Oggetto del Consiglio n. 175 del 20 dicembre 1962 - Verbale

OGGETTO N. 175/62 - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI UN ASSEGNO MENSILE COMMISURATO A LIRE 70 PER OGNI PUNTO DI COEFFICIENTE DI STIPENDIO O SALARIO.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla sottoriportata proposta di modifiche al disegno di legge approvato dal Consiglio nell'adunanza del 4.10.1962 (oggetto n. 135) e concernente la corresponsione al personale dell'Amministrazione Regionale di un assegno mensile commisurato a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio o salario, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri con allegato nuovo disegno di legge, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 dicembre 1962:

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Nell'adunanza del 4 ottobre 1962 il Consiglio approvava un disegno di legge regionale (n. 20) concernente la corresponsione al personale dipendente dall'Amministrazione Regionale di un assegno mensile, non pensionabile, commisurato a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio o salario, analogamente a quanto già stabilito dallo Stato, da altre Regioni a Statuto speciale e da numerose Amministrazioni provinciali e comunali.

In base a rilievi pervenuti dall'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e derivanti da rilievi espressi dal Ministero del Tesoro, il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 7/11/1962 prot. n. 3358, ha restituito non vistato il provvedimento legislativo di cui sopra con i seguenti rilievi:

"1°) l'imputazione dell'onere relativo al semestre 1° gennaio - 30 giugno 1962 al capitolo 126 del bilancio di previsione regionale per il corrente esercizio finanziario illegittima, in quanto tale capitolo concerne le spese per conguagli stipendi, indennità ed altri assegni già disciplinati da leggi esistenti e non a nuovi emolumenti.

2°) lo storno al citato capitolo 126 di Lire 33.000.000 dal " Fondo di riserva per le spese impreviste" è parimenti illegittimo non avendo l'onere tale natura.

Invero, gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali non perfezionati alla data di approvazione del bilancio di previsione sono, come noto, da fronteggiare con apposito fondo speciale da istituire nel preventivo stesso.

3°) la concessione dell'assegno mensile stabilito dal provvedimento in esame è da subordinare al riassorbimento, fino al corrispondente importo, di tutte le particolari indennità fruite dal personale regionale, atteso che l'analoga concessione per gli altri pubblici dipendenti ha avuto carattere perequativo".

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Pur non concordandosi, per le ragioni che sono già state esposte presso le competenti sedi, sui soprariportati tre rilievi, ma considerata l'opportunità di evitare ulteriori intralci burocratici ed eventuali impugnative, con conseguente notevole perdita di tempo a danno del personale regionale, si propone di ovviare alle difficoltà sorte per i primi due rilievi, di ordine formale e concernenti il finanziamento della spesa derivante dall'applicazione del provvedimento per il 1° semestre 1962, modificando l'articolo 4 del provvedimento legislativo di cui sopra mediante la istituzione di un nuovo apposito capitolo 126 bis di spesa nella parte spese straordinarie del bilancio preventivo per il corrente esercizio, con lo stanziamento di Lire 33.000.000, nonché mediante aumento di corrispondente somma alla previsione di entrata del capitolo 34 della parte "ENTRATA" del bilancio stesso (Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent).

L'aumento della previsione di entrata del Capitolo 34 è giustificato dal maggior provento di Lire 272.026.680 già accertato per il periodo dal 1° luglio 1962 al 10 dicembre 1962 sul capitolo di entrata in questione nei confronti del provento realizzato nel corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario (proventi realizzati: dal 1° luglio 1961 al 10 dicembre 1961: Lire 1.054.256.970; dal 1°/7/1962 al 10 dicembre 1962 Lire 1.326.283.650.

Per quanto concerne il soprariportato terzo rilievo concernente il prospettato riassorbimento, fino al corrispondente importo, di tutte le particolari indennità fruite dal personale regionale, è stato già fatto presente presso le competenti sedi che anche il personale di questa Amministrazione Regionale, come il personale delle altre Regioni a Statuto speciale, non fruisce di indennità, compensi o assegni casuali o personali analoghe a quelle assorbibili fruite da varie categorie di personale statale a' sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 1954 n. 533 e successive modificazioni.

Pertanto anche questo terzo rilievo non dovrebbe essere più sollevato in sede di esame del nuovo emanando provvedimento legislativo regionale tenuta presente, fra l'altro, la necessità di far cessare l'esistente grave sperequazione di trattamento economico fra il personale di questa Amministrazione Regionale e il personale delle altre Regioni a Statuto speciale e di altre Amministrazioni provinciali e comunali nell'attuale periodo di disagio economico dovuto all'avvenuto sensibile aumento del costo della vita.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale, a parziale modifica del precedente provvedimento legislativo già approvato nell'adunanza del 4 ottobre 1962, approvi il sottoriportato nuovo provvedimento legislativo:

(SEGUE disegno di legge regionale).

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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge in esame. Intervengono sull'argomento gli Assessori CHANTEL, COLOMBO e FOSSON ed il Consigliere DUJANY.

Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, il Presidente FILLIETROZ dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, con cinque separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del nuovo disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

- Voti favorevoli: ventisei.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato nuovo di segno di legge regionale, - a parziale modifica del disegno di legge regionale già approvato dal Consiglio nell'adunanza del 4 ottobre 1962 -, concernente la corresponsione al personale dell'Amministrazione Regionale di un assegno mensile commisurato a Lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio o salario:

Disegno di legge regionale n. 22

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N° ... : CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO MENSILE AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1962 al personale dell'Amministrazione Regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione e retribuito in base ai sottoriportati assegni annui principali previsti dalle vigenti tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione Regionale è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio o di salario, come da sottoriportata tabella, con un minimo di lire diecimila:

Grado gerarchico

regionale

Stipendi e salari

annui

Coefficienti

corrispondenti

2.700.000

900

2.239.000

746

2.010.000

670

1.500.000

500

1.206.000

402

975.000

325

813.000

271

687.000

229

606.000

202

10°

540.000

180

11°

471.000

157

12 a

540.000

180

12 b

519.000

173

12 c

477.000

159

12 d

453.000

151

12 e

426.000

142

Art. 2

L'assegno mensile di cui al precedente articolo 1 non è corrisposto:

a) al personale incaricato retribuito mediante compensi e indennità mensili d'incarico;

b) al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro;

c) al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di St. Vincent;

d) al personale addetto alla pulizia degli Uffici dell'Amministrazione Regionale e al personale, comunque assunto o incaricato, retribuito non in base agli assegni tabellari e alle norme del regolamento organico per il personale dell'Amministrazione Regionale.

Art. 3

L'assegno mensile dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o salario nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizioni disciplinari o di altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o salario ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio o salario.

Art. 3

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde Lire sessantasei milioni, per la corresponsione dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli 11 (per Lire 46.734.800), 20 (per Lire 422.320), 15 (per Lire 4.078.200), 38 (per Lire 169.680), 66 (per Lire 4.959.360), 68 (per Lire 133.560), 73 (per Lire 1.744.680), 74 (per Lire 126.840), 95 B (per Lire 2.442.720), 107 (per Lire 782.040), 108 A (per Lire 3.079.440), 226 (per Lire 1.326.360) della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, capitoli che presentano la necessaria disponibilità, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive Lire trentatre milioni, per la corresponsione dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1962 si provvederà mediante imputazione al nuovo capitolo 126 bis della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963, capitolo di spesa che viene istituito e finanziato con le seguenti variazioni agli stati di previsione della ENTRATA e della SPESA del bilancio stesso:

a) Parte prima - ENTRATA: aumento di Lire trentatre milioni allo stanziamento del capitolo 34 "Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St. Vincent";

b) Parte seconda - SPESA: istituzione del seguente nuovo capitolo 126 bis, con lo stanziamento di Lire trentatre milioni: "Spese per la corresponsione al personale, per la corresponsione al personale, per il primo semestre 1962, di assegno mensile, non pensionabile, pari a Lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio o salario".

Art. 5

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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