Oggetto del Consiglio n. 50 del 18 aprile 1962 - Verbale
OGGETTO N. 50/62 - SUBCONCESSIONE AL CONSORZIO IRRIGUO "LA SALLE NORD" PER DERIVAZIONE DI ACQUA DAL TORRENTE LINTENEY, IN COMUNE DI LA SALLE, PER USO IRRIGUO.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di subconcessione al Consorzio irriguo "La Salle Nord", con sede in La Salle, per derivazione di acqua dal torrente Linteney, in Comune di La Salle, per uso irriguo.
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla relazione e sul disciplinare di subconcessione trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 aprile 1962:
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Con la domanda 25 luglio 1953 il Comitato del costituendo Consorzio Irriguo "La Salle Nord", ha chiesto di derivare in sponda sinistra del torrente Linteney, in Comune di La Salle, durante il periodo annuale 1° aprile - 30 settembre, mod. 1,20 di acqua onde irrigare circa 140 ettari di terreni.
Alla domanda è stato unito il relativo progetto, bollato in data 25 luglio 1953, redatto dal Centro Studi di irrigazione di Milano, e costituito da quattro tavole di disegni e, cioè, da una corografia, da una planimetria, da un profilo schematico e dai particolari delle opere d'arte.
Istruttoria - La domanda in parola, in quanto incompatibile con la domanda 11.11.1947 della Società Ovesticino, già istruita e presentata alla Amministrazione regionale per l'utilizzazione dell'altro bacino della Dora Baltea fino ad Avise, compresa anche, quindi, la utilizzazione del Linteney, non avrebbe potuto essere ammessa ad istruttoria, neppure in concorrenza eccezionale con la domanda Ovesticino per il fatto che su questa già si era pronunciato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La domanda, tuttavia, fu ammessa a normale istruttoria perché la Società Ovesticino, interpellata dalla Amministrazione regionale nel 1953 (quando ancora era in elaborazione da parte del costituendo Consorzio lo studio del progetto irriguo di cui trattasi), - per conoscere se fosse stata disposta a non sollevare eccezioni circa la domanda che sarebbe stata poi presentata e quindi sulla relativa istruttoria -, rispose, con lettera in data 2.5.1953 n. 585/773/DT, che non avrebbe fatto eccezioni.
La domanda fu così istruita, provvedendosi al riguardo con istruttoria abbreviata al solo scopo della tutela dei diritti dei terzi, non essendo più necessario, per quanto esposto, provvedere alla sua pubblicazione sui fogli ufficiali.
L'istruttoria si è così iniziata con la pubblicazione della relativa ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 28 in data 5.2.1955 all'Albo pretorio del Comune di La Salle, per giorni 15 successivi e decorrenti dal 1° marzo 1955, disponendosi nell'ordinanza stessa che la domanda ed il relativo progetto venissero depositati per lo stesso periodo di tempo presso l'Ufficio Acque dell'Amministrazione regionale a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Copia dell'ordinanza è stata inviata: al Ministero dei LL.PP.; all'Ufficio del Genio Civile, di Aosta; all'Ufficio Idrografico del Po, di Torino; alla Divisione Agricoltura e Foreste dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, al Comando del Corpo Forestale Valdostano; alla Società Ovesticino, di Novara; ed alla Amministrazione dei Canali Demaniali.
La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio del Comune di La Salle è avvenuta regolarmente, senza dar luogo ad opposizioni, come da referto in data 31.3.1955 in calce all'ordinanza di istruttoria restituita dal Comune.
La notificazione dell'ordinanza ha dato luogo alla presentazione di opposizione da parte dell'Amministrazione dei Canali Demaniali di cui alla lettera 31.3.1955 n. 1591, nonchè di osservazioni e richiesta da parte del Corpo Forestale Valdostano di cui alla lettera 16.3.1955 n. 1901.
Si dà atto che la Società Ovesticino, di Novara, con lettera in data 22.4.1955 n. 402/768/DT, ha comunicato di non volere in alcun modo interferire nei confronti della domanda del Consorzio, confermando quindi quanto in precedenza aveva espresso.
In sede di visita locale di istruttoria, avvenuta in data 20 aprile 1955, così come era stato stabilito nella ordinanza di istruttoria, sono stati presentati due esposti da parte del Sig. Bouc Pietro: uno a nome del Sig. Hivoz Evaristo ed uno a nome del Sig. Hivoz Celestino. Altro esposto è stato presentato dal Sig. Hivoz Fabiano in proprio e per conto del Sig. Hivoz Grato Giuseppe.
Delle opposizioni di cui sopra si procederà ad esame in appresso.
Alla visita locale d'istruttoria hanno preso parte i seguenti Signori:
- Dott. Doveri Giulio - Ispettore Superiore del Corpo Forestale Valdostano;
- Geom. capo Tassone Bernardo, dell'Ufficio Idrografico del Po, di Torino;
- Carral Pietro, Sindaco di La Salle;
- Haudemand Alice fu Giuseppe; Pascal Maurizio fu Giuseppe; Bouc Pietro fu Pietro; Hivoz Fabiano e Coccoz Mario, tutti proprietari di terreni interessati dalla derivazione; Geom. Ferrari Achille, Presidente del Comitato promotore del costituendo Consorzio Irriguo "La Salle Nord", assistito dai progettisti Dott. Boch Emilio e Ing. Torrione Annibale;
- Ing. Mosti Alfredo - Direttore dell'Ufficio regionale Acque, assistito dal Geom. Michele Gonrad, dello stesso Ufficio.
Consistenza della derivazione
La derivazione ha, come si è detto, lo scopo di portare le acque del torrente Linteney ad irrigare una zona di terreno in sponda sinistra della Dora Baltea, tutta ubicata a valle dell'abitato di La Salle.
La derivazione dal Linteney ha luogo in sinistra di questo torrente a quota 1140 circa.
I particolari delle opere di presa non risultano dal progetto; tuttavia si può dedurre, dai disegni prodotti, che le acque derivate dal torrente mediante breve canale vengono condotte a far capo ad una camera o bacinetto di carico e, quindi, da questa prelevate mediante tubazione, parte in ferro, parte in cemento amianto, del complessivo sviluppo di circa Km. 2,00, che le porta ad una vaschetta terminale dalla quale possono essere scaricate nel vicino torrente, detto Echarlod, che sbocca in Dora.
La tubazione è prevista per il primo tratto, di circa Km. 1,300, in ferro con sezione di m/m 275 e nel restante tratto in cemento amianto con sezione variabile da m/m 200 a m/m 80 a seconda della pressione che dovrà sopportare, il cui massimo è previsto di 30 atmosfere.
La tubazione sottopasserà la strada statale in apposito manufatto in muratura e lo attraversamento della Dora Baltea è previsto mediante ponte in cemento armato.
Sono previsti lungo la tubazione 90 prese per idranti, con una dotazione di tubi volanti di diametro vario, per un complessivo sviluppo di mt. 800.
La superficie dei terreni da irrigare, quale risulta dall'elenco particellare in data 25 luglio 1953 a firma Geom. Ferrari Achille, è di ettari 137.10.30.
Esame delle opposizioni
1°) - Esposto 31.3.1953 n. 1591 dell'Amministrazione dei Canali Demaniali
Espone le opposizioni che l'Amministrazione demaniale è solita fare ad ogni richiesta di derivazione d'acqua, nell'interesse dei diritti d'acqua dei propri canali.
Le opposizioni sono legittime quando si tratti di domande per derivazioni ex novo e non valgono per quelle che rivendicano il riconoscimento di antichi diritti.
La derivazione di cui trattasi è derivazione ex novo, eppertanto le eccezioni dell'Amministrazione dei Canali Demaniali per la attuazione della derivazione sono da accogliersi e di esse è stato dato atto nel disciplinare di subconcessione.
Esse sono le seguenti:
a)- Limitazione al periodo annuale 15 maggio - 15 settembre dell'esercizio della derivazione.
b)- Sospensione della derivazione ogni qualvolta risulti che nel torrente Linteney e nella Dora Baltea non scorra acqua sufficiente per alimentare la intera competenza dei Canali Demaniali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini.
La sospensioni dovrà aver luogo a richiesta dell'Amministrazione dei Canali Demaniali, senza bisogno di diffida o di atti giudiziari e non darà diritto a sollevare eccezioni e a pretendere indennizzi.
2°) - Nota 16.3.1955 del Corpo Forestale regionale
Poiché le opere dell'impianto ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico, i1 Corpo Forestale regionale ha chiesto la imposizione delle seguenti condizioni di massima:
a) Obbligo da parte del Consorzio di presentare al Comando Militare Territoriale di Torino, a termine della legge 1.6.1931 n. 886, apposita domanda corredata da schizzo planimetrico, per ottenere il nulla asta alla costruzione.
b) siano limitati allo stretto indispensabile i movimenti di terra, adottando tutti gli accorgimenti del caso per non compromettere la stabilità del suolo.
Siano pure limitati alle sole piante ingombranti i tagli arborei, tenendo poi presente che non potranno utilizzarsi le piante di proprietà comunale o di altri Enti pubblici se non a seguito di regolare assegno e stima in base a deliberazioni approvate dalla Amministrazione regionale.
c) sia convenientemente sistemato sul posto il materiale di sterro, trattenendolo, ove occorra, con massicciate affínchè non sia asportato dalle acque.
d) i lavori siano ultimati entro due anni, salvo proroga comprovata da ragioni di forza maggiore.
Si osserva:
Tutte le richieste suddette sono da considerarsi attendibili ed accettabili, tranne la prima e l'ultima.
Non si vede, invero, perché il Corpo Forestale debba fare obbligo al Consorzio di presentare al Comando Militare Territoriale di Torino, cioè ad un Ente che nulla ha a che fare col Corpo Forestale Valdostano, dei documenti che non lo interessano.
L'istruttoria attuale è stata resa di pubblica ragione; perciò il Comando Territoriale di Torino se avesse avuto interessi da tutelare poteva farlo direttamente intervenendo all'istruttoria stessa, o quanto meno rilasciando al riguardo esplicita procura al Corpo Forestale Valdostano, procura che non risulta sia stata rilasciata.
Neppure è accettabile l'ultima richiesta, perché esula dalla potestà del Corpo Forestale di fissare dei termini per la esecuzione di opere di derivazione da corsi d'acqua pubblici nel territorio della Regione, che solo è di competenza dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere -, che li stabilisce in apposito articolo del disciplinare di subconcessione.
Si propone, pertanto, la reiezione delle dette due richieste e l'inserimento delle altre nel disciplinare.
3°) - Esposto 20.4.1955 dell'Ing. Hivoz Evaristo
Questo esposto è stato presentato, in sede di visita di istruttoria dal Sig. Bouc Pietro nell'interesse di Hivoz Evaristo.
Con questo esposto, il Sig. Hivoz, nella sua qualità di Presidente e di rappresentante legale di una Cooperativa detta "Berard Grato & C.", titolare di una utenza d'acqua per forza motrice, costituita sul canale Muneresse, derivato dal Linteney, debitamente riconosciuta con D.M. 4.5.1934, chiede il rispetto dei diritti d'acqua di questa utenza.
La richiesta è legittima, anche se non strettamente necessaria, considerato che lo art. 45 del T. U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 sulle acque pubbliche, provvede alla tutela dei legittimi usi di derivazione d'acqua per qualsiasi titolo. Pertanto nel disciplinare di subconcessione se ne è dato esplicito atto, richiamando il detto articolo 45.
4°) - Esposto 20.4.1955 del Sig. Hivoz Celestino
Anche questo esposto è stato presentato dal Sig. Bouc Pietro per conto del Sig. Hivoz Celestino quale Presidente del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario del canale Gonteray.
Con questo esposto il Sig. Hivoz chiede il rispetto dei diritti d'acqua irrigui spettanti al detto canale Gonteray, derivato dal Linteney.
L'esposto non indica il titolo costitutivo del diritto del quale si chiede la tutela, né precisa se la presa inserviente la derivazione del canale Gonteray si trovi a valle della presa della derivazione prevista dal costituendo Consorzio "La Salle Nord" così da essere pregiudicato da questa.
Ad ogni modo, qualora si tratti, come sembra, di diritti di derivazione legittimamente costituita, al loro rispetto viene provveduto con il richiamo fatto nel disciplinare di subconcessione all'art. 45 del T.U. di cui sopra si è detto.
5°) - Esposto 20.4.1955 a firma Sigg. Hivoz Fabiano fu Valeriano e Hivoz Grato Giuseppe fu Emanuele, agricoltori
Con l'esposto si chiede la tutela dei diritti d'acqua afferenti al canale denominato Balma, derivato dal torrente Linteney.
L'esposto non indica il titolo costitutivo dei diritti dei quali è chiesta la tutela, né di quale diritto d'acqua si tratti. E' però da ritenere che si tratti di diritti di acqua ad uso irriguo, dato che i ricorrenti si sono qualificati agricoltori.
Anche per la tutela di questi diritti, se ed in quanto legittimamente costituiti, vale il richiamo fatto nel disciplinare di subconcessione all'art. 45 del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque.
Quantità d'acqua da derivare
Il costituendo Consorzio Irriguo "La Salle Nord" ha chiesto di derivare dal Linteney mod. 1,20 di acqua per l'irrigazione del comprensorio pertinente, che risulta di ettari 137.10.30 dall'elenco particellare dei terreni irrigati a firma del Presidente del Consorzio Geom. Achille Ferrari datato il 25 luglio 1953.
Se si trattasse di irrigazione a scorrimento, la richiesta sarebbe regolare; ma, trattandosi di irrigazione a pioggia, sembra eccessiva, visto che per questo sistema di irrigazione è sufficiente per un ettaro di terreno un quantitativo massimo di lit / sec. 0,50.
La quantità d'acqua da derivare dal Linteney dovrà essere, perciò, di lit/sec 0,50 x ettari 137.10.30 = lit/sec 70 in cifra tonda.
Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 5073 in data 4 agosto 1958 ha espresso parere favorevole, nei riguardi idraulici, all'assentimento della richiesta concessione.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota n. 321 in data 19.2.1959, ha espresso il parere che sia da accogliere la domanda in data 25.7.1953 del Consorzio Irriguo "La Salle Nord" e che si possa rilasciare la subconcessione limitatamente, però, a moduli 0,70, per irrigare ettari 137.10.30 di terreni dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.
La Commissione consiliare di studio per i Lavori Pubblici nella adunanza del 21.11.1961, ha espresso parere favorevole alla approvazione dello schema di disciplinare che dovrà regolare la subconcessione di cui si tratta.
Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale;
DELIBERI
1°) di subconcedere al Consorzio Irriguo "La Salle Nord", con sede in La Salle, di derivare dalla sponda sinistra del torrente Linteney, in Comune di La Salle, mod. 0,70 di acqua per irrigare, con un impianto di irrigazione a pioggia, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, ettari 137.10.30 di terreni siti nello stesso Comune di La Salle;
2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante del Consorzio Irriguo "La Salle Nord";
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare alla Tesoreria della Regione, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:
a) Lire 15.000 (quindicimila), per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, copia di atti ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da introitare al cap. 56 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";
b) Lire 20.000 (ventimila), a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 16 comma terzo, lettera k) del regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285 pari al minimo prescritto dall'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501 sui canoni demaniali.
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(segue disciplinare di subconcessione)
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Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
1°) di subconcedere al Consorzio irriguo "La Salle Nord", con sede in La Salle, di derivare dalla sponda sinistra del torrente Linteney, in Comune di La Salle, mod. 0,70 di acqua per irrigare, con un impianto di irrigazione a pioggia, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, ettari 137.10.30 di terreni siti nello stesso Comune di La Salle;
2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante del Consorzio irriguo "La Salle Nord";
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare alla Tesoreria della Regione, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino;
a) Lire 15.000 (quindicimila), per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, copia di atti ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da introitare al capitolo 56 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";
b) Lire 20.000 (ventimila), a titolo di cauzione, ai sensi dell'art 16, comma terzo, lettera k) del regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285 pari al minimo prescritta dall'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501 sui canoni demaniali.
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(SEGUE: disciplinare di subconcessione)
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere
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DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata al Consorzio Irriguo "La Salle Nord" la subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Linteney, chiesta dal Comitato Promotore del Costituendo Consorzio Irriguo "La Salle Nord" con domanda 25 luglio 1953.
Art. 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare
La quantità d'acqua da derivare dal torrente Linteney resta fissata in misura eguale e continua non superiore a moduli 0,70 (litri secondo settanta).
L'acqua verrà derivata a scopo irriguo.
Art. 2
Superficie irrigata
La superficie dei terreni da irrigare, con il sistema a pioggia, con moduli 0,70 di cui al precedente articolo 1, è di ettari 137.10.30, quali risultano dall'elenco particellare dei terreni da irrigare in data 25 luglio 1953, a firma Geom. Achille Ferrari, nonché da una planimetria generale dei terreni stessi, bollata in pari data dal Geom. Giuseppe Luboz, ambedue facenti parte integrante del presente disciplinare.
Art. 3
Modalità delle opere di presa, di derivazione e di scarico
L'acqua dovrà derivare in sponda sinistra del torrente Linteney a quota circa 1136, mediante apposita presa che consentirà di derivare le acque e di condurle ad un piccolo bacino di carico, dal quale verranno successivamente prelevate mediante tubazioni, parte in ferro, parte in cemento amianto, del complessivo sviluppo di circa m. 2000 di sezione variabile, che, dopo aver attraversato la Dora Baltea, mediante ponte in cemento armato e poi sottopassato la strada statale mediante apposito manufatto in muratura, andrà a far capo ad una vaschetta terminale dalla quale potranno essere scaricate in un vicino torrente detto Echarlod che le restituisce nella Dora Baltea.
Le opere sopradescritte dovranno essere eseguite in conformità del progetto allegato all'istanza costituito da una relazione tecnica, da una corografia generale bollata in data 27.7.1953 del Centro Studi di Irrigazione (profilo schematico della derivazione e disegno delle opere d'arte), il quale progetto fa parte integrante del presente disciplinare.
Art. 4
Regolazione della portata
Il progetto di cui al precedente articolo 3 non prevede opere atte a contenere la portata derivanda nei limiti di quella di subconcessione, epperciò l'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di prescriverle, in qualsiasi tempo qualora ne ravvisasse la necessità. In tal caso la Ditta subconcessionaria resta obbligata a presentare all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, a semplice richiesta di questa, il pertinente progetto di modulazione della portata e di eseguirne le relative opere, una volta approvato, nei termini che saranno all'uopo fissati.
Art. 5
Condizioni particolari cui dovrà sottostare la derivazione
Nell'interesse dell'Amministrazione dei Canali Demaniali la derivazione dovrà essere attuata soltanto nel periodo irriguo che va dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.
Durante detto periodo, sempre nell'interesse dei Canali Demaniali, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di sospendere la derivazione ogni qualvolta sia richiesta da detta Amministrazione, tramite l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, ogni qualvolta si verifichino carenze d'acqua tali nella Dora Baltea, della quale il torrente Linteney è tributario, così da impedire l'alimentazione, per l'intera loro competenza, dei canali demaniali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Baltea. La sospensione dovrà aver luogo a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale, fatto con lettera raccomandata, senza necessità di dover ricorrere ad atti giudiziari qualsiasi e non potrà dare luogo a richiesta di indennizzi di qualsiasi specie.
Nell'interesse del Corpo Forestale della Regione della Valle d'Aosta è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di limitare allo stretto indispensabile, durante l'esecuzione dei lavori, i movimenti di terra adottando tutti gli accorgimenti del caso per non compromettere la stabilità del suolo. Così pure di limitare alle sole parti ingombranti i tagli di piante, tenendo presente che non potranno essere utilizzate quelle di proprietà comunali o di Enti pubblici se non a seguito di regolare assegnazione e stima in base a delibere approvate dall'Amministrazione regionale. Ancora, nell'interesse forestale, la Ditta subconcessionaria dovrà convenientemente sistemare sul posto il materiale di sterro trattenendolo, ove occorra, con muricci per non essere asportato dalle acque.
Infine, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere, a termini dell'art. 45 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, alla tutela di tutti i diritti d'acqua costituiti per qualsiasi titolo sul torrente Linteney, che potranno risultare in qualsiasi modo pregiudicati dall'esercizio della sua derivazione.
Art. 6
Garanzie da osservarsi
Restano a carico della Ditta subconcessionaria l'esecuzione di tutte le opere necessarie per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà, sia per il buon regime del corso d'acqua interessato dalla rilascianda subconcessione, in qualsiasi momento se ne verifichi la loro necessità.
In particolare, la Ditta subconcessionaria, prima di provvedere ai pertinenti lavori dovrà chiedere ed ottenere dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta e dalla Azienda Nazionale Autonoma delle strade statali i nulla osta di competenza, rispettivamente per l'attraversamento della Dora Baltea con il previsto ponte canale e per il sottopassaggio della strada statale n. 26 con il previsto manufatto in muratura.
Art. 7
Termine per l'esecuzione dei lavori
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere ad iniziare i lavori entro mesi sei dalla notificazione, da parte dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione - Ufficio Acque e Miniere -, dell'avvenuta emissione e registrazione del decreto di subconcessione, a condurli poi a termine entro mesi trenta da detta notificazione.
Ultimati i lavori la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediato avviso all'Ufficio Acque e Miniere della Regione.
Art. 8
Collaudo delle opere
L'Ufficio Acque e Miniere della Regione provvederà al collaudo della utenza. Eseguita la visita, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato. Qualora riconosca la necessità di modifiche o di maggiori lavori dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro attuazione stabilendo anche se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.
Entro mesi uno dal provvedimento di approvazione del collaudo la Ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua subconcessa.
Art. 9
Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca della subconcessione, questa, in quanto piccola derivazione, avrà la durata di anni 30 decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
Art. 10
Canone
Nessun canone è dovuto dalla derivazione, a termini dell'art. 9 dello Statuto della Regione, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, trattandosi di utenza irrigua.
Art. 11
Versamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di avere eseguiti i seguenti versamenti alla Tesoreria della Regione presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:
a) Lire 15.000 (quindicimila) come da quietanza n. in data per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, copia di atti ed altre analoghe dipendenti dal fatto della subconcessione;
b) Lire 20.000 (ventimila) come da quietanza n. in data a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera k) del regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285, pari al minimo prescritto dall'art. 5 della legge 21.12 1961 n. 1501 sui canoni demaniali.
Art. 12
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, e delle relative norme regolamentari, delle leggi regionali in materia di acque pubbliche, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 13
Domicilio legale
Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di La Salle.
Aosta, lì
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