Oggetto del Consiglio n. 82 del 5 giugno 1962 - Verbale
OGGETTO N. 82/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE MODIFICAZIONI DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITÀ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la modificazione della composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Nell'adunanza dell'11 gennaio 1962 il Consiglio Regionale ha approvato un disegno di legge concernente la composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (la relativa legge regionale n. 8 è stata promulgata in data 20 febbraio 1962).
All'articolo 1 della proposta di disegno di legge, relativo alla composizione del Consiglio di Sanità, non era stato previsto il rappresentante del Collegio delle Assistenti Sanitarie Visitatrici - Infermiere Professionali e Vigilatrici d'Infanzia della Valle d'Aosta.
L'articolo 12 del D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 257 prevede, tra l'altro, che il Consiglio di Sanità è composto da un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi Sanitari.
Si ritiene, pertanto, opportuno proporre la modifica dell'attuale composizione del Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta con la inclusione nel Consiglio stesso anche di un rappresentante del Collegio delle Assistenti Sanitarie Visitatrici-Infermiere Professionali e Vigilatrici d'Infanzia della Valle d'Aosta.
All'uopo si è predisposto l'allegato disegno di legge regionale, che si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale.
(SEGUE disegno di legge)
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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sul disegno di legge in esame e, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola in merito, invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).
Il Presidente, FILLIETROZ,- dopo aver accertato e dichiarato che i due articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con due separate votazioni, per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventidue;
- Voti favorevoli: ventidue.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la modificazione della composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta:
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disegno di legge regionale n. 11
LEGGE REGIONALE... N. ... : MODIFICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITA' DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta è composto, oltre che dai membri previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 1962 n.8, anche dal Presidente del Collegio delle Assistenti Sanitarie Visitatrici Infermiere Professionali e Vigilatrici d'Infanzia della Valle d'Aosta o da un suo delegato.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art.31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
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