Oggetto del Consiglio n. 78 del 5 giugno 1962 - Verbale
OGGETTO N. 78/62 - ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI LINGUA FRANCESE ALL'ESTERO.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di istituzione di borse di studio a favore del personale delle Scuole elementari e secondarie per la frequenza di corsi di perfezionamento di lingua francese all'estero, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Allo scopo di contribuire nel modo migliore ad una più specifica ed approfondita conoscenza della lingua francese da parte del personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e secondarie della Regione, si prospetta la necessità di istituire, anche per quest'anno, un congruo numero di borse di studio per l'Estero, da assegnare al suddetto personale in base alle disposizioni di apposito Regolamento.
Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale
Deliberi
1°) di approvare l'istituzione di 37 (trentasette) borse di studio estive, dell'importo di Lire 80.000 (ottantamila), da assegnare nell'anno 1962, per la partecipazione a corsi di perfezionamento nella lingua francese presso Istituti Superiori Esteri, o a "stages" specializzati, a personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e secondarie della Regione;
2°) di approvare ed impegnare la relativa spesa, prevista in £. 2.960.000 (duemilioninovecentosessantamila), da imputarsi al capitolo 81 del bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Spese per corsi di ricupero a favore di studenti provenienti da Scuole pubbliche di altre Regioni; spese per corsi di lingue e per il funzionamento di scuole di perfezionamento per insegnanti ed altro personale", che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di stabilire che le borse di studio di cui al precedente numero 1) siano conferite mediante concorso da espletarsi a cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione secondo le norme previste dal seguente Bando:
(SEGUE: bando di concorso).
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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sull'argomento sopraindicato.
Prendono parte alla discussione l'Assessore GEX ed i Consiglieri GUGLIELMINETTI e TREVES.
Si dà atto che, su proposta dell'Assessore GEX, è introdotto al terzo comma dell'articolo 8 del bando di concorso, dopo le parole "avec la documentation nécessaire" - "con idonea documentazione", il seguente emendamento aggiuntivo:
"y compris une relation sur le travail accompli" - "nonché con una relazione sull'attività svolta".
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventitre);
DELIBERA
1°) di approvare l'istituzione di 37 (trentasette) borse di studio estive, dell'importo di Lire 80.000 (ottantamila), da assegnare nell'anno 1962, per la partecipazione a corsi di perfezionamento nella lingua francese presso Istituti Superiori Esteri, o a "stages" specializzati, a personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e secondarie della Regione;
2°) di approvare ed impegnare la relativa spesa, prevista in £. 2.960.000 (duemilioninovecentosessantamila), da imputarsi al capitolo 81 del bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Spese per corsi di ricupero a favore di studenti provenienti da Scuole pubbliche di altre Regioni; spese per corsi di lingue e per il funzionamento di Scuole di perfezionamento per insegnanti e altro personale", che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di stabilire che le borse di studio di cui al precedente numero 1°) siano conferite mediante concorso da espletarsi a cura dell'Assessorato alla P.I. secondo le norme previste dal seguente bando:
BAN DE CONCOURS POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES DE VACANCES POUR L'ETRANGER AUX INSTITUTEURS, PROFESSEURS ET DIRIGEANTS SCOLAIRES DES ECOLES ELEMENTAIRES ET MOYENNES DE LA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE. |
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ESTIVE PER L'ESTERO A PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA. |
Art. 1 Trente-sept (37) bourses d'études de vacances sont mises au concours, pour l'année 1962. Le montant de chaque bourse est de 80.000 (quatre vingt mille) lires. Ces bourses sont attribuées aux Instituteurs, Professeurs et Dirigeants scolaires en service dans les Ecoles Elémentaires et Moyennes de la Région et sont destinées à permettre d'améliorer et de perfectionner leur connaissance de la langue française dans des Universités étrangères ou dans des stages de spécialisation. La répartition des bourses est la suivante: a) 10 bourses sont destinées à 10 Professeurs des Ecoles Moyennes; b) 2 bourses sont destinées à l'Inspecteur des Ecoles ou aux Directeurs des Ecoles Elémentaires; c) 25 bourses sont destinées aux Instituteurs élémentaires. La durée des bourses est limitée à un mois compris dans la période allant du 1.er juillet au 15 septembre 1962. |
Art. 1 Sono messe a concorso, per l'anno 1962, trentasette (37) borse di studio estive, dell'importo di Lire 80.000 (ottantamila) ciascuna, da assegnare al personale direttivo ed insegnante in servizio nelle Scuole elementari e secondarie della Regione, per il perfezionamento della lingua francese presso Istituti Superiori all'estero o presso "stages" di specializzazione. Le borse sono ripartite nel modo seguente: a) n. 10 borse per n.10 insegnanti delle Scuole secondarie; b) n. 2 borse per l'Ispettore o i Direttori di Scuole elementari; c) n. 25 borse per gli insegnanti elementari. La durata delle borse è limitata ad un mese nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre 1962. |
Art. 2 Le personnel titulaire et non titulaire qui se trouve dans les conditions suivantes est admis à concourir: a) membres du corps enseignant résidants en Vallée d'Aoste depuis au moins 3 ans; b) membres du corps enseignant en service dans les écoles de la Région depuis au moins 2 années scolaires; c) membres du corps enseignant qui n'ont pas plus de 45 ans à la date du 20 juin 1962. Cette limite d'âge est portée à 50 ans pour les membres du corps enseignant qui n'ont jamais bénéficié d'une bourse d'études ou d'allocations d'études pour l'étranger. |
Art. 2 E' ammesso a concorrere il personale di ruolo e non di ruolo che si trovi nelle seguenti condizioni: a) sia residente in Valle d'Aosta da almeno tre anni; b) sia in servizio nelle scuole della Regione da almeno due anni scolastici; c) non abbia superato, al 20 giugno 1962, il quarantacinquesimo anno di età. Tale limite di età è elevato a cinquanta anni per il. personale insegnante che non abbia mai goduto di borse o sussidi di studio per l'estero. |
Art. 3 Les membres du corps enseignant des écoles moyennes et élémentaires qui ont déjà joui de ces mêmes bourses d'études pour l'étranger au cours des trois années précédentes ne peuvent pas concourir. Cette exclusion ne s'applique pas aux enseignants de langue française des écoles moyennes. Le personnel dirigeant qui a déjà joui de ces mêmes bourses pour l'étranger au cours de l'année précédente ne peut pas concourir. |
Art. 3 Non è ammesso al concorso il personale insegnante delle scuole secondarie ed elementari che abbia già goduto delle stesse borse di studio per l'estero nel triennio precedente. Tale esclusione non si applica per gli insegnanti di lingua francese delle scuole secondarie. Non è ammesso al concorso il personale direttivo che abbia già goduto delle stesse borse di studio per l'estero nell'anno precedente. |
Art. 4 La demande de participation au concours, rédigée par le candidat et présentée sur papier libre, doit être présentée à l'Assesseur à l'Instruction Publique pour le 10 juin 1962 au plus tard. Le candidat doit indiquer sur la demande: a) la date et le lieu de naissance; b) depuis quelle date il réside en Vallée d'Aoste; c) depuis combien d'années il est en service dans les écoles de la Région; d) période à laquelle il désire jouir de la bourse d'étude; e) l'Université où il désire suivre les cours de langue française ou le "stage" auquel il désire participer. Cette Université ou ce stage doivent être choisis parmi ceux qui seront signalés par l'Assessorat à l'Instruction Publique; f) s'il jouit d'autres bourses d'études; g) qu'il n'a pas bénéficié de bourses d'études régionales pour l'étranger au cours de l'année précédente (s'il s'agit d'un dirigeant) ou au cours des trois années précédentes (s'il s'agit d'un instituteur ou d'un professeur des écoles moyennes enseignant d'autres disciplines que la langue française). Les candidats qui seront classés devront, dans le délai de quinze jours, dès qu'ils en recevront communication, et sous peine de déchéance, faire parvenir les documents suivants à l'Assessorat à l'Instruction Publique, sur papier libre: a) certificat de résidence; b) certificat de service; c) plan détaillé des études que l'intéressé désire accomplir. |
Art. 4 La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal candidato e redatta in carta semplice, dovrà essere presentata all'Assessore alla Pubblica Istruzione entro il 10 giugno 1962. Il candidato dovrà indicare nella domanda: a) la data ed il luogo di nascita; b) da quale data è residente in Valle d'Aosta; c) da quanti anni scolastici è in servizio nelle scuole della Regione; d) il periodo in cui desidera usufruire della borsa; e) l'Università presso cui desidera frequentare i corsi di lingua francese o lo "stage" a cui desidera partecipare, scelti fra quelli che saranno segnalati dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione; f) se gode di altre borse di studio; g) che non ha fruito di borse di studio regionali per l'estero nel corso dell'anno precedente (se si tratta di personale direttivo) o nel corso del triennio precedente (se si tratta di insegnante elementare o dì insegnante di Scuola secondaria di materia diversa dalla lingua francese). I candidati che saranno utilmente collocati in graduatoria dovranno, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione e sotto pena di decadenza far pervenire all'Assessorato alla Pubblica Istruzione i seguenti documenti: a) certificato di residenza; b) certificato di servizio; c) piano dettagliato degli studi che desiderano compiere. |
Art. 5 Une Commission constituée par l'Assesseur à l'Instruction Publique, Président, du Surintendant des Ecoles, d'un Directeur d'Ecole Moyenne, d'un Directeur de Cercle Scolaire et d'un Instituteur nommés par l'Assesseur à l'Instruction Publique, procèdera à l'attribution des bourses en se basant sur les critériums suivants: a) en ce qui concerne les dirigeants et les instituteurs des écoles élémentaires, les titulaires ont la priorité; b) pour les professeurs des écoles moyennes, le personnel qui enseigne la langue française a la priorité (le personnel titulaire d'abord, puis le personnel provisoire et suppléant) et, ensuite, le personnel enseignant d'autres disciplines (le personnel titulaire d'abord, puis le personnel provisoire et suppléant); c) les classements respectifs seront établis en se basant sur la meilleure qualification obtenue pendant l'année scolaire 1960/61. A parité de qualification, on donnera la priorité en se basant sur l'ancienneté de service. |
Art. 5 Una Commissione costituita dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Presidente, dal Sovraintendente agli Studi, da un Capo d'Istituto, da un Direttore Didattico e da un Insegnante, nominati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, procederà alla formazione della graduatoria in base ai seguenti criteri: a) per il personale direttivo e gli insegnanti delle scuole elementari sarà data la precedenza al personale di ruolo; b) per il personale insegnante delle scuole secondarie sarà data la precedenza agli insegnanti di lingua francese (prima quelli di ruolo, indi quelli incaricati o supplenti) e seguiranno gli insegnanti delle altre materie (prima quelli di ruolo, indi quelli incaricati o supplenti); c) le rispettive graduatorie saranno fatte in base alla qualifica migliore nell'anno scolastico 1960/61 ed a parità di qualifiche sarà data la precedenza in base all'anzianità di servizio. |
Art. 6 Si l'on ne peut attribuer les bourses destinées au personnel dirigeant des écoles élémentaires à cause du manque de candidats, ces bourses seront attribuées, en surnombre, au personnel enseignant des écoles élémentaires en suivant l'ordre du classement, et viceversa. |
Art. 6 Qualora, per mancanza di concorrenti, non si potessero attribuire le borse destinate al personale direttivo delle Scuole elementari, le borse stesse saranno assegnate, in via suppletiva, a personale insegnante delle scuole elementari, seguendo l'ordine di graduatoria, e viceversa. |
Art. 7 Les bourses d'études seront attribuées aux vainqueurs par délibération de la Junte Régionale sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique. |
Art. 7 Le borse di studio saranno assegnate ai vincitori con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione. |
Art. 8 On procèdera au paiement des bourses d'études au moyen de deux versements, dont l'un de 40.000 lires au moment de l'attribution de la bourse, et l'autre de 40.000 lires à la fin du cours de vacances sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique. Dans le cas où le boursier n'aurait pas fréquenté régulièrement les cours de vacances, il devra rembourser la somme reçue. On ne payera pas le 2.ème versement de la bourse si le boursier n'apporte pas la preuve - avec la documentation nécessaire, y compris une relation sur le travail accomplis -, qu'il a suivi avec assiduité et avec de bons résultats, les cours inscrits au programme de l'Université étrangère choisie pendant au moins 20 jours ou qu'il a participé à un "stage" pendant toute sa durée. |
Art. 8 Si procederà al pagamento delle borse di studio mediante due versamenti, di cui uno di Lire 40.000 ad avvenuta assegnazione delle borse e l'altro, di eguale importo, a corso ultimato, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione. Nel caso in cui il beneficiario non abbia frequentato regolarmente i corsi, sarà tenuto a rimborsare la somma percepita. Non sarà dato corso al pagamento della 2^ rata della borsa qualora il beneficiario non dimostri, con idonea documentazione, nonché con una relazione sull'attività svolta, di aver seguito con assiduità e profitto, per almeno 20 giorni, i corsi in programma presso l'Università estera scelta oppure di aver frequentato uno "stage" per tutta la sua durata. |
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