Oggetto del Consiglio n. 115 del 13 luglio 1962 - Verbale
OGGETTO N. 115/62 - MODIFICA DELLE NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE E DI ATTREZZI AGRICOLI - DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di modifica delle norme per la concessione di contributi regionali per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri in data 13 luglio 1962:
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La Giunta propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) - di approvare e di autorizzare la concessione di contributi straordinari nelle spese per l'acquisto di macchine agricole motrici ed operatrici e di attrezzature agricole in genere, nonché di tutta l'attrezzatura specifica per la lavorazione del latte e dei suoi derivati. Le macchine e le attrezzature da ammettere al contributo dovranno essere nuove di fabbrica.
Le misure percentuali dei contributi da concedersi, sono stabilite come segue:
a) - il 30% della spesa ammessa quando l'acquirente o gli acquirenti siano privati agricoltori o conduttori di aziende agricole, sempreché la spesa non sia, in ogni caso, inferiore a Lire quindicimila;
b) - il 40% della spesa ammessa: quando il contributo sia richiesto per macchine o attrezzi agricoli di indubbio uso collettivo nell'ambito di comunità frazionali, sempreché la spesa non sia, in ogni caso, inferiore a Lire cinquantamila;
c) - il 40% della spesa ammessa: quando gli acquirenti siano latterie turnarie o sociali e limitatamente alla spesa occorrente per l'acquisto di macchine ed attrezzi per la lavorazione del latte e dei suoi derivati;
Tale misura percentuale può essere elevata al 50% quando si tratti dell'acquisto di un'attrezzatura razionale e specifica interessante latterie sociali o turnarie per favorire l'introduzione e l'uso della predetta attrezzatura.
Per le macchine ed attrezzi che non siano specificamente agricoli, come i motocarri e che, pertanto, non sono sussidiabili a' sensi della presente deliberazione, gli agricoltori potranno beneficiare dei contributi regionali per il pagamento degli interessi relativi ai prestiti di esercizio ai sensi della deliberazione consiliare n. 36 del 21 marzo 1959.
2°) - le modalità di concessione dei contributi sono fissate come segue:
a) - le macchine e le attrezzature agricole devono rispondere, a giudizio dell'Assessorato all'agricoltura e Foreste, tecnicamente e funzionalmente alle esigenze ed alle caratteristiche produttive dell'azienda singola o delle aziende associate.
Deve inoltre, essere riconosciuta la possibilità del loro economico impiego nell'ambito dell'azienda singola o delle aziende associate;
b) - i benefici della presente deliberazione e quelli stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 36 del 21 marzo 1959, concernente i prestiti di esercizio, non sono, in alcun modo, cumulabili tra di loro.
c) - le provvidenze previste dalla presente deliberazione non potranno essere concesse per l'acquisto di macchine e di attrezzature agricole, qualora i richiedenti conducano aziende site in Comuni ove funzioni regolarmente una Cooperativa di meccanizzazione agricola e limitatamente a quelle macchine e attrezzature agricole per le quali l'azienda del richiedente può essere normalmente e correntemente servita dalla Cooperativa stessa. Quanto sopra a giudizio degli organi tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;
3°) - di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi di esecuzione per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui sopra, ecc. ecc. etc.;
4°) - le norme della presente deliberazione saranno applicate per le domande pervenute all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, posteriormente al 30 giugno 1962.
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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione sull'oggetto in esame. Intervengono sull'argomento l'Assessore FOSSON ed i Consiglieri DUJANY, LUCAT, MACHET, NICCO, SOUDAZ e VUILLERMOZ.
Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON;
vista la legge 2 giugno 1961 n. 454 recante norme per la attuazione di un piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura;
richiamate le deliberazioni consiliari in data 21.3.1959 n. 36 e 18.12.1959 n. 157 ed a parziale modifica di quanto già stabilito con le deliberazioni stesse;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro);
DELIBERA
1°) di approvare e di autorizzare la concessione di contributi straordinari nelle spese per l'acquisto di macchine agricole motrici ed operatrici e di attrezzature agricole in genere, nonché di tutta l'attrezzatura specifica per la lavorazione del latte e dei suoi derivati. Le macchine e le attrezzature da emettere al contributo dovranno essere nuove di fabbricazione.
Le misure percentuali dei contributi da concedersi sono stabilite come segue:
a)- il 30% della spesa ammessa: quando l'acquirente o gli acquirenti siano privati agricoltori o conduttori di aziende agricole, sempreché la spesa non sia, in ogni caso, inferiore a Lire quindicimila;
b)- il 40% della spesa ammessa: quando il contributo sia richiesto per macchine o attrezzi agricoli di indubbio uso collettivo nell'ambito di comunità frazionali, sempreché la spesa non sia, in ogni caso, inferiore a Lire cinquantamila;
c)- il 40% della spesa ammessa: quando gli acquirenti siano latterie turnarie o sociali e limitatamente alla spesa occorrente per l'acquisto di macchine ed attrezzi per la lavorazione del latte e dei suoi derivati; tale misura percentuale può essere elevata al 50% quando si tratti dell'acquisto di una attrezzatura razionale e specifica interessante latterie sociali e turnarie per favorire l'introduzione e l'uso della predetta attrezzatura.
Per le macchine ed attrezzi che non siano specificamente agricoli, come i motocarri, e che, pertanto, non sono sussidiabili a' sensi della presente deliberazione, gli agricoltori potranno beneficiare dei contributi regionali per il pagamento degli interessi relativi ai prestiti di esercizio a' sensi della deliberazione consiliare n. 36 del 21 marzo 1959;
2°)- le modalità di concessione dei contributi sono stabilite come segue:
a) - le macchine e le attrezzature agricole devono rispondere, a giudizio dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, tecnicamente e funzionalmente alle esigenze ed alle caratteristiche produttive dell'azienda singola e delle aziende associate.
Deve inoltre, essere riconosciuta la possibilità del loro economico impiego nell'ambito dell'azienda singola o delle aziende associate;
b) - i benefici della presente deliberazione e quelli stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 36 del 21 marzo 1959, concernenti i prestiti di esercizio, non sono, in alcun modo, cumulabili tra di loro;
c) - le provvidenze previste dalla presente deliberazione non potranno essere concesse per l'acquisto di macchine e di attrezzature agricole, qualora i richiedenti conducano aziende site in Comuni ove funzioni regolarmente una Cooperativa di meccanizzazione agricola e limitatamente a quelle macchine e attrezzature agricole per le quali l'azienda del richiedente può essere normalmente e correntemente servita dalla Cooperativa stessa. Quanto sopra a giudizio degli organi tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;
3°)- di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi di esecuzione per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui sopra e per l'approvazione e il finanziamento delle relative spese sull'apposito capitolo 150 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 ("Spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine e delle attrezzature agricole");
4°)- le norme della presente deliberazione saranno applicate, - ad avvenuta entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1962-1963 -, per le domande pervenute all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, dopo il 30 giugno 1962.
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