Oggetto del Consiglio n. 199 del 21 dicembre 1962 - Verbale

OGGETTO N. 199/62 - APPROVAZIONE DI BOZZA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DI BOZZA DELL'ANNESSO STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA".- DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, fa presente che nell'adunanza odierna il Consiglio ha approvato un provvedimento legislativo concernente la partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e l'autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa.

Fa, altresì, presente che si rende ora necessario che il Consiglio approvi, in via di massima, le sotto riportate bozze dell'atto costitutivo e dell'annesso Statuto della predetta costituenda Società per Azioni, bozze che sono state trasmesse in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 dicembre 1962.

Il Presidente FILLIETROZ chiede se qualche Consigliere intende fare osservazioni o chiedere chiarimenti in merito all'argomento in esame, già illustrato dall'Assessore Fosson in sede di discussione del precedente oggetto n. 198.

Segue breve discussione, alla quale prendono parte il Vice Presidente VUILLERMOZ, l'Assessore FOSSON e i Consiglieri TRÈVES e BORDON.

Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione, invita il Consiglio a votare per l'approvazione della bozza dell'atto costitutivo e per l'approvazione della bozza di Statuto.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON;

procedendo a due distinte votazioni, per alzata di mano, per l'approvazione della bozza di atto costitutivo e per l'approvazione della bozza di Statuto;

con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventisei; Consiglieri votanti: ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, PETIGAT);

DELIBERA

di approvare, in via di massima, ai fini di cui in premessa, le sotto riportate bozze dell'atto costitutivo e dell'annesso Statuto della costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", con delega alla Giunta regionale per l'approvazione delle eventuali necessarie modifiche e dei testi definitivi dell'atto costitutivo e dello Statuto medesimo, nonché per l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione necessario per la costituzione della predetta Società ad avvenuta entrata in vigore della emananda legge regionale concernente la partecipazione della Regione alla Società medesima, nonché ad avvenuto perfezionamento degli atti da adottarsi dalla Regione, dal Comune di Aosta e dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino per la costituzione della Società e per la gestione della Centrale del Latte di Aosta.

BOZZA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO ANNESSO STATUTO DELLA Soc.p.A. "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA"

L'anno ...

(Omissis)

Comparenti i quali mi chiedono fare constatare quanto segue:

Premesso: che la Regione Valle di Aosta ha fatto costruire in Aosta uno Stabilimento per il trattamento igienico del latte alimentare e un annesso caseificio per la lavorazione industriale del latte, dotandoli dei relativi impianti e macchinari, e che è proprietaria sia del terreno e sia dei beni immobili e mobili costituenti i detti Stabilimenti;

che il Comune di Aosta è titolare dell'autorizzazione Ministeriale concessa ai sensi dell'art. 2 della legge 16 giugno 1938, n. 851 per l'istituzione e la gestione in Aosta di una Centrale del Latte;

che tanto la Regione Valle d'Aosta quanto il Comune di Aosta hanno approvato di affidare la gestione della Centrale del Latte e dell'annesso caseificio a una Società per Azioni costituita paritariamente fra la Regione Valle d'Aosta, il Comune di Aosta, i Produttori di latte di Aosta e Enti e Consorzi che li rappresentino, i Rivenditori di latte di Aosta e Enti e Consorzi che li rappresentino, in ragione di un quarto del capitale sociale per ognuna delle sopra elencate Pubbliche Amministrazioni e Categorie di operatori economici;

che sia i Produttori latte di Aosta e sia i Rivenditori latte di Aosta non hanno tuttavia indicato le persone, gli Enti o Consorzi che dovranno partecipare alla Società e che si è pertanto dovuto procedere alla loro temporanea sostituzione con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, e ciò perché non può essere ulteriormente procrastinata l'entrata in funzione della Centrale del Latte;

1°) Fra la Regione Valle d'Aosta, il Comune di Aosta, l'istituto Bancario San Paolo di Torino viene costituita una Società per Azioni con la denominazione "Centrale del Latte di Aosta".

2°) La Società ha sede in Aosta in ...

3°) La Società ha per oggetto l'approvvigionamento, il trattamento igienico, il rifornimento e la distribuzione del latte destinato al consumo diretto della popolazione, ed in genere lo svolgimento delle attività industriali e commerciali connesse al latte e ai suoi derivati.

La Società potrà all'uopo addivenire a tutte le Operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini sociali, escluso l'esercizio della attività di credito.

4°) Il capitale sociale è fissato in lire venti milioni ripartito in quattro mila azioni di lire cinque mila nominali caduna, nominative, divise in quattro categorie, e cioè:

n. 1.000 - azioni di categoria A attribuite alla Regione Valle d'Aosta;

n. 1.000 - azioni di categoria B attribuite al Comune di Aosta;

n. 1.000 - azioni di categoria C attribuite ai Produttori latte e agli Enti che ne siano la espressione;

n. 1.000 - azioni di categoria D attribuite ai Rivenditori latte e agli Enti che ne siano l'espressione.

Tutte le azioni hanno parità di diritti senza distinzione di categorie.

Le mille azioni di categoria A pari a lire cinque milioni vengono sottoscritte dalla Regione Valle d'Aosta, le mille azioni di categoria B pari a lire cinque milioni vengono sottoscritte dal Comune di Aosta, le mille azioni di Categoria C pari a lire cinque milioni vengono sottoscritte dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino, le mille azioni di categoria D pari a lire cinque milioni vengono sotto scritte dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Durante i primi due esercizi della Centrale del Latte, e cioè entro il 31 dicembre 1964, le azioni della categoria C saranno cedute dall'Istituto San Paolo ai Produttori latte e agli Enti che ne siano la espressione che ne faranno richiesta, nella misura e nelle modalità che saranno di volta in volta approvate dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 10 dello Statuto.

Così pure entro tale data le azioni della categoria D saranno cedute dall'Istituto San Paolo ai Rivenditori latte e agli Enti che ne siano l'espressione che ne faranno richiesta, nella misura e nelle modalità che saranno di volta in volta approvate dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 10 dello Statuto.

Le azioni della Categoria C e della Categoria D che entro il 31 dicembre 1964 non fossero acquistate dai Produttori latte e dai Rivenditori latte o dagli Enti che ne siano espressione saranno cedute dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino in parti uguali alla Regione Valle d'Aosta e al Comune di Aosta i quali si impegnano fin d'ora a ritirarle.

Tutte le azioni saranno cedute dall'Istituto San Paolo al valore nominale di emissione sia ai produttori latte e ai Rivenditori latte e Enti che ne siano l'espressione e sia alla Regione Valle d'Aosta e al Comune di Aosta.

L'importo del capitale azionario non versato all'atto della sottoscrizione sarà corrisposto alla Società dai sottoscrittori a semplice richiesta del Presidente della Società fatta con lettera raccomandata.

Io notaio dò atto che i decimi del capitale costitutivo nella somma di lire sei milioni sono stati versati a norma di legge alla Filiale di Aosta della Banca d'Italia, come ne fa fede la ricevuta n. ...

5°) La Società per Azioni Centrale del latte di Aosta è regolata congiuntamente dal presente Atto Costitutivo e dallo Statuto che viene inserto nel presente Atto per farne parte sostanziale e integrante, previa lettura datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono, e dato atto che l'Atto costitutivo e lo Statuto sociale qui inserto corrispondono al testo approvato dal Consiglio della Valle con delibera ... dal Consiglio comunale di Aosta con delibera dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino con verbale ..., i quali tutti delibere e verbali vengono allegati alle lettere ... .

6°) La durata della Società è stabilita dalla legale costituzione di essa fino al 31 dicembre 1972.

7°) Il Primo Consiglio di Amministrazione della Società composto di otto membri oltre al Presidente, viene nominato nelle spese dei Sigg. ...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato nella persona del Signor ...

Tanto il Presidente quanto il primo Consiglio di Amministrazione sono nominati per la durata dei primi due esercizi della Società e così fino all'approvazione del conto consuntivo e del conto economico chiuso al 31 dicembre 1964.

Tanto il Presidente che i Consiglieri come sopra nominati presenziano al presente atto e dichiarano di accettare la carica.

8°) Il primo Collegio sindacale della Società viene nominato per la durata del primo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei tre Sindaci effettivi Signori: ...

e nelle persone dei due Sindaci supplenti Signori: ...

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale il Signor: ...

9°) Gli emolumenti spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio sindacale ed ai Sindaci effettivi, nonché l'importo delle medaglie di presenza per i partecipanti alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato saranno, fissati dalla prima Assemblea sociale.

10°) Tutti i comparenti delegano il Presidente della Società Signor: ...

ad apportare al presente atto e all'inserto Statuto le eventuali modificazioni che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione e di pubblicazione.

11°) Le spese del presente Atto e relative sono a carico della Società, precisandosi anche agli effetti delle tasse di registro, che il presente Atto è condizionato all'approvazione delle superiori Autorità per quanto riflette la partecipazione allo stesso della Regione Valle d'Aosta, del Comune di Aosta, dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Enti pubblici o di diritto pubblico.

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

"CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA"

Denominazione - Oggetto - Sede - Sede - Durata

Art. 1

È costituita con sede in Aosta una Società per Azioni denominata "Centrale del Latte di Aosta".

Art. 2

La Società ha per oggetto l'approvvigionamento, il trattamento igienico, il rifornimento e la distribuzione del latte destinato al consumo diretto della popolazione, ed in genere lo svolgimento delle attività industriali e commerciali connesse al latte ed ai suoi derivati.

La Società potrà all'uopo addivenire a tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini sociali, escluso l'esercizio dell'attività del credito.

Art. 3

Per quanto concerne l'attività della Centrale del Latte in ordine all'approvvigionamento, il trattamento igienico, al rifornimento e alla distribuzione del latte destinato al consumo diretto della popolazione, la Società si uniformerà alle disposizioni di legge vigenti per il latte alimentare.

Art. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 1972.

Essa potrà venire prorogata per deliberazione dell'Assemblea anteriore alla detta scadenza.

Capitale sociale - Azioni

Art. 5

Il capitale sociale viene determinato in lire venti milioni diviso in numero quattro mila azioni del valore nominale di lire cinque mila caduna.

Art. 6

Le azioni sono di quattro categorie, e più precisamente:

n. mille azioni di categoria A attribuite alla Regione Valle d'Aosta;

n. mille azioni di categoria B attribuite al Comune di Aosta;

n. mille azioni di categoria C attribuite ai Produttori latte ed a Enti che ne siano l'espressione;

n. mille azioni di categoria D attribuite ai Rivenditori latte e ad Enti che ne siano l'espressione.

Tutte le azioni costituenti il capitale sociale conferiscono ai loro titolari parità di diritti senza distinzione di categoria.

Art. 7

Le azioni sono nominative. I detentori delle stesse devono essere operatori economici della categoria cui si riferiscono le azioni possedute.

I titoli rappresentativi delle azioni devono portare la firma del Presidente della Società, o in sua sostituzione di due Consiglieri di Amministrazione e di un Sindaco.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione si osservano le norme dell'art. 2347 Cod. Civ.

Art. 8

Dovranno essere vincolate e depositate presso la Società e per tutta la sua durata, numero duecento azioni della categoria C. e n. duecento azioni della categoria D., per consentire la cessione delle medesime, indipendentemente da quanto disposto nell'atto costitutivo, al prezzo che sarà stabilito dal Collegio sindacale e a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione a norma del successivo art. 10, a quegli operatori economici appartenenti alle dette categorie che successivamente al 31 dicembre 1964 o comunque successivamente alla costituzione della Società, intendessero partecipare alla sottoscrizione azionaria della stessa.

I possessori delle azioni vincolate continueranno a goderne i frutti e a usufruire di tutti i diritti fino a che ne saranno intestatari.

Art. 9

Il possesso delle azioni comporta la accettazione dell'atto costitutivo della Società, dello Statuto sociale, e l'elezione di domicilio del Socio presso la sede della Società.

Art. 10

Le azioni sono esclusivamente trasferibili a cessionario che appartenga alla stessa categoria che ha consentito l'ingresso come Socio al cedente oppure all'Ente che sia l'espressione della categoria alla quale appartiene il cedente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di appurare la sussistenza di tale requisito e di autorizzare il trasferimento del titolo azionario.

A tale intento, il cedente dovrà comunicare per lettera raccomandata al Presidente della Società il nome del cessionario e la dimostrazione della sua appartenenza alla stessa categoria del cedente, nonché il quantitativo delle azioni che vengono cedute. La cessione diverrà operativa nei confronti della Società solo dopo che il suo Consiglio di Amministrazione avrà approvato la cessione e dopo che il Presidente della Società avrà riconosciuto con lettera, che dovrà pervenire al cedente e al cessionario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, che la cessione delle azioni è stata approvata.

Ogni intestatario di azioni della categoria C e della categoria D assume l'obbligo, per sé o suoi eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, che non appena venga in lui a mancare il requisito della appartenenza alla categoria cui le azioni si riferiscono dovrà segnalare tale circostanza alla Società e dovrà cedere le azioni a lui intestate ad altro appartenente alla stessa categoria o all'Ente espressione della categoria di Pertinenza delle azioni, o in difetto alla Regione Valle d'Aosta o al Comune di Aosta.

Art. 11

In caso di aumento del capitale sociale il diritto di opzione spetta ugualmente a tutti i possessori di azioni a norma dell'art. 2441 Cod. Civ.. Se il diritto di opzione non verrà esercitato dai vecchi azionisti della categoria C e della categoria D, lo stesso non potrà essere ceduto che ad appartenenti alla stessa categoria del cedente o all'Ente che è l'espressione della stessa categoria.

Nel caso in cui le nuove azioni di categoria C e di categoria D non fossero sottoscritte né da appartenenti alla stessa categoria né dallo Ente che ne è l'espressione, le medesime saranno assunte dalla Regione Valle d'Aosta e il Comune di Aosta. A tale effetto la Regione Valle d'Aosta e il Comune di Aosta, assumono l'obbligo di farne acquisto al prezzo che sarà fissato dal Collegio sindacale. Spetterà al Consiglio di Amministrazione della Società di stabilire le modalità del trasferimento delle azioni.

Assemblea

Art. 12

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e saranno tenute in Aosta nella sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ciascun anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per la approvazione dei conti consuntivi, ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le Assemblee straordinarie saranno convocate quando occorra sostenere oneri patrimoniali non compresi nel bilancio preventivo, negli altri casi previsti dalla legge, quante volte sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta sarà richiesto specificatamente dai soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

Art. 13

Per la regolarità della costituzione e per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali avranno diritto di intervenire i Soci che risultino regolarmente iscritti sul Libro Soci da almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea, si osservano le norme di cui agli artt. 2368 e 2362 del Cod. Civ..

Art. 14

Nelle Assemblee ogni azione darà diritto ad un voto. Ogni Socio può con delega scritta farsi rappresentare da un altro Socio, ma non è ammessa più di una delega.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o da un Presidente eletto dall'Assemblea tra i Soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà, ove occorra, due scrutatori ed il Segretario dell'Assemblea. Al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea spetta la constatazione della legale costituzione di essa e la firma del relativo verbale.

Segretario delle Assemblee straordinarie sarà il Notaio che ne redigerà il verbale.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono normalmente assunte per alzata o seduta, salvo quando da almeno un quarto dei presenti sia richiesta la votazione per appello nominale.

Le votazioni per le nomine a cariche sociali vengono effettuate per scheda segreta, a meno che l'Assemblea unanime deliberi di procedervi per acclamazione.

Presidente della Società

Art. 17

Il Presidente della Società è nominato dall'Assemblea che ne fissa pure gli emolumenti. Egli dura in carica un triennio.

Art. 18

Il Presidente ha la rappresentanza della Società in giudizio e nei confronti delle Autorità.

Consiglio di Amministrazione

Art. 19

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da otto Consiglieri.

I Consiglieri vengono nominati dall'Assemblea tra la rosa di candidati designati dalle singole categorie in ragione di due per ogni quarta parte del capitale sociale.

Art. 20

I Consiglieri durano in carica un triennio. Colui che viene nominato in surroga del Presidente o di un Consigliere scaduto anzi tempo resta in carica soltanto per il periodo di tempo in cui ci sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 21

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dovrà depositare nelle casse sociali, a titolo di cauzione, un quantitativo di azioni o di titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato per l'ammontare di un cinquantesimo del capitale sociale, ma non oltre un milione di lire al valore nominale.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione, non appena costituito, può eleggere fra i suoi membri un Consigliere delegato determinandone i poteri e le mansioni.

Il Consigliere delegato non può appartenere alla stessa categoria cui appartiene il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pure delegare ad alcuni dei suoi componenti particolari poteri e mansioni, avendo cura di ripartire equamente le cariche tra i Consiglieri delle quattro categorie.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Segretario del Consiglio, che potrà anche essere estraneo al Consiglio, e ne determinerà gli emolumenti.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione potrà addivenire alla nomina di un Comitato esecutivo, determinandone le mansioni ed i poteri, e del quale dovranno fare parte il Presidente, il Consigliere delegato e uno o più membri del Consiglio.

Le sedute del Comitato esecutivo dovranno essere presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Consigliere delegato e saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Di ogni seduta del Comitato esecutivo sarà redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dal Presidente.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri, funzioni ed attribuzioni relative all'Amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della Società, fatta solamente eccezione per quelle attribuzioni che per legge o per disposizione statutaria sono devolute all'Assemblea.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre, per la esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione degli affari sociali, nominare uno o più Direttori, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione potrà pure nominare procuratori e rilasciare procure per particolari atti sociali.

Art. 27

La firma e la rappresentanza sociale nei confronti dei terzi spetta separatamente al Presidente della Società e al Consigliere delegato.

Per quanto concerne la stipulazione di contratti e la assunzione di obbligazioni eccedenti singolarmente l'ammontare di lire un milione e per la assunzione di impegni cambiari occorrerà la firma abbinata del Presidente e del Consigliere delegato oppure, in mancanza di quest'ultimo, del Presidente e di un Consigliere indicato dal Consiglio.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione si raduna quante volte gli affari sociali ciò richiedono. Deve inoltre venire convocato ogni qualvolta ciò ritenga opportuno il Presidente della Società oppure quando ne venga fatto richiesta, con indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno, da almeno un quarto dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione dovrà avvenire con lettera raccomandata con indicati gli argomenti posti in discussione con preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Società ed in sua assenza dal Consigliere delegato o dal Consigliere più anziano.

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

Art. 30

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta degli interventi alla riunione.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle sedute del Consiglio può essere chiamato a partecipare con voto consultivo anche il Direttore.

Art. 31

Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuta una medaglia di presenza per ogni seduta di Consiglio o di Comitato alla quale ciascun Consigliere abbia partecipato.

L'ammontare della medaglia di presenza verrà determinato dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea determinerà pure annualmente l'importo degli emolumenti o dei compensi spettanti al Consigliere delegato e a quei membri del Consiglio ai quali siano stati deferiti particolari poteri e mansioni.

Collegio sindacale

Art. 32

L'Assemblea generale ordinaria elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti e nomina il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e durano in carica un triennio.

Ai Sindaci effettivi spetta l'emolumento che sarà annualmente fissato dall'Assemblea e spetta inoltre la medaglia di presenza riconosciuta ai membri del Consiglio di Amministrazione per ogni seduta del Consiglio e del Comitato alla quale abbiamo partecipato.

Bilancio

Art. 33

La Società Centrale del latte di Aosta dovrà essere gestita nell'interesse del servizio di prevalente interesse generale e non proporsi fini speculativi.

Pertanto essa dovrà redigere annualmente un bilancio preventivo, accompagnato da una relazione del Consiglio che illustri l'attività che la Società si propone di attuare nel successivo esercizio, le previsioni con criteri prudenziali dei prezzi del latte al consumo e del prezzo del latte da corrispondersi ai produttori, e sottoporlo entro il mese di ottobre di ciascun anno all'approvazione dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo, alla relazione del Consiglio, e a tutti i dati statistici che fossero richiesti, saranno trasmessi al Presidente della Regione Valle di Aosta e al Sindaco di Aosta i quali potranno fare conoscere le loro osservazioni entro trenta giorni.

Se da parte del Presidente della Regione Valle di Aosta o del Sindaco di Aosta non venisse approvato il bilancio preventivo, sarà subito convocata una nuova Assemblea, la quale delibererà definitivamente.

Art. 34

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno e per la prima volta al 31 dicembre 1963.

Al termine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione formerà, attenendosi alle prescrizioni di legge, specie in ordine agli ammortamenti, il conto consuntivo annuale e il conto profitti e perdite e li sottoporrà all'Assemblea dei Soci accompagnandoli con una relazione che illustri ogni dettaglio e che evidenzi e giustifichi ogni scostamento del bilancio preventivo.

Art. 35

L'utile netto, dedotte le percentuali di legge, che verrà distribuito ai Soci non potrà superare il 5% del capitale nominale versato. L'eventuale eccedenza, dopo la formazione di riserve speciali e di speciali accantonamenti consigliati dalla natura della Società e da deliberarsi dall'Assemblea, dovrà essere destinato alla riduzione del prezzo del latte al consumo e a premi dei produttori per il miglioramento della produzione.

Scioglimento

Art. 36

Dovendosi addivenire per qualsivoglia motivo allo scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione di essa nei modi di legge a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea dei Soci che ne determinerà i poteri e gli emolumenti.

Le eccedenze attive che risultassero dalla liquidazione dopo rimborsato il capitale, saranno destinate a scopi di utilità sociale nel settore lattiero-caseario, secondo quanto verrà all'uopo deliberato dall'Assemblea.

Art. 37

Per quanto altro non previsto e non regolato dal presente Statuto sociale viene fatto espresso richiamo alle disposizioni di legge.

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