Oggetto del Consiglio n. 624 del 21 dicembre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 624/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Proroga, con modificazioni, per l'anno 1979, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".

Con il disegno di legge in oggetto, vengono prorogate anche per l'anno 1979, le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare di cui alla legge regionale n. 24 del 30.11.1965, e successive modificazioni.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi passivi sui mutui viene elevato dal 4% al 5% (durata 20 anni), in considerazione del fatto che gli Istituti bancari hanno portato il tasso di interesse sui mutui concessi per le finalità previste dalla presente legge dal 10% al 14%.

Le proposte formulate con l'allegato disegno di legge prevedono altresì la possibilità da parte dei richiedenti di acquistare alloggi anche in terzo trasferimento e costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1960 (in precedenza si prevedeva l'acquisto di alloggi in primo trasferimento e costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1969).

Detta modifica è giustificata dalla difficoltà di reperire alloggi di nuova costruzione ed in primo acquisto sul mercato di Aosta e cintura.

È inoltre prevista la seguente nuova ripartizione dei fondi da utilizzare durante l'anno 1979 (lire 3.800.000.000):

- dal 25 al 30% per l'acquisto di alloggi;

- dal 35 al 40% per la costruzione di nuovi alloggi;

- dal 40 al 30% per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Il finanziamento dell'onere a carico della Regione sui mutui da concedere nel corso dell'anno 1979, previsto in lire 193.000.000 viene assicurato mediante riduzione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) di cui al capitolo 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

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Disegno di legge regionale n. 138

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: PROROGA, CON MODIFICAZIONI PER L'ANNO 1979, DELLE PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELLA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

È prorogata, per l'anno 1979, l'applicazione della legge regionale 30.11.1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive integrazioni e modificazioni, con le seguenti nuove modifiche.

Articolo 2

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, e il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40, già modificati con l'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 37 sono sostituiti dal seguente:

- per il 30% in contributi per l'acquisto di alloggi, anche di terzo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1960;

- per il 40% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

- per il 30% in contributi per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Articolo 3

La lettera e) dell'art. 4 della legge regionale 30.11.1965, n. 24 viene così modificata:

"Il lavoratore o l'artigiano o il coltivatore diretto o l'ambulante o il pensionato di tali categorie, che sia esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso od il contributo dello Stato o dell'Amministrazione regionale della Valle di Aosta o di altro Ente Pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da un Ente Pubblico, oppure sia proprietario, in qualsiasi località, di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a £. 480.000, oppure abbia avuto l'assegnazione in proprietà, anche se a riscatto con patto di futura vendita, di un alloggio costruito dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dalle Province, dai Comuni e dall'ex Gestione I.N.A.-CASA, dalla Gestione Case per i Lavoratori (G.E.S.C.A.L.) o dagli Enti ed Istituti contemplati nel D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e nel D.P.R. 23.5.1964, n. 655.

Articolo 4

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1979 ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 1 della legge regionale 12.9.1966, n. 11, è stabilito in lire tremiliardiottocentomilioni; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire 3.800.000.000, sarà ripartita in 20 annualità di £. 190.000.000 ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1979 e fino all'anno 1999.

L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di £. 190.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 2745 del bilancio di previsione della Regione, per l'esercizio finanziario 1979 (punto 1 per £. 39.000.000 e punto 21 per £. 151.000.000 dell'Allegato F al bilancio medesimo).

All'onere di £. 190.000.000 per gli anni dal 1980 al 1999 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Articolo 5

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10.4.1967, n. 11 per le operazioni di mutuo previste all'art. 4 della presente legge, sono valutati in annue lire 3.000.000 e graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da riduzione di pari importo del capitolo 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (punto 21 dell'allegato F al bilancio medesimo).

Per gli anni futuri, gli eventuali oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Articolo 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745

- Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - Allegato F)

£.

193.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 2610

- Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)

£.

3.000.000

Cap. 2655

- Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 e 20 giugno 1978, n. 37)

£.

190.000.000

Totale

£.

193.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale

Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Articolo 7

Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 5% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento su cespiti delegabili, nonché a sottoscrivere le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Articolo 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - Vengono distribuiti gli emendamenti proposti dalla Commissione Affari Generali e Finanze in data 17 dicembre 1979, che vengono ad aggiungersi al parere di massima che era già stato espresso per l'inserimento nell'ordine del giorno in data 10 dicembre 1979. La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Credo che qui ci sia stato l'accavallamento di alcuni emendamenti. Il disegno di legge presentato dalla Giunta ha uno scopo preciso, cioè le modifiche rispetto ai precedenti disegni di legge hanno uno scopo preciso: quello di impedire che vi siano degli alloggi vuoti, non venduti e non affittati perché non collocabili sul mercato a dei prezzi equi e, di conseguenza, abbiamo proposto che anche i trasferimenti anteriori possano essere assorbiti.

Tutte le domande esistenti 1978-1979 possono essere soddisfatte con questa legge, un migliore esame della legge stessa...chiedo scusa, delle domande, cioè della pratica per lasciare inalterato l'articolo 2, le percentuali precedenti...all'articolo 2, laddove è scritto: "30", mettere "25"; dov'è scritto: "40", mettere "35"; dov'è scritto: "30", mettere "40". Si tratta, come tutti i Consiglieri sanno, di un emendamento più formale che reale, perché, qualora una categoria fosse terminata, l'eventuale residuo può essere impegnato e dato nella categoria successiva; di conseguenza, possiamo benissimo lasciare le stesse percentuali delle leggi precedenti: 25, 35 e 40.

Seconda cosa sulla quale possiamo essere d'accordo per evitare difficoltà di ritorno indietro, eccetera, all'articolo 2, secondo comma, dove bisogna leggere: "per il 25% in contributi per l'acquisto di alloggi, anche di terzo...", lasciate il terzo trasferimento, perché in questa maniera vengono assorbiti degli alloggi che altrimenti sarebbero inutilizzabili "costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1964"...perché il 1° gennaio 1964? Perché in questa maniera vengono soddisfatte tutte le domande giacenti, non vi sono residui; anzi, rimane una piccola disponibilità, purtroppo, che probabilmente sarà coperta con le domande, se verranno, nel 1980 e non avremo difficoltà a soddisfarle.

Qual è il vantaggio di questa legge? Il vantaggio di questa legge, che è richiesta e che è - mi permetto di dire - molto apprezzata...perché ho avuto modo di verificare recentemente che da parte di molte persone è stata richiesta...è una legge, sotto un certo profilo, severa, perché...ci si renda conto che, prendendo il mutuo intero della Regione, il costo mensile è di 134.000 a carico dell'utente, il resto viene pagato dalla Regione. Il vantaggio è che l'utente pensa, perché è a rate costanti, di avere a suo favore il tasso d'inflazione, e al tempo stesso sostituisce quello che è ormai il canone d'affitto con una rata di acquisto e quindi diventa proprietario. Con questi accorgimenti possiamo dire di soddisfare con l'approvazione della legge - quindi entro il 29 febbraio, perché il 1980 è un anno bisestile - tutte le domande giacenti, 180 circa tra i due anni, non solo, ma di poter venire incontro a chi - e per questo vorremmo fosse mantenuto il terzo trasferimento - abita in alloggio, ha una parte dei soldi per comprarlo, chiede il mutuo per il resto...si troverebbe di fronte soltanto un ostacolo burocratico.

Signori Consiglieri, vediamo di eliminare queste incomprensibili differenziazioni che non vale la pena...anche per il fatto che poi quegli alloggi rischiano di non essere utilizzati, di rimanere vuoti, perché sapete benissimo che oggi è tutto pieno di trucchetti nei quali chi ha un alloggio libero chiede la buona entrata o altre cose di questo genere; qui c'è gente che è dentro...favoriamola e facciamo un'operazione che sia valida per tutti!

Di conseguenza, io pregherei il Consiglio di votare la legge com'è presentata dalla Giunta, quindi con l'articolo 1 senza modificazioni e con le uniche modificazioni all'articolo 2, che ricalca gli articoli della legge precedente; articolo 2, 2° comma: "per il 25% in contributi per l'acquisto di alloggi, anche di terzo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1964; per il 35% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi; per il 40% in contributi per la sistemazione, il completamento ed il miglioramento dei fabbricati già esistenti". In questa maniera facciamo un'opera di pulizia rispetto alle domande giacenti che ci permetterà anche di affrontare i futuri stanziamenti statali per la casa in una posizione decisamente privilegiata.

Dolchi (P.C.I.) - C'è anche l'altro emendamento alla fine dell'articolo 3...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

...con quello degli 8 milioni?

Andrione (U.V.) - ...gli indirizzi sull'articolo 2 bisogna lasciarli, perché in questa maniera possiamo...

Dolchi (P.C.I.) - ...no, no, ma l'altro dice solo che se superi gli 8 milioni, puoi ancora...quindi l'articolo 3 rimane così. Allora, prima di iniziare la discussione generale, oltre il parere che vi è stato distribuito, c'è la proposta del Presidente della Giunta di modificazione delle percentuali, riportandole a quelle del testo originario dell'articolo 2 e il non accoglimento, direi, del nuovo comma aggiuntivo dell'articolo 3, questo tanto per la chiarezza, e all'articolo 6 c'è il nuovo comma aggiuntivo per la chiarezza del finanziamento.

La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (P.C.I.) - Siccome è tardi, voglio cercare di essere pragmatico anch'io, ormai diventa una moda...senza "linguaggi sinistresi". Siamo d'accordo sulle modifiche che ci sono state proposte. Una sola osservazione che avevo fatto in Commissione (e poi non avevo potuto partecipare alla seconda riunione): si parla di includere l'acquisto di alloggi in terzo trasferimento già per il 1979, evidentemente...intanto è abbastanza deprecabile che si arrivi sempre a fine anno a finanziare questo provvedimento che riguarda il 1979, quando per tutto il 1979 ormai sono affluite presso la Regione le richieste di mutuo.

La preoccupazione che abbiamo (è questa l'osservazione che facciamo) è questa: coloro che - non essendoci la legge - non hanno fatto le richieste per l'acquisto in secondo e in terzo trasferimento, come possono sapere oggi che hanno diritto nel 1979 alla legge, e se si sia valutato quanto può essere l'ammontare di queste eventuali richieste, perché, come diceva il Presidente, con questo finanziamento noi facciamo fronte alle richieste che oggi ci sono, però come si fa se poi arrivano quelli che richiedono il finanziamento perché è stato allargato fino al terzo trasferimento? Io credo che qui occorra, per un discorso di correttezza, dare pubblicità a questa modifica e, purtroppo, prorogare ancora i tempi di presentazione delle domande che, se mi ricordo bene...non so se scadono a fine anno 1979, ma se scadono a fine anno 1979, rischia di essere una legge truffa anche questa, bisogna fare in modo che il termine di presentazione slitti di qualche mese e che ci sia la conoscenza, sennò personalmente..."sono stato cattivo consigliere per molti"...

Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola? La parola al Consigliere Nebbia.

Nebbia (P.S.I.) - Ad integrazione di quanto ha detto Tonino e non perché ne abbia diritto, ma in sostituzione del Presidente della Commissione, volevo anche illustrare i motivi per cui si erano previsti questi emendamenti. La Commissione era, credo negli intenti, perfettamente d'accordo con quanto ha detto il Presidente della Giunta; però, dalle informazioni che ho avuto dai funzionari, non avevo inteso chiaramente il modo, le modalità di funzionamento della legge, perché sembrava che, per il terzo trasferimento, le domande, come aveva detto Tonino, avrebbero dovuto essere presentate entro la fine del 1979. D'altra parte, invece, le valutazioni finanziarie erano state fatte in base alle domande respinte fino ad ora, per cui o si creavano delle disparità tra coloro che avevano presentato domanda - e quindi erano andati contro legge, perché in quel momento la legge non prevedeva il terzo trasferimento - e coloro che, invece, leggendo la legge e ad essa ligi, non l'avevano presentata. Per questi motivi si era pensato di abolire questa possibilità del terzo trasferimento, salvo quanto riferiva Tonino adesso, di trovare delle modalità di pubblicità della legge stessa, di dilazione dei termini per la presentazione delle domande tali da rimettere in gioco tutti coloro che ne avessero necessità; in questo caso ci sarebbe però probabilmente il rischio di avere dei fondi insufficienti per soddisfare nuovamente tutte le domande.

Dolchi (P.C.I.) - Nessun altro chiede la parola? La parola al Consigliere Lustrissy.

Lustrissy (D.P.) - Semplicemente per dire che sono d'accordo con le osservazioni già fatte e non le ripeto. Probabilmente ci potremo accontentare in questo caso di un impegno del Presidente della Giunta, che, tramite circolare, apposita disposizione interna, proroghi la data di presentazione delle domande oltre la fine dell'anno 1979 per coloro che eventualmente venissero a trovarsi in questa condizione, per evitare quelle disparità di trattamento, senza modificare la legge. Non fissando la legge dei termini precisi rispetto alla data di presentazione delle domande, credo si potrebbe ovviare a quest'inconveniente mediante istruzione all'ufficio...penso che sia possibile.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Avete detto delle cose giuste, ma la legge funziona per quadrimestri, e perché si arriva alla fine dell'anno a discutere ogni volta la legge? Perché è alla fine dell'anno che si fanno i conti dei tassi di interesse...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

...certo, sempre alla fine dell'anno, perché è alla fine dell'anno che viene...

(nuova interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

...no, guarda che è sempre stato normalmente...adesso che sia poi novembre, che sia ottobre o dicembre...e va per quadrimestre, quest'anno è il primo anno dopo l'iniezione che abbiamo fatto nel 1978, dove abbiamo eliminato una parte del residuo, è il primo anno in cui...con il 1979 abbiamo ancora delle disponibilità.

È chiaro che il primo quadrimestre del 1980 con la dovuta pubblicità, nella misura in cui ci sono ancora dei fondi, può essere finanziato su questa legge, non so se rendo l'idea...e noi daremo la pubblicità. Arrivati alla fine del 1980, in base alle domande, faremo di nuovo la proposta; d'altra parte, se avete visto l'ultimo progetto di legge di cui si è discusso per la casa, quali saranno i modi per dare la casa, eccetera, questa legge in un certo senso...con un tasso di interesse che è più alto, purtroppo, però rientra in quei termini. Io credo che i Valdostani preferiranno pagare il tasso più alto di interesse e avere la certezza di avere il finanziamento, com'è avvenuto con questa legge, comunque noi ci mettiamo su questa strada...accolgo la proposta di Lustrissy di dare tutta la pubblicità possibile a questa legge, sulle pagine della Valle e con circolari ai Comuni e tutto quanto, che si sappia. Raccogliamo le domande, diciamo settembre-ottobre dell'anno prossimo e, in base alle domande raccolte, porteremo la legge per il finanziamento di quella quota, di quella tranche che sarà di nuovo presente, non so se mi sono spiegato...

(nuova interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

...certo, ma quello è automatico, perché, rimanendo dei fondi, il primo quadrimestre del 1980 rientra...

(nuova interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

...ecco, con queste cose...non esauriamo i fondi con queste domande, il primo quadrimestre del 1980 rientra comunque...dopo il primo quadrimestre del 1980, con queste nuove...se è necessario, portiamo di nuovo. Di questo potete esserne sicuri, si è sempre proceduto così, c'è stata la battuta di arresto del 1977, soprattutto quando c'è stata la discussione sui tassi di interesse, sull'elevazione - Lustrissy se ne ricorda - e, quando c'è stata la discussione se portare da 8 a 10 milioni di lire il canone massimo, la Giunta regionale si è rifiutata di portarlo a 10 milioni, perché per adesso il canone è 8 milioni di lire, cioè è il reddito al di sopra del quale non scatta più l'equo canone, quindi ci sembra in contrasto con la legislazione nazionale. Per adesso, quindi, manteniamo questa fascia, non appena...se il canone verrà modificato, modificheremo anche noi, ci saranno evidentemente in quel momento lì di nuovo delle altre domande che verranno soddisfatte con la nuova legge.

Dolchi (P.C.I.) - Passiamo all'esame della legge articolo per l'articolo?

Articolo 1. C'è qualcuno che prende la parola? Metto in approvazione, per alzata di mano, l'articolo l. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: ventisei

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. A tale articolo la Commissione Affari Generali ha presentato il seguente emendamento, ora superato:

Emendamento

L'articolo 2 è soppresso.

Metto pertanto in approvazione l'articolo nel testo originario presentato dalla Giunta con le proposte di emendamento effettuate dal Presidente della Giunta relative alle percentuali - le percentuali "30", "40" e "30" vanno sostituite rispettivamente con "25", "35" e "40" - e con la sostituzione, alla seconda riga, della data "1° gennaio 1960" con "1° gennaio 1964". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie.

Stesso risultato (Presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Articolo 3. Anche a tale articolo la Commissione aveva presentato un emendamento, ora superato:

Emendamento

In fine dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"Nel caso di carenza di domande di mutuo da parte di lavoratori dipendenti con reddito non superiore ad annue Lire 8.000.000, è autorizzata la concessione di mutui agevolati a favore di lavoratori che non superino un reddito lordo complessivo di Lire 10.000.000.

Per i redditi compresi tra Lire 8.000.001 e Lire 10.000.000 annue, il punteggio attribuito a ciascun lavoratore è decurtato di 1 punto per ogni frazione di reddito di Lire 500.000 annue, eccedenti gli 8.000.000".

Metto in votazione l'articolo 3 nel testo originario presentato dalla Giunta. Ci sono obiezioni? Stesso risultato.

Articolo 4. Ci sono due correzioni formali: alla sesta riga e alla penultima riga al posto di "1999" deve essere scritto "1998". Metto allora in approvazione l'articolo 4. Mi sembra che i Consiglieri siano ancora 26...non ci sono obiezioni. Stesso risultato (Presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Articolo 5. Stesso risultato.

Articolo 6. Lo metto in approvazione con l'emendamento aggiuntivo concernente la parte finanziaria proposto dalla Commissione:

Emendamento

In fine dell'art. 6 è aggiunto il seguente nuovo comma: "Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Anche l'articolo 6 con l'emendamento aggiuntivo è approvato all'unanimità con lo stesso risultato (Presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Articolo 7. Stesso risultato.

Articolo 8. Stesso risultato.

Si passa alla votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: trentuno

Votanti: trentuno

Maggioranza: sedici

Favorevoli: trentuno

Il Consiglio approva all'unanimità.

Disegno di legge regionale n. 138

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: PROROGA, CON MODIFICAZIONI PER L'ANNO 1979, DELLE PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELLA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

È prorogata, per l'anno 1979, l'applicazione della legge regionale 30.11.1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive integrazioni e modificazioni, con le seguenti nuove modifiche.

Articolo 2

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, e il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40, già modificati con l'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 37 sono sostituiti dal seguente:

- per il 25% in contributi per l'acquisto di alloggi, anche di terzo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1964;

- per il 35% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

- per il 40% in contributi per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Articolo 3

La lettera e) dell'art. 4 della legge regionale 30.11.1965, n. 24 viene così modificata:

"Il lavoratore o l'artigiano o il coltivatore diretto o l'ambulante o il pensionato di tali categorie, che sia esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso od il contributo dello Stato o dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta o di altro Ente Pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da un Ente Pubblico, oppure sia proprietario, in qualsiasi località, di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a £. 480.000, oppure abbia avuto l'assegnazione in proprietà, anche se a riscatto con patto di futura vendita, di un alloggio costruito dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dalle Province, dai Comuni e dall'ex Gestione I.N.A.-CASA, dalla Gestione Case per i Lavoratori (G.E.S.C.A.L.) o dagli Enti ed Istituti contemplati nel D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e nel D.P.R. 23.5.1964, n. 655.

Articolo 4

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1979 ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 1 della legge regionale 12.9.1966, n. 11, è stabilito in lire tremiliardiottocentomilioni; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire 3.800.000.000, sarà ripartita in 20 annualità di £. 190.000.000 ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1979 e fino all'anno 1998.

L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di £. 190.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (punto 1 per £. 39.000.000 e punto 21 per £. 151.000.000 dell'Allegato F al bilancio medesimo).

All'onere di £. 190.000.000 per gli anni dal 1980 al 1998 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Articolo 5

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10.4.1967, n. 11 per le operazioni di mutuo previste all'art. 4 della presente legge, sono valutati in annue lire 3.000.000 e graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da riduzione di pari importo del capitolo 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (punto 21 dell'allegato F al bilancio medesimo).

Per gli anni futuri, gli eventuali oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Articolo 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745

- Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - Allegato F)

£.

193.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 2610

- Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)

£.

3.000.000

Cap. 2655

- Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 e 20 giugno 1978, n. 37)

£.

190.000.000

Totale

£.

193.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale

Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7

Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 5% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento su cespiti delegabili, nonché a sottoscrivere le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Articolo 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Si passa alla trattazione del punto n. 16 dell'ordine del giorno.