Oggetto del Consiglio n. 613 del 19 dicembre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 613/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 68, concernente applicazione del D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567, al personale scolastico della Valle d'Aosta".

Con la legge regionale 19.12.1978, n. 68 la disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario del personale scolastico, introdotta dal D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567, è stata estesa al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole della Regione, in applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861, che assimila lo stato giuridico e il trattamento economico del personale medesimo a quello del corrispondente personale dello Stato.

È necessario integrare la legge regionale suddetta in modo da rendere immediatamente operanti nei confronti del personale regionale le future modifiche alle modalità ed ai criteri indicati dal D.P.R. n. 567/1978 - estensione peraltro doverosa ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. n. 861/1975 - senza bisogno di ulteriori provvedimenti normativi regionali.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge il quale, oltre al testo del comma aggiuntivo all'art. 2 della legge regionale n. 68/1978, riportato nell'art. 1, reca (art. 2) la nuova determinazione dei limiti di spesa autorizzati per il corrente anno, in conseguenza delle modifiche all'art. 4 del D.P.R. n. 567/1978, apportate con l'art. 23 del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163, confermato con legge 13 agosto 1979, n. 374.

La rideterminazione dei limiti di spesa non comporta variazioni alle previsioni del bilancio regionale per il corrente esercizio, salva la riduzione (art. 3) per L. 1.000.000 dello stanziamento del cap. 6130 (compensi scuole elementari), per impinguare di un importo corrispondente il cap. 6460 (compensi istituti e scuole di istruzione professionale).

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Disegno di legge regionale n. 133

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........................ n. .... : "INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1978, N. 68, CONCERNENTE APPLICAZIONE DEL D.P.R. 14 SETTEMBRE 1978, N. 567, AL PERSONALE SCOLASTICO DELLA VALLE D'AOSTA".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 68, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Qualsiasi modifica, apportata con provvedimenti legislativi statali alle modalità ed ai criteri sopra richiamati, si estende al personale ispettivo, direttivo e docente in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative della Regione. Le eventuali modifiche ai limiti di spesa conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione della Regione saranno apportate con legge di variazione al bilancio".

Art. 2

I limiti di spesa per la retribuzione del lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della Regione, che può essere autorizzato dal Sovraintendente agli studi nell'anno 1979, sono modificati come segue:

Cap. 6038

(scuole materne)

L. 770.000

Cap. 6130

(scuole elementari)

L. 6.500.000

Cap. 6240

(scuole secondarie di I° grado)

L. 8.350.000

Cap. 6350

(scuole secondarie di II° grado)

L. 4.900.000

Cap. 6460

(istituti e scuole di istruzione professionale)

L. 3.200.000

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 6130

- compensi per lavoro straordinario scuole elementari

L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 6460

- compensi per lavoro straordinario istituti e scuole d'istruzione professionale

L. 1.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - L'Assessore Viglino intende illustrare il provvedimento? La parola all'Assessore alla Pubblica Istruzione.

M. Ida Viglino (U.V.) - Si tratta di un adeguamento di certe modifiche, di integrazioni che sono state apportare a leggi nazionali. Questo comporta uno spostamento da un capitolo all'altro. In base ai calcoli effettuati sulle nuove indicazioni, abbiamo fatto una variazione in diminuzione del capitolo 6130 e in aumento al 6460.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. C'è qualcuno che prende la parola?

Allora faccio presente al Consiglio che in proposito hanno espresso parere favorevole: la Commissione Pubblica Istruzione, in data 6 dicembre, e la Commissione Affari Generali, in data 10 dicembre; quest'ultima ha però proposto di aggiungere un comma all'articolo 3, che è del seguente tenore:

Emendamento

In fine dell'art. 3 è aggiunto il seguente nuovo comma:

"Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

C'è l'accordo dell'Assessore sulla proposta della Commissione Affari Generali. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora si passa all'esame della legge, articolo per articolo. I colleghi Consiglieri sono pregati, se è possibile, di rimanere in aula.

Articolo 1. Nessuno chiede la parola? Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?

Esito della votazione concernente l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Metto in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione Affari Generali. Stesso risultato. Metto in approvazione l'articolo 3: stesso risultato.

Articolo 4. Stesso risultato.

Si passa alla votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 29

Maggioranza: 15

Favorevoli: 27

Contrari: 2

Il Consiglio approva.

Disegno di legge regionale n. 133

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........................ n. .... : "INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1978, N. 68, CONCERNENTE APPLICAZIONE DEL D.P.R. 14 SETTEMBRE 1978, N. 567, AL PERSONALE SCOLASTICO DELLA VALLE D'AOSTA".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 68, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Qualsiasi modifica, apportata con provvedimenti legislativi statali alle modalità ed ai criteri sopra richiamati, si estende al personale ispettivo, direttivo e docente in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative della Regione. Le eventuali modifiche ai limiti di spesa conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione della Regione saranno apportate con legge di variazione al bilancio".

Art. 2

I limiti di spesa per la retribuzione del lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della Regione, che può essere autorizzato dal Sovraintendente agli studi nell'anno 1979, sono modificati come segue:

Cap. 6038

(scuole materne)

L. 770.000

Cap. 6130

(scuole elementari)

L. 6.500.000

Cap. 6240

(scuole secondarie di I° grado)

L. 8.350.000

Cap. 6350

(scuole secondarie di II° grado)

L. 4.900.000

Cap. 6460

(istituti e scuole di istruzione professionale)

L. 3.200.000

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 6130

- compensi per lavoro straordinario scuole elementari

L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 6460

- compensi per lavoro straordinario istituti e scuole d'istruzione professionale

L. 1.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Si passa alla trattazione del punto n. 13 dell'ordine del giorno.