Oggetto del Consiglio n. 167 del 9 ottobre 1962 - Verbale
OGGETTO N. 167/62 - I DIRITTI SANCITI DALLO STATUTO REGIONALE IN RELAZIONE ALLA DISCUTENDA LEGGE ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. (Approvazione di ordine del giorno). MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEI LAVORI PUBBLICI (Sezione Acque).
Il Presidente, FILLIETROZ, comunica che il Consiglio è stato convocato in adunanza straordinaria ed urgente, a termine dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale, su richiesta fatta da quattordici Consiglieri con lettera in data 4 ottobre 1962, come da provvedimento consiliare n. 154 in data 4.10.1962, per la discussione dell'oggetto: "I diritti sanciti dallo Statuto regionale in relazione alla discutenda Legge istitutiva dell'ENEL".
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul seguente disegno di legge concernente: "Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle Imprese esercenti le Industrie elettriche", approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 settembre 1962 e trasmesso al Senato il 25 settembre 1962, disegno di legge di cui fa distribuire copia ai Consiglieri:
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SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA
(N. 2189)
DISEGNO DI LEGGE
Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta. del 21.9.1962
(V. Stampato n. 3906)
presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(FANFANI)
dal Ministro dell'Industria e del Commercio
(COLOMBO)
dal Ministro del Bilancio
(LA MALFA)
dal Ministro del-Tesoro
(TREMELLONI)
di concerto con tutti gli altri Ministri
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 settembre 1962
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ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA E TRASFERIMENTO AD ESSO DELLE IMPRESE ESERCENTI LE INDUSTRIE ELETTRICHE.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione od esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione o vendita della energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 7) dall'articolo 4.
L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'Industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo lo direttivo di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria o il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.
Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.
Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presento articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.
L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.
L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni, salvo e previa autorizzazione del Comitato di Ministri, promuovere la costituzione di società estere, o assumervi partecipazioni, che abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione ed importazione dell'energia elettrica con l'Italia.
Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Paramento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.
In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità proviste negli articoli 4, 7, 8, 9 o 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 2
Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.
Art. 3
Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il Commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative alla organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;
2) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;
3) la durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2) dovrà essere a tempo determinato;
4) l'organo interno di controllo dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità;
5) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di enti locali, o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;
6) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata o territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;
7) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;
8) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;
9) sarà previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;
10) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1;
11) gli atti eseguiti dall'Ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato; saranno previsti controlli amministrativi sulla attività dell'Ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni.
Art. 4
Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.
L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.
Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;
2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;
3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;
4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) o 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.
Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti; la nomina sarà fatta dal Ministro per la industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.
Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;
5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente Autonomo del Flumendosa e l'Ente Autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.
Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.
Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.
Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e provincie, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;
6) non sono soggette a trasferimento:
a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente, nel triennio 1959-61;
b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.
Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.
Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione, del Comitato di Ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese.
Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-61.
Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della Società per azioni Larderello;
7) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;
8) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23 e 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
9) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati.
I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.
Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio;
10) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'articolo 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.
Art. 5
Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4 l'indennizzo da corrispondere all'Ente nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) per le imprese, assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1) dell'articolo 4 appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;
2) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionata nel precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, numero 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) del presente articolo;
3) all'importo risultante secondo i numeri 1) e 2) del presente articolo viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti agli esercizi successivi al 1960. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4; da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2) del presente articolo;
4) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2;
5) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.
L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui al precedente capoverso e deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione.
Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente;
6) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4) dell'articolo 4 e l'Ente Siciliano di Elettricità, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo, e fatto salvo il diritto dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per le partecipazioni in società e altri enti di diritto privato.
Art. 6
L'indennizzo determinato a norma dell'articolo 5 sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1963.
Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1963.
Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità eguali con inizio dal 1° gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento.
Le società indicate al n. 1) dell'articolo 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'articolo 5, salva, nel caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facoltà di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente.
Per le imprese di cui ai nn. 5), 6) e 7) dell'articolo 4 che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.
Art. 7
Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo acquisterà le azioni delle società di cui al numero 1) dell'articolo 5 appartenenti a piccoli e medi risparmiatori, i quali dimostrino di avere acquistato i titoli nel triennio 1959-61, che gli venissero offerte dai portatori, al prezzo corrispondente al valore indicato nello stesso numero 1 dell'articolo 5.
In pagamento del prezzo delle azioni acquistate l'Ente nazionale corrisponderà obbligazioni emesse dal medesimo, computato al valore nominale, e fruttanti l'interesse fissato dall'articolo 6, pagabile in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine del periodo, le azioni acquistate saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di acquisto, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.
Corrispondentemente si procederà all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 6.
Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro 90 giorni dal trasferimento delle medesime. L'annullamento delle azioni e la corrispondente riduzione di capitale potranno essere effettuati senza la convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.
Art. 8
L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.
In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterrà al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorate del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate del 10 per cento.
Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.
La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1964 sarà fatta con legge ordinaria.
Art. 9
La differenza fra il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4 e l'ammontare dell'indennizzo non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, né costituisce reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso testo unico.
Gli interessi previsti dall'articolo 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società, e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico.
Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di Lire 1.000.
Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4, sono soggetti, per quanto riguarda il complesso dei beni residui delle società medesime, alla imposta fissa di registro di Lire 10.000 e all'imposta fissa ipotecaria di Lire 2.000; sono soggetti alle medesime imposte fisse i conferimenti effettuati entro la stessa data in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento.
La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte.
Art. 10
Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale o per conto del medesimo può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.
Le obbligazioni sono soggette al bollo di Lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali.
Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione, è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire lo loro disponibilità nelle obbligazioni predette.
Art. 11
Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 31 dicembre 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto. In ogni caso il diritto di recesso sarà esercitato secondo modalità da stabilire con le norme di cui all'articolo 2, tenendo conto dell'ammontare degli indennizzi e della loro corresponsione agli aventi diritto in venti semestralità.
Art. 12
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.
Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o la efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'Ente nazionale nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente nazionale stesso.
I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere, che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego, sono risoluti con il trasferimento delle imprese all'Ente nazionale, salvo che l'Ente stesso non li confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'Ente nazionale.
L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti, di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici; stipulati dopo il 31 dicembre 1961 tale diritto può essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione da contratti, salvo il ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione, all'autorità giudiziaria.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si osservano ove siano applicabili le disposizioni di cui al secondo comma.
Saranno stabilite le modalità con le quali l'Ente succede alle imprese per le partecipazioni in enti od organismi, che abbiano per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.
Le imprese che esercitano le attività di cui al primo coma dell'articolo 1 sono obbligate a comunicare al Ministero per l'industria e il commercio i dati concernenti l'esercizio della predetta attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine di cui al comma precedente, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono puniti con l'ammenda da 2 a 20 milioni di lire.
Art. 13
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria.
Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293, nonché secondo quelli cui si informa attualmente la erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.
Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1.
Art. 14
Sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni.
Art 15
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Il Consigliere TREVES illustra brevemente le ragioni che l'hanno indotto a presentare, unitamente ad altri tredici Consiglieri, la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio a' sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.
Sottolinea l'opportunità che il Consiglio esamini ed approfondisca il problema dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche in relazione al disegno governativo di legge istitutiva dell'ENEL per la nazionalizzazione della industria elettrica.
Ritiene che, in primo luogo, nel disegno di legge in questione siano ribaditi i diritti regionali in materia di acque pubbliche sanciti dall'articolo 7 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta affinché, in sede di pratica applicazione della legge istitutiva dell'ENEL e del trasferimento a tale Ente delle Imprese esercenti le industrie elettriche, non avvengano contrasti tali da ledere i diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche.
Fa presente che, secondo la disposizione di cui al 4° comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale, la concessione gratuita novantanovennale fatta dallo Stato alla Regione delle acque pubbliche esistenti nel territorio della Regione stessa, eccettuate quelle indicate nell'articolo 5, è subordinata "alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale".
Osserva che, se la nazionalizzazione delle imprese esercenti le industrie elettriche dovesse essere, interpretata come un piano nazionale per lo sfruttamento delle acque ad usi di produzione di energia elettrica, si verificherebbe, a suo avviso, la condizione prevista al citato 4° comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale ed, in tal caso, le concessioni di acque pubbliche ritornerebbero, purtroppo, allo Stato e la Regione perderebbe una delle sue grandi prerogative statutarie.
Rileva che ciò costituirebbe anche una grave perdita di ordine finanziario per la Regione per vari motivi che illustra, rilevando fra altro che, alla scadenza delle concessioni di acque pubbliche fatte a suo tempo dallo Stato a Società Idroelettriche, la Regione non subentrerebbe più nelle concessioni stesse come previsto dal 3° comma dell'articolo 7 dello Statuto valdostano.
Ritiene necessario che nella legge istitutiva dell'ENEL sia anche inserita una clausola che faccia obbligo all'ENEL di sfruttare le acque pubbliche che ancora non sono state sfruttate in Valle d'Aosta, quali ad esempio quelle del bacino del Monte Bianco e quelle del bacino del Gran Paradiso, acque che, secondo le previsioni, dovrebbero produrre complessivamente circa 250 mila KWH di energia elettrica, con il conseguente introito di rilevanti somme annue per la Regione, per il Consorzio dei Comuni valdostani del BIM e per i Comuni rivieraschi. Fa presente che, per avere un'idea concreta dell'interesse della Regione allo sfruttamento delle risorse idroelettriche del bacino del Monte Bianco e del bacino del Gran Paradiso, occorre considerare che la costruzione degli impianti progettati comporterà una spesa complessiva non inferiore a L./miliardi 135/140 e che a titolo di canoni e sovracanoni verrebbe annualmente introitata (dalla Regione, dal Consorzio dei Comuni valdostani del BIM - Dora Baltea e dai Comuni rivieraschi) una somma complessiva aggirantesi su L./milioni 850/900.
Afferma che la Valle d'Aosta non deve permettere che vengano lesi i suoi diritti sanciti dallo Statuto regionale in materia di acque pubbliche; ritiene, quindi, necessario che tutti i Consiglieri regionali, a qualsiasi corrente politica appartengano, portino il loro contributo nella discussione dell'argomento in esame ed assumano le loro responsabilità per rivendicare, con una decisione unanime, i diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche.
Conclude, riservandosi di riprendere la parola in seguito, dopo che sull'argomento avranno parlato quei Consiglieri che hanno particolare competenza nella importante materia in discussione.
Il Consigliere VESAN, premesso che il problema della salvaguardia dei diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche è di fondamentale e vitale importanza per la Valle d'Aosta, lamenta che tale importante problema non sia stato sottoposto tempestivamente all'esame della apposita Commissione consiliare delle Acque per formulazione di eventuali suggerimenti e proposte che nella adunanza odierna avrebbero potuto servire di indirizzo per il Consiglio regionale.
Il Consigliere MONTESANO fa presente che occorre esaminare attentamente le norme dell'emanando disegno di legge sulla istituzione dell'ENEL e vedere quali siano le possibili ripercussioni che l'emananda legge sulla nazionalizzazione della industria elettrica potrà avere sui diritti che la Regione Valle d'Aosta ha in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Il Consigliere BONDAZ rileva che soltanto la Valle d'Aosta, fra tutte le Regioni a Statuto speciale, ha la possibilità, in forza del suo Statuto regionale, di subconcedere a Società Idroelettriche acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Rileva che la Regione Trentino-Alto Adige ha la facoltà, in forza del suo Statuto, di prescrivere la obbligatorietà da parte delle Società concessionarie di acque pubbliche a scopo idroelettrico di fornire alla Regione energia elettrica nella percentuale del 6%,- in alcuni casi anche del 10% -; fa presente che nel Trentino-Alto Adige è stato costituito un Ente regionale per la distribuzione della energia elettrica. Osserva, quindi, che il problema delle acque in tale Regione è molto diverso dal nostro e meno importante.
Ciò premesso, dichiara che intende fare alcune considerazioni di carattere giuridico per chiarire quale sia la posizione della nostra Regione e quale sia la posizione dello Stato in ordine al problema in discussione in relazione alla discutenda legge istitutiva dell'ENEL, concernente la nazionalizzazione della energia elettrica ed il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.
Fa presente che la prima considerazione da fare è quella che appare chiara nella legge stessa, cioè che, con tale legge, viene nazionalizzata l'industria della energia elettrica e non vengono già nazionalizzate le acque pubbliche.
Circa la legge istitutiva dell'ENEL che dovrà essere discussa al Senato, ritiene che si debba insistere affinché a detta legge sia apportato un emendamento o precisazione che tenga conto della particolarissima situazione in cui si trova la Valle d'Aosta per quanto riguarda le acque pubbliche; rileva che la Valle d'Aosta è l'unica, fra quelle a Statuto speciale, ad avere la concessione gratuita novantanovennale delle acque pubbliche.
Ritiene che si possa ottenere la riconferma nella emananda legge istitutiva dell'ENEL dei particolari diritti statutari spettanti alla Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche, dal momento che al punto 5° dell'articolo 4 del disegno di legge si tiene già conto di diverse particolari situazioni nelle quali non ha luogo il trasferimento all'ENEL delle Imprese esercenti le industrie elettriche.
Rileva, poi, che nell'articolo 2 del disegno di legge in esame si stabilisce che il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge,- secondo i principi e criteri direttivi nella legge stabiliti, - un regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ENEL e fa presente che, negli articoli successivi, vengono precisati i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi per la formulazione e la emanazione di detto regolamento.
Dichiara che, a suo avviso, le possibilità che si presentano sono le tre seguenti:
1°) insistere per fare inserire nella legge una precisazione (emendamento) che riconfermi i diritti particolari della Valle d'Aosta in materia di acque già sanciti dallo Statuto valdostano, in vista della nuova organizzazione nazionalizzata della industria elettrica;
2°) cercare di ottenere che sia inserito nel regolamento di cui sopra una clausola che riconfermi i menzionati diritti della Valle d'Aosta;
3°) oppure, nella denegata ipotesi che non si possa raggiungere una delle prime due soluzioni: chiedere che tale concetto sia inserito in quella che sarà la relazione ufficiale alla emananda legge.
Ricorda, in proposito, il precedente delle trattative fatte a suo tempo con il Governo per la definizione del problema dell'ordinamento finanziario della Regione e della ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta: fa presente di essere riuscito, in quella occasione, ad ottenere che nella relazione ufficiale alla legge sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta venisse fatto cenno alle entrate della Casa da gioco di St. Vincent, rilevando che tale accenno ebbe poi un peso notevole per la favorevole definizione della nota questione della legittimazione della Casa da gioco di St. Vincent.
Il Consigliere PALMAS, dopo avere premesso che la legge istitutiva dell'ENEL non contempla la nazionalizzazione delle acque pubbliche, ma la nazionalizzazione dell'industria elettrica e degli impianti idroelettrici, osserva che la conseguenza diretta che ne deriva è che l'Ente ENEL si sostituirà alle Imprese esercenti le industrie elettriche e subconcessionarie nei rapporti con la Regione.
Rileva che tale legge risponde a fini politici e costituisce oggetto di impegno dell'attuale Governo, per cui non è pensabile che la Regione della Valle d'Aosta prenda l'iniziativa di porre una remora all'iter di detta legge con una proposta di emendamento che, se accolto, costringerebbe a ripresentare alla Camera dei Deputati e poi al Senato il disegno di legge che già è stato approvato dalla Camera stessa e che deve essere discusso in questi giorni dal Senato; fa presente che ciò ritarderebbe ulteriormente il raggiungimento di quei fini politici che sono alla base della emananda legge sulla nazionalizzazione della industria idroelettrica, legge che non incide minimamente sui diritti statutari spettanti alla Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
Rammenta che l'On. Caveri, intervenuto nella seduta del 13 luglio 1962 della Commissione legislativa della Camera che ha esaminato il disegno di legge, ha già ottenuto di fare inserire nella relazione parlamentare De Cocci al disegno di legge la nota frase che è stata letta dal Presidente della Giunta, Marcoz, frase che costituisce un riconoscimento dei diritti della Regione in materia di acque pubbliche.
Sottolinea che tali diritti sono sanciti nello Statuto regionale, che è una legge costituzionale, ed osserva che non è pensabile che una legge costituzionale possa essere modificata da una legge ordinaria.
Ritiene quindi che la Regione non debba proporre un emendamento al disegno di legge, perché tale emendamento costituirebbe, in pratica, soltanto una remora all'iter dell'importante legge di cui si tratta.
Non ritiene, a maggiore ragione, che si debba chiedere l'inserimento di una clausola di salvaguardia dei diritti statutari della Regione nel regolamento che il Governo è tenuto ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il Consigliere BORDON dichiara che il problema dei diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche è di basilare importanza per la Valle d'Aosta, per cui è logico che sorgano timori che con l'istituzione dell'Ente ENEL, che assorbirà tutte le imprese esercenti le industrie elettriche, la Regione possa in avvenire incontrare gravi difficoltà specialmente per quanto riguarda lo sfruttamento di acque pubbliche non ancora subconcesse.
Precisa infatti che se, sino ad oggi, la Regione poteva addivenire alla subconcessione di acque pubbliche in concorrenza fra due o più Società idroelettriche e condizionare la subconcessione all'inizio dei lavori entro un determinato periodo di tempo, con possibilità di revoca della subconcessione in caso di inadempienza, la cosa sarà molto diversa per l'avvenire, perché le subconcessioni di acque non ancora sfruttate ad uso idroelettrico dovranno essere assentite solo all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.
Pur concordando con il Consigliere Palmas sul concetto che i diritti della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche sono sanciti da una legge costituzionale, cioè dallo Statuto regionale, che non può essere modificata da una legge ordinaria, dichiara che sarebbe bene, per maggior tranquillità di tutti, di insistere per fare inserire nella emananda legge un emendamento o chiarimento a garanzia del rispetto dei diritti spettanti alla Regione in materia di acque pubbliche.
Ritiene che, se ciò non fosse possibile, bisognerebbe quanto meno cercare di fare inserire nell'emanando regolamento una clausola di salvaguardia dei diritti di cui si tratta.
Dichiara che si tratta di un problema assai importante e delicato, che avrebbe dovuto essere sottoposto tempestivamente all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per i Lavori Pubblici, per proposte e suggerimenti eventuali ai fini della tutela dei sopramenzionati diritti statutari della Valle d'Aosta.
Propone di nominare una Commissione ristretta per lo studio della questione, Commissione che, a suo avviso, potrebbe essere composta dal Presidente della Giunta, da due legali (l'Avv. Bondaz e l'Avv. Colonna) e da due tecnici particolarmente competenti in materia, quali l'Ing. Mosti e l'Ing. Torrione.
Ricorda che la Valle d'Aosta è l'unica Regione, fra quelle a Statuto speciale, che si trovi in una situazione particolarissima in materia di acque pubbliche perché le acque pubbliche esistenti nel territorio della Valle d'Aosta, eccettuate quelle indicate nell'articolo 5 dello Statuto, sono state date in concessione gratuita per 99 anni alla Regione, che le può dare in subconcessione per utilizzazione ad uso di produzione di energia elettrica.
Richiama l'attenzione del Consiglio sulla legge regionale 8 novembre 1956 n. 4, recante norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta, rilevando che, all'articolo 1 - 1° comma, tale legge stabilisce: "La Regione della Valle d'Aosta esercita sulle acque pubbliche di cui dispone in base al Decreto luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 546 e allo Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, siano esse in concessione novantanovennale, ovvero appartenenti al demanio regionale, tutti i poteri e tutte le attribuzioni già di pertinenza dello Stato".
Sottolinea l'importanza di tale legge regionale per varie ragioni che illustra.
Conclude, insistendo affinché il Consiglio approvi la nomina della proposta apposita Commissione ristretta di studio del problema in esame.
Il Consigliere BONDAZ, pur concordando con il Consigliere Palmas sul principio che una legge costituzionale non può essere modificata con una legge ordinaria, quale è la legge istitutiva dell'ENEL, dichiara di non essere così tranquillo, come il Consigliere Palmas, in merito all'importante problema in discussione.
Ritiene che sia dovere di tutti i Consiglieri, per la tranquillità delle loro coscienze, di cercare di fare tutto quanto è possibile per tutelare i diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche in relazione alla discutenda legge dell'ENEL.
Afferma che bisogna avere il coraggio di esprimere i propri timori anche quando tali timori concernono leggi costituzionali ed anche quando si deve andare contro il Governo, perché, - egli dice -, fra Governo e Regione ci saranno sempre delle frizioni nei casi di interessi contrastanti.
Fa notare, in merito alla legge istitutiva dell'ENEL, che il legislatore stesso fa riferimento a determinati diritti delle Regioni a statuto speciale, poiché al comma 3° del n. 5 dell'articolo 4 si legge: "Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli Enti istituiti dalle Regioni a Statuto speciale e all'Ente Siciliano di elettricità, ...".
Rileva che già nel 1° comma del citato n. 5 si legge quanto segue: "Gli Enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15.10.1925 n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente Autonomo del Flumendosa e l'Ente Autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente Nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'Industria e il Commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'art. 1, purché ne facciano richiesta ...".
Fa presente che nell'articolo 1 si legge: "l'Ente Nazionale non può promuovere la costituzione di Società, né assumere partecipazioni, ...." il che significa, - egli osserva -, che se la Regione, in futuro, non avendo più da fare con Società private ma con l'ENEL, volesse addivenire, anziché alla subconcessione di acque, alla costituzione di una Società con la partecipazione dell'ENEL, non lo potrebbe fare.
Dichiara di essere preoccupato per gli interessi futuri della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche in relazione alla legge istitutiva dell'ENEL e, pur concordando che l'iter di tale legge non possa essere ritardato per ragioni di ordine politico, ritiene che si debba esaminare cosa si possa fare sul piano pratico per la tutela degli interessi futuri della Valle d'Aosta.
Rileva che l'organo esecutivo della Regione, cioè il Presidente della Giunta, ha dimostrato dì non condividere la stessa tranquillità del Consigliere Palmas poiché, attraverso i Parlamentari Valdostani, pur non avendo alcun dubbio sulla validità delle leggi a garanzia costituzionale, ha cercato, lodevolmente, di ottenere che venisse apportato un emendamento aggiuntivo alla legge istitutiva dell'ENEL, emendamento che, per le ragioni che sono state esposte dal Presidente, è stato successivamente ritirato dall'On. Caveri.
Fa presente che, se purtroppo, non si è potuto ottenere che venisse accolto l'emendamento proposto al disegno di legge, bisogna fare in modo che sia inclusa nell'emanando regolamento di esecuzione della legge una clausola che confermi e salvaguardi i diritti della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
Dichiara di rendersi conto delle difficoltà che incontreranno il Presidente della Giunta ed i Parlamentari valdostani nello svolgimento della loro azione per l'ottenimento di quanto sopra prospettato.
Conclude, sottolineando la necessità di un più approfondito studio della questione ed esprimendo l'avviso che si faccia ogni pressione possibile a Roma, anche nei rapporti personali, per ottenere che venga inserita nella legge o, quanto meno, nel regolamento di cui si tratta una clausola di conferma e di salvaguardia dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
L'Assessore FOSSON, pur concordando sul principio che una legge costituzionale non può venir modificata da una legge ordinaria, osserva che vari precedenti giustificano le preoccupazioni dei Consiglieri in ordine alla possibilità che la legge istitutiva dell'ENEL possa in avvenire ledere gli interessi della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
Rileva che il Presidente della Giunta, MARCOZ, ha esposto le ragioni per cui l'emendamento che era stato proposto alla legge dell'ENEL è stato successivamente ritirato dall'On. Caveri, il quale è riuscito, peraltro, a fare inserire nella relazione De Cocci la nota frase che dovrebbe eliminare ogni preoccupazione.
Ritiene che quanto l'On. Caveri ha ottenuto, in sede di esame del disegno di legge da parte della Commissione speciale per l'energia elettrica, possa essere ottenuto anche dal Senatore On. Chabod allorquando il disegno di legge sarà sottoposto all'esame e alla approvazione del Senato.
Ritiene, altresì, che i due Parlamentari Valdostani debbano adoperarsi al momento opportuno per cercare di fare inserire, in sede di redazione del regolamento alla legge istitutiva dell'ENEL, una clausola di conferma e di salvaguardia dei diritti della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
Il Consigliere TREVES dichiara che le dichiarazioni fatte dal Consigliere Palmas non lo hanno affatto tranquillizzato e che le preoccupazioni già espresse nel suo primo intervento, circa la possibilità che la legge istitutiva dell'ENEL possa ledere i diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche, non sono affatto scomparsi per varie ragioni che illustra.
Ricorda, fra altro, che nella seduta del 19 settembre 1962, in cui è stato discusso ed approvato dalla Camera dei Deputati l'articolo 4 della legge istitutiva dell'ENEL, il Ministro dei Lavori Pubblici, On. Colombo, rispondendo all'On. Marconi che aveva perorato il trasferimento agli Enti regionali della Sicilia e della Sardegna delle competenze dell'ENEL nell'ambito dei rispettivi territori, ebbe ad affermare che la nazionalizzazione dell'energia elettrica è una di quelle leggi fondamentali di riforma economica e sociale alle quali va subordinata la competenza delle Regioni e che, agli Enti regionali verranno, comunque, riconosciute alcune funzioni ma senza incrinare l'architettura della legge sulla nazionalizzazione.
Osserva che, dalla dichiarazione fatta dal Ministro Colombo appare chiaro che, sia pure indirettamente, la legge istitutiva dell'ENEL verrà a menomare i diritti delle Regioni a Statuto speciale in materia di acque pubbliche.
Ritiene, quindi, necessario che la questione sia studiata ed approfondita, anzitutto, dal punto di vista giuridico; in proposito dichiara di concordare sulla proposta, fatta dal Consigliere Bordon, di nominare una Commissione ristretta di studio.
Per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario e di sfruttamento delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, raccomanda che il Presidente della Giunta ed i due Parlamentari Valdostani chiedano ed insistano affinché nella legge istitutiva dell'ENEL o, quanto meno, nel relativo regolamento, che il Governo è tenuto ad emanare entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge, sia inserito il seguente emendamento: "Rientra nei compiti dell'ENEL provvedere, nell'interesse nazionale e regionale, entro un decennio, e salvo le eccezioni previste dalla presente legge, alla razionale utilizzazione delle notevoli risorse idroelettriche ancora esistenti nella nostra Regione Valle d'Aosta, iniziando da quelle per le quali le Imprese assoggettate al trasferimento hanno già ottenuto la concessione o la subconcessione, ovvero presentato istanza in tal senso in corso di istruttoria".
In merito alla proposta segue discussione, alla quale prendono parte i Consiglieri PALMAS e TREVES e gli Assessori CHANTEL e GEX.
L'Assessore CHANTEL ritiene che si possa chiedere che i diritti regionali in materia di acque pubbliche siano tenuti presenti e salvaguardati in sede di approvazione dell'emanando regolamento previsto dalla legge in esame.
Il Consigliere PALMAS ritiene che l'emendamento proposto dal Consigliere Trèves all'articolo 4 del disegno di legge istitutivo dell'ENEL non sia accoglibile e ne precisa le ragioni rilevando, fra altro, che la Regione può sfruttare, anche direttamente, ad uso idroelettrico le acque esistenti in Valle d'Aosta che non abbiano ancora formato oggetto di concessioni o di subconcessioni.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, richiamandosi a quanto già detto prima, informa che, allorquando ha inviato ai due Parlamentari valdostani la lettera di cui ha dato prima lettura, era preoccupato che, in sede di discussione e di approvazione da parte del Parlamento della legge istitutiva dell'ENEL, venisse inserito nella legge qualche cosa che potesse ledere i diritti regionali in materia di subconcessione delle acque pubbliche, più che i diritti regionali sulle acque pubbliche.
Rileva che il n. 7 dell'articolo 5 del disegno di legge proposto dal Ministero era così formulato: "Nel trasferimento previsto dall'articolo 2 sono comprese le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto, relative alla produzione, al trasporto, alla trasformazione e alla distribuzione della energia elettrica".
Informa che la Giunta ha, quindi, ritenuto di formulare la seguente proposta di emendamento aggiuntivo, al nuovo ultimo comma dell'art. 5 del disegno di legge: "Permane immutata la regolamentazione delle acque della Valle d'Aosta prevista dallo Statuto speciale regionale (legge costituzionale 26.2.1948 n.4)."
Fa presente che si è ottenuto il risultato che nulla è stato aggiunto alla suddetta disposizione di legge in sede di approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei Deputati, come risulta dal testo del n. 8 dell'articolo 4 del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati che sostituisce il precedente n. 7 dell'articolo 5 del disegno di legge: "Nel trasferimento previsto dal 4° comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica,.....".
Rileva che rimane dunque ferma e valida la seguente frase inserita nella relazione De Cocci alla legge, su richiesta dell'On. Caveri: "Rimane immutata anche la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione Valle d'Aosta".
Per quanto riguarda l'attività dell'ENEL, rileva che, in un primo tempo si nutrivano dubbi sulla possibilità di un'eventuale inerzia dell'ENEL in determinati casi e ricorda che si era pensato al modo di ovviare a tale inconveniente proponendo un emendamento che prevedesse la possibilità per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta di attuare, direttamente o in concorso con Società od Enti, gli impianti idroelettrici per lo sfruttamento idroelettrico di acque pubbliche non ancora subconcesse, qualora l'ENEL non vi avesse provveduto entro un determinato periodo di tempo.
Precisa che, in allora, non si avevano le varie garanzie che si hanno oggi e, pertanto, si pensava ad un Ente Nazionale centralizzatore, insediato nella capitale e lento a muoversi perché tutte le cose centralizzate sono lente a muoversi.
Richiama l'attenzione dei Consiglieri sui seguenti capoversi dell'articolo 3 del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati:
"2) Gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente Nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici";
"6) l'organizzazione dell'Ente Nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente Nazionale nel rispetto della sua unitarietà";
"8) Saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario";
"9) Sarà previsto che, su proposta del Ministro per l'Industria ed il Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto alla amministrazione dell'Ente Nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi".
Fa presente che nel capoverso 7) dell'articolo 3 è precisato che: "saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici".
Rileva che il Consigliere Bondaz ha riconosciuto come effettivamente sia molto difficile ottenere di apportare emendamenti per casi particolari nel disegno di legge sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica, legge per gran parte programmatica e complessa, per l'attuazione della quale sono previste altre norme di applicazione.
Fa presente di avere, come il Consigliere Bondaz, notato il riferimento fatto agli enti locali al n. 5) - primo e terzo comma - dell'articolo 4, ma osserva che si tratta di un riferimento generico e non già di un riferimento specifico ad una determinata Regione a Statuto speciale, riferimento al quale richiamarsi per fare inserire nel disegno di legge un apposito emendamento a conferma dei diritti statutari della Regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.
Dichiara che la discussione dell'importante problema è stata ampia e molto utile, anche perché ha dato la possibilità di chiarire eventuali punti dubbi ai Consiglieri che non fossero pienamente a conoscenza delle varie questioni; cita, ad esempio, il punto di cui all'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto regionale in cui è detto che la concessione gratuita novantanovennale delle acque "è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale".
Ritiene che non si possa parlare, nel caso del disegno di legge in esame, di un piano nazionale di sfruttamento delle acque pubbliche.
Osserva che dal giorno in cui è stata presentata dai Consiglieri Trèves, Machet e Lucat la interrogazione sulla tutela dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche, tutti i Consiglieri hanno ormai avuto la possibilità di studiare e approfondire l'argomento ed esprime l'avviso che non sia quindi più necessario che il Consiglio addivenga alla nomina di una Commissione ristretta per un più approfondito studio della questione, perché detta Commissione, qualora venisse nominata, non potrebbe fornire elementi nuovi di qualche utilità per una migliore soluzione della questione.
Conclude, facendo presente l'opportunità che il Consiglio approvi un ordine del giorno nel quale formuli voti affinché, anche in sede di stesura della relazione ufficiale alla legge da parte della Commissione legislativa del Senato sia inserito un espresso riferimento di conferma circa la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Valle d'Aosta, come già è stato fatto, per interessamento dell'On. Caveri, nella relazione ufficiale alla legge da parte della Commissione legislativa della Camera dei Deputati.
Propone, infine, di raccomandare ai due Parlamentari Valdostani di seguire bene l'iter della legge e del relativo emanando regolamento di cui all'art. 2 della legge, vigilando affinché non emergano elementi o disposizioni che possano comunque ledere i diritti e gli interessi della Valle d'Aosta nella fase di applicazione della legge sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica e richiedendo la inserzione nel regolamento stesso di clausole atte a salvaguardare tali diritti e interessi.
Il Consigliere BONDAZ dichiara che la discussione è stata indubbiamente positiva, poiché è servita a chiarire i concetti ed a fare il punto della situazione e ritiene non possibile o, quanto meno, estremamente difficile ottenere che vengano apportati emendamenti in una legge quale è quella sulla istituzione dell'ENEL e sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica.
Ritiene che si debba chiedere che anche nella relazione della Commissione legislativa del Senato, che si occuperà del disegno di legge in esame, sia inserita la frase "Rimane immutata anche la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione della Valle d'Aosta", frase già inserita, su richiesta dell'On. Caveri, alla relazione De Cocci della Commissione legislativa della Camera dei Deputati.
Ritiene che tale frase abbia indubbiamente il suo valore, specialmente se si considera che i diritti della Regione in materia di acque pubbliche sono sanciti e garantiti da una legge costituzionale. Dichiara che, in tal modo, si potrà essere tranquilli dal punto di vista della garanzia della titolarità dei diritti della Regione in materia di acque pubbliche.
Fa presente che non bisogna, tuttavia, ignorare che, con il trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche, la situazione contrattuale verrà ad essere totalmente modificata perché, in avvenire, la Regione non avrà più rapporti con Società idroelettriche in concorrenza per l'ottenimento di subconcessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, ma con l'ENEL, che è un Ente nazionale pianificatore che avrà il monopolio della energia elettrica e che, pertanto, avrà interessi diversi da quelli delle Società produttrici di energia elettrica.
Rileva, fra altro, che sino ad ora la Regione aveva la possibilità di revocare le subconcessioni di acque pubbliche assentite ad uso idroelettrico se le Società subconcessionarie non attuavano gli impianti idroelettrici entro i termini previsti dai disciplinari, mentre ciò non sarà più possibile nei confronti dell'ENEL, per cui occorre preoccuparsi della eventualità di vedere non sfruttate le acque pubbliche che ancora non sono state subconcesse ad uso idroelettrico.
Concorda sulla opportunità di dare mandato ai Parlamentari valdostani di seguire i lavori preparatori dell'emanando regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'ENEL al fine di vedere se sia possibile inserire nel regolamento stesso qualche norma che salvaguardi in avvenire gli interessi della Valle d'Aosta nella fase di applicazione della legge in caso di eventuale inerzia da parte dell'ENEL e ai fini dello sfruttamento delle acque pubbliche non ancora date in concessione ad uso di produzione di energia elettrica.
Conclude dichiarando di essere d'accordo con il Presidente della Giunta, Marcoz, sulla opportunità della approvazione da parte del Consiglio di un ordine del giorno formulato come da proposta fatta dal Presidente della Giunta e completato con l'inserimento di un invito specifico ai Parlamentari valdostani e alla Giunta di seguire l'iter dell'emanando regolamento ai fini di cui sopra.
Il Consigliere BORDON, - pur riconoscendo che l'inserimento nella relazione parlamentare alla legge istitutiva dell'ENEL, della frase "rimane immutata anche la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione della Valle d'Aosta" costituisca una certa garanzia per i diritti regionali sulle acque pubbliche -, ritiene che ciò non sia ancora una sufficiente salvaguardia degli interessi della Valle d'Aosta nella fase della applicazione della legge e per la attuazione dei nuovi impianti idroelettrici ancora realizzabili in Valle d'Aosta.
Prospetta l'ipotesi che l'ENEL non intenda attuare nuovi impianti idroelettrici, oppure non possa attuare entro i termini prescritti dagli atti di subconcessione gli impianti idroelettrici per lo sfruttamento di acque pubbliche, rilevando che la Regione non avrà alcun mezzo per obbligare l'ENEL a realizzare gli impianti e ne deriverebbe quindi un grave danno economico-finanziario per la Valle d'Aosta.
Ritiene quindi necessario che, se non nella legge, quanto meno nel regolamento, sia inserita una clausola a tutela degli interessi della Valle d'Aosta per la eventualità che si verifichi l'ipotesi sopra prospettata.
Ricorda di avere proposto la nomina di una Commissione ristretta, presieduta dal Presidente della Giunta e della quale dovrebbero far parte due legali e due tecnici, per lo studio della questione dal lato giuridico e dal lato tecnico, nonché per lo studio di una norma da inserire nel regolamento di esecuzione della legge di cui si tratta.
L'Assessore MANGANONI rileva che nella discussione sono emersi due distinti problemi, cioè il problema della tutela dei diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche ed i1 problema di assicurare l'attuazione di nuovi impianti idroelettrici da parte dell'ENEL.
Ritiene che il primo problema possa considerarsi risolto mediante l'inserzione, nella relazione della Commissione legislativa senatoriale alla legge sull'istituzione dell'ENEL, della frase già inserita, a richiesta dell'On.le Caveri, nella relazione della Commissione legislativa della Camera dei Deputati ("Rimane immutata anche la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione della Val d'Aosta").
Per quanto riguarda il secondo problema, ritiene che occorra fare tutto il possibile, per ottenere l'inserzione di una qualche clausola nell'emanando regolamento di esecuzione della legge in esame per salvaguardare gli interessi della Valle d'Aosta nella fase della applicazione della emananda legge sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica, per il caso di inerzia dell'ENEL.
Rileva che il problema è stato già discusso a suo tempo dalla Giunta unitamente ai due Parlamentari Valdostani.
Dopo aver accennato brevemente alle più importanti subconcessioni di acque in corso di istruttoria, rileva che, con l'entrata in vigore della legge che istituisce l'ENEL, la Regione dovrà ovviamente subconcedere a tale Ente le acque pubbliche che rimangono ancora da sfruttare ad uso idroelettrico, salvo le eccezioni previste dalla legge stessa.
Osserva che, qualora l'ENEL non intendesse realizzare gli impianti per lo sfruttamento ad uso idroelettrico di acque pubbliche che gli saranno subconcesse, la Regione avrà sempre la possibilità, prevista dalla legge istitutiva dell'ENEL, di subconcedere le acque stesse alla Società Naz. Cogne o ad altre eventuali Società autoproduttrici.
Dichiara di concordare sulla opportunità dell'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un ordine del giorno formulato come da proposta fatta dal Presidente della Giunta.
Il Consigliere PAGE rileva che dalla discussione è emerso che, ad eccezione del Consigliere Palmas, troppo ottimista, tutti gli altri Consiglieri hanno espresso la preoccupazione che la emananda legge sulla istituzione dell'ENEL possa ledere, in avvenire, i diritti statutari o gli interessi della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Propone di indirizzare un plauso al Deputato On. Caveri per l'azione svolta e dichiara di concordare con il Presidente della Giunta, Marcoz, sulla opportunità che anche il Senatore Chabod chieda che sia inserito nella relazione della Commissione legislativa del Senato per le legge sull'ENEL un espresso richiamo alla immutata titolarità della concessione delle acque assegnate dallo Statuto speciale alla Valle d'Aosta, come già ottenuto dal Deputato On. Caveri nella relazione della Commissione legislativa della Camera dei Deputati in sede di esame e discussione del disegno di legge in questione.
Dichiara, altresì, di essere d'accordo sulla approvazione di un ordine del giorno formulato come da proposta fatta dal Presidente della Giunta, Marcoz.
Rileva che i precedenti casi di violazione dei diritti statutari della Regione su varie questioni consigliano di seguire con preoccupazione e con attenzione il problema della legge e del regolamento sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica.
Il Consigliere BORDON ribadisce che con il trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche la situazione contrattuale sarà ben diversa da quella attuale, in quanto non saranno più presentate domande di subconcessione di acque pubbliche da Società in concorrenza, poiché le imprese elettriche saranno assorbite, salvo poche eccezioni, dall'ENEL.
Il Consigliere BONDAZ, riferendosi all'accenno fatto dall'Assessore Manganoni alle domande di subconcessione di acque pubbliche in corso di istruttoria, auspica che le istruttorie stesse possano essere definite al più presto, in modo che le subconcessioni possano essere assentite prima le imprese subconcessionarie siano assorbite dall'ENEL.
In merito alla possibilità, prospettata dall'Assessore Manganoni, della eventuale revoca di subconcessioni all'ENEL, in caso di inerzia o di inadempienza, e della successiva subconcessione di acque stesse ad Imprese o Società autoproduttrici, fa presente che il numero delle Imprese o Società autoproduttrici sarà assai limitato, poiché la emananda legge stabilisce che le Imprese sono trasferite all'ENEL "allorquando il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70% dell'energia elettrica".
Prospetta anche il caso che l'ENEL non chieda la subconcessione delle acque pubbliche ancora non sfruttate.
Raccomanda, pertanto, all'Assessore ai Lavori Pubblici di fare in modo che, non appena definite le più importanti istruttorie in corso, le acque oggetto delle istruttorie stesse siano subito date in subconcessione ad Imprese o Società idroelettriche per il loro sfruttamento delle acque affinché, allorquando entrerà in vigore la legge sulla istituzione dell'ENEL, le acque siano già subconcesse e ne sia assicurato lo sfruttamento per produzione di energia elettrica.
L'Assessore FOSSON constata che dalla discussione è emerso che il Consiglio è d'accordo sulla proposta di dare mandato al Senatore On. Chabod di chiedere che, in sede di discussione di legge da parte del Senato, sia inserito nella relazione parlamentare al disegno di legge un espresso richiamo alla immutata titolarità della concessione delle acque pubbliche assegnata dallo Statuto speciale alla Valle d'Aosta, come già è stato fatto, su richiesta del Deputato On. Caveri, nella relazione De Cocci della Commissione legislativa speciale per l'energia elettrica presso la Camera dei Deputati.
Rileva che è, altresì, emerso l'accordo del Consiglio sulla proposta di invitare i due Parlamentari valdostani e la Giunta a seguire i lavori preparatori dell'emanando regolamento di esecuzione della legge sull'ENEL al fine di evitare che nel regolamento in questione siano inserite norme che possano, in avvenire, recare pregiudizio agli interessi della Valle d'Aosta in materia di sfruttamento delle acque pubbliche per produzione di energia elettrica.
Dichiara di essere dell'avviso che si debba cercare di fare inserire, se possibile, nel predetto regolamento alcune clausole che servano a salvaguardare gli interessi della Valle d'Aosta nella fase di pratica applicazione della legge sull'ENEL.
L'Assessore CHANTEL ripete ed illustra i concetti esposti dall'Assessore Fosson, ritenendo opportuno che l'importante problema in esame sia discusso ed approfondito da una Commissione, composta di legali e di tecnici, la quale dovrebbe formulare proposte di possibili provvedimenti da suggerire in ogni sede, nonché proposte di clausole da inserire nell'emanando regolamento a salvaguardia degli interessi della Valle d'Aosta in questa importante e complessa materia.
Il Presidente, FILLIETROZ, riassume brevemente la discussione e propone che la seduta sia sospesa, per alcuni minuti, per dare la possibilità ai Signori Consiglieri di concertarsi circa la formulazione dell'ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio, in relazione alla proposta fatta dal Presidente della Giunta, Marcoz.
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Si dà atto che, su parere conforme del Consiglio, la seduta viene sospesa alle ore diciotto e minuti quarantacinque e che la seduta viene riaperta alle ore diciannove e minuti dieci.
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Il Presidente, FILLIETROZ, dà lettura del sottoriportato ordine del giorno formulato, di comune accordo, dal Presidente della Giunta, MARCOZ, e dai Consiglieri BONDAZ, FOSSON, PAGE, PALMAS e TREVES.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, la proposta di approvazione dell'ordine del giorno di cui si tratta.
Procedutosi alla votazione,
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno),
DELIBERA
di approvare il seguente ordine del giorno:
"IL CONSIGLIO REGIONALE
dando atto che nella relazione alla legge sulla istituzione dell'ENEL approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 settembre 1962 è stato inserito, per interessamento del Deputato Caveri, un espresso richiamo alla titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Valle d'Aosta,
fa voti
perché, anche in sede di relazione alla legge in corso di discussione davanti al Senato, sia inserito analogo richiamo
e invita
i due Parlamentari valdostani e la Giunta a seguire i lavori preparatori dell'emanando regolamento, di cui all'articolo 2 della legge, al fine di salvaguardare con le necessarie norme gli interessi della Valle d'Aosta nella fase di applicazione della legge".
Il Consigliere BONDAZ propone che il Consiglio dia mandato al Presidente del Consiglio di convocare la Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici (Sezione Acque) perché esamini il problema di cui sopra e formuli proposte.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta fatta dal Consigliere BONDAZ.
Procedutosi alla votazione,
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
di dare mandato al Presidente del Consiglio di convocare la Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici (Sezione Acque) perché esamini il problema e formuli proposte.
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore diciannove e minuti quindici.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Avv. G. Fillietroz)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Chabod Augusto)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Dott. Brero Attilio)