Oggetto del Consiglio n. 79 del 27 maggio 1963 - Verbale
OGGETTO N. 79/63 - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 107 IN DATA 13 LUGLIO 1962, CONCERNENTE LA VENDITA DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO - RELIQUATO STRADALE, SITO IN AOSTA, VIA GRAMSCI ANGOLO VIA LOSANNA. DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di parziale modifica della deliberazione consiliare n. 107 in data 13 luglio 1962, riguardante la cessione agli eredi Berthod Nicola, di Aosta, di un appezzamento di terreno - reliquato stradale, sito in Aosta, Via Gramsci, angolo via Losanna, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 maggio 1963:
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Il Consiglio regionale, in accoglimento delle domande avanzate dagli eredi Berthod Nicola di Aosta, stabiliva quanto segue con deliberazione n. 107 in data 13 luglio 1962:
1) di approvare la cessione agli eredi Berthod Nicola, di Aosta, di una striscia di terreno, di proprietà regionale, della superficie di circa mq. 70 (settanta), da scorporare dall'appezzamento di terreno distinto in catasto al Foglio XL, mappale n. 170, nell'angolo di Via Lausanne con Via Gramsci, cessione da farsi in base al prezzo a corpo di Lire 2.000.000 (due milioni), con spese di stipulazione dell'atto notarile di compravendita e ogni altra spesa accessoria a carico degli acquirenti eredi Berthod;
2) di approvare la costituzione a favore dei predetti eredi Berthod di una temporanea servitù (sino alla prossima apertura di pubblico transito della nuova Via Lausanne) per la costruzione di uno stabile con apertura di accessi e vedute in fregio alla restante proprietà regionale;
3) di autorizzare precariamente gli stessi eredi Berthod alla occupazione temporanea di circa mq. 120 di terreno di proprietà regionale lungo la Via Lausanne per la momentanea recinzione dell'edificando cantiere edilizio per la costruzione dello stabile di cui si tratta nonché per il momentaneo deposito di materiale edilizio;
4) di determinare in complessive Lire 1.500.000 (un milione cinquecento mila) la indennità da versare dagli eredi Berthod relativa alla costituzione della temporanea servitù di cui al capoverso 2°) ed alla autorizzazione precaria di cui al capoverso 3°) della presente deliberazione;
5) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione necessario per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di compravendita, alla costituzione della servitù temporanea di cui sopra e alla stipulazione di convenzione per l'autorizzazione precaria di cui al capoverso 3°), con introito della complessiva somma di Lire 3.500.000 (tremilioni cinquecento mila) per prezzo di vendita dell'appezzamento, per costituzione di servitù e per cessione temporanea di terreno come sopra specificato.
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La Giunta regionale, in esecuzione della soprariportata deliberazione consiliare approvava, con provvedimento n. 747 in data 26 settembre 1962, le condizioni alle quali dovevano considerarsi subordinate la vendita, la costituzione di servitù e l'autorizzazione precaria per l'occupazione di terreno regionale di cui sopra, precisando, fra l'altro, che la superficie della cedenda striscia di terreno, prevista in circa mq. 70, sarebbe stata meglio definita dall'apposito tipo di frazionamento in corso di compilazione. In data 19/2/1963 si è addivenuti, fra la Regione e gli eredi Berthod Nicola, alla stipulazione dell'atto notarile di compravendita della porzione di terreno e di costituzione dei diritti di servitù temporanea e di autorizzazione precaria di cui sopra.
Gli eredi Berthod Nicola, constatato che dal tipo di frazionamento, compilato dal Geom. Italo Lévêque ed approvato dall'U.T.E. di Aosta, la superficie del terreno ceduta loro dalla Regione risultava determinata in mq. 39, in confronto alla superficie prevista in soli mq. 70 circa, hanno chiesto che venisse inserita nel menzionato atto notarile la seguente precisazione.
"Le parti danno atto che la striscia di terreno ceduta dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta è risultata dalle reali misurazioni e relativo tipo di frazionamento della superficie di mq. 39, anziché di 70 circa come previsto dalle relative deliberazioni, errore originato dalla inesattezza delle mappe prese in esame in sede delle trattative."
Successivamente, ed in relazione alla soprariportata riserva inserita nel rogito notarile, gli eredi Berthod Nicola hanno inoltrato all'Amministrazione Regionale la seguente richiesta:
I sottoscritti fratelli Berthod espongono alla S.V. illustrissima quanto segue:
Con delibera n. 747 in data 26/9/1962, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta cedeva ai fratelli Berthod un reliquato di terreno coerente con la proprietà Berthod e confinate con la Via Gramsci e Lausanne che, in base alla mappa catastale, veniva valutato in circa mq. 70.
Le misurazioni successivamente fatte sul terreno stabilivano che la porzione di terreno ceduta dall'Amministrazione era di mq. 39.
Con atto del notaio Luigi Berton in data 19/2/1963, i fratelli Berthod hanno versato alla Regione il prezzo pattuito di Lire 3.500.000, pur facendo rilevare l'avvenuto errore di misurazione, e ciò per non ritardare ancora l'inizio dei lavori.
I fratelli Berthod chiedono pertanto che la S.V. illustrissima voglia interporre il proprio alto interessamento affinché il Consiglio Regionale, accertato il rilevante danno causato da tale errore agli eredi Berthod, modifichi la delibera n. 747 in data 26.9.1962 e riconosca di cedere ai fratelli Berthod circa mq.40 di terreno, autorizzando nel contempo il rimborso della somma eccedente già versata dagli interessati (nella misura di Lire 900.000).
Fiduciosi nell'accoglimento della presente richiesta porgono i più deferenti saluti.
Aosta, li 4 marzo 1963
F.to: Berthod Felice Amedeo - Isabella Berthod in Piaggio - Nicola Berthod - Agostina Berthod ved. Andrione."
Da quanto sopra premesso appare evidente che i Signori Eredi Berthod hanno acquistato dalla Regione un reliquato stradale di mq. 39, per il prezzo a corpo di Lire 2.000.000 che gli stessi avevano offerto solo in quanto ritenevano che l'immobile in cessione avesse effettivamente la superficie aggirantesi sui mq. 70 risultante dalla planimetria compilata dal loro tecnico incaricato.
In merito alla lamentata discordanza tra la superficie della area in questione prevista nel corso delle trattative e quella accertata all'atto della compilazione del tipo di frazionamento, si fa presente che l'errore riscontrato è dipeso dal fatto che gli eredi Berthod Nicola, nelle loro richieste di acquisto del reliquato stradale, avevano indicato la superficie di quest'ultimo in mq. 70 circa, secondo le indicazioni fornite da un tecnico di loro fiducia il quale deve aver eseguito le misurazioni non sul terreno, ma avvalendosi di un estratto di mappa non autentico o, comunque, non riportante esattamente le particelle da frazionare.
Circa il fondamento della richiesta di rimborso avanzata dagli eredi Berthod, si fa presente che gli stessi, oltre che per motivi di equità, hanno diritto di ottenere una riduzione proporzionale del prezzo pattuito a norma dell'art. 1538 del Codice Civi le, in quanto, pur trattandosi, nella fattispecie, di una vendita immobiliare a corpo, essendo stata indicata negli atti preliminari la superficie dell'immobile, quest'ultima risulta di fatto inferiore di 1/20 (5%) rispetto a quella indicata negli atti medesimi.
A norma del citato articolo del Codice Civile, per ragioni di equità e per evitare nella compravendita un eccessivo arricchimento di una parte a danno dell'altra, l'acquirente di un immobile può pretendere una diminuzione del prezzo qualora le dimensioni globali effettive dell'immobile risultino inferiori oltre il 5% di quelle indicate, adducendo l'acquirente che in tanto aveva accettato quel prezzo in quanto credeva che le dimensioni della cosa fossero quelle precisate od indicate in via approssimativa, nell'attesa di migliori accertamenti.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) - di prendere atto che la superficie della striscia di terreno (reliquato stradale), di cui alla propria deliberazione n. 107, in data 13/7/1962, effettivamente ceduta agli eredi Berthod Nicola, da Aosta, e già prevista in mq. 70 (settanta) circa, è stata accertata in mq. 39 (trentanove), come da tipo di frazionamento redatto dal Geom. Italo Levêque, approvato dall'U.T.E. di Aosta ed allegato alla copia dell'atto notarile 19.2.1963 rilasciata ai fini della voltura catastale;
2) - di prendere conseguentemente atto che la minore superficie effettiva di terreno ceduta agli eredi Berthod Nicola è risultata di mq. 31, corrispondente ad oltre 1/20 della superficie già richiesta dagli acquirenti e prevista nel corso delle trattative;
3) - di approvare in via di massima la proposta di accogliere parzialmente la richiesta avanzata in data 4/3/1963 dagli eredi Berthod, ai sensi dell'articolo 1538 del Codice Civile sulla base della corresponsione agli stessi della somma di Lire 900.000, a titolo di rimborso del prezzo corrisposto per la minor superficie di terreno acquistata per i motivi di cui in premessa;
4) - di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo per la definizione della vertenza sulla base del rimborso della somma di L. 900.000, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione della somma stessa a tacitazione di ogni richiesta degli acquirenti eredi Berthod Nicola".
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Sull'argomento prende la parola il Consigliere MASCHIO, il quale dichiara che voterà contro la proposta della Giunta e ne spiega le ragioni.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni e chiedere chiarimenti, pone ai voti, per alzata di mano l'approvazione della proposta della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, COLOMBO, e concordando sulle proposte della Giunta;
richiamata la propria deliberazione n. 107 in data 13.7.1962 ed a parziale modificazione della deliberazione stessa;
con voti favorevoli venti ed un voto contrario (MASCHIO), astenutisi dalla votazione i Consiglieri BERTHOD, DUJANY e PETIGAT (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti: ventuno),
DELIBERA
1) di prendere atto che la superficie della striscia di terreno (reliquato stradale), di cui alla propria deliberazione n. 107, in data 13.7.1962, effettivamente ceduta agli eredi Berthod Nicola, da Aosta, è già prevista in mq. 70 (settanta) circa, è stata accertata in mq. 39 (trentanove), come da tipo di frazionamento redatto dal Geom. Italo Lévêque, approvato dall'U.T.E. di Aosta ed allegato alla copia dell'atto notarile 19.2.1963 rilasciata ai fini della voltura catastale;
2) di prendere conseguentemente atto che la minore superficie di terreno ceduta agli eredi Berthod Nicola è risultata di mq. 31, corrispondente ad oltre 1/20 della superficie già richiesta dagli acquirenti e prevista nel corso delle trattative;
3) di approvare in via di massima la proposta di accogliere favorevolmente la richiesta avanzata in data 4.3.1963 dagli eredi Berthod, ai sensi dell'articolo 1538 del Codice Civile sulla base della corresponsione agli stessi della somma di Lire 900.000, a titolo di rimborso del prezzo corrisposto per la minor superficie di terreno acquistata per i motivi di cui in premessa;
4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo per la definizione della vertenza sulla base del rimborso della somma di L. 900.000, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione della somma stessa e tacitazione di ogni richiesta degli acquirenti Eredi Berthod Nicola.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti trentacinque e rinviata alle ore quindici.
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