Oggetto del Consiglio n. 198 del 21 dicembre 1962 - Verbale
OGGETTO N. 198/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA ALLA COSTITUENDA "SOCIETÀ PER AZIONI" CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA" E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ STESSA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al sotto riportato disegno di legge regionale concernente la partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per azioni "Centrale del Latte di Aosta" e la autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, - con apposita relazione -, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 dicembre 1962:
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L'istituzione ed il funzionamento delle Centrali del latte trovano il loro fondamento nel prevalente interesse igienico-sanitario e tendono a soddisfare la necessità di fornire alle popolazioni latte ineccepibile sotto l'aspetto igienico e del valore alimentare.
La predetta necessità e quella di porre gli indispensabili presupposti economici e tecnici atti ad assicurare un efficiente funzionamento della Centrale del Latte di Aosta hanno consigliato l'Amministrazione regionale ad impostarne la gestione secondo le norme della legge 16 giugno 1938 n. 851, legge che regola appunto l'istituzione ed il funzionamento delle Centrali del Latte.
Questa impostazione, mentre da un lato consente alla Centrale di esplicare secondo legge i suoi prevalenti compiti igienici e tutela sufficientemente la sua gestione dal punto di vista economico, dall'altro lato permette e, anzi, promuove la importante, auspicata e giustificata esigenza della partecipazione delle categorie interessate (produttori e rivenditori di latte) alla gestione della Centrale.
Quest'ultima considerazione assume particolare valore per l'Amministrazione regionale in quanto, nel farsi promotrice dell'iniziativa, ha sempre avuto di mira e tenuto ben presente la necessità di aiutare le categorie economiche interessate, particolarmente quella dei produttori, oltre a quelle necessità già citate riguardanti il problema della fornitura di latte alimentare sano e genuino ai consumatori.
La partecipazione al capitale sociale e alla gestione della Centrale fu prevista, per evidenti ragioni, su un piano paritario e cioè: 25% ai produttori, 25% ai rivenditori di latte, 25% all'Amministrazione regionale e 25% al Comune di Aosta.
Questa forma, a parte ogni altra considerazione, ha l'evidente pregio di stabilire uno stato di equilibrio sia nell'ambito dei rapporti fra le due categorie economiche interessate sia nel rapporto fra Enti pubblici e le categorie stesse.
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Con questi intendimenti l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, in adempimento anche dei suoi compiti di assistenza verso i produttori, si è fatto iniziatore ed ha posto in atto ogni mezzo necessario per la costituzione dei Consorzi volontari di categoria (produttori e rivenditori) in vista della loro successiva partecipazione alla gestione della Centrale del latte, così come previsto dalla legge 16 giugno 1938 n. 851.
Nel fare questo è stata tenuta presente la necessità di armonizzare, fin dall'inizio, gli Statuti dei Consorzi con quelle che sarebbero state le norme regolanti il funzionamento della Centrale del Latte, in modo da evitare discordanze fin dall'inizio.
Fu predisposto uno Statuto per la costituzione del Consorzio volontario tra Produttori di latte. Furono indette 9 riunioni con l'intervento di tutti gli Enti e le persone interessate al problema. Furono indette, inoltre, Assemblee dei produttori di latte e dei rivenditori, sia separatamente che congiuntamente.
Furono sentite ripetutamente le rappresentanze qualificate delle Assemblee dei produttori e dei rivenditori di latte, sia separatamente che congiuntamente. Fu esaminato con le categorie interessate lo Statuto, modificato, adattato e rimaneggiato. Fu investito del problema lo stesso Presidente della Giunta regionale, il quale intervenne di persona in numerose riunioni.
Il tutto mentre l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e della Foreste provvedeva ad ultimare la costruzione e l'attrezzatura della Centrale del Latte e ad espletare le formalità necessarie per ottenere il prescritto "nulla osta" dal Ministero della Sanità per l'apertura della Centrale del Latte.
Purtroppo tali trattative, iniziatesi sin dal gennaio 1960, non approdarono ad alcun risultato positivo in quanto emersero vari punti di disaccordo fra produttori e rivenditori, apparve confusa e disordinata la visione che le categorie economiche avevano sul futuro funzionamento della Centrale del Latte e i problemi erano visti sotto un aspetto parziale e non unitario.
In proposito, è opportuno tenere presente la sentenza della Corte Costituzionale (n. 11 del 15 marzo 1960) dalla quale risulta, fra l'altro, che, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo dello Stato, è venuto a mancare il presupposto per la applicabilità delle norme contenute nei commi 1°, 2°, 3° dell'art. 5 e dell'art. 6 della citata legge n. 851; il che significa che i Consorzi volontari di categoria di cui è fatto cenno, funzionanti con rappresentanza pubblicitaria e di tutti i produttori, non esistono più.
Per contro si ricava, sempre dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, la piena legittimità ad istituire e a gestire le Centrali del Latte, da parte di Enti pubblici e, in primo luogo, da parte dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.
Per superare il punto morto, cui si è fatto cenno, vi erano due possibilità: la prima consisteva nell'applicazione del penultimo comma dell'art. 5 della legge n. 851, che prevede la gestione della Centrale da parte del Comune nel caso di mancata costituzione dei Consorzi o di mancato accordo sulla convenzione; la seconda possibilità consisteva nella gestione della Centrale da parte di una Società costituita dai due Enti pubblici (Regione e Comune) e da un Istituto Bancario (Istituto San Paolo di Torino) quest'ultimo con partecipazione a carattere temporaneo ed unicamente nell'intento di giungere alla sollecita entrata in funzione della Centrale nonché di consentire ai produttori e rivenditori di latte, che lo desiderino, di subentrare all'Istituto stesso mediante rilevazione della relativa quota di capitale azionario entro un determinato periodo di tempo.
Dopo approfondito esame delle due possibilità, ci si è orientati verso la seconda soluzione principalmente perché si è ritenuta di valore determinante la preoccupazione di adottare una soluzione che desse la possibilità alle due predette categorie economiche interessate di partecipare, entro un ragionevole e largo periodo di tempo, alla gestione della Centrale del Latte.
Questa soluzione rispetta, fra l'altro, il principio affermato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, in quanto consente a tutti i produttori, siano essi singoli od associati, indipendentemente dalla rappresentatività o meno di eventuali Consorzi volontari di partecipare direttamente o a mezzo di Enti che li rappresentino alla effettiva gestione della Centrale del Latte.
Con questi intendimenti l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste ha predisposto le allegate bozze dell'atto costitutivo e del relativo statuto della costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta".
In tale atto si prevede che le azioni della costituenda Società siano sottoscritte per il 25% dall'Amministrazione regionale, per il 25% dal Comune di Aosta e per il 50% da un Istituto Bancario in via temporanea e ai fini di cui sopra; infatti, quest'ultimo sottoscriverebbe l'impegno di cedere tutta o parte della propria quota di capitale azionario, entro un periodo di anni due, ai produttori e rivenditori che, in possesso dei necessari requisiti, ne facciano richiesta. Trascorso il termine di due anni la quota non sottoscritta dai produttori e dai rivenditori sarà rilevata, in parti uguali, dai due Enti pubblici locali promotori (Regione e Comune di Aosta).
Ad avvenuta costituzione della Società, dovrà essere stipulata una Convenzione fra l'Amministrazione regionale, il Comune di Aosta e la Società stessa per la cessione in uso del fabbricato e delle attrezzature della Centrale del Latte, nonché per la gestione della Centrale stessa. Tale Convenzione è già stata predisposta e viene allegata in copia.
La proposta soluzione del problema, mentre permette di perfezionare sollecitamente le formalità e gli atti necessari per la costituzione della Società di gestione,- presupposto per la sollecita entrata in funzione della Centrale del Latte-, lascia ampia possibilità ai produttori e ai rivenditori di partecipare alla gestione della Centrale stessa, come sempre è stato auspicato dall'Amministrazione regionale.
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Si propone che il Consiglio regionale adotti i seguenti provvedimenti:
1°) approvi l'allegato disegno di legge regionale concernente la partecipazione della Regione alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta";
2°) approvi, in via di massima, le sotto riportate bozze di atto costitutivo e di Statuto per la costituenda predetta Società per Azioni, nonché la sotto riportata bozza di Convenzione, con delega alla Giunta regionale per l'approvazione delle eventuali necessarie modifiche e dei testi definitivi dell'atto costitutivo e dello Statuto medesimo, nonché della Convenzione di cui si tratta;
3°) deleghi, altresì, alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione necessario per la costituzione della predetta Società ad avvenuta entrata in vigore della emananda legge regionale concernente la partecipazione della Regione alla Società medesima, nonché ad avvenuto perfezionamento degli atti da adottarsi dalla Regione, dal Comune di Aosta e dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino per la costituzione della Società e per la gestione della Centrale del Latte di Aosta.
(Seguono bozze di: disegno di legge regionale - atto costitutivo della Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" - Statuto della costituenda Società - Convenzione da stipulare tra la Regione, il Comune di Aosta e la Società predetta per la gestione della Centrale del Latte).
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Alla relazione dell'Assessore FOSSON segue discussione alla quale prendono parte, oltre all'Assessore FOSSON, i Consiglieri BORDON, MACHET, gli Assessori NICCO e CHANTEL, i Consiglieri LUCAT, DUJANY, TRÈVES, PALMAS, GUGLIELMINETTI, VUILLERMOZ e il Presidente FILLIETROZ.
Il Consigliere DUJANY dichiara che i Consiglieri del suo gruppo si asterranno dalla votazione, ritenendo che i provvedimenti in esame non aiutino sufficientemente gli agricoltori e non tutelino sufficientemente i consumatori.
Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende formulare altre osservazioni di carattere generale sul problema in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge di cui si tratta.
Si dà atto che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono approvati, senza discussione, con cinque separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: 26; Consiglieri votanti: 21; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY e PETIGAT; voti favorevoli: 21).
Il Presidente, FILLIETROZ,- dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con separate cinque votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la approvazione del sotto riportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: ventisei;
- Consiglieri votanti: ventuno (astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, PETIGAT);
- Voti favorevoli: ventuno.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente la partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e la autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa:
Disegno di legge regionale n. 27
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE.................N........: PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE DI AOSTA ALLA COSTITUENDA SOCIETÀ PER AZIONI "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA" E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA. SOCIETÀ STESSA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", con sede in Aosta.
La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi atto costitutivo e Statuto sociale approvati preventivamente dai competenti organi della Regione, del Comune di Aosta e dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino che partecipano alla costituzione della Società stessa.
Art. 2
È autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di capitale azionario della Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta", con sede in Aosta, per un ammontare massimo di spesa di Lire cinque milioni.
Art. 3
Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1962 - 30 giugno 1963:
a) lo stanziamento del capitolo 53 ("Spese per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici e spese e contributi per il funzionamento della Centrale del Latte di Aosta") è ridotto da Lire venticinque milioni a Lire venti milioni;
b) è istituito il seguente capitolo 203 bis: "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta",- con lo stanziamento di Lire cinque milioni.
Art. 4
La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'articolo 2, prevista in complessive Lire cinque milioni, graverà sull'apposito nuovo capitolo 203 bis, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1962 - 30 giugno 1963.
La spesa di cui al precedente comma sarà approvata, impegnata e liquidata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficia le della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficia le della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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