Oggetto del Consiglio n. 116 del 13 luglio 1962 - Verbale

OGGETTO N. 116/62 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DI COOPERATIVE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze per promuovere lo sviluppo di Cooperative di meccanizzazione agricola, disegno di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

È ben nota l'importanza che ha ormai assunto la meccanizzazione in agricoltura. Attraverso ad una razionale ed economica diffusione dei mezzi meccanici ed al loro saggio impiego è possibile raggiungere concreti risultati anche nelle zone montane, notoriamente meno adatte all'uso dei mezzi meccanici.

Ciò soprattutto ora che finalmente l'industria nazionale ed estera si è orientata decisamente verso lo studio e la fabbricazione di mezzi specificamente idonei ad essere impiegati anche nelle zone collinari e montane e non più soltanto nei territori pianeggianti e nelle grandi aziende.

Una razionale meccanizzazione delle aziende agricole montane consentirà di contribuire a risolvere non pochi problemi tecnici ed economici che travagliano attualmente l'agricoltura, di ridurre i costi di produzione, di attenuare la sempre crescente deficienza di mano d'opera in agricoltura, di ridurre sensibilmente la fatica fisica degli agricoltori, di contribuire ad un sicuro elevamento, non solo sul piano economico ma anche sul piano sociale, degli addetti all'agricoltura e, infine, di diminuire l'abbandono delle terre.

La situazione attuale della meccanizzazione agricola in Valle d'Aosta, se confrontata con quella di altre zone montane e se messa alle limitate possibilità offerte dall'ambiente, si può definire incoraggiante. Ciò testimonia degli sforzi compiuti dall'Amministrazione regionale e dello spirito di iniziativa dell'agricoltore valdostano, nonché delle possibilità d'impiego, talvolta insospettate, del mezzo meccanico nell'agricoltura montana.

Occorre, però, aggiungere che gli incentivi finora predisposti dall'Amministrazione regionale, se hanno risposto alle esigenze iniziali ed hanno, per così dire, scosso ed avviato un settore che era del tutto immobile, hanno pure permesso di rilevare insufficienze e manchevolezze per cui il processo di meccanizzazione è talvolta risultato frammentario, improvvisato, tecnicamente ed economicamente discutibile.

Conclusa quella che si potrebbe definire la fase di avviamento della meccanizzazione agricola, i provvedimenti sino ad ora adottati e le modalità della loro applicazione si sono rilevati insufficienti a promuovere ulteriormente un razionale, organico ed economicamente giustificato sviluppo della meccanizzazione nell'agricoltura montana.

Attualmente è necessario indirizzare le aziende agricole, singole od associate, verso quella che si può definire la meccanizzazione completa e non più considerare singoli mezzi meccanici per la esecuzione di singole operazioni colturali.

Occorre, cioè, dare alle aziende agricole la possibilità di eseguire a macchina tutte quelle operazioni e quei lavori consentiti dall'ambiente. Ciò comporta la necessità di risolvere gravosi problemi di carattere tecnico ed economico, problemi però che oggi possono quasi sempre essere risolti.

Attualmente è superata la ormai vecchia concezione che fa pensare al classico "trattore" quando si parla di meccanizzazione, ed è superata specialmente in montagna.

La meccanizzazione abbraccia tutta l'attività aziendale, dalla falciatura alle operazioni di affienamento e di raccolta dei prodotti agricoli, dal settore dei trasporti dei prodotti al loro immagazzinamento e conservazione, dalla meccanizzazione delle operazioni di stalla (mungitura, trasporto letame, pulizia degli animali, alimentazione) alla preparazione dei mangimi, dal taglio e trasporto del legname con teleferiche alla lavorazione del legname, alla trasformazione dei prodotti agricoli, alle opere di sistemazione dei terreni, alla loro lavorazione, alla irrigazione, ecc..

Tutte queste operazioni, sommariamente accennate ed altre ancora, possono ora essere meccanizzate e, quindi, è possibile svincolare l'agricoltore dal troppo gravoso lavoro materiale.

Ma, affinché ciò avvenga, sono necessari:

a) un rigoroso criterio tecnico nella scelta e nel reperimento dei mezzi meccanici idonei.

b) l'economico impiego dei mezzi e, cioè, la ricerca e l'accertamento di una convenienza economica tale che giustifichi la spesa.

c) la preparazione e l'addestramento di personale per l'uso e la manutenzione dei mezzi meccanici.

d) adeguati interventi finanziari e tecnico-assistenziali agli agricoltori.

Le condizioni economico-agrarie della Valle d'Aosta e l'esperienza acquisita nel periodo di applicazione dei provvedimenti già adottati a favore della meccanizzazione agricola hanno, purtroppo, ampiamente dimostrato che, le prime tre condizioni sopra indicate ben difficilmente sono riscontrabili nelle aziende agrarie valdostane. Ne consegue che anche l'intervento finanziario e tecnico-assistenziale della Regione diviene difficile da attuare, o quanto meno, esso non può dare i risultati che ci si deve attendere da un pubblico intervento.

È per tali motivi, necessariamente ora appena accennati per ragioni di brevità, che occorre procedere anche per altra via nell'intento di avviare a soluzione il problema della meccanizzazione agricola.

Non vanno, però, ignorate né sottovalutate le numerose difficoltà che si incontreranno, né si può affermare che con il provvedimento ora proposto alla approvazione del Consiglio sarà possibile di risolvere tutti i problemi della meccanizzazione agricola, il provvedimento sarà perfezionato in seguito alla luce della esperienza che deriverà dalla sua applicazione.

Ma ciò non toglie che possa essere un valido strumento e una buona base per entrare nella seconda fase di sviluppo della meccanizzazione agricola in Valle d'Aosta.

Nel proporre l'approvazione dell'allegato disegno di legge occorre porre in evidenza l'aspetto sociale del provvedimento anche in relazione all'indirizzo cooperativistico cui è informato, indirizzo che si rende ormai sempre più utile, quando non necessario per un ordinato ed economico esercizio dell'agricoltura in montagna. Occorre, altresì, porre in evidenza il rilevante sforzo finanziario che l'Amministrazione regionale sì accinge a compiere in questo importante settore dell'economia agricola locale.

Oltre alla concessione di sostanziali contributi, il provvedimento si propone di impostare la meccanizzazione agricola su rigorose basi tecniche e di convenienza economica. Aspetto tutt'altro che trascurabile e, per la Regione innovatore, è l'affiancamento degli interventi finanziari con una adeguata assistenza tecnica, amministrativa, cooperativistica. Importante è anche l'intervento previsto per l'addestramento professionale degli agricoltori che si dedicheranno particolarmente alla conduzione dei mezzi meccanici.

Il provvedimento avrà una prima pratica applicazione con la necessaria prudenza e forse anche con relativa lentezza. I risultati che esso si prefigge di raggiungere sono strettamente condizionati da una intelligente ed attiva azione di propaganda tecnica e cooperativistica nonché dal raggiungimento di un indispensabile grado di preparazione tecnica da parte degli agricoltori.

Nonostante le inevitabili difficoltà che si incontrano in questo delicato campo di azione, si ritiene che l'approvazione di un provvedimento organico e completo come quello che si ha l'onore di presentare sia un dovere della Pubblica Amministrazione e possa dare sia pure gradualmente, buoni risultati.

(Segue disegno di legge)

---

Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge in esame. Interviene nella discussione il Consigliere VESAN.

Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, il Presidente FILLIETROZ dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla discussione ed alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

Prendono parte alla discussione sui singoli articoli il Presidente della Giunta, MARCOZ, l'assessore FOSSON ed i Consiglieri BERTHET, BONDAZ, BORDON, DUJANY, LUCAT, MASCHIO, PALMAS e VALLINO.

Art. 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque) con la sostituzione delle parole "centri Cooperativi" di cui alla seconda linea del secondo comma con la parola "Cooperative". Di conseguenza, nei successivi articoli, ogniqualvolta vengono ripetute le parole "Centri Cooperativi" deve leggersi la parola "Cooperativi" con le relative modificazioni agli attributi riferiti alla nuova parola di genere femminile.

Art. 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti, e favorevoli: venticinque).

Art. 3 - Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Art. 4 - Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei)

Art. 5 - Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei) con la seguente modificazione del secondo comma:

La concessione del contributo è, inoltre, subordinata alla presentazione, da parte degli organi cooperativi o consorziali, del piano di ripartizione, fra i soci, del 20% del valore delle attrezzature. Lo stesso piano di ripartizione fra i soci deve essere presentato per le spese annue di esercizio (ammortamento, manutenzione, assicurazione) relative al periodo di normale durata tecnica delle attrezzature stesse.

Art. 6 - Si dà atto che l'articolo 6 è soppresso ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti votanti e favorevoli: ventisei). In conseguenza della soppressione dell'articolo 6 la numerazione dei successivi articoli viene scalata di una unità.

Art. 7 - 8 - 9 - Si dà atto che gli articoli 7 8 e 9 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Art. 10 - Si dà atto che l'articolo 10 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei) nel seguente nuovo testo:

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà per Lire cinquanta milioni con imputazione all'apposito fondo residuato di Lire duecento milioni già finanziati con mutuo passivo a' sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8 e impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962.

Alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e a carico dei bilanci per i successivi esercizi finanziari si provvederà, nei limiti di spesa annua previsti dai bilanci, mediante imputazione agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 145 di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962; le spese stesse saranno finanziate con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi dello Stato e, comunque, con eventuale riduzione di spese straordinarie.

Art. 11 - Si dà atto che l'articolo 11 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che gli undici articoli del disegno di legge sono stati dal Consiglio approvati per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto; ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signor DUJANY, MACHET e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

- Voti favorevoli: venticinque;

- Voti contrari: uno.

Il presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze per promuovere lo sviluppo di Cooperative di meccanizzazione agricola:

Disegno di legge regionale n. 16

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: PROVVIDENZE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DI COOPERATIVE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione regionale promuove lo sviluppo della meccanizzazione agricola intesa ad assicurare la esecuzione delle operazioni agricole nelle aziende associate.

A tal fine promuove la costituzione di "Cooperative di Meccanizzazione Agricola", la preparazione tecnico-professionale dei lavoratori agricoli, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli agricoltori singoli o associati e la attuazione delle iniziative e provvidenze tecniche e finanziarie idonee allo scopo.

Art. 2

L'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste è autorizzato a promuovere la costituzione di "Cooperative di Meccanizzazione Agricola" aventi il compito di attuare la meccanizzazione delle operazioni agricole nelle aziende associate, la gestione delle attrezzature agricole, la esecuzione in comune delle operazioni agricole, l'uso e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici.

Le "Cooperative di Meccanizzazione Agricola" costituite con atto pubblico e rette da appositi Statuti e regolamenti conformi alle vigenti norme di legge, potranno beneficiare dell'assistenza tecnica e amministrativa dei competenti uffici regionali in sede di costituzione e di funzionamento.

Art. 3

Alle "Cooperative di Meccanizzazione Agricola" di cui allo articolo 2 possono essere concessi contributi per l'acquisto di macchine agricole, motrici ed operatrici e di attrezzature agricole in genere, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile.

Ai "Consorzi di Miglioramento Fondiario" legalmente costituiti e alle "Cooperative Agricole" legalmente costituite possono essere concessi contributi per gli scopi e nella misura indicati nel comma precedente, sempre che uniformino i loro Statuti alle norme previste dalla presente legge.

Art. 4

La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata:

1°) alla rispondenza tecnica delle macchine e degli attrezzi, alle caratteristiche ambientali e agli ordinamenti produttivi delle aziende agricole associate;

2°) alla economicità d'impiego delle macchine riferita al comprensorio agricolo delle "Cooperative di Meccanizzazione Agricola", delle "Cooperative Agricole" e dei "Consorzi di Miglioramento Fondiario".

3°) all'impegno dell'ente cooperativo consorziale beneficiario, con adeguata garanzia di non distogliere le attrezzature dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine fissato dall'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste;

4°) alla esistenza, per gli enti cooperativi o consorziali di cui ai primi due commi dell'art. 3, di una organizzazione tecnico-amministrativa che dia garanzia di un buon funzionamento per la disponibilità di personale tecnico ed amministrativo idoneo alla conduzione, manutenzione ed esercizio dei mezzi meccanici, nonché per la disponibilità di adeguati ricoveri per le macchine agricole e della attrezzatura necessaria alle normali riparazioni e manutenzioni dei mezzi meccanici.

Art. 5

Ai fini della concessione dei contributi le "Cooperative di Meccanizzazione Agricola", le "Cooperative Agricole" e i "Consorzi di Miglioramento Fondiario" devono dimostrare che i loro soci o consorzisti abbiano assunto l'impegno di versare al Tesoriere dell'ente cooperativo o consorziale somme complessivamente corrispondenti al 20% del valore capitale delle acquistande attrezzature a titolo di "fondo di integrazione del contributo regionale nonché altre somme complessivamente corrispondenti al 10% del valore capitale delle attrezzature a titolo di "fondo per spese annuali di esercizio, di ammortamento del capitale macchine e di funzionamento".

La concessione del contributo è, inoltre, subordinata alla presentazione, da parte degli organi cooperativi o consorziali, del piano di ripartizione, fra i soci, del 20% del valore delle attrezzature. Lo stesso piano di ripartizione, fra i soci deve essere presentato per le spese annue di esercizio (ammortamento, manutenzione, assicurazione) relative al periodo di normale durata tecnica delle attrezzature stesse.

Art. 6

Lo scioglimento delle "Cooperative di Meccanizzazione Agricola", delle "Cooperative Agricole" e dei "Consorzi di Miglioramento Fondiario" che abbiano beneficiato delle provvidenze di cui alla presente legge non potrà essere approvato prima che siano trascorsi anni dieci dalla data di costituzione, sotto pena della restituzione del contributo ricevuto dall'Amministrazione regionale.

Art. 7

Gli organismi cooperativi o consorziali di cui all'articolo 3 beneficino delle provvidenze previste dalla presente legge debbono sottoporsi al controllo tecnico-amministrativo dell'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste.

Gli Statuti, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi cooperativi o consorziali dovranno uniformarsi alle norme della presente legge particolarmente per quanto concerne gli obblighi previsti dalla legge stessa.

Art. 8

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere iniziative volte alla preparazione e all'addestramento di personale idoneo alla direzione e amministrazione delle "Cooperative di Meccanizzazione Agricola", nonché alla preparazione di personale idoneo alla conduzione, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici agricoli. Le spese necessarie per la preparazione e l'addestramento professionale del personale di cui sopra saranno assunte totalmente o parzialmente a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 9

Al riconoscimento, accertato e valutazione dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge ai fini della concessione dei contributi provvede l'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste. All'Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza, o meno, delle attrezzature meccaniche alle finalità che si prefigge la presente legge e, conseguentemente, in merito alla ammissione, o meno, della relativa spesa alla concessione del contributo regionale, nonché in merito ad ogni altro adempimento concernente l'applicazione della presente legge.

Contro i provvedimenti dell'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 10

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà per Lire cinquanta milioni con imputazione all'apposito fondo residuato di Lire duecento milioni già finanziato con mutuo passivo a' sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8 e impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962.

Alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e a carico dei bilanci per i successivi esercizi finanziari si provvederà, nei limiti di spesa annua previsti dai bilanci, mediante imputazione agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 145 di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962; le spese stesse saranno finanziate con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi dello Stato e comunque, con eventuali riduzioni di spese straordinarie.

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì ... 1962

______