Oggetto del Consiglio n. 620 del 20 dicembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 620/79 - Disegno di legge regionale concernente: Provvedimento generale di finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1980 e del bilancio pluriennale 1980/1982.
L'adozione del bilancio pluriennale 1980-1982 presuppone un adeguamento della normativa di spesa onde realizzare un collegamento della legislazione in vigore con le scelte programmatiche della Regione. Pertanto dopo l'approvazione del piano regionale di sviluppo sarà necessario rivedere le scelte contenute nel presente disegno di legge e aggiornarle contestualmente al bilancio pluriennale 1980-1982.
In sede di adozione del bilancio per il triennio 1980-1982, la Giunta ha però dovuto effettuare alcune scelte alle quali è necessario far corrispondere le autorizzazioni di spesa previste da leggi regionali in vigore.
L'art. 1 dell'allegato disegno di legge provvede infatti a modificare i limiti di spesa di leggi regionali sulla base di sviluppo triennale quantificando inoltre l'onere per l'esercizio 1980. Nei decorsi esercizi finanziari si provvedeva a mezzo di leggi sostanziali di rifinanziamento prelevando le relative spese dai fondi globali iscritti a bilancio. La procedura comportava una serie notevole di variazioni di bilancio che non consentivano certamente una visione adeguata delle singole quantificazioni di spesa già in sede di approvazione del bilancio di previsione.
L'art. 2 sospende le autorizzazioni di spesa di alcune leggi regionali in materia sanitaria o di assistenza integrativa mutualistica in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale. Si tratta di interventi a carico del Fondo Sanitario regionale e la relativa spesa contrasterebbe con le disposizioni della legge 23.12.1978 n. 833.
L'art. 3 sospende le autorizzazioni di spesa della legge regionale 22.1. 1970, n. 3, in quanto tutta la parte relativa all'aggiornamento professionale del personale scolastico ha subito profonde modificazioni di procedura con l'entrata in vigore dei decreti delegati per la scuola.
L'art. 4 quantifica gli oneri per tutto il triennio 1980-1982, degli interventi in materia di lavori pubblici previsti dalla legge regionale 22.6.1964, n. 8.
L'art. 5 provvede, in attesa dell'approvazione di una legge organica sul diritto allo studio, a quantificare gli oneri, per alcuni interventi già in corso da alcuni anni, per favorire la frequenza in scuole di istruzione secondaria di 2° grado a studenti residenti in Comuni privi del citato tipo di scuola.
Gli articoli dal 6 al 19 compreso stabiliscono le spese triennali per interventi in materia di competenza regionale e la cui quantificazione negli anni decorsi era demandata alla legge di bilancio.
Tutte le spese stabilite dagli articoli da 1 a 19 sono analiticamente rappresentate nell'allegato A del disegno di legge e ripartite sui capitoli del bilancio annuale 1980.
L'art. 20 ripropone alla competenza dell'esercizio finanziario 1980 i residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi e i residui passivi di stanziamento, entrambi provenienti da assegnazioni statali.
L'operazione si rende necessaria per i seguenti ordini di motivi:
a) si è ritenuto opportuno dare dimostrazione a bilancio della destinazione dei fondi assegnati dallo Stato in quanto la contabilizzazione dei residui perenti appare solo in via di rendiconto;
b) non si è ritenuto opportuno mantenere nella contabilità dei residui i fondi di provenienza statale per i quali, alla chiusura dell'esercizio 1978 e in via presunta anche per l'esercizio 1979, non è stato assunto lo specifico impegno di spesa.
I fondi trasferiti alla competenza dell'esercizio 1980 sono analiticamente indicati nell'allegato 3 del disegno di legge e suddivisi secondo quanto specificato alle precedenti lettere a) e b).
Infine, all'art. 21, vengono quantificati gli oneri derivanti dal disegno di legge e indicati i mezzi di copertura in relazione agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale come rappresentato analiticamente in calce agli allegati A e B del disegno di legge.
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Disegno di legge regionale n. 142
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ........................... n .......... concernente: "PROVVEDIMENTO GENERALE DI FINANZIAMENTO DI SPESE NEI DIVERSI SETTORI REGIONALI D'INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982"
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
Articolo 1
I limiti di spesa stabiliti dalle leggi regionali sottoelencate sono modificati nel modo seguente:
a) per le finalità di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1 miliardo, di cui Lire 600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
b) per le finalità di cui agli articoli 1 e 7 della Legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.270.000.000 di cui Lire 1.090.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
c) per le finalità di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 405.000.000, di cui Lire 335.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
d) per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.150.000.000, di cui Lire 650.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
e) per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 900.000.000, di cui Lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
f) per le finalità di cui alle leggi regionali 25 febbraio 1964, n. 2 e 23 maggio 1973, n. 24, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa Lire 289.000.000, di cui Lire 109.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
g) per le finalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 120.000.000, di cui Lire 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
h) per le finalità di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 260.000.000, di cui Lire 220.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
i) per le finalità di cui alla legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 5.460.000.000, di cui Lire 1.820.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
1) per le finalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.900.000.000, di cui Lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
m) per le finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di Lire 150.000.000;
n) per le finalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.300.000.000, di cui Lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
o) per le finalità di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 80.000.000, di cui Lire 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
p) per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.200.000.000, di cui Lire 600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
q) per le finalità di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 60, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 26.000.000, di cui Lire 12.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
r) per le finalità di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di Lire 250.000.000;
s) per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.630.000.000, di cui Lire 610.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
t) per le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 406.000.000, di cui Lire 152.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
u) per le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 481.000.000, di cui Lire 207.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980;
v) per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di Lire 150.000.000;
z) per le finalità di cui alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, è disposta per gli esercizi finanziari 1980-1982 una autorizzazione complessiva di Lire 2.200.000.000, di cui Lire 1.200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.
Articolo 2
In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, di cui all'art. 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi regionali sottoelencate, concernenti interventi in materia sanitaria o di assistenza integrativa mutualistica, sono sospese per gli esercizi finanziari 1980-1982:
legge regionale 10 novembre 1966, n. 16;
legge regionale 7 dicembre 1967, n. 30;
legge regionale 22 gennaio 1970, n. 7;
legge regionale 30 dicembre 1971, n. 23;
legge regionale 31 agosto 1972, n. 32;
legge regionale 31 agosto 1972, n. 36;
legge regionale 31 agosto 1972, n. 37;
legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42;
legge regionale 14 gennaio 1974, n. 2;
legge regionale 22 aprile 1975, n. 13;
legge regionale 29 dicembre 1975, n. 44;
legge regionale 14 maggio 1976, n. 16;
legge regionale 3 gennaio 1977, n. 3;
legge regionale 20 giugno 1978, n. 43.
Articolo 3
Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 22 gennaio 1970, n. 3 sono sospese per gli esercizi finanziari 1980-1982.
Articolo 4
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le seguenti spese:
a) strade comunali e consorziali anche interne agli abitati, ponti, piazzali, e parcheggi (capitoli 26000 - 26150 - 26250 - 26400 - 26450 - 26500):
- per l'esercizio 1980 Lire 3.990.000.000=
- per gli esercizi 1981-1982 Lire 7.680.000.000= complessive.
b) scuole, asili infantili e scuole-convitti (capitoli 45050-45100):
- per l'esercizio 1980 Lire 2.400.000.000=
- per gli esercizi 1981-1982 Lire 4.200.000.000= complessive.
c) edifici destinati a servizi di pubblica utilità (capitolo 27950):
- per l'esercizio 1980 Lire 600.000.000=
- per gli esercizi 1981-1982 Lire 900.000.000= complessive.
d) acquedotti e fognature di interesse pubblico (capitoli 29500 - 29550 - 29800 - 29850):
- per l'esercizio 1980 Lire 2.260.000.000=
- per gli esercizi 1981-1982 Lire 3.480.000.000= complessive.
e) cimiteri (capitoli 29900 - 29950):
- per l'esercizio 1980 Lire 240.000.000=
- per gli esercizi 1981-1982 Lire 480.000.000= complessive.
f) opere idrauliche, protezione dalle valanghe ecc. (capitoli 27150 - 27300):
- per l'esercizio 1980 Lire 1-060.000.006=
- per gli esercizi 1981-1982 Lire 1.520.000.000= complessive.
Articolo 5
Per favorire il diritto allo studio degli alunni delle scuole della Regione sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la gestione di mense per studenti Lire 190.000.000= per l'esercizio 1980 e Lire 410.000.000= complessive per gli esercizi 1981-1982;
b) per la concessione di borse e sussidi di studio nonché per il pagamento di rette per posti gratuiti e semi gratuiti in collegi e convitti Lire 339.000.000 per l'esercizio 1980 e Lire 716.000.000 complessive per gli esercizi 1981-1982.
Articolo 6
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa di Lire 1.500.000.000, di cui Lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione e il riadattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 14 agosto 1962, n. 17.
Articolo 7
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa di Lire 1.500.000.000, di cui Lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo della attrezzatura agricola locale.
Articolo 8
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa di Lire 2.380.000.000, di cui Lire 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere ed impianti irrigui, secondo le norme e le modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963.
Articolo 9
Per interventi intesi alla conservazione e incremento del patrimonio boschivo è autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa di Lire 3.531.000.000, di cui Lire 1.291.000.000 per l'esercizio finanziario 1980.
Articolo 10
Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3 e 20 giugno 1978, n. 41 è autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa di Lire 60.000.000, di cui Lire 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1980.
Articolo 11
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa complessiva di Lire 420.000.000, di cui Lire 140.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli 31250, 31300, 31350, 33950, per le finalità previste dalle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404 e 27 ottobre 1966, n. 910, sull'attuazione dei piani quinquennali di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia.
Articolo 12
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa di Lire 300.000.000, di cui Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1980, per interventi di costruzione e ricostruzione di fabbricati danneggiati da calamità naturali ed incendi.
Articolo 13
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa complessiva di Lire 1.700.000.000, di cui Lire 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, per interventi a favore dell'edilizia rurale.
Articolo 14
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa complessiva di Lire 600.000.000, di cui Lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, sui capitoli 35900 e 36000, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 24 giugno 1967, concernenti interventi a favore delle piccole e medie industrie.
Articolo 15
Per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 è autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa di Lire 360.000.000, di cui Lire 120.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
Articolo 16
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa complessiva di Lire 1.250.000.000, di cui Lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 per l'assistenza ai minori e invalidi non autosufficienti.
Articolo 17
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-1982 la spesa complessiva di Lire 600.00.000, di cui Lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, per spese e contributi concernenti l'assistenza climatologica all'infanzia.
Articolo 18
Per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11 è autorizzata la spesa complessiva per gli esercizi finanziari 1980-1982 di Lire 705.000.000, di cui Lire 235.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
Articolo 19
È autorizzata sui capitoli 23650 e 23700 la spesa complessiva di Lire 74.000.000 per gli esercizi finanziari 1980-1982, di cui Lire 22.500.000 a carico dell'esercizio 1980, per gli impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale di Aosta e per la relativa stazione climatologica.
Articolo 20
Sono reiscritti alla competenza dell'esercizio finanziario 1980 i residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi, provenienti da assegnazioni statali con specifico vincolo di destinazione (allegato B).
Sono trasferiti, a seguito di mancata assunzione d'impegno definitivo, alla competenza dell'esercizio 1980 i residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari 1978 e 1979 da assegnazioni statali con specifico vincolo di destinazione (allegato B).
Articolo 21
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive Lire 73.938.448.530, nel triennio 1980-1982, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1980-1982, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato in calce agli allegati A-B.
Articolo 22
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Allegati A e B
(omissis)
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, seguendo il programma dei lavori che ci siamo dati, il Consiglio è chiamato ad esaminare il disegno di legge regionale n. 142, articolo per articolo.
Articolo 1...l'avete tutti sottomano. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 1? Ecco, io pregherei i colleghi Consiglieri, vista la delicatezza dell'argomento, viste le numerose votazioni che dovremo fare, se è possibile che i colleghi rimangano al loro posto. Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?...sull'articolo 1, non sul complesso della legge. Allora metto in votazione, per alzata di mani, l'articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione dell'articolo 1:
Presenti: trenta
Votanti: ventotto
Maggioranza: sedici
Voti favorevoli: ventuno
Voti contrari: sette
Astenuti: due (i colleghi Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 2. Prima di metterlo in votazione, devo fare presente che ci sono alcuni errori materiali di battitura: alla terza riga, cioè per quanto riguarda le leggi regionali, la n. 32 si riferisce al 1972; la legge regionale n. 42 è del 21 dicembre 1973, e non 23 come erroneamente scritto; la legge regionale 10 novembre, cioè la n. 16, si riferisce al 1966 e non 1976; la legge regionale 7 dicembre n. 30, la penultima, è del 1967 e non del 1977. Con queste quattro correzioni - il calcolo è puramente formale - metto in approvazione l'articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Le mani per favore! Chi si astiene?
Esito della votazione dell'articolo 2:
Presenti: trentuno
Votanti: ventinove
Maggioranza: sedici
Voti favorevoli: ventidue
Voti contrari: sette
Astenuti: due (i colleghi Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Articolo 5. Stesso risultato.
Articolo 6. Stesso risultato.
Articolo 7. Stesso risultato.
Articolo 8. Stesso risultato.
Articolo 9. Stesso risultato.
Articolo 10. Stesso risultato.
Articolo 11. Stesso risultato.
Articolo 12. Stesso risultato.
Articolo 13. Stesso risultato.
Articolo 14. Stesso risultato.
Articolo 15. Stesso risultato.
Articolo 16. Stesso risultato.
Articolo 17. Stesso risultato.
Articolo 18. Stesso risultato.
Articolo 19. Stesso risultato.
Articolo 20. Stesso risultato.
Articolo 21. Ci sono gli allegati A e B, per cui l'approvazione dell'articolo 21 comporta l'automatica approvazione degli allegati A e B, che io mi permetto - per eventuali interventi e richieste di chiarificazioni - di sottoporre alla vostra attenzione.
Prima pagina dell'allegato A. C'è qualcuno che chiede chiarimenti? Seconda pagina dell'Allegato A. Terza pagina dell'Allegato A: agli articoli 1, 2 e 3, la legge n. 16, è 10.11.1966 anziché 1976 e dopo, sempre all'articolo 2, 84-50 in riferimento del 1979 è 39-50 del 1980, l'ultima legge è del 1967 e non del 1977. Nessuno chiede la parola quindi sulla pagina 3? Pagina 4. Pagina 5. Pagina 6. Pagina 7. Nessuno ha chiesto la parola sull'Allegato A.
Passiamo alla trattazione dell'Allegato B. Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Pagina 4. Pagina 5. Pagina 6. Pagina 7. Anche l'Allegato B è stato esaminato, quindi metto in approvazione l'articolo 21, comprensivo dell'approvazione dei due allegati testé esaminati. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Grazie.
Esito della votazione dell'articolo 21:
Presenti: trentuno
Votanti: ventinove
Maggioranza: sedici
Voti favorevoli: ventidue
Voti contrari: sette
Astenuti: due (i colleghi Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 22. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto prima della votazione segreta? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Nel ribadire il giudizio negativo su questa legge di spesa, su questa legge finanziaria che compare nei due progetti di bilancio, credo che sia quanto mai opportuno - dopo il dibattito che c'è stato in quest'aula, in questo Consiglio - fare alcune considerazioni che a me vengono abbastanza immediate. A mio avviso si è assistito, in questo dibattito in Consiglio, a un atteggiamento molto contrastante per quelli che sono stati gli interventi di una serie di Consiglieri regionali, che hanno cercato di entrare nel merito dei problemi posti da questa legge finanziaria, dai progetti di bilancio, che hanno cercato di fare un'analisi, un giudizio, da quello che invece è stato il comportamento della Giunta regionale che si è contraddistinta per due interventi, che veramente hanno espresso una miseria di contenuti stranamente preoccupanti.
Mi riferisco sia alla relazione introduttiva e illustrativa dei provvedimenti da parte dell'Assessore alle Finanze - una relazione quanto mai banale, si può dire che si è limitata a un riassunto tecnico, ancora una volta, di quelli che sono i contenuti del bilancio - e, ancor peggio, ancor più preoccupante, all'intervento conclusivo del Presidente della Giunta, il quale ha usato lo stesso metodo che usa...di cui parla Alessandro Manzoni ne I Promessi Sposi a proposito di un certo "Azzeccagarbugli" il quale usava molto bene il latino, per far credere alla gente che fosse la gente ignorante, che non capiva, mentre in realtà la volontà di non far capire e la confusione stava solo nella testa del citato Azzeccagarbugli e, in questo caso, nella testa. È il metodo di operare del Presidente della Giunta, il quale ha concluso il dibattito sul bilancio con, veramente, un'elencazione di giudizi, di elementi che non avevano né capo, né coda. Ecco, questo, secondo me, sarebbe una cosa veramente trascurabile, da lasciar correre, se il signor Andrione fosse un qualunque Consigliere e, fosse - diciamo così - un qualunque cittadino; il fatto è he rappresenta la carica suprema del Governo in Valle d'Aosta, rappresenta appunto quello che dovrebbe essere la persona che dovrebbe saper improntare le sue decisioni e il suo modo di operare in modo totalmente chiaro, che chiunque - qualunque Consigliere e qualunque cittadino - sia in grado di capire, credo che questo sia estremamente preoccupante e volevo rilevarlo.
Un altro dato che vorrei rilevare è che non è affatto condivisibile la facile ironia del Presidente della Giunta sul problema del Piano di Sviluppo Regionale...venire a dire al Consiglio...ma discuteremo, tutti quanti potranno dare il contributo, fatevi avanti se avete delle cose da dire...è venire a dire che non è del tutto insignificante che sia fatto un Piano di Sviluppo Regionale quando c'è una legge che stabilisce che il Piano di Sviluppo deve essere...sia fatto un Piano di Sviluppo...quinquennale, quando c'è una legge che stabilisce che il piano di sviluppo sia triennale. Ma non è vero, qui non si può prendere in giro la gente! Esisteva un impegno preso con una legge regionale nel maggio del 1978, che impegnava la maggioranza, la Giunta regionale, a predisporre un piano regionale di sviluppo entro la fine del 1978. Ci siamo trovati, dopo le elezioni, con una Giunta che era composta per i due terzi, e anche di più, dalle stesse persone che avevano votato e portato avanti il provvedimento.
Il Piano di Sviluppo non è stato elaborato nel corso del 1978, non è stato elaborato nel corso del 1979. Ci troveremo a discutere su un Piano di Sviluppo dopo che è stato discusso il bilancio, cosa di per sé assurda e, soprattutto, la cosa ancora più grave, penso - e su questo non capisco come si possano nascondere queste cose e non fare un'autocritica su queste cose - ci troviamo a votare un bilancio di carattere pluriennale, che non ha un minimo aggancio con una serie di elementi di carattere programmatico. Io credo che possa essere facile fare dell'ironia, rifugiarsi nel...a questa situazione; però, secondo me, è estremamente preoccupante quando viene dal Presidente della Giunta regionale.
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazione di voto? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Anche noi votiamo contro questa legge finanziaria, non tanto per la legge in sé - che anzi riteniamo come strumento, uno strumento utile - lo abbiamo detto in altra sede anche, nel senso che ci permette finalmente di non fare ricorso continuamente, in questo Consiglio, a leggi sostanziali che variano il bilancio, per variare stanziamenti sulla legislazione che esiste. Perciò, in un certo senso, uno sveltimento dei lavori del Consiglio ci può essere - e questo va nella direzione che indichiamo noi, per avere più tempo in Consiglio - magari anche il Presidente Andrione - per discutere su che cos'è la programmazione, visto che qui ci sono tante opinioni e tutte rispettabilissime. Se ci sono ancora confusioni su questo termine, possiamo, tutti, leggere un unico testo e avere una bibbia, avere così l'opinione tutti uguale. Credo che sia molto più utile, rispetto a questo problema, discuterne invece concretamente, cominciare a vedere che cos'è il piano di sviluppo e, come lo intendete voi, come lo intendiamo noi. Delle proposte ne abbiamo, le abbiamo anche scritte, volevamo anche dirle, discuterle prima del bilancio.
Non saremmo arrivati a questa impasse, a questa disquisizione sui termini, se aveste rispettato le scadenze che vi dava la legge, ma non solo, il fatto è che esiste questo documento. Eravate voi a non essere pronti a discuterlo, o meglio, le forze di maggioranza; noi eravamo evidentemente pronti e...perché facciamo queste osservazioni? Perché ogni tanto questo neo-pragmatismo del Presidente della Giunta è un pochino indisponente, lasciatecelo dire...qui dobbiamo confrontarci sulle cose e, di avere un Presidente della Giunta che ogni tanto si atteggia, in quest'aula, a Pubblico Ministero, nei confronti di quello che dicono i vari componenti di quest'Assemblea, a noi dà francamente fastidio, e lo voglio dire, perché è un'impressione che abbiamo.
Ritorno alla legge: noi voteremo contro, perché i contenuti di queste variazioni - e lo diremo dopo quando analizzeremo il bilancio nelle sue varie componenti - ecco, quando i contenuti dati in questa legge, devono essere, per noi, inquadrati, visti, quali sono i programmi, come sono questi programmi, diremo dopo che, purtroppo, i programmi non ci sono, che si ripetono le spese in modo...ogni tanto; qui le uniche scelte chiare sono due: quella di avere in sospeso il finanziamento di leggi sanitarie, perché siamo in attesa del trasferimento ai Comuni, e un'altra per l'aggiornamento professionale del personale scolastico.
Per il resto, ci sono variazioni che vorremmo capire, che non sono assolutamente inquadrate...e questi sono discorsi che faremo poi, quando entreremo nel merito della discussione del bilancio....questi sono comunque i motivi per cui votiamo contro.
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazione di voto? Nessun altro Consigliere chiede la parola per dichiarazione di voto? Nebbia, il Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - È una dichiarazione di voto che, direi globalmente, si riferisce a tutti tre gli oggetti che sono stati discussi. Dato che in pratica il significato di questa votazione - cioè delle tre votazioni - è unico, e poiché il significato, oltre che essere anche di ordine pratico, di ordine tecnico - secondo la valutazione più o meno positiva, più o meno negativa che era stata fatta in precedenza - è anche di ordine politico, quindi io esprimo l'astensione del nostro Gruppo.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola per dichiarazione di voto? La parola al Presidente della Giunta, per dichiarazione di voto.
Andrione (U.V.) - Sarò brevissimo. Non direi per fatto personale, non credo che ne valga la pena, allora devo delle scuse, perché non era mia intenzione, quella di...non dico, anche se mi sembra che normalmente l'esercizio della pubblica accusa sia giusto patrimonio dell'opposizione, ma mi sembra eccessiva la suscettibilità dell'opposizione che, a un certo momento, pretende alla non criticabilità di quanto dice; quindi, lecitissime le tante opinioni...
Ho semplicemente indicato un testo che era famoso perché raccoglieva, non certo, solo un'opinione, ma faceva una discussione molto vasta...ma noi siamo qui per ascoltare, per imparare dall'opinione altrui. Secondo il mio pragmatismo...mi permetta Tonino una sola correzione, magari un paleo-pragmatismo, ecco, antichissimo, vetero, come volete voi...se si tratta semplicemente di alcuni dati di fatto che rimangono così, alla coscienza umana, che noi abbiamo espresso con l'orientamento e le imitazioni di cui siamo capaci.
Non si trattava d'ironia, perché "ironia" è un termine difficile, di un certo livello, si trattava semplicemente, come capita sovente al Consigliere Riccarand...non ho usato l'intercalare "io penso", ma noi...interpreti tutto quello che io ho detto, preceduto da un intercalare "io penso", che lui usa molto sovente...insomma, che a questo livello potremmo persino essere d'accordo.
Dolchi (P.C.I.) - Il Consiglio è chiamato a votare per votazione segreta, sul complesso del disegno di legge iscritto al punto n. 21 dell'ordine del giorno, disegno di legge n. 142, si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: trentatré
Votanti: trentuno
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: ventitré
Contrari: otto
Astenuti: due (i colleghi Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 142 con le correzioni segnalate dal Presidente Dolchi.
