Oggetto del Consiglio n. 80 del 27 maggio 1963 - Verbale

OGGETTO N. 80/63 - MODIFICA E COMPLETAMENTO DELLE VIGENTI NORME REGIONALI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI TETTI IN ARDESIA E DI BALCONI IN LEGNO LAVORATO.

L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazione e completamento delle vigenti norme regionali concernenti la concessione di contributi per la costruzione di tetti in ardesia e di balconi in legno lavorato, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

Con provvedimento n. 150, in data 29.12.1949, il Consiglio regionale approvava le norme seguenti per la concessione di sussidi ai costruttori di tetti in ardesia e di balconi in legno lavorato in base alle seguenti apposite norme regolamentari e nelle seguenti misure fissate con lo stesso atto deliberativo:

1) L'Amministrazione Regionale può accordare il sussidio a tutti coloro che, a partire dal 1° gennaio 1950, costruiranno o ricostruiranno interamente a nuovo dei tetti con ardesie novelle nella misura di Lire 500 al mq. per le case rurali e di Lire 350 per le altre. Il calcolo dei mq. è fatto sul tetto a lavoro ultimato.

2) Il sussidio è aumentato di L. 2 al mq. per ogni Km. di distanza dalla casa al deposito delle ardesie e di L. 50 il mq. per ogni Km. di mulo dalla strada o dal deposito alla casa.

3) L'Amministrazione Regionale può accordare un sussidio a tutti coloro che costruiranno o ricostruiranno dei balconi in legno compreso il pavimento nella misura di Lire 2.000 al ml.

4) Il disegno di questi balconi deve essere approvato dalla Soprintendenza alle Belle Arti della Valle d'Aosta.

5) Gli alberghi, le case rurali e gli alpeggi costruiti o ricostruiti usufruenti del sussidio dello Stato o della Regione non beneficeranno del sussidio sopraindicato. Il sussidio ò negato anche ai grandi alberghi, ai grandi alpeggi e alle grandi case costruite per delle grandi Società industriali, o per grandi Società di costruzione analoghe. Le esclusioni sopradette non sono applicabili per i sinistrati di guerra.

6) I sussidi sono negati a coloro che non avranno seguito i consigli delle Commissioni edilizie nell'esecuzione delle loro costruzioni.

7) La misura del sussidio è deliberata dalla Giunta in maniera definitiva. L'interessato deve dimostrare la provenienza delle ardesie utilizzate.

8) La domanda per ottenere questo sussidio deve essere presentata prima che inizino i lavori, con un progetto o uno schizzo della casa in costruzione se si tratta di una casa nuova.

9) Il Consiglio della Valle stanzia a questo effetto nel bilancio la somma di L. 10.000.000. Le domande devono essere indirizzate alla Soprintendenza alle Belle Arti - AOSTA.

N.B. - L'Amministrazione regionale può inoltre accordare un sussidio di Lire 1.200 al ml. in favore di chi costruisce apposite balaustre (ringhiere) di legno per i propri balconi.

---

Si ritiene necessario di apportare modificazioni alle misure dei sussidi sopra in relazione al notevole aumento verificatosi nei prezzi dei materiali da impiegarsi per le costruzioni delle opere di cui si tratta.

Le modificazioni proposte sono le seguenti:

- sussidi per la costruzione e ricostruzione tetti con ardesie novelle: da lire 500 a Lire 750 per le case rurali e da Lire 350 a Lire 500 per le altre;

- sussidi per trasporto a distanza, dalla casa al deposito, delle ardesie: da Lire 20 a L. 30 il mq. per ogni Km.;

- sussidi per trasporto a distanza con mulo dalla strada o dal deposito alla casa; da L. 50 a L. 100 al mq. per ogni Km.;

- sussidi per la costruzione o la ricostruzione di balconi in legno, compreso il pavimento: da Lire 2.000 a Lire 2.500 il ml.;

- sussidi per la costruzione di balaustre (ringhiere) in legno per balconi: da Lire 1.200 a Lire 1.500 il ml.

Si propone, infine, che i sussidi siano concessi ai privati e agli Enti, Istituzioni, Cooperative e Consorzi.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale, richiamato il proprio precedente provvedimento n. 150, in data 29.12.1949, ed a parziale modifica e completamento del provvedimento medesimo

Deliberi

di stabilire che, per le domande di sussidio prevenute dopo il primo giugno 1963, la concessione dei sussidi per la costruzione dei tetti in ardesia e di balconi in legno lavorato, sia approvata in base alle seguenti norme e misure:

1) l'Amministrazione Regionale può concedere sussidi ad Enti, a Istituzioni, a Cooperative, a Consorzi e a privati, che costruiranno o ricostruiranno interamente a nuovo dei tetti con ardesie novelle, nella misura di Lire 750 al mq. per le case rurali e di Lire 500 per le altre. Il calcolo dei mq. è fatto sul tetto, a lavoro ultimato.

2) I sussidi di cui al precedente punto 1) sono aumentati di Lire 3 il mq. per ogni Km. di distanza dalla casa al deposito delle ardesie e di Lire 100 il mq. per ogni Km. di trasporto con mulo dalla strada o da deposito alla casa.

3) L'Amministrazione Regionale può accordare sussidi ad Enti, Istituzioni, a Cooperative, a Consorzi e a privati che costruiranno o ricostruiranno dei balconi in legno, compreso il pavimento, nella misura di Lire 2.500 il ml.

Il disegno di questi balconi deve essere approvato dalla Sopraintendenza Regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

4) L'Amministrazione Regionale può inoltre concedere sussidi in misura di Lire 1.500 il ml. a favore di Enti, Istituzioni, Cooperative, Consorzi e privati che costruiscano apposite balaustre (ringhiere) in legno per i propri balconi.

5) Per gli alberghi, le case rurali e gli alpeggi costruiti o ricostruiti, per i quali già siano concessi sussidi da parte dello Stato o della Regione, non possono essere concessi i sussidi di cui sopra; i sussidi stessi non possono, inoltre, essere concessi per i grandi alberghi, per i grandi alpeggi e per le grandi case costruite per grandi Società Industriali o immobiliari.

6) I sussidi sono negati ai richiedenti che non abbiano seguito le prescrizioni o i suggerimenti delle Commissioni Edilizie nell'esecuzione delle costruzioni.

7) La misura dei sussidi è stabilita dalla Giunta Regionale in via definitiva. I richiedenti devono dimostrare la provenienza delle ardesie utilizzate.

8) Le domande per ottenere i sussidi di cui ai precedenti capoversi devono essere presentate, prima dell'inizio dei lavori, corredate da progetto o disegno della costruzione se si tratta di nuovo fabbricato.

Le domande di sussidio devono essere indirizzate alla Soprintendenza Regionale delle Antichità e Belle Arti.

---

Segue discussione sull'argomento alla quale prendono parte gli Assessori SAVIOZ, RICCO e FOSSON ed i Consiglieri GUGLIELMINETTI, BERTHOD , DUJANY, LUCAT e DAYNE'.

Su rilievo fatto dall'Assessore RICCO, l'Assessore SAVIOZ propone, in accoglimento della richiesta fatta dallo stesso, che al n. 8 della parte dispositiva sia inscritta la parola "possibilmente" fra le parole: ".... devono essere presentate" e le parole "prima dell'inizio dei lavori". Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere considerato nessun altro Consigliere intende intervenire nella discussione, pone ai voti, per alzata di mano l'approvazione della proposta fatta alla Giunta, completata come da emendamento proposto all'Assessore SAVIOZ.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore al Turismo, SAVIOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;

richiamato il proprio provvedimento deliberativo n. 150 in data 29.12.1949, ed a parziale modifica e completamento del provvedimento medesimo;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri BERTHOD, DUJANY, LUCAT, PETIGAT e VESAN; votanti e favorevoli: diciannove);

DELIBERA

di stabilire che, per le domande di sussidio pervenute dopo il primo giugno 1963, la concessione dei sussidi per la costruzione di tetti in ardesia e di balconi in legno lavorato sia approvata in base alle seguenti nuove norme e misure:

1) L'Amministrazione regionale può concedere sussidi ad Enti, a Istituzioni, a Cooperative, a Consorzi e a privati, che costruiscano interamente a nuovo dei tetti con ardesie novelle, nella misura di Lire 750 al mq. per le case rurali e di Lire 500 per le altre. Il calcolo dei mq. è fatto sul tetto, a lavoro ultimato.

2) I sussidi di cui al precedente punto 1) sono aumentati di Lire 3 il mq. per ogni Km. di distanza dalla casa al deposito delle ardesie e di Lire 100 il mq. per ogni Km. di trasporto con mulo dalla strada o da deposito alla casa.

3) L'Amministrazione regionale può accordare sussidi ad Enti, Istituzioni, a Cooperative, a Consorzi e a privati che costruiranno o ricostruiscano dei balconi in legno, compreso il pavimento, nella misura di Lire 2.500 il ml.

Il disegno di questi balconi deve essere approvato dalla Soprintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

4) L'Amministrazione regionale può inoltre concedere sussidi in misura di Lire 1500 il ml. a favore di Enti, Istituzioni, Cooperative, Consorzi e privati che costituiscano apposite balaustre (ringhiere) in legno per i propri balconi.

5) Per gli alberghi, le case rurali e gli alpeggi costruiti o ricostruiti, per i quali già siano concessi sussidi da parte dello Stato e della Regione, non possono essere concessi i sussidi di cui sopra; i sussidi stessi non possono, inoltre, essere concessi per i grandi alberghi, per i grandi alpeggi e per le grandi case costruite per Società Industriali o immobiliari.

6) I sussidi sono negati ai richiedenti che non abbiano seguito le prescrizioni o i suggerimenti delle Commissioni Edilizie nell'esecuzione delle costruzioni.

7) La misura dei sussidi è stabilita dalla Giunta regionale in via definitiva. I richiedenti devono dimostrare la provenienza delle ardesie utilizzate.

8) Le domande per ottenere i sussidi di cui ai precedenti capoversi devono essere presentate, possibilmente prima dell'inizio dei lavori, corredate da progetto o disegno della costruzione se si tratta di nuovo fabbricato.

Le domande di sussidio devono essere indirizzate alla Soprintendenza regionale delle Antichità e Belle Arti.

______