Oggetto del Consiglio n. 81 del 5 giugno 1962 - Verbale

OGGETTO N. 81/62 - LEGGE REGIONALE PER CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO IN AOSTA DI UNA SEZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE PER STUDI E RICERCHE SULL'ALIMENTAZIONE DELLE POPOLAZIONI DELL'ARCO ALPINO.

L'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente il concorso finanziario della Regione nelle spese per la istituzione ed il funzionamento in Aosta di una Sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione per studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Nell'adunanza del 6 aprile 1962 il Consiglio Regionale ha approvato, in via di massima, la bozza di convenzione concernente il concorso finanziario della Regione per l'istituzione ed il funzionamento in Aosta di una Sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione, per studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino, delegando alla Giunta Regionale di deliberare in merito all'approvazione della bozza definitiva della convenzione.

In relazione alle intese intercorse con l'Istituto Nazionale della Nutrizione, la Giunta Regionale ha provveduto in merito con propria deliberazione n.3093 in data 20 aprile 1962 approvando come testo definitivo e senza modificazioni la bozza di convenzione già approvata dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 6 aprile 1962.

La Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con nota 1475 di prot. in data 21.5.1962, ha rinviato la suddetta deliberazione di Giunta rilevando quanto segue:

"E' da premettere che la delibera consiliare n.34, in data 6 aprile 1962, fu munita del visto di questa Commissione di coordinamento in quanto, come precisato al primo rigo del dispositivo, trattavasi di approvazione di bozza di convenzione in via di massima.

L'atto deliberativo n. 3093, adottato dalla Giunta, nella sua adunanza del 20 aprile scorso, invece, approva come testo definitivo lo schema predisposto dal Consiglio ed approva la spesa di Lire 1.500.000 da far carico ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio regionale pel prossimo esercizio finanziario.

Si restituisce, non vistata, la unita copia del provvedimento in esame:

1) perché con la legge di approvazione degli stati di previsione delle entrate e delle spese che, come noto, riveste il carattere di legge meramente formale, non possono essere istituiti capitoli per nuove spese qualora queste non siano già state approvate con apposite leggi sostanziali.

2) Perché non possono, comunque, essere approvate spese a carico degli esercizi successivi a quello in corso.

Codesta Amministrazione Regionale dovrà, pertanto, provvedere all'approvazione della istituzione in Aosta di una Sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione con apposita legge regionale, con la quale determinerà pure la spesa annua da gravare sul capitolo da istituire con il bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 1962-63 e sui corrispondenti capitoli dei quattro esercizi successivi".

In merito alle osservazioni e ai suggerimenti di cui sopra, devesi rilevare che la Regione non può approvare l'istituzione di una Sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione - Ente di diritto pubblico, fornito di personalità giuridica propria, a' sensi dell'articolo 1 - lettera d) della legge 6 marzo 1958 n. 199-, ma deve limitarsi ad approvare quanto di competenza regionale e, cioè, ad approvare la concessione di contributi a favore dell'Istituto Nazionale stesso a titolo di concorso finanziario regionale nelle spese per l'istituzione e il funzionamento in Aosta della Sezione di cui si tratta.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge regionale che si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale.

(SEGUE disegno di legge regionale)

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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sul disegno di legge di cui si tratta.

Intervengono sull'argomento l'Assessore CHANTEL ed il Consigliere DUJANY.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere desidera intervenire nel dibattito, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue) con il seguente emendamento aggiuntivo, dopo le parole ", con Sede in Roma": "di cui all'articolo 1 (lettera d) della legge 6 marzo 1958 n.199".

Articoli 2 - 3 e 4 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Il Presidente, FILLIETROZ,- dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con quattro separate votazioni per alzata di mano,- invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventidue;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente il concorso finanziario della Regione nelle spese per la istituzione ed il funzionamento in Aosta di una Sezione dell'istituto Nazionale della Nutrizione per studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino:

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Disegno di legge regionale n. 10

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... n. ...: CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO IN AOSTA DI UNA SEZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE PER STUDI E RICERCHE SULL'ALIMENTAZIONE DELLE POPOLAZIONI DELL'ARCO ALPINO.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962/1963, la concessione di contributi regionali per un importo annuo di spesa non superiore a Lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) all'Istituto Nazionale della Nutrizione, con sede in Roma, - di cui all'articolo 1 (lettera d) della legge 6 marzo 1958 n.199, per l'istituzione ed il funzionamento in Aosta di una Sezione di studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino.

Art. 2

Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al precedente articolo si provvederà in base alle norme di apposita Convenzione da stipulare tra la Regione e l'Istituto Nazionale della Nutrizione.

Art. 3

Alle spese annue per la concessione dei contributi regionali di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante imputazione ad apposito capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci preventivi della Regione per l'esercizio finanziario l° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e per i successivi esercizi finanziari.

Al finanziamento delle spese annue derivanti a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge si provvederà mediante il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione o, comunque, mediante eventuale riduzione di spese straordinarie.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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