Oggetto del Consiglio n. 200 del 21 dicembre 1962 - Verbale
OGGETTO N. 200/62 - APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE FRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, IL COMUNE DI AOSTA E LA COSTITUENDA SOCIETÀ PER AZIONI "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA". DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, fa presente che il Consiglio Regionale, nell'adunanza odierna (oggetto n. 199) ha approvato la bozza di atto costitutivo e la bozza di statuto della costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta"; invita quindi il Consiglio a continuare la discussione per l'esame e l'approvazione della bozza di convenzione da stipulare fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Aosta e la costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", come da proposta di convenzione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 dicembre 1962.
Il Presidente FILLIETROZ chiede se qualche Consigliere intende fare osservazioni o chiedere chiarimenti in merito all'argomento in discussione, già illustrato dall'Assessore Fosson in sede di discussione dell'oggetto n. 198.
L'Assessore FOSSON propone le seguenti modificazioni agli articoli 4 e 13 della bozza di Convenzione.
Art. 4: dopo le parole: "..... stanziare all'uopo annualmente le quote di ammortamento?...." stralciare la frase che segue sino alla parola del capoverso successivo: "I fondi ???" e sostituirla con la presente: " - 2% per gli stabili; - 8% per gli impianti; - 11% per i macchinari; - 20% per le attrezzature, gli automezzi e il gabinetto di analisi".
Art. 13: dopo le parole: "....la gestione della Centrale come tale....." aggiungere la seguente frase: "....per il latte destinato al consumo diretto da quanto riguarda eventuali attività sociali".
Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione, invita il Consiglio a votare per l'approvazione della bozza di convenzione modificata come da proposte fatte dall'Assessore Fosson, nonché per la delega alla Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON; procedendo a due distinte votazioni, per alzata di mano, per l'approvazione della bozza di convenzione e per la delega alla Giunta;
con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventisei; Consiglieri votanti: ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, PETIGAT);
DELIBERA
di approvare, in via di massima, ai fini di cui in premessa, la sotto riportata bozza di convenzione da stipulare fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Aosta e la costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", con delega alla Giunta per l'approvazione delle eventuali necessarie modifiche e del testo definitivo della convenzione medesima, nonché per l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione necessario per la stipulazione della convenzione ad avvenuta costituzione della predetta Società per azioni.
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BOZZA DELLA CONVENZIONE DA STIPULARE FRA LA REGIONE VALLE DI AOSTA, IL COMUNE DI AOSTA E LA SOCIETÀ PER AZIONI CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA.
L'anno ... (Omissis)
Sono comparsi i Signori: ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della Regione Valle di Aosta, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio della Valle in data ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco della Città di Aosta, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data ... e rispettivamente Presidente e Consigliere delegato della Società per azioni Centrale del Latte di Aosta, corrente in Aosta; capitale £ ..., a quanto infra autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Società in data ... i quali mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:
1) La Regione Valle d'Aosta, come sopra impersonata e legalmente rappresentata dal Presidente, quale proprietaria dei terreni e degli stabili situati in Aosta ... nonché dei macchinari installati in detti stabilimenti e costituenti il complesso Centrale del latte e annesso caseificio, il tutto come descritto nel testimoniale di stato firmato dalle parti e allegato al presente atto; la Città di Aosta, come sopra impersonata e legalmente rappresentata dal Sindaco, quale titolare dell'autorizzazione ministeriale concessa ai sensi dell'art. 2 della legge 16 giugno 1938, n. 851 dal Ministro della Sanità in data ... n. ... per l'impianto e l'esercizio in Aosta di una Centrale del Latte per le occorrenze della popolazione aostana; vista l'autorizzazione del Presidente della Valle quale organo prefettizio di che all'art.4 della legge stessa per l'impianto e l'esercizio di detta Centrale del Latte in Aosta rilasciata in data ... n. ...: visto il Decreto del Presidente del Presidente della Valle in data ... n. ... emanato ai sensi degli artt. 11 e 13 della legge 16 giugno 1938, mediante il quale viene fissato il perimetro della "Zona bianca" entro la quale la Centrale deve ritirare il latte occorentele dai produttori e il perimetro della zona entro la quale è vietata per la durata della presente convenzione l'introduzione e la vendita di latte che non sia di pertinenza della Centrale; in esecuzione della deliberazione del ... del Consiglio della Valle e della deliberazione del ... del Consiglio comunale di Aosta, che si allegano al presente atto;
concedono
alla Società per azioni "Centrale del Latte di Aosta", costituita con rogito ... avente sede in Aosta e capitale sociale di £ ... e che in persona dei suoi legali rappresentanti dichiara di accettare, di assumere la gestione della Centrale del Latte e annesso caseificio di proprietà della Regione Valle di Aosta.
2) La durata della presente Convenzione è fissata sino al 31 dicembre 1972.
3) Detta Centrale del Latte sarà gestita nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica e sarà soggetta, per quanto concerne la sua attività in ordine al trattamento igienico del latte destinato al consumo alimentare della popolazione aostana, alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme sanitarie vigenti per la vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto in Aosta.
4) La Società concessionaria si impegna:
a) ad acquistare e a mettere in funzione quanto occorra per il completamento dei servizi della Centrale, e in particolare ... (autocarri, attrezzatura del gabinetto d'analisi, ecc. ecc.);
b) ad assumere in servizio il Direttore ed il personale tutto occorrente per il regolare esercizio della Centrale;
c) a stipulare con i produttori della zona bianca il Regolamento relativo all'approvvigionamento del latte per la Centrale;
d) ad esercire e a distribuire regolarmente il latte, trattato ed imbottigliato, alle rivendite di latte della Città di Aosta entro il ... .
5) La Società concessionaria dovrà mantenere in perfetta efficienza gli stabili ed i macchinari concessi in esercizio, curarne la più scrupolosa manutenzione, effettuare i rinnovi e stanziare all'uopo annualmente le quote di ammortamento nelle misure seguenti:
- 2% per gli stabili;
- 8% per gli impianti;
- 11% per i macchinari;
- 20% per le attrezzature, gli automezzi e il gabinetto di analisi. I fondi di ammortamento non potranno essere reinvestiti se non con l'assenso della Regione Valle d'Aosta.
6) La Società non potrà effettuare modifiche e sostituzioni agli stabili e agli impianti concessi in esercizio se non previo assenso della Regione Valle d'Aosta.
7) La Società dovrà mantenere e integrare l'attrezzatura della Centrale del Latte con macchinari e dotazioni rispondenti ai più moderni ed efficienti criteri tecnici in materia. Di detto materiale e di tutti i beni mobili ed immobili che acquisterà, dovrà essere tenuto un inventario con i prezzi di acquisto e allo scadere della concessione la Regione potrà rilevarle a prezzo di stima e basarsi sui prezzi d'acquisto per materiale nuovo all'epoca della stima e tenuto il debito conto dello stato d'uso e degli ammortamenti effettuati delle singole attività a rilevarsi.
Tale valutazione, in difetto di accordo diretto tra le parti, sarà effettuata da esperti che saranno nominati con la procedura e con le modalità fissate dal T.U. della Legge sulla Municipalizzazione, del 15 ottobre 1925, o dalle leggi che dovessero sostituire tale T.U.
8) In caso di risoluzione anticipata della presente convenzione per decadenza, pronunciata dalle competenti Autorità, o per revoca della concessione, per fatto o colpa della Centrale, la Regione Valle d'Aosta potrà, a sua scelta, o assumere in proprio la gestione della Centrale stessa, o farla gestire dalla Città di Aosta, o stipulare una nuova convenzione con altro Ente idoneo ed attrezzato per il trattamento e il rifornimento del latte alla popolazione aostana.
Qualora, nel caso dì risoluzione anticipata della convenzione, oppure al termine di essa, la Regione o il Comune intendano assumere in proprio la gestione della Centrale, saranno applicate le disposizioni del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, che ha approvato il T.U. della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, o di eventuali leggi modificative o sostitutive di quelle del citato T.U.
9) Lo Statuto della Società per azioni "Centrale del latte di Aosta", di cui all'atto costitutivo della Società stessa, rogito ... viene allegato alla presente convenzione come parte integrante, e per tutta la durata della convenzione non potrà essere modificato se non con l'assenso della Regione Valle d'Aosta e della Città di Aosta.
10) La Società per azioni "Centrale del latte di Aosta" si impegna di osservare il Regolamento di esercizio della Centrale stessa, così come approvato dalle Autorità, e che viene allegato alla presente convenzione come parte integrante. Detto regolamento per tutta la durata della convenzione non potrà essere modificato se non con l'assenso della Regione Valle d'Aosta e della Città di Aosta.
11) Per quanto attiene alla vigilanza sanitaria ed al controllo di tutte le operazioni tecniche che si compiono nella Centrale del latte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 giugno 1938, n. 851, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Regolamento igienico sanitario per il latte alimentare della Città di Aosta, che viene allegato alla presente convenzione come parte integrante.
Parimenti le parti vanno riferimento all'art. 16 della legge stessa per quanto concerne i provvedimenti a carico della Società concessionaria in caso di trasgressione agli obblighi ad essa incombenti in dipendenza della datale concessione.
Saranno a carico della Centrale non soltanto le spese della vigilanza e del controllo igienico sanitario sulle operazioni che si svolgono in Centrale, ma anche inerenti alla vigilanza ed al controllo sulla produzione e sulla raccolta del latte.
12) Il prezzo di vendita del latte trattato dalla Centrale è fissato dal Comitato Provinciale prezzi o dagli altri Organi che dovessero essere proposti a tale funzione dalla legge. A mente dell'art. 8 della legge 16 giugno 1938, n. 851, dovrà essere sentito al riguardo il parere della Città di Aosta.
Su richiesta della Città di Aosta o della Centrale, il Comitato provinciale Prezzi o l'Organo all'uopo delegato ha facoltà di rivedere il prezzo di vendita del latte al consumatore, con riferimento ai vari fattori del costo e tenendo presente il prezzo di vendita delle altre Città italiane dotate di Centrale.
Nella determinazione del prezzo di vendita si dovrà tenere conto dei seguenti fattori in quanto giustificati in funzione dell'esercizio della Centrale prevista nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica:
a) costo del latte pagato ai produttori della zona bianca;
b) spese della raccolta e del trasporto e costi inerenti fino alla consegna del latte alla Centrale;
c) spese per il calo del latte nelle lavorazioni e del realizzo dei superi;
d) spese industriali, di mano d'opera, contributi, e spese amministrative e commerciali comprese quelle per la propaganda del consumo del latte;
e) spese di manutenzione degli impianti e dei materiali vari della Centrale;
f) spese di distribuzione del prodotto;
g) margine per la rivendita del latte;
h) spese della vigilanza igienico-sanitaria dalla stalla al consumo;
i) interessi passivi, escluso il capitale azionario;
l) importo degli ammortamenti per il rinnovo degli immobili, dei macchinari e di tutti i beni mobili inerenti alla Centrale;
m) importo dell'affitto e degli altri oneri della Società;
n) oneri fiscali gravanti sull'esercizio;
o) equo utile, tenuto conto che non potrà essere distribuito ai Soci un dividendo superiore al 5% annuo.
13) La Società concessionaria dovrà tenere una contabilità separata per quanto riguarda la gestione della Centrale come tale per il latte destinato al consumo diretto da quanto riguarda eventuali altre attività sociali.
14) La Società concessionaria sarà tenuta a fornire gratuitamente all'Amministrazione della Regione e all'Amministrazione comunale di Aosta tutte le notizie ed i dati di carattere statistico che le verranno richiesti anche in ordine al funzionamento e rendimento tecnico degli impianti della Centrale.
15) La Società concessionaria dovrà consentire l'accesso ai propri locali dei delegati dell'Amministrazione regionale e dell'Amministrazione comunale dì Aosta e l'ispezione dei propri registri e documenti contabili e tecnici.
16) La Società concessionaria dovrà provvedere a proprie spese all'assicurazione dei fabbricati ed impianti contro i danni dell'incendio ed all'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile presso una Società assicuratrice scelta d'intesa con la Regione e dovrà dare a questa in visione le relative polizze ed esibire, a richiesta, le quietanze del pagamento dei premi.
17) La Società concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Valle d'Aosta, per tutta la durata della Convenzione, il canone annuo di affitto degli Stabilimenti fissato in Lire ... pagabile a rate semestrali anticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.
18) E' inibito alla Società concessionaria, per tutta la durata della convenzione, di cedere o di affittare ad altri, tanto gli stabilimenti quanto la gestione della Centrale.
19) Le spese della presente convenzione e relative faranno carico alla Società concessionaria, dandosi atto ad ogni effetto che la presente convenzione, come da premessa, viene stipulata nel prevalente interesse pubblico.
20) La presente convenzione avrà validità dopo che sarà intervenuta l'approvazione delle Autorità competenti ed è soggetta all'omologazione del Ministro della Sanità, sentiti gli altri Ministeri competenti.
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