Oggetto del Consiglio n. 615 del 19 dicembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 615/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Integrazione alle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 37 e 22 marzo 1979, n. 13".
Con il disegno di legge in oggetto viene elevato da lire 3.250.000.000 a lire 4.950.000.000 l'importo dei mutui da autorizzare per l'anno 1978, precedentemente stabilito con legge regionale 20.6.1978, n. 37 e con legge regionale 22.3.1979, n. 13.
Date le condizioni praticate dalle banche non è più possibile mantenere il contributo del 4 percento costante del capitale concesso a mutuo come praticato per gli altri mutui concessi nel 1978 (leggi regionali 20.6.1978, n. 37 e 22.3.1979, n. 13).
Per la copertura del maggior onere a carico della Regione derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 86.000.000 è prevista la riduzione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) di cui al capitolo 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979.
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Disegno di legge regionale n. 137
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................ n ..... : Integrazione alle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 37 e 22 marzo 1979, n. 13.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1979, n. 37, che la Regione può autorizzare per l'anno 1978, per le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare è elevato da lire tremiliardiduecentocinquantamilioni a lire quattromiliardinovecentocinquantamilioni.
La conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire unmiliardosettecentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ottantacinquemilioni ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1979 e fino all'anno 1999 e graverà sul capitolo 2655 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Il maggior finanziamento di lire unmiliardosettecentomilioni di cui al precedente primo comma, sarà destinato:
a) per i comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Gignod, Pollein, Saint-Christophe e Sarre:
- L. 186.000.000 per l'acquisto di alloggi di primo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 10 gennaio 1969;
- L. 158.000.000 per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti;
b) per tutti i comuni della Regione esclusi quelli indicati alla precedente lettera a):
- L. 800.000.000 per la costruzione di nuovi alloggi;
- L. 556.000.000 per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.
Art. 2
Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30.11.1965, n. 24 è così modificato:
(omissis...), di contributi regionali per la durata di anni 20, nella misura costante del 5 percento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di Credito convenzionati con l'Amministrazione regionale.
Art. 3
Ai sensi della legge regionale l° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10.4.1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste dalla presente legge, sono valutate in annue lire 1.000.000 e graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 4
Alla copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 86.000.000, di cui 85.000.000 per effetto dell'art. 1 e 1.000.000 per effetto dell'art. 3, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (punto 1 dell'allegato F al bilancio medesimo).
All'onere di lire 86.000.000 per gli anni dal 1980 al 1999 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma agli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
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Cap. 2745 |
- Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) |
L. 86.000.000 |
Variazione in aumento
|
Cap. 2610 |
- Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) |
L. 1.000.000 |
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Cap. 2655 |
- Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 e 20 giugno 1978, n. 37) |
L. 85.000.000 |
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Totale |
L. 86.000.000 |
Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
Legge regionale
Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Vorrei informare il Consiglio che siamo d'accordo per l'interruzione dei lavori dopo questo punto e che domani mattina, se il Consiglio è d'accordo, la Giunta chiederà l'inversione dell'ordine del giorno e di discutere, a partire da domani mattina, i punti 21, 22, 23 nell'ordine, in quanto ci sembra che gli stessi siano determinanti anche per gli altri.
Oggi c'erano dei problemi di natura...chiamiamola così, "politica", ed era opportuno che il dibattito avvenisse normalmente, però ci sembra che il bilancio, la legge finanziaria legata al bilancio meritino un'inversione. Quindi, domani mattina chiederemo l'inversione.
Per quanto riguarda il disegno di legge n. 137, si tratta della necessaria operazione che consiste nel passare dagli allegati al bilancio effettivo, 86 milioni di lire, di maggiore spesa dovuta all'aumento del tasso di interesse relativo a questo tipo di capitolo di spesa. Naturalmente, come già detto in precedenza, la Giunta è d'accordo per accettare la proposta di emendamento, che è un emendamento tecnico proposto dalla Commissione Affari Generali e che è del seguente tenore:
Emendamento
In fine dell'art. 5 è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Dolchi (P.C.I.) - Prima di aprire la discussione faccio presente che, oltre all'emendamento che è già stato ricordato dal Presidente della Giunta e che è proposto dalla Commissione Affari Generali, ci sono alcuni errori di trascrizione che riguardano: l'articolo 1, alla seconda riga, dove al posto di 37 va letto "13" e, alla nona riga, dove al posto di 1999 va letto "1998"; così all'articolo 4, dove al posto di 1999 va letto "1998".
Dopo questi chiarimenti di carattere puramente tecnico, è aperta la discussione generale. C'è qualcuno che intende prendere la parola? Nessuno prende la parola. Allora io passerei all'esame della legge, articolo per articolo.
Articolo 1...con la correzione degli errori materiali che ho illustrato e che ho ricordato precedentemente. C'è qualcuno che chiede la parola? Lo metto in approvazione per alzata di mano. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
L'articolo 1 è approvato all'unanimità (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli 23).
Articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene? L'articolo 2 è approvato all'unanimità (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli 24).
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato, con la correzione del 1999 in "1998".
Articolo 5. C'è l'emendamento proposto dalla Commissione Affari Generali. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie.
Il Consiglio approva all'unanimità (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli 25).
L'articolo 5 nel suo complesso viene approvato con lo stesso risultato.
Articolo 6. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Il Consiglio è chiamato a votare, a scrutinio segreto, il complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 29
Maggioranza: 15
Favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Disegno di legge regionale n. 137
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................ n ..... : Integrazione alle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 37 e 22 marzo 1979, n. 13.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'importo dei mutui indicato al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1979, n. 13, che la Regione può autorizzare per l'anno 1978, per le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare è elevato da lire tremiliardiduecentocinquantamilioni a lire quattromiliardinovecentocinquantamilioni.
La conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire unmiliardosettecentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ottantacinquemilioni ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1979 e fino all'anno 1998 e graverà sul capitolo 2655 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Il maggior finanziamento di lire unmiliardosettecentomilioni di cui al precedente primo comma, sarà destinato:
a) per i comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Gignod, Pollein, Saint-Christophe e Sarre:
- L. 186.000.000 per l'acquisto di alloggi di primo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 10 gennaio 1969;
- L. 158.000.000 per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti;
b) per tutti i comuni della Regione esclusi quelli indicati alla precedente lettera a):
- L. 800.000.000 per la costruzione di nuovi alloggi;
- L. 556.000.000 per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.
Art. 2
Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30.11.1965, n. 24 è così modificato:
(omissis...), di contributi regionali per la durata di anni 20, nella misura costante del 5 percento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di Credito convenzionati con l'Amministrazione regionale.
Art. 3
Ai sensi della legge regionale l° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10.4.1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste dalla presente legge, sono valutate in annue lire 1.000.000 e graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 4
Alla copertura dei maggiori oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 86.000.000, di cui 85.000.000 per effetto dell'art. 1 e 1.000.000 per effetto dell'art. 3, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (punto 1 dell'allegato F al bilancio medesimo).
All'onere di lire 86.000.000 per gli anni dal 1980 al 1998 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma agli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
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Cap. 2745 |
- Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) |
L. 86.000.000 |
Variazione in aumento
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Cap. 2610 |
- Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) |
L. 1.000.000 |
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Cap. 2655 |
- Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 e 20 giugno 1978, n. 37) |
L. 85.000.000 |
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Totale |
L. 86.000.000 |
Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
Legge regionale
Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Colleghi Consiglieri, come abbiamo precedentemente concordato, si sospendono i lavori che verranno ripresi domani mattina alle ore 9,30.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 19,22.
