati, a partire dal 1° gennaio 1957, data in cui l'impianto è entrato in funzione con il salto maggiorato e sino al 17 novembre 1962, sulla potenza nominale di Kw 46,93 ed in base al canone annuo di Lire 30.786,00 fino al 31.1.1962 e di Lire 61.572 dal 1.2.1962 ai sensi della legge 21.12.1961 n.1501.

c) il versamento presso la stessa Tesoreria della Regione della somma di Lire 30.786 come da quietanza n. in data pari a mezza annualità del canone, di cui al precedente articolo 7, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per l'aumento, che si autorizza a titolo precario, del salto dell'impianto, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine dell'autorizzazione.

d) il versamento, ancora presso la Tesoreria della Regione, della somma di Lire 1.000, come da quietanza n. in data , ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 e dell'art. 3 della legge 21.1.1949 n. 8;

e) il versamento, sempre alla Tesoreria della Regione, della somma di L. 15.000, come da quietanza n. in data , per le spese di sorveglianza, collaudo dei valori, etc. - Restano poi a carico della Ditta L. Bareux & C. tutte le spese inerenti alla autorizzazione di aumento di salto, per registrazione di atti, disegni, stampe etc.

Art. 9

Termini

I lavori per l'aumento del salto essendo già stati eseguiti, non occorre più prescrivere alcun termine di tempo per il loro inizio e per la loro ultimazione.

Art. 10

Collaudo

La visita di collaudo per i lavori riguardanti il maggior salto dell'impianto sarà effettuata dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita tale visita, l'Ufficio, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio dell'impianto. Nel caso che occorressero altri maggiori lavori, ovvero lavori di modifica a quelli eseguiti, l'Ufficio dovrà darne atto nel verbale di visita, prescrivendone un termine per la loro esecuzione, e stabilendone altresì, se, in dipendenza della loro esecuzione, possa continuare ad attuarsi l'esercizio dell'impianto.

Art. 11

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta L. Bareux & C. è tenuta alla precisa ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, delle leggi regionali in materia di acque pubbliche n. 4 e n. 5 in data 8 novembre 1956, nonché di tutte le altre prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 12

Domicilio legale

Per ogni effetto legale la Ditta L. Bareux & C. elegge il proprio domicilio a Courmayeur.

Aosta, lì

PER ACCETTAZIONE

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