Oggetto del Consiglio n. 629 del 21 dicembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 629/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione".
Con l'accordo siglato in data 14 settembre 1978 dai rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario, della Federazione sindacale CGIL, CISL, UIL, della FLEL e del Governo, venne approvata la "piattaforma" contrattuale per il personale dipendente dalle Regioni per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978.
L'accordo di cui trattasi prevede quanto segue:
1) inquadramento del personale in otto livelli funzionali;
2) l'attribuzione di stipendi onnicomprensivi commisurati ai parametri 100, 116, 130, 142, 167, 178, 220 e 333 e la determinazione del piede parametrico in L. 1.800.000;
3) l'articolazione della progressione economica in cinque classi retributive oltre all'iniziale, con scadenza al compimento del 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno di servizio, oltre l'attribuzione di aumenti periodici in numero illimitato nella misura del 2,5% calcolata nella classe in movimento;
4) l'inquadramento del personale attualmente in servizio sulla base dello stipendio in godimento (maturato economico) e della quantificazione economica della frazione di tempo trascorsa dalla data di maturazione dell'ultimo aumento periodico o dell'ultima classe di stipendio (maturato in itinere);
5) un aumento retributivo in misura variabile da L. 30.000 a L. 45.000 mensili, elevato rispettivamente a L. 40.000 e a Lire 55.000 con il protocollo d'intesa del 10 febbraio 1979;
6) la disciplina delle prestazioni straordinarie, limitate all'importo massimo individuale di 150 ore annue, elevabile a 300 ore annue in particolari condizioni e la loro retribuzione sulla base della retribuzione iniziale del livello di appartenenza, della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.
In attuazione dell'accordo di cui trattasi, al personale dipendente della Regione Valle d'Aosta venne concesso, con legge regionale 4 giugno 1979, n. 33, un assegno di Lire 30.000 pro capite e vennero iniziate le trattative con le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale per l'approvazione di un nuovo ordinamento retributivo che - in attesa dell'approvazione della "piattaforma" contrattuale per il triennio 1979/1981 - estendesse al personale della Regione Valle d'Aosta i principali istituti previsti dall'accordo scaduto il 31 dicembre 1978.
Dopo lunghe trattative con le organizzazioni sindacali del personale, si è giunti alla formulazione dell'allegato disegno di legge regionale che qui di seguito si illustra:
Art. 1 - Stabilisce che il personale regionale è classificato in cinque livelli funzionali, nelle qualifiche Vice-dirigenziali ed in quelle dirigenziali ed abolisce la distinzione fra impiegati e salariati, distinzione superata dalla constatazione che attualmente agli impiegati ed ai salariati è riservato il medesimo trattamento.
Tit. I: Personale inquadrato nei livelli
Art. 2 - Rinvia la classificazione del personale alla tabella allegato A, e stabilisce che le declaratorie dei livelli stessi saranno approvate successivamente, anche per poter effettuare un'analisi approfondita dei compiti svolti dal personale inquadrato nei singoli livelli.
Art. 3 - Fissa il trattamento economico iniziale nelle seguenti misure:
1° livello: £. 2.800.000
2° livello: £. 3.024.000
3° livello: £. 3.220.000
4° livello: £. 3.416.000
5° livello: £. 4.088.000
Gli stipendi iniziali dei livelli sono stati stabiliti - in misura più elevata di quella risultante dall'accordo nazionale - in relazione alla misura delle retribuzioni iniziali già in godimento da parte del personale che sarà inquadrato nei livelli corrispondenti.
La carriera economica orizzontale si svolge allo stesso modo di quella prevista dall'accordo nazionale.
Art. 4 - Stabilisce che al personale regionale, oltre allo stipendio, non possano essere corrisposti compensi o indennità in connessione con la carica, fatta eccezione per le indennità che seguono:
a) indennità spettanti a tutto il personale:
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- indennità per la cessazione del rapporto di impiego;
- premi straordinari di anzianità;
b) indennità spettanti, a particolari condizioni, a tutto il personale:
- quote di aggiunta di famiglia;
- compensi per lavoro straordinario;
- trattamento economico di missione e di trasferimento;
c) indennità spettanti a singoli dipendenti o singole categorie di dipendenti:
- indennità di lavoro nocivo e rischioso;
- indennità di cassa;
- indennità di incarico per la reggenza di posti di ruolo e non di ruolo;
- indennità di centro elaborazione dati;
- indennità di mansione;
- indennità per la partecipazione a consigli d'amministrazione di società;
- compartecipazione ai proventi delle analisi chimiche e cliniche;
- indennità e compartecipazioni spettanti al personale della casa da gioco di Saint-Vincent;
- indennità e compartecipazioni spettanti al personale del Corpo Forestale Valdostano.
L'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce, inoltre, che eventuali indennità soppresse, dovute da altri enti per attività prestata da dipendenti in rappresentanza della Regione saranno versate dagli enti interessati nella cassa della Regione.
Art. 5 - Disciplina la valutazione del servizio non di ruolo all'atto dell'inquadramento in ruolo del personale. Tale servizio, già valutato nella misura dell'80%, è ora valutato per intero.
La norma di cui trattasi, stabilisce altresì, al terzo comma, che nel caso di avanzamento a livello superiore o di inquadramento in ruolo in qualifica superiore a quella rivestita nella posizione non di ruolo, la valutazione in parola è ridotta nella stessa misura della attuale valutazione del servizio di ruolo.
L'ultimo comma assicura il trattamento economico in godimento, nel caso in cui questo subisca una diminuzione per effetto della riduzione di cui sopra.
Art. 6 - Attualmente il servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici è valutato nelle seguenti misure:
80% - servizio di ruolo prestato nella carriera corrispondente o superiore a quella in cui l'interessato è inquadrato;
60% - servizio non di ruolo prestato nella carriera corrispondente o superiore a quella in cui l'interessato è inquadrato;
40% - servizio di ruolo prestato in posti della carriera immediatamente inferiore;
30% - servizio non di ruolo prestato in posti della carriera immediatamente inferiore.
Poiché il servizio non di ruolo prestato presso la Regione è valutato per intero, ai sensi del precedente articolo 5, nella stessa misura del servizio di ruolo, anche per quello prestato presso altri enti non si effettua distinzione tra servizio di ruolo e ser vizio non di ruolo.
Art. 7 - Stabilisce, innovando la precedente normativa, che, in caso di avanzamento da un livello inferiore ad uno superiore, sia garantito al dipendente lo stipendio corrispondente o immediatamente inferiore a quello in godimento maggiorato della differenza fra lo stipendio iniziale del nuovo livello e quello del livello di provenienza. Attualmente, il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato nella misura del 50% o dell'80% a seconda se trattasi di qualifiche di carriere diverse o della stessa carriera.
Nel caso di avanzamento di personale inquadrato nello stesso livello, la maggiorazione di cui trattasi è ridotta alla metà.
Art. 8 - Il personale non di ruolo ha diritto allo stipendio iniziale del livello corrispondente alla qualifica rivestita, nonché ad aumenti periodici nella misura del 2,5%.
Art. 9 - Il personale è inquadrato nei livelli sulla base della tabella di equiparazione allegato A) al disegno di legge. Con una norma transitoria, si stabilisce che il personale regionale appartenente ai gruppi S/2 e S/3 è inquadrato nel terzo livello; l'introduzione di tale norma è motivata dal fatto che l'attuale personale appartenente al gruppo S/2, pur godendo attualmente del medesimo trattamento retributivo, verrebbe inquadrato in parte nel 2° e in parte nel 3° livello.
Art. 10 - Ai fini dell'inquadramento nei livelli, si tiene conto del maturato economico dei singoli dipendenti, costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensile (esclusa l'aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale) oltre all'indennità invernale e all'indennità di grado (quattordicesima mensilità).
Al maturato economico si aggiungono i seguenti importi annui i quali costituiscono i miglioramenti retributivi derivanti dal contratto:
a) l'importo di £. 400.000 uguale per tutti;
b) un importo commisurato allo 0,05% per livello iniziale per ogni mese di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione regionale;
c) un importo a titolo di professionalità nelle seguenti misure:
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1°, 2° e 3° livello: |
L. |
65.000 |
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4° livello e qualifiche di autista: |
L. |
150.000 |
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5° livello: |
L. |
300.000 |
Art. 11 - Al personale è attribuita la classe di stipendio o l'aumento periodico biennale (e relativa anzianità) corrispondente alla posizione economica determinata ai sensi dell'art. 10. Nel caso in cui non si verifichi la corrispondenza, al dipendente è attribuito lo stipendio immediatamente inferiore e la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile. Oltre a tale anzianità, è attribuito al dipendente il "maturato in itinere" consistente nell'anzianità aggiuntiva determinata quantificando in termini economici il tempo trascorso dall'attribuzione dell'ultima classe di stipendio e convertendo tale quantità economica, sommata all'eventuale importo dell'assegno riassorbibile in termini temporali, al fine di ridurre i tempi per l'attribuzione della successiva classe o aumento periodico nel nuovo ordinamento.
Art. 12 - Prevede che al dipendente beneficiario di un avanzamento di carriera in data anteriore al 3 gennaio 1979 sia attribuito il trattamento più favorevole tra quello derivante dall'inquadramento nei livelli sulla base della posizione economica raggiunta e quello derivante dall'applicazione della norma dell'articolo 7 concernente il trattamento economico in caso di avanzamento. Tale norma è stata prevista allo scopo di evitare sperequazioni fra il personale promosso a posti di livello superiore anteriormente a quello promosso successivamente al 3 gennaio 1979.
Art. 13 - Per effetto delle aggiunzioni previste all'art. 10, al personale neo-assunto verrebbe attribuita un'anzianità vicina a quella necessaria per l'attribuzione della terza classe di stipendio, trattamento simile a quello riservato ai dipendenti con alcuni anni di anzianità.
Per evitare il livellamento dell'anzianità del personale con pochi anni di servizio, è stato previsto che la terza classe di stipendio sia attribuita alla maturazione di sei anni di anzianità effettiva.
Art. 14 - L'indennità di conteggio biglietti spettante al personale in servizio presso la casa da gioco di Saint-Vincent è ridotta della somma di L. 40.000 mensili, corrispondente all'importo dell'indennità integrativa regionale, conglobata nei livelli retributivi e non spettante al personale in parola.
Art. 15 - Per la liquidazione delle compartecipazioni sui proventi delle analisi chimiche e cliniche venne fissato un limite massimo commisurato ad una quota percentuale dello stipendio tabellare in godimento; per effetto dell'inquadramento nei livelli, caratterizzato dal conglobamento di alcune indennità nello stipendio tabellare, il limite di cui si tratta verrebbe elevato notevolmente, con una corrispondente elevazione dei compensi percepiti dai dipendenti interessati. La presente norma ha lo scopo di congelare nelle attuali misure il limite massimo di cui si tratta.
Tit. II - Personale non inquadrato nei livelli
Art. 16 - Le qualifiche del personale non inquadrato nei livelli funzionali sono classificate in vice-dirigenziali e dirigenziali.
Art. 17 - Sono definiti i compiti dei vice-dirigenti.
Meritano particolare attenzione le attribuzioni che seguono, già di competenza dell'amministratore competente:
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1) |
concedere il congedo ordinario; |
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2) |
autorizzare l'effettuazione di prestazioni straordinarie; |
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3) |
autorizzare le trasferte e l'uso del proprio mezzo di trasporto, nell'ambito del territorio regionale. |
Art. 18 - Sono stabiliti i compiti del personale dirigente, caratterizzati da autonomia funzionale nell'ambito dei servizi di competenza.
Art. 19 - Sono disciplinate le modalità di emanazione dei provvedimenti dei dirigenti: tali norme sono caratterizzate dalla facoltà dell'Amministratore competente di procedere all'annullamento, alla revoca o alla riforma dei provvedimenti del dirigente.
Art. 20 - Sono indicate le attribuzioni particolari dei dirigenti.
Art. 21 - È disciplinata la conferenza dei dirigenti, allo scopo di realizzare il coordinamento permanente delle attività dirigenziali.
Art. 22 - All'autonomia relativa delle funzioni dirigenziali fanno riscontro le norme relative alla responsabilità del dirigente in relazione alla funzionalità, all'imparzialità e alla legittimità dell'azione degli uffici ai quali è preposto, nonché all'osservanza degli indirizzi generali formulati dagli organi statutari della Regione.
Art. 23 - In relazione alle maggiori responsabilità e ad un livello retributivo più elevato, l'orario di lavoro dei dirigenti è maggiorato di 5 ore settimanali, passando così dalle attuali 37 ore e mezza a 42 ore e mezza alla settimana.
Art. 24 - Alle qualifiche vice-dirigenziali si accede a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. Ai concorsi possono essere ammessi anche i dipendenti regionali privi del prescritto diploma di laurea, ma titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo di livello immediatamente inferiore. È fatto obbligo ai vice-dirigenti di frequentare un corso di formazione professionale entro il primo anno di servizio.
Art. 25 - Alle qualifiche dirigenziali si accede a seguito di concorso interno per titoli ed esami nonché di un corso di formazione dirigenziale con esami finali. Ai concorsi possono essere ammessi anche i dipendenti regionali privi del prescritto diploma di laurea, ma titolari da almeno un quinquennio di un posto appartenente alle qualifiche vice-dirigenziali, purché siano inquadrati in una qualifica vice-dirigenziale alla data di entrata in vigore della legge.
Nel caso in cui risulti impossibile ricoprire i posti mediante i concorsi interni ed i corsi di formazione, possono essere banditi concorsi pubblici.
All'ultimo comma, una norma transitoria stabilisce che l'accesso ai posti sottoelencati si consegue unicamente con concorsi interni:
a) Direttore del reparto medico del laboratorio di igiene e profilassi;
b) Dirigente del Servizio affari generali e legali;
c) Ragioniere capo, Dirigente dell'Assessorato delle Finanze.
I posti sopra citati sono ricoperti per incarico e la norma in parola consente di ricoprire rapidamente i posti stessi, permettendo così di normalizzare il funzionamento di alcuni importanti servizi.
Art. 26 - Prevede che i corsi di formazione possono essere organizzati dalla Regione o affidati a scuole specializzate.
Art. 27 - Disciplina il trasferimento del personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali.
Art. 28 - Stabilisce che lo stipendio iniziale previsto per le qualifiche vice-dirigenziali è di L. 5.320.000 annue lorde ed estende ai vice-dirigenti le norme relative al rimanente personale della Regione per quanto concerne la progressione economica, l'onnicomprensività del trattamento economico, la valutazione del servizio non di ruolo e di quello prestato presso altra amministrazione.
Art. 29 - Stabilisce che lo stipendio dei dirigenti è di Lire 11.060.000, corrispondente a quello previsto per il dirigente superiore dello Stato. La retribuzione non è suscettibile di aumenti per classi, ma solo di aumenti periodici biennali in ragione del 2,5%.
Art. 30 - È sancita l'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, con l'eccezione dei compensi attribuiti alla generalità dei dipendenti regionali e dei gettoni di presenza per la partecipazione a consigli di amministrazione o a collegi sindacali di società.
Art. 31 - Il personale appartenente al gruppo regionale A/3 è inquadrato nelle qualifiche vice dirigenziali. A tale inquadramento si applicano le norme previste per il rimanente personale relative all'attribuzione della posizione economica e giuridica nei livelli, all'attribuzione della terza classe di stipendio, alla riduzione dell'indennità giornaliera di conteggio ed al riparto dei proventi di analisi cliniche e chimiche.
Art. 32 - Il personale appartenente ai gruppi A/1 e A/2 è inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, con l'attribuzione dell'anzianità utile agli effetti economici maturata alla data dell'inquadramento.
Al titolare del posto appartenente al gruppo A/1 è attribuita l'anzianità complessivamente maturata nei gruppi A/1 e A/2, alla quale è aggiunta l'anzianità figurativa di otto anni, corrispondente al tempo necessario per maturare, nella tabella di sviluppo della carriera economica del gruppo A/2, la classe di stipendio d'importo pari a quello iniziale del gruppo A/1.
Art. 33 - Allo scopo di evitare una diminuzione del trattamento economico del personale dirigente, a seguito della soppressione di indennità, al dipendente che all'atto dell'inquadramento percepisca una retribuzione di importo inferiore a quella in godimento prima dell'inquadramento, è corrisposto un assegno personale riassorbibile d'importo pari alla differenza fra i due trattamenti economici. Costituisce un'eccezione a tale disciplina la compartecipazione ai diritti di segreteria in sostituzione dei quali è attribuita un'indennità non pensionabile commisurata ad un terzo dello stipendio tabellare in godimento e delle quote di aggiunta di famiglia. Motivo di tale disciplina è costituito dal fatto che già attualmente il limite massimo delle somme liquidabili a titolo di compartecipazione ai diritti di segreteria è commisurato ad un terzo dello stipendio tabellare e delle quote di aggiunta di famiglia.
Tit. III - Norme finali
Art. 34 - Sono abrogate le norme concernenti l'attribuzione delle note di qualifica al personale. Una più completa disciplina dei sistemi di valutazione del personale sarà approvata con la nuova legge sull'ordinamento del personale della Regione.
Art. 35 - Sono modificate le norme relative alla residenza del personale abolendo l'obbligo di risiedere del territorio del Comune sede dell'ufficio di appartenenza.
Art. 36 - Sono modificate le norme concernenti il conferimento delle supplenze e delle reggenze; è prevista la possibilità di affidare le reggenze e le supplenze a personale appartenente a livello o qualifica immediatamente inferiore, ed è stabilito che l'indennità di incarico sia commisurata alla differenza tra la retribuzione spettante per il posto di titolarità e quella iniziale del livello per il quale l'incarico è conferito.
Art. 37 - Alle norme concernenti l'irrogazione della censura sono apportate le modificazioni rese necessarie dalla attribuzione ai dirigenti della competenza in materia.
Art. 38 - Sono abrogate alcune norme della legge sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
Tali norme concernono, ad eccezione dell'art. 179, le funzioni del Segretario generale e sono collegate ad una posizione gerarchica preminente rispetto al rimanente personale regionale.
La norma contenuta nell'art. 179 concerne la possibilità di estendere automaticamente al personale regionale eventuali aumenti retributivi concessi al personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali. Nella presente situazione, nella quale il trattamento economico del personale regionale è determinato automaticamente con legge regionale, non appare logico estendere automaticamente al personale solo gli aumenti retributivi.
Art. 39 - In materia di retribuzione del lavoro straordinario è estesa integralmente la norma prevista dall'accordo contrattuale nazionale.
Art. 40 - Analogamente a quanto è previsto per il personale dello Stato ed allo scopo di evitare disfunzioni nei servizi causate da comandi di lunga durata di personale regionale presso altri enti, è previsto il collocamento fuori ruolo del personale stesso.
Art. 41 - Si stabilisce in modo esplicito la vigenza delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale in quanto applicabili e non contrastanti con le norme della presente legge.
Per consentire l'applicazione di norme nelle quali è fatto riferimento alla carriera o al gruppo regionale, è stabilita la corrispondenza dei gruppi del vecchio ordinamento con i livelli funzionali e le qualifiche del nuovo ordinamento.
Artt. 42 e 43 - La copertura della maggiore spesa di L. 1.200.000.000 è assicurata:
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a) |
per L. 340.000.000 dalla maggiore entrata di cui al cap. 195 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979. Tale maggiore entrata è stata valutata tenendo conto del favorevole andamento delle riscossioni e dell'incremento dei proventi attribuiti alla Regione nel periodo dal 1.1.1979 al 30.11.1979 nonché del presumibile importo dei proventi relativi al periodo dal 1.12.1979 al 31.12.1979 come risulta dalla sottoriportata dimostrazione; Dimostrazione della attendibilità delle previsioni di entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979 sul capitolo 195 "Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent" |
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1) |
Previsioni iniziali di bilancio |
L. |
23.400.000.000 |
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2) |
Somme introitate dalla Regione per il periodo 1° gennaio al 30 novembre 1979 pari a gg. 334 |
L. |
23.136.774.999 |
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3) |
Previsioni di bilancio per lo stesso periodo di cui al precedente punto 2) |
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23.400.000.000 = 64.109.590 x 334gg. |
= |
L. |
21.412.603.060 |
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365 |
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4) |
Maggiore entrata per il periodo 1.1./30.11.1979 rispetto alle previsioni iniziali di bilancio |
L. |
1.724.171.339 |
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========= |
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5) |
Calcolo delle previsioni per il periodo 1° dicembre 31 dicembre 1979 sulla base della media fra le riscossioni avvenute e le previsioni iniziali |
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a) 23.136.774.999 = 69.271.781 |
media giornaliera riscossa sino al 30.11.1979 |
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334 |
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b) 69.271.781 + 64.109.590 |
= |
66.690.685 media giornaliera per il periodo 1.12/31.12.1979 |
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2 |
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6) |
Previsione aggiornata per l'anno 1979 |
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a) riscossioni dal 1° gennaio al 30 ottobre 1979 |
L. |
23.136.774.999 |
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b) previsioni aggiornate per il rimanente periodo del 1979 (dal 1.12 |
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al 31.12) L. 66.690.685 (punto 5 lett. b) x 31 gg. |
L. |
2.067.411.257 |
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Totale previsioni aggiornate |
L. |
25.204.186.256 |
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Previsione iniziale di bilancio |
L. |
23.400.000.000 |
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Maggiore entrata annua prevista |
L. |
1.804.186.256 |
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7) |
Somma già utilizzata per il finanziamento delle leggi regionali: |
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- 2.7.1979, n. 45 |
L. |
350.000.000 |
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- 20.8.1979, n. 51 |
L. |
1.030.000.000 |
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Disponibilità |
L. |
424.186.256 |
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b) |
per L. 860.000.000 dalla disponibilità di cui al cap. 1925 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979, il cui stanziamento viene di conseguenza ridotto da L. 869.562.145 a L. 9.562.145. La diminuzione di Lire 860.000.000 può essere apportata in quanto lo stanziamento del capitolo 1925 era destinato alla copertura degli oneri (quota interessi) derivanti dall'ammortamento di mutui autorizzati, ma non ancora contratti. La contrazione di tali mutui è prevista per i primi mesi dal 1980 per cui gli interessi passivi gravanti su di essi saranno posti a carico della Regione soltanto a decorrere da tale esercizio. |
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Disegno di legge n. 146
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: "NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1 - Classificazione del personale regionale.
Il personale regionale di ruolo è inquadrato in cinque livelli funzionali, secondo le norme del titolo I, nelle qualifiche vice-dirigenziali ed in quelle dirigenziali secondo le norme del titolo II della presente legge.
È soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione.
TITOLO I
Personale inquadrato nei livelli funzionali
Articolo 2 - Livelli funzionali.
Il personale regionale, ad eccezione di quello contemplato nel titolo II, è classificato nei livelli funzionali indicati nella tabella allegato A) alla presente legge.
Le declaratorie dei singoli livelli saranno approvate con successiva legge regionale.
Articolo 3 - Progressione economica.
Con decorrenza dal 3 gennaio 1979, al personale regionale di ruolo è attribuito il trattamento economico iniziale indicato nella tabella annessa alla presente legge quale allegato A).
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello si articola, dopo la prima classe, in cinque classi retributive, d'importo pari al 16% della retribuzione base, raggiungibili al compimento del 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno di servizio prestato senza demerito.
La retribuzione è, altresì, suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,5% calcolato sull'importo iniziale della classe di stipendio in godimento, per ogni biennio di permanenza del personale nella classe stessa. Essi sono assorbiti dalla attribuzione della successiva classe di stipendio.
Si considera prestato senza demerito, il servizio nel corso del quale il dipendente non ha subito sanzioni disciplinari superiori alla censura.
L'aspettativa per motivi di famiglia produce un ritardo corrispondente alla sua durata agli effetti della maturazione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.
Articolo 4 - Onnicomprensività del trattamento economico.
Al personale indicato nell'articolo 2 della presente legge, oltre alla retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, competono:
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a) |
l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni; |
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b) |
la tredicesima mensilità, di cui all'articolo 181 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; |
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c) |
le quote di aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni. |
È fatto divieto di corrispondere al personale suddetto altri compensi o indennità a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della Regione, ivi compresi i compensi per la partecipazione a concorsi o ad esami. Fanno eccezione:
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a) |
i compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 128 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni; |
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b) |
il trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19 e successive modificazioni; |
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c) |
il trattamento economico di trasferimento, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni; |
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d) |
l'indennità di lavoro nocivo e rischioso, di cui all'art. 135 del regolamento regionale 20 novembre 1960; |
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e) |
l'indennità di cassa e di rischio per maneggio denaro, di cui all'articolo 183 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni; |
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f) |
l'indennità di incarico per la reggenza di posti di ruolo di livello superiore, di cui all'art. 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, all'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 e all'art. 33 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66; |
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g) |
l'indennità di centro elaborazione dati, di cui all'art. 12 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni; |
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h) |
l'indennità di incarico per la copertura di posti non di ruolo, di cui all'art. 193 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni; |
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i) |
l'indennità di mansione di cui all'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397; |
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l) |
le indennità ed i gettoni di presenza per la partecipazione a consigli di amministrazione o a collegi sindacali di società o aziende; |
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m) |
la compartecipazione ai proventi delle analisi chimiche e cliniche, di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, e successive modificazioni; |
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n) |
le indennità e le compartecipazioni spettanti al personale della casa da gioco di Saint-Vincent, ai sensi delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967 e successive modificazioni, con esclusione delle gratifiche di cui ai paragrafi e) e f) dell'art. 14 delle norme stesse; |
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o) |
le indennità e le compartecipazioni spettanti al personale del Corpo forestale valdostano, ai sensi della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del settimo comma dell'art. 183 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni; |
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p) |
l'indennità per cessazione del rapporto di impiego, di cui all'art. 189 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; |
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q) |
i premi straordinari di anzianità di cui all'art. 184 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni. |
Eventuali indennità e compensi attribuiti a dipendenti regionali dallo Stato o da altri enti per attività da essi prestata in rappresentanza della Regione e non previsti nel presente articolo saranno versati direttamente al Tesoriere della Regione.
Articolo 5 - Valutazione del servizio non di ruolo.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Regione Valle d'Aosta è valutato per intero, ai fini dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio.
Tale riconoscimento assorbe qualsiasi valutazione del servizio non di ruolo attribuita nel passato ed è assorbito dal maturato economico all'atto dell'inquadramento nei livelli o dell'avanzamento a livello superiore.
Nel caso di avanzamento avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979 - ovvero nel caso di inquadramento in ruolo in qualifica superiore a quella rivestita nella posizione non di ruolo, avvenuto successivamente al 1° gennaio 1974 - la valutazione di cui trattasi è ridotta al 50% nel caso di passaggio ad altra carriera e all'80% nel caso di avanzamento nell'ambito della stessa carriera.
Nel caso in cui il trattamento economico in godimento sia superiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, la differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con la successiva progressione economica.
Articolo 6 - Valutazione del servizio prestato presso altra amministrazione.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, il servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici è valutato come segue:
- nella misura dell'ottanta per cento, nel caso di servizio prestato in posti di carriera corrispondente o superiore a quella in cui l'interessato è inquadrato nei ruoli regionali;
- nella misura del quaranta per cento nel caso in cui il servizio sia stato prestato in posti di carriera immediatamente inferiore.
Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso le Scuole della Regione è valutato come il servizio prestato presso altri enti pubblici. Sono fatti salvi i servizi già riconosciuti all'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali.
Articolo 7 - Trattamento economico nel caso di avanzamento.
Al personale di ruolo, nel caso di avanzamento da un livello inferiore ad uno superiore, è attribuita nel nuovo livello, l'anzianità utile agli effetti della progressione economica corrispondente alla classe di stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento nel livello di provenienza maggiorato della differenza fra la classe di stipendio iniziale del nuovo livello e quella del livello immediatamente inferiore, salvo quanto è previsto al comma successivo.
Nel caso di avanzamento del personale dalla qualifica di guardia a quella di brigadiere, da quella di brigadiere a quella di maresciallo, da quella di Aiuto preparatore a quella di Preparatore, nonché da quella di Vice capo servizio tecnico a quella di Capo servizio tecnico, al trattamento economico in godimento è aggiunta la metà della differenza tra la classe di stipendio iniziale del quinto livello e quella del quarto livello.
L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con la successiva progressione economica.
Articolo 8 - Trattamento economico del personale non di ruolo.
Al personale regionale non di ruolo è attribuito lo stipendio relativo alla classe iniziale del livello corrispondente alla qualifica rivestita. Esso ha diritto all'attribuzione di aumenti periodici in numero illimitato, in ragione del 2,5% calcolato sull'importo della classe iniziale di stipendio, per ogni biennio di servizio prestato nella stessa qualifica.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita l'anzianità utile agli effetti della progressione economica, corrispondente alla classe di stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico complessivo in godimento.
L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con la successiva progressione economica.
Articolo 9 - Inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali.
Il personale regionale è inserito nei livelli funzionali sulla base della qualifica posseduta alla data del 3 gennaio 1979 o, se successiva, alla data di assunzione nei ruoli regionali.
La corrispondenza fra le attuali qualifiche regionali ed i nuovi livelli funzionali è stabilita nella tabella A) allegata alla presente legge.
In sede di prima applicazione della presente legge, il personale appartenente ai gruppi regionali S/2 e S/3 è inquadrato nel terzo livello.
Articolo 10 - Attribuzione della posizione economica nei livelli.
La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata, alla data del 3 gennaio 1979, o alla data di assunzione, se successiva, dal trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio tabellare comprensivo di classi e aumenti periodici maturati, assegno pensionabile di cui alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14 e successive modificazioni, indennità di cui alle lettere a), b), c) dell'ultimo comma dell'articolo 180 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, assegno di cui alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 44, nonché eventuali assegni personali non riassorbibili.
Per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent, sono prese in considerazione le gratifiche di cui ai paragrafi e) e f) dell'art. 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967 anziché le indennità di cui ai paragrafi a), b) e c) dell'art. 180 sopra citato.
Al maturato economico come sopra determinato si aggiungono:
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a) |
l'importo, a titolo di beneficio contrattuale, di £. 400.000 annue lorde; |
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b) |
un importo annuo ragguagliato all'anzianità di servizio prestato alla data del 3 gennaio 1979 e determinato in ragione dello 0,05 per cento del valore iniziale del livello di inquadramento per ogni mese intero di servizio effettivo comunque prestato presso l'Amministrazione regionale ovvero - limitatamente al personale inquadrato nei ruoli regionali in forza di norme di legge - presso lo Stato o altri enti pubblici, per un massimo di 20 anni, con l'abbattimento dei primi tre anni; |
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c) |
un importo annuo proporzionato al grado di professionalità della qualifica rivestita, nelle seguenti misure: - lire 65.000 per il 1°, 2° e 3° livello; - lire 150.000 per il 4° livello e per le qualifiche di autista meccanico e di operaio autista; - lire 300.000 per il 5° livello. |
Articolo 11 - Attribuzione della posizione giuridica nei livelli.
La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dell'aumento periodico o classe della nuova progressione economica corrispondente o immediatamente inferiore alla posizione economica individuale come determinata all'articolo precedente.
Qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente, la differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam", riassorbibile con la progressione economica.
Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il "maturato in itinere" consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 3 gennaio 1979, dalla data di maturazione dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe successiva, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dell'aumento periodico o classe successivi alla posizione giuridica di cui al primo comma del presente articolo.
La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
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a) |
il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni; |
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b) |
si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 3 gennaio 1979 per il suo raggiungimento. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 3 gennaio 1979 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo si calcola sull'incremento economico dell'aumento successivo all'ultima classe o aumento periodico maturato; |
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c) |
qualora i ratei di classe o di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza, e virtualmente maturati alla data del 3 gennaio 1979 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lettere a) e b) - sommati alla posizione economica individuale come determinata dall'articolo precedente, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di aumento periodico o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore; |
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d) |
qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lettera c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il "maturato in itinere", sommato all'eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dell'aumento periodico superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di aumento periodico o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità; |
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e) |
nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde; conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità. |
Articolo 12 - Attribuzione della posizione giuridica nei livelli al personale che ha beneficiato di avanzamenti anteriormente al 3.1.1979.
Al personale che, all'atto dell'attribuzione della posizione giuridica nei livelli di cui al primo comma del precedente articolo 11 consegua, per effetto di avanzamento a posti di livello superiore avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979, un trattamento economico inferiore a quello conseguibile con l'applicazione dell'art. 7, sarà attribuito il trattamento economico risultante dall'applicazione di questa ultima norma.
Per la determinazione del trattamento economico conseguibile con l'applicazione dell'art. 7, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento alla data dell'avanzamento, al quale sono aggiunte le somme di cui al terzo comma del precedente articolo 10 nelle misure stabilite per il posto di livello inferiore. Ai fini dell'applicazione del paragrafo b) dell'art. 10, si considera l'anzianità maturata alla data dell'avanzamento.
Articolo 13 - Attribuzione della terza classe di stipendio.
La terza classe di stipendio è attribuita al personale che abbia maturato almeno sei anni di anzianità effettiva.
Per un'anzianità effettiva si intende la somma dell'anzianità riconosciuta utile ai fini economici nel vecchio ordinamento e della anzianità giuridica maturata con decorrenza dal 3 gennaio 1979.
Restano fermi i normali tempi di maturazione dei successivi aumenti periodici e classi di stipendio.
Articolo 14 - Riduzione dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di conteggio.
Con decorrenza dal 3 gennaio 1979, l'importo massimo dell'indennità giornaliera di conteggio di cui all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 39, è ridotta a lire centoventicinquemila mensili lorde.
Articolo 15 - Riparto dei proventi di analisi cliniche e chimiche.
Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1977 n. 29, per la determinazione del limite massimo delle quote di compartecipazione ai compensi per analisi cliniche e chimiche, si fa riferimento allo stipendio tabellare annuo in godimento alla data del 2 gennaio 1979.
Nel caso in cui il numero dei dipendenti in servizio sia superiore a quello indicato all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, alla ripartizione delle somme riscosse dalla Regione partecipa anche il personale in eccedenza, previa la riduzione proporzionale delle quote spettanti a tutto il personale.
TITOLO II
Personale non inquadrato nei livelli funzionali
Articolo 16 - Qualifiche.
Le qualifiche del personale regionale non classificato nei livelli funzionali sono articolate come segue:
- qualifiche vice-dirigenziali;
- qualifiche dirigenziali.
Articolo 17 - Compiti dei vice-dirigenti.
Il personale appartenente alle qualifiche vice-dirigenziali svolge i seguenti compiti:
|
1) |
studio, vigilanza, controllo, ricerca scientifica, statistica ed economica, analisi per elaborazione dati, analisi di procedure, collaborazione giuridico amministrativa e tecnica, progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale, con autonoma e completa elaborazione, fatte salve le competenze dei dirigenti; |
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2) |
coordinamento dei compiti di cui al precedente paragrafo 1), nei casi in cui questi siano affidati alla competenza di personale appartenente al quinto livello; |
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3) |
direzione dei servizi e degli uffici non riservata alla competenza dei dirigenti; |
|
4) |
esercizio delle funzioni vicarie dei dirigenti nel caso di assenza o di impedimento di questi, nei casi diversi da quelli previsti al successivo paragrafo 5); |
|
5) |
reggenza del posto di dirigente nell'eventualità di assenza o di impedimento del dirigente stesso di durata superiore a sessanta giorni, limitatamente ai casi di impossibilità di sostituire il dirigente assente o impedito con altro funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali. |
Ai vice-dirigenti, nell'ambito delle disposizioni impartite dai rispettivi dirigenti, spettano, altresì, le seguenti attribuzioni:
1) concessione del congedo ordinario al personale dipendente;
2) autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario;
3) autorizzazione ad effettuare le trasferte e all'uso del proprio mezzo di trasporto, limitatamente alle missioni nell'ambito del territorio regionale.
Ai fini dell'ordine gerarchico, i vice-dirigenti precedono i dipendenti inquadrati nei livelli funzionali di cui al titolo I della presente legge.
Articolo 18 - Compiti dei dirigenti.
I dirigenti attendono ai seguenti compiti:
|
- |
direzione, con connessa potestà decisoria, dei servizi dell'Amministrazione; |
|
- |
emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dagli organi statutari della Regione, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; |
|
- |
propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti; |
|
- |
rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza della Regione, nei casi previsti dalla legge; |
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- |
rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, per incarico o delega. |
I dirigenti esercitano oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, anche quelle che ad essi vengono delegate dall'Amministratore competente.
I provvedimenti di delega sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione (parte 2a).
I dirigenti, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, possono avere, per incarico o delega, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi.
Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti sono stabilite negli articoli seguenti.
Ai fini dell'ordine gerarchico i dirigenti precedono i vice-dirigenti.
Articolo 19 - Provvedimenti dei dirigenti.
Gli organi statutari della Regione stabiliscono le direttive generali alle quali gli uffici dell'Amministrazione devono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.
I provvedimenti adottati dai dirigenti sono comunicati all'Amministratore rispettivamente competente.
L'Amministratore competente ha facoltà di procedere, d'ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità ed alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza all'Amministratore competente, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
L'Amministratore competente ha facoltà, sentita la Giunta regionale, di revocare o modificare per sopravvenute ragioni di pubblico interesse i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti.
I provvedimenti degli Amministratori regionali previsti dai precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentito il dirigente che ha emanato l'atto.
Articolo 20 - Attribuzioni particolari dei dirigenti.
Ai dirigenti, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici, spettano le seguenti attribuzioni:
|
a) |
provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, fino all'importo di lire 100 milioni per ciascun atto; |
|
b) |
adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o da regolamenti e, salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministratore competente di avocare, con atto motivato, i singoli affari; |
|
c) |
disporre il movimento del personale in servizio nell'ambito degli uffici dipendenti; |
|
d) |
disciplinare la fruizione e concedere il congedo ordinario nell'ambito degli uffici dipendenti, salvo quanto previsto al 2° comma del precedente articolo 17; |
|
e) |
provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire; |
|
f) |
provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente l'Amministratore competente, agli atti obbligatori di competenza degli uffici dipendenti, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi; |
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g) |
infliggere la censura al personale appartenente al servizio o all'ufficio cui essi sono preposti; |
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h) |
promuovere l'azione disciplinare; |
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i) |
concedere i congedi straordinari discrezionali e l'aspettativa per motivi di famiglia, previo parere vincolante del Consiglio del personale, a far tempo dalla data della sua costituzione; |
|
l) |
autorizzare l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nonché le missioni nell'ambito del territorio nazionale e l'uso del mezzo proprio per le trasferte in località distanti meno di 250 chilometri dalla sede di servizio, salvo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 17. |
Articolo 21 - Conferenza dei dirigenti.
Al fine di stabilire un permanente coordinamento delle attività dirigenziali nei vari settori di competenza dell'Amministrazione regionale è istituita la conferenza dei dirigenti, presieduta dal Segretario generale e composta da tutti i dirigenti. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, è presieduta dal dirigente più anziano in qualifica.
La conferenza si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, nonché ogni volta che sia convocata dal Segretario generale, di iniziativa propria oppure su richiesta del Presidente della Giunta o di un terzo dei dirigenti.
Alla conferenza possono essere invitati singoli vice-dirigenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in considerazione degli argomenti di volta in volta trattati.
Al termine di ogni anno la conferenza dei dirigenti redige una relazione generale sull'andamento dei servizi regionali e sui risultati dell'azione amministrativa, che sarà comunicata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.
Articolo 22 - Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Ferma restando la responsabilità penale, civile amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati della Regione, i dirigenti sono responsabili nell'esercizio delle rispettive funzioni del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I dirigenti sono, in particolare, responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dagli organi statutari della Regione, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati con atto dell'Amministratore competente.
Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute valide e le mancanze contestate comportino una sanzione disciplinare superiore alla censura, la Giunta regionale, su relazione dell'Amministratore competente, nomina la Commissione di disciplina per l'ulteriore corso della procedura disciplinare prevista dal titolo IV°, capo VII°, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 23 - Orario di lavoro dei dirigenti.
L'orario settimanale di servizio dei dirigenti è maggiorato di cinque ore.
Articolo 24 - Accesso alle qualifiche vice-dirigenziali.
La nomina alle qualifiche vice-dirigenziali si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.
Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di ragioneria, ai concorsi possono essere ammessi anche i dipendenti regionali privi del prescritto diploma di laurea in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al quinto livello e di un'anzianità di ruolo nel quinto livello o nella ex carriera di concetto di almeno cinque anni.
I vice-dirigenti devono frequentare, entro il primo anno di servizio, un corso di formazione professionale con esami finali. Agli effetti della determinazione di tale termine, non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio ad eccezione del congedo ordinario. L'esito negativo degli esami comporta la restituzione alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero, o il licenziamento al termine del periodo di prova.
Articolo 25 - Accesso alle qualifiche dirigenziali.
La nomina a dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali al quale sono ammessi gli impiegati regionali in possesso del prescritto titolo di studio, inquadrati nelle qualifiche vice-dirigenziali. La nomina è effettuata secondo la graduatoria formata sulla base dei risultati degli esami finali del corso.
Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di ragioneria, al corso di formazione possono essere ammessi anche i dipendenti regionali privi del prescritto diploma di laurea, inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge in una qualifica vice-dirigenziale ed in possesso di un'anzianità di ruolo nella qualifica vice-dirigenziale, o nell'ex gruppo regionale A/3, di almeno cinque anni alla data di scadenza del bando di concorso.
L'ammissione al corso, nei limiti dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno, per titoli ed esami.
Nel caso di impossibilità a ricoprire i posti con il procedimento sopra indicato, l'Amministrazione può bandire appositi concorsi pubblici. I vincitori di tali concorsi sono assunti in prova per un periodo massimo di tre anni, fino a che i medesimi non abbiano superato il corso di formazione dirigenziale con esami finali.
In sede di prima applicazione della presente legge, la nomina ai posti sottoelencati si consegue mediante concorsi interni per titoli ed esami:
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- |
direttore del reparto medico del laboratorio regionale di igiene e profilassi; |
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- |
dirigente del servizio affari generali e legali; |
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- |
ragioniere capo, dirigente dell'Assessorato delle finanze. |
Articolo 26 - Corsi di formazione dirigenziale e professionale.
I corsi di formazione dirigenziale e professionale possono essere organizzati in proprio dalla Regione o affidati a scuole specializzate nella formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
Articolo 27 - Trasferimento del personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.
Il trasferimento del personale inquadrato nella qualifica di dirigente è disposto dal Presidente della Giunta regionale previo parere del Consiglio del personale, se costituito.
Ove il trasferimento riguardi, comunque, i servizi del Consiglio regionale, il relativo provvedimento è adottato d'intesa con il Presidente del Consiglio.
Articolo 28 - Trattamento economico dei vice-dirigenti.
Al personale inquadrato nelle qualifiche vice-dirigenziali è attribuito il trattamento economico iniziale di lire 5.320.000 annue lorde.
Sono estese ai vice-dirigenti, in quanto applicabili, le norme degli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.
Nel caso di avanzamento alla qualifica di vice-dirigente, al personale è attribuita, nella nuova qualifica, l'anzianità utile agli effetti della progressione economica, corrispondente alla classe di stipendio od all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento maggiorato di una somma pari al quindici per cento dello stipendio iniziale annuo previsto per le qualifiche vice-dirigenziali.
L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con la successiva progressione economica.
Articolo 29 - Trattamento economico dei dirigenti.
Al personale inquadrato nella qualifica dirigenziale è attribuito il trattamento economico onnicomprensivo di Lire 11.060.000 annue lorde corrispondente a quello previsto per il dirigente superiore dell'Amministrazione civile dello Stato.
La retribuzione è suscettibile di aumenti periodici biennali in numero illimitato, in ragione del 2,5% calcolati sullo stipendio iniziale.
Nel caso di avanzamento alla qualifica di dirigente, è attribuito il trattamento economico iniziale. Qualora l'importo della retribuzione in godimento nella qualifica di provenienza fosse superiore al trattamento economico iniziale della nuova qualifica, al dipendente saranno concessi aumenti periodici non riassorbibili per consentire l'attribuzione dello stipendio immediatamente superiore a quello in godimento.
Eventuali modificazioni del trattamento economico dei dirigenti saranno approvate con legge regionale.
Articolo 30 - Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, ad eccezione dei compensi aventi carattere di generalità per tutto il personale dipendente dalla Regione, dell'indennità di cui al successivo articolo 33, nonché dei compensi e dei gettoni di presenza per la partecipazione a consigli di amministrazione od a collegi sindacali di società ed aziende.
Il funzionario designato a far parte di organi collegiali in rappresentanza della Regione ha facoltà di declinare l'incarico, ove questo possa essere conferito anche a persone estranee all'Amministrazione.
Articolo 31 - Inquadramento nelle qualifiche vice-dirigenziali.
Nelle qualifiche vice-dirigenziali è inquadrato il personale titolare di posti appartenenti al gruppo regionale A/3, con decorrenza dal 3 gennaio 1979 o dalla data di nomina, se successiva.
Sono estese ai vice-dirigenti, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del secondo comma, paragrafo c) del precedente articolo 10, l'importo annuo proporzionale al grado di professionalità è stabilito nella misura di lire 700.000 annue lorde.
Articolo 32 - Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali.
Nelle qualifiche dirigenziali è inquadrato il personale titolare di posti appartenenti ai gruppi regionali A/1 e A/2, con decorrenza dal 3 gennaio 1979 o dalla data di nomina, se successiva.
Al personale stesso è attribuita, ai fini della concessione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità utile agli effetti economici maturata alla data dell'inquadramento.
Al titolare del posto appartenente al gruppo regionale A/1, è attribuita l'anzianità utile agli effetti economici maturata nel gruppo A/2, alla quale è aggiunta l'anzianità effettiva maturata nel gruppo A/1, oltre all'anzianità figurativa di otto anni.
Articolo 33 - Attribuzione di assegno personale non pensionabile.
Qualora, a seguito dell'applicazione dei precedenti articoli 30 e 32 al dirigente competa, all'atto dell'inquadramento un trattamento economico complessivo annuo lordo inferiore a quello in godimento, al dipendente è attribuito un assegno personale, non pensionabile e riassorbibile con i futuri miglioramenti retributivi concessi alla generalità dei dirigenti, d'importo pari alla differenza fra i due trattamenti economici.
Nel trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è compreso l'importo lordo degli emolumenti soppressi corrisposti nei dodici mesi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del comma precedente non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario, né delle somme liquidate a titolo di compartecipazione ai diritti di segreteria.
In luogo della compartecipazione ai diritti di segreteria è attribuita un'indennità personale non pensionabile, commisurata ad un terzo dello stipendio tabellare in godimento e delle quote di aggiunta di famiglia.
TITOLO III°
NORME FINALI
Articolo 34 - Abrogazione delle norme concernenti le note di qualifica.
Sono abrogati gli articoli 113, 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni e sono abrogate tutte le norme collegate con l'attribuzione delle note di qualifica.
Articolo 35 - Modificazione delle norme concernenti la residenza del personale.
L'articolo 124 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è così modificato:
"Il dipendente è tenuto a stabilire la propria residenza o domicilio in modo da non arrecare pregiudizio al normale adempimento delle prestazioni di lavoro ed ha l'obbligo di notificare all'Amministrazione ogni cambiamento.
Il dipendente che, per sua scelta, risieda in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, non acquisisce titolo o indennità o facilitazioni connesse con tale situazione. Il personale in congedo ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'indirizzo del domicilio temporaneo.".
Articolo 36 - Modificazione delle norme concernenti le supplenze e le reggenze.
L'articolo 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è così modificato:
"Le supplenze del personale e le reggenze dei Servizi o degli Assessorati, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo e dello stesso livello o qualifica ovvero di livello o qualifica immediatamente inferiore.
Le supplenze e le reggenze sono affidate dalla Giunta regionale sentito il Consiglio del personale, se costituito.
Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, un'indennità mensile di incarico commisurata alla differenza fra la retribuzione spettante per il posto di titolarità e quella iniziale prevista per il livello o qualifica per i quali è conferito l'incarico.
I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nella misura prevista per il posto per il quale l'incarico è conferito".
Articolo 37 - Modificazione delle norme concernenti la censura.
L'articolo 153 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 è così modificato:
"Censura
La censura è una dichiarazione, scritta e motivata, di biasimo ed è inflitta:
a) per negligenza o lievi mancanze in servizio;
b) per breve assenza dall'ufficio non giustificata o per inosservanza dell'orario di ufficio;
c) per altre infrazioni di lieve entità.
Ai dirigenti la censura è inflitta dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Amministratore competente e, limitatamente al dirigente preposto ai servizi di segreteria del Consiglio, sentito il Presidente del Consiglio. Al rimanente personale è inflitta dai dirigenti secondo le rispettive competenze.
Contro il provvedimento del dirigente d'irrogazione della censura, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.
Art. 38 - Abrogazione di norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.
Sono abrogate le sottocitate norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni:
- Art. 14 - primo comma, limitatamente alle parole "direzione, coordinamento e controllo di servizi ed uffici regionali"
- Art. 69 - quarto comma
- Art. 74 - primo comma
- Art. 179 - primo comma, limitatamente alle parole: "e sono soggette ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedano modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli enti locali".
Articolo 39 - Retribuzione del lavoro straordinario.
La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:
|
retribuzione mensile iniziale di livello + rateo della 13a mensilità |
||
|
|
175 |
|
maggiorata del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50%.
Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno conservate fino al 30 giugno 1980.
Il lavoro straordinario può essere compensato in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.
Articolo 40 - Collocamento fuori ruolo.
Il personale comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione dello Stato o presso enti pubblici, ovvero incaricato della copertura di posti non di ruolo, è collocato fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo conserva tutti i diritti e tutti i doveri del personale regionale.
I posti del personale collocato fuori ruolo sono considerati vacanti a tutti gli effetti.
Nel caso di cessazione del comando o dell'incarico, l'impiegato rientra nel posto di appartenenza, anche in soprannumero.
Articolo 41 - Applicazione delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale.
Le norme in materia di stato giuridico ed economico del personale della Regione restano in vigore in quanto applicabili e non contrastanti con le norme della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione delle norme nelle quali è fatto riferimento alla carriera o al gruppo regionale, la corrispondenza con i livelli funzionali e le qualifiche è stabilita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato B).
Sono conservate le qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 42
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lorde lire 1.200 milioni, graverà sui capitoli per le retribuzioni al personale dipendente, indicati nel successivo articolo 43, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
|
a) |
per £. 340.000.000 mediante aumento dello stanziamento del capitolo 195 della parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno 1979; |
|
b) |
per £. 860.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1925 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979. |
Per gli anni futuri, l'onere di £. 1.200 milioni sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Articolo 43
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento
|
Cap. |
195 |
Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent |
£. |
340.000.000 |
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
|
Cap. |
1925 |
Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa |
£. |
860.000.000 |
|
|
|
|
|
|
------------------ |
|
|
|
|
TOTALE |
£. |
1.200.000.000 |
|
|
|
|
|
|
========= |
|
Variazioni in aumento
|
Cap. |
80 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio |
£. |
15.000.000 |
|
|
Cap. |
420 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta |
£. |
95.000.000 |
|
|
Cap. |
435 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo Enti locali e morali |
£. |
13.000.000 |
|
|
Cap. |
450 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato alle Finanze |
£. |
48.000.000 |
|
|
Cap. |
465 |
Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione |
£. |
30.000.000 |
|
|
Cap. |
480 |
Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi |
£. |
10.000.000 |
|
|
Cap. |
630 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento |
£. |
2.000.000 |
|
|
Cap. |
645 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da Gioco di Saint-Vincent |
£. |
30.000.000 |
|
|
Cap. |
690 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma |
£. |
4.000.000 |
|
|
Cap. |
1790 |
Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia Buisson-Chamois |
£. |
14.000.000 |
|
|
Cap. |
2940 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura |
£. |
43.000.000 |
|
|
Cap. |
2955 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici |
£. |
24.000.000 |
|
|
Cap. |
3000 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio affidato dall'A.I.M.A. per la corresponsione di premi alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1978-79 (art. 1 regolamento C.E.E. n. 997/78 del 12 maggio 1978) |
£. |
2.000.000 |
|
|
Cap. |
3055 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali |
£. |
130.000.000 |
|
|
Cap. |
4635 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
£. |
32.000.000 |
|
|
Cap. |
4960 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
£. |
58.000.000 |
|
|
Cap. |
4975 |
Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade |
£. |
38.000.000 |
|
|
Cap. |
5925 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
£. |
80.000.000 |
|
|
Cap. |
6036 |
Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di segreteria dell'Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico delle scuole materne (legge regionale 21 giugno 1977, n. 45) |
£. |
3.000.000 |
|
|
Cap. |
6105 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente |
£. |
25.000.000 |
|
|
Cap. |
6230 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente |
£. |
133.000.000 |
|
|
Cap. |
6340 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente |
£. |
70.000.000 |
|
|
Cap. |
6450 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente |
£. |
38.000.000 |
|
|
Cap. |
6620 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei Convitti Regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico (leggi regionali 26 giugno 1972, n. 11 e 7 marzo 1973, n. 8) |
£. |
17.000.000 |
|
|
Cap. |
7400 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
£. |
61.000.000 |
|
|
Cap. |
7401 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Servizio di assistenza materna e infantile (legge regionale 10 febbraio 1978, n. 3) |
£. |
10.000.000 |
|
|
Cap. |
7515 |
Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio |
£. |
10.000.000 |
|
|
Cap. |
7600 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio per la tutela della salute dei lavoratori (legge regionale 22 aprile 1975, n. 13) |
£. |
3.000.000 |
|
|
Cap. |
7615 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Centro di medicina Preventiva (D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249) |
£. |
14.000.000 |
|
|
Cap. |
7670 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Laboratorio |
£. |
30.000.000 |
|
|
Cap. |
8930 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Monumenti, Antichità e Belle Arti |
£. |
78.000.000 |
|
|
Cap. |
8970 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico (legge regionale 14 maggio 1976, n. 17) |
£. |
10.000.000 |
|
|
Cap. |
9100 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo e dell'Urbanistica |
£. |
30.000.000 |
|
|
|
|
|
|
------------------ |
|
|
|
|
TOTALE |
£. |
1.200.000.000 |
|
|
|
|
|
========= |
||
Articolo 44
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
---
Allegato A) alla legge regionale______________________
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE
|
Livelli |
Parametri |
Retribuzioni |
Corrispondenza con le qualifiche regionali |
|||||
|
|
1° |
|
|
100 |
|
2.800.000 |
Personale addetto ai lavori di pulizia |
|
|
|
2° |
|
|
108 |
|
3.024.000 |
Bidello Cantoniere Fattorino Giardiniere Inserviente Inserviente di laboratorio Operaio Usciere Collaboratore veterinario Custode castelli e musei |
|
|
|
3° |
|
|
115 |
|
3.220.000 |
Aiuto cuoco Autista meccanico Magazziniere Manovratore Operaio autista Operaio qualificato |
|
|
|
4° |
|
|
122 |
|
3.416.000 |
Aiutante tecnico Aiuto preparatore Autista meccanico capo garage Brigadiere forestale Capo cantoniere Capo operaio Capo operaio autista Capo servizio tecnico Coadiutore Coadiutore (operatore microfilmatore) Coadiutore esperto nel settore enologico Coadiutore esperto nel settore lattiero-caseario Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo e apistico Coadiutore esperto nel settore viticolo Coadiutore tecnico Cuoco Guardia forestale Infermiere professionale prelevatore Magazziniere (istituti scolastici) Operaio specializzato Preparatore Telefonista Usciere capo Vice capo servizio tecnico Vigilatrice Vigile sanitario |
|
|
|
5° |
|
|
146 |
|
4.088.000 |
Animatore Archivista capo Archivista ricercatore Assistente di biblioteca Assistente sanitaria visitatrice Assistente sociale Catalogatore Controllore Disegnatore archeologico Fisioterapista Geometra Interprete Ispettore ufficio turismo Istitutore Logopedista Maresciallo forestale Ortottista Perito Agrario Perito industriale Programmatore Ragioniere Ragioniere economo Segretario Tecnico analista Tecnica diplomata, specializzata in economia domestica rurale Testista Traduttore |
|
---
Allegato B alla legge regionale...........................
Tabella di corrispondenza dei nuovi livelli funzionali e qualifiche alle carriere ed ai gruppi regionali dell'ordinamento precedente.
|
N. Livello o qualifica |
Carriera |
Gruppo regionale |
||||||||
|
|
1 |
|
ausiliaria |
|
S/2 |
|
||||
|
|
2 |
|
ausiliaria |
|
S/2 |
|
||||
|
|
3 |
|
ausiliaria |
|
S/2 |
|
||||
|
|
4 |
|
esecutiva |
|
C |
|
||||
|
|
5 |
|
di concetto |
|
B |
|
||||
|
|
vice-dirigente |
|
direttiva |
|
A/3 |
|
||||
|
|
dirigente |
|
direttiva |
|
A/1 e A/2 |
|||||
---
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - L'altro ieri, credo in un'importante discussione di natura politica, si è parlato di matrice cattolica. Io vorrei ribadire, da un lato, la laicità dell'Union Valdôtaine e, dall'altro, dire che, se muoio prima di Natale, perché può darsi che nella Santa Notte faccia alcuni peccati non veniali, ho meritato il Paradiso, perché questa legge qui mi è costata, anche con tutte le imperfezioni che vedremo dopo, una larga parte dell'anima...come no?, quel poco che ne resta dopo 47 anni di vita.
Questo disegno di legge, che evidentemente non è perfetto, è il frutto di una serie di scontri, di una serie di posizioni differenziate da parte del personale e nei confronti del quale il Consiglio regionale - ho detto il Consiglio e non la Giunta - si trova nella posizione sgradevole di essere preso in mezzo a due fuochi: da un lato, ricordo una mozione non molto distante dal Consiglio regionale che invitava la Giunta a trovare una sistemazione adeguata per i dirigenti e il gruppo di pressione che si è manifestato anche con una certa virulenza, quindi, da un lato, il personale regionale, dirigenti, vice-dirigenti, varie categorie; dall'altro, l'obbligo, per ragioni di legislazione nazionale e di possibilità per la Regione di rientrare in una certa logica, di trasferire il personale regionale dall'attuale situazione nei livelli funzionali, dall'altro, il fatto che questa legge è comunque... Speriamo che venga approvata così come la proporremo, ma è comunque una legge, sotto il profilo delle categorie del personale regionale, molto innovativa e non è di buon auspicio la recentissima dichiarazione del Ministro per la riforma dell'amministrazione pubblica, Massimo Severo Giannini, che ha dichiarato di non vedere la dirigenza per quanto riguarda le Regioni...come motivazione che probabilmente avrete letto sui giornali.
Ci sembra comunque che sia indispensabile per evitare una contrapposizione tra Consiglio, Giunta regionale e personale che rischia di diventare sterile, alla ricerca di una legge perfetta, che dia ad ogni gruppo il suo...dopodiché questa legge rischia - il rischio è presente e direi massiccio - di essere rinviata e ci troveremmo nella situazione di non sapere come fare, perché l'impugnativa alla Corte costituzionale non ha significato pratico in materia di personale, perché non possiamo aspettare cinque o sei anni un giudizio di legittimità in questa materia, quindi dovremmo per forza ritrattare e rimodificare. Non solo, ci troviamo al 21 dicembre 1979 e abbiamo necessità di avere un testo di legge che impegni 1 miliardo e 300 milioni, che, in previsione della revisione salariale e stipendiale prevista da questa legge, abbiamo, credo con l'accordo di tutti, accantonato nell'ultima variazione di bilancio. Ci sono state innumerevoli riunioni, non è che questa legge dia soddisfazione a tutti, direi anzi che, sotto un certo profilo, il fatto stesso di apportare certe modifiche importanti ha segnato una tappa, che ci sembra preoccupante, di disaggregazione del personale regionale, con nuove aggregazioni a livello di categoria e temiamo che nel futuro ci sarà una moltiplicazione dei gruppi di pressione e dei Sindacati che proteggono soltanto i gruppi di pressione, comunque ci sembra indispensabile, per i motivi anzidetti, che questa legge venga approvata.
Se la legge dovesse essere vistata così come è presentata...abbiamo preso un impegno con alcuni gruppi, laddove certe discrepanze sembreranno più evidenti, per discutere caso per caso, con il tempo necessario, le eventuali modifiche; se dovesse essere rinviata, perlomeno sarebbero chiari i punti di discussione e verrebbero fissati in maniera non più contestabile per la ragione che ho detto prima: perché la legge rinviata in questo caso non ci permette, anche per la natura stessa della legge, un ricorso alla Corte costituzionale, sarebbero chiari perlomeno i punti entro i quali la trattativa globale e definitiva dovrebbe svolgersi. In questo spirito, fatto salvo quanto dirò in seguito, la Giunta regionale non può accettare degli emendamenti e questo non perché gli emendamenti che eventualmente venissero presentati non rappresentino dei legittimi interessi, ma per il fatto che in un'organizzazione così complessa il fatto di spostare un mattone obbliga evidentemente a rivedere un'intera costruzione e, di conseguenza, metterebbe in crisi l'accordo globale che con l'enorme fatica, direi con dedizione da parte di molti e con anche qualche piccolo colpo basso da parte degli altri, è stato raggiunto.
La legge presentata è stata discussa in numerose assemblee. Sia ben chiaro che io non voglio fare critiche alle assemblee sindacali; mi sia permesso però di dire che quelle assemblee hanno forse meno di noi l'abitudine di discutere e di rappresentare delle posizioni originali. L'ultima assemblea comunque è stata tenuta il 19 dicembre, quindi due giorni fa e da quest'assemblea è nata l'approvazione del testo di legge che è stato presentato, fatti salvi gli emendamenti che Chietto è andato a fotografare e che verranno adesso distribuiti, si è fatta anche la distribuzione di un documento delle Confederazioni sindacali, comunque gli emendamenti verranno da me proposti man mano che si arriva agli articoli interessati.
Quali sono le novità di questo disegno di legge...e non parlerei delle novità di natura economica, ivi compresi gli aumenti per i livelli di professionalità che forse non sono interessanti...la novità principale è quella del trasferimento del personale regionale in sei livelli funzionali, di cui uno vice-dirigenziale, e un unico livello dirigenziale non automaticamente uguale, ma paragonabile al Dirigente superiore dello Stato. Vi sono definiti ugualmente i compiti dei Dirigenti, dei Vice-dirigenti, alcune novità in materia di trattamento del personale e, in particolare, della censura; in particolare poi, è stabilita l'onnicomprensività del trattamento economico, fatte salve le eccezioni che, per legge, devono essere fatte salve... In alcune rarissime eccezioni, che sono tre, che riguardano il Medico regionale, il Segretario generale e, per una quota minima, il Sovraintendente agli studi, l'articolo 33 mantiene, con un meccanismo abbastanza complicato, gli attuali livelli retributivi in maniera che nessuno torni indietro sul piano economico per il fatto che la funzionalità regionale è stata modificata.
Non credo di avere altro da aggiungere. Vorrei ancora una volta sottolineare che questo disegno di legge ha bisogno urgente di sentire qual è l'opinione dell'altro lato del triangolo, o, se preferite, dell'altro vertice del triangolo, in maniera che questa vasta trattativa, che non riguarda soltanto la Valle d'Aosta, ma che riguarda molte Regioni, per non dire tutte le Regioni, trovi una sua collocazione nello scontro...parlo di "scontro", ma comunque è una trattativa in atto fra il personale dello Stato e Stato, fra personale regionale e Regione e Stato, fra personale degli Enti locali, Stato e Regione, di maniera che il Consiglio, avendo una traccia, avendo una direzione, sapendo esattamente in quale senso ci si sta muovendo, possa poi adottare un progetto di legge definitivo, evidentemente sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, sentite le Confederazioni, che in questo caso hanno il più delle volte espresso le opinioni più ponderate, quelle meno, se preferite, corporativistiche e alle quali normalmente la Giunta regionale si è adeguata.
Dolchi (P.C.I.) - Volevo solo fare presente, come per il disegno di legge precedente, che la Commissione consultiva paritetica si è riunita e ha espresso parere favorevole a maggioranza (sei a favore, un astenuto) circa l'approvazione del presente disegno di legge.
Sono iscritti a parlare il Consigliere Lustrissy, poi si sono iscritti i Consiglieri De Grandis, Nebbia, Tonino e Minuzzo. Il Consigliere Riccarand ha fatto pervenire degli emendamenti, intende illustrarli o vuole che siano solo distribuiti? Pregherei allora di distribuire gli emendamenti di modo che, quando prende la parola il Consigliere Riccarand, possano anche essere sotto gli occhi dei Signori Consiglieri. Cominciamo allora dando la parola al Consigliere Lustrissy.
Lustrissy (D.P.) - Assieme al collega Fosson ho presentato, all'articolo 6, un emendamento che però ritengo di natura soltanto formale, penso si tratti solo di una dimenticanza. Alla seconda riga, dove si parla del riconoscimento del servizio prestato presso lo Stato ed altri Enti pubblici, aggiungere: "e Centri di ricerca", in quanto sono qualifiche altamente specializzate e che giovano all'Amministrazione regionale. Come dicevo, non incide sul testo presentato sul piano sostanziale, ma si tratta di un emendamento puramente formale.
Per quanto riguarda il disegno di legge che ci viene sottoposto, io credo che non sia possibile da parte dei Consiglieri entrare nel merito del problema sostanziale delle proposte avanzate, in quanto una strana configurazione che si è andata delineando nella contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che è stata originata da una serie di provvedimenti abbastanza recenti, ha posto la situazione dei lavoratori del pubblico impiego in una posizione abbastanza strana: che, da una parte, si sviluppa una trattativa né più né meno di quella che si svolge a livello di rapporto di lavoro privato e, dall'altra parte, si deve poi sancire questa trattativa con l'atto normativo da parte dell'Amministrazione, sia esso provvedimento o decreto, come alle volte succede per le leggi di delegazione, vedi caso parastatali, vedi Enti ospedalieri, vedi altre situazioni del pubblico impiego. Si rappresenta pertanto una situazione ormai consolidata nel pubblico impiego da una parte di contrattazione collettiva articolata secondo il settore del pubblico impiego e, dall'altra, l'esigenza dell'atto amministrativo da parte dell'organo che è preposto a sancire l'accordo che ha solo una funzione, diciamo così, puramente formale, visto come sono messe le cose nella situazione particolare. Si parla a questo proposito di "delegificazione" del contratto di lavoro del pubblico impiego, e in effetti è vero, perché per buona parte la contrattazione collettiva ha tolto, diciamo, al contratto collettivo del pubblico impiego quegli aspetti che aveva in precedenza, cioè di un atto di imperio dell'amministrazione dell'Ente, deliberato sotto forma di provvedimento normativo, sia esso amministrativo e legislativo, che ha fatto superare secoli di storia di rapporto di lavoro nel settore e che bene o male ha riportato il pubblico impiego nella logica della contrattazione collettiva.
Sotto questo profilo, devo dire che anche la nostra Regione si è allineata sotto il profilo sostanziale della normativa della contrattazione collettiva a quella che è stata l'impostazione che oramai si è consolidata nel settore, di arrivare a definire il nuovo contratto di lavoro per il triennio 1979-1981 con questa nuova impostazione. Ritengo che questo sia un passo positivo, perché la contrattazione così impostata riporta il problema intero a livello adeguato che vede, da una parte, il datore di lavoro e, dall'altra parte, i rappresentanti dei lavoratori.
Anche sotto il profilo del risultato e del prodotto finale...credo questo disegno di legge sotto il profilo generale rappresenti anche un ulteriore passo avanti nella sistematica della contrattazione del rapporto di lavoro, in quanto procede secondo i binari fissati dalla contrattazione collettiva consolidata, della rivalutazione delle funzioni, dell'inquadramento unico e dei livelli di professionalità distinti secondo proposte, valutazioni adeguate alla posizione del singolo lavoratore, e questa mi pare che sia una grossa conquista sotto il profilo della normazione.
Detto questo, credo che poi il discorso sia obbligato, dato che sul piano normativo sul disegno di legge, trattandosi di adempimento formale, ben poco rimane da dire in quanto la logica, come prima ho detto, ha seguito quest'impostazione, non rimane che prendere atto di quanto è successo. È vero che le cose potevano svolgersi in modo diverso in questa prima attuazione a livello regionale della contrattazione collettiva di uno dei più grossi Enti pubblici presenti nella nostra Regione, è vero che in questo tipo di contrattazione, purtroppo, per carenza di esperienza e da una parte e dall'altra si è tentata una soluzione che non può trovare il gradimento di tutti quanti i lavoratori che sono interessati a questa contrattazione, ma è anche altrettanto vero che ci dà una prima definizione anche ad un problema che era presente in questa vertenza sindacale, che era il problema delle qualifiche dirigenziali. Risolto ancora in modo impreciso secondo me, in un modo abbastanza approssimativo, perché, a differenza degli altri Enti pubblici dove tale contrattazione è avvenuta, la soluzione data al problema della dirigenza è stata alquanto diversa da quella ivi proposta; individuando un solo livello di dirigenza, si può anche pensare che l'Amministrazione regionale non voglia operare una distinzione all'interno di questo gruppo di lavoratori e voglia riportarli tutti ad una logica di funzioni univoche, il che non è corrispondente alla realtà delle cose, perché anche a livello dirigenziale ci deve essere una progressione di carriera, ci deve essere un serbatoio di pescaggio, che è l'ultimo livello per gli altri Enti pubblici, qua chiamato "vice-dirigenziale", che è la carriera comunemente definita "carriera direttiva", dalla quale poi si accede, tramite degli strumenti di valutazione per merito e per titolo, alla carriera superiore dirigenziale. Ecco, pur con tutte queste limitazioni, anche dovute all'assetto di livello forse non molto confacente alla professionalità di ogni gruppo di lavoratori, però è un primo risultato concreto che questo disegno di legge porta a soluzione.
Detto questo, credo di non aver altro da aggiungere, se non, come considerazione generale, che, col progredire di questo sistema di contrattazione del contratto di lavoro nel pubblico impiego, rimane valida ed attuale la proposta del Ministro Giannini nel rapporto approvato dal Consiglio dei Ministri ed approvato per larga parte anche dalle Associazioni sindacali, dove si fa un distacco ancora più netto nella contrattazione, si supera questa fase intermedia e si passa addirittura a prevedere una contrattazione nel pubblico impiego di tipo...cioè la privatizzazione nel rapporto di lavoro, tranne che per le carriere dirigenziali...ecco, questo credo che sarà il secondo, non dico ultimo, ma il secondo obiettivo che le categorie dei lavoratori e del pubblico impiego si proporranno per il prossimo avvenire.
Accontentiamoci in questa prima fase di prendere atto che anche nella nostra Regione, a livello di grosso Ente regionale, si è verificato questo fatto nuovo di contrattazione collettiva, che questo tipo di contrattazione, data la novità e data anche l'urgenza e il momento, la scadenza dell'anno finanziario...problemi risolti che, secondo il Presidente della Giunta, verranno approfonditi in un secondo momento per non ostacolare ulteriormente l'acquisizione dei benefici a partire dal 1° gennaio da parte delle categorie di lavoratori interessati...voteremo a favore di questo provvedimento... Il vantaggio che esso rappresenta...mi ero non dico divertito, era doveroso farlo...avevo fatto una serie di paralleli e di confronti con le ultime contrattazioni collettive avvenute nel settore; bene, dai risultati debbo dire che questa dell'Amministrazione regionale è tra le più avanzate, rimangono in testa ancora quelli del settore del credito, però nel rispetto delle altre contrattazioni collettive per settori analoghi, Enti locali, fra Stato...credo di poter dire da quest'analisi che questo tipo di soluzione data sia fra le più avanzate sul piano economico e questo credo vada detto a soddisfazione delle categorie interessate.
Ho finito. Fatte queste considerazioni, voteremo a favore della proposta con quella propostina di emendamento che ritengo sia solo formale e non possa intralciare il disegno complessivo proposto alla nostra approvazione.
Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare la parola al Consigliere De Grandis, preciso che non è stata fatta la fotocopia dell'emendamento dei colleghi Lustrissy e Fosson proprio perché si trattava di tre parole e pensavamo che potesse essere evitata la distribuzione di carta, che è già abbastanza abbondante su questo provvedimento.
La parola al Consigliere De Grandis.
De Grandis (P.R.I.) - Era mia intenzione chiedere un rinvio di quest'argomento, perché non riuscivo a raccapezzarmi tra tutte le proteste arrivatemi oralmente e per iscritto sia dai gruppi di categoria del personale, sia dalle Organizzazioni Sindacali dell'ultima...e di questa mattina, dove si chiedono degli emendamenti, dove c'è l'invito perentorio di fare entro oggi la normativa, c'è tutta una serie di emendamenti proposti dalla Giunta, c'è un'altra serie di emendamenti proposti dal Consigliere Riccarand, è stata preparata un'altra ventina di emendamenti...adesso dovrei rivedere tutto daccapo, riuscire a raccapezzarmi in questo mare di emendamenti che è un mare magico. Tra l'altro, scorrendo rapidamente gli emendamenti, per quello che posso aver capito nella lettura estremamente affrettata, non mi sono state chiarite tutta una serie di grosse perplessità su questo provvedimento, perplessità che vanno da quelle di carattere generale, e cioè se queste innovazioni di carattere normativo sono in linea con le innovazioni che dovremmo portare per rispetto alla nuova formazione del bilancio e che sono di importanza fondamentale, normative di carattere particolare a cui accennerò. Ero convinto che con un rinvio si potesse aggiornare questa seduta ad una giornata subito successiva al Natale per trattare solo la questione economica, ma rinviando quella normativa molto più in là per poterla approfondire adeguatamente.
Tra l'altro, non ho capito perché i livelli vengono portati a sette e non restano a otto come in tutte le altre Regioni. Nella tabella, allegato B, che prevede i livelli, ci sono tre di questi livelli che riguardano la categoria ausiliaria, uno solo che riguarda la categoria esecutiva e uno solo che riguarda la categoria di concetto, e questa mi sembra che sia una scelta che va in senso diametralmente opposto a quello della professionalità, al concetto di professionalità.
C'è una macchinetta per il calcolo dello straordinario peggiorativa non solo in senso generale, ma soprattutto che punisce proprio il personale che ha maggiori esperienze e maggiore anzianità, anche questa è una scelta che non ho capito. Probabilmente è meglio far fare lo straordinario a chi è entrato da sei mesi piuttosto che da sei anni, ma non so se questa sia una scelta corretta.
La Segreteria Generale viene privata della necessaria punizione gerarchica per poter provvedere con autorevolezza al coordinamento generale dell'apparato burocratico, anche questo non l'ho capito. È vero che gli si salva il trattamento economico, ma mi sembra che non basti. Con l'articolo 4 si mettono fuori dalla porta i compensi per le indennità varie, per qualche funzionario questi compensi vengono fatti rientrare dalla finestra, vengono inglobati nello stipendio, così si trova ad avere una retribuzione di gran lunga superiore e in pari grado, anche questa è una disparità di trattamento che non mi convince, e questi sono soltanto i più eclatanti, io non voglio farvi perdere tempo.
Dall'aria che tira ho già sentito che questo provvedimento passerà, quindi è inutile che io mi metta a fare dell'ostruzionismo, non intendo farlo nel modo più assoluto, però non intendo nemmeno rendermi corresponsabile di un documento che non mi convince nel modo più assoluto: non mi convince per la sua formulazione generale, non mi convince per le diatribe che ha suscitato, non mi convince perché ha innestato tutto un processo di contrapposizioni delle varie categorie di personale, dai Dirigenti (che sono stati additati dalle Organizzazioni Sindacali in un'ultima Assemblea qui sotto), ai fattorini e agli uscieri che hanno scioperato per contrapporsi agli autisti inquadrati in un altro livello, quindi sono tutti motivi di grave turbativa dei rapporti umani tra personale che vanno anche fatalmente a turbare l'efficienza dell'Amministrazione.
Per questo motivo, io dichiaro che rinuncio, per senso di responsabilità, a presentare tutti gli emendamenti che avevo preparato, ma comunque su questo testo di legge mi asterrò.
Dolchi (P.C.I.) - È iscritto a parlare il Consigliere Nebbia, ne ha la facoltà.
Nebbia (P.S.I.) - È molto difficile valutare il disegno di legge, anche perché manca un quadro di riferimento generale, che dovrebbe essere dato anche dal previsto nuovo assetto degli uffici. È ben vero che, allegata al disegno di legge, c'è una tabella ove viene ipotizzata una nuova classificazione, però all'articolo 2 è detto che "le declaratorie dei singoli livelli saranno approvate con successiva legge regionale". La comunicazione fatta ai Consiglieri da parte della Federazione Unitaria Sindacale richiama il fatto che le declaratorie sulla mansione, l'orario di lavoro, gli aggiornamenti professionali, eccetera, dovranno completare, entro il dicembre 1980, la normativa giuridica.
Mi pare che questa differenza...di tempi non permetta al Consiglio di valutare completamente le conseguenze del provvedimento che sta per votare, perché ad uno stato giuridico quale quello che qui viene illustrato non corrisponde...almeno non è chiara la corrispondenza all'effettiva classificazione del personale regionale nelle relative mansioni e funzioni, questo come uno degli aspetti generali. L'altro è quello che a livello nazionale - è già stato accennato da Lustrissy - c'è stato un contratto per il personale regionale del 1978 che prevedeva otto livelli, c'è una bozza di nuovo contratto per il personale degli Enti locali: "Piattaforma per il rinnovo dei contratti dei lavoratori negli Enti locali e delle Regioni" che prevede addirittura otto livelli più due livelli relativi alla dirigenza; noi ci troviamo invece di fronte ad un progetto di legge che prevede cinque livelli più due relativi alla vice-dirigenza e alla dirigenza.
Ora, anche questa discordanza tra questi diversi elementi che abbiamo a disposizione per valutare rende notevolmente perplessi, perché nella relazione illustrativa non si capisce quali siano state le motivazioni, salvo quelle che abbiamo sentito dire dal Presidente della Giunta, di una contrattazione lunga e difficile tra motivazioni che giustifichino, dal punto di vista della Regione, questa nuova classificazione.
Con questo mi riallaccio a quanto diceva De Grandis: che la Regione ha interesse ad una strutturazione del personale, che, da una parte, soddisfi al massimo le aspirazioni dei singoli dipendenti, ma, d'altra parte, garantisca per l'Amministrazione il massimo dell'efficienza e il massimo dell'affidamento.
Ora, credo che questo non sia così apparente dai documenti che ci sono stati sottoposti, documenti di cui abbiamo dovuto richiedere il completamento, anche se il completamento è stato parziale, in sede di Commissione Affari Generali per avere un quadro davanti, effettivo, oltre che dello stato giuridico, anche di quello economico, e da questo è apparso un fatto veramente strano che, in base al nuovo contratto, per i primi cinque livelli e per il livello vice-dirigenziale, i nuovi assunti avrebbero un contratto minore, cioè meno interessante rispetto a quello attuale: nella misura di 31.893 in meno per il 2° livello, di 20.250 per il 3°, di 20.470 per il 4°, di 9.485 per il 5° e di 11.322 per il 6°. È vero che la progressione economica comporta, dopo vent'anni, un aumento variabile fra le 30.000 e le 80.000 lire per i primi cinque livelli più i Vice-dirigenti, di 192.000 per i Dirigenti, però questo cosa vuol dire anche a fronte del fatto che il posizionamento nella carriera attuale per gli attuali dipendenti sarebbe notevolmente migliore, naturalmente migliorato rispetto al quadro che abbiamo? Vuol dire che i nuovi assunti dalla Regione avranno una discriminazione notevole rispetto ai vecchi assunti, basta un mese di differenza per avere, credo, all'incirca - io non ho fatto i conti, ma li presumo - una differenza di circa 100.000 lire al mese a parità di mansioni. Ora, questo, oltre a provocare delle tensioni tra i nuovi e i vecchi dipendenti, porta a fare la considerazione che forse la Regione non vuole assumere, non vorrà assumere in futuro un personale qualificato, perché, se a livello di Vice-dirigente lo stipendio netto in busta, compresa la contingenza, è di 519.310 al primo impiego, non so a livello di laureati quanti potrebbero trovare interessante l'impiego pubblico in questo settore rispetto ad altri impieghi della concorrenza privata o anche professionale!
Ci sono quindi queste differenze e ci sono anche delle differenze di ordine economico, per esempio, gli otto livelli previsti dalla nuova bozza di contratto vanno da un minimo per il 1° livello di 2.196.000 a 6.060.000 per l'8° livello. È ben vero che qui nella Valle c'è una piattaforma, un parametro di partenza superiore, ma è anche vero che c'è un notevole appiattimento tra i diversi livelli, per cui i parametri, che in sede nazionale sono molto differenziati, in sede locale sono notevolmente appiattiti e questo contrasta, contraddice anche quanto si è detto molte volte in questa sede e quanto si diceva con la mozione cui faceva riferimento il Presidente circa la dirigenza...di una sempre più elevata professionalizzazione dei dipendenti.
Per quanto riguarda invece gli aspetti particolari del testo, io vi accenno adesso...potrei poi anche accennarle successivamente quando si discuterà dei singoli articoli, ma ci sono effettivamente delle differenze, delle sperequazioni molto importanti che provocheranno sicuramente dei contraccolpi e non so se non conveniva non parlare tanto di triangolo, ma di quadrato, nel senso che interessare anche il Consiglio regionale a questa trattativa per valutare più a fondo queste cose prima di poter chiedere il parere, come diceva il Presidente, del terzo interessato, che, se ho inteso bene, dovrebbe essere la Commissione di Coordinamento...perché ho sentito dire da diverse parti che...anzi, forse quasi sicuramente questo progetto di legge non sarà vistato e quindi dovrà ritornare in discussione, ma a quel punto le modifiche che si potranno fare saranno solo più quelle richieste dalla Commissione di Coordinamento, che non saranno probabilmente quelle che il Consiglio forse in anticipo avrebbe voluto o potuto fare.
Dolchi (P.C.I.) - È iscritto a parlare il Consigliere Tonino, ne ha la facoltà.
Tonino (P.C.I.) - Anche per noi questo provvedimento legislativo presenta una serie di incongruenze che ci lasciano molto perplessi, anche se credo sia giusto sottolineare - e su questo concordiamo con il Presidente della Giunta - che ci sono nel disegno di legge degli aspetti positivi e ci sono... Gli aspetti positivi, a nostro avviso, quali sono? Intanto che c'è per la prima volta un vero e proprio contratto e perciò si interrompe quella serie di continui anticipi e di modifiche delle indennità che, se ricordiamo bene, vengono avanti da una base che ha la sua data di partenza nel 1956; così come crediamo sia importante che tutto il personale sia inquadrato in livelli che hanno la stessa progressione orizzontale, questo è un principio importante che cambia una serie di disparità che esistevano nella nostra Regione. Crediamo anche che ci siano degli spunti interessanti nella parte dedicata ai direttivi e ai Dirigenti, anche se molto lacunosa, piena di contraddizione, piena di aspetti che dovrebbero essere discussi.
È positivo anche, a nostro avviso, il fatto che lo stipendio oggi sia onnicomprensivo per gli effetti anche che ha incidendo sulla liquidazione, sulla stessa tredicesima ed è anche positiva la semplificazione che si è fatta con un'evidente trasparenza delle retribuzioni regionali. È importante inoltre che questo contratto, come dicevo prima, decorra dal 1° gennaio del 1979 e abbia la sua scadenza triennale, in modo che ci siano continui momenti di verifica del contratto. Sono da sottolineare anche gli aumenti salariali, credo siano buoni, equilibrati, abbastanza in linea con le altre categorie, nella logica, diciamo così, della piattaforma del pubblico impiego che si è attuata in tutto il Paese. Credo sia anche da sottolineare come aspetto positivo tutta la parte riguardante il rapporto sindacale, il distacco sindacale, l'organizzazione sindacale anche dei dipendenti della nostra Regione.
Gli aspetti invece che non ci soddisfano, diciamo in generale che hanno origine proprio nella storia della contrattazione di questo disegno di legge...noi, di fatto, crediamo che, di fronte alle agitazioni del personale, legittime evidentemente, venute avanti con le diverse forze sindacali, da una parte le Confederazioni, dall'altra le Organizzazioni dei Dirigenti...dicevo, di fronte a queste agitazioni, crediamo che la Giunta abbia svolto una funzione di mediazione abbastanza confusa, di fatto ha raffazzonato un provvedimento mettendo assieme anche queste spinte diverse, non si è mai ben capito quale era la proposta complessiva della Giunta (questa era una critica che avevamo fatto anche quando si era discusso di quella mozione che prima è stata ricordata). Ne è uscito un testo che è fondamentalmente squilibrato degli articoli presenti nel disegno di legge: 14 riguardano un po' tutto il personale, 29 riguardano una parte del personale. Questo squilibrio è uno squilibrio evidente ed è il risultato di una mancata funzione della Giunta regionale di fronte a queste spinte che sono venute da diverse parti. Noi crediamo che questo squilibrio debba essere perciò modificato rapidamente. Prima dicevo che alcune parti della normativa che riguardano la carriera direttiva e i Dirigenti sono interessanti; ebbene, bisogna che per tutto il personale regionale si affrontino i problemi normativi in un modo più complessivo e più giusto.
Noi crediamo, rispetto alla scadenza, che sia opportuno chiudere, nel senso che, pur riconoscendo che ci sono molte carenze, c'è il fatto che è indubbiamente positivo che finalmente i contratti abbiano scadenza triennale. Le verifiche si devono fare...ci auguriamo che nel corso di questo triennio ci sia anche un diverso rapporto e coinvolgimento delle forze politiche su tutta questa problematica di quanto non sia avvenuto finora. Ci auguriamo anche che questo lavoro sul personale sia strettamente legato al lavoro sulla ristrutturazione degli uffici, perciò meglio in quella sede si potranno vedere le modifiche per ottenere un equilibrio, dicevo, tra le diverse parti di questa legge che sia più soddisfacente.
In conclusione, noi crediamo che vada rispettato questo principio della contrattazione collettiva perché è un fatto importante, già è stato ricordato da altri. Credo, per brevità, di dover anche aggiungere che, trattandosi di un provvedimento che ha alcuni aspetti positivi, però con molte parti che sono da discutere, che meriterebbero un migliore approfondimento, che comunque ci lasciano grosse perplessità, il Gruppo Comunista si asterrà dalla votazione di questa legge.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Minuzzo.
Minuzzo (P.S.D.I.) - Chiaramente mi rendo conto della complessità della trattativa portata avanti per la stesura di questo disegno di legge.
Vista anche l'ora tarda, poiché già mi ha anticipato nel suo intervento il collega De Grandis in quello che ha detto e in buona parte anche il collega Nebbia, voglio solo chiedere alcune delucidazioni ed illustrare gli emendamenti che ho presentato assieme al collega Lanièce in riferimento all'allegato A.
Innanzitutto debbo ribadire che mi sembra che ci sia un appiattimento sulla pianificazione e condivido quanto ha detto De Grandis che forse sarebbe stato meglio fare un Consiglio straordinario dopo Natale e prima della fine dell'anno, perché, visti anche i dieci emendamenti presentati dal Presidente della Giunta, obiettivamente non c'è stata la possibilità di andare a verificare la consistenza di questi emendamenti.
Gli emendamenti che sono stati presentati dal Consigliere Lanièce e dal sottoscritto comunque riguardano innanzitutto la questione degli uscieri, cioè - e qui mi riallaccio al discorso fatto dal collega Nebbia - i nuovi assunti rimarranno inseriti al 2° livello; ecco, io ritengo che questo non sia giusto e altrettanto che non sia giusto che i collaboratori veterinari rimangano inseriti al 2° livello, ma ritengo, anzi io e il Consigliere Lanièce riteniamo che tutte e due queste qualifiche debbano essere inserite al 3° livello. Al 3° livello non riesco a capire il perché siano stati inseriti - parlo sempre dell'allegato A - i magazzinieri, quando vediamo che al 4° livello ci sono altri magazzinieri, quelli degli istituti scolastici...e abbiamo proposto che i magazzinieri attualmente inseriti al 3° livello vengano inseriti anch'essi al 4° livello.
Per quanto riguarda la questione della professionalità, mi sembra strano che nell'emendamento, così dalla proposta presentata dalle Organizzazioni Sindacali, si chieda di inserire al 3° livello l'operaio, che andrebbe ad essere inserito assieme all'operaio qualificato; ecco, questa cosa non riesco a capirla, a questo punto non ci sarà più nessuno che vorrà...non ci saranno più operai...non so allora a questo punto perché le Organizzazioni Sindacali abbiano inserito questa cosa, comunque poi il Presidente mi darà tutte le delucidazioni.
Vi è poi un'altra cosa che vorrei il Presidente cortesemente mi chiarisse, ed è all'articolo 6, quando si parla della valutazione del servizio prestato presso altre Amministrazioni, cioè che viene riconosciuto l'80 percento "nel caso di servizio prestato in posti di carriera corrispondente o superiore a quella in cui è inquadrato nei ruoli regionali" e nella misura del 40 percento "nel caso in cui il servizio sia stato prestato in posti di carriera immediatamente inferiore", mentre vediamo...e questi sono posti o incarichi che erano di ruolo in altra Amministrazione...mentre la valutazione data per il servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale viene calcolata al 100 percento. Ecco, vorrei che il Presidente poi mi spiegasse, perché ritengo che, perlomeno quando si parla della misura dell'80 percento per il servizio prestato in altra Amministrazione, che fosse perlomeno equiparato a quello del servizio non di ruolo nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
Mi riservo eventualmente, a seconda della spiegazione che mi darà il Presidente, di presentare un altro emendamento.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Il Consigliere Tonino ha parlato degli aspetti positivi che sono presenti in questo disegno di legge, effettivamente ci sono una serie di elementi che migliorano la situazione precedente e una serie di cose che lui ha detto che condividono...non sto a riprendere... Globalmente, però, il nostro giudizio è diverso sull'insieme del disegno di legge: a nostro avviso, si tratta di un disegno di legge che non è assolutamente accettabile, anzitutto è un disegno di legge che procede ad un nuovo inquadramento dal personale, senza che sia stata elaborata contemporaneamente una legge sull'ordinamento dei servizi regionali. Evidentemente è legittimo da parte del personale chiedere comunque un inquadramento, chiedere uno stato giuridico, ma è responsabilità dell'Amministrazione regionale di non aver saputo far viaggiare parallelamente una legge sull'ordinamento dei servizi regionali ad una legge sullo stato giuridico e sull'inquadramento del personale.
Si tratta di un disegno di legge che, in merito allo stato giuridico del personale, si limita essenzialmente all'aspetto economico e non dice nulla, o quasi nulla, sulle condizioni di lavoro e sui diritti sindacali; un disegno di legge che non recepisce i contenuti del Contratto nazionale relativo ai dipendenti regionali, che contiene al suo interno gravi elementi di divisione del personale, che contiene dei principi di grave evoluzione rispetto alla normativa precedente.
Particolarmente negativo è tutto il Titolo II, che poi è la gran parte del disegno di legge, direi la parte ispiratrice del disegno di legge; Titolo II che colloca i Vice-dirigenti al di fuori dei livelli funzionali, contrariamente a quanto succede, ad esempio, negli accordi nazionali per quanto riguarda i dipendenti regionali; Titolo II che differenzia sproporzionatamente il livello retributivo dei Dirigenti dal resto del personale, che introduce una serie di norme che vanno nel senso di creare al vertice dell'Amministrazione regionale una corporazione con grossi poteri nell'ambito dell'Amministrazione, sia nell'ambito...diciamo amministrativo-politico, sia nei confronti del personale; una corporazione che cerca in qualche modo di difendere la sua posizione attraverso la legge, attraverso una serie di norme di legge, cerca di difendere la sua posizione di gruppo chiuso ed efficacissimo attraverso una sorta di cooptazione di chi vuole entrare successivamente a far parte della dirigenza stessa.
Anche dal punto di vista tecnico il disegno di legge ha degli aspetti che sono estremamente discutibili e, qualche volta, addirittura paradossali; ad esempio, tutto il personale viene di fatto con questo disegno di legge attualmente inquadrato, compresso in cinque livelli: 3°, 4°, 5° e Vice-dirigenti e Dirigenti, con delle conseguenze che sono facilmente immaginabili proprio dato questo tipo di compressione che viene a determinarsi.
Vengono introdotti nella legge degli elementi di divisione fra il personale attualmente in servizio e quello che verrà assunto, personale che si troverà a svolgere le stesse mansioni, ma si troverà inserito ad un livello diverso, anche qui con delle conseguenze di rivendicazioni che sono evidentemente logiche e normali data la situazione che si viene a determinare.
Una legge sullo stato giuridico così inadeguata, a nostro avviso, confusa, permeata di corporativismo sia nel contenuto, sia nel modo con cui è stata elaborata, è frutto, a nostro avviso, anche di un'assenza di credibilità nei confronti dell'Amministrazione regionale e di chi amministra questa Regione. È chiaro che, quando da chi gestisce politicamente la Regione non viene una dimostrazione di rigore, di indirizzi precisi, di profonde motivazioni, quando chi governa promuove nel modo stesso con cui governa e con cui ha governato il corporativismo, non c'è da stupirsi poi che questo corporativismo si ripercuota a catena su tutti i settori del personale.
Il nostro giudizio quindi su questo disegno di legge - adesso non sto ad entrare nel merito di tutte le sue parti, do un giudizio solo complessivo - è un giudizio negativo, e soprattutto su alcune parti poi è particolarmente negativo, quindi su quelle parti ho presentato degli emendamenti che illustrerò di volta in volta.
Dolchi (P.C.I.) - Non c'è più nessuno iscritto a parlare. Ci sono altri colleghi Consiglieri che intendono prendere la parola? Mi sembra di aver capito che nessuno, malgrado siano stati fatti degli accenni, abbia richiesto la formalizzazione del rinvio, vorrei che fosse chiaro questo: non c'è nessun Consigliere che ha chiesto la formalizzazione del rinvio. Colleghi Consiglieri, ecco, prima di dare la parola al Presidente della Giunta, vorrei essere sicuro che non c'è nessuno che si iscrive ancora a parlare e che quindi posso considerare chiusa la discussione generale.
Il Consiglio concorda, è chiusa la discussione generale. La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Vorrei partire da un'affermazione che è stata fatta diverse volte, cioè che questo disegno di legge presenta degli aspetti...non diciamo di confusione, ma degli aspetti contrastanti. In realtà la Giunta regionale aveva proposto in maniera molto chiara una metodologia differente, e cioè una legge che inserisse il personale nei livelli e una e più leggi che stabilissero le eventuali variazioni necessarie, opportune, ritenute valide con le trattative successive.
È stato detto da più parti che, una volta accettati i livelli, non sarebbero più stati modificati da altre parti, che questa metodologia rischiava o di comprimere troppo o, viceversa, di premiare troppo certi livelli, e proprio nel corso della trattativa si è constatata una volontà della parte lavoratori di arrivare ad un disegno di legge unico. Non è mancata quindi la mediazione della Giunta regionale, non vi è stata da parte della Giunta un'imposizione di una metodologia, anche questa opinabile che noi abbiamo preferito, ma che proprio nelle trattative è stata chiaramente sconfessata da tutte le parti in causa.
Aspetti particolari che sono stati sottolineati: si è detto da più parti dell'appiattimento, della compressione in cinque livelli più due, ma in realtà non hanno significato se voi guardate la proposta nazionale agli otto livelli. Il 7° livello, essendo un livello molto particolare, è quello della professionalità, credo che spetterebbe soltanto a chi abbia, oltre ad un titolo di studio specifico, l'abilitazione...esercitava la professione col Procuratore legale, o cose di questo genere.
Si tratta in realtà di sette livelli; se poi andate a vedere, al 1° livello non è iscrivibile nessuno, tranne il personale di pulizia, se poi si guarda ancora bene, è chiaro che le fasce 2, 3, 4 e 5...è praticamente iscrivibile soltanto tutto il personale esecutivo e di concetto. In realtà, la compressione è originata dal numero stesso dei livelli e questo non è il risultato...né una scelta che ha fatto la Regione, è il risultato di una lunga battaglia sindacale che dura ormai da 15 o 20 anni in campo nazionale e perché vi sono e sono state sottolineate...l'emendamento presentato da Minuzzo e da Lanièce, che, per quanto riguarda la Giunta, non possiamo votare...e voteremo contro. Non entro nel merito dell'emendamento specificato, perché ho preso un impegno di trattare non solo con questi, ma con i dipendenti della stamperia e con altri dipendenti il caso particolare. Voteremo contro perché? Perché ci sono queste discrepanze, perché la Regione è più antica dell'ultimo tipo di contrattazione e, per esempio, nello stato tra gli autisti e gli uscieri vi è una differenza che qui non vi era ed è la seconda o terza volta che veniamo in Consiglio a discutere di quest'aspetto, ed è la seconda o terza volta che questo problema si ripropone, e se qualcuno...i nuovi assunti si troveranno in una situazione differente, credo che sia Riccarand che l'ha detto adesso...è esatto, è verissimo e può anche non essere giusto, però quei nuovi assunti si troveranno in questa situazione in relazione alla contrattazione nazionale che mette quel tipo di lavoratore in quella posizione, e allora la scelta è tra un ordinamento autonomo, completamente differenziato dalla Regione, e quindi anche nel rifiuto del livello, perlomeno la costruzione di un tipo di livelli differenti, oppure l'altra scelta, che è quella che noi abbiamo preferito, dell'adattamento, anche graduale, anche con delle tappe successive, del nostro tipo di ordinamento a quello generale.
Questioni più particolari: lo straordinario. La Giunta regionale non è favorevole allo straordinario, che siano vecchi, che siano anziani, che abbiano 99 anni di servizio o che abbiano 9 mesi, non siamo favorevoli allo straordinario, lo straordinario rappresenta sovente anche un tipo di organizzazione differente del lavoro a livello individuale, il che vuol dire che se De Grandis fa un certo lavoro in mezz'ora e io ci metto quattro ore, De Grandis è pagato un quarto di quello che sono pagato io e il nostro tentativo è quello contrario (l'ora è tarda e dico delle sciocchezze), perdonatemi, specialmente in matematica non sono mai andato forte come la Signorina Viglino può testimoniare autorevolmente. Quello che noi vorremmo è che lo straordinario diventasse assolutamente inutile nella Regione, oppure, se è prestato, è prestato perché il lavoro in quel momento, in quella data questione, è tale da giustificare questa prestazione straordinaria.
Disparità di trattamento: sempre De Grandis, notazione che è verissima, ma che esiste adesso, esiste gravemente e con i suoi difetti; questo progetto di legge non solo diminuisce, ma tende ad eliminare in un tempo ragionevole, al punto che nelle lunghe trattative che si sono avute abbiamo fatto portare al tavolo delle trattative i modelli 101 per essere sicuri di quello che si diceva, ed è sulla base dei modelli 101 che si è constatato che ci sono delle differenze di trattamento stridenti oggi, in questo momento, nella Regione, con l'organico regionale vigente. Lo sforzo che è stato fatto è stato quello invece di preparare una piattaforma, una base, tanto che i modelli 101 sono pubblici, non è un privilegio dei sindacati di saperlo, basta andarli a vedere...preparare una base in cui queste disparità di trattamento spariscono, però evidentemente nessuno...abbiamo ritenuto che nessuno debba essere punito e, di conseguenza, abbiamo previsto un meccanismo per mantenere gli attuali livelli di retribuzione con delle forme evidentemente che sono legate a quelli che erano i reali cespiti per ogni dipendente regionale, delle formule che mantengano...e di maniera che nessuno ne esca fuori con una diminuzione reale del suo trattamento economico.
Accenno sempre fatto da De Grandis per il Segretario Generale. La Regione Valle d'Aosta, che ha avuto il secondo Statuto, ma è stata la prima Regione nel senso tecnico autonoma, ha avuto la fortuna e la sfortuna di avere uno Statuto in cui teneva molto presente, troppo presente la legge comunale provinciale; non è nostra opinione che la Regione sia una Provincia e, laddove vi sono dei residui di Provincia, vogliamo eliminarli. Questo fa parte di un disegno politico e, ogni volta in cui ci troviamo di fronte a certi residui, li cancelliamo e, di conseguenza, potevamo scegliere fra due strade, anche se molto dissimili, e direi che quella scelta dalla Giunta - ed era una delle migliori - e prendere lo Statuto siciliano, che prevede che il Segretario Generale del Consiglio, che ha la rappresentanza...il Segretario Generale della Giunta...con certi compiti che non hanno assolutamente niente a che vedere con i compiti del Segretario Generale copiato sulla Provincia, o seguire la strada che abbiamo seguito noi e dichiarare che la dirigenza è quel dato livello; se poi uno dei Dirigenti avrà i compiti che istituzionalmente spettano alla Regione perché la Regione ha assorbito la Provincia, questo non impedisce assolutamente che l'organizzazione del personale debba avere certe caratteristiche.
L'aspetto generale: l'aspetto generale di cui parlava Nebbia direi che è una critica fondata, nel senso che l'assetto generale della Regione risente dell'organigramma regionale, risente enormemente di quelle discrepanze di cui parlavo prima anche cronologiche, 34-35 anni con da una parte contratti successivi, il susseguirsi di leggi, quella del 1956, poi tutte le altre del personale, e quindi tutto questo vasto meccanismo che evidentemente, nel momento in cui vi è una trattazione globale in cui le Regioni a Statuto ordinario, che sono delle Regioni molto difficilmente comparabili alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in cui il personale dello Stato...dura questa trattiva in moto...queste differenze si sentono e, direi, che certe crepe si aprono di più ed è necessario prevenire e vedere di modificare le declaratorie. Per questo motivo sono state esaminate le declaratorie esistenti, quelle approvate dal contratto nazionale e comparate con quelle della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ci saremmo trovati in gravissime difficoltà, perché di nuovo non saremmo rientrati nell'orbita dei livelli così come sono effettivamente esistenti qui, e con l'impossibilità di avere l'esatta corrispondenza, per cui abbiamo dovuto fare quel rinvio di cui, in un certo senso, giustamente si è lamentato Nebbia.
Per quanto riguarda l'emendamento, ho già detto, per quanto riguarda l'80 percento e il 100 percento, Minuzzo, è un mantenere quella che è la normativa attuale e questo dopo una serie di contatti, di discussione e di ricerca di casi concreti, cioè di casi effettivi, era la questione dell'80 e del 100 percento, che in senso assoluto, così puramente teorico, potrebbero essere discutibili...obbligherebbe per delle differenze sovente minime, una volta che si sia raggiunto il plafond, a delle ricostruzioni di carriera che ci riporterebbero al 1960-1958 e a cose di questo genere. D'accordo con le Organizzazioni Sindacali, addirittura in certi casi con gli interessati, abbiamo mantenuto e riportato quella che è la normativa attuale, riservandoci evidentemente, se mai una nuova trattativa dovesse aprirsi, di approfondire certi punti specifici...Nebbia, ancora chiedo scusa, non sono molto ordinato in quest'esposizione, ma anche la materia non lo è e Nebbia ha fatto un accenno di geometria piana, quadrati, triangoli e cose di questo genere...
Io pregherei proprio i Consiglieri di fare la riunione, che sia la Commissione Affari Generali...ma di sentire le differenti categorie del personale, di sentire le Confederazioni generali e di constatare quella che mi sembra essere una questione fondamentale che non la Giunta regionale, non il Consiglio regionale, che si è interessato, non un certo tipo di struttura...e la pressione enorme di avvenimenti che evidentemente superano le nostre possibilità, ma di tutti noi, d'intervento, hanno creato quella situazione di disgregazione all'interno dell'Amministrazione regionale di cui ho relazionato all'inizio. Probabilmente, a parte la minore o maggiore bontà di queste leggi successive che potremmo presentare, è il punto più negativo di tutta questa vicenda, perché, di fronte all'esplodere di rivendicazioni che sono corporative, vi è scarsissima difesa. Del resto, se avete seguito le vicende, se avete visto come sono stati dichiarati gli scioperi, come sono stati rifiutati gli scioperi, vi renderete conto che in questi fatti, evidentemente sotto la pressione di avvenimenti molto importanti...sono presenti in questo momento...per cui credo che, anche tenendo conto delle critiche e delle sottolineature per quello che si è trovato di positivo in questo disegno di legge, se è importante che il Consiglio si pronunci e se è importante dichiarare che questo disegno di legge non è, non vorrebbe e non potrebbe essere un punto fermo...è una tappa della lunga trattativa attraverso la quale è indispensabile trasformare quella che è l'attuale situazione del personale regionale, e che forse risente troppo della sua origine, in un nuovo tipo di organico, in un nuovo tipo di distribuzione di compiti e dei lavori; questo è quanto vogliamo fare.
Ripeto che, per quanto ci riguarda...mi scusi De Grandis, non è una nota polemica il fatto di rinviare di 5, di 6, di 7 giorni, specie in questo momento festivo, non cambierebbe questo disegno di legge, invece di avere il numero di emendamenti che abbiamo, ne potremmo avere un po' di più o un po' di meno, ma posso assicurare a tutti i Consiglieri regionali che la trattativa è stata lunga, direi persino estenuante e se oggi, riconoscendo la validità di certe proposte, la Giunta regionale voterà contro, non è perché neghi il fondamento di certe rivendicazioni, ma perché questo complesso di posizioni e di norme è stato lungamente concordato. Oggi spostare un mattone vuol dire fare cadere tutta la piramide e riiniziare tutta la questione, quindi noi proponiamo al Consiglio di votare questa legge.
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, ci sono 44 articoli da votare e numerosissimi emendamenti...
(brusìo in aula)
...io farei la viva raccomandazione, colleghi Consiglieri, di rimanere, se è possibile, al vostro posto, compresi gli Assessori, in modo da rendere più facile il conteggio e da evitare la ripetizione di tante votazioni.
Articolo 1. Allora, colleghi Consiglieri, c'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 1? Nessuno chiede la parola. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono emendamenti. Metto in approvazione, per alzata di mano, l'articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: sette (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 2. Anche all'articolo 2 non ci sono emendamenti. Ci sono modificazioni nella posizione dei Consiglieri? Stesso risultato.
Articolo 3. Non ci sono emendamenti, non ci sono variazioni. Dichiarazioni di voto? Anche l'articolo 3 con lo stesso risultato.
Articolo 4. C'è un emendamento del Consigliere Riccarand, ne do lettura:
Emendamento
Aggiungere: "solo nei casi in cui le riunioni di questi organismi si svolgano al di fuori dell'orario di servizio".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Nell'articolo 4 si afferma l'onnicomprensività del trattamento economico, escluse la contingenza, la tredicesima, le quote di famiglia, eccetera...di fatto, poi, si mantengono tutta una serie di indennità di cui una parte è giustificata... Il mio emendamento al punto l), dove si prevede di mantenere "le indennità e i gettoni di presenza per la partecipazione a consigli di amministrazione o a collegi sindacali di società o aziende", è semplicemente per mantenere questo solo nel caso di riunioni fatte al di fuori dell'orario di servizio, perché non è assolutamente giustificabile che venga mantenuto questo tipo di indennità se queste riunioni sono fatte in orario di servizio: se uno è costretto ad andare a farle di domenica fuori dal suo orario, allora può avere un significato, ma in orario di servizio sarebbe una discriminazione che non ha motivazione di esistere.
(interruzione di alcuni Consiglieri, fuori microfono)
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola sull'articolo 4? Sull'emendamento aggiuntivo del collega Riccarand? Metto in approvazione l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 4 testé illustrato dal Consigliere Riccarand. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: uno
Contrari: venti
Astenuti: sette (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Ci sono dichiarazioni di voto concernenti l'articolo 4? Metto allora in approvazione l'articolo 4. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: sette (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 6. All'articolo 6 c'è l'emendamento dei Consiglieri Lustrissy e Fosson e l'emendamento del Consigliere Nebbia di cui do rispettivamente lettura:
Emendamento
Art. 6 - Aggiungere la frase seguente al secondo rigo del 1° comma, dopo "altri Enti pubblici": "e centri di ricerca".
Emendamento
A "ottanta per cento" sostituire "cento per cento". A "quaranta per cento" sostituire "cinquanta per cento".
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Il centro di ricerca...va bene, non cambia niente; per quello che ho detto prima, votiamo contro l'emendamento di Nebbia, ancora una volta non per il caso concreto, ma perché faceva parte della trattazione globale.
Dolchi (P.C.I.) - Metto allora in approvazione gli emendamenti nell'ordine in cui sono stati presentati. Vi è quindi l'emendamento dei Consiglieri Lustrissy e Fosson riguardante la seconda riga, cioè l'aggiunta delle parole "e centri di ricerca" dopo "Enti pubblici". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene per favore? Contrari?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: ventuno
Astenuti: sette (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio approva l'emendamento.
Metto quindi in approvazione l'emendamento del collega Nebbia, sempre riferito all'articolo 6 che ho già letto precedentemente. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: due
Contrari: diciannove
Astenuti: sette (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Si passa ora alla votazione dell'articolo 6. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciannove
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Nebbia, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 7. All'articolo 7 c'è un emendamento proposto dal Presidente della Giunta, che ha la parola.
Andrione (U.V.) - È stato concordato con le Confederazioni sindacali votato dall'Assemblea in relazione a quanto sarà detto di variare alla tabella A).
Dolchi (P.C.I.) - L'emendamento che è stato distribuito concerne la sostituzione del 2° comma, è un emendamento sostitutivo; ne do lettura:
Emendamento
Art. 7, 2° comma:
"Nel caso di avanzamento del personale dalle qualifiche di Autista meccanico, Aiuto preparatore, Guardia forestale, Operaio autista e Vice capo servizio tecnico a quelle di Autista meccanico capo garage, Preparatore, Brigadiere forestale, Capo operaio autista e Capo servizio tecnico nonché dalla qualifica di Brigadiere forestale a quella di Maresciallo forestale, al trattamento economico in godimento è aggiunta la metà della differenza tra la classe di stipendio iniziale del quinto livello e quella del quarto livello.".
Nessuno chiede la parola? Lo metto in approvazione per alzata di mano. Chi è d'accordo sull'emendamento sostitutivo riguardante il 2° comma dell'articolo 7 è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio approva l'emendamento.
Metto quindi in approvazione l'articolo 7 così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: sette (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 8. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 10. C'è un emendamento della Giunta.
Emendamento
Art. 10
3° comma, paragrafo b):
"b) un importo annuo ragguagliato all'anzianità di servizio prestato alla data del 3 gennaio 1979 e determinato in ragione dello 0,05 per cento del valore iniziale del livello di inquadramento per ogni mese intero di servizio effettivo comunque prestato presso l'Amministrazione regionale ovvero - limitatamente al personale inquadrato nei ruoli regionali in forza di norme di legge - presso lo Stato o altri enti pubblici per un massimo di 20 anni.".
3° comma, paragrafo c):
"c) un importo annuo proporzionato al grado di professionalità della qualifica rivestita, nelle seguenti misure:
- lire 100.000 per il 1°, 2° e 3° livello;
- lire 200.000 per il 4° livello;
- lire 400.000 per il 5° livello.".
La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - È un emendamento di natura prettamente economica, che, da tutti i conti fatti e discusso con le Organizzazioni Sindacali, con gli interessati, approvato dall'Assemblea, evita quegli inconvenienti di cui aveva parlato Nebbia in una parte del suo intervento. Economicamente nessuno ci rimette rispetto al trattamento attuale.
Dolchi (P.C.I.) - Qualcuno chiede la parola? La parola al Consigliere Lustrissy.
Lustrissy (D.P.) - È solo una conseguenza dell'emendamento votato all'articolo 6. Alla lettera b) dell'emendamento proposto dalla Giunta, alla penultima riga, dove si parla di "enti pubblici", aggiungere le parole: "e centri di ricerca", perché è collegato all'emendamento all'articolo 6.
Dolchi (P.C.I.) - Prendiamo atto allora della correzione formale illustrata dal Consigliere Lustrissy...sarebbero due emendamenti, ma la Presidenza ritiene di poterli mettere in votazione entrambi con un'unica votazione. Ci sono obiezioni? No. Metto quindi in approvazione, per alzata di mano, i due emendamenti proposti all'articolo 10. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Astenuti: nove (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio approva gli emendamenti.
Metto quindi in approvazione l'articolo 10. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva l'articolo 10.
Articolo 11. Stesso risultato.
Articolo 12. Stesso risultato.
Articolo 13. C'è un emendamento della Giunta. Ha la parola il Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - ...la differenza tra giovani e vecchi, basta.
Dolchi (P.C.I.) - Do lettura dell'emendamento sostitutivo della Giunta al 1° comma dell'articolo 13, che è già stato distribuito:
Emendamento
Art. 13, 1° comma: "La terza classe di stipendio è attribuita al personale che abbia maturato almeno tre anni di anzianità effettiva".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: diciannove
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciannove
Astenuti: nove (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio approva l'emendamento.
Metto in approvazione l'articolo 13 con l'emendamento della Giunta. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Grazie.
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciannove
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva l'articolo 13.
Articolo 14. C'è un emendamento soppressivo da parte della Giunta, di cui do lettura:
Emendamento
Art. 14
(Riduzione dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di conteggio).
È soppresso.
Metto allora in approvazione l'emendamento soppressivo, intendendo che, se l'emendamento è approvato, l'articolo successivo prenderà il n. 14. Chi è d'accordo sull'emendamento soppressivo dell'articolo 14 è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Astenuti: nove (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio approva la soppressione dell'articolo 14.
Articolo 15. Passo ora all'esame di questo articolo che diventa 14, comunque continuerò nella vecchia numerazione per non creare complicazioni; lo metto in approvazione, è quello che riguarda il riparto di proventi di analisi cliniche e chimiche. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva l'articolo 15, che diventa 14.
Articolo 16, che diventa 15. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 17. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 18. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 19. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 20. Ci sono due emendamenti del Consigliere Riccarand al quale do la parola.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Vi è la proposta di sopprimere i punti a), b) ed e), che riguardano una serie di attribuzioni che vengono date ai Dirigenti e che mi paiono decisamente eccessive, tali da dare un potere che non è giustificato ai Dirigenti e oltretutto non vedo in che modo questo possa anche facilitare l'attività amministrativa. Qui si tratta, a mio avviso, di un'ingiustificata concessione, un'esigenza di potere da parte di una serie di Dirigenti.
L'altra richiesta di soppressione riguarda il punto g), cioè il passaggio dalla...attualmente la censura credo che venga dal Presidente della Giunta su proposta dei Dirigenti, invece la proposta è che siano i Dirigenti stessi a poter infliggere la censura "al personale appartenente al servizio o all'ufficio cui essi sono preposti". Si tratta, a mio avviso, di una modifica che è peggiorativa, nel senso che prima la procedura precedente permetteva di mantenere una certa omogeneità in questo procedimento, in quanto era il Dirigente che faceva una proposta, e poi, sulla base di criteri che penso fossero omogenei, il Presidente infliggeva la censura. In questo modo, invece, non esiste più un'omogeneità di intervento, perché ci può essere da Dirigente a Dirigente un comportamento estremamente differenziato ed è estremamente negativo che non ci sia un controllo su quest'aspetto.
Dolchi (P.C.I.) - Qualcuno intende prendere la parola? Se il Consiglio è d'accordo, allora io metterei in approvazione i due emendamenti, cioè soppressivi dei punti a), b), e) e g):
Emendamento
Art. 20, punti a), b), e): sono soppressi.
Emendamento
Art. 20, punto g) è soppresso.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: uno
Contrari: venti
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Si passa alla trattazione dell'articolo 20. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Grazie.
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 21. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 22. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 23. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato. Come ho già detto prima, continuo nella numerazione del testo originario.
Articolo 24. C'è un emendamento del Consigliere Riccarand al quale do la parola.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Riguarda l'accesso alle qualifiche vice-dirigenziali, qui si dice che "la nomina alle qualifiche vice-dirigenziali si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami". Successivamente, al 3° comma, si dice che "i vice-dirigenti devono frequentare, entro il primo anno di servizio, un corso di formazione professionale con esami finali...l'esito negativo degli esami comporta la restituzione alla qualifica di provenienza...o il licenziamento al termine del periodo di prova". Ecco, io credo che questo 3° comma, così come è configurato, sia profondamente punitivo nei confronti dei Vice-dirigenti o di chi vuole accedere al ruolo di Vice-dirigente e sia anche abbastanza illegittimo. Non vedo cioè per quale motivo un dipendente che è stato assunto tramite un pubblico concorso e ha superato un pubblico concorso debba poi frequentare un corso di formazione, il che è giusto, ma che sia selettivo e che al termine ci sia un esame per cui, se non lo superi, puoi essere licenziato...ecco, questo mi sembra proprio un arbitrio. Credo anche che sia illegittima questa procedura, quindi la proposta è di sopprimere le parole "esami finali", nel senso che i Vice-dirigenti devono frequentare il 1° anno un corso di formazione e questo è legittimo...ma che ci sia un esame finale che, se non viene superato, anche se uno ha vinto il concorso poi viene licenziato questo mi pare proprio illegittimo. Dal momento appunto che esiste già il periodo di prova, se un dipendente nel periodo di prova non dimostra che non è atto a svolgere...c'è la possibilità da parte dell'Amministrazione di licenziarlo, di allontanarlo, ma sull'attività che svolge, non sul corso di formazione...la cosa è ben diversa!
Dolchi (P.C.I.) - Metto allora in approvazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 24 proposto dal Consigliere Riccarand, di cui do lettura:
Emendamento
Art. 24
Il terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"I Vice-dirigenti devono frequentare, entro il primo anno di servizio, un corso di formazione professionale. Agli effetti della determinazione di tale termine, non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio ad eccezione del congedo ordinario.".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: uno
Contrari: diciannove
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Si passa alla votazione dell'articolo 24. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciannove
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 25. C'è un emendamento del Consigliere Riccarand e un emendamento della Giunta. La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Si tratta semplicemente di modificare un'addizione che è specifica...un'addizione più ampia che tiene conto dei concorsi che saranno espletati entro brevissimo tempo.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Riccarand per il suo emendamento.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - La proposta è che, anche per quanto riguarda i Dirigenti, l'assunzione venga fatta tramite pubblico concorso per titoli ed esami; non capisco per quale motivo in tutti gli altri casi i livelli del personale vengono assunti tramite pubblico concorso e per i Dirigenti, invece, c'è una procedura diversa. La richiesta quindi è quella che vengano assunti tramite pubblico concorso.
Dolchi (P.C.I.) - Metto allora in approvazione in ordine di presentazione gli emendamenti concernenti l'articolo 25, che diventa 24. Do lettura dell'emendamento della Giunta riguardante il 5° comma:
Emendamento
Art. 25, 5° comma: "In sede di prima applicazione della presente legge, per la nomina a posti vacanti o che si rendessero vacanti entro un anno dalla sua entrata in vigore, non è richiesto il superamento del corso di formazione dirigenziale.".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Metto ora in approvazione l'emendamento, sempre all'articolo 25 (che diventa 24), del Consigliere Riccarand, di cui do lettura:
Emendamento
Art. 25
È soppresso e sostituito dal seguente:
"La nomina a dirigente si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami. I dirigenti devono frequentare, entro il primo anno di servizio, un corso di formazione professionale.".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: uno
Contrari: venti
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Il Consiglio è ora chiamato all'approvazione dell'articolo 25 (che diventa 24). Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Grazie.
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva l'articolo 25.
Articolo 26. Stesso risultato.
Articolo 27. Stesso risultato.
Articolo 28. Stesso risultato.
Articolo 29. C'è un emendamento del Consigliere Riccarand al quale do la parola.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Qui si dice: "al personale inquadrato nella qualifica dirigenziale è attribuito il trattamento economico onnicomprensivo di lire 11.060.000 annue lorde corrispondente a quello previsto per il Dirigente superiore dell'Amministrazione civile dello Stato". Poiché più avanti mi pare si affermi che il trattamento economico dei Dirigenti della Regione non è automaticamente agganciato alla retribuzione dei Dirigenti superiori dello Stato, mentre quest'ultima parte del comma implicitamente sembrerebbe andare in quella direzione, propongo che venga soppresso, in modo che sia chiaro che non esiste questa possibilità di aumento automatico; quando aumenta lo stipendio del Dirigente superiore dell'Amministrazione dello Stato, analogamente non necessariamente deve aumentare lo stipendio del Dirigente regionale.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che prendono la parola? Siamo all'articolo 29; metto in approvazione l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand, di cui do lettura:
Emendamento
Art. 29
Sopprimere: "corrispondenti a quello previsto per il Dirigente superiore dell'Amministrazione civile dello Stato".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: uno
Contrari: venti
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Metto ora in approvazione l'articolo 29. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Grazie.
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 30. C'è un emendamento del Consigliere Riccarand, al quale do la parola.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Anche nel caso dei Dirigenti, la proposta è che i compensi e i gettoni di presenza per la partecipazione ai Consigli di amministrazione non vengano corrisposti se si tratta di riunioni svolte in orario di servizio.
Dolchi (P.C.I.) - Qualcuno chiede la parola? Metto in approvazione l'emendamento all'articolo 30 presentato dal Consigliere Riccarand, di cui do lettura:
Emendamento
Art. 30
Aggiungere al termine del primo comma: "nei casi in cui le riunioni di questi organismi si svolgano al di fuori dall'orario di servizio".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Grazie.
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: uno
Contrari: venti
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 30. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Grazie.
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 31. C'è un emendamento proposto dalla Giunta. Do lettura di tale emendamento, che prevede la sostituzione dell'ultimo comma:
Emendamento
Art. 31, ultimo comma: "Agli effetti dell'applicazione del terzo comma, paragrafo c) del precedente articolo 10, l'importo annuo proporzionale al grado di professionalità è stabilito nella misura di lire 750.000 annue lorde.".
Qualcuno chiede la parola? Lo metto in approvazione. Chi è d'accordo sull'emendamento all'articolo 31 presentato dalla Giunta è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva l'emendamento.
Metto ora in approvazione l'articolo 31 con l'emendamento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 32. Non ci sono emendamenti. Stesso risultato.
Articolo 33. C'è un emendamento del collega Riccarand, al quale do la parola.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Anche in quest'articolo c'è un comma che mi pare abbastanza esemplificativo del modo di procedere: in un articolo si afferma una cosa e in un altro si nega quello che si è affermato nell'articolo precedente. Nell'articolo 30 si parlava di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti e adesso qui si dice: "Nel trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è compreso l'importo lordo degli emolumenti soppressi corrisposti nei dodici mesi precedenti quello dell'entrata in vigore della presente legge", esclusa la contingenza, compensi per ore di straordinario, quote di famiglia...diritti di segreteria e non si escludono, ad esempio, i compensi ricevuti dai componenti di commissioni giudicatrici di concorsi ed esami. Sono pochi casi, però ci sono dei casi in cui ci sono dei Dirigenti che hanno preso nel corso del 1978 più di un milione, e non vedo per quale motivo questo debba andare a far parte di un assegno personale non pensionabile e venga a far parte del trattamento economico in godimento. Mi sembra proprio un'ingiustizia palese nei confronti anche di altro personale. La proposta, quindi, è di introdurre nella parte che non possono essere cumulati anche i compensi corrisposti a titolo di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi ed esami.
Dolchi (P.C.I.) - Anche il Consigliere Nebbia ha presentato un emendamento all'articolo 33 che riguarda una modifica al 2° comma; l'emendamento è stato distribuito. La parola al Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - Io molto più semplicemente avevo pensato, forse ingenuamente, al fatto che si trattasse di un errore di battitura, forse è: "non è compreso l'importo lordo", perché mi sembra illogico effettivamente confrontare quest'articolo con quelli precedenti o, se invece la volontà era questa, forse sarebbe stato più opportuno riferirsi non ai dodici mesi precedenti, ma ad un tempo molto più lungo, perché ci possono essere state anche negli ultimi anni delle sperequazioni, cioè delle punte o meno...quindi un tempo superiore: due, tre o quattro anni.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Ripeto quello che ho detto prima: le sperequazioni sono in atto e, se andate a vedere il trattamento del Medico regionale (per fare un esempio macroscopico), le sperequazioni durano dal 1950-1952, da quando sono...e affinché questo tipo di riforma non colpisca qualcuno, nel senso di dire che gli si diminuisce il trattamento economico, è stato studiato questo marchingegno...che è un marchingegno, l'ho detto prima.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola? Metto allora in approvazione gli emendamenti nell'ordine di presentazione. Do lettura dell'emendamento del collega Riccarand:
Emendamento
Art. 33
Aggiungere alla fine del terzo comma: "né dei compensi corrisposti a titolo di componenti di Commissioni giudicatrici di concorsi ed esami".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: uno
Contrari: venti
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Chiamo ora il Consiglio a pronunciarsi sull'emendamento al 2° comma del collega Nebbia, che prevede che l'importo lordo degli emolumenti soppressi corrisposti nei dodici mesi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge non sia compreso nel trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento, anziché compreso come previsto nel testo sottoposto all'esame dell'aula. Do lettura di tale emendamento:
Emendamento
Art. 33
Il 2° comma è così modificato: "Nel trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento non è compreso l'importo...".
Chi è d'accordo sull'emendamento del collega Nebbia è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Grazie.
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: due
Contrari: diciannove
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 33. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Grazie.
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciannove
Contrari: uno
Astenuti: nove (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 34. Si passa alla trattazione sempre seguendo la vecchia numerazione (sarebbe l'articolo 33). Lo metto allora in approvazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 35. Stesso risultato.
Articolo 36. Stesso risultato.
Articolo 37. C'è un emendamento del Consigliere Riccarand che prevede la soppressione dell'intero articolo. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Era legato all'emendamento precedente in cui si chiedeva che non fosse concesso ai Dirigenti il diritto della censura e, di conseguenza, di non modificare la legge. Non essendo stato approvato il precedente emendamento, di conseguenza decade questo successivo emendamento.
Dolchi (P.C.I.) - Do lettura dell'emendamento del Consigliere Riccarand, che allora è decaduto:
Emendamento
Art. 37: è soppresso.
Il Consiglio è chiamato a votare l'articolo 37. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva l'articolo 37.
Articolo 38. Stesso risultato.
Articolo 39. Stesso risultato.
Articolo 40. Stesso risultato.
Dopo l'articolo 40 ci sono gli emendamenti della Giunta che prevedono l'aggiunta degli articoli 40bis e 40ter; do rispettivamente lettura dei due emendamenti:
Emendamento
Dopo l'art. 40 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 40bis - Aspettative sindacali.
Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto di lavoro per i dipendenti della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1979/1981, con almeno 100 dipendenti regionali iscritti, è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione.
Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione del servizio.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.".
Emendamento
Dopo l'art. 40bis è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 40ter - Personale collocato a riposo.
Con decorrenza dal 31 dicembre 1975, al personale collocato a riposo nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 2 gennaio 1979, sono attribuite, ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza, le sottoelencate indennità annue:
|
1°, 2° e 3° livello: |
L. |
480.000 |
|
4° livello: |
" |
600.000 |
|
5° livello: |
" |
890.000 |
|
qualifiche vice-dirigenziali: |
" |
1.330.000 |
|
qualifiche dirigenziali: |
" |
1.960.000 |
Metto allora in approvazione l'articolo 40bis, considerato come emendamento aggiuntivo in un'unica votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio approva.
Articolo 40ter. Stesso risultato.
Articolo 41. Stesso risultato.
Articolo 42. Stesso risultato.
Articolo 43. Gli uffici propongono di aggiungere una frase per un accorgimento tecnico-finanziario, che è del seguente tenore: "Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". L'articolo 43, con l'aggiunta dell'emendamento tecnico per la parte finanziaria, ha quindi lo stesso risultato.
Articolo 44. Stesso risultato.
L'esame degli allegati vede presentati due emendamenti. L'emendamento presentato dalla Giunta riguarda la tabella dell'allegato A). La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - È concordato con le Confederazioni...non ha evidentemente ottenuto l'accordo di tutti, è per quello che dicevo prima di non spostare un mattone che mette in discussione tutto. Votiamo l'allegato A) e non voteremo gli emendamenti dei Consiglieri Minuzzo e Lanièce.
Dolchi (P.C.I.) - Allora, in ordine di presentazione, se non c'è nessuno che chiede la parola, metto in approvazione l'emendamento presentato dalla Giunta concernente la tabella dell'allegato A), di cui do lettura:
Emendamento
Tabella allegato A)
Le qualifiche di Cantoniere, Giardiniere e Operaio sono depennate dal 2° livello e sono inserite al 3° livello.
Le qualifiche di Autista meccanico e di Operaio autista sono depennate dal 3° livello e sono inserite al 4° livello.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: diciannove
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciotto
Contrari: uno
Astenuti: nove (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Lanièce, Mafrica, Péaquin, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio approva.
Metto quindi in approvazione gli emendamenti presentati dai colleghi Minuzzo e Lanièce, di cui do lettura:
Emendamenti
Allegato A:
- inserimento al terzo livello usciere e collaboratore veterinario;
- inserimento al quarto livello magazziniere;
- al 2° livello depennare usciere e collaboratore veterinario;
- al 3° livello depennare magazziniere.
Se il Consiglio e i presentatori non hanno niente in contrario, metterei in approvazione gli emendamenti in blocco, cioè sia gli inserimenti al 3° e 4° livello, sia le cancellazioni. Il Consiglio è d'accordo? I presentatori anche? Metto allora in approvazione gli emendamenti che sono stati distribuiti e sottoscritti dai colleghi Minuzzo e Lanièce. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: venti
Maggioranza: quindici
Favorevoli: due
Contrari: diciotto
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio non approva.
Non essendoci più emendamenti, metto quindi in approvazione l'allegato A). Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: diciannove
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciotto
Contrari: uno
Astenuti: nove (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Lanièce, Mafrica, Minuzzo, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Metto in approvazione l'allegato B). Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: sette (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere De Grandis.
De Grandis (P.R.I.) - Devo solo confermare l'astensione, anche perché ritengo che un disegno di legge di questo tipo, che dovrebbe ratificare un contratto frutto di un accordo tra le parti, non dovrebbe essere semplicemente emendato dal Consiglio, ma, nel caso in cui il Consiglio ritenga di non poterlo approvare nella stesura concordata tra le parti in causa, dovrebbe restituirlo ai contraenti con le relative annotazioni, in modo che torni in Consiglio tenendo conto delle osservazioni che sono state fatte. Questo è un altro dei fondamentali motivi, oltre quelli che ho prima espresso, per la mia astensione.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola per dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventuno
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: uno
Astenuti: otto (Bajocco, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino)
Il Consiglio approva.
Disegno di legge n. 146
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: "NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1 - Classificazione del personale regionale.
Il personale regionale di ruolo è inquadrato in cinque livelli funzionali, secondo le norme del titolo I, nelle qualifiche vice-dirigenziali ed in quelle dirigenziali secondo le norme del titolo II della presente legge.
È soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione.
TITOLO I
Personale inquadrato nei livelli funzionali
Articolo 2 - Livelli funzionali.
Il personale regionale, ad eccezione di quello contemplato nel titolo II, è classificato nei livelli funzionali indicati nella tabella allegato A) alla presente legge.
Le declaratorie dei singoli livelli saranno approvate con successiva legge regionale.
Articolo 3 - Progressione economica.
Con decorrenza dal 3 gennaio 1979, al personale regionale di ruolo è attribuito il trattamento economico iniziale indicato nella tabella annessa alla presente legge quale allegato A).
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello si articola, dopo la prima classe, in cinque classi retributive, d'importo pari al 16% della retribuzione base, raggiungibili al compimento del 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno di servizio prestato senza demerito.
La retribuzione è, altresì, suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,5% calcolato sull'importo iniziale della classe di stipendio in godimento, per ogni biennio di permanenza del personale nella classe stessa. Essi sono assorbiti dalla attribuzione della successiva classe di stipendio.
Si considera prestato senza demerito, il servizio nel corso del quale il dipendente non ha subito sanzioni disciplinari superiori alla censura.
L'aspettativa per motivi di famiglia produce un ritardo corrispondente alla sua durata agli effetti della maturazione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.
Articolo 4 - Onnicomprensività del trattamento economico.
Al personale indicato nell'articolo 2 della presente legge, oltre alla retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, competono:
|
a) |
l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni; |
|
b) |
la tredicesima mensilità, di cui all'articolo 181 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; |
|
c) |
le quote di aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni. |
È fatto divieto di corrispondere al personale suddetto altri compensi o indennità a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della Regione, ivi compresi i compensi per la partecipazione a concorsi o ad esami. Fanno eccezione:
|
a) |
i compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 128 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni; |
|
b) |
il trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19 e successive modificazioni; |
|
c) |
il trattamento economico di trasferimento, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni; |
|
d) |
l'indennità di lavoro nocivo e rischioso, di cui all'art. 135 del regolamento regionale 20 novembre 1960; |
|
e) |
l'indennità di cassa e di rischio per maneggio denaro, di cui all'articolo 183 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni; |
|
f) |
l'indennità di incarico per la reggenza di posti di ruolo di livello superiore, di cui all'art. 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, all'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 e all'art. 33 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66; |
|
g) |
l'indennità di centro elaborazione dati, di cui all'art. 12 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni; |
|
h) |
l'indennità di incarico per la copertura di posti non di ruolo, di cui all'art. 193 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni; |
|
i) |
l'indennità di mansione di cui all'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397; |
|
l) |
le indennità ed i gettoni di presenza per la partecipazione a consigli di amministrazione o a collegi sindacali di società o aziende; |
|
m) |
la compartecipazione ai proventi delle analisi chimiche e cliniche, di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, e successive modificazioni; |
|
n) |
le indennità e le compartecipazioni spettanti al personale della casa da gioco di Saint-Vincent, ai sensi delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967 e successive modificazioni, con esclusione delle gratifiche di cui ai paragrafi e) e f) dell'art. 14 delle norme stesse; |
|
o) |
le indennità e le compartecipazioni spettanti al personale del Corpo forestale valdostano, ai sensi della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del settimo comma dell'art. 183 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni; |
|
p) |
l'indennità per cessazione del rapporto di impiego, di cui all'art. 189 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; |
|
q) |
i premi straordinari di anzianità di cui all'art. 184 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni. |
Eventuali indennità e compensi attribuiti a dipendenti regionali dallo Stato o da altri enti per attività da essi prestata in rappresentanza della Regione e non previsti nel presente articolo saranno versati direttamente al Tesoriere della Regione.
Articolo 5 - Valutazione del servizio non di ruolo.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Regione Valle d'Aosta è valutato per intero, ai fini dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio.
Tale riconoscimento assorbe qualsiasi valutazione del servizio non di ruolo attribuita nel passato ed è assorbito dal maturato economico all'atto dell'inquadramento nei livelli o dell'avanzamento a livello superiore.
Nel caso di avanzamento avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979 - ovvero nel caso di inquadramento in ruolo in qualifica superiore a quella rivestita nella posizione non di ruolo, avvenuto successivamente al 1° gennaio 1974 - la valutazione di cui trattasi è ridotta al 50% nel caso di passaggio ad altra carriera e all'80% nel caso di avanzamento nell'ambito della stessa carriera.
Nel caso in cui il trattamento economico in godimento sia superiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, la differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con la successiva progressione economica.
Articolo 6 - Valutazione del servizio prestato presso altra amministrazione.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, il servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici e centri di ricerca è valutato come segue:
- nella misura dell'ottanta per cento, nel caso di servizio prestato in posti di carriera corrispondente o superiore a quella in cui l'interessato è inquadrato nei ruoli regionali;
- nella misura del quaranta per cento nel caso in cui il servizio sia stato prestato in posti di carriera immediatamente inferiore.
Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso le Scuole della Regione è valutato come il servizio prestato presso altri enti pubblici. Sono fatti salvi i servizi già riconosciuti all'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali.
Articolo 7 - Trattamento economico nel caso di avanzamento.
Al personale di ruolo, nel caso di avanzamento da un livello inferiore ad uno superiore, è attribuita nel nuovo livello l'anzianità utile agli effetti della progressione economica corrispondente alla classe di stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento nel livello di provenienza maggiorato della differenza fra la classe di stipendio iniziale del nuovo livello e quella del livello immediatamente inferiore, salvo quanto è previsto al comma successivo.
Nel caso di avanzamento del personale dalle qualifiche di Autista meccanico, Aiuto preparatore, Guardia forestale, Operaio autista e Vice capo servizio tecnico a quelle di Autista meccanico capo garage, Preparatore, Brigadiere forestale, Capo operaio autista e Capo servizio tecnico, nonché dalla qualifica di Brigadiere forestale a quella di Maresciallo forestale, al trattamento economico in godimento è aggiunta la metà della differenza tra la classe di stipendio iniziale del quinto livello e quella del quarto livello.
L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con la successiva progressione economica.
Articolo 8 - Trattamento economico del personale non di ruolo.
Al personale regionale non di ruolo è attribuito lo stipendio relativo alla classe iniziale del livello corrispondente alla qualifica rivestita. Esso ha diritto all'attribuzione di aumenti periodici in numero illimitato, in ragione del 2,5% calcolato sull'importo della classe iniziale di stipendio, per ogni biennio di servizio prestato nella stessa qualifica.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita l'anzianità utile agli effetti della progressione economica, corrispondente alla classe di stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico complessivo in godimento.
L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con la successiva progressione economica.
Articolo 9 - Inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali.
Il personale regionale è inserito nei livelli funzionali sulla base della qualifica posseduta alla data del 3 gennaio 1979 o, se successiva, alla data di assunzione nei ruoli regionali.
La corrispondenza fra le attuali qualifiche regionali ed i nuovi livelli funzionali è stabilita nella tabella A) allegata alla presente legge.
In sede di prima applicazione della presente legge, il personale appartenente ai gruppi regionali S/2 e S/3 è inquadrato nel terzo livello.
Articolo 10 - Attribuzione della posizione economica nei livelli.
La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata, alla data del 3 gennaio 1979, o alla data di assunzione, se successiva, dal trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio tabellare comprensivo di classi e aumenti periodici maturati, assegno pensionabile di cui alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14 e successive modificazioni, indennità di cui alle lettere a), b), c) dell'ultimo comma dell'articolo 180 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, assegno di cui alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 44, nonché eventuali assegni personali non riassorbibili.
Per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent, sono prese in considerazione le gratifiche di cui ai paragrafi e) e f) dell'art. 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967 anziché le indennità di cui ai paragrafi a), b) e c) dell'art. 180 sopra citato.
Al maturato economico come sopra determinato si aggiungono:
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a) |
l'importo, a titolo di beneficio contrattuale, di £. 400.000 annue lorde; |
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b) |
un importo annuo ragguagliato all'anzianità di servizio prestato alla data del 3 gennaio 1979 e determinato in ragione dello 0,05 per cento del valore iniziale del livello di inquadramento per ogni mese intero di servizio effettivo comunque prestato presso l'Amministrazione regionale ovvero - limitatamente al personale inquadrato nei ruoli regionali in forza di norme di legge - presso lo Stato o altri enti pubblici e centri di ricerca, per un massimo di 20 anni; |
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c) |
un importo annuo proporzionato al grado di professionalità della qualifica rivestita, nelle seguenti misure: - lire 100.000 per il 1°, 2° e 3° livello; - lire 200.000 per il 4° livello; - lire 400.000 per il 5° livello. |
Articolo 11 - Attribuzione della posizione giuridica nei livelli.
La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dell'aumento periodico o classe della nuova progressione economica corrispondente o immediatamente inferiore alla posizione economica individuale come determinata all'articolo precedente.
Qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente, la differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam", riassorbibile con la progressione economica.
Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il "maturato in itinere" consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 3 gennaio 1979, dalla data di maturazione dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe successiva, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dell'aumento periodico o classe successivi alla posizione giuridica di cui al primo comma del presente articolo.
La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
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a) |
il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni; |
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b) |
si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 3 gennaio 1979 per il suo raggiungimento. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 3 gennaio 1979 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo si calcola sull'incremento economico dell'aumento successivo all'ultima classe o aumento periodico maturato; |
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c) |
qualora i ratei di classe o di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza, e virtualmente maturati alla data del 3 gennaio 1979 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lettere a) e b) - sommati alla posizione economica individuale come determinata dall'articolo precedente, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di aumento periodico o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore; |
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d) |
qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lettera c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il "maturato in itinere", sommato all'eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dell'aumento periodico superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di aumento periodico o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità; |
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e) |
nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde; conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità. |
Articolo 12 - Attribuzione della posizione giuridica nei livelli al personale che ha beneficiato di avanzamenti anteriormente al 3.1.1979.
Al personale che, all'atto dell'attribuzione della posizione giuridica nei livelli di cui al primo comma del precedente articolo 11 consegua, per effetto di avanzamento a posti di livello superiore avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979, un trattamento economico inferiore a quello conseguibile con l'applicazione dell'art. 7, sarà attribuito il trattamento economico risultante dall'applicazione di questa ultima norma.
Per la determinazione del trattamento economico conseguibile con l'applicazione dell'art. 7, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento alla data dell'avanzamento, al quale sono aggiunte le somme di cui al terzo comma del precedente articolo 10 nelle misure stabilite per il posto di livello inferiore. Ai fini dell'applicazione del paragrafo b) dell'art. 10, si considera l'anzianità maturata alla data dell'avanzamento.
Articolo 13 - Attribuzione della terza classe di stipendio.
La terza classe di stipendio è attribuita al personale che abbia maturato almeno tre anni di anzianità effettiva.
Per un'anzianità effettiva si intende la somma dell'anzianità riconosciuta utile ai fini economici nel vecchio ordinamento e della anzianità giuridica maturata con decorrenza dal 3 gennaio 1979.
Restano fermi i normali tempi di maturazione dei successivi aumenti periodici e classi di stipendio.
Articolo 14 - Riparto dei proventi di analisi cliniche e chimiche.
Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1977 n. 29, per la determinazione del limite massimo delle quote di compartecipazione ai compensi per analisi cliniche e chimiche, si fa riferimento allo stipendio tabellare annuo in godimento alla data del 2 gennaio 1979.
Nel caso in cui il numero dei dipendenti in servizio sia superiore a quello indicato all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, alla ripartizione delle somme riscosse dalla Regione partecipa anche il personale in eccedenza, previa la riduzione proporzionale delle quote spettanti a tutto il personale.
TITOLO II
Personale non inquadrato nei livelli funzionali
Articolo 15 - Qualifiche.
Le qualifiche del personale regionale non classificato nei livelli funzionali sono articolate come segue:
- qualifiche vice-dirigenziali;
- qualifiche dirigenziali.
Articolo 16 - Compiti dei vice-dirigenti.
Il personale appartenente alle qualifiche vice-dirigenziali svolge i seguenti compiti:
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1) |
studio, vigilanza, controllo, ricerca scientifica, statistica ed economica, analisi per elaborazione dati, analisi di procedure, collaborazione giuridico amministrativa e tecnica, progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale, con autonoma e completa elaborazione, fatte salve le competenze dei dirigenti; |
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2) |
coordinamento dei compiti di cui al precedente paragrafo 1), nei casi in cui questi siano affidati alla competenza di personale appartenente al quinto livello; |
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3) |
direzione dei servizi e degli uffici non riservata alla competenza dei dirigenti; |
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4) |
esercizio delle funzioni vicarie dei dirigenti nel caso di assenza o di impedimento di questi, nei casi diversi da quelli previsti al successivo paragrafo 5); |
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5) |
reggenza del posto di dirigente nell'eventualità di assenza o di impedimento del dirigente stesso di durata superiore a sessanta giorni, limitatamente ai casi di impossibilità di sostituire il dirigente assente o impedito con altro funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali. |
Ai vice-dirigenti, nell'ambito delle disposizioni impartite dai rispettivi dirigenti, spettano, altresì, le seguenti attribuzioni:
1) concessione del congedo ordinario al personale dipendente;
2) autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario;
3) autorizzazione ad effettuare le trasferte e all'uso del proprio mezzo di trasporto, limitatamente alle missioni nell'ambito del territorio regionale.
Ai fini dell'ordine gerarchico, i vice-dirigenti precedono i dipendenti inquadrati nei livelli funzionali di cui al titolo I della presente legge.
Articolo 17 - Compiti dei dirigenti.
I dirigenti attendono ai seguenti compiti:
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- |
direzione, con connessa potestà decisoria, dei servizi dell'Amministrazione; |
|
- |
emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dagli organi statutari della Regione, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; |
|
- |
propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti; |
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- |
rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza della Regione, nei casi previsti dalla legge; |
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- |
rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, per incarico o delega. |
I dirigenti esercitano oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, anche quelle che ad essi vengono delegate dall'Amministratore competente.
I provvedimenti di delega sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione (parte 2a).
I dirigenti, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, possono avere, per incarico o delega, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi.
Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti sono stabilite negli articoli seguenti.
Ai fini dell'ordine gerarchico, i dirigenti precedono i vice-dirigenti.
Articolo 18 - Provvedimenti dei dirigenti.
Gli organi statutari della Regione stabiliscono le direttive generali alle quali gli uffici dell'Amministrazione devono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.
I provvedimenti adottati dai dirigenti sono comunicati all'Amministratore rispettivamente competente.
L'Amministratore competente ha facoltà di procedere, d'ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità ed alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza all'Amministratore competente, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
L'Amministratore competente ha facoltà, sentita la Giunta regionale, di revocare o modificare per sopravvenute ragioni di pubblico interesse i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili adottati dai dirigenti.
I provvedimenti degli Amministratori regionali previsti dai precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentito il dirigente che ha emanato l'atto.
Articolo 19 - Attribuzioni particolari dei dirigenti.
Ai dirigenti, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici, spettano le seguenti attribuzioni:
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a) |
provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, fino all'importo di lire 100 milioni per ciascun atto; |
|
b) |
adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o da regolamenti e, salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministratore competente di avocare, con atto motivato, i singoli affari; |
|
c) |
disporre il movimento del personale in servizio nell'ambito degli uffici dipendenti; |
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d) |
disciplinare la fruizione e concedere il congedo ordinario nell'ambito degli uffici dipendenti, salvo quanto previsto al 2° comma del precedente articolo 17; |
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e) |
provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire; |
|
f) |
provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente l'Amministratore competente, agli atti obbligatori di competenza degli uffici dipendenti, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi; |
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g) |
infliggere la censura al personale appartenente al servizio o all'ufficio cui essi sono preposti; |
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h) |
promuovere l'azione disciplinare; |
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i) |
concedere i congedi straordinari discrezionali e l'aspettativa per motivi di famiglia, previo parere vincolante del Consiglio del personale, a far tempo dalla data della sua costituzione; |
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l) |
autorizzare l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nonché le missioni nell'ambito del territorio nazionale e l'uso del mezzo proprio per le trasferte in località distanti meno di 250 chilometri dalla sede di servizio, salvo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 17. |
Articolo 20 - Conferenza dei dirigenti.
Al fine di stabilire un permanente coordinamento delle attività dirigenziali nei vari settori di competenza dell'Amministrazione regionale è istituita la conferenza dei dirigenti, presieduta dal Segretario generale e composta da tutti i dirigenti. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, è presieduta dal dirigente più anziano in qualifica.
La conferenza si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, nonché ogni volta che sia convocata dal Segretario generale, di iniziativa propria oppure su richiesta del Presidente della Giunta o di un terzo dei dirigenti.
Alla conferenza possono essere invitati singoli vice-dirigenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in considerazione degli argomenti di volta in volta trattati.
Al termine di ogni anno la conferenza dei dirigenti redige una relazione generale sull'andamento dei servizi regionali e sui risultati dell'azione amministrativa, che sarà comunicata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.
Articolo 21 - Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Ferma restando la responsabilità penale, civile amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati della Regione, i dirigenti sono responsabili nell'esercizio delle rispettive funzioni del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I dirigenti sono, in particolare, responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dagli organi statutari della Regione, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati con atto dell'Amministratore competente.
Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute valide e le mancanze contestate comportino una sanzione disciplinare superiore alla censura, la Giunta regionale, su relazione dell'Amministratore competente, nomina la Commissione di disciplina per l'ulteriore corso della procedura disciplinare prevista dal titolo IV°, capo VII°, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 22 - Orario di lavoro dei dirigenti.
L'orario settimanale di servizio dei dirigenti è maggiorato di cinque ore.
Articolo 23 - Accesso alle qualifiche vice-dirigenziali.
La nomina alle qualifiche vice-dirigenziali si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.
Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di ragioneria, ai concorsi possono essere ammessi anche i dipendenti regionali privi del prescritto diploma di laurea in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al quinto livello e di un'anzianità di ruolo nel quinto livello o nella ex carriera di concetto di almeno cinque anni.
I vice-dirigenti devono frequentare, entro il primo anno di servizio, un corso di formazione professionale con esami finali. Agli effetti della determinazione di tale termine, non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio ad eccezione del congedo ordinario. L'esito negativo degli esami comporta la restituzione alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero, o il licenziamento al termine del periodo di prova.
Articolo 24 - Accesso alle qualifiche dirigenziali.
La nomina a dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali al quale sono ammessi gli impiegati regionali in possesso del prescritto titolo di studio, inquadrati nelle qualifiche vice-dirigenziali. La nomina è effettuata secondo la graduatoria formata sulla base dei risultati degli esami finali del corso.
Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di ragioneria, al corso di formazione possono essere ammessi anche i dipendenti regionali privi del prescritto diploma di laurea, inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge in una qualifica vice-dirigenziale ed in possesso di un'anzianità di ruolo nella qualifica vice-dirigenziale, o nell'ex gruppo regionale A/3, di almeno cinque anni alla data di scadenza del bando di concorso.
L'ammissione al corso, nei limiti dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno, per titoli ed esami.
Nel caso di impossibilità a ricoprire i posti con il procedimento sopra indicato, l'Amministrazione può bandire appositi concorsi pubblici. I vincitori di tali concorsi sono assunti in prova per un periodo massimo di tre anni, fino a che i medesimi non abbiano superato il corso di formazione dirigenziale con esami finali.
In sede di prima applicazione della presente legge per la nomina a posti vacanti o che si rendessero vacanti entro un anno dalla sua entrata in vigore, non è richiesto il superamento del corso di formazione dirigenziale.
Articolo 25 - Corsi di formazione dirigenziale e professionale.
I corsi di formazione dirigenziale e professionale possono essere organizzati in proprio dalla Regione o affidati a scuole specializzate nella formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
Articolo 26 - Trasferimento del personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.
Il trasferimento del personale inquadrato nella qualifica di dirigente è disposto dal Presidente della Giunta regionale previo parere del Consiglio del personale, se costituito.
Ove il trasferimento riguardi, comunque, i servizi del Consiglio regionale, il relativo provvedimento è adottato d'intesa con il Presidente del Consiglio.
Articolo 27 - Trattamento economico dei vice-dirigenti.
Al personale inquadrato nelle qualifiche vice-dirigenziali è attribuito il trattamento economico iniziale di lire 5.320.000 annue lorde.
Sono estese ai vice-dirigenti, in quanto applicabili, le norme degli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.
Nel caso di avanzamento alla qualifica di vice-dirigente, al personale è attribuita, nella nuova qualifica, l'anzianità utile agli effetti della progressione economica, corrispondente alla classe di stipendio od all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento maggiorato di una somma pari al quindici per cento dello stipendio iniziale annuo previsto per le qualifiche vice-dirigenziali.
L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile con la successiva progressione economica.
Articolo 28 - Trattamento economico dei dirigenti.
Al personale inquadrato nella qualifica dirigenziale è attribuito il trattamento economico onnicomprensivo di Lire 11.060.000 annue lorde corrispondente a quello previsto per il dirigente superiore dell'Amministrazione civile dello Stato.
La retribuzione è suscettibile di aumenti periodici biennali in numero illimitato, in ragione del 2,5% calcolati sullo stipendio iniziale.
Nel caso di avanzamento alla qualifica di dirigente, è attribuito il trattamento economico iniziale. Qualora l'importo della retribuzione in godimento nella qualifica di provenienza fosse superiore al trattamento economico iniziale della nuova qualifica, al dipendente saranno concessi aumenti periodici non riassorbibili per consentire l'attribuzione dello stipendio immediatamente superiore a quello in godimento.
Eventuali modificazioni del trattamento economico dei dirigenti saranno approvate con legge regionale.
Articolo 29 - Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, ad eccezione dei compensi aventi carattere di generalità per tutto il personale dipendente dalla Regione, dell'indennità di cui al successivo articolo 33, nonché dei compensi e dei gettoni di presenza per la partecipazione a consigli di amministrazione od a collegi sindacali di società ed aziende.
Il funzionario designato a far parte di organi collegiali in rappresentanza della Regione ha facoltà di declinare l'incarico, ove questo possa essere conferito anche a persone estranee all'Amministrazione.
Articolo 30 - Inquadramento nelle qualifiche vice-dirigenziali.
Nelle qualifiche vice-dirigenziali è inquadrato il personale titolare di posti appartenenti al gruppo regionale A/3, con decorrenza dal 3 gennaio 1979 o dalla data di nomina, se successiva.
Sono estese ai vice-dirigenti, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del terzo comma, paragrafo c) del precedente articolo 10, l'importo annuo proporzionale al grado di professionalità è stabilito nella misura di lire 750.000 annue lorde.
Articolo 31 - Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali.
Nelle qualifiche dirigenziali è inquadrato il personale titolare di posti appartenenti ai gruppi regionali A/1 e A/2, con decorrenza dal 3 gennaio 1979 o dalla data di nomina, se successiva.
Al personale stesso è attribuita, ai fini della concessione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità utile agli effetti economici maturata alla data dell'inquadramento.
Al titolare del posto appartenente al gruppo regionale A/1, è attribuita l'anzianità utile agli effetti economici maturata nel gruppo A/2, alla quale è aggiunta l'anzianità effettiva maturata nel gruppo A/1, oltre all'anzianità figurativa di otto anni.
Articolo 32 - Attribuzione di assegno personale non pensionabile.
Qualora, a seguito dell'applicazione dei precedenti articoli 30 e 32 al dirigente competa, all'atto dell'inquadramento, un trattamento economico complessivo annuo lordo inferiore a quello in godimento, al dipendente è attribuito un assegno personale non pensionabile e riassorbibile con i futuri miglioramenti retributivi concessi alla generalità dei dirigenti, d'importo pari alla differenza fra i due trattamenti economici.
Nel trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è compreso l'importo lordo degli emolumenti soppressi corrisposti nei dodici mesi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del comma precedente non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario, né delle somme liquidate a titolo di compartecipazione ai diritti di segreteria.
In luogo della compartecipazione ai diritti di segreteria è attribuita un'indennità personale non pensionabile, commisurata ad un terzo dello stipendio tabellare in godimento e delle quote di aggiunta di famiglia.
TITOLO III°
NORME FINALI
Articolo 33 - Abrogazione delle norme concernenti le note di qualifica.
Sono abrogati gli articoli 113, 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni e sono abrogate tutte le norme collegate con l'attribuzione delle note di qualifica.
Articolo 34 - Modificazione delle norme concernenti la residenza del personale.
L'articolo 124 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è così modificato:
"Il dipendente è tenuto a stabilire la propria residenza o domicilio in modo da non arrecare pregiudizio al normale adempimento delle prestazioni di lavoro ed ha l'obb1igo di notificare all'Amministrazione ogni cambiamento.
Il dipendente che, per sua scelta, risieda in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, non acquisisce titolo o indennità o facilitazioni connesse con tale situazione. Il personale in congedo ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'indirizzo del domicilio temporaneo.".
Articolo 35 - Modificazione delle norme concernenti le supplenze e le reggenze.
L'articolo 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è così modificato:
"Le supplenze del personale e le reggenze dei Servizi o degli Assessorati, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo e dello stesso livello o qualifica ovvero di livello o qualifica immediatamente inferiore.
Le supplenze e le reggenze sono affidate dalla Giunta regionale sentito il Consiglio del personale, se costituito.
Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, un'indennità mensile di incarico commisurata alla differenza fra la retribuzione spettante per il posto di titolarità e quella iniziale prevista per il livello o qualifica per i quali è conferito l'incarico.
I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nella misura prevista per il posto per il quale l'incarico è conferito.".
Articolo 36 - Modificazione delle norme concernenti la censura.
L'articolo 153 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 è così modificato:
"Censura
La censura è una dichiarazione, scritta e motivata, di biasimo ed è inflitta:
a) per negligenza o lievi mancanze in servizio;
b) per breve assenza dall'ufficio non giustificata o per inosservanza dell'orario di ufficio;
c) per altre infrazioni di lieve entità.
Ai dirigenti la censura è inflitta dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Amministratore competente e, limitatamente al dirigente preposto ai servizi di segreteria del Consiglio, sentito il Presidente del Consiglio. Al rimanente personale è inflitta dai dirigenti secondo le rispettive competenze.
Contro il provvedimento del dirigente d'irrogazione della censura, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.
Art. 37 - Abrogazione di norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.
Sono abrogate le sottocitate norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni:
- Art. 14 - primo comma, limitatamente alle parole "direzione, coordinamento e controllo di servizi ed uffici regionali"
- Art. 69 - quarto comma
- Art. 74 - primo comma
- Art. 179 - primo comma, limitatamente alle parole: "e sono soggette ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedano modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli enti locali".
Articolo 38 - Retribuzione del lavoro straordinario.
La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:
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retribuzione mensile iniziale di livello + rateo della 13a mensilità |
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175 |
|
maggiorata del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50%.
Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno conservate fino al 30 giugno 1980.
Il lavoro straordinario può essere compensato in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.
Articolo 39 - Collocamento fuori ruolo.
Il personale comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione dello Stato o presso enti pubblici, ovvero incaricato della copertura di posti non di ruolo, è collocato fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo conserva tutti i diritti e tutti i doveri del personale regionale.
I posti del personale collocato fuori ruolo sono considerati vacanti a tutti gli effetti.
Nel caso di cessazione del comando o dell'incarico, l'impiegato rientra nel posto di appartenenza, anche in soprannumero.
Art. 40 - Aspettative sindacali.
Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto di lavoro per i dipendenti della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1979/1981, con almeno 100 dipendenti regionali iscritti, è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione.
Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione del servizio.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.
Art. 41 - Personale collocato a riposo.
Con decorrenza dal 31 dicembre 1975, al personale collocato a riposo nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 2 gennaio 1979, sono attribuite, ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza, le sottoelencate indennità annue:
|
1°, 2° e 3° livello: |
L. |
480.000 |
|
4° livello: |
" |
600.000 |
|
5° livello: |
" |
890.000 |
|
qualifiche vice-dirigenziali: |
" |
1.330.000 |
|
qualifiche dirigenziali: |
" |
1.960.000 |
Articolo 42 - Applicazione delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale.
Le norme in materia di stato giuridico ed economico del personale della Regione restano in vigore in quanto applicabili e non contrastanti con le norme della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione delle norme nelle quali è fatto riferimento alla carriera o al gruppo regionale, la corrispondenza con i livelli funzionali e le qualifiche è stabilita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato B).
Sono conservate le qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 43
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lorde lire 1.200 milioni, graverà sui capitoli per le retribuzioni al personale dipendente, indicati nel successivo articolo 43, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
|
a) |
per £. 340.000.000 mediante aumento dello stanziamento del capitolo 195 della parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno 1979; |
|
b) |
per £. 860.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1925 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979. |
Per gli anni futuri, l'onere di £. 1.200 milioni sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Articolo 44
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento
|
Cap. |
195 |
Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent |
£. |
340.000.000 |
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
|
Cap. |
1925 |
Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa |
£. |
860.000.000 |
|
|
|
|
|
|
------------------ |
|
|
|
|
TOTALE |
£. |
1.200.000.000 |
|
|
|
|
|
|
========= |
|
Variazioni in aumento
|
Cap. |
80 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio |
£. |
15.000.000 |
|
|
Cap. |
420 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta |
£. |
95.000.000 |
|
|
Cap. |
435 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo Enti locali e morali |
£. |
13.000.000 |
|
|
Cap. |
450 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato alle Finanze |
£. |
48.000.000 |
|
|
Cap. |
465 |
Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione |
£. |
30.000.000 |
|
|
Cap. |
480 |
Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi |
£. |
10.000.000 |
|
|
Cap. |
630 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento |
£. |
2.000.000 |
|
|
Cap. |
645 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da Gioco di Saint-Vincent |
£. |
30.000.000 |
|
|
Cap. |
690 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma |
£. |
4.000.000 |
|
|
Cap. |
1790 |
Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia Buisson-Chamois |
£. |
14.000.000 |
|
|
Cap. |
2940 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura |
£. |
43.000.000 |
|
|
Cap. |
2955 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici |
£. |
24.000.000 |
|
|
Cap. |
3000 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio affidato dall'A.I.M.A. per la corresponsione di premi alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1978-79 (art. 1 regolamento C.E.E. n. 997/78 del 12 maggio 1978) |
£. |
2.000.000 |
|
|
Cap. |
3055 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali |
£. |
130.000.000 |
|
|
Cap. |
4635 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
£. |
32.000.000 |
|
|
Cap. |
4960 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
£. |
58.000.000 |
|
|
Cap. |
4975 |
Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade |
£. |
38.000.000 |
|
|
Cap. |
5925 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
£. |
80.000.000 |
|
|
Cap. |
6036 |
Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di segreteria dell'Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico delle scuole materne (legge regionale 21 giugno 1977, n. 45) |
£. |
3.000.000 |
|
|
Cap. |
6105 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente |
£. |
25.000.000 |
|
|
Cap. |
6230 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente |
£. |
133.000.000 |
|
|
Cap. |
6340 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente |
£. |
70.000.000 |
|
|
Cap. |
6450 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente |
£. |
38.000.000 |
|
|
Cap. |
6620 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei Convitti Regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico (leggi regionali 26 giugno 1972, n. 11 e 7 marzo 1973, n. 8) |
£. |
17.000.000 |
|
|
Cap. |
7400 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
£. |
61.000.000 |
|
|
Cap. |
7401 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Servizio di assistenza materna e infantile (legge regionale 10 febbraio 1978, n. 3) |
£. |
10.000.000 |
|
|
Cap. |
7515 |
Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio |
£. |
10.000.000 |
|
|
Cap. |
7600 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio per la tutela della salute dei lavoratori (legge regionale 22 aprile 1975, n. 13) |
£. |
3.000.000 |
|
|
Cap. |
7615 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Centro di medicina Preventiva (D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249) |
£. |
14.000.000 |
|
|
Cap. |
7670 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Laboratorio |
£. |
30.000.000 |
|
|
Cap. |
8930 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Monumenti, Antichità e Belle Arti |
£. |
78.000.000 |
|
|
Cap. |
8970 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico (legge regionale 14 maggio 1976, n. 17) |
£. |
10.000.000 |
|
|
Cap. |
9100 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo e dell'Urbanistica |
£. |
30.000.000 |
|
|
|
|
|
|
------------------ |
|
|
|
|
TOTALE |
£. |
1.200.000.000 |
|
|
|
|
|
========= |
||
Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 45
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
---
Allegato A) alla legge regionale______________________
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE
|
Livelli |
Parametri |
Retribuzioni |
Corrispondenza con le qualifiche regionali |
|||||
|
|
1° |
|
|
100 |
|
2.800.000 |
Personale addetto ai lavori di pulizia |
|
|
|
2° |
|
|
108 |
|
3.024.000 |
Bidello Fattorino Inserviente Inserviente di laboratorio Usciere Collaboratore veterinario Custode castelli e musei |
|
|
|
3° |
|
|
115 |
|
3.220.000 |
Aiuto cuoco Cantoniere Giardiniere Magazziniere Manovratore Operaio Operaio qualificato |
|
|
|
4° |
|
|
122 |
|
3.416.000 |
Aiutante tecnico Aiuto preparatore Autista meccanico Autista meccanico capo garage Brigadiere forestale Capo cantoniere Capo operaio Capo operaio autista Capo servizio tecnico Coadiutore Coadiutore (operatore microfilmatore) Coadiutore esperto nel settore enologico Coadiutore esperto nel settore lattiero-caseario Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo e apistico Coadiutore esperto nel settore viticolo Coadiutore tecnico Cuoco Guardia forestale Infermiere professionale prelevatore Magazziniere (istituti scolastici) Operaio autista Operaio specializzato Preparatore Telefonista Usciere capo Vice capo servizio tecnico Vigilatrice Vigile sanitario |
|
|
|
5° |
|
|
146 |
|
4.088.000 |
Animatore Archivista capo Archivista ricercatore Assistente di biblioteca Assistente sanitaria visitatrice Assistente sociale Catalogatore Controllore Disegnatore archeologico Fisioterapista Geometra Interprete Ispettore ufficio turismo Istitutore Logopedista Maresciallo forestale Ortottista Perito Agrario Perito industriale Programmatore Ragioniere Ragioniere economo Segretario Tecnico analista Tecnica diplomata, specializzata in economia domestica rurale Testista Traduttore |
|
---
Allegato B alla legge regionale...........................
Tabella di corrispondenza dei nuovi livelli funzionali e qualifiche alle carriere ed ai gruppi regionali dell'ordinamento precedente.
|
N. Livello o qualifica |
Carriera |
Gruppo regionale |
||||||||
|
|
1 |
|
ausiliaria |
|
S/2 |
|
||||
|
|
2 |
|
ausiliaria |
|
S/2 |
|
||||
|
|
3 |
|
ausiliaria |
|
S/2 |
|
||||
|
|
4 |
|
esecutiva |
|
C |
|
||||
|
|
5 |
|
di concetto |
|
B |
|
||||
|
|
vice-dirigente |
|
direttiva |
|
A/3 |
|
||||
|
|
dirigente |
|
direttiva |
|
A/1 e A/2 |
|||||
Dolchi (P.C.I.) - Approfitto dell'occasione per ringraziare i colleghi Consiglieri per la loro collaborazione con questa Presidenza. Buone feste e buon anno a tutti i Consiglieri, al personale presente, a quello che non è presente, che è assente, ma che è ancora negli uffici, alla stampa, al pubblico che ci segue e arrivederci all'anno venturo.
La seduta è tolta.
---
L'adunanza termina alle ore 23.
