Oggetto del Consiglio n. 177 del 20 dicembre 1962 - Verbale
OGGETTO N. 177/62 - LEGGE REGIONALE PER APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELLA REGIONE PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1958 - 30 GIUGNO 1959.
L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla sottoriportata proposta di approvazione, con legge regionale, del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con allegati disegno di legge e relazione dei Revisori, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 dicembre 1962:
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Con provvedimento deliberativo in data 14 giugno 1961, n. 67, il Consiglio Regionale ha approvato il conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959.
In merito al citato provvedimento consiliare il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 28.6.1961 prot. n. 1615 e in data 9.3.1962 prot. n. 849, ha comunicato quanto segue:
a) lettera 28.6.1961 prot. n. 1615: "Affinché questa Commissione di Coordinamento possa esaminare compiutamente il conto consuntivo 1958/1959, pervenuto con la nota a riferimento, si prega di trasmettere:
1 - il conto del Tesoriere corredate delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con le relative documentazioni;
2 - l'elenco analitico dei residui passivi con le indicazioni dei nominativi dei creditori, dell'oggetto del credito, dell'ammontare di esso, dei titoli di spesa per le quote rimaste insolute (spese fisse e titoli collettivi) e delle deliberazioni con le quali furono assunti gli impegni originari;
3 - l'elenco analitico dei residui attivi con le indicazioni dei nominativi dei debitori, dell'oggetto del loro debito, dell'ammontare di esso e degli eventuali provvedimenti o atti dai quali risulti l'accertato residuale debito;
4 - relazione dei revisori regionali.
Sulla necessità di tale documentazione, indispensabile per l'esame del consuntivo fu già ampiamente interessata codesta Amministrazione Regionale con nota 11 giugno 1958, n. 889.
Questa Commissione di Coordinamento fa, comunque, riserva di comunicare successivamente le proprie determinazioni in ordine alla natura del provvedimento formale di approvazione del conto."
b) lettera 9.3.1962 prot. n. 849: "Si prega la S.V. di compiacersi disporre che con la maggiore possibile sollecitudine, sia trasmessa la documentazione del conto consuntivo di cui all'oggetto, richiesta con la precedente nota n. 1615, del 28 giugno 1961.
A scioglimento della riserva formulata nell'ultima parte della predetta lettera si comunica che il conto stesso dovrà essere approvato mediante legge regionale, giusta costante avviso più volte espresso a codesta Amministrazione Regionale e confermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Dicasteri dell'Interno del Tesoro e delle Finanze."
Riesaminata attentamente la questione della natura e della forma del provvedimento consiliare di approvazione del rendiconto consuntivo della Regione, in relazione alle richieste di cui sopra, si fa presente quanto segue.
Non può essere messa in dubbio la natura amministrativa dell'atto di approvazione del rendiconto consuntivo; si tratta, infatti, di un atto di natura contabile amministrativa che è privo di qualsivoglia contenuto normativo e che dovrebbe, quindi, normalmente essere approvato con provvedimento amministrativo, soggetto al controllo previsto dall'articolo 46 dello Statuto speciale di questa Regione, e non già con provvedimento legislativo, soggetto al controllo previsto dall'articolo 31 dello Statuto medesimo.
D'altra parte, occorre considerare che il Consiglio Regionale della Valle di Aosta non ha soltanto attribuzioni e potestà normative, ma anche attribuzioni di carattere amministrativo per l'esercizio delle quali deve provvedere mediante normali atti dispositivi di carattere amministrativo.
In linea di principio e salvo particolari casi previsti dalla legge o suggeriti da speciali ed eccezionali circostanze, alla natura, normativa oppure amministrativa, dell'atto da adottare dal Consiglio Regionale dovrebbe logicamente e correttamente corrispondere l'apposita forma, legislativa oppure amministrativa, del provvedimento a dottato.
Il Consiglio Regionale, organo avente sia potestà normative che competenze amministrative, dovrebbe quindi normalmente adottare mediante provvedimenti legislativi (soggetti al controllo previsto dall'articolo 31 dello Statuto speciale regionale) gli atti di natura normativa e dovrebbe, invece, adottare mediante provvedimenti deliberativi (soggetti ai controllo previsto dall'articolo 46 del citato Statuto) gli atti di natura amministrativa.
Per quanto riguarda, in particolare, la forma dell'atto di approvazione del rendiconto consuntivo di questa Regione, va osservato che l'articolo 29 dello Statuto speciale regionale distingue chiaramente, con diverse e tecnicamente appropriate apposite denominazioni; "il bilancio" di previsione dal "rendiconto consuntivo", anche per ogni eventuale riferimento interpretativo del secondo comma del successivo articolo 30 dello Statuto stesso, che recita: "Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci".
Per quanto riguarda la procedura del controllo sul provvedimento di approvazione del rendiconto consuntivo nonché la natura e la estensione del controllo stesso, - questione di evidente rilevanza dal punto di vista istituzionale e di principio, - devesi osservare che le attribuzioni e le competenze della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta risultano delimitate dall'art. 46 dello Statuto speciale di questa Regione ove non si accenna minimamente a funzioni e competenze istituzionali di controllo di natura contabile o di verifica e riscontro contabili.
Analogamente dicasi, con riferimento all'articolo 31 del citato Statuto speciale, per quanto concerne la natura e l'estensione del controllo sull'atto di approvazione del rendiconto consuntivo eventualmente adottato, - come da richiesta di cui sopra -, mediante provvedimento legislativo, che costituirebbe provvedimento di legge solo dal lato formale, ma anche dal lato sostanziale; si tratterebbe, cioè, di un provvedimento legislativo formale analogo a quelli adottati dallo Stato e dalle Regioni Statuto speciale per la approvazione del bilancio di previsione.
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Premesso quanto sopra per quel che riguarda le questioni di principio e di diritto, che dovrebbero rimanere ferme ed impregiudicate, occorre ora considerare le ragioni di opportunità che possono consigliare, nell'attuale momento, di aderire alla richiesta di approvazione dei rendiconti consuntivi degli esercizi finanziari 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961 e 1961/1962 mediante provvedimenti di legge formale.
La Regione ha già aderito alle analoghe richieste di approvazione del bilancio di previsione mediante legge formale per vari motivi di ordine morale e politico, in relazione a quanto praticato dalle altre Regioni a Statuto speciale nonché per motivi di ordine pratico, in relazione all'avvenuta assunzione di mutui passivi a lunga scadenza approvata mediante legge regionale.
Analoghe considerazioni possono valere anche per quanto riguarda la approvazione dei rendiconti consuntivi sopracitati.
Devesi, inoltre, considerare la opportunità e la necessità, di ordine pratico, di addivenire il più sollecitamente possibile e senza remore burocratiche, alla definizione degli atti di approvazione delle risultanze dei conti consuntivi in questione per poter adottare i provvedimenti amministrativi di approvazione delle spese straordinarie da finanziare con l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti (Lire 536.500.000).
Tale avanzo risulta, infatti, applicato al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963, con destinazione al finanziamento delle spese che sono precisate al prospetto allegato E) del bilancio stesso; si tratta di spese straordinarie per opere ed iniziative da realizzare con ogni possibile urgenza nell'interesse dei servizi regionali e per l'attuazione del programma di opere pubbliche a suo tempo approvato dal Consiglio Regionale.
Aggiungasi che, in base alle risultanze dell'esercizio finanziario 1961/1962, sarà proposto al Consiglio, con provvedimento successivo, l'aumento dell'ammontare dello avanzo di amministrazione di cui sopra applicato al bilancio per il finanziamento di ulteriori spese straordinarie riguardanti lavori urgenti di pubblica utilità compresi in un programma che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
RELAZIONE
DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1958 - 30 GIUGNO 1959.
L'anno millenovecentosessantuno, addì sette del mese di gennaio, alle ore quindici e trenta, in Aosta, nel palazzo sede dell'Amministrazione Regionale, si sono riuniti i Signori Antonio MARTINET, Alfonso VALLINO e Dr. Cesare DUJANY, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, in esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio Regionale con deliberazione n.89 del 7 agosto 1959.
I REVISORI
vista la relazione dell'Assessore alle Finanze illustrante sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale dell'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta;
esaminati gli atti e documenti presentati a corredo del conto consuntivo del l'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959, redatto, per quanto si riferisce agli incassi e pagamenti, dalla Cassa di Risparmio di Torino Tesoreria dell'Ente e, per quanto si riferisce all'iscrizione dei residui attivi e passivi, dell'Assessorato alle Finanze dell'Amministrazione Regionale, e riscontratane la regolarità;
considerato che per la compilazione del conto consuntivo per l'esercizio 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 è stato seguito lo stesso sistema di classificazione a - dottato per il bilancio di previsione;
considerato, inoltre, che le riscossioni corrispondono all'ammontare degli ordini di incasso e che i pagamenti corrispondono all'ammontare dei mandati emessi;
considerato che i mandati di pagamento sono regolarmente documentati anche per quanto si riferisce alle spese economali e alle spese per pagamenti indiretti effettuati tramite l'Economo regionale;
constatato che, malgrado sia stato applicato l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti di Lire 342.371.451, l'esercizio chiude con un disavanzo di Lire 85.257.127 che si raccomanda di assorbire mediante economie da realizzarsi nei futuri bilanci.
PROPONGONO
l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 con le seguenti risultanze finali:
- Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio |
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1° luglio 1957 - 30 giugno 1958 |
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L. |
1.706.066.554 |
||
- Riscossioni effettuate nell'esercizio |
in conto competenze |
L. |
5.007.233.732 |
|
|
in conto residui |
L. |
1.412.463.991 |
L. |
6.419.697.742 |
|
|
|
|
|
L. |
8.125.764.297 |
- Pagamenti effettuati nell'esercizio |
in conto competenze |
L. |
5.176.050.720 |
|
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in conto residui |
L. |
1.711.631.833 |
L. |
6.887.682.553 |
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- Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 |
L. |
1.288.081.744 |
|||
- Ammontare dei residui attivi |
L. |
1.162.167.358 |
|||
|
|
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|
L. |
2.400.249.102 |
- Ammontare dei residui passivi |
L. |
2.485.506.229 |
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- Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1° luglio 1958 30 giugno 1959 |
L. |
85.257.127 |
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- Avanzo dell'esercizio 1° luglio 1957 - 30 giugno 1958 |
L. |
342.371.451 |
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|
L. |
257.114.324 |
- Avanzo applicato al bilancio dell'esercizio 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 |
L. |
342.371.451 |
|||
- Disavanzo dell'esercizio 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 |
L. |
85.257.127 |
I REVISORI
F.to Alfonso Vallino - Antonio Martinet Dr.Cesare Dujany.
(SEGUE disegno di legge)
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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge in esame.
Prendono parte alla discussione l'Assessore COLOMBO ed il Consigliere DUJANY, il quale dichiara l'astensione dal voto da parte dei Consiglieri del suo gruppo perché il proposto provvedimento ha forma di legge e non di deliberazione.
Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, invita il Consiglio a procedere all'esame e al l'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3, 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio, con tre separate votazioni, per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti: ventisette; votanti; ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Aillon, Berthod, Bordon, Dujany, Petigat e Vesan).
Articoli 6, 7, 8 e 9 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio, con quattro separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Aillon, Berthod, Dujany, Petigat e Vesan).
Il Presidente FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i nove articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi con separate votazioni per alzata di mano, - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: ventotto;
- Consiglieri votanti: ventidue (astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Aillon, Berthod, Bordon, Dujany, Petigat, Vesan);
- Voti favorevoli: ventidue.
Il Presidente FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale per la approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959:
Disegno di legge regionale n.23
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1958 - 30 GIUGNO 1959.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
SITUAZIONI: DI CASSA FINANZIARIA E PATRIMONIALE)
Il conto consuntivo della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:
SITUAZIONE DI CASSA |
||
- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1957/1958 |
L. |
1.706.066.554 |
- Riscossioni nell'esercizio 1958/1959 |
L. |
6.419.697.743 |
Totale delle riscossioni |
L. |
8.125.764.297 |
- Pagamenti nell'esercizio 1958/1959 |
L. |
6.887.682.553 |
- Fondo di cassa al 30 giugno 1959 |
L. |
1.238.081.744 |
SITUAZIONE FINANZIARIA |
||
- Fondo di cassa al 30 giugno 1959 |
L. |
1.238.081.744 |
- Residui attivi al 30 giugno 1959 |
L. |
1.162.167.358 |
Totale dell'attivo al 30.6.59 |
L. |
2.400.249.102 |
- Residui passivi al 30 giugno 1959 |
L. |
2.485.506.229 |
- Disavanzo di amministrazione al 30 giugno 1959 |
L. |
85.257.127 |
SITUAZIONE PATRIMONIALE |
||
- Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1958 |
L. |
1.396.933.840 |
- Variazioni attive nell'esercizio 1958/1959: |
||
in aumento dell'attivo |
L. |
199.217.363 |
in diminuzione del passivo |
L. |
803.064.915 |
Totale dell'attivo |
L. |
2.399.216.118 |
- Variazioni passive nell'esercizio 1958/1959: |
||
in diminuzione dell'attivo |
L. |
1.679.404.637 |
- Attivo netto patrimoniale di inventario al 30.6.1959 |
L. |
719.811.481 |
Art. 2
(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:
- per avanzo di amministrazione |
L. |
342.371.451 |
||
- per entrate di competenza |
L. |
5.629.459.745 |
||
= |
L. |
5.971.831.196 |
||
delle quali: |
||||
- riscosse per avanzo di amministrazione |
L. |
342.371.451 |
||
- riscosse per entrate di competenza |
L. |
5.007.233.752 |
||
= |
L. |
5.349.605.203 |
||
- rimaste da riscuotere |
= |
L. |
622.225.993 |
Art. 3
(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)
Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate in: |
= |
L. |
6.178.086.398 |
- delle quali pagate |
= |
L. |
5.176.050.720 |
- e rimaste da pagare |
= |
L. |
1.002.035.678 |
Art. 4
(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)
È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959: |
|||
- ENTRATE |
= |
L. |
5.971.831.196 |
- SPESE |
= |
L. |
6.178.086.398 |
- Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1958/1959 |
= |
L. |
206.255202 |
Art. 5
(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO)
I residui attivi accertati alla chiusura dello esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 sono riassunti e approvati in complessive L. 1.162.167.358 come segue: |
|||
- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio |
L. |
1.902.249.338 |
|
- Maggiori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1957/1958 e precedenti |
L. |
50.156.018 |
|
Totale |
L. |
1.952.405.356 |
|
- Residui attivi riscossi in conto esercizio 1957/1958 e precedenti |
L. |
1.412.463.991 |
|
- Residui attivi esercizio 1957/1958 e precedenti rimasti da riscuotere al 30/6/1959 |
L. |
539.941.365 |
|
- Residui attivi accertati in conto esercizio 1958/1959 (art. 2) |
L. |
622.225.993 |
|
Totale residui attivi al 30/6/1959 |
L. |
1.162.167.358 |
Art. 6
(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO)
I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958/1959 sono riassunti e approvati in complessive Lire 2.485.506.229 come segue: |
|||
- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1958/1959 |
L. |
3.265.944.441 |
|
- Residui passivi pagati in conto esercizio 1957/1958 e precedenti |
L. |
1.711.631.833 |
|
- Differenza |
L. |
1.554.312.608 |
|
- Residui passivi esercizio 1957/1958 e precedenti riconosciuti insussistenti |
L. |
70.842.057 |
|
- Residui passivi esercizio 1957/1958 e precedenti rimasti da pagare al 30/6/1959 |
L. |
1.483.470.551 |
|
- Residui passivi accertati in conto esercizio 1958/1959 (art.3) |
L. |
1.002.035.678 |
|
Totale residui passivi al 30 giugno 1959 |
L. |
2.485.506.229 |
Art. 7
È accertato ed approvato nell'ammontare di Lire 85.257.127 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958/1959 risultante come segue:
VARIAZIONI MIGLIORATIVE
- Miglioramento della gestione dei residui attivi (art.5) |
L. |
50.156.018 |
||
- Miglioramento della gestione dei residui passivi (art.6) |
L. |
70.842.057 |
L. |
120.998.075 |
VARIAZIONI PEGGIORATIVE |
||||
- Disavanzo della gestione di competenza (art.4) |
L. |
206.255.202 |
||
- Disavanzo alla chiusura dell'esercizio 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 |
L. |
85.257.127 |
Art. 8
(SITUAZIONE PATRIMONIALE)
La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1959 (art.1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali: |
||||
ATTIVO |
||||
- Beni immobili |
L. |
1.644.723.041 |
||
- Beni mobili |
L. |
188.843.051 |
||
- Crediti diversi |
L. |
3.032.658.502 |
L. |
4.866.224.594 |
PASSIVO |
||||
- Mutui passivi |
L. |
1.660.906.884 |
||
- Debiti diversi |
L. |
2.485.506.229 |
L. |
4.146.413.113 |
- Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1959 |
L. |
719.811.481 |
Art. 9
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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